CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-1IA PLACIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 5073/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata LI 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09209 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- „- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile, per ritenuta tardività rispetto alla termine di cui all'art.21 d.lgs.546/92, il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, su sentenza emessa dal Tribunale di Messina in controversia tra più attori -uno dei quali dante causa di esso Chiaia- e l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Messina. 2. La dichiarazione di inammissibilità segue al rilievo per cui il ricorrente non aveva provato che il ricorso fosse stato tempestivamente proposto. E' scritto nella sentenza della CTR che "nel ricorso introduttivo del contribuente si legge che l'avviso di liquidazione è stato notificato successivamente al 16 marzo 2012 ma in atti non vi è prova attestante la data dei notifica dell'atto impugnato né della data di notifica del ricorso depositato presso la CTP il 25.5.2005 ...” (E' incontroverso che la CTR ha indicato la data del 25.5.2005 per mero errore materiale volendo indicare la data del 25.5.2012); 3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi avversati dalla Agenzia delle Entrate. 4. il contribuente ha depositato memoria; 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 546/92. Il ricorrente sostiene che la CTR ha errato nel dichiarare il ricorso inammissibile nonostante che essendo l'avviso datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] era "assolutamente incontrovertibile che l'atto in questione era entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno ricorrente in data successiva" e che "il ricorrente [avesse] adeguatamente provveduto in data 27 aprile alla consegna del ricorso introduttivo in mani proprie dell'Agenzia delle Entrate come si evince dall'apposizione della data di ricezione di ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2012 con relativo numero di protocollo 79741 che si produce, curando successivamente il deposito presso la commissione tributaria provinciale di Messina il 25 maggio 2012". Il ricorrente deduce che la CTR avrebbe dovuto verificare la data di formazione dell'avviso ed "ordinare al contribuente l'esibizione del ricorso notificato"; 2. il motivo è fondato. 2.1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, d. Igs, 546/9n\fissaqper la proposizione del À ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. 2.2. La intempestività del ricorso, che emerga palese d'agli atti, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo salvo il giudicato e salvo la verifica imponga, in Cassazione, l'esame di documentazione non prodotta nel merito. 2.3. Il controllo sulla tempestività del ricorso -merita precisare anche a fronte di una contraria affermazione del contribuente- è un obbligo del giudice, non condizionato a contestazioni sollevate dalla parte resistente (in senso difforme non varrebbe richiamare le decisioni di questa Corte n. 22770 del 23/10/2006 e n.11435 del 11/05/2018, relative ad ipotesi in cui il ricorrente, ai fini della prova della tempestività del ricorso aveva prodotto documenti in copia fotostatica, ed in cui è stato affermato che, il doveroso controllo del giudice non si estende a pretendere d'ufficio la produzione del documento in originale, "incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit."). 2.4.Questa Corte, con orientamento costante (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010 e molte altre) ha affermato il principio per cui «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)». 2.5. Con riguardo alla specifica questione che occupa, poi, la Corte, superando un precedente orientamento secondo cui al principio sopra ricordato, "fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione di parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, che esige l'allegazione dell'atto impugnato, nella specie l'intimazione di pagamento, con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità" (Cass, n.27837 del 2013 richiamata anche Cass. 10209/2018), ha sottolineato che «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 ("ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. Sez. 5-, ordinanza n.25107 del 10/11/2020). 2.6. La CTR ha dunque errato perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di documentazione attestante la tempestività del ricorso originario laddove avrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre la documentazione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l'inammissibilità; 3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione restando il secondo motivo di ricorso, che attiene al merito della controversia, assorbito; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa