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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18314/2026

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nico e legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66P26 H703 H).- RICORRENTE –CONTROR.T.I. – [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE-RISCOSSIONE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – quale concessionario del servizio diriscossione TARSU per Napoli e Provincia - in persona del legaleNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA].S.p.A., in forza di procura speciale del 9 novembre 2017 per notarMarco [OSCURATO:PERSONA] (racc. 24.654 – rep. 42.250), rappresentata e difesa,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale VCC MRA66M64 G813 U).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 9020/16/2018 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 17 ottobre 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento indicatiin atti, con cui il citato R.T.I. chiedeva alla ricorrente il versamentodella TARSU per gli anni di imposta 2010/2012.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania respingeva l’appello proposto dalla contribuente,assumendo, in linea con la valutazione del primo Giudice, che ilricorso originario doveva considerarsi inammissibile, non avendol’istante provato la sua tempestività, giacchè la data notifica dell’attoimpugnato (20 dicembre 2016) risultava scritta a penna, da manoignota, contenente una chiara abrasione e con sovraimpressione diuna data diversa (il n. 7 dell’anno 2017 risultava palesementecorretto in 6), così da rendere del tutto incerta la data di notificadell’atto.3.

MV [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia, notificandolo in data 26 febbraio 2019,articolando due motivi.Numero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Il citato R.T.I. resisteva con controricorso notificato l’8 aprile2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60d.P.R. n. 600/1973, 21 d.lgs. n. 546/1992, 14 della legge n.890/1982 e 2697 c.c., ponendo in evidenza che costituiva circostanzapacifica tra le parti che l’avviso fosse stato notificato il 20 dicembre2016, tanto da costituire tale circostanza l’argomento sul quale ladifesa del R.T.I. aveva resistito all’eccezione di decadenzadall’esercizio del potere impositivo sollevata dalla contribuente, comedel resto emergeva anche dalla scheda prodotta, riportante l’esitodella spedizione.Sul versante giuridico, poi, la ricorrente ha contestando lapronuncia impugnata, rappresentando che la notifica tramite ilservizio postale diretto non prevede una relata di notifica e che èonere dell’agente della riscossione fornire la prova della notifica.2.

Con la seconda censura la società ha eccepito, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 137, 152 c.p.c., assumendo che l’avviso di ricevimentopostale ritorna al mittente, che al contribuente non resta alcunaevidenza della data di notifica dell’atto e che le annotazioni scritte apenna dalla contribuente erano state eseguite come promemoria aduso personale e che competeva al concessionario dimostrare lanotifica, essendo in possesso della relativa documentazione.2.

Il ricorso va accolto, esaminando congiuntamente i due motivi,siccome connessi.3.

L’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 prevede che.«Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, ilNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopiadell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, inoriginale o fotocopia».Il quinto comma stabilisce che «Ove sorgano contestazioni ilgiudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti edocumenti di cui ai precedenti commi».4.

Questa Corte ha chiarito che il predetto quinto commastabilisce una causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilitàquando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto el'osservanza delle regole processuali fondamentali, giacchè dettasanzione deve intendersi, secondo lettura costituzionalmenteorientata, una extrema ratio.Non solo.

E’ stato precisato che il disposto del citato art. 22,comma 5, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a frontedelle contestazioni sollevate dalla parte resistente, ma si è altresìricordato, con particolare riguardo al processo tributario, che la citatadisposizione deve essere letta in armonia con i valori della tutela delleparti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni diinammissibilità prima di ordinare di produrre la documentazionerelativa alla notifica dell’atto impugnato (v., anche da ultimo, Cass. n.27257/2025, che richiama Cass. n. 25107/2020; Corte cost. n.189/2000, Cass. n. 30218/2022; Cass. n. 11435/2018; Cass. n.22770/2006).4.1.

Va aggiunto che la verifica in questione va eseguita tenendoconto delle modalità della notifica eseguita – come nella specie –tramite servizio postale diretto da parte del concessionario, comeprevisto dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, le quali non prevedono unarelazione di notifica (v., tra le tante, Cass. n. 1686/2023), né laconsegna al destinatario di una decifrabile traccia documentale dellaNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026data di consegna della busta contenente il plico, giacchè l’avviso diricevimento è restituito al mittente (v., tra le tante, Cass. n.1686/2023 cit.).Tali peculiarità devono orientare l’indagine sulla data di ricezionedell’atto impugnato, non potendo certo escludersi, a fronte delpredetto dato normativo (l’art. 22, comma 5, d.lgs. citato), che nonindividua la parte cui rivolgere l’ordine, che la disposizione di produrrel’originale del documento possa, ove necessario, anche essereinoltrata al soggetto che lo possiede, nel caso di specie, ilconcessionario al quale è stato restituito l’avviso di ricevimento.In ciò, quindi, dovendo contemperarsi il principio espresso daquesta Corte (v.

Cass. n. 25107/2020, che richiama Cass.10209/2018) secondo cui è onere del contribuente allegare l'attoimpugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla qualedecorre il termine per la proposizione del ricorso.4.2.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «laprevisione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui“Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizionedegli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”,rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte dellecontestazioni sollevate dalla parte resistente, onde evitareirragionevoli sanzioni di inammissibilità prima di ordinare di produrrela documentazione relativa alla notifica dell’atto impugnato.

L’ordinedi produzione del documento può anche essere inoltrato al soggettonotificatore qualora questi sia l’unico soggetto a possedere tracciadell’esito della notifica, come accade in quella eseguita tramiteraccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, essendo ilsoggetto al quale viene restituita detta ricevuta».Numero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/20265.

In siffatti termini, il ricorso va accolto avendo la Commissioneregionale dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la ritenutaassenza di prova circa la data di notifica del ricorso, senza attivare ipoteri di cui all’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 ed omettendoogni considerazione sulle particolari modalità di notifica dell’attoimpugnato.6.

La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversacomposizione - per un nuovo esame alla luce dei principi sopraesposti, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione - anche per regolare le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nico e legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66P26 H703 H).- RICORRENTE –CONTROR.T.I. – [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE-RISCOSSIONE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – quale concessionario del servizio diriscossione TARSU per Napoli e Provincia - in persona del legaleNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA].S.p.A., in forza di procura speciale del 9 novembre 2017 per notarMarco [OSCURATO:PERSONA] (racc. 24.654 – rep. 42.250), rappresentata e difesa,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale VCC MRA66M64 G813 U).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 9020/16/2018 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 17 ottobre 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento indicatiin atti, con cui il citato R.T.I. chiedeva alla ricorrente il versamentodella TARSU per gli anni di imposta 2010/2012.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania respingeva l’appello proposto dalla contribuente,assumendo, in linea con la valutazione del primo Giudice, che ilricorso originario doveva considerarsi inammissibile, non avendol’istante provato la sua tempestività, giacchè la data notifica dell’attoimpugnato (20 dicembre 2016) risultava scritta a penna, da manoignota, contenente una chiara abrasione e con sovraimpressione diuna data diversa (il n. 7 dell’anno 2017 risultava palesementecorretto in 6), così da rendere del tutto incerta la data di notificadell’atto.3. MV [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia, notificandolo in data 26 febbraio 2019,articolando due motivi.Numero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Il citato R.T.I. resisteva con controricorso notificato l’8 aprile2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60d.P.R. n. 600/1973, 21 d.lgs. n. 546/1992, 14 della legge n.890/1982 e 2697 c.c., ponendo in evidenza che costituiva circostanzapacifica tra le parti che l’avviso fosse stato notificato il 20 dicembre2016, tanto da costituire tale circostanza l’argomento sul quale ladifesa del R.T.I. aveva resistito all’eccezione di decadenzadall’esercizio del potere impositivo sollevata dalla contribuente, comedel resto emergeva anche dalla scheda prodotta, riportante l’esitodella spedizione.Sul versante giuridico, poi, la ricorrente ha contestando lapronuncia impugnata, rappresentando che la notifica tramite ilservizio postale diretto non prevede una relata di notifica e che èonere dell’agente della riscossione fornire la prova della notifica.2. Con la seconda censura la società ha eccepito, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 137, 152 c.p.c., assumendo che l’avviso di ricevimentopostale ritorna al mittente, che al contribuente non resta alcunaevidenza della data di notifica dell’atto e che le annotazioni scritte apenna dalla contribuente erano state eseguite come promemoria aduso personale e che competeva al concessionario dimostrare lanotifica, essendo in possesso della relativa documentazione.2. Il ricorso va accolto, esaminando congiuntamente i due motivi,siccome connessi.3. L’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 prevede che.«Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, ilNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopiadell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, inoriginale o fotocopia».Il quinto comma stabilisce che «Ove sorgano contestazioni ilgiudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti edocumenti di cui ai precedenti commi».4. Questa Corte ha chiarito che il predetto quinto commastabilisce una causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilitàquando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto el'osservanza delle regole processuali fondamentali, giacchè dettasanzione deve intendersi, secondo lettura costituzionalmenteorientata, una extrema ratio.Non solo. E’ stato precisato che il disposto del citato art. 22,comma 5, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a frontedelle contestazioni sollevate dalla parte resistente, ma si è altresìricordato, con particolare riguardo al processo tributario, che la citatadisposizione deve essere letta in armonia con i valori della tutela delleparti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni diinammissibilità prima di ordinare di produrre la documentazionerelativa alla notifica dell’atto impugnato (v., anche da ultimo, Cass. n.27257/2025, che richiama Cass. n. 25107/2020; Corte cost. n.189/2000, Cass. n. 30218/2022; Cass. n. 11435/2018; Cass. n.22770/2006).4.1. Va aggiunto che la verifica in questione va eseguita tenendoconto delle modalità della notifica eseguita – come nella specie –tramite servizio postale diretto da parte del concessionario, comeprevisto dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, le quali non prevedono unarelazione di notifica (v., tra le tante, Cass. n. 1686/2023), né laconsegna al destinatario di una decifrabile traccia documentale dellaNumero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/2026data di consegna della busta contenente il plico, giacchè l’avviso diricevimento è restituito al mittente (v., tra le tante, Cass. n.1686/2023 cit.).Tali peculiarità devono orientare l’indagine sulla data di ricezionedell’atto impugnato, non potendo certo escludersi, a fronte delpredetto dato normativo (l’art. 22, comma 5, d.lgs. citato), che nonindividua la parte cui rivolgere l’ordine, che la disposizione di produrrel’originale del documento possa, ove necessario, anche essereinoltrata al soggetto che lo possiede, nel caso di specie, ilconcessionario al quale è stato restituito l’avviso di ricevimento.In ciò, quindi, dovendo contemperarsi il principio espresso daquesta Corte (v. Cass. n. 25107/2020, che richiama Cass.10209/2018) secondo cui è onere del contribuente allegare l'attoimpugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla qualedecorre il termine per la proposizione del ricorso.4.2. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «laprevisione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui“Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizionedegli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”,rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte dellecontestazioni sollevate dalla parte resistente, onde evitareirragionevoli sanzioni di inammissibilità prima di ordinare di produrrela documentazione relativa alla notifica dell’atto impugnato. L’ordinedi produzione del documento può anche essere inoltrato al soggettonotificatore qualora questi sia l’unico soggetto a possedere tracciadell’esito della notifica, come accade in quella eseguita tramiteraccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, essendo ilsoggetto al quale viene restituita detta ricevuta».Numero registro generale 6317/2019Numero sezionale 3656/2026Numero di raccolta generale 18314/2026Data pubblicazione 06/06/20265. In siffatti termini, il ricorso va accolto avendo la Commissioneregionale dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la ritenutaassenza di prova circa la data di notifica del ricorso, senza attivare ipoteri di cui all’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 ed omettendoogni considerazione sulle particolari modalità di notifica dell’attoimpugnato.6. La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversacomposizione - per un nuovo esame alla luce dei principi sopraesposti, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione - anche per regolare le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
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