CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H641
Titolo CCNL: CCNL per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management
Titolo accordo: CCNL per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: FEDERCONTACT; ASSOCONTACT; ANPIT; ATECA
Parti sindacali: CONFEDIR; CISAL COMUNICAZIONE; CISAL; CISAL TERZIARIO
Decorrenza: 2024-12-01
Scadenza: 2027-11-30
Stipula: 2024-12-04
Stato: Acquisito
Identificativo: 20546
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=199751
--- Testo contratto ---
Indice
Intestazione Pagina I
Verbale Pagina II
Indice Pagina 1
******
Articolo/Titolo Oggetto Pagina
Sedi Nazionali Sedi Nazionali Parti Datoriali Sottoscriventi 10
Sedi Nazionali Sedi Nazionali Parti Sindacalai Sottoscriventi 10
PREMESSA PREMESSA 11
TITOLO I Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti, Quadri, Impiegati
ed Operai dei“Servizi di BUSINESS PROCESS OU-
TSOURCING, DIGITAL EXPERIENCE E DATA
MANAGEMENT
17
Art. 1: Ambito applicativo 17
TITOLO II IL CCNL “Servizi di Business Process Outsourcing,
Digital EXPERIENCE e DATA MANAGEMENT ”
20
Art. 2: Aspetti generali 20
TITOLO III CCNL: DECORRENZA E DURATA 21
Art. 3: CCNL: Decorrenza, durata ed efficacia 21
Art. 4: CCNL: Clausole di raffreddamento 21
TITOLO IV CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE 22
Art. 5: CCNL: stampa e distribuzione 22
Art. 6: CCNL: distribuzione a enti 22
TITOLO V DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA 23
Art. 7: Rappresentanza collettiva dei lavoratori a mezzo
R.S.A.
23
Art. 8: Rappresentanza sindacale aziendale 23
Art. 9: Rappresentanza sindacale territoriale 23
Art. 10: Diritti della RSA/RST 24
Art. 11: Assemblea sindacale 24
Art. 12: Diritto d'affissione 25
Art. 13: Cariche sindacali 25
2
Art. 14: Dirigenti di RSA 25
Art. 15: Trattenuta sindacale 25
TITOLO VI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI 26
Art. 16: Contrattazione collettiva di secondo livello 26
Art. 17: Durata e condizioni della contrattazione di secondo li-
vello
26
Art. 18: Contrattazione di prossimità 26
TITOLO VII DIRITTI D’INFORMAZIONE 27
Art. 19: Diritti d’informazione: Esame congiunto territoriale 27
Art. 20: Diritti d’informazione 27
TITOLO VII REFERENDUM AZIENDALE 28
Art. 21: Referendum aziendale: definizione, oggetto, finalità,
efficacia
28
Art. 22: Referendum aziendale: Prima Assemblea - Elezione
Comitato Elettorale
28
Art. 23: Referendum aziendale: Indizione della seconda as-
semblea
29
Art. 24: Referendum aziendale: Diritto di voto - Validità della
Consultazione
29
TITOLO IX PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLO
SVILUPPO DELL’IMPRESA
30
Art. 25: Partecipazione dei lavoratori allo sviluppo dell'impresa 30
Art. 26: Funzionamento dei club tematici 30
Art. 27: Attività del club 30
Art. 28: Benefici per i lavoratori che partecipano ai club 31
Art. 29: Reinvestimento condiviso degli utili d'impresa 31
TITOLO X WELFARE CONTRATTUALE 33
Art. 30: Welfare contrattuale: costituzione 33
Art. 31: Welfare contrattuale: importi e condizioni 33
Art. 32: Welfare aziendale: costituzione 36
TITOLO XI PRODUTTIVITA’ 37
Art. 33: Premio di produttività collettivo erogato su base indivi-
duale: nozione
37
Art. 34: Premio di produttività collettivo erogato su base indivi-
duale: principi generali
37
Art. 35: Accordo di produttività individuale 38
TITOLO XII LAVORO A TEMPO PARZIALE 39
Art. 36: Tempo parziale: definizione 39
Art. 37: Tempo parziale: condizioni di assunzione 40
Art. 38: Tempo parziale: trattamento economico e normativo 40
Art. 39: Tempo parziale: lavoro supplementare 40
Art. 40: Tempo parziale: lavoro straordinario 41
Art. 41: Tempo parziale: Clausole Elastiche 41
Art. 42: Tempo parziale: trasformazione per esigenze di assi-
stenza o cura o per pensionamento
43
Art. 43: Lavoro a tempo parziale: criteri di computo 43
Art. 44: Lavoro a tempo parziale turnistico 43
3
Art. 45: Lavoro a tempo parziale: estensione oraria 44
Art. 46: Lavoro a tempo parziale: composizione multi perio-
dale dell’orario di lavoro a tempo parziale
45
Art. 47: Rapporto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori-
studenti per il sabato e la domenica
45
TITOLO XIII LAVORO A TEMPO DETERMINATO 47
Art. 48: Tempo determinato: assunzione 47
Art. 49: Tempo determinato: divieti 48
Art. 50: Tempo determinato: disciplina generale 48
Art. 51: Tempo determinato: limiti quantitativi 52
Art. 52: Tempo determinato: proroga oltre 24 mesi con Con-
tratto Assistito
52
Art. 53: Gestione delle intensificazioni 52
Art. 54: Tempo determinato: contrattazione di secondo livello 53
Art. 55: Tempo determinato: certificazione o parere di confor-
mità
53
Art. 56: Tempo determinato: principio di non discriminazione 53
Art. 57: Tempo determinato: informativa 54
Art. 58: Tempo determinato: criteri di computo dei lavoratori 54
TITOLO XIV LAVORO AGILE 54
Art. 59: Ricorso al lavoro agile nel settore dei servizi di CRM e
BPO
54
Art. 60: Lavoro agile: condizioni 55
Art. 61: Lavoro agile: luogo e tempo di lavoro – disconnes-
sione
56
TITOLO XV LAVORO INTERMITTENTE 57
Art. 62: Lavoro intermittente: definizione 57
Art. 63: Lavoro intermittente: forma e comunicazioni 58
Art. 64: Lavoro intermittente: trattamento economico 58
Art. 65: Lavoro intermittente: indennità di disponibilità 59
Art. 66: Lavoro intermittente: divieti 60
Art. 67: Lavoro intermittente: informativa 60
Art.68 Lavoro intermittente: criteri di computo 60
TITOLO XVI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LA-
VORO
61
Art. 69: Contratto di somministrazione di lavoro: condizioni 61
Art. 70: Somministrazione di lavoro: limiti 61
Art. 71: Somministrazione di lavoro: divieti 62
Art. 72: Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed
esercizio del potere disciplinare
62
TITOLO XVII APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 63
Art. 73: Apprendistato: definizione e condizioni 63
Art. 74: Apprendistato professionalizzante: piano formativo in-
dividuale e formazione
64
Art. 75: Apprendistato professionalizzante: tutor o referente
aziendale
66
Art. 76: Apprendistato professionalizzante: patto di prova 66
Art. 77: Apprendistato professionalizzante: durata e retribu-
zione
66
4
Art. 78: Apprendistato professionalizzante: cicli stagionali 68
Art. 79: Apprendistato professionalizzante: precedenti periodi
di apprendistato
68
Art. 80: Apprendistato professionalizzante: prolungamento del
periodo di apprendistato
69
Art. 81: Apprendistato professionalizzante: disciplina previden-
ziale e assistenziale
69
Art. 82: Apprendistato professionalizzante: trattamento norma-
tivo
69
Art. 83: Apprendistato professionalizzante: proposizione nu-
merica
70
Art. 84: Apprendistato professionalizzante: stabilizzazione 70
Art. 85: Apprendistato professionalizzante: lavoratori in mobi-
lità
71
Art. 86: Apprendistato professionalizzante: computo 71
Art. 87: Apprendistato professionalizzante: competenze degli
Enti Bilaterali
72
Art. 88: Apprendistato professionalizzante: recesso dal con-
tratto
72
TITOLO XVIII CONDIZIONI D’INGRESSO 70
Art. 89: Percorso d'ingresso per i lavoratori di prima assun-
zione
73
TITOLO XIX TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
74
Art. 90: Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio 74
Art. 91: Alternanza scuola-lavoro 74
Art. 92: Percorsi di alternanza scuola-lavoro per specifiche ca-
tegorie. Rinvio
75
TITOLO XX LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAP-
PORTO DI LAVORO
76
Art. 93: Lettera di assunzione o contratto individuale di lavoro 76
Art. 94: Comunicazione residenza 78
TITOLO XXI PERIODO DI PROVA 79
Art. 95: Periodo di prova 79
TITOLO XXII MANSIONI DEL LAVORATORE 81
Art. 96: Mutamento temporaneo di mansioni 81
TITOLO XXIII FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 82
Art. 97: Definizione di "Prassi di Riferimento" 82
Art. 98: Ruolo della "Prassi di Riferimento" per l’evoluzione
professionale dei dipendenti
83
Art. 99: Formazione collegata alla Prassi di Riferimento 83
Art. 100: Valorizzazione delle professionalità e Job Rotation 84
TITOLO XXIV ORARIO DI LAVORO 86
Art. 101: Orario di lavoro: definizione 86
Art. 102: Orario di lavoro: composizione multi periodale dell'o-
rario ordinario di lavoro
86
Art. 103: Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni 87
TITOLO XXV PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITA-
ZIONE D’ORARIO
88
5
Art. 104: Personale direttivo: definizione 88
TITOLO XXVI RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMA-
NALE
89
Art. 105: Riposo giornaliero 89
Art. 106: Riposo settimanale 89
TITOLO XXVII PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI 91
Art. 107: Permessi retribuiti 91
Art. 108: Sintesi dei permessi contrattuali e legali 91
TITOLO XXVIII FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE 105
Art. 109: Festività 105
Art. 110: Festività abolite 106
TITOLO XXIX MATERNITÀ 107
Art. 111: Maternità 107
Art. 112: Prestazioni e sussidi erogati tramite il sistema bilaterale
En.Bi.M.S. a sostegno della maternità, paternità e ge-
nitorialità
108
TITOLO XXX FERIE 109
Art. 113: Ferie: maturazione 109
Art. 114: Ferie: regolamentazione 109
TITOLO XXXI MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIO-
NALI
111
Art. 115: Malattia o infortunio non professionali 111
TITOLO XXXII MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI 118
Art. 116: Malattia o infortunio professionali 118
TITOLO XXXIII ASPETTATIVE NON RETRIBUITE 121
Art. 117: Aspettative non retribuite 121
TITOLO XXXIV SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL
LAVORATORE PER MALATTIA O INFORTU-
NIO O PER INVALIDITA’ PERMANENTE AS-
SOLUTA
122
Art. 118: Sostegno al reddito in caso morte del lavoratore, ma-
lattia, infortunio o invalidità assoluta permanente
122
TITOLO XXXV GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA
MENSILITÀ
123
Art. 119: Gratificazione natalizia o tredicesima mensilità 123
TITOLO XXXVI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 124
Art. 120: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 124
Art. 121: T.F.R.: anticipazioni 124
TITOLO XXXVII CESSIONE O TRASFORMAZIONE
DELL’AZIENDA
126
Art. 122: Cessione o trasformazione dell’azienda 126
TITOLO XXXVIII ENTE BILATERALE CONFEDERALE
(En.Bi.M.S.) eEn.Bi.M.S. SICUREZZA
126
Art. 123: Ente bilaterale confederale (En.Bi.M.S.) ed
En.Bi.M.S. Sicurezza - coordinamento
126
6
Art. 124: En.Bi.M.S.: iscrizione dell’azienda e dei lavoratori 128
Art. 125: En.Bi.M.S.: adempimenti obbligatori 129
Art. 126: En.Bi.M.S.: responsabilità per mancata contribuzione 136
Art. 127: Commissione contrattuale e di interpretazione auten-
tica della disciplina contrattuale
137
Art. 128: Certificazione degli appalti e asseverazione del mo-
dello di organizzazione e di gestione
138
Art. 129: Formazione 139
Art. 130: Composizione delle controversie 139
TITOLO XXXIX PREVIDENZA COMPLEMENTARE 141
Art. 131: Previdenza complementare 141
TITOLO XL PATRONATI 142
Art. 132: Patronati 142
TITOLO XLI CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRAT-
TUALE
143
Art. 133: Co.As.Co. 143
TITOLO XLII NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 145
Art. 134: Dirigenti: definizione 145
Art. 135: Dirigenti: formazione e aggiornamento 146
Art. 136: Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza 146
Art. 137: Dirigenti: assistenza sanitaria integrativa e per caso di
morte, per malattia ed infortunio
146
Art. 138: Dirigenti: welfare contrattuale 147
Art. 139: Dirigenti: responsabilità civile e/o penale connessa alla
prestazione
147
Art. 140: Dirigenti: polizza assicurativa per assistenza legale e re-
sponsabilità civile
148
Art. 141: Dirigenti: retribuzione annua lorda 148
Art. 142: Dirigenti: patto di non concorrenza 148
Art. 143: Dirigenti: malattia e infortunio non professionale 149
Art. 144: Dirigenti: infortunio professionale 149
Art. 145: Dirigenti: condizioni particolari di dimissioni per giu-
sta causa
150
Art. 146: Dirigenti: licenziamento 150
Art. 147: Dirigenti: trattamento di fine rapporto 151
Art. 148: Dirigenti: attività di ricerca, studio e scoperte effettuate
durante il rapporto di lavoro
151
Art. 149: Dirigenti: esclusività della prestazione 152
TITOLO XLIII NORME PARTICOLARI PER I QUADRI 152
Art. 150: Quadri: definizione 152
Art. 151: Quadri: formazione e aggiornamento 152
Art. 152: Quadri: assistenza sanitaria integrativa e per caso di
morte, per malattia ed infortunio – Welfare contrat-
tuale
153
Art. 153: Quadri: polizza assicurativa per assistenza legale e re-
sponsabilità civile
153
Art. 154: Quadri: periodo di prova e d’inserimento nella man-
sione
154
Art. 155: Quadri: retribuzione annua lorda 154
7
Art. 156: Quadri: patto di non concorrenza 154
Art. 157: Quadri: attività di ricerca, studio e scoperte durante il
periodo di lavoro
155
Art. 158: Quadri: rinvio alla disciplina generale e speciale del
rapporto di lavoro
155
Art. 159: Quadri: esclusività della prestazione 156
TITOLO XLIV CLASSIFICAZIONE UNICA 157
Art. 160: Principi generali 157
Art. 161: Classificazione del personale 158
TITOLO XLV TRATTAMENTO ECONOMICO
CONTRATTUALE
199
Art. 162: Trattamento economico contrattuale minimo o base 199
Art. 163: Trattamento economico: corresponsione della retribu-
zione
199
Art. 164: Retribuzione base mensile 200
Art. 165: Aumento retributivo contrattuale 200
Art. 166: Scatti di professionalità 201
TITOLO XLVI TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORA-
ZIONI
203
Art. 167: Maggiorazioni per lavoro ordinario 203
Art. 168: Lavoro straordinario 203
Art. 169: Lavoro straordinario con riposo compensativo 205
Art. 170: Lavoro straordinario o supplementare: indennità for-
fettaria mensile
207
Art. 171: Banca delle ore 208
Art. 172: Solidarietà: cessione dei riposi e del saldo individuale
della banca delle ore
211
TITOLO XLVII TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO
O COMANDO - REPERIBILITÀ
212
Art. 173: Trasferimento - trasferta - distacco 212
Art. 174: Trasferimento 212
Art. 175: Trasferta 213
Art. 176: Distacco 214
Art. 177: Reperibilità con indennità 214
TITOLO XLVIII DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE 217
Art. 178: Diritti del lavoratore: rispetto della persona 217
Art. 179: Diritti del lavoratore: decadenza 217
Art. 180: Diritti del lavoratore: precisazione del potere gerar-
chico
218
Art. 181: Diritti del lavoratore: correttezza e educazione 218
Art. 182: Diritti del lavoratore: tutela assicurativa e previdenziale
di legge e tutele integrative
218
Art. 183: Diritti del lavoratore: visite mediche preventive e pe-
riodiche
219
Art. 184: Diritti del lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro 219
Art. 185: Diritti del lavoratore: libertà di opinione, critica e whi-
stleblowing
219
Art. 186: Diritti del lavoratore: unioni civili 220
Art. 187: Diritti del lavoratore: tutele contro il mobbing 220
8
TITOLO XLIX DOVERI DEL LAVORATORE 223
Art. 188: Doveri del lavoratore: diligenza 223
Art. 189: Doveri del lavoratore: fedeltà 223
Art. 190: Doveri del lavoratore: collaborazione 223
Art. 191: Doveri del lavoratore: riservatezza 224
Art. 192: Doveri del lavoratore: esclusività della prestazione 224
Art. 193: Doveri del lavoratore: correttezza 224
Art. 194: Doveri del lavoratore: educazione 225
Art. 195: Doveri del lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro 225
Art. 196: Doveri del lavoratore: sorveglianza sanitaria 225
Art. 197: Doveri del lavoratore: giustificazione assenze 225
Art. 198: Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite 226
Art. 199: Doveri del lavoratore: entrata e uscita 226
Art. 200: Doveri del lavoratore: attrezzature e strumenti di la-
voro
226
Art. 201: Patto di non concorrenza 226
Art. 202: Norme speciali 226
TITOLO L CODICE DISCIPLINARE:
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
228
Art. 203: Divieti del lavoratore dipendente 228
TITOLO LI CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DA-
TORE DI LAVORO
230
Art. 204: Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo 230
Art. 205: Poteri del datore di lavoro: potere disciplinare 232
Art. 206: Poteri del datore di lavoro: contestazione e sanzione
disciplinare
233
Art. 207: Sanzione: rimprovero scritto 235
Art. 208: Sanzione: multa 236
Art. 209: Sanzione: sospensione 237
Art. 210: Sanzione: licenziamento per giustificato motivo sogget-
tivo (con preavviso)
238
Art. 211: Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preav-
viso)
240
Art. 212: Risarcimento del danno 243
TITOLO LII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 244
Art. 213: Sistema di tutele contro il licenziamento illegittimo
nelle aziende c.d. “piccole”
244
Art. 214: Recesso del lavoratore 245
Art. 215: Periodo di preavviso 246
TITOLO LIII PATTO DI NON CONCORRENZA 247
Art. 216: Patto di non concorrenza 247
TITOLO LIV ALLINEAMENTO CONTRATTUALE 243
Art. 217: Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è
cambiata la classificazione
248
TITOLO LV CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 252
Art. 218: Conciliazione in sede sindacale 252
Art. 219: Procedure per la conciliazione in sede sindacale 253
TITOLO LVI CAMBIO D’APPALTO 258
9
Art. 220: Cambio di appalto: procedura in presenza di clausola
sociale
258
Art. 221: Cambio di appalto: comunicazione dell’Azienda
Uscente – avvio della procedura
260
Art. 222: Cambio di appalto: verifiche dell’Azienda Subentrante 261
Art. 223: Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri
sindacali
262
Art. 224: Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore 263
Art. 225: Cambio di appalto: condizioni particolari 264
Art. 226: Cambio di appalto: tempi 265
Art. 227: Cambio di appalto: tutele ed armonizzazione 265
Art. 228: Cambio di appalto: anzianità di servizio 265
Art. 229: Cambio di appalto: clausola di territorialità 265
******
Allegati (quali parti integranti del Contratto)
1) Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e
sulle Trattenute Sindacali
2) Piano formativo individuale per apprendistato professionalizzante (modello).
3) UNI/PdR 150:2024.
4) Codice di condotta sulle relazioni contrattuali tra operatori e partner commerciali
che svolgono attività di call center.
5) Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling.
6) Appendice ESG - Responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità e integrazione dei
fattori ESG nella strategia aziendale
10
Sedi Nazionali delle Parti Datoriali Sottoscrittici il presente CCNL
ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
C.F. 97730240583
Via Giacomo Trevis, n. 88 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.anpit.it
ASSOCONTACT: Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer
C.F. 97255220580
Via Alessandro Severo, n. 52 - 00145 ROMA
Sito Internet: www.assocontact.it
FEDERCONTACT – in qualità di Federazione di Anpit
C.F. 96602300582
Via Giacomo Trevis, n. 88 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.anpit.it
ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT
C.F. 90045130615
Viale delle Milizie, 38 – 00192- ROMA
Sito Internet: www.atecaitalia.it
Sedi Nazionali delle Parti Sindacali Sottoscrittici il presente CCNL
C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori commercio,
servizi, terziario e turismo
C.F. 97086090582
Via Cristoforo Colombo, n. 112 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.cisalterziario.it
C.I.S.A.L. Comunicazione: Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione – Tele-
comunicazioni – Aziende Consociate – Rai – Società Pubblicità e Spettacolo – Emittenza
Privata
C.F. 97408800585
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B – 00187 – Roma
Sito Internet: www.cisalcomunicazione.org
CONFEDIR Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi
C.F. 97100930581
Via Ezio 24 - 00192 Roma
Sito internet: www.confedir.it
C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
C.F. 80418520583
Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/B00187 ROMA
Sito Internet: www.cisal.org
11
PREMESSA
Con il presente Contratto Collettivo, le Parti si propongono di regolare
in maniera specifica e innovativa i rapporti di lavoro nell’ambito del
settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital
Experience e Data Management.
Questo contratto nasce dall’esigenza condivisa di fornire una
risposta concreta alle necessità di un comparto in continua
evoluzione, valorizzandone le peculiarità e garantendo, al contempo,
norme certe e adeguate.
Le associazioni datoriali stipulanti provengono da esperienze diverse.
Anpit come associazione datoriale, assieme a Cisal e Cisal Terziario
come associazione dei lavoratori, avevano già regolato all’interno del
CCNL dei Servizi Ausiliari Integrati l’ambito di applicazione dei Call
Center e l’esperienza aveva portato a riconoscimenti
giurisprudenziali di rilievo, sia da parte dei T.A.R. che da parte del
Consiglio di Stato, con il diritto incontestabile di applicazione anche
negli appalti pubblici, riconoscendo così la maggiore
rappresentatività comparata degli stipulan ti, presupposto
indefettibile per l’applicazione nel sistema delle esternalizzazioni
pubbliche.
Tuttavia, le parti sociali hanno deciso di andare oltre.
Le parti firmatarie hanno ritenuto infatti fondamentale superare i
limiti dei contratti collettivi multisettoriali del passato, spesso molto
distanti dalla realtà attuale del mondo del lavoro. L’obiettivo è quello
di creare una regolamentazione chiara e mirata, che tenga conto delle
specificità del settore e delle professionalità che lo caratterizzano,
accompagnando le imprese e i lavoratori in un percorso di crescita e
innovazione.
Individuare in maniera specifica e circoscritta un settore, regolandolo
con norme puntuali e dettagliate, significa dettare norme certe e
precise sui comparti che hanno delle peculiarità e delle specificità, e
che per tale ragione non possono essere inseriti in un CCNL
multisettoriale che ricomprende le più svariate attività,
assolutamente non collegate tra loro.
Pertanto, questo CCNL si pone come punto di riferimento unico e
autorevole per il settore, offrendo strumenti normativi flessibili e
moderni, pensati per migliorare la qualità dei servizi e garantire ai
lavoratori una tutela adeguata e crescente. La sua stesura è il
risultato di un dialogo costruttivo tra le associazioni rappresentative
degli imprenditori e dei lavoratori, con l’intento di dare forma a una
piattaforma contrattuale che rispecchi le esigenze attuali e future del
12
comparto.
A tal fine, l’incontro di Anpit con Assocontact, associazione datoriale
specialista del settore di riferimento, ha portato alla volontà di
stesura del presente CCNL, che ha come controparte sindacale la
Confederazione Cisal, con le sue Federazioni del Terziario e della
Comunicazione, al fine di creare uno strumento normativo che vada
oltre i call center e possa regolamentare un mondo in continua e
sistematica evoluzione, che non ha assonanze con altri.
Assocontact proviene da anni di impegno per il settore. Oltre ad aver
rivendicato con coerenza e costanza la necessità di un contratto
nazionale settoriale ad hoc , Assocontact si è distinta per aver
promosso il Codice di Condotta per le attività di Telemarketing e
Teleselling firmato dal Garante Privacy e il Codice di Condotta per le
attività di Teleselling e Telemarketing AGCOM, la Prassi di
Riferimento UNI: 150/2024 per la certificazione delle competenze,
primo banchmark europeo per la regolamentazione di professionalità
del BPO/CRM, e il dibattito parlamentare da cui sono scaturite le
Proposte di Legge oggi in discussione alla Camera dei Deputati.
Tutte iniziative accomunate dalla convinzione che il settore sia non
solo essenziale – come certificato dal DPCM 22/03/2020 – ma giochi
anche un ruolo di Pubblica Utilità nel semplificare e accompagnare
cittadini e consumatori verso una compiuta cittadinanza digitale e
una consapevole partecipazione alla società digitale di massa, di
rilevanza strategica vista la gestione di milioni di dati personali e di
dati commerciali sensibili delle grandi aziende italiane e della
Pubblica Amministrazione.
Nello scenario che si va delineando per effetto dell’accelerazione
impressa dall’intelligenza artificiale generativa alla convergenza e alle
integrazioni di nuove tecnologie, è essenziale che il settore si
configuri come uno snodo sicuro nello scambio di informazioni,
prodotti e servizi, rinnovandosi profondamente.
Il settore è stato attraversato da un cambiamento epocale – la
trasformazione digitale – che avrebbe potuto già dare luogo a una
trasformazione positiva del mercato del lavoro, assecondando il
valore emergente delle società di servizi e rinnovando le relaz ioni
industriali in chiave customer centric. Purtroppo è prevalsa invece
una lettura lineare del cambiamento che interpreta la digitalizzazione
come uno strumento di contenimento dei costi e, al più, di
multicanalità, spingendo i BPO a ricercare la propria sostenibilità
nella crescita esponenziale e nelle economie di scala derivate.
Oggi è possibile tentare un nuovo approccio, a patto di avviare un
radicale cambiamento per intercettare e plasmare un mercato
innovativo tramite la tecnologia.
Assocontact ha maturato negli anni una posizione chiara, anche
grazie a studi di settore come “Il ruolo dei Contact Center”,
13
pubblicato da The European House of Ambrosetti – TEHA nel 2022.
Lo studio econometrico ha evidenziato l’esistenza di un “paradosso
Bpo” secondo il quale viene generato più valore verso l’esterno di
quanto non si riesca a trattenerne al proprio interno. Assocontact si
è quindi posta il problema della mappatura del valore aggiunto e della
produttività nel proprio settore e, conseguentemente, si è chiesta
come gestire il change management in chiave di politica industriale,
individuando all’interno del percorso negozial e con la controparte
quattro punti di attenzione (coinvolgimento, competenze,
innovazione, tutele) e tre linee guida: essere migliorativi, innovativi e
trasformativi.
La radicalità della proposta contrattuale è speculare alla radicalità
dei cambiamenti che investono la natura delle organizzazioni.
Tradizionalmente più un’organizzazione si è saputa dotare di una
gerarchia chiara e strutturata, più ha possibilità di successo.
L’essenza della trasformazione digitale prima e della rivoluzione
dell’intelligenza artificiale dopo è la destrutturazione di questo
modello attraverso strumenti che facilitano l’accesso alle
informazioni, aumentano la capacità di azione, accorciano i tempi di
ricezione ed elaborazione dei feedback. Una conoscenza
decentralizzata e la reingegnerizzazione dei processi in compiti
sempre più frammentati, hanno distribuito autonomia e
indipendenza lungo tutto la catena professionale, richiedendo in
cambio un aumento di competenze e, anche, di controllo. Oggi
il consulente di Customer Care ha a propria disposizione dashboard,
analisi, copilot e strumenti di artificial intelligence che lo rendono
potenzialmente in grado di prendere decisioni strategiche guidate in
tempo reale, migliorando la qualità del servizio offerto e riducendo i
tempi di attesa dei clienti. Ma non si può sottacere il pericolo
connesso alla frammentarietà dei compiti che è quello di aumentare
il rischio di sostituzione del lavoro umano.
Per contemperare opportunità e benefici è quindi necessario avere il
coraggio di proporre una discontinuità con i modelli del passato,
avendo ben in mente che si sta definendo un settore nuovo – e che
quindi si è davanti alla necessità di rinegoziare, attraverso un forte
coinvolgimento anche emozionale delle lavoratrici e dei lavoratori, gli
schemi contrattuali.
Il presente contratto è quindi partito dalla decisione di essere
migliorativo su tutti i parametri retributivi e di incentivare
l’acquisizione di competenze e l’aumento di produttività attraverso la
certificazione della PdR UNI 150, l’introduzione degli scatti di
professionalità, la creazione di un portale open data a supporto
dell’individuazione di mirati percorsi formativi, la generazione di
opportunità di mobilità a garanzia di maggior employability.
Si è inoltre deciso di perseguire l’innovazione a tutti i livelli, favorendo
14
la compartecipazione alla vita aziendale e la co -creazione di valore
attraverso il reinvestimento di quota parte degli utili, la
strutturazione di percorsi di innovazione e co-design, l’incentivazione
di metodologie di lavoro collaborativo e multidisciplinare, a partire
dall’estensione a più di 25 nuovi profili professionali.
Si sono inoltre estese le tutele dei diritti per consentire la diffusione
di un clima favorevole al cambiamento, attraverso l’introduzione di
una politica di welfare contrattuale, dell’assicurazione sanitaria
obbligatoria, di norme anti -mobbing e di inclusion & diversity, delle
maggior tutele per i dipendenti a rischio di licenziamento nelle
strutture con meno di 15 lavoratori.
E’ stato poi inserito un esperto di etica ed Ai a presidio della
trasformazione tecnologica, affinché tuteli i diritti dei lavoratori,
mitighi il rischio del decisionismo algoritmico, accompagni e renda
efficace l’adozione di soluzioni sostenibili, anche impiegando team di
psicologici ed esperti formativi.
Il contratto si propone, infine, di favorire una maggiore
professionalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la
definizione di percorsi formativi mirati e la valorizzazione delle
competenze necessarie per affrontare le sfide di un settore in
continua trasformazione. L’inclusione di figure professionali
altamente specializzate e l’attenzione verso l’innovazione
rappresentano elementi centrali di questa iniziativa. Il nuovo
contratto si configura infatti come una piattaforma che definisce
un’accezione estesa del BPO ove sono inclusi: Analyst, Strategist,
Researcher, Adv expert, Marketing & Communication Manager, UX
Architect, UI Expert, Digital Experience Expert, Customer
Relationship Manager, Client Data Analyst, Client Process Manager,
Innovation Manager, Ai Trainer, Ai Supervisor, Developer, Ai/ML
Expert, Data Analyst, Cybersecurity Expert, Legal, HR, People &
Clima Manager.
Il contratto collettivo dei Servizi di Business Process Out -Sourcing,
Digital Experience e Data Management amplia così i perimetri della
sua rappresentanza a tutti i professionisti che si occupano di design,
implementazione e gestione dell’interfaccia cittadino -Istituzioni e
consumatore-Brand, ma anche prosumer -prosumer, con l’obiettivo
di definire un complesso organizzato di intelligenza umana e
artificiale, mezzi e sistemi, dediti alla valorizzazione dei dati e alla
tutela del lavoro nella società automatizzata di massa.
Le Parti Sociali hanno altresì regolamentato la vocazione per
l’innovazione, introducendo un’intera sezione di norme (Allegato 6)
nella logica di costruire un percorso di sostenibilità (ESG) reale ed
equilibrato per aziende e lavoratori.
Esso si propone di agire in coerenza con ogni tentativo del Legislatore
di normare il settore di riferimento, specificando in maniera ancora
15
più dettagliata gli ambiti, le attività, le figure professionali.
In tale quadro, anche alla luce della recente iniziativa parlamentare
di definire una prima legislazione di riferimento in materia di orga -
nizzazione e funzionamento del settore, di formazione del relativo
personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori
interessati, le Parti si dichiarano sin da subito disponibili a interve -
nire per l’aggiornamento del testo contrattuale in linea con le indica-
zioni provenienti dalle norme di legge che eventualmente dovessero
intervenire dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
16
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai dei
S e r v i z i d i
B U S I N E S S P R O C E S S O U T S O U R C I N G ,
D I G I T A L E X P E R I E N C E E
D A T A M A N A G E M E N T
Disciplina Generale
17
TITOLO I
Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai dei“Servizi di BUSINESS
PROCESS OUTSOURCING, DIGITAL EXPERIENCE E DATA
MANAGEMENT
Art. 1 - Ambito applicativo - Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle
Aziende operanti in ambito Digital Experience, Comunicazione e Servizi di-
gitali, alle aziende di Data Management, alle aziende di Customer Relation -
ship Management (CRM), ai Business Process Outsourcer e ai Call e Contact
Center che, nelle diverse forme societarie o associate, operano, a titolo esem-
plificativo, nei seguenti settori:
1) CRM (Customer Relationship Management):
• Call e Contact Center (In-Bound e Out-Bound).
• Comunicazioni con clientela propria o altrui tramite il sito web
dell’azienda, le e-mail, le chat, i materiali di marketing, i social media
e altri canali di interazione.
• Strategie di marketing collegate alla fidelizzazione o miglioramento
dei rapporti di clientela propria o altrui.
• Studio, definizione, sviluppo e gestione di Customer Experience, Cu-
stomer Journey Map, Piani di Comunicazione e gestione di clienti
propri o altrui.
• Supporto alla raccolta e all’analisi dei dati.
• Servizi di sicurezza, infrastrutture ICT, sviluppo soluzioni di Digit al
T
rasformation.
2) BPO (Business Process Outsourcing) Front-Office multicanale e
multilingua:
· Servizio assistenza commerciale Clienti;
· Servizio di supporto tecnico e informatico;
· Servizi di proposizione commerciale e vendita;
· Servizi di analisi di soddisfazione dei clienti;
· Servizi telefonici al cittadino (emergenze, blocco carte, in-
terruzioni di pubblico servizio, ecc…)
· Servizi di supporto al Cittadino nella relazione con la Pub-
blica Amministrazione
. Servizi di Prenotazioni (Sanitarie CUP, Trasporti, Logistica, ecc…)
18
2) BPO (Business Process Outsourcing) Back-Office multicanale
e multilingua:
· Gestione Richieste Scritte multicanale nazionali ed interna-
zionali;
· Gestione Reclami, Informative, Dispositive multicanale;
· Analisi documentale (Richieste mutui, assicurativi, prestiti,
ecc…)
· Gestione processi di pre-fatturazione e fatturazione
· Gestione processi di credito (Rimborsi, compensazioni,
e
cc…)
· Attivazioni e disattivazioni forniture/servizi;
· Supporto a processi di media ed elevata complessità
· Collaudi sistemi e processi informatici anche con tecnologia
d
i Intelligenza Artificiale
3) Digital Experience
• Gestione ambienti di lavoro digitali
• Gestione dei sistemi di rete
• Gestione della sicurezza
• Assistenza tecnica (help desk e service desk)
• Supporto tecnico
• Test delle applicazioni
• Monitoraggio delle applicazioni
• Analisi tecnica e funzionale
• Mantenimento delle applicazioni
• Sviluppo applicativo
• Sviluppo e gestione applicazioni WEB
• Sviluppo e gestione applicazioni MOBILE
• Sviluppo e gestione applicazioni Blockchain
• Amministrazione dell'infrastruttura e dei sistemi
• Implementazione dei servizi
• Gestione di progetti
• Gestione di servizi
• Gestione della delivery
• Gestione dei sistemi di qualità
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• Analisi dei sistemi
• Architettura dei sistemi
• Architettura cloud
• Analisi del business
• Gestione delle strategie digitali
• Gestione delle operazioni applicative
• Gestione dei servizi IT
4) Data Management
5) Data Analytics
6) Data Visualization
7) Data Engineering
8) Modern Data Warehouse & Big Data
9) Master Data Management (MDM)
10) Data Catalog e Metadata Management
11) Data Migration
12) Data Base e Infrastracture Administration
13) Data Governance
14) Data Security
15) Compliance e Privacy
16) Data Science e Machine Learning
17) Ai e Ai generativa
18) Robotic Process Automation
5) Altre Aziende riconducibili alle aree di competenza precedenti.
20
TITOLO II
IL CCNL “ Servizi di BUSINESS PROCESS OUTSOURCING,
DIGITAL EXPERIENCE e DATA MANAGEMENT ”
Art. 2 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera
unitaria per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime, che regolano i
rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell’ambito
di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente
(Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).
L’applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di
aderire all’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.M.S.), al fine di garantire ai La-
voratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrat-
tualmente previsti.
Sono, infatti, par te integrante del presente Contratto anche le prestazioni di-
rettamente erogate dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito de-
nominato anche solo “En.Bi.M.S.”, che comprendono:
• l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
• il sostegno economico in caso di morte per malattia od infortunio di tutti
i Lavoratori cui si applica il presente CCNL e che rientrano nelle previ-
sioni contrattuali;
• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale, prediligendo il “Fondo Innova”
fondato da Anpit-Cisal,
• l’accesso agli Istituti di Solidarietà e alla Previdenza Integrativa;
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confede -
rale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Or-
ganismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ri-
storo dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi ai La-
voratori, che fanno parte del trattamento economico complessivo contrattual-
mente dovuto. In caso d’omissione dei versamenti previsti, il Datore di lavoro
sarà comunque tenuto a riconoscere al Lavoratore le prestazioni contrattuali
di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., di sostegno, assistenziali e sociali,
fermo restando il diritto dell’ En.Bi.M.S. di richiedere il versamento delle
quote non ancora versate.
21
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli
obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’Azienda a una
delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici , con i versamenti delle previste
quote Co.As.co. e il regolare versamento dei contributi all’Ente Bilaterale di
riferimento.
TITOLO III
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 3 - CCNL: Decorrenza, Durata ed Efficacia
Il presente Contratto ha validità dal 1° dicembre 2024 e scadrà il 30 novem -
bre 2027, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante P.E.C. o raccomandata A.R. alla contro-
parte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente
prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà
piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o
dal termine della proroga.
La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovrà
pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del
CCNL o dal termine della proroga.
Le norme del presente CCNL e dei relativi allegati sono operanti e dispiegano
la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipen -
denti di Datori di lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti
a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all’ En.Bi.M.S., versando men-
silmente le quote previste per ciascun Dipendente. Le parti firmatarie consi -
derano il presente testo contrattuale e tutti gli allegati come norme per loro
efficaci e vincolanti.
Art. 4 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza
del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9
(nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assu -
meranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di scio-
pero, né procederanno ad azioni dirette.
22
TITOLO IV
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 5 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo con -
forme all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frat -
tempo intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.M.S. (www.enbims.it) sarà edi-
tato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia,
comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle In-
terpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia e Interpretazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini con-
tributivi, nonché ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà
testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale
della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione
IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo con-
trattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso
contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del La-
voro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche
Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Di-
pendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente
iscritte all’ En.Bi.M.S., potranno liberamente utilizzare il presente Testo, an-
che memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 6 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al
CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti
Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per
Legge e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team System, Cen-
tro Paghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
23
TITOLO V
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 7 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori a mezzo R.S.A.
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai
Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sin-
dacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto
nelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolar -
mente i Lavoratori ogniqualvolta siano loro iscritti o abbiano a loro conferito
mandato.
Art. 8 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale
Alla RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo li-
vello;
d) di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli am-
mortizzatori sociali;
e) di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;
f) degli Accordi sui Controlli a Distanza;
g) degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo Livello.
Art. 9 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge
n. 300/1970 e del precedente articolo 14, cioè che hanno meno di 7 (sette)
dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di
Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie
il presente CCNL. Alla RST competono, nelle aziende rappresentate, le se -
guenti materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai
Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
24
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione:
di Secondo livello;
di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli ammor-
tizzatori sociali;
di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
sui controlli a distanza;
su altri ambiti demandati al Secondo livello.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici
degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Con -
tratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a
verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri gene-
rali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo.
Art. 10 - Diritti della RSA/RST
Alla RSA/RST che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione;
3) di assemblea con i Lavoratori;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di Secondo li -
vello;
5) di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta appli-
cazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente
CCNL.
Art. 11 - Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto
di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante
l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i La-
voratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi
aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell’unità in cui pre -
stano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore
annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che
precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
25
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso
di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell’attività,
saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte
ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà
essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sin-
dacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate
con quelle dei Lavoratori.
Art. 12 - Diritto d’affissione
La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha
l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili
a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusiva -
mente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le
comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale
En.Bi.M.S. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il pre-
sente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente
inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 13 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano
componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizza-
zioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro -
quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipa-
zione alle riunioni degli Organi Sindacali ai quali appartengono, nella misura
massima complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provin-
ciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi.
Art. 14 - Dirigenti di RSA
La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal Sinda-
cato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappre-
sentanze Sindacali Aziendali.
Per la loro disciplina, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 15 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contri -
buti sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il
26
presente CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sin-
dacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo
Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare for-
male richiesta, conformemente all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
TITOLO VI
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 16 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Le Parti concordano nel definire cedevole la disciplina Contrattuale Nazio -
nale a favore della Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in quanto
“Contrattazione speciale” e unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni
alle esigenze aziendali e dei lavoratori su base locale, auspicandone, per que-
sto, un’ampia diffusione, finalizzata esclusivamente al miglioramento delle
condizioni dei lavoratori.
Art. 17 - Durata e Condizioni della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede azien-
dale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni , salvo periodi inferiori espres-
samente previsti dall’Accordo.
Art. 18 - Contrattazione di prossimità
Le Parti riconoscono nella contrattazione di prossimità di cui all’art. 8, D.L.
n. 138/2011, conv. dalla L. n. 148/2011, uno strumento importante nell’ottica
di predisporre soluzioni contrattuali in grado di consentire il superamento di
momenti di crisi o di difficoltà organizzativa delle Aziende che applicano il
presente Contratto.
La negoziazione di prossimità dovrà avvenire a livello aziendale o territoriale
e rispettare i requisiti di cui alla norma richiamata al comma precedente, con
particolare riguardo alle materie espressamente derogabili e la rispetto dei
principi e delle tutele desumibili dal dettato costituzionale e dalla normativa
euro-unitaria.
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TITOLO VII
DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 19 - Diritti d’Informazione: Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il
presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori, s’incon-
treranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al
fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni opera-
tive future e al fine di favorire il raggiungimento d’intese aziendali.
Art. 20 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto
e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 25 (venticinque) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola pro-
vincia;
b) 50 (cinquanta) Dipendenti, se operano in più province, ma nell'am-
bito di una sola regione;
c) 200 (duecento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più
regioni;
di norma entro il primo semestre di ciascun anno, a domanda delle Or -
ganizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza
delle RSA interessate, anche con l’assistenza dell’Associazione territoriale
imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli,
per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’oc-
casione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta
del Sindacato, le Aziende forniranno informazioni preventive alla fase
d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganiz-
zazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori ati-
pici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano
gli assetti aziendali, sui nuovi insediamenti nel territorio e orientate al rag-
giungimento d’intese.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di
responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di con-
dotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortu-
nistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo
comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle
Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al
raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi
che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione,
appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica,
28
acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali e sui nuovi
insediamenti nel territorio.
TITOLO VII
REFERENDUM AZIENDALE
Art. 21 - Referendum Aziendale: definizione, oggetto, finalità, efficacia
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o norma-
tivi collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i Lavoratori interessati
dagli effetti di un Accordo o Bozza di Accordo sottoscritto tra Azienda e
RSA/RST, per verificarne la loro effettiva adesione.
Il Referendum Aziendale potrà essere promosso dall'Azienda o dalla
RSA/RST costituita nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie o
aderenti al presente Contratto e potrà svolgersi solo fuori dall’orario di lavoro.
Il Referendum Aziendale dovrà essere indetto in modo formale, con garanzia
d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa,
anche con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.
La Rappresentanza dell’Impresa, in apposito spazio e fuori dall’orario di la-
voro, potrà illustrare ai Lavoratori interessati gli obiettivi dell’Accordo o della
proposta da sottoporre a Referendum.
Gli effetti del Referendum saranno solo consultivi ed avranno valore di indi-
rizzo per la discussione del provvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse
soluzioni poste a verifica referendaria.
Art. 22 - Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del Comitato
Elettorale
L’indizione del Referendum seguirà la seguente procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST
dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi
previsti dal CCNL, ponendo all’Ordine del Giorno la presentazione
dell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l’assistenza del Dirigente
esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, i modi di svol-
gimento (condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze neces-
sarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati)
e gli effetti del risultato.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il
testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà parteci-
pare anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo
29
scopo di illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre
a Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referen-
daria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla
RSA/RST, anche da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti
dall’Assemblea per ciascun membro della RSA/RST. Il Lavoratore che
avrà ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Co-
mitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della
consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare
i risultati del Referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la vota -
zione degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I
membri del Comitato sottoscriveranno i già menzionati Verbali, conser -
vandone uno tra gli Atti del Referendum. Un altro originale sarà conser -
vato dalla RSA/RST. Il terzo originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà
trasmessa all’ En.Bi.M.S. per l’inoltro agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA, negli
adempimenti di cui ai già menzionati punti da 3. a 6., sia assistita da un
Dirigente esterno del/dei Sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 23 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’Assemblea sindacale di cui al prece-
dente articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta
di Assemblea sindacale, il “Referendum” tra tutti i Lavoratori interessati, fis-
sandone la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o espo-
nendo nella Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di
Allegati e/o di riferimenti.
Art. 24 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della Consultazione
Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari
delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipo-
logia di lavoro (Telelavoro, Lavoro Agile, Lavoro Intermittente, Lavoro som-
ministrato o Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale,
determinato, intermittente ecc.), purché siano in forza sia alla data d’indizione
che di svolgimento del Referendum.
Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto
della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
30
TITOLO IX
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLO SVILUPPO
DELL’IMPRESA
Art. 25 - Partecipazione dei Lavoratori allo sviluppo dell’Impresa
Ispirandosi all’art. 46 della Costituzione, ed in attuazione della Premessa Con-
trattuale, le Parti contrattuali intendono promuovere in sede aziendale, ogni-
qualvolta possibile, lo sviluppo della partecipazione dei Lavoratori allo svi-
luppo dell’Impresa, attraverso:
• la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;
• la Partecipazione, sotto forma di CLUB tematici, a gruppi di lavoro
paritetici dedicati al miglioramento di specifici ambiti come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il welfare, l’innovazione, la forma-
zione, la Corporate Social Responsabilità, etc.…;
• la definizione di premi di produttività collettiva su base Individuale;
• la predisposizione di Accordi di produttività collettiva su base indivi-
duale;
• la previsione dell’istituto del reinvestimento condiviso degli utili
aziendali.
Art. 26 - Funzionamento dei Club Tematici
I Club tematici sono gruppi composti da lavoratori delle Aziende che appli-
cano il presente CCNL che si occupano di sviluppare programmi e contenuti
volti al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e all’efficientamento dei
servizi resi alla Committenza con riferimento a molteplici aspetti della vita
aziendale.
I Club sono istituiti con apposito bando interno dell’Azienda, con il quale
viene individuato l’ambito tematico di riferimento dei lavori ed i termini e le
procedure per candidarsi alla partecipazione. Nel bando l’Azienda indica an-
che la composizione ed i nomi della commissione paritetica che giudicherà le
candidature e individuerà i componenti del Club.
La commissione di cui al comma precedente è composta da almeno tre com-
ponenti, di cui uno designato dalle RSA presenti in azienda e decide a mag -
gioranza.
Art. 27 - Attività del Club
I Club svolgono le attività di ricerca e sviluppo nel tema oggetto di bando
nell’arco temporale stabilito dal bando stesso. È possibile la proroga dei lavori
31
del Club su espressa approvazione dell’Azienda, sentita la commissione pari-
tetica di cui all’articolo precedente. In questo caso, l’Azienda può disporre la
sostituzione dei componenti indicendo nuovo e separato bando.
I Club svolgono le attività secondo un programma formulato dai componenti
dello stesso e preventivamente approvato dai vertici Aziendali. Esso può im -
pegnare anche l’orario lavorativo dei lavoratori che li compongono per una
quota non superiore al 30% dell’orario normale di lavoro settimanale, salvo
deroga dei vertici Aziendali.
Le attività del Club si svolgono di regola nei locali aziendali, secondo le dispo-
nibilità fornite dall’Azienda. È ammesso lo svolgimento presso altre sedi o
anche da remoto ma solo per la quota di lavoro che non occupi l’orario di
lavoro o in presenza di espressa autorizzazione dei vertici Aziendali.
Art. 28 - Benefici per i lavoratori che partecipano ai Club
Ai lavoratori che partecipano alle attività dei Club ed eccellono nella realizza-
zione del progetto di lavoro, l’Azienda riconoscerà un premio individuale o
collettivo per il team di lavoro commisurato all’impatto innovativo ed ai bene-
fici tratti dai risultati raggiunti dai lavori svolti. Il premio è composto da una
parte fissa, indicata nel bando di indizione della procedura ed erogata solo in
caso di conclusione effettiva dei lavori con una proposta innovativa, ed una
parte variabile, la cui erogazione è rimessa alla valutazione discrezionale
dell’Azienda in base alla qualità dei risultati raggiunti. La quota fissa è erogata
entro 3 (tre) mesi dalla conclusione dei lavori. La quota variabile è erogata
entro 6 (sei) mesi dalla con clusione dei lavori, termine entro il quale deve
pervenire ai lavoratori che compongono il Club le motivazioni dell’eventuale
decisione di non riconoscere tale quota variabile.
La partecipazione al Club, in caso di effettiva conclusione dei lavori del
gruppo ed a prescindere dalla valutazione dei benefici conseguiti dall’Azienda,
sarà considerata dalle Aziende come titolo di preferenza per il conseguimento
di promozioni di carriera, per il coinvolgimento dei lavoratori che vi hanno
preso parte in eventi di formazione professionale straordinaria ed ulteriore
rispetto a quella obbligatoria o per delegare i lavoratori in questione a rappre-
sentare l’Azienda in eventi pubblici, quali convegni e meeting anche di rilievo
internazionale.
Art. 29 – Reinvestimento condiviso degli utili d’impresa.
Le Parti condividono l’opportunità di delineare all’interno del presente Ac -
cordo Nazionale nuovi percorsi che consentano la partecipazione dei lavora-
tori agli utili di esercizio, tramite la predisposizione di Accordi di Secondo
Livello, da siglarsi con le RSA o con le RST delle associazioni sindacali
32
firmatarie del presente Accordo Nazionale, che fissino condizioni e regole per
l’attivazione di tale istituto.
In particolare, tramite gli Accordi di cui al comma precedente le Aziende po-
tranno dedicare una somma pari ad almeno il 5% degli utili di esercizio
dell’anno contabile precedente risultanti dalla visura camerale depositata, al
“Fondo di partecipazione”, appositamente istituito e gestito da un Comitato
composto a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori dipendenti
dell’Azienda, eletti su base democratica contestualmente all’elezione delle
RSA, e da rappresentanti dell'Azienda.
Il già menzionato Comitato potrà essere costituito, nel caso di Aziende sino a
500 dipendenti, da massimo 5 componenti, di cui 3 eletti dai lavoratori.
In caso di Aziende con oltre 500 dipendenti e meno di 2.000 dipendenti, il
Comitato sarà composto al massimo da 7 persone, di cui 4 eletti dai lavoratori.
Per le Aziende con almeno 2.000 dipendenti il Comitato è composto da mas-
simo 9 componenti, di cui 5 eletti dai lavoratori.
I proventi del già menzionato Fondo sono utilizzati, su decisione del Comitato
indicato al comma precedente, esclusivamente per l’adozione di iniziative
volte al miglioramento delle condizioni lavorative del personale dell’Azienda,
come ad esempio l’incremento degli strumenti di welfare individuale e/o col-
lettivo, l’organizzazione di esperienze di consolidamento del team building o
eventualmente anche la liquidazione pro quota ai lavoratori delle somme ac -
cantonate.
Nell’Accordo di Secondo Livello di cui al presente articolo le Parti dovranno
regolare i diritti di informativa ai lavoratori o alle RSA/RST firmatarie dell’Ac-
cordo stesso circa gli utili conseguiti nonché disciplinare i modi di esercizio di
tali diritti.
33
TITOLO X
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 30 - Welfare Contrattuale: costituzione
Con l’applicazione del presente CCNL, le Parti concordano un “ Welfare
Contrattuale” obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successiva-
mente definito.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale avranno come beneficiari tutti i Lavo-
ratori e saranno erogate anche per il tramite delle piattaforme convenzionate
con l’En.Bi.M.S., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilate -
rale, alle condizioni previste nei successivi articoli.
In alternativa a quelle convenzionate con l’Ente Bilaterale, potrà essere deli -
berata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di
Secondo livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando la
garanzia degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo articolo.
Art. 31 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle
prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:
1) Valori di Welfare Contrattuale:
Il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/01 di ogni anno, il
Welfare Contrattuale maturato per l’anno precedente e pari ai valori sot-
toindicati:
Livello Importo
Dirigente 2.600/anno
Quadro 250 / anno in quote
mensili
Altri lavoratori 180/anno in quote
mensili
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano
superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che
saranno pattuite in sede aziendale, con utilizzo delle apposite piattaforme.
Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del Welfare Contrattuale,
fermo restando che, in caso di assunzione/cessazione del Lavoratore, in
corso d’anno, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate
mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine,
la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
34
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non
assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitu-
tivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici
di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di
passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al
trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di Al-
lineamento.
2) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i la-
voratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di
lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o de -
terminato; a tempo pieno o parziale (con quota riparametrata sul rapporto
tra l’orario contrattuale e l’orario di lavoro a tempo pieno); lavoratori ap-
prendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavo -
ratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in
astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tiro-
cinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
3) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono
comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste
a carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo
aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previ-
denziale o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo l’in -
varianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel ce-
dolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attual-
mente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.
4) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi
dalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare
il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di ca-
lendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Li -
vello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o
di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavora-
tore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscal-
mente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale ( coniuge non legalmente ed effettiva -
mente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per
ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile. Cfr. Art. 51,
comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni del successivo punto f),
fermo restando che l’utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra
una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale
non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo
35
il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavo-
ratore.
5) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale
Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr.
art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”)
Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12
“TUIR”
Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro
dei valori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la
Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.M.S., o la
diversa piattaforma individuata dal Contratto di Secondo Livello o dal
Regolamento aziendale. Su scelta del Lavoratore, potranno essere fa-
vorevolmente destinati alla Previdenza Complementare.
6) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare,
coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contratta -
zione di Secondo livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione
delle future modifiche dell’art. 51 TUIR:
1) Per Opere e servizi per finalità sociali
• Check up medici
• Visite specialistiche
• Cure odontoiatriche
• Terapie e riabilitazione
• Sportello ascolto psicologico
• Assistenza domiciliare
• Badanti
• Case di riposo
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
• Asili nido
• Servizi di baby-sitting
• Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, ele-
mentare, media e superiore
• Università e Master
• Libri di testo scolastici e universitari
• Doposcuola o Pre-scuola
• Buoni pasto e mensa scolastica
• Scuolabus o gite didattiche
36
• Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lin-
gua italiana per bambini stranieri ecc.)
3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
• Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
• Spese per frequentazione di ludoteche
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto
75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quo -
tidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza conti-
nua:
• Badanti
• Assistenza domiciliare
• Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)
• Case di cura
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di
dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti ser-
vizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e inter -
regionale del dipendente e dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare
i limiti massimi previsti dalla normativa):
• Buoni spesa per generi alimentari
• Buoni spesa per acquisti vari
• Buoni carburante
• Ricariche telefoniche
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento
pensione).
Art. 32 - Welfare Aziendale: costituzione
L’Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto
con la RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il
Welfare Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti. Anche tale Welfare
sarà esente da contribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma
del citato art. 51, TUIR.
37
Il Welfare aziendale potrà essere erogato ai sensi del n. 6 del precedente arti-
colo, allo stesso modo e con gli stessi sistemi del Welfare contrattuale.
TITOLO XI
PRODUTTIVITA’
Art. 33 - Premio di Produttività collettivo erogato su base individuale: nozione
Le Parti, al fine di incrementare il reddito dei Lavoratori in modo compatibile
con i risultati aziendali, dichiarano la reciproca volontà di ampliare le forme
di retribuzione premiante con porzioni di retribuzione esclusivamente com-
misurate agli incrementi di produttività, presenza, redditività, qualità, effi -
cienza organizzativa ed innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale.
La regolamentazione del Premio è rimessa alla Contrattazione Aziendale di
Secondo livello, la quale agirà nel rispetto dei princìpi generali delineati nel
presente Contratto.
Art. 34 – Premio di Produttività collettivo erogato su base individuale: principi
generali
Per l’applicazione della tassazione agevolata, come previsto dalle norme at -
tualmente in vigore in materia di premio di risultato, alle somme la cui corre-
sponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, effi -
cienza ed innovazione, la Contrattazione Aziendale stabilisce l’indicatore di
misurazione degli incrementi, individuando un obiettivo periodico (c.d. “tar -
get”), su cat egorie omogenee di lavoratori, che costituisce il parametro per
attribuire il relativo premio al singolo lavoratore che ha raggiunto il target e
per misurarne l’importo.
Le Parti concordano che ai fini della creazione di un sistema premiante per la
produttività, sarà possibile ricorrere ai dati forniti da applicativi tecnologici in-
formatici in grado di verificare i livelli di produttività individuale, parametrati
ai target della categoria.
Tali applicativi, per poter essere validamente impiegati nell’ambito dei rap -
porti di lavoro in Azienda, dovranno essere preventivamente autorizzati con
accordo sottoscritto con le RSA, ed in mancanza con le RST, delle organizza-
zioni firmatarie del presente accordo e la loro installazione dovrà essere anti-
cipata da apposita informativa ai lavoratori in materia di privacy e trattamento
dei dati personali.
L’impiego della strumentazione tecnologica di cui al comma precedente do -
vrà avvenire nel rispetto delle regole di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e
38
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. ed al solo ed esclusivo fine del calcolo del Pre-
mio di Produttività. È espressamente escluso l’utilizzo dei dati prelevati ai
sensi dei commi precedenti a fini disciplinari.
Il Premio di Produttività di cui al presente articolo è di regola previsto con
periodicità trimestrale e l’accordo aziendale che lo istituisce deve essere sotto-
scritto previa negoziazione da avviarsi entro 9 (nove) mesi dall’adozione del
presente Contratto da parte dell’Azienda.
Le somme erogate a titolo di Premio di Produttività sono da intendersi onni-
comprensive di ogni voce accessoria ed indiretta (ferie, permessi, TFR, 13ma
mensilità etc.) ed è ammessa la possibilità di convertire i relativi importi indi-
viduali in strumenti di welfare.
Le Aziende che entro i 9 (nove) mesi dall’adozione del presente Contratto
non avviano le negoziazioni per l’accordo di secondo livello di cui al presente
articolo non possono effettuare i controlli individuali sulla produttività e do -
vranno erogare un importo pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro an -
nuali aggiuntivi in Welfare Contrattuale, da proporzionare in base all’orario
di lavoro del singolo lavoratore ed ai mesi di presenza in forza nell’anno. Sa-
ranno considerati mesi interi quelli in cui il lavoratore sia presente ed in ser -
vizio per almeno 15 giorni.
Art. 35 - Accordo di produttività individuale
Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, le Parti, nell’ottica di favo-
rire uno sviluppo progressivo e costante della professionalità dei propri dipen-
denti, riconoscono la possibilità per i Lavoratori di fornire spontaneamente al
proprio Datore di Lavoro i dati sulla produttività individuale.
In tali casi il Lavoratore potrà manifestare tale intenzione al Datore di Lavoro
con il quale sottoscriverà un apposito accordo individuale di produttività, in
base al quale, ferme restando tutte le garanzie in materia di trattamento dei
dati personali, il lavoratore trametterà mensilmente i report analitici della sua
produttività individuale e, conseguentemente, con l’aiuto del Datore di La-
voro, monitorerà i suoi progressi e l’evoluzione della propria professionalità.
Egli, inoltre, potrà accedere ad una serie di benefici di seguito elencati:
1) richiedere l’attivazione di appositi percorsi formativi specialistici o richie -
dere supporto tecnico e tecnologico specifico per adeguare il proprio livello
di competitività a quello dei colleghi di pari mansione, così da concorrere con
equità al conseguimento del premio di produttività individuale;
2) condividere, sempre nel rispetto delle regole sulla privacy, il proprio profilo
e le proprie competenze e abilità con le altre Aziende che applicano il pre -
sente Contratto e che aderiscono al progetto di condivisione dei dati sulla pro-
duttività, tramite l’inserimento degli stessi dati in una Open Data Platform che
favorisce la continuità occupazione e l’incremento delle competenze e delle
abilità professionali;
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3) ricevere aggiornamenti continui rispetto alle competenze più ricercate nel
settore di riferimento, al fine di richiedere aggiornamenti e riqualificazioni per
aumentare l’aderenza del proprio profilo alle esigenze del mercato del lavoro,
eventualmente anche tramite i protocolli di interoperabilità che agganciano
l’Open Data Platform alle banche dati dei Centri per l’Impiego e simili.
