Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22507/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C .

C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 19598 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19598del ruolo generale dell’anno 2024, proposto FRANZOT Barbara (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65D66 E098T) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RMNTTV 64C06 F356J ) -ricorrente principale- -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85D64 E098 P) PELLEGRINI Andrea(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L07 E098X ) entrambi rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L07 E098X) -ricorrenti incidentali- -controricorrenti al ricorso principale- per la cassazione della sentenzadella Corte d’a ppello di Trieste n. 264/2024, pubblicatain data 6 giugno 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sporto que- rela,si sono costituiti parte civile nel processo penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 posto in esserenei loro confronti attraverso la pubblicazione di alcuni messaggi su una pagina Facebook .

Il giudizio penale, dopo una condanna in primo grado, si è concluso con l’assolu- zione della Franzot in appello.

La sentenza penale di appello è stata, peraltro, cassata da questa Corte, ai soli fini civili (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 37036 dell’8 settembre 2023), con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

All’esito del giudizio di rinvio, la domanda risarcitoria è stata accolta dalla Corte d’a ppello di Trieste, che ha condannato la Franzot a pagare a ciascuno degli attori l’importo di € 4.000,00. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ed il Pellegrini, che propongono a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Esame dei primi tre motivi del ricorso principale 1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) ovvero mancato esame delle circostanze di fatto che portavano ad escludere la riferibilità degli epiteti alle contro- parti».

La ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha affermato che le espressioni diffamatorie di cui di discute (segnatamente, le espressioni «quattro stronzi» e «7 coglionazzi vestiti a festa») erano effettivamente riferibili agli attori.

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Sostiene, in particolare, che la Corted’appello avrebbe ignorato «la sequenza e il contenuto completo dei singoli commenti, i ripetuti riferimenti a “Rete 4”, i riferimenti al cameraman ed alle inquadrature, il numero di “7 coglionazzi” ecc. ecc.)», che, a suo avviso sarebbero state «assolutamente decisive nel por- tare ad escludere la riferibilità degli epiteti alle controparti».

Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], premesso che «la tesi difensiva fatta propria dal Giudice penale d’appello», secondo cui l’espressione «quat- tro stronzi» era riferita all’emittente “Rete 4” e non agli attori, era stata ritenuta dalla Corte di Cassazione , in sede penale , fondata su motivazione non adeguata, ha poi affermato espres- samente che «non solo dal tenore letterale dei commenti e delle risposte appostate su facebook appare evidente un collega- mento tra le persone dei querelanti e l ’ epiteto offensivo, non solo lo stesso risulta apposto di seguito alla foto ritraente anche i querelanti, ma neppure la Franzot – scegliendo di rimanere assente al dibattimento penale di prime cure come sottolineato da quel Giudice –ha affermato di aver così definito l’emittente televisiva, che curò le interviste, piuttosto che gli intervistati a lei invisi per le opinioni da loro espresse.Inoltre comunque tutte le contumelie appostate apparivano rivolte verso le persone raf- figurate nella foto sovrastante e non v’è alcun elemento nei messaggi appostati dalla convenuta che lumeggi in qualche modo che intendesse offendere l’emittente televisiva e non le persone raffigurate nella sovrastante fotografia».

Ha, inoltre, aggiunto: «quanto poi alla tesi difensiva che sia l'epiteto “quat- tro stronzi“che “ 7 coglionazzi” fosse rivolto i mpersonalmente ad un insieme indistinto di persone inquadrate nell’ambito del servizio televisivo trasmesso rimane smentito dal fatto che detti commenti risultano sempre appostisotto la foto ritraente – tra gli altri –i due querelanti, sicché non vi può essere serio dubbio che era rivolta anche a loro in quanto parte de gruppo ritratto».

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da una motivazione fondata sull’esame e sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi istruttori rilevanti, ivi inclusi (quanto meno in via im- plicita) quelli di cui la ricorrente deduce l’omesso esame, moti- vazione certamente adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede D’altra parte, è appena il caso di ribadire che, secondo il con- solidato indirizzo di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordina- mento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, te- stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione proces- suale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto sto- rico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera- zione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez.

U, sentenzan. 8053 del 7/04/2014; Sez.

