CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2026
Cassazione n. 02092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1168/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65B23 E514 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66E51 D634 U). - RICORRENTE – CONTRO F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T08 D969 V) e dai prof.ri avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 37C28 L219 Q) e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43E04 H501 K). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1077/10/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana – Sezione distaccata di Livorno - depositata in data 30 maggio 2018, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate in 26 settembre 2025, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui il Comune di Piombino accertava per gli anni di imposta 1998/2000, in relazione alla centrale termoelettrica posseduta dall’istante, una maggiore ICI in esito alla denunzia di variazione DOCFA proposta dalla contribuente, in via definitiva dall'Ufficio nella misura accertata dall'UTE e notificata all'ENEL in data 24 gennaio 2001. 2. Con ordinanza n. 26035/2015 questa Corte accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Piombino avverso la sentenza n. 120/10/2012 della Commissione tributaria regionale della Toscana, F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 affermando il principio di diritto secondo cui la previsione dell’art. 74, comma 2, della legge n. 342/2000 (secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione) va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, così cassando la sentenza impugnata con rinvio per l’applicazione del suindicato principio, «parimenti verificando l'esistenza della legittimazione passiva della società controricorrente rispetto all'anno 1998 e a parte dell'anno 1999» (così nella citata ordinanza). 3. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo in sede di rinvio, respingeva, in primo luogo - per quanto ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione - l’eccezione di estinzione del processo per la sua riassunzione parziale, siccome asseritamente limitata al solo tema della legittimazione della società per l’anno di imposta 1998 ed i primi nove mesi dell’anno 1999, sostenendo – di contro – che la questione dell’applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione potesse essere implicitamente contenuta nella domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva della contribuente, considerando che il Giudice di legittimità aveva disposto che detto accertamento fosse effettuato applicando il citato principio; - la società, in quanto cessionaria dell’azienda per effetto del d.lgs. n. 79/1999, rispondeva dei debiti fiscali pregressi maturati in capo alla cedente, sia ai sensi dell’art. 13, comma 3, di detto F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 decreto (che contemplava nel trasferimento una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito), che in base all’art. 2560 c.c. 3. Con ricorso notificato in data 7 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione. 4. Il Comune di Piombino resisteva con controricorso notificato il 6 febbraio 2019, depositando in data 12 novembre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. 5. Come anticipato, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato in 26 settembre 2025, motivate conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione dell’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno derivato dalla definitività della sentenza n. 128/10/2012 della Commissione tributaria regionale sul tema della carenza della soggettività passiva della contribuente per l’intera annualità dell’anno 1998 e per i primi nove mesi dell’anno 1999. Secondo la difesa della società, la Corte di cassazione con la citata ordinanza «aveva cassato la sentenza di secondo grado non rilevando il giudicato interno venutosi a formare, ma per contro (in violazione dei principi che governano la domanda, che postulano che i poteri del giudice di legittimità sono circoscritti dall’iniziativa della parte ricorrente) dichiarando (erroneamente) che i Giudici in sede di rinvio avrebbero dovuto verificare l’esistenza della legittimazione F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 passiva della Società rispetto all’intera annualità 1998 ed ai primi nove mesi del 1999» (v. pagine nn. 20 e 21 del ricorso). Nel ricorso per riassunzione – ha proseguito la ricorrente – era stata eccepita dalla società la formazione del giudicato interno sul predetto tema della carenza di soggettività passiva per i citati anni di imposta sul quale, tuttavia, il Giudice regionale non ha pronunciato. 1.1. Il motivo va respinto. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha dato conto che nel ricorso in riassunzione la società aveva chiesto che venisse riconosciuta la definitività della pronuncia n. 128/10/2012 del giudice regionale in relazione alla carenza di legittimazione passiva della contribuente per l’anno 1998 ed i primi nove mesi dell’anno 1999, rivendicando la società la sussistenza sul punto di un giudicato interno per non avere il Comune posto in discussione tale aspetto nel ricorso per cassazione deciso dalla suindicata ordinanza. Come sopra esposto, il Giudice del rinvio ha poi respinto l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Comune per effetto della dedotta riassunzione parziale del giudizio da parte della contribuente (limitata cioè al solo tema della legittimazione passiva), riconoscendo che nella domanda diretta a sostenere il difetto di legittimazione passiva per il citato periodo di imposta fosse implicitamente contenuta la richiesta di applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione. 1.2. In tale contesto va ritenuto che il Giudice regionale, reputando sussistente la legittimazione passiva della società sulla scorta del “compito” assegnatole dalla Corte di cassazione abbia F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 implicitamente, quanto chiaramente considerato precluso l’esame sull’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente. Ed il Giudice del rinvio non avrebbe potuto fare altrimenti, in ragione della natura chiusa di tale fase, essendo vincolato al rispetto del principio di diritto formulato in sede di cassazione della sentenza di appello, come tale tenuto ad applicarlo nel caso di specie, con l’unico limite rappresentato dallo ius superveniens (cfr., tra le tante, Cass. n. 14869/2025, che richiama Cass. n. 34282/2024; Cass. n. 1995/2015). Appena aggiungendo sul punto che – come evidente – non può in tale sede rimettersi in discussione la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza. 1.3. Non si è trattato, quindi, di un’omessa pronuncia, avendo, peraltro correttamente, la Commissione ritenuto non più coltivabile l’eccezione di giudicato interno alla stregua della valutazione rimessa dal Giudice di legittimità, che tale giudicato aveva escluso, investendo il giudice d’appello proprio dell’esame della relativa questione che si pretende essere stata definita. 2. Con la seconda ragione di contestazione l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, norma del tutto speciale rispetto all’art. 2560 c.c. ed operante in ambito tributario, contestando la valutazione del Giudice regionale per non aver riconosciuto il meccanismo della preventiva escussione della cedente, [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitore principale. 2.1. La censura non ha fondamento.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 Questa Corte, infatti, in linea con l’orientamento affermato dalla sentenza n. 28709/2020 delle Sezioni Unite ha già avuto modo di statuire il principio secondo cui «in tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992».(v. Cass., Sez. T, 21 aprile 2022, n. 12766, che richiama Cass., Sez. T., 27 maggio 2021, n.14736). Nel caso in esame, a maggior ragione, non si pone alcun problema in ordine al profilo in esame, essendo l’atto contestato un avviso di accertamento, come tale riconducibile ad una fase ampiamente anteriore all’esecuzione ed alla stessa riscossione. 3. Con la terza doglianza la contribuente ha sostenuto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui la Commissione regionale l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 8.000.00 € per il primo grado e di 9.000,00 € per ciascuno dei successivi tre gradi, segnalando che la società aveva conseguito decisioni favorevoli nei primi due gradi merito sul tema della parziale carenza di soggettività passiva, per cui doveva considerarsi quanto meno una soccombenza reciproca, dolendosi poi dell’eccessività della liquidazione. 3.1. La doglianza non merita di essere accolta.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 L’esito finale del giudizio ha visto la ricorrente interamente soccombente. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte occorre attenersi al criterio della soccombenza, regola questa che, in linea con il superiore principio di causalità, va applicata considerando l'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr., tra le tante, Cass. n. 5314/2025; Cass. n. 29056/2024; Cass. 1570/2023; Cass. n. 9448/2023; Cass., Sez. Un., 32906/2022). La dedotta mera eccessività della liquidazione è questione di merito che non può coinvolgere la Corte. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza. Va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma dell’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Piombino nella misura di 18.206,00 €, per competenze, oltre accessori e 200,00 € per spese vive F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 1168/2019 Numero sezionale 7981/2025 Numero di raccolta generale 2092/2026 Data pubblicazione 31/01/2026 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo