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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 17845/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22556/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA A .

BERTOLONI nn. 44/46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 177/2019 , depositata il30/01/2019, R.G.N. 975/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata e giornalistica tra [OSCURATO:PERSONA] e la RAI – [OSCURATO:SOCIETA], riconducendo i contratti di collaborazione autonoma intercorsi tra le parti “a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati in contrasto con la normativa applicabile e da considerarsi, in seguito a conversione, come unico contratto a tempo indeterminato, con conseguente diritto della Benigni all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, quantificata in sei mensilità”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Benigni con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, oltre che degli artt. 1414 e 1223 c.c. e dell’art. 1, comma 01, d. lgs. n. 368 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avrebbe operato una “ doppia conversione o trasformazione dei contratti di lavoro formalmente autonomo in contratti (rapporti) di lavoro subordinato a tempo determinato e questi ultimi, stante l’illegittima apposizione del termine, in unico contratto (rapporto) di lavoro subordinato a tempo indeterminato”; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1344, 1418 e 1424 c.c., deducendo che i contratti di lavoro formalmente autonomo per cui è causa sono nulli, perdifetto di causa e, comunque, per frode alla legge e detta nullità comporta la conversione degli stessi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità di applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010; con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in conformità al Tribunale, “sostituito la causa petendidedotta in giudizio con una differente, basata su allegazioni diverse da quelle delle parti”;

2. i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto contestano l’applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ad opera dei giudici di merito, sono fondati alla stregua di condivisa giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 29006 del 2020; Cass. n. 11424 del 2021; Cass. n. 35675 del 2021; Cass. n. 6577 del 2022; Cass. n. 28825 del 2022; Cass. n. 1095 del 2023); deve, infatti, ritenersi che la disciplina, di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183/2010, possa trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmenteaccertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato; la disciplina in oggetto è infatti chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", che compare al principio del comma 5: ove "conversione", in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e pertanto - come già esattamente precisato da Cass. n. 24100 del 2019 - "per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla; del tutto diverso è il caso in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato; è invero questa un'operazione di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito; mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (così Cass. n. 11424/2021 cit.);

3. conclusivamente la sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo, da ritenersi logicamente subordinato, e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si atterrà ai principi richiamati, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22556/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA A . BERTOLONI nn. 44/46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 177/2019 , depositata il30/01/2019, R.G.N. 975/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata e giornalistica tra [OSCURATO:PERSONA] e la RAI – [OSCURATO:SOCIETA], riconducendo i contratti di collaborazione autonoma intercorsi tra le parti “a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati in contrasto con la normativa applicabile e da considerarsi, in seguito a conversione, come unico contratto a tempo indeterminato, con conseguente diritto della Benigni all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, quantificata in sei mensilità”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Benigni con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, oltre che degli artt. 1414 e 1223 c.c. e dell’art. 1, comma 01, d. lgs. n. 368 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avrebbe operato una “ doppia conversione o trasformazione dei contratti di lavoro formalmente autonomo in contratti (rapporti) di lavoro subordinato a tempo determinato e questi ultimi, stante l’illegittima apposizione del termine, in unico contratto (rapporto) di lavoro subordinato a tempo indeterminato”; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1344, 1418 e 1424 c.c., deducendo che i contratti di lavoro formalmente autonomo per cui è causa sono nulli, perdifetto di causa e, comunque, per frode alla legge e detta nullità comporta la conversione degli stessi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità di applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010; con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in conformità al Tribunale, “sostituito la causa petendidedotta in giudizio con una differente, basata su allegazioni diverse da quelle delle parti”; 2. i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto contestano l’applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ad opera dei giudici di merito, sono fondati alla stregua di condivisa giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 29006 del 2020; Cass. n. 11424 del 2021; Cass. n. 35675 del 2021; Cass. n. 6577 del 2022; Cass. n. 28825 del 2022; Cass. n. 1095 del 2023); deve, infatti, ritenersi che la disciplina, di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183/2010, possa trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmenteaccertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato; la disciplina in oggetto è infatti chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", che compare al principio del comma 5: ove "conversione", in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e pertanto - come già esattamente precisato da Cass. n. 24100 del 2019 - "per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla; del tutto diverso è il caso in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato; è invero questa un'operazione di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito; mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (così Cass. n. 11424/2021 cit.); 3. conclusivamente la sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo, da ritenersi logicamente subordinato, e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si atterrà ai principi richiamati, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, i
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