U, sentenza n. 8054 del 7/04/2014 ; Sez. 6 - 3, s entenza n. 25216 del 27/11/2014 ; Sez. 3, s entenza n. 9253 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, o rdinanza n. 27415 del 29/10/2018;Sez. 2, ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 ).

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 Nella specie, non vi è dubbio che il fatto storico rilevante (la riferibilità delle espressioni diffamatorie agli attori, nel contesto del mezzo informatico con il quale esse erano state diffuse)sia stato preso in considerazione e correttamente valutato ed ac- certato dalla Corte territoriale , sulla base di motivazione ade- guata, onde non potrebbe avere alcun rilievo anche l’eventua- lità chenella sentenza non si fosse dato conto di tutte le risul- tanze probatorie.

In definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindaca- bili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuovae diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 1.2 Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla mancata allegazione e prova del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.)».

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sostiene che gli attori non avrebbero allegato, nell’atto di riassunzione del giudizio in sede civile, alcun ele- mento idoneo a consentire l’accertamento e la liquidazione del danno subito, onde la Corte d’appello avrebbe liquidato tale danno esclusivamente sulla base della valutazione del fatto in sé, come se si trattasse di un “danno in re ipsa”.

Non è richiamato, però, nel ricorso, in modo puntuale e speci- fico, il contenuto rilevante degli atti difensivi degli stessi attori, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (limitandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamente, che «è pa- cifico che gli attori in riassunzione non abbiano dedotto nulla di “diverso dal fatto in sé”»), come sarebbe stato necessario per la valutazione della fondatezza dell’assunto, e ciò anche te- nendo conto della circostanza che il danno era stato già ritenuto Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 sussistente e liquidato dal giudice penale in primo grado, evi- dentemente sulla base delle allegazioni svolte dagli attori in sede di costituzione di parte civile.

Ciò impedisce in radice alla Corte di accedere al merito della censura formulata con il motivo di ricorso in esame. 1.3 Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) ovvero mancato esame delle circostanze rilevanti per una corretta quantificazione del danno».

Secondo la ricorrente, la Corted’appello non avrebbe adegua- tamente considerato tutte le circostanze di fatto da lei dedotte in relazione alla corretta liquidazione del danno, che, sempre secondo il suo assunto, avrebbero dovuto condurre ad una de- terminazione di un importo inferiore a quello effettivamente ri- conosciuto, anche considerando che il giudice penale di primo grado, pur sull’assunto del carattere diffamatorio di tutte – e non solo alcune –delle espressioni allegate come tali dagli at- tori, aveva liquidato un importo inferiore.

Anche questo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il danno sulla base delle seguenti considerazioni: «Quanto alla concorrenza in concreto del danno –come già sottolineato dal Tribunale i n sede penale – risulta che le parole offensive furono appostate su siti Facebook visi- bili, anche attraverso altri siti, a un sensibile numero di utenti –circa 10 mila ricorda il primo Giudice – in Gorizia città di circa 35 mila abitanti in relazione a questione sensibile nel dibattito sociale e politico cittadino.

Come già ricordato i due querelanti erano ritratti nella foto appostata cui sotto seguirono gli epiteti ingiuriosi ricordati, sicché non concorrono dubbi sulla circo- stanza fattuale che poterono esser riconosciuti dagli utenti che li conoscevano ed inoltre – come ricordato dal Tribunale – la Franzot riappostò un anno dopo il medesimo post, peraltro mai Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 rimosso dal sito originario.

Dunque concorre effettività del pre- giudizio all’onore ed immagine pubblica dei due riassumenti, per giunta scientemente mantenuto e riproposto nel tempo, e trattandosi di danno morale nell’impossibilità da parte dei sog- getti lesi di fornire adeguata prova dell’entità del pregiudizio subito può questa Corte ricorrere alla liquidazione in via equi- tativa del ristoro, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Liquidazione che dovrà tener conto della circostanza che solo due espressioni sono state ritenute offensive e della risonanza della condotta nel limitato ambiente cittadino goriziano per persone che hanno anche – come ricorda la stessa convenuta in riassunzione – avuto – a l l ’ epoca – ed anche successivamente una visibilità pubblica.

Pertanto equo reputa la Cortefissare, a valori attuali, il ristoro in € 4.000,00 per ciascuno dei soggetti riassumenti, con interessi legali di mora ad iniziare dal 1.6.2024 sino al saldo».

Analogamente a quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, si trattadi una motivazione fondata sull’esame e sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi istruttori rilevanti, ivi inclusi (quanto meno in via implicita) quelli di cui la ricor- rente deduce l’omesso esame, motivazione certamente ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede.

Anche in questo caso,non vi è dubbio che i fatt i storic i rilevant i (e, cioè, quelli incidenti sull’entità del pregiudizio arrecato dalla pubblicazione delle espressioni diffamatorie, tenuto conto an- che della diffusione dello scritto, della rilevanza dell’offesa e della posizione sociale dellevittime) sia no stat i pres i in consi- derazione e correttamente accertati dal la Corte territoriale , sulla base di motivazione adeguata, onde non potrebbe avere alcun rilievo anche l’eventualità chenella sentenza non si fosse dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Anche con riguardo al profilo in esame, pertanto, in definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa va- lutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legitti- mità. 2.Esame del quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite (art. 92, comma 2, c.p.c.)».

La ricorrente sostieneche la Corte d’appello non avrebbe ade- guatamente considerato che l’esito complessivo e globale del giudizio aveva dato luogo ad una situazione di parziale soccom- benza reciproca delle parti, essendo stata la domanda degli at- tori parzialmente respinta, quanto meno in relazione ad alcune delle pretese risarcitorie, nonché in relazione alle spese del pro- cesso penale: ciò avrebbe comportato l’erronea applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia «Viola- zione ed errata applicazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alle statuizioni relative alle spese sostenute nei precedenti giudizi penali».

Iricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha escluso la «liquidazione delle spese di lite relative ai primi due gradi del giudizio penale (innanzi il Tribu- naledi Gorizia e la Corte d’Appello di Trieste) » .

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia «Vio- lazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 4, comma 1 ([OSCURATO:PERSONA]. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 15) e all’art. 4, comma 1-bis, del Decreto 55/2014 come ag- giornato dal D.M. 147/2022».

Iricorrenti deduc ono che la Corte d’appello non avrebbe cor- rettamente applicato i parametri tariffari per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità davanti alla [OSCURATO:PERSONA]- sazione penale e quello di rinvio in sede civile. 2.1L’esame dell’ultimo motivo del ricorso principale e dei due motivi di quello incidentale può essere effettuato congiunta- mente, avendo tutti tali motivi ad oggetto il capo della decisione impugnata relativo alla regolamentazione delle spese proces- suali. 2.2In proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che la deci- sione impugnata certamente non risulta conforme all’indirizzo di questa Corte (espressamente richiamato dalla stessa parte ricorrente in via incidentale e, comunque, almeno implicita- mente, alla base anche delle censure svolte con l’ultimo motivo del ricorso principale), al quale va senz’altro data continuità, secondo il quale «nell’ipotesi di cassazione della sentenza pe- nale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l’annullamento, sia risultata vincitrice all’esito del rinvio [in ap- plicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenzacon cui la Corte d’appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale]» (Cass., Sez. 3, sentenzan. 1570 del 19/01/2023; Sez. 3, ordinanza n. 26130 del7/09/2023).

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 Nella specie, la Corte d’appello, nel negare che potessero es- sere «riconosciute le spese di difesa delle parti civili in sede penale di merito posto che la causa si fondava sull’azione pe- nale esercitata dal P.M. conclusasi con l’assoluzione dell’impu- tata, ex art 541 cod. proc. pen.», ha disatteso, in particolare, il principio di diritto, alla base degli arresti appena richiamati, in base al quale «è regola del giudizio di rinvio, applicabile anche a quello in esame, che all’interno di un procedimento civile, la parte soccombentenei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rin- vio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo (Cass. n. 1407/ 2020; Cass. 15868/ 2015) (Cass. Sez. 3, n. 1570/2023 cit.)»; ciò «in quanto la decisione all’esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda; n on v ’ è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l’annullamento in cassazione; non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle sole domande civili sia autonomo ri- spetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, né che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilire che il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertan- dolo senza essere vincolato dalla decisione penale (Cass.11936/ 2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020)».

La mancata considerazione del rilievo delle fasi del giudizio sulla domanda di accertamento dellaresponsabilità civile dell’impu- tatache si erano già svolte in sede penale, da parte della Corte d’appello civile , determina la radicale ed integrale difformità, rispetto ai principi di diritto sin qui esposti, del capo della deci- sioneimpugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali e ne impone l’integrale caducazione.

Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 La suddetta regolamentazione, infatti, avrebbe dovuto essere effettuata, anche nel caso in esame, sulla base del principio della soccombenza in ragione dell’esito globale del processo e, quindi,tenendo conto dell’avvenuto accoglimento, totale o par- ziale, di tutta la domanda (o dei diversi capi di domanda) come formulata inizialmente in sede di costituzione di parte civile, non solo in considerazione di quella parte di essa eventual- mente ancora in discussione nel giudizio limitato agli effetti ci- vili e, comunque, in quello di rinvio al giudice civile di cui all’art.622 c.p.p..

Di conseguenza, il capo della decisione impugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali va inte- gralmente cassato, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova regolamentazione delle suddette spese tenendo conto dell’esito globale della lite, esteso all’intera domanda come originariamente formulata in sede penale e successiva- mente esaminata sia nel corso del suddetto giudizio penale che in quello successivo, di rinvio al giudice civile ai sensi dell’art.622 c.p.p.. 2.3Ciò determina, altresì, l’assorbimento sia del secondo mo- tivo del ricorso incidentale che delle altre censure di cui all’ul- timo motivo del ricorso principale, dovendo le questioni con essi poste essere oggetto di rinnovata valutazione nello stesso giu- diziodi rinvio, all’esito della nuova decisione in ordine alla re- golamentazione delle spese globali della controversia civile. 3.Conclusioni È accolto il primo motivo del ricorso incidentale e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, ricorso quest’ultimo che èper il resto disatteso; è assorbito i l secondo motivo del ricorso incidentale.

La sentenzaimpugnata è cassata in relazione ai motivi accolti , con rinvio alla Corte d’a ppello di Trieste , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità (nonché per Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 quelle del procedimento cautelare di sospensione dell’esecuti- vità della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c.).

P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e , per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, ricorso quest’ultimo che è per il resto disatteso;dichiara assorbito il secondomotivo del ricorso inc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C . C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 19598 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19598del ruolo generale dell’anno 2024, proposto FRANZOT Barbara (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65D66 E098T) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RMNTTV 64C06 F356J ) -ricorrente principale- -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85D64 E098 P) PELLEGRINI Andrea(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L07 E098X ) entrambi rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L07 E098X) -ricorrenti incidentali- -controricorrenti al ricorso principale- per la cassazione della sentenzadella Corte d’a ppello di Trieste n. 264/2024, pubblicatain data 6 giugno 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sporto que- rela,si sono costituiti parte civile nel processo penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 posto in esserenei loro confronti attraverso la pubblicazione di alcuni messaggi su una pagina Facebook . Il giudizio penale, dopo una condanna in primo grado, si è concluso con l’assolu- zione della Franzot in appello. La sentenza penale di appello è stata, peraltro, cassata da questa Corte, ai soli fini civili (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 37036 dell’8 settembre 2023), con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.. All’esito del giudizio di rinvio, la domanda risarcitoria è stata accolta dalla Corte d’a ppello di Trieste, che ha condannato la Franzot a pagare a ciascuno degli attori l’importo di € 4.000,00. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ed il Pellegrini, che propongono a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Esame dei primi tre motivi del ricorso principale 1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) ovvero mancato esame delle circostanze di fatto che portavano ad escludere la riferibilità degli epiteti alle contro- parti». La ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha affermato che le espressioni diffamatorie di cui di discute (segnatamente, le espressioni «quattro stronzi» e «7 coglionazzi vestiti a festa») erano effettivamente riferibili agli attori. Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Sostiene, in particolare, che la Corted’appello avrebbe ignorato «la sequenza e il contenuto completo dei singoli commenti, i ripetuti riferimenti a “Rete 4”, i riferimenti al cameraman ed alle inquadrature, il numero di “7 coglionazzi” ecc. ecc.)», che, a suo avviso sarebbero state «assolutamente decisive nel por- tare ad escludere la riferibilità degli epiteti alle controparti». Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], premesso che «la tesi difensiva fatta propria dal Giudice penale d’appello», secondo cui l’espressione «quat- tro stronzi» era riferita all’emittente “Rete 4” e non agli attori, era stata ritenuta dalla Corte di Cassazione , in sede penale , fondata su motivazione non adeguata, ha poi affermato espres- samente che «non solo dal tenore letterale dei commenti e delle risposte appostate su facebook appare evidente un collega- mento tra le persone dei querelanti e l ’ epiteto offensivo, non solo lo stesso risulta apposto di seguito alla foto ritraente anche i querelanti, ma neppure la Franzot – scegliendo di rimanere assente al dibattimento penale di prime cure come sottolineato da quel Giudice –ha affermato di aver così definito l’emittente televisiva, che curò le interviste, piuttosto che gli intervistati a lei invisi per le opinioni da loro espresse.Inoltre comunque tutte le contumelie appostate apparivano rivolte verso le persone raf- figurate nella foto sovrastante e non v’è alcun elemento nei messaggi appostati dalla convenuta che lumeggi in qualche modo che intendesse offendere l’emittente televisiva e non le persone raffigurate nella sovrastante fotografia». Ha, inoltre, aggiunto: «quanto poi alla tesi difensiva che sia l'epiteto “quat- tro stronzi“che “ 7 coglionazzi” fosse rivolto i mpersonalmente ad un insieme indistinto di persone inquadrate nell’ambito del servizio televisivo trasmesso rimane smentito dal fatto che detti commenti risultano sempre appostisotto la foto ritraente – tra gli altri –i due querelanti, sicché non vi può essere serio dubbio che era rivolta anche a loro in quanto parte de gruppo ritratto». Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da una motivazione fondata sull’esame e sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi istruttori rilevanti, ivi inclusi (quanto meno in via im- plicita) quelli di cui la ricorrente deduce l’omesso esame, moti- vazione certamente adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede D’altra parte, è appena il caso di ribadire che, secondo il con- solidato indirizzo di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordina- mento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, te- stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione proces- suale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto sto- rico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera- zione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, sentenzan. 8053 del 7/04/2014; Sez. U, sentenza n. 8054 del 7/04/2014 ; Sez. 6 - 3, s entenza n. 25216 del 27/11/2014 ; Sez. 3, s entenza n. 9253 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, o rdinanza n. 27415 del 29/10/2018;Sez. 2, ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 ). Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 Nella specie, non vi è dubbio che il fatto storico rilevante (la riferibilità delle espressioni diffamatorie agli attori, nel contesto del mezzo informatico con il quale esse erano state diffuse)sia stato preso in considerazione e correttamente valutato ed ac- certato dalla Corte territoriale , sulla base di motivazione ade- guata, onde non potrebbe avere alcun rilievo anche l’eventua- lità chenella sentenza non si fosse dato conto di tutte le risul- tanze probatorie. In definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindaca- bili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuovae diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 1.2 Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla mancata allegazione e prova del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.)». Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene che gli attori non avrebbero allegato, nell’atto di riassunzione del giudizio in sede civile, alcun ele- mento idoneo a consentire l’accertamento e la liquidazione del danno subito, onde la Corte d’appello avrebbe liquidato tale danno esclusivamente sulla base della valutazione del fatto in sé, come se si trattasse di un “danno in re ipsa”. Non è richiamato, però, nel ricorso, in modo puntuale e speci- fico, il contenuto rilevante degli atti difensivi degli stessi attori, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (limitandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamente, che «è pa- cifico che gli attori in riassunzione non abbiano dedotto nulla di “diverso dal fatto in sé”»), come sarebbe stato necessario per la valutazione della fondatezza dell’assunto, e ciò anche te- nendo conto della circostanza che il danno era stato già ritenuto Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 sussistente e liquidato dal giudice penale in primo grado, evi- dentemente sulla base delle allegazioni svolte dagli attori in sede di costituzione di parte civile. Ciò impedisce in radice alla Corte di accedere al merito della censura formulata con il motivo di ricorso in esame. 1.3 Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) ovvero mancato esame delle circostanze rilevanti per una corretta quantificazione del danno». Secondo la ricorrente, la Corted’appello non avrebbe adegua- tamente considerato tutte le circostanze di fatto da lei dedotte in relazione alla corretta liquidazione del danno, che, sempre secondo il suo assunto, avrebbero dovuto condurre ad una de- terminazione di un importo inferiore a quello effettivamente ri- conosciuto, anche considerando che il giudice penale di primo grado, pur sull’assunto del carattere diffamatorio di tutte – e non solo alcune –delle espressioni allegate come tali dagli at- tori, aveva liquidato un importo inferiore. Anche questo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il danno sulla base delle seguenti considerazioni: «Quanto alla concorrenza in concreto del danno –come già sottolineato dal Tribunale i n sede penale – risulta che le parole offensive furono appostate su siti Facebook visi- bili, anche attraverso altri siti, a un sensibile numero di utenti –circa 10 mila ricorda il primo Giudice – in Gorizia città di circa 35 mila abitanti in relazione a questione sensibile nel dibattito sociale e politico cittadino. Come già ricordato i due querelanti erano ritratti nella foto appostata cui sotto seguirono gli epiteti ingiuriosi ricordati, sicché non concorrono dubbi sulla circo- stanza fattuale che poterono esser riconosciuti dagli utenti che li conoscevano ed inoltre – come ricordato dal Tribunale – la Franzot riappostò un anno dopo il medesimo post, peraltro mai Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 rimosso dal sito originario. Dunque concorre effettività del pre- giudizio all’onore ed immagine pubblica dei due riassumenti, per giunta scientemente mantenuto e riproposto nel tempo, e trattandosi di danno morale nell’impossibilità da parte dei sog- getti lesi di fornire adeguata prova dell’entità del pregiudizio subito può questa Corte ricorrere alla liquidazione in via equi- tativa del ristoro, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. Liquidazione che dovrà tener conto della circostanza che solo due espressioni sono state ritenute offensive e della risonanza della condotta nel limitato ambiente cittadino goriziano per persone che hanno anche – come ricorda la stessa convenuta in riassunzione – avuto – a l l ’ epoca – ed anche successivamente una visibilità pubblica. Pertanto equo reputa la Cortefissare, a valori attuali, il ristoro in € 4.000,00 per ciascuno dei soggetti riassumenti, con interessi legali di mora ad iniziare dal 1.6.2024 sino al saldo». Analogamente a quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, si trattadi una motivazione fondata sull’esame e sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi istruttori rilevanti, ivi inclusi (quanto meno in via implicita) quelli di cui la ricor- rente deduce l’omesso esame, motivazione certamente ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. Anche in questo caso,non vi è dubbio che i fatt i storic i rilevant i (e, cioè, quelli incidenti sull’entità del pregiudizio arrecato dalla pubblicazione delle espressioni diffamatorie, tenuto conto an- che della diffusione dello scritto, della rilevanza dell’offesa e della posizione sociale dellevittime) sia no stat i pres i in consi- derazione e correttamente accertati dal la Corte territoriale , sulla base di motivazione adeguata, onde non potrebbe avere alcun rilievo anche l’eventualità chenella sentenza non si fosse dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Anche con riguardo al profilo in esame, pertanto, in definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa va- lutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legitti- mità. 2.Esame del quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite (art. 92, comma 2, c.p.c.)». La ricorrente sostieneche la Corte d’appello non avrebbe ade- guatamente considerato che l’esito complessivo e globale del giudizio aveva dato luogo ad una situazione di parziale soccom- benza reciproca delle parti, essendo stata la domanda degli at- tori parzialmente respinta, quanto meno in relazione ad alcune delle pretese risarcitorie, nonché in relazione alle spese del pro- cesso penale: ciò avrebbe comportato l’erronea applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia «Viola- zione ed errata applicazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alle statuizioni relative alle spese sostenute nei precedenti giudizi penali». Iricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha escluso la «liquidazione delle spese di lite relative ai primi due gradi del giudizio penale (innanzi il Tribu- naledi Gorizia e la Corte d’Appello di Trieste) » . Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia «Vio- lazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 4, comma 1 ([OSCURATO:PERSONA]. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 15) e all’art. 4, comma 1-bis, del Decreto 55/2014 come ag- giornato dal D.M. 147/2022». Iricorrenti deduc ono che la Corte d’appello non avrebbe cor- rettamente applicato i parametri tariffari per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità davanti alla [OSCURATO:PERSONA]- sazione penale e quello di rinvio in sede civile. 2.1L’esame dell’ultimo motivo del ricorso principale e dei due motivi di quello incidentale può essere effettuato congiunta- mente, avendo tutti tali motivi ad oggetto il capo della decisione impugnata relativo alla regolamentazione delle spese proces- suali. 2.2In proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che la deci- sione impugnata certamente non risulta conforme all’indirizzo di questa Corte (espressamente richiamato dalla stessa parte ricorrente in via incidentale e, comunque, almeno implicita- mente, alla base anche delle censure svolte con l’ultimo motivo del ricorso principale), al quale va senz’altro data continuità, secondo il quale «nell’ipotesi di cassazione della sentenza pe- nale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l’annullamento, sia risultata vincitrice all’esito del rinvio [in ap- plicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenzacon cui la Corte d’appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale]» (Cass., Sez. 3, sentenzan. 1570 del 19/01/2023; Sez. 3, ordinanza n. 26130 del7/09/2023). Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 Nella specie, la Corte d’appello, nel negare che potessero es- sere «riconosciute le spese di difesa delle parti civili in sede penale di merito posto che la causa si fondava sull’azione pe- nale esercitata dal P.M. conclusasi con l’assoluzione dell’impu- tata, ex art 541 cod. proc. pen.», ha disatteso, in particolare, il principio di diritto, alla base degli arresti appena richiamati, in base al quale «è regola del giudizio di rinvio, applicabile anche a quello in esame, che all’interno di un procedimento civile, la parte soccombentenei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rin- vio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo (Cass. n. 1407/ 2020; Cass. 15868/ 2015) (Cass. Sez. 3, n. 1570/2023 cit.)»; ciò «in quanto la decisione all’esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda; n on v ’ è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l’annullamento in cassazione; non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle sole domande civili sia autonomo ri- spetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, né che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilire che il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertan- dolo senza essere vincolato dalla decisione penale (Cass.11936/ 2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020)». La mancata considerazione del rilievo delle fasi del giudizio sulla domanda di accertamento dellaresponsabilità civile dell’impu- tatache si erano già svolte in sede penale, da parte della Corte d’appello civile , determina la radicale ed integrale difformità, rispetto ai principi di diritto sin qui esposti, del capo della deci- sioneimpugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali e ne impone l’integrale caducazione. Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 La suddetta regolamentazione, infatti, avrebbe dovuto essere effettuata, anche nel caso in esame, sulla base del principio della soccombenza in ragione dell’esito globale del processo e, quindi,tenendo conto dell’avvenuto accoglimento, totale o par- ziale, di tutta la domanda (o dei diversi capi di domanda) come formulata inizialmente in sede di costituzione di parte civile, non solo in considerazione di quella parte di essa eventual- mente ancora in discussione nel giudizio limitato agli effetti ci- vili e, comunque, in quello di rinvio al giudice civile di cui all’art.622 c.p.p.. Di conseguenza, il capo della decisione impugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali va inte- gralmente cassato, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova regolamentazione delle suddette spese tenendo conto dell’esito globale della lite, esteso all’intera domanda come originariamente formulata in sede penale e successiva- mente esaminata sia nel corso del suddetto giudizio penale che in quello successivo, di rinvio al giudice civile ai sensi dell’art.622 c.p.p.. 2.3Ciò determina, altresì, l’assorbimento sia del secondo mo- tivo del ricorso incidentale che delle altre censure di cui all’ul- timo motivo del ricorso principale, dovendo le questioni con essi poste essere oggetto di rinnovata valutazione nello stesso giu- diziodi rinvio, all’esito della nuova decisione in ordine alla re- golamentazione delle spese globali della controversia civile. 3.Conclusioni È accolto il primo motivo del ricorso incidentale e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, ricorso quest’ultimo che èper il resto disatteso; è assorbito i l secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenzaimpugnata è cassata in relazione ai motivi accolti , con rinvio alla Corte d’a ppello di Trieste , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità (nonché per Ric. n. 19598/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 quelle del procedimento cautelare di sospensione dell’esecuti- vità della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c.). P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e , per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, ricorso quest’ultimo che è per il resto disatteso;dichiara assorbito il secondomotivo del ricorso inc
Sentenza Cassazione n. 22507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris