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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01570/2023

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vece di quelli a lui favorevoli.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non assume affatto come vincolante l'accertamento della sentenza penale, quanto piuttosto valuta liberamente le prove ivi assunte per giungere alla conclusione di rigetto.

Tanto è vero che lo stesso ricorrente, poi, nel corso del motivo, censura proprio tale valutazione probatoria, ossia il giudizio della Corte di Appello sulle risultanze istruttorie del giudizio penale: censura qui inammissibile. 3.- Il terzo motivo motivo denuncia erronea" formulazione del quesito al CTU" ed erronee conclusioni di quest'ultima.

Il motivo è del tutto inammissibile, in quanto volto a censurare i quesiti posti alla CTU oltre che le conclusioni da questa raggiunta, ossia questioni di merito qui inammissibili.

Neanche è dimostrato peraltro che questi rilievi, che avrebbero dovuto farsi nel giudizio di merito, al momento dell'incarico al CTU, gli uni, e del deposito della CTU, gli altri, siano stati effettivamente ed in questi termini posti al giudice di quel procedimento, e dunque appaiono come proposti qui per la prima volta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litebella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pn e incl. -n ozi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ipT_Mlateitril= ingAgniaba, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Roma 21.11.2022 Le-rl-

vece di quelli a lui favorevoli. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non assume affatto come vincolante l'accertamento della sentenza penale, quanto piuttosto valuta liberamente le prove ivi assunte per giungere alla conclusione di rigetto. Tanto è vero che lo stesso ricorrente, poi, nel corso del motivo, censura proprio tale valutazione probatoria, ossia il giudizio della Corte di Appello sulle risultanze istruttorie del giudizio penale: censura qui inammissibile. 3.- Il terzo motivo motivo denuncia erronea" formulazione del quesito al CTU" ed erronee conclusioni di quest'ultima. Il motivo è del tutto inammissibile, in quanto volto a censurare i quesiti posti alla CTU oltre che le conclusioni da questa raggiunta, ossia questioni di merito qui inammissibili. Neanche è dimostrato peraltro che questi rilievi, che avrebbero dovuto farsi nel giudizio di merito, al momento dell'incarico al CTU, gli uni, e del deposito della CTU, gli altri, siano stati effettivamente ed in questi termini posti al giudice di quel procedimento, e dunque appaiono come proposti qui per la prima volta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litebella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pn e incl. -n ozi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ipT_Mlateitril= ingAgniaba, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 21.11.2022 Le-rl-