4) accedere al premio di produttività individuale anche in assenza dell’appo -
sito accordo di secondo livello di cui agli articoli precedenti.
Il Lavoratore potrà recedere dall’accordo di produttività individuale in qual -
siasi momento, anche senza preavviso, con comunicazione in forma scritta al
proprio Datore di Lavoro. In caso di recesso egli perderà il diritto ad accedere
ai benefici di cui al presente articolo, salvo quelli già maturati e percepiti.
Il Datore di Lavoro può recedere dall’accordo di produttività individuale solo
con preavviso di almeno 1 (un) mese. In tal caso, restano dovuti al lavoratore
le quote di premio eventualmente maturate per i periodi di vigenza dell’ac -
cordo da cui il Datore ha esercitato il recesso.
TITOLO XII
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 36 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività
lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente
Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a Tempo Parziale possa essere
uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano
che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario
ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni
giorni della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei
modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o pe-
riodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non
lavorati (riposi sostitutivi);
d) per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in ac-
cordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni
(cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
40
37 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a Tempo Parziale necessita della vo -
lontarietà di entrambe le Parti ( Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova,
dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previ-
sto per la generalità dei Lavoratori, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua
collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno,
salvo quanto previsto all’Art. 44 sul lavoro a tempo parziale c.d. “turni-
stico”;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità
all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese e/o, nel
Tempo Parziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle
ore lavorabili nell’anno);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche, comprendenti l’eventuale previ -
sione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi
dell’anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione
dell’orario di lavoro ovvero di modificare l’orario delle fasce previste per i
lavoratori con tempo parziale c.d. “turnistico”.
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche
per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti
e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali
necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro po -
tranno essere definiti con Accordo aziendale.
Art. 38 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno es-
sere proporzionati all’orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel pe -
riodo che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto dallo
specifico Titolo. In caso di esclusione dalla Gestione Speciale
dell’En.Bi.M.S., il Lavoratore a Tempo Parziale avrà diritto all’indennità so -
stitutiva pari ad euro 0,023 per ogni ora ordinaria lavorata.
Art. 39 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale pat -
tuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previ-
sto dal presente CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato
dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti
assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso
41
d’intensificazione dell’attività, le Parti hanno stabilito che sia consentito di ri-
chiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare con le maggio-
razioni di seguito previste.
Premesso tutto quanto sopra, il lavoro supplementare richiesto, salvi i casi di
giustificato motivo o forza maggiore documentalmente comprovabili, è obbli-
gatorio se motivato da:
necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi dei volumi di
attività;
sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa, fatta ec-
cezione per il caso di sciopero;
emergenze nazionali o territoriali collegate ai particolari servizi resi alla
Committenza;
comprovabili esigenze di natura organizzativa o produttiva.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare
Maggiora-
zione
*
A Fino all’orario contrattuale a tempo pieno 15%
B In regime notturno o in giorno festivo 19%
C In regime notturno e festivo 25%
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già compren-
sive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il la-
voro supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei permessi, delle
ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Art. 40 - Tempo Parziale: lavoro straordinario
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere ec -
cezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso
che, in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni di cui all’art. 168,
tabella 2.
Art. 41 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche
Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s’intendono Clausole Elastiche
quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione
giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e quelle che per-
mettono di variare temporaneamente in aumento la prestazione lavorativa.
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Il Datore di lavoro, per esigenze aziendali, ha facoltà di variare la collocazione
temporale dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale, concordato con il
Lavoratore o, in caso di part -time c.d. “turnistico”, di variare l’orario della
fascia o delle fasce oraria indicate nel contratto di assunzione, alle seguenti
condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 2 (due) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione oraria del
15% (quindici percento) per ogni ora di lavoro non ricadente nella fascia
oraria contrattuale concordata al momento dell’assunzione, maggiorazione
già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di
T.F.R.
Il Datore di lavoro, sempre per esigenze aziendali, ha altresì la facoltà di va-
riare in aumento la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso
al Lavoratore di 2 (due) giorni lavorativi. Il Lavoratore avrà diritto di ricevere
per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare,
già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di
T.F.R.
Il consenso alle Clausole Elastiche, già espresso dai Lavoratori, potrà essere
da essi revocato solo nei seguenti casi:
lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché́ da gravi patologie cro-
nico-degenerative ingravescenti;
uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore,
nonché́ nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con
totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta
una percentuale di invalidità̀ pari al 100%, con necessità di assistenza;
presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente porta-
tore di handicap;
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sta-
tali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali;
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che
precedono le prove di esame.
Tali condizioni potranno essere modificate in sede di assunzione nel Con -
tratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di og -
gettivi, comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preav -
viso ordinario di 10 (dieci) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili,
di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente
concordata.
43
Art. 42 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura o
per pensionamento
Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al con -
gedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo
V del D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal
comma 7, art. 8 del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasforma-
zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di
cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria pre -
stazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di
accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, il Datore ed il
Lavoratore, dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di
tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla
Legge.
Anche a questi Contratti, per gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge,
si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 43 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale
per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori a Tempo Par-
ziale dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato contrat-
tualmente, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore
in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
Art. 44 - Lavoro a Tempo Parziale Turnistico
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, l’indica-
zione della collocazione oraria della prestazione lavorativa può avvenire anche
mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie presta-
bilite.
Considerata la peculiarità dell’attività lavorativa nel settore del CRM/BPO,
caratterizzata da una elevata flessibilità dei servizi richiesti dalla Committenza,
le Parti concordano che l’Azienda potrà indicare nella lettera di assunzione le
possibili fasce orarie in cui si collocherà la prestazione di lavoro, a condizione
che la combinazione delle fasce predette non copra l’intero arco temporale
della giornata solare (h24).
A fronte di tale modalità di articolazione dell’orario di lavoro, verrà erogata ai
44
lavoratori a tempo parziale turnisti un’indennità mensile di euro 25,00 (venti-
cinque/00), comprensivo degli istituti diretti e indiretti.
L’indicazione al lavoratore del turno di lavoro settimanale e, quindi, del rela-
tivo orario da coprire all’interno delle fasce orarie contemplate nella lettera di
assunzione, deve avvenire con un preavviso di almeno 2 (due settimane) ri -
spetto all’inizio del turno comunicato. Tale anticipata visibilità permette
all’Azienda e ai Lavoratori una corretta e serena pianificazione dei turni e,
conseguentemente, al lavoratore di organizzare il tempo libero residuo da de-
dicare alla vita privata o ad altro lavoro.
Le parti sociali, considerata la previsione di legge di cui all’art. 5, comma 3 del
D.Lgs. 81/2015 e la conseguente piena legittimità del lavoro in turni prestabi-
liti con le modalità di cui al presente articolo, statuiscono che nell’ipotesi in
cui l’orario del singolo turno di lavoro già comunicata venga modificata per
esigenze aziendali, tale modifica deve avvenire con un preavviso di almeno 2
(due) giorni rispetto all’inizio del turno modificato. Tale modifica, se prevede
la sostituzione dell’orario di lavoro precedentemente comunicato al lavoratore
con uno comunque previsto nelle fasce orarie contemplate nella lettera di as-
sunzione, non costituisce variazione rilevante ai sensi dell’art. 41 che precede
(non ricadendo nella clausola elastica) e si ritiene congruamente remunerata
con l’indennità di cui al comma 2. Qualora, nell’arco del mese solare, il Da -
tore di lavoro effettui più di 4 (quattro) modifiche all’orario di turno program-
mato, l’indennità di cui al comma 2 del presente articolo sarà pari, per il solo
mese in cui si superano i 4 (quattro) cambi, ad euro 5,00 (cinque/00) per ogni
cambio successivo al quarto. Qualora la richiesta di cambio turno provenga
dal Lavoratore, fermo restando che l’Azienda, salvo comprovate ragioni di
servizio, non può rifiutarlo, il suo accoglimento riduce per compensazione il
numero delle richieste aziendali di cambio turno di una unità.
Resta inteso che non sarà dovuto alcun indennizzo addizionale nel caso in cui
la richiesta di cambio turno sia presentata dal lavoratore e/o nel caso in cui il
cambio di turno sia stato concordato, previa autorizzazione della società, fra
più dipendenti.
Art. 45 – Lavoro a Tempo Parziale: estensione oraria
L’Azienda, in presenza di picchi lavorativi, può richiedere al Lavoratore a
Tempo Parziale la disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di lavoro con-
trattualmente definito, attraverso l’adesione volontaria a periodi di trasforma-
zione dei contratti part-time in contratti part-time con monte ore superiore o
in contratti full-time pro tempore, per un periodo minimo non inferiore ad
un mese retributivo.
Tale accordo temporaneo dovrà risultare da atto scritto.
45
In caso di adesione all’estensione orario, il Lavoratore a Tempo Parziale avrà
diritto ad un proporzionale aumento del trattamento economico e normativo
sulla base dell’effettivo orario di lavoro prestato, senza che possano trovare
applicazione le previsioni di cui all’art. 39 (Lavoro Supplementare) e art. 40
(Lavoro Straordinario) del presente CCNL.
Art. 46 – Lavoro a Tempo Parziale: composizione multi periodale dell’orario
di lavoro a tempo parziale
Il lavoro multi periodale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 102 (Ora-
rio di lavoro: composizione multi periodale dell’orario ordinario di lavoro), è
strumento di flessibilità utile anche per i Lavoratori a Tempo Parziale a partire
da part-timer con orario di 20 ore settimanali, e con esclusione di coloro che
hanno un secondo lavoro oggetto di certificazione.
In caso di ricorso all’orario di lavoro multi periodale per i Lavoratori a Tempo
Parziale si applicano le norme di cui all’102 (Orario di lavoro: composizione
multi periodale dell’orario ordinario di lavoro), fermo restando che il regime
ordinario di riferimento non saranno le 40 ore settimanali ma bensì l’orario
di lavoro parziale contrattualmente previsto per il singolo Lavoratore.
Resta inteso che, in caso di ricorso all’orario di lavoro multi periodale, le pre-
visioni di cui all’art. 39 (Lavoro Supplementare) e art. 40 (Lavoro Straordina-
rio) troveranno applicazione solo a posteriori e allorquando nell’arco mobile
di 12 mesi l’orario di lavoro “ponderato” sia risultato superiore all’orario di
lavoro parziale contrattualmente previsto.
Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori -studenti per il
sabato e la domenica.
Con il triplice obiettivo di alimentare il trasferimento delle conoscenze
dalle Università all’azienda e viceversa, di favorire l’acquisizione di nuovi ta-
lenti e di sperimentare formule di integrazione multidisciplinare nel mercato
del lavoro dei Contact Center, viene prevista la facoltà di stipulare contratti a
tempo parziale breve di sabato e domenica per studenti o under 25.
Definizione e destinatari
Il presente articolo disciplina la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro
a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali, distribuite nelle giornate di
sabato e domenica, per i lavoratori che rivestono la qualifica di studente. Si
considerano studenti, ai fini del presente articolo, i soggetti iscritti a istituti
scolastici di istruzione secondaria superiore, corsi di laurea o corsi di forma -
zione professionale riconosciuti a livello statale o regionale.
46
Forma del contratto
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per studenti dovrà
risultare da atto scritto. Il contratto individuale di lavoro indicherà:
o La qualifica del lavoratore e la durata della prestazione lavorativa.
o L'esatta collocazione dell'orario di lavoro, suddiviso tra sabato e do -
menica.
o Il trattamento economico e normativo, proporzionato alla durata ri-
dotta della prestazione lavorativa, in conformità con quanto previsto dagli ar-
ticoli XX del presente CCNL.
Durata e distribuzione dell'orario di lavoro
Il rapporto a tempo parziale per studenti non potrà superare le 8 ore settima-
nali, distribuite in massimo 4 ore per ciascuna giornata di sabato e domenica.
Il lavoratore potrà concordare con il datore di lavoro una diversa collocazione
dell'orario, purché non sia superato il limite massimo di 8 ore settimanali.
Flessibilità e variazioni dell'orario
Eventuali variazioni temporanee dell'orario di lavoro potranno essere intro -
dotte previo accordo scritto tra le parti, tenendo conto delle esigenze forma -
tive dello studente e in conformità con le normative vigenti sul lavoro a tempo
parziale.
Retribuzione
Il trattamento economico del lavoratore part-time sarà determinato sulla base
delle ore effettivamente lavorate, in proporzione a quanto stabilito dal con -
tratto collettivo per i lavoratori a tempo pieno della medesima qualifica e man-
sione. La retribuzione sarà erogata mensilmente e comprenderà:
o Retribuzione oraria proporzionata all'inquadramento del lavoratore.
o Indennità previste per il lavoro festivo o notturno, ove applicabili.
o Maggiorazioni per le ore eventualmente prestate oltre l’orario concor-
dato, in conformità alle norme vigenti.
Ferie e permessi
I lavoratori con contratto a tempo parziale breve hanno diritto a un periodo
di ferie annuali, calcolato proporzionalmente alla durata della prestazione la-
vorativa. Le ferie non potranno essere godute nei giorni di sabato e domenica,
salvo diverso accordo tra le parti.
Trattamento normativo
Il lavoratore a tempo parziale per studenti avrà diritto allo stesso trattamento
normativo dei lavoratori a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla malattia,
47
maternità/paternità, congedi e infortuni, calcolati in base al principio di pro -
porzionalità. La durata delle prestazioni di assistenza sociale o previdenziale
sarà riproporzionata in relazione alla durata della prestazione lavorativa setti-
manale.
Durata del contratto e cessazione
Il contratto a tempo parziale per studenti può essere instaurato a tempo de -
terminato o indeterminato, e può essere risolto in conformità con le disposi-
zioni generali del presente CCNL e della normativa vigente. La cessazione del
rapporto di lavoro sarà soggetta agli stessi termini di preavviso previsti per i
lavoratori a tempo pieno, riproporzionati in base alle ore di lavoro settimanali
concordate.
Clausole di salvaguardia
Le parti, ai fini della conciliazione tra attività lavorativa e percorso formativo
dello studente, si impegnano a favorire il rispetto delle esigenze didattiche,
evitando che il lavoro interferisca con la frequenza scolastica o universitaria.
Ove necessari o, sarà possibile definire deroghe previo accordo aziendale,
compatibilmente con le normative vigenti e con il parere vincolante dell’Ente
Bilaterale Territoriale.
TITOLO XIII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 48 - Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a
tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti
legali e contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare dal contratto di assun -
zione, una copia del quale, sottoscritta dall’Azienda, dovrà essere conse -
gnata al Lavoratore normalmente prima o, al massimo, contestualmente
all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il periodo di prova che dovrà
avere un’estensione massima proporzionata alla durata iniziale del con -
tratto, come previsto dall’art. 95, punto C.
48
Art. 49 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei se-
guenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
salvo che per la sicurezza degli impianti, dell’esercizio e/o delle persone;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia con -
cluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a
3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Gua-
dagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il Contratto a tempo determinato da stipulare;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valuta -
zione dei Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della norma-
tiva sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli
ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto, sin dal suo ini-
zio, si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 50 - Tempo Determinato: disciplina generale
1) Durata massima del Contratto a termine per la generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge, è ammessa l’apposizione di un
termine di durata non superiore a 12 mesi al Contratto di lavoro subor-
dinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione
(c.d. “acausale”) e per lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle condizioni di cui al n. 3 del pre-
sente articolo, il Contratto potrà avere una durata anche superiore ma,
comunque, non oltre i 24 mesi:
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo deter-
minato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi
e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro
mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle
proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Nel caso
di legislazione più estensiva, e cioè più favorevole alla stipula di contratti
a tempo determinato, per il favore contrattuale verso il già menzionato
49
istituto, si deve intendere qui recepita la già menzionata disciplina le -
gale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene
conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e
Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di sommini-
strazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi
di lavoro stagionale. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi, indipen-
dentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per ef -
fetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero
delle proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a
tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Durata massima del Contratto a termine per i Dirigenti
Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà es-
sere complessivamente pari a 5 anni consecutivi, con possibilità di pro-
roghe intervenute nel medesimo periodo secondo le vigenti previsioni
vigenti. In caso di previsione unica quinquennale, è data la facoltà al
Dirigente di recedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, pre -
stando il preavviso contrattualmente dovuto.
3) Causali inserite dal presente CCNL
In attuazione della normativa vigente, oltre alle esigenze sostitutive di
altri lavoratori assenti, le causali che possono essere indicate nei Con -
tratti Individuali sono così definite:
a) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un
servizio definiti e predeterminati nel tempo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di
un servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifi-
che, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitata-
mente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia con-
tinuità di impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata
contrattuale superiore ai 12 mesi;
d) quando l’assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività opera-
tivamente autonoma nei primi 24 mesi;
e) quando l’assunzione avvenga in caso di nuovo appalto o proroga di
appalto;
e-bis) quando vi sia un temporaneo aumento dei volumi o l’avvio di
un’attività considerata temporanea;
f) quando l’assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori
con più di 45 anni;
50
g) quando l’assunzione si riferisca a lavoratori in cassa integrazione;
h) quando l’assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno
sei mesi o soggetti percettori di Naspi;
i) quando l’assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza im-
piego retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il
cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di
quello maschile;
j) quando l’assunzione si riferisca a laureati da meno di tre anni per
favorire l’inserimento nel mondo lavorativo.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono
contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le
Parti confermano in sede aziendale, mediante apposito Accordo di Se-
condo Livello, si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali con-
temperando, per quanto possibile, le esigenze del settore con la pro -
mozione dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipen -
dente.
3) Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del
termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare mani -
festazione delle Parti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione
del rapporto di lavoro, anche qualora esso intervenga nel periodo di
conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortu -
nio. Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della sca-
denza del termine soltanto per risoluzione consensuale.
4) Prosecuzione oltre il termine e trasformazione automatica
Salvo quanto previsto per la Proroga con Contratto Assistito, in caso di
continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fis-
sato o successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rap -
porto di lavoro a tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corri -
spondere al Lavoratore un’indennità pari al 20% (venti percento) della
retribuzione lorda fino al 10° giorno successivo al termine e al 40%
(quaranta percento) della retribuzione lorda per ciascun giorno ulte -
riore, fermo restando che, se il rapporto di lavoro continuasse oltre il
30° giorno, in caso di Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre
il 50° giorno negli altri casi, il Contratto si considera trasformato a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza dei predetti termini, sem-
pre tenendo conto dell’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.
5) Periodi interruttivi tra contratti diversi
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Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a ter -
mine, purché sempre entro i già menzionati 24 (ventiquattro) mesi, do-
vranno rispettare i periodi d’interruzione previsti dalla Legge, ovvero,
attualmente, 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i Contratti di
durata fino a 6 (sei) mesi; 20 (venti) giorni, sempre dalla data di sca-
denza, per i Contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi. Nel caso in cui
tali disposizioni non fossero rispettate, il secondo Contratto si considera
a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’effi-
cienza dei servizi resi alle imprese, demandano alla Contrattazione di
Secondo livello il compito d’individuare analiticamente eventuali casi
legittimi di motivati periodi d’interruzione ridotti.
6) Diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine ab-
bia prestato negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa
nella stessa Azienda per un periodo complessivamente superiore a 12
(dodici) mesi, potrà manifestare volontà di esercitare il diritto di prece-
denza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 (do-
dici) mesi successivi alla sua cessazione.
Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni
già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il
Lavoratore abbia manifestato per iscritto all’Azienda la propria volontà
di esercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla
data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine.
Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’Azienda, nel Contratto o Lettera d’Assunzione, inserirà l’espressa in-
dicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto
6), avrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.
7) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività sta-
gionali
Come previsto dalla Legge, i Contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati per attività stagionali, nonché per le altre ipotesi individuate dai
Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in as-
senza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. n. 81
del 2015.
Con la contrattazione di secondo livello è possibile individuare specifi-
che ipotesi di stagionalità nel settore di riferimento del presente Con -
tratto.
52
Art. 51 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
Il limite quantitativo per l’assunzione di Lavoratori a Tempo Determi-
nato in ciascuna Azienda, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo
livello, è pari al 40% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza
presso ciascuna unità produttiva aziendale con medesimo inquadra-
mento e categoria legale.
Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno
compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto
all’Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale ( quest’ul-
timi in proporzione all’Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno
computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel caso di inizio
dell'attività nel corso dell'anno, in forza al momento dell'assunzione. Se
dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavora-
tori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a
Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotonda-
mento al valore intero superiore.
Art. 52 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto
Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi, solo presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra
gli stessi Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della du-
rata massima di 12 (dodici) mesi.
Art. 53 - Gestione delle Intensificazioni
Premesso che nell’ambito dei servizi di applicazione del presente
CCNL vi sono frequenti “punte di attività”, al fine di contemperare gli
opposti interessi, le Parti concordano di definire contrattualmente, in
modo organico, la successione delle forme di flessibilità del lavoro e
degli istituti idonei ad affrontare tali imprevedibili esigenze lavorative.
1) Le intensificazioni, contenute nei limiti d’orario previsti dal CCNL per
il singolo Lavoratore, potranno essere affrontate, nel rispetto delle con-
dizioni contrattualmente previste, anche con l’utilizzo di:
a. Lavoro Straordinario/Supplementare;
b. Lavoro Straordinario con riposo compensativo;
c. Banca delle Ore.
2) In caso di intensificazioni eccedenti i limiti contrattuali o in assenza di
disponibilità dei Lavoratori alle forme volontarie di flessibilità, si potrà
determinare l’assunzione di nuovo personale con le seguenti tipologie
contrattuali:
53
a. Tempo Indeterminato con orario a Tempo Parziale Verticale
(con previsione di lavoro in alcuni periodi dell’anno, nel
mese, della settimana);
b. Tempo Determinato;
c. Lavoro Somministrato;
d. Lavoro Intermittente (o “a chiamata”).
Art. 54 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello sui seguenti punti:
a) individuazione di periodi, causali, attività e/o mansioni
che presentino significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) particolari previsioni per i lavoratori “stagionali”;
c) causali, limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori as-
sunti a tempo determinato;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di
migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’inter -
ruzione tra Contratti a termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari
correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la con -
tabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei
mensili, particolari indennità di mansione e/o la definizione delle pre-
stazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento o
tramite i sistemi di Welfare.
Art. 55 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003,
potranno richiedere agli Organi abilitati la Certificazione del Contratto
a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Art. 56 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al Lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in
proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trat-
tamento di Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso la So-
cietà per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati
nello stesso livello e che svolgano identiche o analoghe mansioni.
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata mensile delle
retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a
54
mesi 12 (dodici) o quando così definito nella Contrattazione Aziendale
di Secondo Livello o nella lettera di assunzione.
Nel tempo determinato, il trattamento economico di malattia a carico
dell’Impresa cessa alla scadenza del periodo di comporto o al termine
del contratto stesso.
Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore all’INPS o a
un Fondo di Previdenza Complementare, a parità di condizioni dei la-
voratori a tempo indeterminato.
Art. 57 - Tempo Determinato: informativa
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto ad in-
formare su base annuale le RSA o RST dei posti vacanti a tempo inde-
terminato che si rendano disponibili in azienda.
Art. 58 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrat-
tuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto
anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato,
compresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni.
TITOLO XIV
LAVORO AGILE
Art. 59 – Ricorso al lavoro agile nel settore dei servizi di CRM e BPO.
Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consi-
ste nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante Accordo
tra le Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di
lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svol-
gimento dell'attività lavorativa in tale configurazione.
In considerazione delle peculiarità del settore dei servizi di CRM e BPO, e
delle specifiche dei settori connessi alla Digital Experience e al Data Manage-
ment, caratterizzate dalle particolari esigenze legate alle richieste dei Commit-
tenti, le Parti del presente Contratto riconoscono l’importanza di offrire alle
Aziende ed ai Lavoratori interessati alla modalità agile di ricorrere a particolari
soluzioni, di seguito riportate, in grado di rispettare le istruzioni dei Clienti
anche quando la prestazione è resa senza specifici vincoli di orario o luogo.
Il presente Titolo, dunque, ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale
generale sul Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede
55
aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, nel
rispetto dei principi contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.
Art. 60 - Lavoro Agile: condizioni
Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore,
fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere
la prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le carat-
teristiche della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta "ad probationem", dunque ai
fini della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della presta -
zione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle
forme di esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli strumenti resi a dispo-
sizione ed utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di sicurezza e riservatezza.
Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.
Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al Lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di
lavoro sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'e -
sterno dei locali aziendali;
• le fasce orarie in cui è richiesta, per esigenze del servizio reso, la presta -
zione di lavoro ed i tempi di riposo e disconnessione del Lavoratore, non-
ché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la di-
sconnessione, secondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telela-
voro e dalla Legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in
luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità
lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e
di igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• l’impegno del Lavoratore agile, in caso di ricorso all’utilizzo di strumen -
tazione propria per rendere la prestazione agile, di garantire che essa rea-
lizza standard di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché il rispetto degli
obblighi di sicurezza;
• la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del Lavora-
tore Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a resti-
tuire in buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed accettare
un addebito pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal
56
Datore, purché comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto dell'atti-
vazione del Lavoro agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai
quali il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti spazio-temporali ai fini
del riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'Impiego mediante l’apposita proce-
dura telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali.
Art. 61 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione
L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'e-
sterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del
lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra
le parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai rischi assicurati
INAIL da parte del Datore di lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando
che esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale
previsti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi compresi i tempi di
riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie
per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro,
nelle fasce d'orario concordate e durante le quali il lavoratore non sarà con -
tattato dall’Azienda, salvo che per urgenti cause imprevedibili.
57
TITOLO XV
LAVORO INTERMITTENTE
Art. 62 - Lavoro Intermittente: definizione
Con il Contratto di Lavoro Intermittente o “a chiamata”, che potrà essere sia
a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione
dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle ipotesi “Oggettive” e/o
“Soggettive” di seguito precisate.
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermit -
tente e per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con
uso di normali mezzi di trasporto;
servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione
ecc.;
attività a carattere discontinuo;
addetti ai Call Center;
dichiarazioni annuali;
informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra
le Parti aziendali;
b) per lavori da rendersi nei fine settimana, nei periodi feriali (pasquali,
estivi, natalizi), così come definiti dal presente CCNL, o in altri even-
tuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di Se -
condo livello tra le Parti aziendali.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di
età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero
da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Con l'eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello Spetta-
colo, il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore
entro il limite previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 400 giornate di lavoro
negli ultimi 36 mesi.
58
In caso di superamento di tale limite, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo
pieno e indeterminato.
Art. 63 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato
in forma scritta e la Lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti per la
generalità dei lavoratori, deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la stipu-
lazione del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal La-
voratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la
prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della re -
lativa indennità;
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere l’esecu-
zione della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’Indennità di
disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a
comunicarne
1
la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente, mediante sms o posta elettronica, nonché con altri modi di co -
municazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Art. 64 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti
ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente
lavorato, mediante riconoscimento delle singole voci retributive spettanti in
base alle norme del presente Accordo.
1) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente
Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeter-
minato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi
59
effettivamente erogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di
eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi
della prestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le mag -
giorazioni contrattualmente correlate alla particolare onerosità della pre -
stazione, quali quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.
2) Contributi all’ En.Bi.M.S. in caso di Lavoro Intermittente
Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia con -
trattuale, per il Lavoro Intermittente hanno concordato un minore contri-
buto destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.M.S., in alternativa
a quello previsto per la generalità dei dipendenti dal presente CCNL. Per-
tanto, in caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente con-
tributo alla “Gestione Ordinaria” dell’ En.Bi.M.S. Considerato che le
prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte/Infortu -
nio erogate dalla “Gestione Speciale” dell’ En.Bi.M.S./MBA, al fine di
essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale pre-
definito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia
minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in
tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla “Ge-
stione Speciale” dell’ En.Bi.M.S. e, conseguentemente, dal diritto del
Lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro, però, di tale
perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al Lavoratore di un’in -
dennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria
lavorata.
Art. 65 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua
prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una “Indennità oraria di dispo-
nibilità” pari al 20% della retribuzione mensile lorda, frazionabile in ore.
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “ disponibilità alla
prestazione” resa dal Lavoratore Intermittente.
Nel Contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme
disciplinari sull’Indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispon -
dere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda
tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impe-
dimento, precisandone la prevedibile durata.
60
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa
dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibi-
lità.
Il reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce
motivo di sospensione della già menzionata indennità.
L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma
sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non
sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’Inden -
nità di disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale pro
quota, così come previsto per la generalità dei lavoratori.
Art. 66 - Lavoro Intermittente: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’in-
tegrità degli impianti, dei patrimoni o dell’esercizio, quando la mancata
copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni
gravi e/o irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche
mansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all’assunzione di Lavoratore in -
termittente;
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario, in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro in -
termittente.
Art. 67 - Lavoro Intermittente: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 93 del pre -
sente CCNL.
Art. 68 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale
per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il Lavoratore intermittente
è computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro ef-
fettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento
all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
61
TITOLO XVI
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 69 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Tale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee
dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “ Utilizzatore”. Il contratto di
somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate,
iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro ed in ot -
temperanza a quanto previsto dall’art. 30 e seguenti del D.lgs. 81/2015.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “ Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”.
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che compren-
dono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 70 - Somministrazione di Lavoro: limiti
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati
presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare,
in ciascuna unità produttiva, il limite del 40% dei lavoratori a tempo indeter -
minato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del con-
tratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo de -
terminato:
di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti
di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e
99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali mag-
giori di Lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL,
con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acqui-
sizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.
62
Art. 71 - Somministrazione di Lavoro: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi pre-
cedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge
223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il con-
tratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o
abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del la -
voro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guada-
gni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicu -
rezza dei lavoratori.
Art. 72 - Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed esercizio del
potere disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli
e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia comple-
tato, in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli
stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e Contratto,
nei confronti dei propri dipendenti.
63
TITOLO XVII
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 73 - Apprendistato: definizione e condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’Apprendistato è un contratto di la -
voro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei
giovani. Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra
i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni; l’assunzione può essere effettuata fino al
giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età ( ovvero
fino a 29 anni e 364 giorni).
Il Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003
e dal D.Lgs. 226/2005.
È contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà
fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti per la
generalità dei lavoratori, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni
e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa nazio -
nale/regionale di settore);
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso nel
Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;
f) i riferimenti del Tutor aziendale.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre ad esibire il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di
lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso
altre Aziende.
Vi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato prima
della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
64
Art. 74 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e
formazione
Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra il
Contratto di Apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi
dell’Apprendista.
Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor, e
dovrà essere sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro, Tutor e Apprendista)
in sede d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’Azienda, teorico e/o pratico, do-
vrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista,
della sua pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che do-
vranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni
per le quali l’Apprendista è in formazione:
conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno
dell’Azienda;
conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti
pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e
dei procedimenti di lavoro;
conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul la-
voro e tutela ambientale;
competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del Lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del la-
voro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere pre-
cisati nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bila-
terali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali
Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o inte-
grata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasver-
sali.
65
Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della for -
mazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa
coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.M.S.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta for-
mativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
La formazione può essere svolta mediante:
affiancamento al personale qualificato (interna);
addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);
lezioni e/o esercitazioni (interna);
testimonianze;
visite aziendali;
formazione a distanza (e-learning);
utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi
del P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istru-
zione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi ne-
cessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari nor-
mative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi
di lavoro;
• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’Ac-
cordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici
presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Va-
lutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio
biologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);
• essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e pro-
tezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda);
• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo Indi-
viduale, conformemente al modello previsto in All. 2). La restante for-
mazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà es -
sere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale,
entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in con-
nessione funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.
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Art. 75 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere
individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a
quello in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’Apprendistato, e
che svolgono attività lavorativa coerente con quella finale dell’Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Appren-
dista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere una esperienza
lavorativa di almeno 2 (due) anni. Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire
e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente
le competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di
adottare soluzioni migliorative.
Art. 76 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del
Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti
previsti per la generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualifi-
cazione dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai tratta -
menti previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale quali-
fica, che abbiano superato il Patto di prova.
Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL,
è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento,
senza obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
Art. 77 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo
di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
6 (sei) o superare i 36 (trentasei) mesi.
Per la generalità dei lavoratori , la durata e corrispondente retribuzione
dell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Ta-
bella 1).
Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo
periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà
quella prevista in Colonna 5 della Tabella 1).
Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente al
suo livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).
67
Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col.
8
Inquadra-
mento
Finale
Primo
Pe-
riodo
Livello d’in-
quadramento
e retribuzione
Se-
condo
Pe-
riodo
Livello d’in-
quadramento
e retribuzione
Durata
Totale
Totale ore
di Forma-
zione *
Teo-
rico
Pra-
tica
A1 18
mesi B1 18
mesi A2 36
mesi 80 160
A2 18
mesi B2 18
mesi B1 36
mesi 64 146
B1 18
mesi C1 18
mesi B2 36
mesi 64 116
B2 18
mesi C2 18
mesi C1 36
mesi 64 116
C1
18
mesi
D1
18
mesi
C2
36
mesi
48
112
C2
18
mesi
D2
18
mesi
D1
36
mesi
40
80
D1
18
mesi
D2
18
mesi
D2
36
mesi**
40
80
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di
Apprendistato per l’acquisizione di “competenze di base e trasversali”, e
quelle di “formazione professionalizzante”, saranno computate nella durata
totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).
** Per chi è in possesso di titolo di studio superiore (laurea) o equipollente,
la durata massima formativa sarà pari ai 30 mesi.
68
Art. 78 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legi-
slativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di
apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’ap -
prendistato:
in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei
quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario
dalla data di prima assunzione;
m ediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Par -
ziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione,
per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il di-
ritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di
ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda
e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale, utiliz -
zando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavo -
rati.
Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determi-
nato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015,
non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato
in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di ap -
prendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).
Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili an-
che eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conse -
guire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 79 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendi-
stato
I periodi di Apprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le stesse
mansioni, saranno computati per intero come fossero svolti nella nuova
Azienda purché l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata infe -
riore a sei mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata comples-
siva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la mede-
sima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà
sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto
d’apprendistato.
69
Art. 80 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di
Apprendistato
In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili ) superiori a 30 (trenta)
giorni complessivi di calendario, il periodo di Apprendistato sarà corrispon -
dentemente prolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze.
Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione dell’Apprendi-
stato per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, superiore a mesi sei, ma
inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal Contratto di Apprendi-
stato, tutto il periodo di interruzione sarà considerato utile ai fini del raggiun-
gimento della durata prevista dal Contratto, al compiersi della quale l’Azienda
potrà recedere dal rapporto.
In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da
quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.
Art. 81 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assi -
stenziale
Per i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in
materia. Gli Apprendisti, ai fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei
lavoratori qualificati.
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto ai trat-
tamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti all’atto della
sospensione dal lavoro.
In caso di malattia o infortunio, spettano al Lavoratore Apprendista gli stessi
trattamenti previsti dagli artt. 197 e 198 del presente CCNL per la generalità
dei Lavoratori.
Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli Ap -
prendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.M.S.) e alle re-
lative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed infor -
tunio, così come al Welfare Contrattuale.
Art. 82 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento nor -
mativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’Ap -
prendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”,
sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Nor -
male Retribuzione Oraria.
70
Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, possibilmente, con
apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 83 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso la Società, diretta-
mente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a
tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto
di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato
ordine presenti (dal livello D1 al Quadro).
In caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10
(dieci), il numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento)
dei lavoratori qualificati in servizio.
Se un’Azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero in-
feriore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:
Tab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti (per
imprese non artigiane
1
)
Numero Lavoratori in Azienda Apprendisti che possono
essere assunti
Fino a 2 Lavoratori qualificati 3
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavora-
tori qualificati
1 per ciascun Lavoratore
qualificato
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavora-
tori qualificati
3 ogni 2 Lavoratori quali-
ficati
1
Nelle imprese artigiane trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985 e s.m.i.
Art. 84 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione
L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere
Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti
percento) dei Contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi prece-
denti.
Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) Contratti
d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono
comunque computati tra i Contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
71
d) chi non ha ottenuto la qualifica.
Qualora non sia rispettata la già menzionata percentuale, è in ogni caso con -
sentita l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto Professionaliz-
zante.
Gli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati, a
tutti gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Art. 85 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità
È possibile assumere con Contratto di Apprendistato professionalizzante i La-
voratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza limiti
di età, come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2015.
Per questi Soggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo for-
mativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qua-
lificazione.
Art. 86 - Apprendistato Professionalizzante: computo
Gli Apprendisti, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla Legge o dal
Contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applica-
zione di particolari normative e istituti.
A titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che preve -
dono il computo degli Apprendisti, salvo le successive modifiche o integra -
zioni legislative:
• Cassa integrazione guadagni straordinaria: per quanto concerne i requisiti
di ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che nel
computo degli oltre 15 dipendenti, debbano essere computati anche gli
Apprendisti;
• Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi: gli Appren-
disti rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento della
soglia che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n.
223/1991; ML circ. n. 62/1996);
• ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna sul
lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve
essere computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in
azienda, ivi compresi gli Apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006; ML
circ. n. 48/1992);
• ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discen -
dono gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: gli Appren-
disti devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008);
72
• nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda: gli Ap-
prendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina
l'obbligo del datore di lavoro di versare le somme al Fondo di Tesoreria
(art. 1, D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70/2007).
Art. 87 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali
Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.M.S., o le altre sedi di Certi-
ficazione previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle Parti,
certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione
e/o emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbims.it o all’indirizzo di posta elet-
tronica: certificazionenazionale@enbims.it.
Art. 88 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto
Stante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il pe -
riodo di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal Con-
tratto, oltre all’eventuale prolungamento di cui all’art. 80, ma entro il termine
massimo applicabile al contratto. Pertanto, al termine del periodo di forma -
zione, sia quando la qualifica è riconosciuta, sia quando fosse negata, le Parti
potranno recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 del c.c., dando comu-
nicazione all’altra Parte nel rispetto del periodo di preavviso di 15 (quindici)
giorni solari. Ciò premesso, il preavviso decorrerà dal primo giorno successivo
al compiersi del termine finale previsto dal Contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del Con-
tratto di apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni contributive.
Il preavviso dovrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla relativa indennità
ogni qualvolta esso determini il superamento di 36 o 60 mesi di durata com -
plessiva del Contratto di apprendistato.
73
TITOLO XVIII
CONDIZIONI D’INGRESSO
Art. 89 – Percorso d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
Le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel Contratto Individuale
di Lavoro:
• la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di espe -
rienza pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
• l’eventuale necessità di svolgere, come condizione essenziale di avvio del
rapporto di lavoro, l’attività di formazione obbligatoria collegata alla PdR
di cui agli artt. 96 ss. del presente Contratto;
• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in affian-
camento, che avverrà “nel lavoro”;
• l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il Lavoratore
sarà inquadrato al livello superiore.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere inqua-
drato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle man-
sioni espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Ta-
bella 2).
Tab. 2): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni
d’Ingresso
Col. 1 Col. 2 Col. 4
Livello iniziale Mesi di Durata Complessiva
di Formazione
1
Livello di approdo
Quadro 36 Dirigente
A1 30 Quadro
A2 22 A1
B1 22 A2
B2 20 B1
C1 20 B2
C2 18 C1
D1 16 C2
D2 24* D1
74
1
I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro.
*Si intende per 24 mesi il periodo complessivo tra esperienza pregressa, trai-
ning on the job (o formazione informale) e formazione non formale in
azienda. Pertanto, il lavoratore neoassunto nel livello D2 che abbia già matu-
rato, p.es., 5 mesi di esperienza pregressa anche non nella stessa azienda, do-
vrà affrontare un percorso formativo pari a 24 mesi – 5 mesi = 19 mesi per
poter accedere al livello superiore (D2).
Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per
il livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi
di Formazione riassunti nella Tabella 2) che precede, la progressione di car-
riera e il riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni svolte,
non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.
In caso di mancata previsione delle Condizioni d’Ingresso in sede di assun -
zione, il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento
contrattuale conseguente alle mansioni espletande.
TITOLO XIX
TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Art. 90 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio
Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, la Società Ospitante che applica il pre -
sente CCNL riconoscerà al tirocinante un’indennità di frequenza o rimborso
spese mensile pari a lordi € 500,00 (euro cinquecento/00), soggetta alle sole
ritenute fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione
regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tirocini con il medesimo
Tirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello supe -
riore al primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di almeno
24 mesi. Per la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia all’Accordo
Stato - Regioni - Province Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio
2017 e alla normativa regionale di riferimento.
Art. 91 - Alternanza Scuola - Lavoro
È forma didattica per sviluppare le attitudini lavorative e le capacità di scelta
professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi, in linea di
massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.
Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienze di lavoro com -
prendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.
75
Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo specifiche
linee in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale, nonché delle
finalità di progetto da realizzare.
Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra
Scuola ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione
dell’esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze acquisite.
Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territoriali, concordano
di farsi promotrici delle esperienze di “alternanza scuola- lavoro”, reputando
che esse abbiamo una forte possibilità di orientare positivamente le successive
scelte universitarie o lavorative.
Art. 92 – Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro per specifiche categorie. Rinvio
Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli Orga-
nismi Regionali preposti, concordano che specifici percorsi di “ Alternanza
Scuola-Lavoro”, potranno essere progettati per gli Studenti degli Istituti Pro-
fessionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto quanto non definito nel
presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e ad eventuali Accordi Fede -
rali vigenti.
76
TITOLO XX
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 93 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro
L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge
in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo
che per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti Informazioni:
a) l’identità delle Parti (estremi del Datore di lavoro e del Lavoratore);
b) l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i
quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto. In mancanza di
un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro dovrà comu-
nicare che il lavoratore sarà occupato in luoghi diversi, o sarà libero di
determinare il proprio luogo di lavoro (es. nel lavoro agile);
c) la data di inizio del lavoro e tipologia contrattuale (esempio: tempo par-
ziale o determinato ecc.). Se richiesto dalla tipologia contrattuale instau-
rata, indicare la durata della prestazione, il diritto di precedenza ecc.;
d) le alt re specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali
(certificati, abilitazioni ecc.);
e) l’indicazione dell’eventuale necessità di svolgere, come condizione essen-
ziale per l’avvio del rapporto di lavoro, della formazione obbligatoria col-
legata alla PdR di cui agli artt. 96 ss. del presente Contratto;
f) la durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è
richiesta ad substantiam.
g) le m ansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente o
le eventuali “Condizioni d’ingresso”;
h) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni
relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno. Quando il lavoro già si prevede
articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calen-
dario aziendale dei turni programmati. Quando i turni comprendono an-
che lavoro coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella
Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con
esplicita accettazione del Lavoratore. Se il rapporto di lavoro fosse carat-
terizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente impreve-
dibili, che non prevedono un orario normale di lavoro programmato, il
datore di lavoro dovrà informare il lavoratore circa:
la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo
delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite;
77
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere
le prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima
dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla
tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il
datore di lavoro può annullare l'incarico;
i) l’accettazione delle Clausole Elastiche;
j) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha
diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informa-
zione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
k) il t rattamento economico iniziale, con l’indicazione dei relativi elementi
costitutivi, gli eventuali sviluppi di carriera se previsti , con l’indicazione
del periodo e la modalità di pagamento;
l) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del
datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’ indicazione del CCNL applicato e delle Parti stipulanti: “Servizi di Busi-
ness Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management” sot-
toscritto tra ANPIT e Assocontact, con CISAL Terziario, Cisal Comuni-
cazione/CISAL e Confedir”; se vigente, l’indicazione del Contratto Azien-
dale di Secondo livello e delle Parti stipulanti;
o) g li Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi
dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso, ivi compreso il Wel-
fare Contrattuale (art. 30 ss.);
p) l’ indicazione del Termine di Decadenza Contrattuale per i reclami sulla
retribuzione (entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga e, comun-
que, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), ex art. 179
del presente CCNL;
q) l’indicazione dell’applicazione della clausola di cui all’art. 224, co. 2 del
presente CCNL, relativa alla rinuncia all’impugnativa del licenziamento a
seguito del rifiuto di passare, a parità di condizioni economiche e norma-
tive, ad un nuovo appaltatore nelle procedure di cambio appalto;
r) la precisazione: “per tutto quanto non definito nella presente, si appliche-
ranno le disposizioni del CCNL Servizi di Business Process Outsourcing,
Digital Experience e Data Management” sottoscritto tra ANPIT e Asso-
contact, con CISAL Terziario, Cisal Comunicazione/CISAL e Confedir”.
78
Il Lavoratore riceverà un originale della Lettera di assunzione da Lui sotto -
scritta “per accordo ed integrale accettazione” e dall’Azienda, con indicazione
della data di firma.
L’avvenuta ed attestata consegna del CCNL al Lavoratore (anche in formato
digitale) esaurisce gli obblighi di pubblicità del Codice Disciplinare contrat -
tuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal senso, dovrà essere espo-
sto in luogo accessibile ai dipendenti.
Art. 94 – Comunicazione residenza
Il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio
e/o eventuale domicilio fiscale ed informare tempestivamente (cioè entro 24
ore) l’Azienda di ogni eventuale successiva variazione, salvo comprovate cause
di forza maggiore.
In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali
che, decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevi -
mento e salvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come
ricevute dal Lavoratore.
In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti giudi-
ziari, la stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella
cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.
Il datore di lavoro è esonerato da obblighi o responsabilità nel caso di mancata
comunicazione della variazione di residenza che comporti una restituzione al
mittente della comunicazione.
79
TITOLO XXI
PERIODO DI PROVA
Art. 95 - Periodo di prova (o Patto di prova)
A. Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Indeterminato
L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di
Prova deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore s’in-
tenderà assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.
Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore dovrà
svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali è
stato assunto (cfr. art. 2103 c.c.), salvo quanto previsto dal presente Con-
tratto in materia di c.d. “on boarding”.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova nel Contratto a Tempo Indeterminato
e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B.)
N.B.: i giorni indicati nella tabella devono intendersi di calendario
Col. 1 Col. 2
Livello
Periodo di
prova pre-
visto
Dirigente, Quadro, A1,
A2 6 mesi
B1 e B2 150 giorni
C1 e C2 120 giorni
D1 90 giorni
D2 60 giorni
1. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso.
2. Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavora-
tore sarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conser -
vando integralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL.
3. Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative obbli-
gatorie di base per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore
80
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai pro -
grammi predisposti dall’ En.Bi.M.S., della durata prevista di almeno 4
(quattro) ore, anche per il tramite dell’Organismo Paritetico. È fatta
salva la possibilità di formazione a distanza tramite l’En.Bi.M.S. (infor-
mazioni sul sito: www.enbims.it e www.enbimssicurezza.it).
4. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo
stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
B. Sospensione del Patto di Prova
1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia,
infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità,
con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario,
il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto
facendone espressa richiesta per iscritto, e solo previo assenso scritto
dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio entro il
termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della
durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della precedente Tabella
1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il
periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così
superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima
complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
C. Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Determinato
La durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determi-
nato è fissata in un giorno di effettiva prestazione, ogni quindici giorni di
calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2
giorni, né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore
a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per
quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
N.B.: i giorni indicati nella tabella devono intendersi di calendario
TITOLO XXII
81
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 96 - Mutamento temporaneo di mansioni
I lavoratori che siano temporaneamente addetti dal datore di lavoro a man -
sioni appartenenti ad un solo livello superiore hanno diritto al passaggio defi-
nitivo a tale inquadramento quando il periodo di adibizione alle mansioni su-
periori superi, anche con periodi non continuativi, i 12 (dodici) mesi comples-
sivi.
Qualora le mansioni superiori assegnate al lavoratore riguardino più di 1 (un)
livello superiore a quello di appartenenza, il periodo, anche non continuativo,
di cui al comma precedente è ridotto a 10 (dieci) mesi.
Al lavoratore assegnato a mansioni appartenenti ad un livello superiore per
periodi, anche non continuativi, pari o inferiori a quelli di cui ai commi pre -
cedenti ha comunque diritto a ricevere, nei medesimi periodi, la retribuzione
spettante in base al superiore inquadramento temporaneamente ricoperto.
Lo svolgimento di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavora-
tore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro non dà luogo al
passaggio definitivo al livello superiore, salvo il caso in cui il lavoratore sosti -
tuito sia riammesso in servizio a mansioni differenti da quelle assegnatigli
prima dell’inizio dell’assenza e la permanenza del sostituto nell’inquadra -
mento superiore si prolunghi oltre 90 (novanta) giorni dalla già menzionata
riammissione.
82
TITOLO XXIII
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Art. 97 - Definizione di “Prassi di Riferimento”.
Con il termine “Prassi di Riferimento” (di seguito anche solo “PdR”) le Parti
intendono il complesso delle competenze e cognizioni atte ad identificare tutte
quelle risorse appartenenti al Business Process Outsourcing (BPO), ai settori
Digital, ICT, DX e DM, ovvero un modello organizzativo basato sulla ester -
nalizzazione dei processi aziendali secondari, al fine di ottimizzare le risorse e
le energie dell’organizzazione, concentrandole sulle proprie attività di core
business.
Le figure professionali definite secondo requisiti e competenze sono, in det -
taglio:
- Operatore di Customer & Data Management
- Consulente di Customer & Data Management
- Team Leader del Customer & Data Management
- Responsabile di Commessa del Customer & Data Management
- Data Analyst di Customer & Data Management
La “PdR” di riferimento è quella adottata da UNI su proposta di Assocontact
con il documento UNI/PdR 150:2024 e punta a fare ordine e differenziare i
profili sopracitati, supportando non solo le aziende che devono selezionare i
fornitori, ma anche i professionisti e le professioniste che scelgono questo per-
corso lavorativo, identificando le principali caratteristiche di ciascuna figura
professionale.
Le competenze e le abilità descritte sono state individuate anche al fine di
identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza
con il Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) e il Quadro Nazionale
delle Qualificazioni (QNQ). T ali requisiti sono, inoltre, espressi in maniera
tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto
possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.
Per quanto concerne le professionalità in ambito Web e ICT, si fa invece
riferimento alla certificazione secondo la norma UNI: 11506 nelle more della
norma UI: 11621 (parte 1 e successive) Per tutte le altre professionalità incluse
nelle aziende destinatarie del presente CCNL, nelle more della Legge 4/ 2013,
si fa riferimento alle certificazioni dei profili professionali secondo corrispon-
denza.
83
Art. 98 - Ruolo della “Prassi di Riferimento” per l’evoluzione professionale
dei dipendenti.
Le Parti concordano che la “PdR” costituisce la matrice essenziale per la va-
lutazione delle competenze del personale interessato e che la formazione delle
risorse seguirà schemi e criteri contenuti nella UNI/PdR 150:2024 (e citate) e
nelle sue successive integrazioni e modificazioni tempo per tempo vigenti.
Gli istituti contrattuali collegati alla professionalità dei dipendenti, dunque,
terranno obbligatoriamente in considerazione i conseguimenti formativi e le
certificazioni conseguite dal personale interessato, le quali costituiranno base
per il riconoscimento dei benefici espressamente previsti dal presente Con -
tratto.
Le aziende che applicano il presente CCNL sono tenute a dotarsi di PdR in
linea con quello sopra indicata ed allegata al presente Contratto, che rimane
quello preferito dalle parti sociali.
Art. 99 - Formazione collegata alla Prassi di Riferimento
L’attività di formazione dei lavoratori per acquisire le competenze e le quali-
ficazioni della PdR è organizzata e finanziata dall’Azienda solo per il primo
tentativo di certificazione del lavoratore e sarà svolta dal lavoratore al di fuori
dell’orario lavorativo.
La formazione deve essere certificata e deve avvenire secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024.
È rimessa alla valutazione discrezionale dell’Azienda l’individuazione delle
ipotesi in cui lo svolgimento della formazione legata alla PdR è obbligatoria
per il lavoratore, anche al fine di consentire l’aggiornamento costante delle
competenze e garantire standard di servizio elevati ai Committenti.
Il rifiuto ingiustificato del lavoratore nello svolgere la formazione PdR obbli-
gatoria o l’ingiustificato abbandono/ritardo del relativo programma possono
essere valutati dal Datore di Lavoro anche ai fini disciplinari.
Il rifiuto ingiustificato dell’azienda a organizzare e finanziare la formazione dei
lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, a decorrere dal 18° mese successivo
la stipula del presente CCNL, comporta l’obbligo per l’azienda alla retribu -
zione di un indennizzo pari allo scatto Pro da erogare a tutti i dipendenti.
Qualora la formazione legata alla PdR risulti necessaria prima dell’assunzione
del lavoratore, il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore ed a
stabilire nella lettera di assunzione che il proficuo svolgimento di tale forma-
zione costituisce condizione essenziale per l’attivazione del rapporto di lavoro.
84
Art. 100 - Valorizzazione delle professionalità e Job Rotation
Le Parti ritengono prioritario ampliare le possibilità di accesso per i lavoratori
a percorsi di valorizzazione della propria professionalità. Difatti i rapidi cam-
biamenti tecnologici impongono la necessità di sviluppare una maggiore fles-
sibilità professionale che renda il lavoratore capace di adeguarsi alla trasfor -
mazione dei modelli organizzativi aziendali. In tale contesto, il superamento
dei principi di massima specializzazione riguardo ad una sola mansione per -
mette al lavoratore di ottenere una visione più ampia dell’organizzazione in
cui opera e di sviluppare nuove competenze e capacità che favoriscano avan-
zamenti di carriera e/o nuovi inquadramenti professionali.
In considerazione di quanto sopra esposto, le Parti, nella consapevolezza che
la collaborazione, la diversificazione professionale e l'allargamento delle com-
petenze siano leve fondamentali per favorire lo sviluppo dell'innovazione nelle
imprese, intendono incentivare l'utilizzo dello strumento della Job Rota- tion
professionale, con l'intento di favorire la diversificazione delle loro com -
petenze e lo sviluppo delle potenzialità inespresse, nonché di incrementare i
livelli di motivazione.
Le aziende potranno scegliere la tipologia di Job Rotation che risulta essere
più in linea con le strategie del modello di business da essa adottati:
- Orizzontale – Job Enlargement: la rotazione avviene su ruoli del medesimo
livello organizzativo, con lo scopo di far acquisire alla risorsa maggiori com -
petenze relative alla posizione attuale;
- Verticale – Job Enrichment: la rotazione prevede varie fasi di promozione in
ruoli di crescente responsabilità e importanza, che conducono la risorsa verso
una crescita professionale e di livello.
La Job Rotation potrà, inoltre, essere:
- intrafunzionale, che mantiene il dipendente all’interno di una determinata
funzione aziendale;
- interfunzionale, che inserisce il dipendente in aree e ruoli aziendali differenti
con lo scopo di fargli assumere una conoscenza del business allargata.
I percorsi di Job Rotation potranno essere attivati per i dipendenti già in forza
presso l’azienda e:
• ricollocati, seguendo specifici percorsi di crescita;
• appartenenti a determinate aree aziendali scelte dall’azienda sulla base delle
strategie e del modello di business da essa adottati; e/o
• che ne facciano esplicita richiesta, proponendo la propria candidatura per
partecipare temporaneamente ad attività e incarichi definiti a livello aziendale
per lo sviluppo dei piani di rotazione; l’azienda dovrà individuare e comuni-
care i criteri di valutazione a cui saranno sottoposte le candidature stesse.
85
Si specifica che, in fase di Job Rotation, il lavoratore potrà essere adibito tem-
poraneamente a mansioni inferiori purché, all’interno dello stesso percorso,
sia chiamato a svolgere anche mansioni superiori. È fatto dunque divieto al
datore di lavoro di adibire il lavoratore dipendente inserito in processi di Job
Rotation esclusivamente e definitivamente a mansioni inferiori rispetto a
quelle previste all’atto dell’assunzione, ferma restando la finalità formativa e
di accrescimento delle competenze di tale sistema di rotazione.
Le competenze acquisite all’interno di percorsi di Job Rotation potranno es -
sere valutate e considerate utili al fine della maturazione degli scatti di compe-
tenza. A seguito dell’avvio di percorsi di Job Rotation, le aziende predispor -
ranno con cadenza annuale dei piani di mobilità interna che consentano ai
dipendenti di accedere a nuove opportunità lavorative all’interno dell’azienda,
candidandosi a posizione scoperte o manifestando la propria disponibilità a
cambiare mansione/ruolo. Le Parti convengono altresì di favorire contestual-
mente la promozione di gruppi di lavoro (working groups) nell’articolazione
del processo lavorativo, al fine di incentivare la diffusione e la capitalizzazione
di informazioni e conoscenze tra i lavoratori, innescando processi strutturati
di collaborazione e integrazione. Il ricorso a team work determina la condivi-
sione delle decisioni con relativo aumento della motivazione e della respon -
sabilità professionale, nonché dell'effettività, del riconoscimento e del senso
di appartenenza, risultando così un utile strumento per l’elaborazione e lo
sviluppo di strategie idonee al raggiungimento di obiettivi specifici. I gruppi di
lavoro possono prevedere la presenza di un coordinatore formalmente stabi-
lito, oppure essere auto -diretti, opzione, quest’ultima, che permette l’emer -
gere di leadership naturali.
86
TITOLO XXIV
ORARIO DI LAVORO
Art. 101 - Orario di lavoro: definizione
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavo-
ratori è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 (cin-
que) giorni, con diritto a due giorni, uno di Riposo e uno di Festività, anche
non consecutivi, o su 6 (sei) giornate lavorative consecutive, seguite da una
Festività, ad esclusione dei profili d’orario con turno “6+1+1”, che prevedono
48 (quarantotto) ore ordinarie per ciascun ciclo “settimanale” di 8 (otto) giorni
solari, di cui 6 (sei) di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo.
Nel Contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario
giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a
ciclo continuo, ecc.) e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività.
Nel caso di lavoro a turni, l’orario di lavoro potrà essere definito mediante
rinvio alle relative turnistiche.
Art. 102 - Orario di lavoro: composizione multi periodale dell’orario ordina-
rio di lavoro
La composizione multi periodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ri-
corso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla
Banca delle Ore (normalmente, nei casi collettivi).
Previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi
d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime
ordinario, nei limiti di tempo complessivamente previsti, le 40 (quaranta) ore
settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva
corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi
dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle
ore ordinarie lavorate nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40
(quaranta) settimanali.
Resta inteso che l’Azienda dovrà informare, sin dalla comunicazione della
composizione multi periodale dell’orario di lavoro, i diritti del Lavoratore in
tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente eser-
citare. Inoltre, comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collet-
tivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Art. 103 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
87
Con l’espressione “turno avvicendato” si intende l’organizzazione dell’orario
di lavoro secondo turni di lavoro tra loro consecutivi e svolti da lavoratori dif-
ferenti, in maniera da garantire la continuità dei servizi resi alla clientela.
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore
dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero
predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda
di rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni previsti. Il Lavoratore, salvo
esigenze gravi ed indifferibili da comprovarsi in via documentale, non può
abbandonare la propria postazione prima dell’avvicendamento del collega as-
segnatario del turno successivo.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno
rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che sa-
ranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo di-
versa previsione del Contratto di assunzione o diverso Accordo con la RSA,
dovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare
la loro opera sempre in ore notturne.
88
TITOLO XXV
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 104 - Personale Direttivo: Definizione
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le dispo-
sizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si ap-
plicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteri-
stiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di “Personale Direttivo” con diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D.
1955/1923), individuato nel personale che riveste il livello “Dirigente”, “Qua-
dro”, Impiegato “A1” e Impiegato “A2” della Classificazione del presente
CCNL.
Premesso quanto sopra, salvo diverso Accordo Collettivo o Individuale, poi -
ché il Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o indiretta,
determina autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica
retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato
nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo
22 ore mensili.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i già menzionati limiti o svolto
nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retri-
buito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di
Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della pre-
stazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle
condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo
accredito nella Banca delle Ore.
89
TITOLO XXVI
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 105 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle
24 (ventiquattro) ore.
Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a fronte di valide e documentate ragioni, po -
tranno essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a quanto
previsto dal presente CCNL.
Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre
eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore, sarà dovuta l’ulteriore mag -
giorazione del 15% (quindici percento) della retribuzione lorda per tutte le ore
di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della richie-
sta d’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto
che esse siano state o meno tutte lavorate (per esempio per effetto di ore di
viaggio, attesa e simili).
Art. 106 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24
(ventiquattro) ore (festività settimanale), in aggiunta al riposo giornaliero di cui
all’articolo che precede.
Tale festività, salvo diversa organizzazione dell’attività lavorativa (ad esempio
lavorazioni h24 7/7), sarà normalmente coincidente con la domenica. Con
riferimento per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di Legge, il riposo
settimanale in un giorno diverso dalla domenica, quest’ultima è considerata
giorno lavorativo ordinario, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti di
Legge, il giorno fissato in sostituzione della domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della festività setti-
manale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in particolare:
1) al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra -
domenicale del giorno di festività, con particolare riferimento alle
esigenze dei servizi continui, che non effettuano il giorno di fermo
aziendale settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale
con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;
3) nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività
90
settimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.
Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere usufruita a
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni
14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello, corrisponda mediamente ad al-
meno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7 (sette) giornate effet-
tivamente lavorate.
91
TITOLO XXVII
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 107 - Permessi retribuiti
Ad esclusione degli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1+1”, sa-
ranno dovute al Lavoratore 48 ore annue di permesso retribuito già compren-
sive delle “ex festività”, nel rispetto del preavviso di almeno 2 (due) giorni
lavorativi (salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza)
e con contemperamento delle diverse esigenze di servizio. In caso di mancato
accordo, il Lavoratore potrà farsi assistere dalla RSA/RST.
Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione.
In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore maturate
nell’anno, il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa,
il Datore avrà diritto a liquidare la relativa indennità sostitutiva, unita-
mente al saldo delle competenze entro i nei 18 (diciotto) mesi successivi
all’anno di maturazione.
Ai fini della maturazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo, il
mese si considera lavorato quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di
14 giorni di calendario.
Art. 108 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, ai lavoratori saranno ricono -
sciuti i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle successive
Tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo
riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro, dei Contratti
Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi vigenti.
92
1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario (previsione con-
trattuale)
Durata Condizioni Retribuzione *
Riposi per un li-
mite complessivo
pari al saldo delle
ore di straordina-
rio con riposo
compensativo ef-
fettuato dal Lavo-
ratore.
Il lavoratore potrà richiedere i ri-
posi retribuiti nel rispetto del
preavviso di almeno 2 (due)
giorni lavorativi, salvo i casi di
documentata impossibilità, im-
prevedibilità o urgenza.
Per la concessione di tali per-
messi, l’Azienda dovrà privile-
giare la scelta del lavoratore,
conciliandola alle eventuali inde-
rogabili esigenze di servizio.
In caso di mancato accordo, il
Lavoratore potrà farsi assistere
dalla RSA/RST.
Il Lavoratore in ri-
poso compensativo
avrà diritto alla nor-
male retribuzione
93
2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale)
Tipologia Durata Retribuzione *
Matrimonio di un fi-
glio
1 giorno per evento Retribuzione Gior-
naliera Normale,
senza maggiorazioni. Decesso o grave infer-
mità documentata di
padre/madre, fra-
tello/sorella, coniuge,
figli, nonno/a, suo-
cero/a, convivente pur-
ché risulti stabile la
convivenza con il La-
voratore da certifica-
zione anagrafica (L.
53/2000).
3 giorni lavorativi per anno
In alternativa, nei casi di
documentata grave infer-
mità, il Lavoratore, ferma
restando la compatibilità
organizzativa, potrà concor-
dare con l’Azienda diversi
modi di espletamento
dell'attività lavorativa.
Al Lavoratore dona-
tore di midollo osseo
Secondo disposizioni L. 6
marzo 2001 n. 52, art. 5.
Retribuzione Gior-
naliera Normale,
senza maggiorazioni,
con diritto del Da-
tore di richiedere il
rimborso all’INPS
tramite conguaglio
sui contributi dovuti
(Uniemens).
Al Lavoratore dona-
tore di sangue
24 ore di riposo dal mo-
mento in cui il dipendente
si è assentato dal lavoro per
la donazione di sangue,
con preavviso di 48 ore.
I Lavoratori che adem-
piono funzioni presso
gli Uffici elettorali
hanno diritto, a richie-
sta con almeno un
giorno di anticipo,
salvo che nei casi im-
previsti, ad assentarsi
dal lavoro per tutto il
periodo corrispon-
dente alle operazioni
di consultazioni eletto-
rali e referendarie.
La durata del permesso
sarà conforme alle disposi-
zioni del D.P.R. 361/1957.
Il Lavoratore dovrà docu-
mentare, mediante attesta-
zione del Presidente del
seggio, la data, l’orario di
inizio e di chiusura delle
operazioni.
Retribuzione Gior-
naliera Normale, in
quanto il periodo è
considerato lavorato
a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il
periodo comprenda
giorni festivi o non
lavorativi, il
Lavoratore avrà
diritto alla
retribuzione della
“festività o del riposo
non goduti” o a
riposi compensativi.
94
Cariche elettive per i
membri del Parla-
mento nazionale o eu-
ropeo e dei Consigli
regionali.
Aspettativa per tutta la du-
rata del mandato.
L’aspettativa non è
retribuita e non
decorrono le
retribuzioni differite,
il T.F.R. né
l’anzianità di
servizio.
Il Lavoratore potrà
ottenere, su richiesta
all’INPS, l’accredito
della contribuzione
figurativa.
Cariche elettive per
Sindaci, Presidenti
delle province, Presi-
denti dei Consigli co-
munali e provinciali,
Presidenti dei Consigli
circoscrizionali, Presi-
denti delle comunità
montane e delle
unioni di comuni,
nonché i membri delle
Giunte di comuni.
Aspettativa per tutta la du-
rata del mandato.
L’aspettativa non è
retribuita, ma è
considerata come
servizio
effettivamente
prestato.
Il Datore di lavoro,
alle condizioni di
Legge, ha diritto al
rimborso della quota
annuale di
accantonamento per
il T.F.R.
Cariche elettive per i
membri dei Consigli
comunali, provinciali e
altri enti pubblici terri-
toriali
Permessi retribuiti e non
retribuiti, come previsto
dal D.Lgs. 267/2000:
• per il tempo necessario
alle sedute e allo spo-
stamento;
• ulteriori permessi non
retribuiti per lo svolgi-
mento del mandato.
Quando è prevista la
retribuzione, la
stessa è anticipata dal
Datore di lavoro,
che ne richiederà il
rimborso all’Ente
presso il quale il
lavoratore esercita la
funzione elettiva.
95
Tipologia Durata Retribuzione *
Consiglieri/e nazionali,
regionali o Consigliera
provinciale di parità
Permessi retribuiti per un
massimo di 50 ore lavora-
tive mensili medie in caso
di consiglieri nazionali o re-
gionali; se provinciali, mas-
simo 30 ore lavorative
mensili medie.
I permessi devono essere
richiesti dal lavoratore con
un preavviso di almeno 3
giorni.
L’onere delle
assenze è a carico
dell’Ente di
riferimento del
lavoratore
Consigliere.
* Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno li-
quidate con l’aliquota oraria ordinaria vigente all’atto del loro godimento o
pagamento.
96
3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale: art. 10,
L. 300/1970 e contrattuale)
Permessi e agevolazioni Destinatari e Condizioni Retribuzione
Sono concessi permessi
per i giorni degli esami.
Inoltre, è data la possi-
bilità di concordare un
orario di lavoro, purché
compatibile con le esi-
genze dell’Azienda, che
permetta la frequenza
dei corsi e la prepara-
zione degli esami.
Infine, vi è l’esenzione
dal prestare lavoro
straordinario durante i
riposi settimanali.
• Lavoratori che inten-
dono frequentare corsi
di studio in scuole
dell’obbligo o superiori
statali, parificate o legal-
mente riconosciute o
abilitate al rilascio di ti-
toli legali di studio, non-
ché corsi regolari per il
conseguimento del di-
ploma di scuola secon-
daria superiore e dei di-
plomi universitari o di
laurea.
• È necessaria la docu-
mentazione di frequenza
del corso e delle prove
d’esame. Inoltre, il Da-
tore può chiedere ai la-
voratori studenti la pro-
duzione dei Certificati di
iscrizione ai corsi.
Retribuzione
Giornaliera Nor-
male, senza mag-
giorazione.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi rego-
lari di studio in scuole di istruzione primaria, seconda-
ria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rila-
scio di titoli di studio legali, potranno usufruire, a ri-
chiesta e per la preparazione degli esami, di 40 ore di
permesso straordinario, per un periodo massimo di 3
anni (totale 120 ore/triennio).
Segue
Quanto precede, al fine di contemperare le opposte
esigenze del lavoratore e quelle relative all'attività lavo-
rativa ed anche tenuto conto che le sessioni di esami
sono programmate normalmente almeno su base se-
mestrale.
I permessi sa-
ranno retribuiti
previa presenta-
zione della docu-
mentazione uffi-
ciale degli esami
che il lavoratore
intende sostenere
e la successiva
prova dell'esame
effettuato, nel ri-
spetto di un preav-
viso minimo di
due mesi.
97
Restano possibili condizioni di miglior favore che le
Parti potranno attivare in sede aziendale mediante la
Contrattazione di Secondo livello o con Accordi Indi-
viduali.
Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di con-
ciliazione delle diverse esigenze di lavoratore-impresa,
anche i regimi di flessibilità dell'orario di lavoro po-
trebbero rappresentare uno strumento utile per i La-
voratori Studenti, come, a titolo di esempio, la Banca
delle Ore. In tal modo, il Lavoratore Studente avrebbe
diritto ad un numero di permessi pari alle ore prestate
in intensificazione dell'orario ordinario di lavoro, con
diritto, ovviamente, alla normale retribuzione e l’im-
presa manterrebbe la propria attività.
Per quanto riguarda invece la formazione professio-
nale e/o comunque collegata alle attività lavorative
svolte dal Lavoratore, si rinvia alle previsioni di cui al
Titolo XXIV del presente CCNL."
98
4) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53/2000)
Durata Destinatari e Condizioni Retribuzione
Congedo
per un
massimo
di 6 mesi,
purché en-
tro gli 11
mesi previ-
sti nell’in-
tera vita la-
vorativa.
• Lavoratori con anzianità di servizio di
almeno 5 anni presso la stessa
Azienda
• Al fine di completare la scuola
dell’obbligo, conseguire un titolo di
studio di secondo grado o diploma
universitario o di laurea e per parteci-
pare ad attività formative diverse.
• Esso non è cumulabile con ferie, ma-
lattia o altri congedi e può essere fra-
zionato solo se compatibile con i cari-
chi di lavoro o con le eventuali sosti-
tuzioni.
• Esso dev’essere richiesto con un
preavviso pari al triplo della sua du-
rata, con il limite minimo di 30 giorni
e massimo di 3 mesi.
• Il congedo sarà riconosciuto
dall’Azienda compatibilmente con le
motivate e inderogabili esigenze di
servizio.
Non è prevista la
retribuzione di-
retta, differita, il
T.F.R., la contri-
buzione né la de-
correnza dell’an-
zianità di servizio.
Alle condizioni le-
gali, il dipendente
potrà richiedere il
riscatto del pe-
riodo o la succes-
siva prosecuzione
volontaria.
99
5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione legale:
D.M. 278/2000)
Definizione e Du-
rata
Condizioni Retribu-
zione
Il lavoratore potrà
ottenere, previa sua
richiesta, per com-
provate e gravi ra-
gioni di salute della
propria famiglia
anagrafica, dei sog-
getti obbligati agli
alimenti di cui
all’art. 433 c.c., an-
che se non convi-
venti, nonché dei
portatori di handi-
cap, parenti o affini
entro il terzo grado,
anche se non convi-
venti, un periodo di
aspettativa non retri-
buita della durata di
15 giorni continua-
tivi, per ogni anno
completo d’anzia-
nità maturata, fino
ad un massimo di 6
mesi.
L’aspettativa di cui
al presente punto,
rientra tra i periodi
di congedo di du-
rata non superiore a
due anni nell'arco
della vita lavorativa
di cui al D.M. 278
del 21 luglio 2000.
• Comprovate situazioni che com -
portano un impegno particolare e
personale nella cura e nell'assi -
stenza del familiare, derivanti da
patologie acute o croniche che gli
determinano una temporanea o
permanente riduzione o perdita
dell'autonomia.
• Durante tale aspettativa, il Lavo -
ratore avrà diritto alla conserva -
zione del posto di lavoro.
• Il Datore di lavoro dovrà acco -
gliere la richiesta di aspettativa
contemperando le necessità del
Lavoratore alle esigenze organiz -
zative e tecnico -produttive, ivi
compresa l’impossibilità deri-
vante dall’obbligo di rispettare
scadenze tassativamente pre viste
dalla Legge o simili. Il Datore po-
trà negare il congedo quando il
rapporto è stato instaurato a
tempo determinato per la sostitu-
zione di altro dipendente in con -
gedo.
• Il Datore è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di con -
gedo fruito dal Lavoratore ai sensi
del presente punto 5).
• Il lavoratore dipendente che en -
tro 7 giorni di calendario dalla
scadenza del periodo d’aspetta -
tiva non si presenti per ripren -
dere servizio e non documenti la
causa di forza maggiore o di
L’aspetta-
tiva sarà
senza retri-
buzione e
senza de-
correnza
dell’anzia-
nità di ser-
vizio a tutti
gli effetti
contrat-
tuali, ivi
compreso
il T.F.R.,
né della
contribu-
zione pre-
videnziale.
Alle condi-
zioni legali,
il dipen-
dente potrà
richiedere
il riscatto
del pe-
riodo o la
successiva
prosecu-
zione vo-
lontaria.
100
sopravvenuta impossibilità, pre -
vio esperimento della procedura
disciplinare, sarà passibile di li-
cenziamento per giustificato mo-
tivo soggettivo.
• Il licenziamento causato dalla do-
manda o dalla fruizione della pre-
sente aspettativa è nullo.
Segue
• L’Azienda, qualora accerti che
durante il periodo d’aspettativa
siano venuti meno i motivi che ne
hanno giustificata la concessione,
potrà richiedere al Lavoratore di
riprendere il lavoro entro il ter -
mine di 7 giorni di calendario.
• Il Lavoratore avrà diritto di rien -
trare al lavoro prima del termine
del congedo, dando preventiva
comunicazione al Datore, nel ri-
spetto del seguente preavviso: al -
meno 3 giorni, in caso di aspetta-
tiva della durata iniziale inferiore
a 45 giorni o di almeno 7 giorni,
in caso di aspettativa della durata
iniziale superiore a 45 giorni.
• Durante l’aspettativa, il Lavora-
tore non può svolgere altra attività
lavorativa. Viceversa, nel caso in
cui presti a terzo lavoro subordi-
nato, se retribuito, sarà passibile
di licenziamento per grave le -
sione del rapporto fiduciario, c.d.
per giusta causa o in tronco; se
non retribuito, sarà licenziabile
per giustificato motivo soggettivo,
cioè con riconoscimento del
preavviso contrattuale.
• Nel caso in cui, durante l’aspetta-
tiva e in assenza di preventivo
101
accordo scritto con l’Azienda, il
Lavoratore presti l’opera in forma
diversa dal lavoro subordi- nato,
sarà passibile di licenzia- mento
per giustificato motivo sog-
gettivo.
• Per tutto quanto non previsto nel
presente punto, si rinvia al D.M.
278/2000.
102
6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione
In occasione del primo matrimo-
nio civile, ai lavoratori non in
prova, sarà concesso un periodo
di congedo matrimoniale retri-
buito pari a 15 giorni consecutivi
di calendario.
I lavoratori assunti a tempo deter-
minato con contratto della durata
di almeno 12 mesi, hanno diritto
di usufruire del congedo matrimo-
niale come i lavoratori a tempo in-
determinato, purché tale congedo
sia compreso entro il termine fi-
nale pattuito.
Qualora per necessità personali
del lavoratore o inerenti alla pro-
duzione o ai servizi svolti non
fosse possibile, in tutto o in parte,
l’utilizzo del congedo all’epoca del
matrimonio, il periodo potrà es-
sere concesso o completato nei
successivi 30 giorni dalla celebra-
zione delle nozze.
In occasione dell’eventuale se-
condo matrimonio civile, in co-
stanza di dipendenza dalla stessa
Azienda, il congedo sarà ridotto a
8 giorni, sempre consecutivi, di
calendario.
In via ordinaria, la
richiesta di con-
gedo dovrà essere
presentata dal lavo-
ratore con un ter-
mine di preavviso
pari a 15 giorni la-
vorativi.
Entro 30 giorni dal
termine del pe-
riodo di congedo
matrimoniale, il la-
voratore dovrà pro-
durre copia del
Certificato di matri-
monio ovvero una
Dichiarazione sosti-
tutiva autenticata.
Il periodo di con-
gedo non può es-
sere computato in
conto ferie, né es-
sere considerato
quale periodo di
preavviso di licen-
ziamento.
Il periodo di
congedo è
considerato a
tutti gli effetti
lavorato, con
diritto del la-
voratore a per-
cepire la Retri-
buzione Gior-
naliera Nor-
male.
Per gli operai
si rinvia alla
disciplina in
materia, che
prevede il ri-
conoscimento
di un’Inden-
nità a carico
dell’INPS.
103
7) Congedo per donne vittime di violenza di genere
Durata Condizioni Indennità
Tale congedo
spetta per un pe-
riodo massimo
di 3 mesi, equi-
valenti a 90 gior-
nate di prevista
attività lavorativa
(pertanto un
mese di congedo
equivale a 30
giornate di asten-
sione effettiva
dal lavoro).
Segue
Esso non è frui -
bile né indenniz-
zabile nei giorni
in cui non vi è
obbligo per la
Lavoratrice di
prestare attività
lavorativa.
Per fruire del congedo indennizzato la
lavoratrice deve:
• essere inserita in percorsi di prote -
zione relativi alla violenza di ge -
nere, debitamente certificati dai ser-
vizi sociali del Comune di residenza
o dai centri antiviolenza o dalle case
rifugio;
• preavvisare il datore di lavoro al-
meno 7 giorni prima dell’inizio del
congedo, salvi casi di oggettiva im -
possibilità;
• indicare al datore di lavoro l’inizio
e la fine del periodo di congedo.
Per la presentazione della do -
manda, la Lavoratrice potrà farsi as-
sistere dai Patronati di riferimento,
ivi compreso il Patronato ENCAL
CISAL.
• consegnare al datore di lavoro la
certificazione relativa al percorso di
protezione.
Il congedo può essere fruito su base
giornaliera o oraria, a seconda della pre-
ferenza della Lavoratrice.
In caso di congedo orario, l’astensione
potrà avvenire per un numero di ore
pari alla metà dell’orario medio giorna-
liero (contrattuale) del periodo di paga
quadri settimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo.
Per tutto quanto qui non previsto, si rin-
via alla normativa legale vigente in ma-
teria (art. 24, D.Lgs. 80/2015 e s.m.i.).
Indennità giorna-
liera pari al 100%
dell’ultima retri-
buzione della La-
voratrice, da cal-
colare prendendo
a riferimento le
sole voci fisse e
continuative della
retribuzione
stessa. L’indennità
è anticipata dal
Datore di lavoro
e, successiva-
mente, congua-
gliata sui contri-
buti dovuti
all’INPS, me-
diante apposita
procedura.
104
8) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)
Tipologia Condizioni
Soccorso alpino e speleolo-
gico
Per le fattispecie specifiche riferite ai lavora-
tori ai quali si applica il presente CCNL, si
rinvia alle disposizioni legislative vigenti in
materia.
Volontariato per Ser-
vizio civile
Lavoratori tossicodipendenti
e loro familiari
Portatori di handicap e Inva-
lidi
Altri congedi partico-
lari previsti dalla nor-
mativa
105
TITOLO XXVIII
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 109 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la retri-
buzione base calcolata pro quota, i giorni di seguito specificati.
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio - Festa del Lavoro;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1° gennaio - Maria Santa Madre di Dio;
b. 6 gennaio - Epifania del Signore;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
e. 1° novembre - tutti i Santi;
f. 8 dicembre - Immacolata Concezione della Vergine Maria;
g. 25 dicembre - Santo Natale del Signore;
h. 26 dicembre - Santo Stefano Protomartire;
i. il Giorno del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati
è dovuta, oltre alla Retribuzione mensile base (per i lavoratori mensilizzati) o
la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo),
anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiora-
zioni previste contrattualmente a seconda del modo della prestazione (straor-
dinario o supplementare o Banca delle Ore).
Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione mensile base in conse-
guenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al pre-
sente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica,
e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra
giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Di-
pendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festi-
vità non goduta” pari ad una retribuzione giornaliera base.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi
di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servi-
zio e dalla retribuzione.
3. Festività di altre Religioni o di altri Culti:
106
A richiesta dei Lavoratori appartenenti a Religioni o Culti diversi da quello
Cattolico, salvo che la Legge già non preveda le rispettive festività, la Commis-
sione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Con-
ciliazione (certificazionenazionale@enbims.it), sentiti il Lavoratore e i Rappre-
sentanti della sua Religione o Culto, compatibilmente con le esigenze dell’at-
tività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o sostitu-
tive di quelle previste al punto 2. del presente articolo e le relative condizioni
di godimento.
Art. 110 - Festività abolite
Le festività legalmente abolite, cosiddette “festività soppresse” sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;
b) il giorno dell’Ascensione di Gesù;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, sono previsti i permessi retribuiti di cui all’art. 107.
La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha “luogo
nella prima domenica di novembre” e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita,
quale “festività non goduta” in aggiunta alle normali competenze mensili di
novembre, con 1/26° della retribuzione base.
107
TITOLO XXIX
MATERNITÀ
Art. 111 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di
lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda e
all’INPS, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico
del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo restando che per usu -
fruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente
è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta) giorni dal parto, anche il certifi-
cato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista dalla
Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha di-
ritto di astenersi dal lavoro secondo i termini e modi stabiliti dalle norme di
Legge vigenti, alle quali si rinvia.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di
un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità obbli -
gatoria, pari all’80% dell’imponibile contributivo del mese immediatamente
precedente a quello d’inizio del congedo e, durante l’astensione facoltativa, di
un’indennità giornaliera dal 30% all’80%, a seconda dei casi previsti dalla nor-
mativa.
L'indennità INPS è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà
posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo
la prassi in uso.
Inoltre, durante il periodo “obbligatorio”, ivi compresi i casi di interdizione
anticipata e posticipata, l’Azienda integrerà una quota all’Indennità INPS atta
a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe spettata alla Lavora-
trice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onero-
sità della prestazione.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale,
l’INPS, a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni
di maternità.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredice -
sima mensilità e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di
età del bambino. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento,
salvo in caso di:
108
a) esito negativo della prova;
b) licenziamento per giusta causa;
c) cessazione dell’attività dell’Azienda;
d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la
Lavoratrice fosse stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine.
Per tutto quanto non qui definito (congedo di paternità, congedo parentale,
riposi giornalieri, congedi per malattia del bambino e della madre gestante
ecc.), si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 112 - Prestazioni e sussidi erogati tramite il sistema bilaterale En.Bi.M.S.,
a sostegno della maternità, paternità e genitorialità
Quale ulteriore beneficio, le Parti, per il tramite del sistema bilaterale
En.Bi.M.S., hanno previsto anche specifiche Prestazioni Sanitarie integrative
al S.S.N. e Prestazioni Straordinarie.
Per tali Prestazioni, variabili ed aggiornate periodicamente, i requisiti di ac-
cesso ed i relativi modi di richiesta, si rinvia al sito: www.enbims.it.
109
Art. 113 - Ferie: maturazione
TITOLO XXX
FERIE
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 (qua-
ranta) ore settimanali (giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1”) matura, per ciascun
mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 (tredici virgola trentatré) ore
di ferie, corrispondenti a 160 (centosessanta) ore di ferie annuali.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di
ferie di 13,33 ore proporzionato al numero di ore settimanali contrattuali.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione
del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la matu-
razione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14
(quattordici) giorni si considerano come mese intero.
Nei turni “6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario di 48 (quarantotto)
ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo “settimanale” (per 45,62 “cicli settimanali”, anziché
gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro) cicli “settima -
nali” completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli
settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con conte -
stuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie
e permessi maturato da chi lavora con la turnistica “6+1+1” sarà di 16 (sedici)
ore (192: 12 = 16).
Ciascuna settimana solare di ferie godute diminuirà le “ferie residue” di tante
ore quante quelle che sarebbero lavorabili durante le ferie stesse.
Analogamente avverrà nel corso dei cicli settimanali nelle turnistiche “6+1+1”.
Art. 114 - Ferie: regolamentazione
La collocazione del godimento delle ferie nell’arco dell’anno solare è decisa,
per il 50% del loro ammontare, dal Lavoratore, salvo il caso in cui in tale
collocazione siano indicate giornate in cui, per il numero particolarmente ele-
vato di richieste di ferie da parte del personale, l’accoglimento di tutte le
istanze comporti un serio pregiudizio all’organizzazione del lavoro e dei ser -
vizi resi alla clientela. In questo caso, dunque, il Datore di Lavoro, applicando
criteri obiettivi, potrà rifiutare la collocazione delle ferie nelle giornate interes-
sate da picchi di richiesta, invitando il Lavoratore a proporre un piano ferie
coerente con le esigenze organizzative e produttive dell’Azienda.
110
Il restante 50% del monte ferie annuale è fissato dal Datore di lavoro sulla
base delle proprie esigenze organizzative, previo confronto con le richieste del
Lavoratore.
Il Lavoratore è tenuto a programmare con congruo anticipo le settimane di
ferie annuali rimesse alla sua individuazione esclusiva, comunicandole al Da-
tore di Lavoro e consentendo a quest’ultimo di svolgere le valutazioni neces -
sarie a garantire quanto previsto dal precedente comma 1.
Qualora il Lavoratore non abbia programmato il godimento di ferie maturate
e non godute entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di loro matu -
razione, tali giorni di ferie potranno essere goduti esclusivamente previo ac -
cordo con il Datore di Lavoro sulla loro collocazione, ai sensi del comma 2
del presente articolo.
111
TITOLO XXXI
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 115 - Malattia o infortunio non professionali
Si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
Condizioni
L’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve
essere comunicata dal lavoratore almeno due ore prima
dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà
e salvo documentata impossibilità o forza maggiore, dovrà
comunque essere comunicata, entro le prime 4 (quattro) ore
dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza stessa.
La certificazione medica, invece, dev’essere inoltrata o resa
disponibile all’Azienda tramite comunicazione del relativo
protocollo ( o di altra documentazine equivalente), entro il
giorno successivo all’inizio o continuazione dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato
impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate,
con le conseguenti decurtazioni retributive (dirette e differite)
e l’attivazione delle sanzioni disciplinari contrattualmente
previste.
112
Malattia:
Periodo
di
comporto
Il “periodo di comporto contrattuale” dev’essere calcolato per
determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili al
lavoratore e per fissare il termine di conservazione del rap -
porto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione degli
anni di anzianità compiuti all’inizio dell’ultimo episodio di
malattia o infortunio non professionale:
1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità
compiuta: ha diritto al mantenimento del posto di lavoro
per un massimo di 120 (centoventi) giorni solari,
continuati o frazionati, computando tutte le prognosi
intervenute nell’arco del biennio stesso.
2. Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al
mantenimento del posto per assenze anche non
continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per 120
(centoventi) giorni solari, con l’incremento di 2 (due)
giorni solari per ciascun mese lavorato* oltre il biennio,
ma con il limite massimo di 365 (trecentosessantacinque)
giorni di prognosi complessiva , fermo restando che il
computo va effettuato all’interno dell’ arco temporale
mobile di 5 (cinque) anni, decorrenti, a ritroso, dall’inizio
dell’ultimo episodio morboso e comput ando anche la
prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi. * A tal
fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici)
giorni sarà considerata mese intero.
3. Superato il “ periodo di comporto ” maturato dal
Dipendente, il recesso aziendale potrà avvenire in
qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora assente
per malattia od entro 15 giorni di calendario dal rientro
del Lavoratore a seguito del periodo di malattia che ha
determinato il predet to superamento del periodo di
comporto.
113
Malattia:
Indennità
INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media
Giornaliera (RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180° nell’anno solare: 66,66% della
Retribuzione Media Giornaliera.
Malattia:
Retribuzione
Aziendale o
Integrazione
all’Indennità
INPS
a) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno di malattia, detto
“periodo di Carenza ”: per i primi tre eventi nell’arco
dell’anno solare, vi sarà integrazione aziendale pari al
100% (cento percento) della retribuzione giornaliera base
che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal
computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi
della prestazione o alla sua particolare onerosità; dal
quarto al decimo evento nell’arco dell’anno solare,
l’integrazione aziendale sarà pa ri al 50% (cinquanta
percento) della retribuzione giornaliera base che sarebbe
spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli
elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione
o alla sua particolare onerosità. Per gli ulteri ori eventi
incorsi nell’arco dell’anno solare, non vi sarà integrazione
aziendale. Resta inteso che in caso di assenze conseguenti
a patologie gravi con continue terapie salvavita o ricoveri
ospedalieri e che tali circostanze siano debitamente
documentate, l’integrazione aziendale sarà sempre pari al
100%.
b) Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale
pari al 25% (venticinque percento) della retribuzione
giornaliera base, che sarebbe spettata al Lavoratore,
sempre con esclusione degli elementi correlati alla
presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;
c) Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale
pari al 30% (trenta percento) della retribuzione
giornaliera base, che sarebbe spettata al Lavoratore,
sempre con esclusione degli elementi correlati alla
presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.
In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia
riconosciuta dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale
di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione
aggiornerà l’integrazione datoriale con il criterio
dell’invarianza complessiva.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte
dell'INPS, per superamento dei 180 (centottanta) giorni di
malattia nell’anno solare, per il periodo di malattia dal 181°
114
(centottantunesimo) giorno fino al termine del periodo di
conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una
retribuzione pari al 50% (cinquanta per cento) della
retribuzione giornaliera base che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza,
ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che
in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12),
l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25% o al 30%
di cui alle lettere b) e c) che precedono.
Nota Bene: l’integrazione aziendale è prevista solo per il
periodo di comporto contrattuale maturato dal Lavoratore. In
caso di assenza oltre il periodo di comporto, al lavoratore
spetterà solo l’Indennità INPS, se prevista.
Malattia:
Norme
comuni
all’Integrazio
ne Aziendale
Segue
Malattia:
Norme
comuni
all’Integrazio
ne Aziendale
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal
presente articolo, è subordinato al riconoscimento della
malattia o dell'infortunio non professionale da parte dell'INPS
e al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per
il controllo delle assenze.
È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente
delle quote anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto
proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le
erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS come dovute o
non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali in caso di
malattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle
fasce orarie ecc.), fatta salva la preventiva azione disciplinare,
ex art. 7, L. 300/1970 e s.m.i.
Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di
sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza
ingiustificata alla visita di controllo o di mancata tempestiva
comunicazione formale del luogo di residenza, anche
temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare
l’azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere”
ascrivibile a responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà
dell’Azienda di recuperare dal terzo responsabile i costi
sostenuti per o durante l’infortunio subito dal Lavoratore
(retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e
risarcimenti), restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la
corrispondente azione di risarcimento del danno nei
confronti del terzo responsabile. Il Lavoratore è tenuto, sotto
la sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione
115
dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda,
precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la sua
compagnia di assicurazione, nonché le circostanze
dell'infortunio, fermo restando che, in assenza di
comunicazione, oltre ad essere sogg etto all’azione
disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei
danni patiti dall’Azienda.
Malattia:
Prestazion
i
Integrative
al S.S.N.
Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative
al S.S.N. previste dall’Ente Bilaterale En.Bi.M.S.,
conformemente al relativo Regolamento ( visita il sito:
www.enbims.it), così come quelle di Welfare Contrattuale.
Malattia:
Previdenz
a
Copertura del periodo di malattia indennizzata o integrata,
secondo la normativa vigente.
Malattia:
Ferie
Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne
sospenderà la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporti ricovero ospedaliero, per tutta la
durata dello stesso, nei limiti di durata delle ferie
programmate;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 5 (cinque) giorni
di calendario, per tutta la sua durata, sempre nei limiti
delle ferie programmate;
c) infortunio non professionale debitamente documentato,
anche con la Comunicazione sull’eventuale terzo
responsabile.
L'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il
Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e d’ogni altro adempimento necessario per
poter assicurare l'effettivo espletamento della visita di
controllo sullo stato di infermità, come previsto dalle norme
di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Malattia:
Controllo
dell’assen
za
L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del
Lavoratore, presso il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto
dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70.
Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore
di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità durante
il periodo di prognosi, egli dovrà darne tempestiva
comunicazione telefonica al Contact Center INPS o
mediante: PEC, fax o lettera raccomandata A.R. alla
116
Segue:
Malattia:
Controllo
dell’assen
za
competente struttura territoriale INPS. Qualora la malattia
fosse insorta al di fuori del territorio italiano, il diverso
indirizzo di reperibilità dovrà essere comunicato anche al
Datore di lavoro per permettergli di disporre gli eventuali
accertamenti di diritto.
La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce
orarie contrattualmente e legalmente previste, attualmente
dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di ciascun
giorno di calendario. Quale conseguenza di quanto precede,
il Lavoratore, anche se autorizzato ad uscire dal proprio
domicilio, per l’obbligo di diligenza e salvo documentati casi
di forza maggiore, dovrà rendersi ivi presente nel corso delle
predette fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di
assentarsi legittimamente dal proprio domicilio ( per visite o
cure altrimenti non rinviabili ) dovrà, salvo documentata
impossibilità, informare preventivamente l’Azienda di tale
fatto, fornendo successiva documentazione che comprovi
l’inderogabilità della prestazione e che essa è avvenuta
durante le ore di reperibilità.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo,
il Lavoratore sarà passibile di sanzione disciplinare e della
perdita dell’integrazione aziendale.
Inoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non
giustificata, comporterà anche la mancata indenizzabilità
INPS delle giornate di malattia, nel seguente modo:
per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario,
dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza non
giustificata a visita di controllo;
per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia
in caso di seconda assenza non giustificata a visita di
controllo;
per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza
assenza non giustificata a visita di controllo.
Resta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente
ingiustificata anche in caso di conferma della prognosi
originaria da parte dell’INPS. Ciò, poiché l’ingiustificatezza
non dipende dallo stato di malattia, ma dal mancato rispetto
dell’onere di presenza al proprio domicilio nell’intervallo
delle fasce orarie legalmente e contrattualmeme previste o
della mancata preventiva comunicazione dell’eventuale
117
legittima assenza dal domicilio.
Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del
dipendente, nonostante i diritti datoriali, non fosse possibile
o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia
insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale,
l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta
del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che
l’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare
l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato
successivamente, con conferma della prognosi, da tale data
riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di
malattia.
Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero
della reperibilità del Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs.
151/2015.
Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo
di documentato ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso
che eventuali integrazioni non erogate, fatto salvo l’obbligo di
tempestiva comunicazione dell’assenza e del ricovero,
saranno spettanti solo dal momento del ricovero stesso.
Malattia
insorta
all’estero
In caso di malattia insorta all’estero, il Lavoratore avrà diritto
alla prestazione economica solo in presenza di adeguata certi-
ficazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai
sensi della normativa italiana (intestazione; dati anagrafici del
lavoratore; prognosi; solo per l’INPS: diagnosi di incapacità̀ al
lavoro; indirizzo di reperibilit à̀ del lavoratore; data di reda-
zione; timbro e firma del Medico), fermo restando il rispetto
della disciplina del presente articolo e quella di dettaglio, alla
quale si rinvia, differenziata a seconda che la malattia sia in -
sorta:
1. in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
2. in Paese estero che abbia stipulato accordi o conven-
zioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
3. in Paese estero che non abbia stipulato accordi o con-
venzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
118
TITOLO XXXII
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 116 - Malattia o Infortunio Professionali
In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria
Azienda di qualsiasi infortunio occorso sul lavoro, anche
se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura d’ottemperare all’obbligo
suddetto e l’Azienda non può di conseguenza inoltrare
tempestivamente la denuncia all’INAIL o all’autorità
giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni responsabilità
derivante dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni
d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme
restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste
dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della
comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva
diligenza e, comunque, salvo i casi di giustificata
impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal previsto
inizio del lavoro.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità
temporanea che impedisca al Lavoratore medesimo di
attendere al lavoro e, comunque, non oltre la data indicata
nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del
lavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente
al lavoro.
Malattia professionale e Infortunio in itinere: il Lavoratore
dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo analogo a quello previsto per la
malattia non professionale. Anche per le norme di
riferimento sul comporto, si rinvia a quelle previste per la
malattia extra-professionale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Indennità
INAIL
1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia
professionale: 60% (sessanta per cento) della
retribuzione giornaliera media. Dal 91° giorno: 75%
(settantacinque per cento) della retribuzione
giornaliera media.
119
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Integrazione
datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il
trattamento di malattia od infortunio professionali,
l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle
normali scadenze di paga, una retribuzione o
un’integrazione dell’indennità INAIL, nelle seguenti
misure:
il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se esso
fosse stato regolarmente lavorato;
dal 1° (primo) al 180° (centottantesimo) giorno : sarà
retribuito con il 100% (cento percento) della
retribuzione giornaliera base che sarebbe spettata per
i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo
l’orario che il lavoratore avebbe dovuto effettuare, con
esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi
di esecuzione particolare della prestazione (es.
Indennità di Mansioni);
Le Indennià INAIL richiamate nel presente articolo
potranno, secondo la prassi aziendale in uso:
essere anticipate dal Datore di lavoro ricorrendone i
requisiti specifici;
o, in alternativa, essere liquidate direttamente
dall’INAIL al Lavoratore.
Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in
possesso di eventuali indennità INAIL già anticipate dal
Datore, il Lavoratore dovrà restituirle immediatamente
all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione
indebita.
Premesso quanto sopra, l’integrazione aziendale non è
dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo,
l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non
riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia
trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento
economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta
delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la
malattia o per l’infortunio non professionale. In tal caso,
l’evento concorrerà al comporto contrattuale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Previdenza
Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione,
secondo la normativa vigente.
120
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del
Lavoratore assente per infortunio o malattia professionale,
nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/1970.
La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio
del Lavoratore, all’interno delle fasce orarie
contrattualmente e legalmente previste per le infermità
extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha
l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di
rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le
fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di
assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite
o cure non rinviabili) dovrà informare preventivamente di
tale fatto l’Azienda.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo
medico, il Lavoratore è soggetto sia alla sanzione
disciplinare ( secondo le previsioni della malattia non
professionale), sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Pignorabilità
Ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124/1965, il credito delle
indennità INAIL non può essere ceduto per alcun titolo,
né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per
spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto,
con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in
seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del detto
D.P.R.
121
TITOLO XXXIII
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 117 - Aspettative non retribuite:
Il Lavoratore assente per malattia od infortunio, professionali o non profes -
sionali, che sia stato periodicamente e correttamente giustificato e documen -
tato, potrà richiedere per iscritto, prima del compiersi del periodo di com -
porto, un periodo di aspettativa non retribuita, che decorrerà dal compiersi
del periodo di comporto stesso, della durata di 10 giorni solari per ogni anno
integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180
giorni solari.
Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà decor -
renza dell’anzianità per alcun istituto.
Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo, sarà necessario il
rispetto delle seguenti condizioni:
1) che siano esibiti dal Lavoratore, a richiesta, regolari certificati medici;
2) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la permanente
impossibilità alla ripresa del lavoro (eventualmente accertabile dal Medico
Competente o dalle strutture pubbliche preposte);
3) che il Lavoratore non presti a terzo lavoro subordinato o autonomo,
ancorché non retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per
Affectionis vel benevolentiae causa.
122
TITOLO XXXIV
SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE
PER MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITA’ PERMA-
NENTE
ASSOLUTA
Art. 118 - Sostegno al reddito in caso morte del lavoratore, malattia, infortunio
o invalidità assoluta permanente
Premesso che il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o invalidità
permanente conseguenti ad infortunio professionale o in itinere , le Parti
hanno ritenuto di concordare, per il tramite dell’ En.Bi.M.S., un contributo
per i casi di morte per malattia o per infortunio professionale od extraprofes-
sionale e per infortunio che causi una invalidità permanente assoluta che do-
vessero occorrere ai Lavoratori cui si applica il presente CCNL.
L’erogazione e l’ importo dei contributi di sostegno al reddito di cui sopra sono
disciplinati dalle Convenzioni tra l’Ente erogatore e l’Ente Bilaterale Confe -
derale ed è subordinata alla regolarità contributiva dell’azienda per tutti i lavo-
ratori in forza al momento dell’evento.
Per informazioni, requisiti di accesso e modi di presentazione delle richieste,
si rinvia al sito: www.enbims.it.
123
TITOLO XXXV
GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 119 - In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al
Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retri-
buzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l’In-
dice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni
mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quat-
tordici) giorni sarà considerata mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a
tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla
somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a
tempo parziale.
Nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia potrà essere mensil -
mente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale titolo
l’importo della retribuzione base diviso 12 (dodici). Nei contratti a tempo in-
determinato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla Contrattazione
Aziendale di Secondo livello o nella Lettera d’assunzione del Lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla ces-
sazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo effettiva-
mente dovuto al Lavoratore.
124
TITOLO XXXVI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 120 - Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Tratta-
mento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il Trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2,
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non su -
periore alla somma degli importi lordi della retribuzione base mensile e Tre-
dicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Tratta-
mento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario
e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o
maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo ri-
sarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali:
indennità di lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per effetto
della Contrattazione di Secondo livello.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate
per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le
indennità sostitutive e tutte le norme in cui è esplicitamente indicato come
“non compreso”.
Art. 121 - T.F.R.: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il Lavoratore con almeno 8 (otto) anni di servizio
presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in costanza di
rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore
al 70% (settanta percento) del Trattamento lordo maturato al momento della
richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto e/o della prima casa d’abitazione per sé o per
i figli, documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del Lavoratore,
documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno
1,25 (uno virgola venticinque) volte l’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accor-
data, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante
125
partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore pro-
duca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della Società cooperativa;
2) la dichiarazione del Legale rappresentante della Società cooperativa, au -
tenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da
parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della
quota.
Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa
per il caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni po-
tranno essere concesse anche:
1) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute
dalle strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in
caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza
frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbliga-
torio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.
151, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello
Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rap -
porto potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L.
30 dicembre 1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
Ferme restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto
e, comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero totale dei
Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata
secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza
spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel corso del rapporto
di lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
126
Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli effetti,
dal Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.
TITOLO XXXVII
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 122 – Cessione o trasformazione dell’Azienda
In caso di cessione o trasformazione della Società, si farà riferimento all’art.
2112 c.c., fermo restando l’obbligo di preventiva informazione alle RSA/RST
e ai Lavoratori.
TITOLO XXXVIII
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (En.Bi.M.S.) e En.Bi.M.S. SICU-
REZZA
Servono chiarimenti su questo Titolo.
Art. 123 - Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.M.S.) ed En.Bi.M.S. Sicurezza
- coordinamento
L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.M.S.” o “EnBiMS”) è stato
costituito da Anpit e Cisal, Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente
Contratto Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003.
Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi
derivanti dal presente CCNL, in conformità alle previsioni legislative e con -
trattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le P arti invece riservano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicu-
rezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico
Nazionale Confederale, OPNC - En.Bi.M.S. Sicurezza - costituito ai sensi e
per gli effetti dell'Accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema
degli Organismi Paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC) che,
quindi, perseguirà le finalità formative di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e norme collegate, come specificato negli articoli che seguo.
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative per i contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavora-
tore, si tiene conto della sua formazione professionalizzante, del livello di
conoscenza della lingua italiana, anche dopo percorsi formativi sulla lin -
gua italiana stessa;
127
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione pro-
fessionale dei dipendenti (Commissione Formazione e riqualificazione
dei lavoratori);
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare
riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. (Com-
missione prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e wel-
fare);
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale
o extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni
(vedasi: www.enbims.it);
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei
trattamenti di Welfare Contrattuale (Commissione prestazioni
straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e welfare);
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità
di genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per
evitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche,
sindacali o religiose (Commissione Pari Opportunità);
g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni ( Commissione per la
Certificazione e la Conciliazione);
h) di costituzione della banca dati delle RSA/RST per l’esercizio dei diritti
di informazione e di rappresentanza (Commissione RST);
i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di
risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso le
Commissioni all’uopo istituite ( Commissione Contrattuale e
d’Interpretazione autentica della disciplina contrattuale);
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici,
delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del
lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale,
nonché di verifica dell’andamento della Contrattazione di Secondo livello
e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione;
k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi,
conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato
il presente contratto;
l) di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le
indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in
ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello
nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività
che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto
previsto dallo statuto;
128
n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge
e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Art. 124 - En.Bi.M.S.: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione e ver -
samento dei contributi all’ En.Bi.M.S. a favore dei Dipendenti. Non sono am-
messe deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti Bilaterali.
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tu-
tele specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.M.S. e delle prestazioni
di Welfare, concordano che esse siano parte obbligatoria delle contropresta-
zioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è ob -
bligatoria la relativa iscrizione e contribuzione, tanto per le Aziende, quanto
per i Lavoratori.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova
attività, l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori all’ En.Bi.M.S. dovrà avve-
nire entro il 1° (primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo ver-
samento da parte dell’Azienda di un contributo “Una tantum” di € 60,00 (euro
sessanta/00) per l’apertura della posizione anagrafica dell’Azienda. L’Azienda
sarà poi tenuta a iscrivere tutti i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro il
compiersi del mese d’inizio del loro rapporto di lavoro o di prima applica-
zione del presente CCNL.
L’iscrizione all’En.Bi.M.S. comporta l’automatica iscrizione all’Organismo
Paritetico En.Bi.M.S. Sicurezza e dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il
tramite del suo Consulente del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta
dall’ En.Bi.M.S. e ricavabile dal sito: www.enbims.it
129
Art. 125 - En.Bi.M.S.: adempimenti obbligatori
I contributi a favore dell’ En.Bi.M.S., previsti nelle successive Tabelle,
dovranno essere versati mensilmente, tramite Mod. “F24” e con codice cau-
sale “ EBMS”, nel rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall’
En.Bi.M.S. (visitare il sito: www.enbims.it).
I versamenti all’ En.Bi.M.S. dovranno avvenire negli importi differenziati
per tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3),
4), 5) e 6).
Tabella 1): Contributi dovuti all’ En.Bi.M.S. per la generalità dei Lavora-
tori compresi i Quadri (Dirigenti esclusi), assunti con contratto a tempo
determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato
e/o a tempo parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali
1
Descrizione
Contri-
buto men-
sile
Contri-
buto
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento
dell’En.Bi.M.S. e dell’ En.Bi.M.S. sicu-
rezza; la pratica realizzazione e il funziona-
mento di tutti gli strumenti contrattuali pari-
tetici territoriali sull’Interpretazione auten-
tica, sulla formazione e sulle Certificazioni.
Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle
strutture Bilaterali Nazionali
4
e garantisce i
servizi previsti in modo conforme ai rispet-
tivi Regolamenti. È comprensivo delle
quote per il funzionamento delle R.S.T. e
dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Dato -
riali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
Per le sole annualità 2024 e 2025
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 4,50€ 54,00€
A carico del lavoratore 0,50€ 6,00€
130
Per l’annualità 2026
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 5,00€ 60,00€
A carico del lavoratore 0,83€ 10,00€
Per le annualità successive
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 6,00€ 72,00€
A carico del lavoratore 1,50€ 18,00€
B. “Gestione Speciale”:
Contri-
buto Men-
sile
Contri-
buto
Annuale
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N.
(con diritto del lavoratore ad usufruire di rim-
borsi e prestazioni in ambito sanitario) e di so-
stegno economico tramite specifici sussidi ai di-
pendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso
di grave infortunio professionale o extraprofes-
sionale o di decesso secondo il Regolamento
adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.M.S.
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 6,50€ 78,00€
A carico del lavoratore 1,00€ 12,00€
Totale Gestione Speciale 7,50€ 90,00€
Totale contributi per la gestione ordinaria e spe-
ciale, mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S.
Annualità 2024 e 2025 12,50€ 150,00€
Annualità 2026 13,33€ 160,00€
Annualità successive 15,00€ 180,00€
131
Tabella 2) Contributi dovuti all’ En.Bi.M.S. per i Dirigenti, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
3
Descrizione
Contri-
buto men-
sile
Contri-
buto
annuo
C. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento
dell’En.Bi.M.S. e dell’En.Bi.M.S. sicu-
rezza; la pratica realizzazione e il funziona-
mento di tutti gli strumenti contrattuali pari-
tetici territoriali sull’Interpretazione auten-
tica, sulla formazione e sulle Certificazioni.
Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia
delle strutture Bilaterali Nazionali
4
e garan-
tisce i servizi previsti in modo conforme ai
rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle
quote per il funzionamento delle R.S.T. e
dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Dato -
riali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
A carico dell’azienda per ciascun Dirigente
10,00€
120,00€
A carico del Dirigente 2,00€ 24,00€
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’
En.Bi.M.S. per i Dirigenti: 12,00€ 144,00€
D. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N.
(con diritto del lavoratore ad usufruire di più
ampi rimborsi e prestazioni in ambito sanitario)
e di sostegno economico tramite specifici sussidi
ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in
caso di grave infortunio professionale o extra-
professionale o di decesso secondo il Regola-
mento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.M.S.
132
A carico dell’azienda per ciascun Dirigente 77,50€ 930,00€
A carico del Dirigente 5,00€ 60,00€
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’
En.Bi.M.S. per i Dirigenti: 94,50€ 1134,00€
133
Tabella 3): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria” dell’ En.Bi.M.S.
per i lavoratori con Contratto a Tempo Determinato, pari o inferiori a 12
mesi (comprensivi delle eventuali proroghe)
7
Descrizione
Contri-
buto men-
sile
Contri-
buto
annuo
E. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento
dell’Ente e dell’ En.Bi.M.S. sicurezza; la
pratica realizzazione e il funzionamento di
tutti gli strumenti contrattuali paritetici terri-
toriali sull’Interpretazione autentica, sulla
formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strut-
ture Bilaterali Nazionali
4
e garantisce i ser-
vizi previsti in modo conforme ai rispettivi
Regolamenti. È comprensivo delle quote
per il funzionamento delle R.S.T. (art. 15) e
dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Dato -
riali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
Per le sole annualità 2024 e 2025
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 4,50€ 54,00€
A carico del lavoratore 0,50€ 6,00€
Per l’annualità 2026
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 5,00€ 60,00€
A carico del lavoratore 0,83€ 10,00€
Per le annualità successive
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 6,00€ 72,00€
134
A carico del lavoratore 1,50€ 18,00€
Totale contributi per la gestione ordinaria,
mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S.
Annualità 2024 e 2025 5,00€ 60,00€
Annualità 2026 5,83€ 70,00€
Annualità successive 7,50€ 90,00€
Tabella 4) Contributi dovuti all’ En.Bi.M.S. per la generalità dei Lavoratori
con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato a Tempo Parziale
inferiore a 16 ore settimanali
9
Descrizione
Contri-
buto men-
sile
Contri-
buto
annuo
F. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento
dell’Ente e dell’ En.Bi.M.S. sicurezza; la
pratica realizzazione e il funzionamento di
tutti gli strumenti contrattuali paritetici terri-
toriali sull’Interpretazione autentica, sulla
formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strut-
ture Bilaterali Nazionali
4
e garantisce i ser-
vizi previsti in modo conforme ai rispettivi
Regolamenti. È comprensivo delle quote
per il funzionamento delle R.S.T. (art. 15) e
dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Dato -
riali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
Per le sole annualità 2024 e 2025
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 4,50€ 54,00€
135
A carico del lavoratore 0,50€ 6,00€
Per l’annualità 2026
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 5,00€ 60,00€
A carico del lavoratore 0,83€ 10,00€
Per le annualità successive
A carico dell’azienda per ciascun lavoratore 6,00€ 72,00€
A carico del lavoratore 1,50€ 18,00€
Totale contributi mensili/annuali dovuti
all’En.Bi.M.S.
Annualità 2024 e 2025 5,00€ 60,00€
Annualità 2026 5,83€ 70,00€
Annualità successive 7,50€ 90,00€
8
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili
dal sito dell’En.Bi.M.S., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni
(www.enbims.it).
9
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore
spetterà solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d.
Indice di Prestazione).
Tabella 5): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.M.S. per i Lavo-
ratori Intermittenti
10
Descrizione
Contri-
buto
orario
**
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’En.Bi.M.S. e
dell’En.Bi.M.S. sicurezza; la pratica realizzazione e il fun-
zionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici terri-
toriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e
sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia
delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi
136
previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È com-
prensivo delle quote annuali di € 36,00 per il funziona -
mento delle RST (art. 9).
Totale contributo orario dovuti all’ En.Bi.M.S., a totale carico
del Datore 0,0347
10
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
morte/infortuni erogate dalla “Gestione Speciale” dell’ En.Bi.M.S., al fine di
essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefi-
nito e che nel Lavoro Intermittente, sia a tempo determinato che indetermi-
nato, sia a tempo pieno che parziale, manca la garanzia di una “soglia minima”
della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in tali casi, vi sia
l’esonero dal versamento del contributo destinato alla “Gestione Speciale”
dell’ En.Bi.M.S. e, conseguentemente, dal diritto del lavoratore di richiedere
le relative prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti hanno previsto il
riconoscimento al lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”, pari
ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata.
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente
all’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ( ora attraverso la
Mutua MBA: www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al
reddito in caso di morte e invalidità permanente assoluta professionale o
extraprofessionale, escludendo tassativamente ogni altra destinazione.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie
integrative al S.S.N. e per Caso morte/infortuni, si rinvia al sito dell’Ente
Bilaterale (www.enbims.it).
Le prestazioni dell’En.Bi.M.S. e di Welfare Contrattuale costituiscono parte
integrante delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto
conto nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore,
così come nella determinazione dei costi Contrattuali.
Le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, allo scopo di assicurare
trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in
materia di Cassa Integrazione, ricordano che i Datori di lavoro, che occupano
mediamente più di 5 (cinque) dipendenti, dovranno versare il contributo
annualmente previsto al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) istituito presso
l’INPS, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che
precisa le prestazioni del Fondo.
Art. 126 - En.Bi.M.S.: responsabilità per mancata contribuzione
137
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi
dovuti all’ En.Bi.M.S., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile
verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al
risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché
dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge . Sempre entro i li-
miti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati
che erano dovuti.
Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato
all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione
sarà erogata dall’ En.Bi.M.S. al Lavoratore, mentre le prestazioni
contrattualmente previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di
lavoro, con costi a suo carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla
“Gestione Speciale”, il Datore di lavoro inadempiente rispetto alla “Gestione
Ordinaria” dovrà riconoscere al Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore
permanentemente invalido, l’intero importo o le stesse prestazioni che
avrebbe erogato la Gestione Speciale ( Sanitarie Integrative al S.S.N. e per
Caso Morte/Infortuni), se vi fosse stato il puntuale versamento aziendale dei
contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i
contributi dovuti, nonché le relative prestazioni, concorrono nella
determinazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella
determinazione dei costi contrattualmente concordati.
Le parti sociali precisano e ribadiscono che l’iscrizione all’Ente bilaterale e la
regolare e corretta effettuazione dei versamenti rappresentano condizioni
essenziali e necessarie rispetto alla corretta applicazione del CCNL, anche
rispetto agli organi ispettivi e di vigilanza, e che le associazioni datoriali non
potranno rilasciare attestato di corretta applicazione del CCNL in caso di
mancato, omesso o irregolare versamento delle quote, in linea con quanto già
previsto per le quote di iscrizione alle singole associazioni datoriali, ed al
versamento delle quote Co.as.co.
Art. 127 - Commissione Contrattuale e di Interpretazione autentica della di -
sciplina contrattuale
È costituita, nell’ambito dell’ En.Bi.M.S., la Commissione Contrattuale e di
Interpretazione autentica della disciplina contrattuale, in conformità al suo
Regolamento approvato dalle Parti.
Tale Commissione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente
CCNL e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;
138
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “ Premio
Variabile o Premio di Produttività ”, in caso di controversia fra le Parti
nella contrattazione di Secondo livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal
presente CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo
all’attuazione della parte retributiva e contributiva. Tale controllo è
effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore e, in tal caso, l’Azienda
è tenuta a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o
incertezze manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un
soggetto interessato (Azienda, Lavoratore, Consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti
dalla Classificazione del presente CCNL;
6. a domanda di una delle Parti interessate, emettere la Conformità̀ alle pre-
visioni contrattuali o agli schemi predisposti dall’ En.Bi.M.S. del Piano
Formativo Individuale per gli Apprendisti, nonché degli Allineamenti
contrattuali in caso di provenienza da altro CCNL o della correttezza
dell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto
della classificazione del personale r ispetto a quello di provenienza e la
Conformità contrattuale dei Contratti di Secondo livello.
7. validare i Contratti di Secondo livello, in caso di controversia tra le Parti;
8. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse
presentarsi in ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle
Parti contrattuali;
9. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute
nel corso della sua validità.
Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garan-
zia e Interpretazione ( Autentiche, Integrative, Parzialmente Modificative,
Riassuntive, Aggiornative ecc.), avranno piena efficacia applicativa dal primo
giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito
dell’Ente Bilaterale (www.enbims.it). In sede di ristampa del CCNL, come
previsto in Premessa, il testo contrattuale sarà integrato dalle Interpretazioni
della Commissione nel frattempo pubblicate, ponendo al termine dell’articolo
di riferimento, in carattere corsivo, l’estratto dell’Interpretazione stessa.
Art. 128 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di orga -
nizzazione e di gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, non-
ché dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e
dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC En.Bi.M.S.
139
Sicurezza è costituita la Commissione Nazionale di Certificazione degli Ap -
palti (in seno alla Commissione per la Certificazione e la Conciliazione);
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’ En.Bi.M.S. e
dell’OPNC sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla Certi-
ficazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione, anche
ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le
concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di configura-
zione di appalto genuino.
Art. 129 - Formazione
Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse umane,
intendono promuovere programmi di formazione certificata, intendendosi la
formazione erogata da enti accreditati per il conseguimento della certifica -
zione professionale connessa alla PDR UNI 150:2024.
La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
consentire ai Lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in grado
di meglio rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo
sviluppo verticale delle carriere;
cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con
particolare riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare
l'incontro tra domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità
nell'impiego dei Lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri
percorsi formativi;
facilitare il reinserimento dei Lavoratori dopo lunghi periodi di
disoccupazione o inoccupazione;
garantire l’employability dei professionisti attraverso il riconoscimento
delle competenze alla persona, anche al fine di alimentare il mercato del
lavoro tra le aziende.
Tale formazione si potrà rivolgere anche ai Professionisti ( Consulenti del
lavoro, Commercialisti, Legali ecc.) interessati al mondo del lavoro in generale
ed all’approfondimento in particolare della Contrattazione in essere tra le
Parti sottoscrittrici il presente CCNL e alle iniziative in favore delle aziende e
dei lavoratori del sistema “En.Bi.M.S.” e “ En.Bi.M.S. Sicurezza” (anche con
140
Commissione Sicurezza ), il tutto per promuovere l’instaurazione e lo
svolgimento di corretti ed etici rapporti di lavoro, sostenibili per l’impresa, i
lavoratori e l’ambiente.
Art. 130 - Composizione delle Controversie
In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito
all’applicazione del Contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ri -
corso presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale Certificazione
e Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale Territoriale, ferme restando le
previsioni legislative che regolano la materia. In caso di controversia relativa
ad una clausola applicativa del presente CCNL, tali parti potranno inoltre ri -
chiedere l’apposita Interpretazione alla Commissione Contrattuale
Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del
presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in
sede territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di Com-
missioni istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.M.S.
È comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla Conci-
liazione in sede sindacale, ove non diversamente previsto dalla normativa vi -
gente, così come disciplinate al Titolo LXVI.
141
TITOLO XXIX
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 131 - Previdenza Complementare
È intenzione delle Parti istituire una forma di previdenza complementare per
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligato-
rio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le Parti intendono attuare la forma pensionistica complementare suddetta,
agli effetti della normativa tempo per tempo vigente, mediante adesione col -
lettiva di un Fondo Pensione Aperto di primaria importanza.
L’adesione è consentita a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o
determinato che abbiano superato il periodo di prova.
I lavoratori come sopra individuati, ai quali si applica il presente Contratto,
possono volontariamente aderire mediante destinazione totale o parziale del
TFR maturando.
A favore dei lavoratori iscritti, le Aziende sono tenute a contribuire con un’ali-
quota pari all’1,5% della retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore
stesso a condizione che quest’ultimi versino un contributo almeno pari al 1%
della retribuzione lorda mensile.
142
Art. 132 – Patronati
TITOLO XL
PATRONATI
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizza-
zioni sindacali firmatarie il presente CCNL (esempio: ENCAL CISAL) o di
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto, unitamente alle Parti firma -
tarie del presente CCNL, un Accordo Aziendale di Secondo livello, hanno
diritto di svolgere, a domanda, la loro attività all’interno dell’Azienda. I rap-
presentanti dei Patronati concorderanno con la singola Azienda i modi di svol-
gimento della loro assistenza, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la nor-
male attività aziendale.
143
TITOLO XLI
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 133 - Co.As.Co.
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato, a carico dei Datori di
Lavoro che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei
costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrat-
tuale, nonché all’assistenza sulla sua applicazione.
Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari allo
0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’Imponibile Previdenziale aziendale e
dovrà essere versato nei modi previsti dall’Associazione Datoriale firmataria
scelta dal Datore che, salvi eventuali diversi accordi sottoscritti con le Associa-
zioni Datoriali firmatarie di riferimento.
Le parti sociali precisano e ribadiscono che la regolare e corretta effettuazione
dei versamenti delle suddette quote “Co.As.Co.”, rappresentano condizione
essenziale e necessaria rispetto alla corretta applicazione del CCNL, anche
rispetto agli organi ispettivi e di vigilanza, e che le associazioni datoriali non
potranno rilasciare attestato di corretta applicazione del CCNL in caso di
mancato, omesso o irregolare versamento delle quote, in linea con quanto già
previsto per le quote di iscrizione alle singole associazioni datoriali, ed al ver-
samento all’ente bilaterale.
144
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai dei
Servizi di CRM/BPO - Call e Contact Center
Disciplina Speciale
145
TITOLO XLII
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
Art. 134 - Dirigenti: definizione
Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato
che, quali Alter Ego dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più ele-
vato grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità, Ini-
ziativa e con Potere decisionale; tali funzioni incidono sull’andamento gene -
rale dell’Impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma.
Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna e sarà mu-
nito di specifiche Deleghe generali ed operative.
Il Dirigente riceve dal Datore di lavoro direttive di carattere generale, che rea-
lizza con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa auto-
nomia e conformemente alle Deleghe ricevute. Pertanto, il Dirigente, con la
propria Discrezionalità ed Iniziativa professionali, ha il compito di emanare
Direttive a tutta l’Impresa con responsabilità generale e solidale che si riflette
sull’intera organizzazione.
Nelle strutture aziendali complesse, è possibile che vi siano Dirigenti di di -
verso livello funzionale, fermo restando che tra di essi non vi può essere su -
bordinazione, ma solo funzioni di coordinamento, poiché anche il livello in -
feriore della dirigenza deve sempre poter operare, in ambito aziendale esteso,
come Alter Ego dell’Imprenditore.
La nozione del Dirigente implica che tale Collaboratore apicale dell’Impren-
ditore non sia soggetto destinatario della disciplina legale prevista in materia
di licenziamenti individuali, per l’assoluta necessità del permanere di un esteso
rapporto fiduciario con l’Imprenditore, nel nome del quale il Dirigente è
chiamato ad operare. Inoltre, il Dirigente non è soggetto alla disciplina legale
sull’orario di lavoro, dovendo rispondere essenzialmente dei risultati, fermo
però l’obbligo di rispettare i criteri di ragionevolezza, cioè la dovuta attenzione
alla salute (rispetto dei riposi complessivamente previsti) e alle esigenze pri-
marie della vita di relazione, contemperate con i bisogni aziendali. Quale con-
seguenza di quanto precede, per il Dirigente non è previsto il diritto al com -
penso di eventuale lavoro straordinario, purché prestato entro i suddetti limiti
di ragionevolezza.
La qualifica dirigenziale sarà obbligatoriamente riconosciuta ogniqualvolta vi
fosse il rispetto delle competenze e mansioni previste dalla Tabella Dirigenti
della Classificazione del personale. Inoltre, in sede aziendale, quando ne ri-
corrano fondate ragioni od opportunità, le Parti potranno sottoscrivere un Ac-
cordo di Secondo Livello che adatti, anche per i Dirigenti, la disciplina del
presente CCNL alle particolari esigenze locali od aziendali, in un’ottica
146
d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come complessiva -
mente definiti nel presente CCNL.
Art. 135 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sulla decisiva importanza della formazione e dell’ag -
giornamento, nelle diverse forme e condizioni possibili, s’impegnano a favo -
rirne anche i Dirigenti nell’accesso formativo.
Art. 136 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo numero
di dipendenti, quale normalmente si verifica nella “Micro” o “Piccola” Im -
presa, la sussistenza dei requisiti qualificanti l’accesso alla Dirigenza dovrà es-
sere verificata con particolare rigore, al di là del nomen, essendo di difficile
configurazione in tali piccole realtà la necessità di supplenza imprenditoriale,
nei termini qualificanti la Categoria Dirigenziale, come essa è normalmente
presente nelle più ampie articolazioni aziendali.
Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale ordinaria Fi-
gura Apicale della “Piccola Impresa” la qualifica di Quadro.
Considerato però che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, si pos-
sono verificare anche condizioni d’Imprese di trasformazione o di servizio con
pochi dipendenti e grande fatturato, ai fini della valutazione per l’accesso alla
dirigenza, per tali aziende potrà farsi prevalente riferimento all’indicatore eco-
nomico.
Art. 137 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte per ma-
lattia ed infortunio
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Con-
tratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, con la prevista con-
tribuzione mista prevista, è operante tramite l’ En.Bi.M.S. un’estesa Assi-
stenza Sanitaria, Integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
e per caso morte per malattia ed infortunio, con prestazioni ricavabili dal sito:
www.enbims.it.
Inoltre, nell'interesse del Dirigente, l'Azienda dovrà stipulare una polizza
contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
• in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non con-
senta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4 (quat-
tro) annualità della retribuzione mensile normale; qualora si trattasse di
invalidità permanente parziale, la somma sarà proporzionata al grado di
invalidità determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
147
• in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre)
annualità della retribuzione mensile normale.
Art. 138 - Dirigenti: Welfare Contrattuale
Anche a favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente
Contratto, è operante il Welfare Contrattuale, come previsto dal presente
CCNL, con costo di € 2.600,00/anno.
Art. 139 - Dirigenti: Responsabilità Civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell'eserci-
zio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi provvederà tramite
idonea copertura assicurativa.
Il Dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con
l'avvenuto rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle funzioni attri-
buitegli, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a non dover prestare il
preavviso contrattuale.
Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente
comma, sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al da-
tore di lavoro la notifica dell'avviso a seguito del quale sia stato successivamente
rinviato a giudizio.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Dirigente per fatti che
siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, l’Azienda
potrà formalmente contestare ex art. 7, L. 300/1970, l’eventuale dolo o colpa
grave emersi in fase d’istruttoria. Qualora il procedimento disciplinare si risol-
vesse senza sanzioni non conservative, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio e
di assistenza legale sarà a carico dell’assicurazione stipulata dall’Azienda. In
caso di conflitto d’interessi tra il Dirigente e l’Azienda, è in facoltà del Dirigente
di farsi assistere da un legale di sua fiducia, con oneri a suo carico.
Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio
delle funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato motivo di licenzia -
mento, sempre esclusi i casi di dolo o colpa grave del Dirigente, che siano stati
formalmente contestati ex art. 7, L. 300/1970.
In caso di privazione della libertà personale, per fatti direttamente attinenti
all'esercizio delle funzioni attribuitegli e in assenza di dolo o colpa grave ritual-
mente contestate, il Dirigente in forza sarà posto in aspettativa ed avrà diritto
alla conservazione del posto con decorrenza del 65% (sessantacinque per -
cento) della sua retribuzione mensile normale, per un tempo complessivo pari
148
al comporto contrattuale, con computo unico dei periodi di aspettativa e/o di
malattia.
Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al
Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempre-
ché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso, privi di dolo o colpa
grave.
Art. 140 - Dirigenti: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità
Civile
Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza le-
gale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa
grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni
svolte, con massimale di almeno € 300.000,00 (trecentomila euro), per evento
e per anno.
L’Azienda, in caso di procedimento civile o penale, è altresì tenuta ad assicu-
rare ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi con-
seguentemente allo svolgimento delle loro funzioni, anche se dovuto a colpa,
con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni di euro).
Art. 141 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Dirigente sarà com-
posta dalle diverse voci retributive, negli importi riconosciuti per la propria
Categoria, oltre ad eventuale Superminimo Individuale ed ogni altra voce re-
tributiva stabile e ricorrente che sia stata riconosciuta al Dirigente.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato ad obiettivi o Reinvestimento condiviso degli utili
aziendali;
3) Particolari condizioni per la Formazione interna e/o esterna nell’inte-
resse del Dirigente o dell’Azienda, in concomitanza alla quale
l’Azienda può porre il vincolo di non concorrenza a valere dalla ces-
sazione del Dirigente.
Art. 142 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che rivesta la
qualifica di Dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, an-
che precisi limiti temporali (fino al massimo di 5 anni dalla cessazione ), di
luogo e di oggetto. Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo
dovranno essere proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed
149
alle effettive mansioni del Dirigente, nel rispetto del principio che, compati-
bilmente alle esigenze di salvaguardia aziendale assicurate dal Patto di non
Concorrenza, si dovrà favorire l’estensione delle mansioni esercitabili dal Di-
rigente in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della
durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso, definiranno
quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva
attenuazione.
Nei casi dubbi, il Dirigente è invitato, con ordinaria diligenza, ad effettuare
una verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile con-
tenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del Di-
rigente e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche
valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possi-
bilità di produzione del reddito da parte del Dirigente, nel rispetto dei limiti
previsti nel corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda li-
cenzi il Dirigente per cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto qui non definito sul Patto di non concorrenza, si rinvia alle previ-
sioni dell’art. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli
accordi individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Art. 143 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale
Per il Dirigente, in caso di malattia o infortunio non professionale, gli obblighi
informativi, la disciplina del periodo di comporto e delle norme generali affe-
renti, saranno quelli previsti nel presente CCNL.
In caso di malattia, il trattamento economico complessivamente riconosciuto
al Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto
contrattuale, dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile.
Prima della scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del Dirigente richie-
dere l’aspettativa non retribuita così come prevista dal presente CCNL, che
decorrerà dal compiersi del comporto.
Art. 144 - Dirigenti: Infortunio professionale
In caso d’infortunio professionale, non in itinere, spetta al Dirigente la con -
servazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo qua-
lora fosse accertata un'invalidità permanente totale o parziale grave. In tale
periodo, vi sarà decorrenza dell’Indennità INAIL eventualmente spettante e
di quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, entro il limite
complessivo dell’85% della R.N.M.
150
Quindi, tale percentuale comprenderà l’Indennità erogata dall’INAIL, ex art.
70 del T.U. 1124/65.
Art. 145 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni per giusta causa
Al Dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari di dimissioni
per giusta causa, che dovranno essere confermate da Accordo Transattivo tra
le Parti ex art. 410 e 411 cpc.
1) Mancata accettazione del trasferimento
Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà as-
sumere la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione del trasferimento, non concordato, ad oltre 150
chilometri dalla sede abituale di lavoro, il Dirigente avrà diritto di ras-
segnare le dimissioni per giusta causa, quindi senza obbligo di preavviso e
con il riconoscimento aziendale di una somma aggiuntiva al T.F.R., pari
all’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante. Sono fatte salve le di-
verse condizioni pattuite tra le Parti con Accordo Assistito.
2) Trasferimento di proprietà dell'Azienda
Il Dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con
l’Azienda, qualora il trasferimento di proprietà determini un'effettiva situa-
zione di detrimento professionale, potrà procedere, entro 120 (centoventi)
giorni dall’effettivo trasferimento di proprietà, alla risoluzione del rapporto
di lavoro senza obbligo di preavviso e con il riconoscimento aziendale di
una somma aggiuntiva al T.F.R., pari all’indennità sostitutiva del preavviso
a lui spettante.
3) M utamento di posizione
Il Dirigente che, a seguito di mutamento aziendale delle proprie mansioni
con un’effettiva situazione di detrimento professionale, risolva per giusta
causa il rapporto di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto mu-
tamento, ha diritto ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di importo pari
all'indennità di mancato preavviso che gli sarebbe spettato in caso di licen-
ziamento.
Art. 146 - Dirigenti: licenziamento
Anche il licenziamento del Dirigente deve essere intimato per iscritto, a
norma dell’art. 2, L. 604/1966.
Non è richiesta la sussistenza di una “giusta causa” o di un “giustificato mo-
tivo”, fermo restando che, ad esclusione del documentato “giustificato motivo
151
oggettivo”, sia il licenziamento per “giusta causa” che per “giustificato motivo
soggettivo” dovranno effettuarsi a conclusione dell’iter disciplinare, che per i
fatti contestati abbia confermato l’idoneità al recesso.
È possibile procedere al licenziamento del Dirigente senza “giustificato mo -
tivo soggettivo”, senza documentato “giustificato motivo oggettivo”, o senza
percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o senza obbligo di motiva-
zione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito dalla relativa inden -
nità, ed una “Somma aggiuntiva al T.F.R.” pari all’indennità lorda sostitutiva
del preavviso che sarebbe stato a lui contrattualmente spettante in funzione
dell’anzianità di servizio quale Dirigente.
Quanto precede, salvo il caso di licenziamento discriminante per motivi sin -
dacali, politici, religiosi, di sesso o di orientamento sessuale, risolve di diritto
il rapporto di lavoro dalla data di comunicazione scritta e, quindi, con l’inden-
nità sostitutiva di preavviso e la “Somma aggiuntiva al T.F.R.” o entro l’ultimo
giorno del termine di preavviso, con riconoscimento dell’eventuale residua
indennità sostitutiva e della “Somma Aggiuntiva al T.F.R.”.
Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa), avvenuto a conclu -
sione dell’iter di contestazione che confermi il motivato licenziamento, il
preavviso e la somma aggiuntiva al T.F.R. non saranno dovuti.
Nel caso di confermato licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”, ol-
tre al T.F.R. spettante, sarà dovuto il solo preavviso o, qualora non lavorato,
la relativa indennità sostitutiva.
Art. 147 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
La quota annua da accantonare e le discipline afferenti alla corresponsione e
all’anticipazione saranno quelle previste dal presente CCNL.
I redditi derivanti da piani di Incentivazione o il Credito Welfare, i Premi di
risultato, i redditi derivanti da eventuale reinvestimento condiviso agli utili, o
anche i redditi collettivi già esclusi in sede di concessione, non rilevano ai fini
del calcolo del T.F.R.
Art. 148 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte effettuate durante
il rapporto di lavoro
Salvo diversi accordi preventivamente stipulati tra le Parti interessate, in caso
d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Dirigente, si applicherà
l’articolo 64 del D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Dirigenti, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare
152
articoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza
e formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori del tempo di lavoro ed in modo
compatibile con lo stesso.
Art. 149 - Dirigenti: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Dirigente
per lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute al Titolo LIV del presente CCNL, che per la Categoria dei Diri -
genti assumono massima rilevanza.
TITOLO XLIII
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 150 - Quadri: Definizione
Appartengono alla Categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato,
esclusi i Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche
Autonomie, Responsabilità, Competenze e Deleghe, funzioni direttive di rile-
vante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali in set-
tori specifici di Grandi Aziende o con responsabilità generale per l’intera or -
ganizzazione nelle realtà minori, anche decentrate, quali filiali o simili.
La qualifica di Quadro sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste
dalla Tabella Quadri della Classificazione del Personale.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportu -
nità, le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che, per i
Quadri, adatti la disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali,
in ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come definiti
nel presente Contratto Collettivo.
Art. 151 - Quadri: Formazione e aggiornamento
Le Parti concordano sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento
per i Quadri, nelle diverse forme e condizioni e s’impegnano a favorirne l’ac-
cesso alla formazione più qualificata.
Per i Quadri, si conferma l’applicazione dei criteri minimi previsti per la ge -
neralità dei Lavoratori, oltre alle seguenti specifiche condizioni:
153
1) Formazione aziendale: richiesta dall’Azienda, intesa come formazione
utile o necessaria all’evolversi del percorso lavorativo, normalmente si
svolgerà in orario retribuito a totale carico del Datore di lavoro. Resta in-
teso che tale formazione, qualora effettuata al di fuori dell’orario ordina-
rio di lavoro, senza qualificarsi come lavoro straordinario, determinerà il
diritto alla retribuzione ordinaria maggiorata del 10%.
2) P ercorsi formativi di tutela: da attivarsi in caso di riorganizzazioni azien -
dali o di rischio per l’occupazione dei Quadri, anche per aggiornare ed
ampliare le aree di competenza. Al termine, il Quadro potrebbe così mu-
tare le proprie mansioni e trovare impiego anche all’interno di un altro
settore aziendale. Le Parti convengono sull'opportunità di favorire la rea-
lizzazione di adeguati investimenti formativi, preferibilmente attraverso
l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei e ai Fondi Inter -
professionali contrattuali. Anche la formazione dei Quadri è soggetta alle
previsioni del Titolo XXIV del presente CCNL.
Art. 152 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per ma -
lattia ed infortunio - Welfare Contrattuale
A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente Con -
tratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite
l’En.Bi.M.S. (Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria, In -
tegrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per caso morte per
malattia ed infortunio, con la contribuzione mista prevista dal presente CCNL
e con prestazioni ricavabili dal sito: www.enbims.it.
A favore dei Quadri è operante il Welfare Contrattuale (nel valore di €
250/anno).
Art. 153 - Quadri: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità
Civile
Ai Quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assi -
stenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti
da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle fun -
zioni svolte, con massimale di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila
euro) per evento e per anno.
L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di
assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal
rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello
svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 2.000.000,00 (due
milioni di euro).
154
Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o responsabilità
del Quadro o di conflitto d’interessi con l’Azienda.
Art. 154 - Quadri: Periodo di Prova e d’inserimento nella mansione
Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6
mesi per i Quadri di nuova assunzione.
Inoltre, per i Lavoratori di prima assunzione il cui livello di approdo previsto
sia il Quadro, si potranno attivare le Condizioni d’Ingresso del presente
CCNL.
Art. 155 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Quadro sarà com-
posta dalle diverse voci retributive, pari ad almeno gli importi riconosciuti per
tale Livello, oltre ad eventuale Superminimo Individuale ed ogni altra voce
retributiva stabile e ricorrente riconosciuta al Quadro.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati;
3) Reinvestimento condiviso degli utili aziendali;
4) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del Quadro o dell’Azienda,
anche intesa quale corrispettivo mediante il quale, con accordo tra le Parti,
l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla cessazione del
Lavoratore.
Art. 156 - Quadri: Patto di non concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste la
qualifica di Quadro, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali (fino al massimo di 3 anni dalla cessazione), di luogo
e di oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere pro-
porzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Quadro, nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire l’esten-
sione delle mansioni esercitabili dal Quadro in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili dal Quadro saranno crescenti con il
decorrere della durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso,
definiranno quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a
progressiva attenuazione.
155
Nei casi dubbi, con ordinaria diligenza, il Quadro è invitato ad effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile conten -
zioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del
Quadro e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche
valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possi -
bilità di produzione del r eddito da parte del Quadro, nel rispetto dei limiti
previsti nel corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda li-
cenzi il Quadro con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alle discipline del presente CCNL per la generalità dei la-
voratori, alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi indivi-
duali intercorsi tra il Quadro e l’Azienda.
Le Parti Contrattuali consigliano di contenere le clausole restrittive del Patto
di non Concorrenza nei soli limiti strettamente necessari alle esigenze di sal-
vaguardia aziendale.
Art. 157 - Quadri: Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di
lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Quadro, si ap -
plicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Quadri, nel rispetto degli obblighi di ri-
servatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare ar-
ticoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza e
formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in tempi
compatibili con la stessa.
Art. 158 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del rapporto di
lavoro
Per la disciplina del rapporto di lavoro non precisata nel presente Titolo
quale, a titolo d’esempio, orario di lavoro, malattia, maternità, preavviso, si
rinvia alle condizioni previste dal presente CCNL per la generalità dei Dipen-
denti.
156
Art. 159 - Quadri: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Quadro
per lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute dal presente CCNL che anche per la Categoria dei Quadri, assu -
mono massima rilevanza.
157
TITOLO XLIV
CLASSIFICAZIONE UNICA
Art. 160 - Principi generali.
Il sistema di classificazione professionale di cui al presente titolo costituisce
elemento fondamentale nell’ottica di rendere il presente CCNL coerente con
le tipicità del settore dei servizi BPO – CRM, contraddistinti da peculiarità
rilevanti, ma anche adeguato all’evoluzione del settore e del mercato del la-
voro.
L’innovazione tecnologica, i cambiamenti dei modelli di business dei commit-
tenti e i comportamenti sociali abilitati dalla trasformazione digitale hanno
ampliato la proposta di servizi degli Outsourcer e, per intrinseca conseguenza,
ne hanno ridisegnato la domanda di competenze, il fabbisogno tecnologico e
i modelli di organizzazione in modo tanto radicale da rendere necessario un
sistema di classificazione professionale ad hoc, capace di mappare anche le
figure emergenti o non regolamentate.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, articolata su 10 (dieci)
livelli professionali e retributivi, di cui alle tabelle previste al successivo art.
161.
Le Parti rilevano che la Classificazione Unica del Personale, così come da anni
è applicata nel Sistema Contrattuale “ANPIT/CISAL”, sostanzialmente
coincide con le previsioni del Quadro Europeo delle Qualifiche (c.d.
“E.Q.F.”) e con i rispettivi descrittori di livello professionale.
L’inquadramento del personale è effettuato secondo le declaratorie generali e
le esemplificazioni di seguito indicate.
La classificazione unica, nel determinare livelli comuni di retribuzione mi-
nima contrattuale per ciascuna declaratoria, non pregiudica il riconoscimento
ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi di miglior favore previsti
dalla legge, da accordi collettivi di secondo livello appartenenti al medesimo
sistema contrattuale del presente CCNL e da eventuali accordi individuali si-
glati tra datore di lavoro e dipendente.
Le Parti concordano che i contenuti dei profili professionali esplicitati sono
da intendersi come esemplificativi e non esaustivi di tutte le possibili profes -
sionalità lavorative individuabili all’interno del sistema organizzativo della sin-
gola azienda. Resta comunque inteso che i contenuti professionali indicati
nelle declaratorie consentono, per analogia, di inquadrare le diverse figure
professionali presenti in azienda non indicate nel presente contratto.
158
Ai fini delle norme di cui al presente Titolo, devono intendersi per “aziende
di medie o grandi dimensioni” le aziende con un numero di lavoratori dipen-
denti sul territorio nazionale almeno pari a 150 (centocinquanta) unità.
Art. 161 - Classificazione del Personale: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Ope -
rai.
Declaratoria
È inquadrato in tale livello il lavoratore subordinato che, con formali ed ap -
propriate deleghe di gestione e poteri di rappresentanza e di firma, quale Alter
Ego dell’Imprenditore, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli
obiettivi generali dell’Impresa di medie o grandi dimensioni, cioè con almeno
150 dipendenti. Egli esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione
e/o nel coordinamento delle risorse umane e materiali nell’ambito del settore
di aziendale di afferenza.
LIVELLO Dirigente
159
Declaratoria
È inquadrato in tale livello il lavoratore subordinato che, nell’ambito di
aziende di piccole dimensioni, cioè con meno di 150 dipendenti, esercita, con
deleghe gestionali specifiche e senza poteri di rappresentanza, sotto la super -
visione dell’imprenditore, i necessari poteri decisionali nella conduzione e/o
nel coordinamento delle risorse umane e materiali ricadenti nell’ambito ope-
rativo affidatogli, relativo ad una pluralità di Clienti, con i quali intrattiene rap-
porti diretti e continuativi anche di tipo strategico. Nelle aziende di medie o
grandi dimensioni, il Quadro può essere titolare di poteri di rappresentanza
su specifica e formale delega dell’imprenditore, esercitando i necessari poteri
decisionali sotto la supervisione del personale inquadrato con qualifica di Di-
rigente.
LIVELLO Quadro
160
Declaratoria
È inquadrato nel livello A1 il lavoratore subordinato che, sulla base di espe -
rienza specializzata, elevata competenza tecnico-specialistica e/o profonde co-
noscenze intersettoriali, organizzative e di business, svolge compiti molto com-
plessi attenenti al core business dell’Azienda, gestisce le responsabilità di una
o più aree in piena autonomia, coordinando risorse umane, tecniche e finan-
ziarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Individua, comunica e
trasferisce le linee guida al Capo Dipartimento e ai team, ne supervisiona il
lavoro, assicurando il continuo e corretto funzionamento della propria area;
riporta al Quadr o, al Dirigente di riferimento del proprio settore/area o, in
assenza di tali figure, al legale rappresentante dell’azienda.
Esemplificazioni
1) Responsabile dei Settori Operativi complessi: sulla base di specializ-
zata esperienza, elevate competenze tecnico -specialistiche e/o pro -
fonde conoscenze intersettoriali, organizzative e di business identifica,
definisce e trasmette le linee guida delle Operations al fine di raggiun-
gere gli obiettivi aziendali; opera con piena autonomia, coordinando
attività e persone. Supporta le strategie commerciali. Ha la responsa-
bilità di più aree di business con compiti di monitoraggio e controllo,
azione, strategia e pianificazione del budget, implementazione e coor-
dinamento dell’organizzazione e dello staff operativo. Condivide le
scelte con la Direzione, si interfaccia con i Clienti e coopera con il
Responsabile Commerciale nella definizione di obiettivi, kpi, e costi.
Assicura il raggiungimento degli stessi e la marginalità, la corretta ge-
stione delle risorse mediante monitoraggio e verifica del progressivo
andamento degli indicatori proponendo soluzioni e intervenendo per
modificare gli scostamenti negativi.
LIVELLO A1
SETTORE BPO
161
a
2) Responsabile dell’esperienza cliente (Customer Experience): sulla
base di specializzata esperienza, elevate competenze tecnico-speciali-
stiche e profonde conoscenze intersettoriali, organizzative e di busi-
ness, identifica, definisce e trasmette le linee guida per adeguare e
migliorare l’esperienza del cliente finale. Ha piena autonomia e indi-
pendenza nella definizione delle strategie e delle azioni da intrapren-
dere sui prodotti e sui servizi lungo tutto il percorso di interazione con
il cliente finale (Customer Journey Map); coordina e supervisiona
l’operato delle risorse afferenti a diverse aree aziendali, in collabora-
zione con gli altri Responsabili, per far avanzare i progetti e raggiun -
gere i KPI previsti. Condivide con la Direzione le criticità e i successi
raggiunti, prendendo le decisioni, allocando il budget e interfaccian -
dosi anche con i Committenti.
3) Responsabile della gestione dei dati (Data Management): sulla base
di specializzata esperienza, elevate competenze tecnico-specialistiche
e profonde conoscenze intersettoriali, organizzative e di business
identifica, definisce e trasmette le linee guida delle strategie e delle
azioni da intraprendere per migliorare la gestione e valorizzazione dei
Dati, ivi compresa la sicurezza e compliance del loro trattamento, in
riferimento alle norme vigenti e ai Codici di Condotta sottoscritti da
Assocontact (di cui agli allegati nn. 4 e 5 del presente Contratto). Strut-
tura e mantiene i data base, migliora i sistemi di raccolta dei dati, se -
leziona, integra e implementa software specifici di gestione e analisi
dei dati, ne garantisce la governance corretta nel rispetto della privacy
e dei diritti degli interessati, delle policy aziendali e degli standard di
qualità internazionali. Ha altresì il compito di far emergere il valore
dei dati a tutti i livelli dell’organizzazione, anche al fine di innescare
innovazione di business Opera con autonomia e indipendenza in
stretta condivisione con la Direzione, coordina e gestisce le attività
delle risorse umane, tecniche ed economiche e supervisiona l’anda -
mento dei progetti. Collabora con gli altri Responsabili prendendo le
decisioni, allocando il budget e interfacciandosi anche con i Commit-
tenti.
SETTORE CLIENTI (CUSTOMER EXPERIENCE)
SETTORE GEST IONE DATI (DATA MANAGEMENT)
162
b
c
4) Responsabile ICT: sulla base di specializzata esperienza, elevate com-
petenze tecnico-specialistiche e profonde conoscenze intersettoriali,
organizzative e di business identifica, definisce e trasmette le linee
guida delle strategie e delle azioni da intraprendere per efficientare e
implementare la governance, le strategie, l’architettura e i sistemi ICT
in modo adeguato ai bisogni aziendali. Condivide con la Direzione e
si interfaccia con altri Responsabili mantenendo autonomia e indi-
pendenza nella progettazione dell’architettura aziendale (ivi compresi
i protocolli di autenticazione, le specifiche tecniche di software e si-
stemi, la pianificazione degli aggiornamenti, etc.…) e nello sviluppo e
aggiornamento dei sistemi informatici. Determina le risorse necessa-
rie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa l’evoluzione
del mercato ICT ed i bisogni di business dell’azienda. Contribuisce
allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in
progetti di trasformazione dig itale. Opera con elevate conoscenze
sulle tecnologie e sulle sue ultime innovazioni che gli consentono il
design, l’integrazione e/o lo sviluppo di software e sistemi, anche di
terze parti e/o con i sistemi dei committenti, garantendone l’aggiorna-
mento, la conformità, l’efficienza e la continuità operativa.
5) Responsabile Cybersecurity: sulla base di specializzata esperienza,
elevate competenze tecnico-specialistiche e profonde conoscenze in-
tersettoriali, organizzative e di business, definisce e trasmette le linee
guida delle strategie e delle azioni da intraprendere per garantire la
continuità operativa e la sicurezza delle reti, dei sistemi e degli end -
point, coordinando team e attività di analisi dei rischi, redigendo le
linee guida di risposta in caso di attacco, assicurando interventi di sup-
porto e difesa per la popolazione aziendale e i suoi processi. Garan -
tisce il rispetto delle norme e dei Codici di Condotta sottoscritti da
Assocontact (di cui agli allegati nn. 4 e 5 del presente Contratto), fa-
vorendo percorsi di formazione e aggiornamento sui temi di sicurezza
e plasmando la cultura aziendale sul tema. Condivide con la Dire -
zione le criticità e i successi raggiunti, collabora con gli altri Respon -
sabili prendendo le decisioni, allocando il budget e interfacciandosi
anche con i Committenti se necessario.
