CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] società delle figlie di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolaredell’[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Costantino-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4281/2022depositata il 14/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello indicata in epigrafe, in parziale riforma dellapronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accertato la sussistenza diNumero registro generale 11108/2023Numero sezionale 3229/2026Numero di raccolta generale 24364/2026Data pubblicazione 01/08/2026un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], traAnnalisa Gallo e la [OSCURATO:PERSONA] della Pia società delle [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato il datore di lavoro al ripristino del rapporto(con le medesime mansioni, l’inquadramento di dirigente medico, I° livellodi cui al CCNL Aris-Anmirs, l’orario di lavoro pari a 38 ore settimanali)nonché al pagamento delle differenze retributive (per un breve periodoanche in solido con la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a.), oltrealle retribuzioni maturate dal 10.2.2014 (data di offerta della prestazionelavorativa e di messa in mora) alla data di introduzione del giudizio diprimo grado, in solido con [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-31.3.2014, oltre accessori di legge.2. La Corte territoriale – per quel che interessa – ha accertato laricorrenza degli usuali indici sussidiari del vincolo di subordinazionenell’ambito degli incarichi di consulenza affidati al medico (intercorsidall’agosto 2005 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], dapprima come collaborazioni autonomee, dall’ottobre 2012 con contratti a termine), con conseguenteinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatosin dall’inizio del primo contratto, ed ha calcolato – avvalendosi di unaCTU - le differenze retributive spettanti rispetto ai compensi erogati nelcorso del rapporto di lavoro, condannando, inoltre, il datore di lavoro alpagamento delle retribuzioni non percepite a causa del suoinadempimento a decorrere dalla messa in mora sino alla data diintroduzione del giudizio di primo grado (in considerazione del “principiodella cristallizzazione della domanda”).3. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] dellaPia società delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a. hannoresistito con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 11108/2023Numero sezionale 3229/2026Numero di raccolta generale 24364/2026Data pubblicazione 01/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con tutti e tre i motivi di giudizio la ricorrente denunzia violazione degliartt. 1207, 1218, 1223, 1453 c.c. 3, 24, 111, 117 Cost., in relazioneall’art. 6 CEDU, 132 e 118 disp.att. c.p.c. nonché 99 e 414 c.p.c. avendo,la Corte territoriale, riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzionisolamente sino alla proposizione del giudizio di primo grado (e non fino alripristino del rapporto di lavoro), sulla base di un non meglio precisato“principio di cristallizzazione della domanda”, fornendo una motivazioneapparente (che non esplicita il ragionamento logico-giuridico), inviolazione dei principi che regolano la mora credendi e i contratti aprestazioni corrispettive.2. Il ricorso è fondato.3. Questa Corte ha affermato che “nel caso di domanda di accertamentodella natura subordinata di un rapporto di lavoro avente veste formale dicontratto di lavoro autonomo, non solo non trova applicazione il regimedecadenziale ex art. 32 legge n. 183 del 2010, ma la riqualificazioneoperata dal giudice si caratterizza come ricostruzione della realtà delrapporto, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nelprimo come nei successivi contratti di collaborazione autonoma” (Cass. n.20333/2025).4. Ed invero, si tratta - al cospetto di una domanda di accertamento di ununico rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. –di una “rilettura”complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, nel senso cheviene ritenuto che, dietro lo schermo di una configurazione (come dilavoro autonomo) soltanto formale, si sia svolta una prestazione di lavorodi tipo subordinato; è questa un'operazione di emersione delle effettivemodalità di attuazione del rapporto di lavoro, nel suo concreto atteggiarsi,con la conseguenza che sono travolte anche le scadenze finali previste nelprimo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424/2021 e Cass. n.17845/2023).Numero registro generale 11108/2023Numero sezionale 3229/2026Numero di raccolta generale 24364/2026Data pubblicazione 01/08/20265. Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato sin dall’agosto 2005 e della espressamanifestazione della lavoratrice (con comunicazione del 10.2.2014) diinteresse alla prosecuzione dell’attività lavorativa, spetta – in base agliordinari criteri ordinamentali dettati in materia di inadempimentodell’obbligazione in un contratto a prestazioni corrispettive - il risarcimentodel danno parametrato alle retribuzioni perse dalla data di messa in morasino all’effettivo ripristino del rapporto (oppure sino ad un atto di recesso,nel caso di specie non ricorrente).6. In tali casi non opera alcun principio di cristallizzazione, che èespressione della regola generale di cui all’art. 1453, comma 3, c.c.,secondo cui la proposizione di una domanda di risoluzione del contrattoper inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunziagiudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che èvietato al convenuto di eseguire la sua prestazione e non è consentitoall'attore di pretenderla (Cass. 30730/2019 in materia di locazione o inmateria fallimentare Cass. n. 19914/2017), fattispecie che non ricorre nelcaso di specie, avendo, anzi, la lavoratrice chiesto, con la lettera di messain mora, la prosecuzione del rapporto (e non la sua risoluzione).8. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassatae, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] società delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tutte leretribuzioni (corrispondenti alla qualifica di dirigente medico, I° livelloCCNL Aris-Anmirs) maturate dal 10.2.2014 fino all’effettivo ripristino delrapporto di lavoro subordinato, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] 2s.p.a. in liquidazione per il periodo dal 10.2.2014 al 31.3.2014,retribuzioni maggiorate degli interessi legali sulle somme rivalutate annoper anno dalle date delle singole scadenze al saldo.Numero registro generale 11108/2023Numero sezionale 3229/2026Numero di raccolta generale 24364/2026Data pubblicazione 01/08/20269. Le spese di lite dei gradi del giudizio di merito sono regolate secondo ilcriterio di soccombenza e liquidate negli importi già indicati nella sentenzaimpugnata; le spese di lite del presente giudizio di legittimità sonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] della Pia società delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di tutte leretribuzioni maturate dal 10.2.2014 fino all’effettivo ripristino del rapportodi lavoro subordinato, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a. inliquidazione per il periodo dal 10.2.2014 al 31.3.2014, retribuzionimaggiorate degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per annodalle date delle singole scadenze al saldo. Conferma la condanna allespese di lite dei gradi di merito nella misura liquidata nella sentenzaimpugnata; condanna le controricorrenti, in solido tra loro, al pagamentodelle spese di lite del presente giudizio di legittimità che si liquidano inEuro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]