CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si richiamano ai motivi di ricorso ed insistono per il loro accoglimento per le varie posizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di TORINO con sentenza in data 22/04/2021-dep. 21/06/2021 disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/09/2019 aveva condannato a pena di giustizia, unificando per continuazione gli illeciti (quando ne era contestato più di uno), fra gli altri: 1. [OSCURATO:PERSONA] Arifa per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 1), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 4), nel senso che riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e rideterminava la pena, riducendola; 2. SULEJMANOVIC Giuliano per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 1, 27 e 30), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 4, 8, e 29), confermando la condanna di primo grado; 3. [OSCURATO:PERSONA] Alessandro per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3, 12 e 14), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 2, 13), 648 cod. pen. (capi 9 e 36), 424 cod. pen. (capo 10), 423 cod. pen. (capo 11), 635 cod. pen. (capo 18) e 624-625 cod. pen. (capi 40 e 41), nel senso che lo assolveva dalle imputazioni di cui ai capi 9 e 10, e rideterminava la pena, riducendola; 4. MUJIC Sanja per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3 e 44), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2), confermando la condanna di primo grado; 5. [OSCURATO:PERSONA] Romina per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 3) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2), confermando la condanna di primo grado; 6. [OSCURATO:PERSONA] Hatiaa per i reati di cui agli art. 648 cod. pen. (capi 6 e 36), 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 14 e 26), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 13), confermando la condanna di primo grado; 7. [OSCURATO:PERSONA] Moris per i reati di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 17, 19 e 28), nel senso che lo assolveva dalle imputazioni di cui ai capi 9, 15 (art. 648 cod. pen.) e 10 (art. 424 cod. pen.), e rideterminava la pena, riducendola; 8. [OSCURATO:PERSONA] Senada per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 12), 423 cod. pen. (capo 11) e 635 cod. pen. (capo 18), confermando la condanna di primo grado; 9. [OSCURATO:PERSONA] Ekrem per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 22) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 23), nel senso che riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ma confermava la pena; 10. [OSCURATO:PERSONA] Plana, per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 22) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 23), confermando la condanna di primo grado; 11. [OSCURATO:PERSONA] Sonja, per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 24 e 27), nel senso che riconosceva la sospensione condizionale della pena; 12. SULEJMANOVIC Abdulah, per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 27, 30, 31 e 45), confermando la condanna di primo grado; 13. SULEJMANOVIC Erik per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 1), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 5), nel senso che riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e rideterminava la pena, riducendola; 14. OSMANOVIC Senada per il reato di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 1), nel senso che escludeva l'aggravante contestata delle più persone e rideterminava la pena, riducendola; 15. [OSCURATO:PERSONA] Tony, per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3 e 44) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2), confermando la condanna di primo grado; 16. [OSCURATO:PERSONA] Sabaha, per il reato di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2), confermando la condanna di primo grado; 17. [OSCURATO:PERSONA] Romano per il reato di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 1), nel senso che escludeva l'aggravante contestata delle più persone e rideterminava la pena, riducendola; 18. AHMETOVIC Pompea per i reati di cui agli art. 624-625 cod. pen. (capo 7), 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 21) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 23), confermando la condanna di primo grado; 19. [OSCURATO:PERSONA] Alminia per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 25, 32 e 37), confermando la condanna di primo grado.2. Propongono ricorsi personali (n. 11) [OSCURATO:PERSONA] Sonja e (n. 12) SULEJMANOVIC Abdulah, e deducono il mancato riconoscimento a entrambi delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto pesare in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3. Propongono ricorso, attraverso un unico difensore, (n. 1) [OSCURATO:PERSONA] Arifa, (n. 2) SULEJMANOVIC Giuliano, (n. 3) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro - in favore del quale è presentato un ricorso, per analoghi motivi, anche da parte di altro difensore -, (n. 4) MUJIC Sanja, (n. 6) [OSCURATO:PERSONA] Hatiaa, (n. 7) [OSCURATO:PERSONA] Moris, (n. 9) [OSCURATO:PERSONA] Ekrem, (n. 10) [OSCURATO:PERSONA] Plana, (n. 13) SULEJMANOVIC Erik, (n. 15) [OSCURATO:PERSONA] Tony, e deducono i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per la mancata attivazione della procedura di cui all'art. 318 ter e ss. d. Igs n. 152/2006. Tale disposizione prevede che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore una apposita prescrizione, asseverata dal punto di vista tecnico dall'ente competente nella materia trattata. Il procedimento penale viene sospeso, e se risulta l'adempimento della prescrizione il contravventore è ammesso a pagare una somma in sede amministrativa e il reato si estingue. Tale iter non è stato seguito nel caso in esame; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto - ricollegandosi al motivo precedente, e quindi alla condizione di procedibilità di cui all'art. 318 ter d. Igs n. 152/2006 - alla mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere, poiché il Collegio di appello aveva fatto riferimento per tutte le contravvenzioni contestate a una relazione tecnica ARPA, senza operare una disamina dettagliata di ciascun capo di imputazione, incluse per es. le contestazioni di cui ai capi 1) e 5); • come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla nozione di 'rifiuto', ai sensi dell'art. 183 lett. a) d. Igs n. 152/2006, e ripropone la censura di omessa dettagliata verifica di ogni singolo episodio di cui alla contestazione; • come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., relativamente alla condotta ritenuta idonea a integrare il reato di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006, e in particolare alla qualificazione dell'atto di gettare rifiuti in un fuoco acceso da altri, poiché 'appiccare' il fuoco vuoi dire soltanto dare inizio a esso, non anche alimentarlo o mantenerlo; • come quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., riguardo ai riconoscimenti dei soggetti ritenuti responsabili di reati in giudizio, effettuati dal testimone m.11o CHIFFI Antonio, della polizia giudiziaria, anche attraverso l'esame dei fotogrammi estratti dalle videoriprese, e censura la motivazione per i margini di incertezza delle immagini a causa dell'orario notturno. Tale difficoltà di individuazione riguarderebbe in particolare, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] Alessandro; • come sesto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., e censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità dei fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] Moris, condannato in appello alla sola pena dell'arresto per due capi di imputazione di modesta entità, di [OSCURATO:PERSONA] Arifa, pure lei riconosciuta responsabile solo per due capi di imputazione, e di SULEJMANOVIC Erik, essendo la motivazione del diniego carente perché attiene solo ad alcuni imputati; • come settimo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il trattamento sanzionatorio, nel suo insieme e quanto: a [OSCURATO:PERSONA] Arifa, per averle negato il beneficio della sospensione della pena correlandolo a un rischio di reiterazione, che andrebbe escluso a causa della sua incensuratezza; a SULEJMANOVIC Giuliano, per aver ritenuto la recidiva nonostante i precedenti non fossero specifici; a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro per aver riprodotto la medesima entità di aumenti per continuazione cancellati in primo grado, pur essendo egli stato assolto dai reati di cui ai capi 9) e 10); a MUJIC Sanja e a [OSCURATO:PERSONA] Tony per aver applicato la recidiva, e per non aver considerato le attenuanti generiche quali prevalenti; a [OSCURATO:PERSONA] Hatiaa per non aver valutato le sue condizioni mentali ai fini dell'imputabilità; a [OSCURATO:PERSONA] Moris per il diniego del beneficio della sospensione della pena nonostante la condanna in appello alla sola pena dell'arresto. 4. Propone ricorso, per il tramite del difensore, (n. 5) [OSCURATO:PERSONA] Romina, che censura in modo assai sintetico il riconoscimento da parte del teste Chiffi, l'avvenuta affermazione di responsabilità, quando ella non aveva fatto altro che assistere all'incendio in occasione del quale era stata identificata, e nell'aver sanzionato la condotta illecita alla stregua di due differenti ipotesi di reato: dapprima il trasporto, e quindi l'incendio dei rifiuti. 5. Propongono ricorso, attraverso un unico difensore, (n. 17) [OSCURATO:PERSONA] Romano, (n. 14) OSMANOVIC Senada , (n. 3) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro - che lo ha presentato anche attraverso altro difensore (cf. supra), (n. 8) [OSCURATO:PERSONA] Senada, e deducono i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e censurano l'avvenuta applicazione dell'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 per il capo 1), poiché gli oggetti bruciati non erano né abbandonati né depositati in modo incontrollato, sì che quella norma non avrebbe dovuto applicarsi, e per il capo 12), che non costituirebbe reato in quanto i nomadi sono soliti separare col fuoco il materiale plastico dal metallo, al fine di riutilizzare questo; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e censurano per il mancato riconoscimento della particolare tenuità dei fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., quanto al capo 1) e alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] Romano e OSMANOVIC Senada , e quando al capo 12 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Senada; • come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e censura l'avvenuta applicazione della recidiva e il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti quanto a [OSCURATO:PERSONA] Senada; • come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., e per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro sul capo 3) censura una motivazione illogica perché da un lato vi sarebbe stata la contestazione di concorso morale, e poi la descrizione della condotta come di materiale partecipazione, mentre quanto al capo 36), cioè la ricettazione, nulla era stato trovato nella disponibilità dell'imputato, e quanto al capo 41), cioè il furto, contesta l'identificazione di sé quale autore del furto, sulla base delle risultanze processuali. 6. Propone ricorso, per il tramite del difensore, (n. 16) [OSCURATO:PERSONA] Sabaha, e censura quanto al capo 2 il mancato riconoscimento della particolare tenuità dei fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., poiché il pronto intervento dei Vigili del fuoco aveva permesso di spegnere l'incendio, e l'aver sanzionato la condotta illecita alla stregua di due differenti ipotesi di reato, dapprima il trasporto, e quindi l'incendio dei rifiuti. 7. Propone ricorso, per il tramite del difensore, (n. 18) AHMETOVIC Pompea, che censura in modo assai sintetico la motivazione, quanto al furto di cui al capo 7), sulla consapevolezza dell'altruità del materiale che trasportava, quanto alla esclusione della qualifica del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e quanto all'aver sanzionato la condotta illecita alla stregua di due differenti ipotesi di reato, dapprima il trasporto, e quindi l'incendio dei rifiuti. 8. Propone ricorso, per il tramite del difensore, (n. 19) [OSCURATO:PERSONA] Alminia, che censura l'estesa esegesi data in sentenza al disposto di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006, che fa riferimento non genericamente a rifiuti, bensì a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, sì che non è sufficiente a integrarla il mero abbruciamento del rifiuto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno tutti rigettati. Tale esito riguarda certamente i ricorsi di (n. 11) [OSCURATO:PERSONA] Sonja e (n. 12) SULEJMANOVIC Abdulah, perché proposti personalmente, quindi in violazione dell'art. 613 co. 1 cod. proc. pen. I motivi posti alla base degli altri ricorsi sono infondati. Essi pongono delle questioni di carattere generale, riprese in quasi tutte le impugnazioni, cui si aggiungono per talune censure più specifiche: giova quindi affrontare in prima battuta i rilievi comuni alla gran parte dei ricorsi, per poi fornire elementi di dettaglio, quando necessario, in relazione alle posizioni dei singoli imputati. 2. In discussione è stata posta anzitutto la nozione di rifiuto poiché, reiterando una contestazione già contenuta nei motivi di appello, più ricorsi hanno censurato una lettura di essa troppo estesa; al contrario, secondo più ricorrenti, l'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 riguarderebbe soltanto i rifiuti abbandonati, ovvero quelli depositati in maniera incontrollata: per questo, essendo la ratio della norma quella di scongiurare un pericolo per l'ambiente, il semplice abbrucciamento di un rifiuto in un rogo pre-esistente non configurerebbe il reato. Tale motivo, come gli altri di ordine generale, si ritrova nel gruppo di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Romano e altri, di [OSCURATO:PERSONA] Arifa e altri, di [OSCURATO:PERSONA] Alminia. Con motivazione congrua, coerente nella ricostruzione del fatto e corretta sul piano giuridico, la CORTE territoriale (fg. 19 ss) ha preso le mosse dalla definizione di rifiuto di cui all'art. 183 lett. a) d. Igs. n. 152/2006 - "qualsiasi sostanza od oggetto (...) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" - e ha precisato che, sulla scorta delle riprese video e fotografiche, quel che gli imputati avevano raccolto, accumulato e bruciato era senza incertezze qualificabile come 'rifiuti', essendo accatastati in grandi ammassi tali da impedire qualsiasi cernita o selezione: d'altra parte, l'aver dato a essi fuoco in via continuativa conferma che si trattava esattamente di rifiuti, essendo questi gli oggetti dei quali il detentore intende disfarsi, senza che assuma rilievo la possibile riutilizzazione economica di essi. Tale conclusone è in linea con il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., secondo cui - premesso che (Sez. 3 sentenza n. 25548 del 26/03/2019 dep. 10/06/2019 Rv. 276009 - 02 imputato: Schepis), "l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici" - "la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali. (Nella fattispecie, relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea)": così Sez. 3 sentenza n. 19206 del 16/03/2017 dep. 21/04/2017 Rv. 269912 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Correlata alla nozione di rifiuto è anche l'identificazione della condotta tipica per integrare il delitto di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006, che secondo i ricorrenti sarebbe da escludere in chi non ha appiccato il fuoco, ma si sarebbe limitato, anche in modo circoscritto, ad alimentare un fuoco già esistente. Correttamente il Collegio di appello ha chiarito che, allorché la disposizione da ultimo menzionata punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata", la sanzione non attiene soltanto a chi fa iniziare il fuoco, bensì pure a chi mantiene il fuoco originariamente acceso, poiché lo scopo della norma è di impedire che siano bruciati dei rifiuti. Tale argomentazione è coerente con la ratio della norma evocata, e all'esegesi che a essa ha dato questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 3 sentenza n. 52610 del 04/10/2017 dep. 17/11/2017 Rv. 271359 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del d.lgs n. 152 del 2006 si configura con l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l'integrazione del reato, la dimostrazione del danno all'ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità. (...) Come è noto, nel 2013, di fronte al sempre più frequente fenomeno di abbruciamento di rifiuti e del connesso allarme di pericolo per la salute pubblica, il legislatore è intervenuto nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice dell'Ambiente", introducendo la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti. A fronte di una disciplina incentrata su illeciti contravvenzionali (...), il "nuovo" art. 256- bis, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi (...) Il primo comma così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni". La circostanza che il legislatore abbia introdotto l'espressa clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", e l'aver tipicizzato la condotta con il termine linguistico "appicca il fuoco", senza ulteriori specificazione, a differenza della previsione dell'art. 424 cod.pen. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso "sorge il pericolo di un incendio", costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l'evento dannoso del danno all'ambiente. La soluzione interpretativa appena indicata, inoltre, appare in linea anche con le indicazioni esposte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del dl. in esame, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall'inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e, in particolare, (anche) della fattispecie prevista dall'art. 423 cod. pen., ad assicurare una sufficiente tutela per l'ambiente e per la salute collettiva". La logica conseguenza della identificazione del delitto in discussione come 'reato di pericolo' è che sia corretta l'estensione della condotta penalmente sanzionata, che la CORTE torinese ha operato, non soltanto all'azione materiale di 'appiccare' il fuoco, bensì pure al mantenimento del fuoco, se l'incendio riguarda rifiuti abbandonati: è di assoluta evidenza che il pericolo persista in parallelo alla prosecuzione dell'incendio medesimo, e quindi che la sua alimentazione concorra a integrare il reato. 4. Più d'un ricorso contesta altresì il concorso formale fra le condotte di cui all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, che è una contravvenzione e sanziona l'illecita attività di raccolta, trasporto e deposito di rifiuti, e di cui all'art. 256-bis, che invece è un delitto e riguarda l'incendio dei rifiuti raccolti e accatastati, poiché - questa è la tesi esposta dalla difesa - il co. 2 dell'art. 256-bis stabilisce che "le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti", dovendosi intendere la condotta della combustione assorbente quella della contravvenzione di cui all'art. 256. Tale tesi - cioè quella dell'assorbimento nella condotta di cui all'art. 256 bis di quella di cui all'art. 256 - non è condivisibile, avendo le due fattispecie oggetto e configurazione differenti, e quindi restando separate e fra loro concorrenti; di più, il co. 2 dell'art. 256 bis sanziona non soltanto il comportamento di chi appicchi il fuoco, di cui al co. 1, bensì pure quello di chi tenga la condotta di cui al co. 1 dell'art. 256, che in sé è già punita, "in funzione della successiva combustione", prevedendo dunque una punibilità "anticipata" pur in assenza di combustione, a condizione che sia provata l'intenzione di appiccare il fuoco a quei rifiuti raccolti. 5. Ulteriore censura comune a più ricorsi riguarda la mancata attivazione della procedura di cui agli art. 318 ter e ss. d. Igs n. 152/2006, in virtù della quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore una apposita prescrizione, asseverata dal punto di vista tecnico dall'ente competente nella materia trattata. Il procedimento penale viene sospeso e se risulta l'adempimento della prescrizione il contravventore è ammesso a pagare una somma in sede amministrativa e il reato si estingue. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha con ragione ricordato che l'iter descritto si applica: a) esclusivamente alle contravvenzioni, e quindi in tesi riguarderebbe soltanto le contestate violazioni all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006, non anche quelle all'art. 256 bis; b) a condotte che non abbiano provocato un danno all'ambiente. E infatti il meccanismo, introdotto dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015, nel modificare in maniera incisiva il sistema di tutela penale dell'ambiente, prevede, come si è detto, che l'organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione, sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose, oltre a riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità.6. Dunque, le contravvenzioni per cui è azionabile tale procedura non devono aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, e sono quelle punibili con l'ammenda, da sola, ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto. Successivamente, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista, e il pagamento della somma estingue il reato. Se non avviene l'adempimento il processo, in precedenza sospeso, riprende il suo corso. La ratio del "nuovo" istituto è duplice: da un lato tende a garantire l'effettività della tutela dell'ambiente poiché, attraverso l'adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta afflizione punitiva, mira ad ottenere il ripristino delle condizioni ambientali offese dai fatti illeciti, dall'altro risponde alle esigenze deflattive del procedimento penale, essendo limitata all'arco temporale delle indagini preliminari. Compete alla polizia giudiziaria, ai sensi del primo comma dell'art. 318-ter, determinare quando una fattispecie rientri o meno nel suo ambito di applicazione, impartire le prescrizioni, pur se con il supporto di un ente specializzato, quasi sempre individuato nell'ARPA, e valutare l'adempimento, con ampio margine di discrezionalità e senza peraltro che la prescrizione abbia carattere di obbligatorietà, come sancito da questa S.C. (Sez. 3sentenza n. 49718 del 25/09/2019 dep.06/12/2019 Rv. 277468 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale"). 7. Il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà in ogni caso assumere egli stesso l'iniziativa di chiedere all'organo di vigilanza l'ammissione all'oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p.: la mancata adozione della prescrizione non può infatti precludere l'accesso alla procedura, sia nel caso in cui una prescrizione avrebbe potuto essere stata emessa, sia nei casi in cui, non essendoci effetti da rimuovere, non vi sia la possibilità di impartirla; cf. in proposito Sez. 3 sentenza n. 36405 del 18/04/2019 (dep. 26/08/2019 Rv. 276681 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni. (... tale interpretazione trova un fondamento nell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione)". Nel caso in esame, mentre è certo che nessuno degli imputati abbia provveduto autonomamente ad avviare l'iter di regolarizzazione, è altrettanto sicura - secondo quanto illustrato dalla CORTE piemontese, richiamando la relazione tecnica dell'ARPA - la permanenza del danno all'ambiente dopo il fuoco dato ai rifiuti, tanto da l'ARPA medesima ha precisato nella sua relazione l'assoluta necessità di una completa bonifica del territorio interessato. La sentenza ha peraltro riportato uno stralcio significativo dell'anzidetta relazione, senza che con le sue conclusioni i ricorsi si siano confrontati, se non in modo generico. Nei ricorsi il principale rilievo non ha avuto natura tecnica, e pertanto non ha contestato che - come descritto da ARPA - nell'area interessata dagli incendi di rifiuti sia stata registrata una significativa contaminazione di metalli, diossine e PCB, bensì che la relazione non abbia distinto i danni arrecati all'ambiente da ciascun singolo appiccamento di fuoco: intanto con ciò sollecitando una rivalutazione in fatto, che è estranea al potere del Giudice di legittimità, e poi trascurando che gli esiti dell'accertamento svolto dall'ARPA recano la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi sono immediatamente successivi agli episodi di incendio sintetizzati nelle varie imputazioni, che hanno riguardato i mesi antecedenti, a partire da luglio 2017, e non possono che riferirsi alle condotte degli imputati, come rilevato dalla CORTE di APPELLO. Non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui ARPA avrebbe svolto le sue valutazioni solo con riferimento ai danni provocati dagli incendi, e non alle condotte di mera violazione dell'art. 256 d. Igs. n. 152/2006, in relazione alle quali peraltro - come si è detto - era applicabile in via esclusiva la procedura di cui agli art. 318-bis e ss. del medesimo decreto, poiché al contrario l'accertamento svolto ha correttamente posto in una linea di continuità il trasporto e il conferimento dei rifiuti e il loro incendio, essendo la prima condotta funzionale alla seconda, sì che la compromissione all'ambiente cagionata dalla seconda non si sarebbe realizzata in assenza della prima. 8. Altra censura comune a più ricorsi è quella riguardante i riconoscimenti dei soggetti ritenuti responsabili di reati in giudizio, effettuati dal M.Ilo CHIFFI Antonio, della polizia giudiziaria, anche attraverso l'esame dei fotogrammi estratti dalle videoriprese, per i margini di incertezza delle immagini a causa dell'orario notturno. I ricorrenti che hanno proposto tale motivo precisano di non porre in dubbio la lealtà del sottufficiale, bensì la valutazione che dei suoi riconoscimenti ha fatto la CORTE territoriale, la quale ha distinto, riconoscimento per riconoscimento, sulla base della maggiore o minore precisione da parte del testimone. La tesi difensiva è invece che o CHIFFI era da ritenere affidabile in toto, con conseguente attendibilità di tutti i riconoscimenti da lui effettuati, ovvero il dubbio anche solo su uno di essi farebbe cadere l'intero impianto accusatorio, qualora fondato su tale deposizione. In modo congruo e logico il Collegio di appello ha spiegato come CHIFFI abbia riconosciuto nelle immagini video e fotografiche solo alcuni degli autori della condotta, mostrando così ogni cautela, non sovrapponendo mere ipotesi alla sicura individuazione, e quindi per questo ha mostrato una più accentuata attendibilità; ha aggiunto che quest'ultima è avvenuta con l'indicazione di particolari fisici dei soggetti di volta in volta identificati. Sarebbe stato al contrario non rispondente a canoni di coerenza un riconoscimento o un mancato riconoscimento in blocco. Come poi sottolineato dal P.G. nelle conclusioni orali, larga parte delle condotte per le quali è stata affermata la responsabilità sono avvenute a titolo di concorso, sì che è più che giustificato correlare l'accertata presenza attiva sul luogo dell'accatastamento e sul luogo dell'incendio all'attiva partecipazione ai reati contestati, evitando il frazionamento dei singoli segmenti delle condotte medesime. 9. Infine, più di un ricorrente ha sollecitato l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., che correttamente la CORTE territoriale ha di volta in volta escluso, rimarcando come gli incendi sintetizzati nelle differenti imputazioni hanno tutti alimentato fuochi di grandi dimensioni, con danni all'ambiente e alla salute, a cominciare da quella di chi alloggiava nel campo nomadi, fra i quali non pochi bambini, che non tollera la qualifica della particolare tenuità, e come analoga valutazione vada fatta per le condotte prodromiche agli incendi, quindi quanto al trasporto e all'accatastamento dei rifiuti.Tale valutazione è coerente con l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 52610 del 04/10/2017 dep. 17/11/2017 Rv. 271359 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "per l'applicazione dell'istituto (di cui all'art. 131 bis cod. pen.) si richiede al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590)". 10. Quanto ai singoli ricorrenti, e al netto delle censure di ordine generale e comune, prima sintetizzate: 10.1. sono infondati i motivi del ricorso di (n. 5) [OSCURATO:PERSONA] Romina. Ella ha ricevuto doppia condanna conforme per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 3) e 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2). Al motivo consistente in una generica contestazione del riconoscimento da parte del teste CHIFFI, la CORTE (fg. 26) ha già replicato elencando i fotogrammi alla stregua dei quali il sottufficiale l'aveva identificata come intenta dapprima ad accatastare i rifiuti, quindi ad assistere al loro incendio, senza la minima dissociazione, e ciò vale anche a ravvisare il dolo. Quanto all'ulteriore censura dell'avere la CORTEterritoriale sanzionato la condotta illecita alla stregua di due differenti ipotesi di reato, dapprima il trasporto, e quindi l'incendio dei rifiuti, si rinvia a quanto esposto in termini generali supra, al § 4, aggiungendo che nel caso di specie si è al di fuori della previsione normativa di cui al co. 2 dell'art. 256 bis, perché vi è la prova sia del reato di cui all'art. 256 (capo 2) sia della consumazione del delitto di cui all'art. 256-bis. 10.2. sono infondati i motivi del ricorso di (n. 17) [OSCURATO:PERSONA] Sabaha, che ha ricevuto doppia condanna conforme per il reato di cui al capo 2 (art. 256 d. Igs. n. 152/2006). Le censure riguardano la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., su cui si rinvia a quanto esposto in termini generali supra al § 9 - alla tesi difensiva che le combustioni hanno riguardato aree circoscritte, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili dl fuoco, la CORTE ha replicato sottolineando l'elevato pericolo cagionato dalla condotta tenuta dall'imputata -, e il preteso assorbimento fra due differenti ipotesi di reato, dapprima il trasporto, quindi l'incendio dei rifiuti, su cui si rinvia a quanto esposto in termini generali supra, al § 4; 10.3. sono infondati i motivi del ricorso di (n. 18) AHMETOVIC Pompea. Ella ha ricevuto doppia condanna conforme per i reato di cui al capo 7 (furto aggravato di puntelli in ferro) e di cui ai capi 21 (art. 256 bis bis d. Igs. n. 152/2006) e 23 (art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006). La prima censura riguardante il furto reitera un motivo già proposto in appello, relativo alla carenza di prova sulla consapevolezza della provenienza illecita del materiale che trasportava, a cui la CORTE torinese ha fornito congrua e logica risposta (fg. 32), allorché, sulla base delle video-riprese, ha descritto la condotta dell'imputata mentre prelevava i puntelli dal piazzale nel quale erano custoditi, attraverso una fessura del muro di cinta, li collocava su carrelli della spesa e li trasportava fino al campo nomadi, rivelando con ciò la volontaria appropriazione di quegli oggetti. La terza censura riguarda il preteso assorbimento fra due differenti ipotesi di reato, dapprima il trasporto, e quindi l'incendio dei rifiuti, per la quale si rinvia a quanto esposto in termini generali supra, al § 4. La seconda attiene alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., per la quale si rinvia a quanto esposto in termini generali supra al § 9; 10.4. è infondato il motivo del ricorso di (n. 19) [OSCURATO:PERSONA] Alminia. Ella ha ricevuto doppia condanna conforme per il reato di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006, quanto ai capi 25), 32) e 37), e ha posto la questione sulla pretesa distinzione fra l'incendio originariamente appiccato e il suo mantenimento, accatastando altri rifiuti sul fuoco già esistente: questione affrontata prima al § 3, cui si rinvia; 10.5. sono infondati i motivi dei ricorsi di (n. 17) [OSCURATO:PERSONA] Romano e di (n. 14) OSMANOVIC Senada, entrambi condannati per il reato di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 di cui al capo 1, con esclusione in appello dell'aggravante delle più persone, di (n. 3) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, condannato per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3, 12 e 14), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 2, 13), 648 cod. pen. (capi 9 e 36), 424 cod. pen. (capo 10), 423 cod. pen. (capo 11), 635 cod. pen. (capo 18) e 624-625 cod. pen. (capi 40 e 41), e di (n.8) [OSCURATO:PERSONA] Senada, che ha ricevuto doppia condanna conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 12), 423 cod. pen. (capo 11) e 635 cod. pen. (capo 18); 10.5.1. relativamente alle censure relative alle condanne per i reati di cui ai capi 1 e 12, si rinvia a quanto illustrato in termini generali supra, al § 2, e nello specifico, con riferimento agli elementi identificativi delle condotte di ciascun imputato, a quanto la CORTE piemontese ha esposto ai fg. 23 s. e 32 s. (peraltro non vi è contestazione sulla individuazione dei responsabili). Sempre per i reati di cui ai capi 1 e 12, e cioè all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si rinvia a quanto esposto in termini generali supra al § 9 e nello specifico, con riferimento agli elementi identificativi delle condotte di ciascun imputato, a quanto la CORTEpiemontese ha esposto ai fg. 24 s. e 34 s.; 10.5.2. relativamente alla censura riguardante [OSCURATO:PERSONA] Senada (capo 12), in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestante e alla esclusione della recidiva, la CORTE territoriale ha osservato che la recidiva reiterata, applicata dal TRIBUNALE, non ha costituito oggetto di impugnazione con l'appello, sì che la sua permanenza preclude di superare il giudizio di equivalenza delle generiche, ai sensi dell'art. 69 n. 4 cod. pen.; 10.5.3. relativamente alle censure riguardanti [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, con riferimento al capo 3 (art 256-bis d. Igs. n. 152/2006), egli ritiene la motivazione illogica perché l'imputazione avrebbe contestato il concorso morale nel delitto e poi la descrizione della condotta sarebbe stata di materiale partecipazione al fatto illecito. In realtà, la motivazione (fg. 28 s.) è coerente con la contestazione di concorso morale, quanto al rafforzamento della condotta altrui, essendosi egli trattenuto sul luogo dell'incendio, aderendo alla condotta di appiccarnento realizzata da altri. Sul capo 36 (ricettazione), egli sostiene che nulla sarebbe stato rinvenuto nella sua disponibilità, ma la CORTE territoriale ha fornito congrua spiegazione della sua presenza sul luogo di recupero e di occultamento della refurtiva, in termini di rafforzamento dell'intento criminoso, fra gli altri, dei minori concorrenti nel reato, alcuni dei quali suoi figli. Sul capo 41 (furto aggravato) egli contesta l'identificazione di sé come autore del furto, ma anche in questo caso il Collegio di appello ha reso una motivazione ampia e coerente (fg. 47 s.), fondata sulla visione dei fotogrammi da parte del teste CHIFFI, sui suoi tratti somatici e sull'abbigliamento che indossava; 10.6. sono infine manifestamente infondati i motivi dei ricorsi di (n. 1) [OSCURATO:PERSONA] Arifa, condannata per i reati di cui ai capi 1 (art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006) e 4 (art. 256 d. Igs. n. 152/2006), (n. 2) SULEJMANOVIC Giuliano, condannato con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n.152/2006 (capi 1, 27 e 30) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 4, 8 e 29), (n. 3) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, condannato per i reati di cui all'art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3, 12 e 14), 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 2, 13), 648 cod. pen. (capi 9 e 36), 424 cod. pen. (capo 10), 423 cod. pen. (capo 11), 635 cod. pen. (capo 18) e 624-625 cod. pen. (capi 40 e 41), (n. 4) MUJIC Sanja, condannata con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3 e 44), (n. 6) [OSCURATO:PERSONA] Hatiaa, condannata con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 14 e 26) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 14), di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 13), e di cui all'art. 648 cod. pen. (capi 6 e 36), (n. 7) [OSCURATO:PERSONA] Moris„ condannato con doppia conforme per il reato di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capi 17, 19 e 28), (n. 9) [OSCURATO:PERSONA] Ekrem, condannato con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 22) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 23 ), (n. 10) [OSCURATO:PERSONA] Plana, condannata con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 22) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 23), (n. 13) SULEJMANOVIC Erik, condannato con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capo 1) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 5), (n. 15) [OSCURATO:PERSONA] Tony, condannato con doppia conforme per i reati di cui agli art. 256 bis d. Igs. n. 152/2006 (capi 3 e 44) e di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006 (capo 2); 10.6.1. per i motivi relativi alla omessa attivazione della procedura di cui all'art. 318 ter d. Igs 152/2006 e alla mancata pronuncia sentenza di non doversi procedere per la carenza delle condizione procedibilità di cui alla medesima disposizione, e per il riferimento per tutte le contravvenzioni alla relazione tecnica ARPA, si rinvia alle considerazioni di ordine generale sub § 5 ss. Manifestamente infondato è altresì lo specifico rilievo riguardante SULEJMANOVIC Erik, per il quale quella procedura si sarebbe dovuta seguire essendo egli stato condannato per due episodi, quelli di cui ai capi 1 e 5: il ricorso è carente quanto alla concreta allegazione delle ragioni per le quali quei due episodi non avrebbero cagionato alcun danno o pericolo concreto ex art. 318-bis, e quindi avrebbero permesso di attivare la procedura di cui all'art. 318 ter, mentre invece, per quanto prima illustrato, la CORTE territoriale ha articolato in modo ampio le ragioni contrarie; 10.6.2. si rinvia altresì a quanto esposto sub § 2 quanto alla nozione di 'rifiuto' e alla qualifica della condotta di chi ha gettato rifiuti in un fuoco fatto sorgere da altri;10.6.3. si rinvia altresì a quanto esposto sub § 8 per i riconoscimenti effettuati dal m.11o CHIFFI, che vengono contestati in termini generici, tranne che per [OSCURATO:PERSONA] Alessandro (capo 41), sul quale si è già riferito sub 10.5.3.; 10.6.4. pure aspecifica è la censura sulla trattazione individualizzata delle posizioni degli imputati che la CORTE avrebbe omesso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i Giudici di appello hanno preso in esame le singole posizioni di SULEJMANOVIC Erik, di SULEJMANOVIC Giuliano (per il capo 1 ai fg. 25 s. e per il capo 5 al fg. 31) e di [OSCURATO:PERSONA] Tony (per il capo 2, al fg. 28), e gli argomenti difensivi prospettati nell'interesse di ciascuno, disattendendoli puntualmente, con motivazione esente da alcun vizio motivazionale, sulla base di oggettivi riscontri fattuali; 10.6.5. per la censura riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. si rinvia supra al § 8, non senza aver rimarcato la trattazione dettagliata del diniego che la CORTE territoriale ha riservato per ciascun imputato; 10.6.6. l'ultimo gruppo di censure attiene al trattamento sanzionatorio, quanto: • a [OSCURATO:PERSONA] Arifa, per aver negato il beneficio della sospensione della pena correlandolo a un rischio di reiterazione, che andrebbe escluso a causa della sua incensuratezza. La CORTE ha sul punto correttamente correlato il diniego della sospensione al rischio di recidiva, a causa del contesto nel quale l'imputata continua a essere collocata; • a SULEJMANOVIC Giuliano, per aver ritenuto la recidiva nonostante i precedenti non fossero specifici. La CORTE ha ben richiamato non solo i precedenti penali, bensì pure il coinvolgimento dei minori nella consumazione dei reati dei quali egli è stato ritenuto colpevole, a conferma della crescente pericolosità; • a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, per aver riprodotto la medesima entità di aumenti per continuazione cancellati in primo grado, pur essendo egli stato assolto dai reati di cui ai capi 9) e 10). La CORTE ha spiegato le ragioni del mantenimento della recidiva, in considerazione del numero dei reati per i quali comunque egli subisce condanna nel presente giudizio, dei precedenti e della gravità in concreto delle condotte a lui attribuite; • a MUJIC Sanja e a [OSCURATO:PERSONA] Tony per aver applicato la recidiva e per non aver considerato le attenuanti generiche quali prevalenti. La CORTE ha richiamato per entrambi i precedenti penali, e il coinvolgimento dei minori nella consumazione dei reati dei quali essi sono stati ritenuti colpevoli, a conferma della crescente pericolosità; • a [OSCURATO:PERSONA] Hatiaa per non aver valutato le sue condizioni mentali ai fini dell'imputabilità. La CORTE piemontese le ha invece prese in esame, e ha escluso una diminuzione della capacità di intendere e di volere. Il ricorso è del tutto aspecifico nelle prospettazione di elementi di segno contrario; • a [OSCURATO:PERSONA] Moris per avergli negato il beneficio della sospensione della pena non