6) Esperto in Intelligenza Artificiale e responsabilità etica: sulla base di
comprovata esperienza e di elevate competenze tecniche
SETTORE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA (ICT)
SETTORE SICUREZZA INFORMATICA (CYBERSECURITY)
163
specialistiche, nonché di una formazione e/o esperienza in ambito
etico o di comunicazione e gestione delle risorse umane, si occupa,
sotto la direzione dei vertici aziendali e dei dirigenti o quadri a lui
sovraordinati, e in stretta collaborazione con i p rofessionisti qualifi-
cati, di valutare l’impatto che l’introduzione di sistemi di IA potrebbe
avere in azienda, analizzando la presenza di bias e mettendo in campo
azioni di mitigazione dei rischi, collaborando alla software selection
con particolare attenzione alla “spiegabilità” e alla trasparenza algorit-
mica, monitorando i processi di accountability e gli opportuni presidi
human in the loop, soprattutto con riferimento ai sistemi di Ai a sup-
porto delle decisioni e favorendo azioni di comunicazione e sensibi-
lizzazione sia verso i dipendenti sia verso il top management. Ha inol-
tre responsabilità di controllo sul rischio sostitutivo per le mansioni
più interessate dal loro ricorso, studia e appronta sistemi di notazione
per individuare i task e i ruoli più esposti e comunica i risultati del
monitoraggio al Responsabile delle attività formative con l’obiettivo di
prevenire e mitigare la fungibilità delle risorse umane, e di valoriz-
zarne le professionalità tramite tale tecnologia. Di norma non coor -
dina personale e può essere destinatario di poteri direttivi su altre ri-
sorse umane solo nel caso di implementazione di una specifica strut-
tura interna dedicata all’introduzione dell’IA in azienda. Aggiorna pe-
riodicamente i vertici dell’azienda ed i suoi superiori gerarchici delle
analisi, delle azioni e dei risultati del suo operato.
7) Responsabile Risorse Umane: sulla base di specializzata esperienza,
elevate competenze tecnico-specialistiche e profonde conoscenze in-
tersettoriali, organizzative e di business identifica, definisce e tra -
smette le linee guida delle strategie e delle azioni da intraprendere per
sviluppare le politiche nell’ambito delle risorse umane. Conforme -
mente alle indicazioni generali ricevute dall’Azienda o dai Clienti,
cura la selezione, la formazione, lo sviluppo organizzativo, i piani re-
tributivi e i piani di sviluppo delle carriere, il contenzioso disciplinare,
le assunzioni e i licenziamenti, collaborando al raggiungimento degli
obiettivi aziendali. Assicura con autonomia e indipendenza una cor -
retta amministrazione del personale, appronta le previsioni di spesa
settoriali e la determinazione dei costi del personale, conformemente
agli obiettivi aziendali e alle indicazioni di spesa concordate. Coor -
dina gli interventi atti a migliorare la sicurezza e l’igiene degli ambienti
di lavoro. Previene, studia e coordina le problematiche relative al
SETTORE RISORSE UMANE (HR)
164
contenzioso del lavoro nonché quelle connesse alle relazioni sinda-
cali, in contesti non muniti di apposito profilo.
8) Responsabile Commerciale: sulla base di specializzata esperienza,
elevate competenze tecnico-specialistiche e profonde conoscenze in-
tersettoriali, organizzative e di business identifica, definisce e tra-
smette le linee guida delle strategie e delle azioni da intraprendere per
il conseguimento degli obiettivi commerciali dell’azienda, l’amplia-
mento della base clienti (committenti), la definizione dei modelli di
business. Collabora all’ideazione e alla vendita di servizi e prodotti
innovativi; collabora con il Responsabile di Settori Operativi Com -
plessi alla definizione dei budget e delle offerte, coordina un team di
risorse e si interfaccia con gli altri Responsabili. Condivide le proprie
strategie con la Direzione, eseguendo o traducendo in azione le poli-
tiche commerciali e le indicazioni di sviluppo.
9) Responsabile Amministrativo in organizzazioni di grandi dimensioni
e in presenza di attività complesse gestisce gli uffici di contabilità ge -
nerale, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge e
delle procedure stabilite, sulla base di specializzata esperienza, elevate
competenze tecnico-specialistiche e profonde conoscenze intersetto-
riali e organizzative. Fa predisporre i prospetti contabili e le situazioni
periodiche relative all’andamento delle attività aziendali. Gestisce
banche, liquidità e recupero crediti. Ha la responsabilità dell’appron-
tamento dei dati necessari per la formulazione del bilancio aziendale,
che ha il compito di predisporre e presentare. Coordina gli adempi-
menti fiscali o societari anche avvalendosi di consule nti esterni, con
responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni legali e aziendali
e delle scadenze o termini di legge. Coordina le procedure contabili,
le rilevazioni inventariali e i dati che gli pervengono dai diversi settori
amministrativi. Nelle sue responsabilità ricadono gli Uffici Contabi-
lità, Fatturazione, Controllo di Gestione, Segreteria, Controllo Qua-
lità.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
SETTORE CO MMERCIALE (SALES, MARKETING & COMMUNICATION)
165
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
166
Declaratoria
È inquadrato nel livello A2 il lavoratore subordinato che, sulla base di ampia
esperienza, elevata competenza tecnico -specialistica e/o conoscenze interset-
toriali, organizzative e di business, svolge compiti complessi e gestisce le re -
sponsabilità di un’area in autonomia in ambiti che siano complementari ed
accessori al core business dell’Azienda . Gestisce le risorse affidategli e,
nell’ambito delle proprie funzioni, assicura l’efficienza e i risultati dell’intera
area coordinata anche tramite un contributo professionale a carattere proget-
tuale-innovativo di particolare specializzazione. È tenuto al riporto gerarchico
diretto nei riguardi del Quadro o del Dirigente di riferimento del proprio set-
tore/area o, in assenza di tali figure, nei riguardi del legale rappresentante
dell’azienda. Ricade in questo livello anche il lavoratore subordinato le cui
competenze, esperienze e conoscenze sono adeguate a svolgere il ruolo di
Vice-Responsabile negli ambiti di particolare rilevanza per l’azienda . Il Vice-
Responsabile svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, con-
duzione, coordinamento e controllo, con limitati e specifici poteri di rappre -
sentanza.
Esemplificazioni
1) Responsabile di Siti o di Settore: sulla base di ampia esperienza, ele-
vate competenze tecnico -specialistiche e/o conoscenze intersettoriali e orga -
nizzative gestisce, coordina, controlla e motiva il personale affidatogli con par-
ziale autonomia, limitata dalle decisioni e indicazioni del Responsabile di Set-
tori Operativi Complessi. È responsabile della disciplina del lavoro, della for-
mazione dei sottoposti, del raggiungimento dei risultati previsti, nonché della
correttezza formale e sostanziale delle attività. Riporta al Responsabile di Set-
tori Operativi Complessi, trasmettendogli i risultati e le dinamiche del proprio
sito o settore e traducendo le sue indicazioni verso le risorse gerarchicamente
inferiori, declinandole nelle opportune azioni organizzative, formative e ope-
rative. Si interfaccia con i parigrado dei Committenti, coordina e supervisiona
il lavoro di più ambiti di business e di più siti produttivi.
LIVELLO A2
SETTORE BPO
167
2) Vice-Responsabile gestione dei dati: ha il compito di sostituire il Re -
sponsabile della gestione dei dati nell’operatività e può assumere decisioni in
sua vece, partecipando alle responsabilità e agli oneri di coordinamento, veri-
fica e gestione delle risorse umane, tecniche ed economiche. Opera, con ampi
margini di autonomia e indipendenza, in stretta collaborazione con il Respon-
sabile e può detenere deleghe su specifici progetti, processi o ambiti.
3) Vice-Responsabile ICT : ha il compito di sostituire il Responsabile
ICT nell’operatività e può assumere decisioni in sua vece, partecipando alle
responsabilità e agli oneri di coordinamento, verifica e gestione delle risorse
umane, tecniche ed economiche. Opera, con ampi margini di autonomia e
indipendenza, in stretta collaborazione con il Responsabile e può detenere
deleghe su specifici progetti, processi o ambiti.
4) Responsabile Servizio Legale e Contenzioso : sulla base di ampia
esperienza, elevate competenze tecnico-specialistiche e/o conoscenze interset-
toriali e organizzative gestisce, in autonomia, il contenzioso legale dell'Azienda
o dei Clienti rapportandosi con i consulenti e/o legali esterni eventualmente
incaricati. Risponde della stesura dei contratti (di acquisto, fornitura, cessione
ecc.) e della modulistica aziendale per tutti gli aspetti di natura contrattuale e
giuridica. Avendone i titoli, valuta il contenzioso legale, coordina le azioni di
tutela e il recupero dei crediti. Gestisce e coordina la struttura organizzativa
dell'ufficio legale e i Collaboratori sottoposti, rispondendo dei risultati com -
plessivi.
5) Responsabile Affari Generali: sulla base di ampia esperienza, elevate
competenze tecnico-specialistiche e/o conoscenze intersettoriali e organizza -
tive gestisce riassume su di sé i ruoli di gestione degli affari generali
dell’azienda, organizza e archivia le determinazioni della Direzione Generale,
SETTORE GESTIONE DATI (DATA MANAGEMENT)
SETTORE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA (ICT)
SETTORE LEGALE (LEGAL)
AFFARI GENERALI
168
ne organizza gli interventi pubblici a scala locale o nazionale, amministra la
gestione dei fornitori, l’acquisto e l’approvvigionamento di forniture secondo
i principi di economia e compliance, supervisiona e decide in materia di ser-
vizi logistici, protocolla e registra i contratti di appalto, etc.… Coordina le atti-
vità degli uffici e delle aree di cui è gerarchicamente responsabile.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
169
Declaratoria
È inquadrata nel livello B1 con funzione di Capo Dipartimento la figura pro-
fessionale che con consolidata esperienza, certificate competenze tecnico -
specialistiche e/o capacità organizzative e orientamento al business, svolge
compiti di gestione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio di una spe-
cifica area o progetto, e/o attività ad elevata tecnicalità . Coordina risorse di
livello inferiore, declinando gli obiettivi, i risultati e gli standard qualitativi di
processi specifici, con una parziale autonomia, limitata dalle indicazioni
espresse dal suo superiore, sull’allocazione di budget, le modifiche organizza-
tive, la gestione individuale o di gruppo dei team che a lui riportano.
Esemplificazioni
1) Site Manager: sulla base di consolidata esperienza, certificate compe-
tenze tecnico -specialistiche, spiccate capacità organizzative e cono -
scenze intersettoriali e di business, coordina, controlla e motiva il per-
sonale affidatogli presso un unico sito produttivo. Declina operativa-
mente le raccomandazioni dei suoi diretti superiori e opera con am-
pia autonomia sull’insieme di attività che ricadono nelle commesse
e/o nell’area di cui è competente. Predispone forecast e allinea i con-
suntivi, gestisce le attività operative suggerendo correttivi e cambia -
menti organizzativi, tecnici e tecnologici. Ha la possibilità di interfac-
ciarsi con i committenti e supporta l’area commerciale, l’area IT, CX
e Data Management attraverso la condivisione di informazioni e la
partecipazione alla definizione delle politiche dei prezzi e del miglio-
ramento organizzativo, o mediante l’ideazione e l’implementazione
di specifiche sperimentazioni, il monitoraggio dei dati e/o le attività
necessarie all’adozione di procedure, applicativi o sistemi. Deve ga-
rantire continuità operativa e raggiungimento dei KPI aziendali previ-
sti per l’area di sua competenza. È responsabile della disciplina del
lavoro, della formazione dei sottoposti, del raggiungimento dei
LIVELLO B1
SETTORE BPO
170
risultati previsti, nonché della correttezza formale e sostanziale delle
attività.
2) Capo Dipartimento Data Management / Architetto di big data : sulla
base di una consolidata esperienza e di certificate competenze pro -
getta, sviluppa e opera sulle grandi moli di dati indipendentemente
dalla natura strutturata o destrutturata, con l’obiettivo di organizzarli
in sistemi compliance rispetto alla sicurezza e alle norme, definendo
modelli di governance e usabilità. Coordina, monitora e motiva il la-
voro del team e di altre figure professionali connesse con le attività di
raccolta e analisi, così da favorire i processi di verifica e decisione del
Management. Collabora con Responsabili e Capi Ufficio di altre aree
per ottimizzare i sistemi e i processi e introdurre adeguamenti e inte-
grazioni. Opera con parziale autonomia, limitata dall’intersezione di
responsabilità con altre aree e dalle linee guida e dalle decisioni dei
suoi diretti responsabili. Può interfacciarsi con alcune funzioni dei
committenti al fine di valutare modalità e finalità condivise nella ge -
stione dei dati e assicurare un maggior controllo su tutta la filiera del
dato.
3) Capo Dipartimento Gestione Progetti ICT (ICT PMO): ha consoli-
data esperienza e certificate competenze tecnico -specialistica, anche
dei software specifici, e adeguate conoscenze intersettoriali e organiz-
zative, con buon orientamento al business, che gli permettono di re-
cepire le linee guida dai suoi diretti responsabili e di tradurle in attività
di gestione e organizzazione di un team di PM, coordinando, dele -
gando e motivando le sue risorse. Opera con parziale autonomia e
indipendenza al fine di garantire che tutti i progetti siano adeguati agli
standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli
obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti. Può definire, im-
plementare e gestire direttamente progetti, anche di elevata comples-
sità, dal concepimento iniziale alla consegna finale, assicurando per -
formance ottimali conformi alle specifiche iniziali.
SETTORE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA (ICT)
SETTORE GES TIONE DATI (DATA MANAGEMENT)
171
4) Capo Dipartimento delle operazioni ICT (ICT Operations Mana -
ger): gestisce attività, persone e risorse complessive per le opera- zioni
ICT, recependo e traducendo le linee guida dei suoi Respon - sabili
diretti. Implementa e mantiene una parte dell’infrastrut- tura ICT.
Coordina, monitora e motiva il team che gli è stato asse - gnato.
Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i
processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari
secondo la strategia ed il controllo dei costi dell’organizzazione. Va -
luta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l’ef-
ficacia dell’ICT e la gestione dei rischi associati.
5) Capo Dipartimento Innovazione (Innovation Manager): sulla base di
consolidata esperienza e certificate competente assicura la gestione
delle attività di un’impresa inerenti ai processi di innovazione del bu-
siness, in termini di processi organizzativi, prodotti e servizi e pen -
siero manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital
transformation o trasformazione digitale favorendo culturalmente
l’introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per
lo sviluppo di un vantaggio competitivo sul mercato con la conse -
guente crescita del business.
6) Capo Dipartimento Ricerca e Sviluppo (Direttore Tecnico R&D): ha
ampio margine di autonomia e indipendenza ed opera all’interno
delle indicazioni della Direzione e/o di Responsabili d’area diretta-
mente coinvolti negli specifici progetti implementati. Ha un’elevata
preparazione accademica e certificate competenze tecnico-specialisti-
che, nonché una buona predisposizione a compiti di organizzazione
del lavoro e delle risorse, mantiene aperti i canali con le Università, i
Centri di Ricerca, gli Hub di Innov azione, i Centri di Trasferimento
Tecnologico (e simili…) ed è aggiornato sui principali trend tecnolo -
gici e le novità che emergono nella comunità tecnico scientifica. Coor-
dina il team su specifici progetti di R&D al fine di operare ricogni-
zioni, valutare, selezionare e implementare manufatti tecnologici, al-
goritmi, soluzioni che possano direttamente o indirettamente impat -
tare i processi aziendali e/o i processi di business con l’obiettivo di
generare ottimizzazione e/o migliorare i kpi di performance, anche
modificando o innovando sostanzialmente i modelli di servizio, i pro-
dotti e i modelli di business.
7) Capo Dipartimento DevOps: ha certificate competenze tecnico -
scientifiche e qualificate conoscenze organizzative per coordinare,
monitorare e motivare il team di sviluppo del software; è pratico delle
172
metodologie e degli aggiornamenti sui diversi modelli di workflow che
seleziona e utilizza a seconda delle esigenze aziendali e/o del commit-
tente. Si interfaccia correntemente con altri Capo Dipartimento o Re-
sponsabili di aree per individuare modalità veloci e sicure di analisi,
sviluppo, testing, collaudo, rilascio e aggiornamento, collaborando al
raggiungimento di più ampi obiettivi aziendali. Ha il compito di im -
plementare dei processi di sicurezza del software tramite la creazione
di nuovi modelli per identificare problemi di sicurezza nelle proce -
dure e protocolli informatici esistenti del software e lo sviluppo di
nuove soluzioni innovative. Collabora con altri team tecnici
8) Capo Dipartimento Servizi di automazione ha in carico la gestione
del team di progetto o di specifici progetti di delivery in ambito Ro -
botic Process Automation per assicurare maggior velocità, efficienza,
efficacia e tempestività nei processi aziendali, nei servizi per il com-
mittente come, ad esempio, in ambito di marketing automation (e si-
mili); guida le scelte tecniche e la definizione di architetture applica-
tive. Definisce un modello organizzativo e di processi e struttura un
piano di attività al fine di organizzare al meglio il team di lavoro, nel
rispetto dei tempi previsti per la consegna del progetto. Si interfaccia
con i Responsabili, i Capo Dipartimento o altri team tecnici per miti-
gare le criticità e ottimizzare l’interazione con altri sistemi o processi.
9) Capo Dipartimento della Sicurezza ICT (IT Security manager):
nell’ambito delle linee guida ricevute dai suoi diretti responsabili ha
parziale autonomia e gestisce con certificate competenze e sulla base
di consolidata esperienza le politiche di sicurezza e le attività, le per -
sone e le risorse complessive che impattano sulla sicurezza dell’infra-
struttura IT e dei sistemi informativi. Supporta l’area di Data Mana-
gement per la selezione, l’integrazione e il funzionamento di hard -
ware e software della ge stione dei dati, la definizione di policy e la
corretta gestione della governance dei sistemi di raccolta, archivia-
zione, analisi, condivisione e utilizzo dei dati. Gestisce la diffusione
della sicurezza nell’infrastruttura ICT dell’organizzazione e nelle sue
interazioni con i sistemi proprietari dei committenti. Viene ricono -
sciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder
interni ed esterni, coordina, monitora e motiva il personale gerarchi-
camente inferiore.
SETTORE SICUREZZA INFORMATICA (CYBERSECURITY)
173
10) Capo Dipartimento Selezione: sulla base di consolidata esperienza e
qualificate conoscenze intersettoriali e organizzative si occupa di or -
ganizzare team e procedure per l’individuazione e la selezione di
nuovi profili da inserire in azienda, con l’obiettivo di soddisfare il fab-
bisogno di competenze per il raggiungimento degli obiettivi aziendali,
secondo le indicazioni ricevute dai Responsabili di area e/o dai com-
mittenti.
11) Capo Dipartimento Gare: ha il compito di organizzare e gestire il
team addetto al monitoraggio delle gare e alla stesura dei bandi di
gara. Declina la strategia commerciale e la proposizione tecnologica
collaborando alla definizione dell’offering e all’identificazione dei
vantaggi competitivi da valorizzare. Garantisce l’espletamento cor -
retto di tutte le pratiche e le procedure, realizza documenti di preven-
dita e di descrizione e presentazione dei prodotti e servizi offerti, dei
modelli organizzativi, del budget.
12) Capo Dipartimento di Sicurezza dei sistemi di conservazione digitale:
in possesso delle specialistiche conoscenze e certificate competenze
richieste, coordina, monitora e motiva il team designato alla gestione
della sicurezza dei sistemi per la conservazione sostitutiva della docu-
mentazione, secondo la normativa vigente. In accordo con l’area di
gestione dei dati e recependo le linee guida del Responsabile, declina,
definisce e attua le politiche per la sicurezza del sistema di conserva-
zione digitale e ne governa la gestione, operando di concerto con le
varie funzioni interessate.
13) Capo Dipartimento Servizi Amministrativi: recepisce le linee guida e
le istruzioni del Responsabile dei Servizi Amministrativi, ed è suo
SETTORE RISORSE UMANE (HR)
AMMINISTRAZIONE
SETTORE CO MMERCIALE (SALES MARKETING & COMMUNICATION)
174
compito trasmetterle al team di risorse il cui lavoro supervisiona e
coordina. Si assicura che servizi amministrativi, contabili e finanziari
siano espletati correttamente, nei tempi e nei modi definiti. Assicura
che la parte contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie venga gestita in base alla normativa vigente e sovrintende
alla realizzazione del bilancio di esercizio. Analizza gli scostamenti tra
quanto programmato e quanto realizzato, individuando i fattori e le
cause determinati, prospettando interventi migliorativi nella gestione
aziendale e sulla strategia di medio termine. Si occupa di coordinare
le risorse umane che gli sono state assegnate. In certi casi si occupa
anche di controllo di gestione.
14) Capo Dipartimento Operai e Manutentori: è il lavoratore in pos -
sesso di elevate conoscenze specialistiche plurisettoriali sugli
impianti elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici, nonché
sulla loro manutenzione e sulle manutenzioni edili. Gestisce,
coordina e forma normalmente i Lavoratori del proprio settore
di competenza, con responsabilità della disciplina e dei risultati
ottenuti.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
OPERAI E MANUTENTORI
175
Declaratoria
È inquadrato nel livello B2 il professionista che con esperienza plurian -
nuale, qualificate competenze tecnico -specialistiche e conoscenze di do -
minio è in grado di gestire attività anche complesse ma inerenti a un am-
bito ristretto e specifico, con parziale autonomia, limitata alle istruzioni e
alle linee guida impartite dal Capo Dipartimento o da altro Responsabile,
nel perimetro delle attività dei progetti che gli sono affidati. Tali attività
richiedono capacità di valutazione nell’ambito di processi o metodi con-
solidati e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato
operativo atteso e prefissato dai superiori gerarchici. Coordina e supervi-
siona il personale assegnato ai processi tecnici in cui opera e con riferi-
mento anche a più commesse. Di regola si rapporta in maniera diretta
con il cliente, nell’ambito dei progetti e delle iniziative già negoziate e de-
lineate dai vertici aziendali anche con il suo contributo.
Esemplificazioni
1) Responsabile di Commessa/Commesse: sulla base di un’esperienza
pluriannuale, di ottime capacità organizzative e di qualificate competenze tec-
niche e conoscenze di dominio, gestisce l’insieme delle attività connesse a una
specifica commessa. Coordina, monitora e motiva il team operativo e i vari
livelli di coordinamento intermedi affinché operino correttamente e raggiun -
gano i kpi definiti dal cliente; ha il compito di bilanciare i costi e di introdurre
tutte le modifiche organizzative, operative e formative necessarie al fine di ga-
rantire la marginalità ottimale definita dall’azienda; collabora con i diretti re -
sponsabili e con l’area commerciale per la definizione del pricing e dell’offe-
ring; collabora con gli analisti e reportisti al fine di ottenere un monitoraggio
tempestivo, completo ed efficace dell’andamento della commessa, della pia-
nificazione dei turni, della correttezza delle curve e della staffatura, anche a
supporto delle attività di controllo di gestione; collabora con le aree di gestione
dei dati e IT, ivi compresi gli uffici dell’esperienza cliente, innovazione e ri-
cerca e sviluppo per individuare modelli o prodotti/servizi innovativi e per
gestirne sperimentazione e implementazione; condivide informazioni con gli
uffici legal, in particolare con i responsabili della privacy e della sicurezza del
LIVELLO B2
SETTORE BPO
176
trattamento dei dati; provvede all’adozione di pratiche, procedure e sistemi
che mitighino i rischi e incrementino la produttività; adegua gli spazi, i dispo-
sitivi e i comportamenti per assicurare qualità e sicurezza sul lavoro; guida la
definizione del fabbisogno formativo e individua i professionisti meritevoli di
premi di produzione, candidature ai club, percorsi formativi extra, e qualsiasi
altra forma di reward o enhancement aziendale.
Si può interfacciare con gli account e i pari grado del committente per il quale
gestisce le attività, registrandone le richieste e collaborando alla ridefinizione
degli obiettivi.
2) UX/UI Specialist: in base a specifiche conoscenze e qualificate com-
petenze, esercita con un parziale grado di autonomia, limitata alle linee guida
che gli sono state trasmesse dal Capo Dipartimento dell’esperienza cliente, il
proprio ruolo di designer sviluppatore e gestore dell’esperienza di fruizione
dei clienti finali, dell’interfaccia, delle funzionalità. Collabora con i colleghi e
i diretti superiore delle aree innovazione, gestione dei dati, gestione progetti
web, devops, responsabili di prodotto (e simili), al fine di massimizzare usabi-
lità, chiarezza, utilità, rapidità di fruizione dei punti di contatto digitali, intesi
sia nella loro interezza sia in relazione ad altri punti di contatto con cui siano
connessi all’interno di una più ampia strategia di progetto della mappa delle
interazioni cliente (customer journey map). Partecipa della creazione del per-
corso di interazione dei clienti finali, con focus sulla progettazione di wire -
frame, interfaccia e architettura delle informazioni.
3) Big Data Scientist Specialist (Big Data Engineer): sulla base di cono-
scenze specialistiche e qualificate competenze tecniche opera con una parziale
autonomia sulle grandi mole di dati, al fine di ottimizzarne la gestione e pro -
durre insight e informazioni utili all’organizzazione o ai clienti finali. Ha com-
petenze di programmazione in cloud ed esperienza sulle principali piatta-
forme cloud e framework di big data; progetta ed espande l’architettura delle
pipeline dei dati; modella, segmenta in cluster, implementa strumenti di ana-
lisi e di apprendimento automatico, progetta l’architettura per l’integrazione e
la migrazione dati da diverse piattaforme on premise e cloud. Supporta i de -
cision maker aziendali e collabora con i Capo Dipartimento e i colleghi delle
diverse aree.
SETTORE GESTIONE DATI (DATA MANAGEMENT)
SETTORE CL IENTI (CUSTOMER EXPERIENCE)
177
d
4) Big Data Visutalization Specialist: collabora con il Big Data Scientist
e il Big Data Engineer per “pulire” ed esplorare grandi mole di dati, al fine di
trovarne interpretazioni utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali o alla
spiegazione di fenomeni complessi. Si occupa anche di progettare e sviluppare
modelli di organizzazione e rappresentazione dei dati (dashboard, grafici, mo-
delli, mappe interattive) al fine di rendere intuitive le informazioni e intelleg -
gibili, utili, relazionati i diversi insiemi di dati e gli insight.
5) Amministratore di Data Base Specialist (DB ADMIN): sulla base di
qualificate competenze tecnico-specialistiche organizza e ha in gestione i dati
affinché questi alimentino e rendano efficienti ed operative le applicazioni col-
legate, garantendo la protezione da accessi non autorizzati, perdita di dati, de-
terioramento, danneggiamento accidentale. Opera in stretta condivisione con
i superiori dell’area gestione dati, per i quali modella, sviluppa e implementa
architetture di dati specifiche per aree o progetti. Ha quindi, tra gli altri, il
compito di definire la gerarchia dei dati, a partire dal database, poi i table -
space, le tabelle e tutti gli indici o le viste richieste. Imposta altresì la memoria
di archiviazione, le definizioni di integrità, i vincoli e i livelli di accesso.
6) Architetto Cloud Specialist: sulla base di elevate e specifiche cono -
scenze e qualificate competenze in ambito di Cloud Computing, disegna e
progetta ambienti cloud per progetti specifici, con la missione di valorizzare la
scalabilità e la resilienza delle soluzioni, di garantirne la sicurezza al fine di
raggiungere in modo ottimale gli obiettivi di business. Collabora con le aree
di gestione dati, sicurezza e sviluppo ICT e guida il progetto sia delle parti di
front-end che back end, il disegno dei sistemi di trasmissione dati, il funziona-
mento dello storage e dei server. Ha competenze e si mantiene aggiornato sui
diversi linguaggi di programmazione, le procedure di sicurezza, lo scripting e
l’automazione per la gestione delle risorse cloud, i principali sistemi operativi,
i modelli e i fornitori.
7) Sistemista di Rete Specialist (Network Specialist): sulla base di quali-
ficate competenze tecnico specialistiche si occupa di gestione e ottimizzazione
delle reti informatiche complesse, della verifica dell’adeguatezza dei sistemi di
rete rispetto alle esigenze dell’azienda e della continuità della performance,
risolvendo problemi e imprevisti. Opera con autonomia limitata alle proprie
competenze, può gestire team complessi, in continua condivisione con i suoi
responsabili diretti e con l’area di cybersecurity. Assicura l’allineamento della
rete, incluse le infrastrutture di telecomunicazione e/o degli endpoint, per
SETTORE TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE (ICT)
178
soddisfare le esigenze di comunicazione dell’azienda. Ha il compito di deli-
neare la progettazione e la distribuzione della rete, i sistemi di autenticazione,
le procedure di accesso, di mantenere aggiornata la documentazione, attuare
il controllo della qualità e gestire le varie configurazioni.
8) Amministratore di Sistema Specialist (System Administrator): ammi-
nistra i componenti del sistema ICT per soddisfare i requisiti del servizio.
Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidiana-
mente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i
salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. Opera sulla base di spe -
cifiche e certificate competenze tecnico specialistiche con una parziale auto -
nomia, in costante condivisione con i suoi diretti superiori e i responsabili di
aree affini.
9) Ingegnere di Intelligenza Artificiale Specialist (Ai Engineer): ha un set
di competenze ampio che può avere vari gradi di specializzazione sui temi
della progettazione di algoritmi di machine learning e deep learning, sulle tec-
niche di data mining e sulle competenze di statistica avanzata, sulle capacità di
gestione e analisi di grandi mole di dati. Può essere una figura trasversale chia-
mata a collaborare con le diverse aree aziendali, specialmente quelle di ge -
stione dei dati, con i quali definisce team interdisciplinari che operano su pro-
getti specifici. Ha il compito di progettare e sviluppare algoritmi AI per risol-
vere problemi complessi e migliorare le decisioni aziendali, identificando pat-
tern comportamentali, ottimizzando le operazioni. Co-opera per implemen-
tare soluzioni e prodotti basati sull’AI che aumentino l’efficienza, riducano i
costi e migliorino i servizi al cliente
10) Technical Specialist: Mantiene e ripara hardware e software su indi-
cazione del cliente. Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsa-
bile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una perfor -
mance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente.
11) Specialista del Collaudo ICT (Test Specialist): garantisce che sistemi
e componenti software siano conformi ai requisiti e vengano integrati con suc-
cesso nella costruzione di un sistema informativo efficace. Collabora alla defi-
nizione delle modalità di integrazione dei componenti. Oltre ad eseguire le
verifiche di controllo previste, deve saper anche progettare casi di test e coor-
dinare un team di tester. Riporta o collabora con i colleghi di diverse aree
interessate dagli specifici progetti per contribuire allo sviluppo ottimale del
sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause.
179
12) Ingegnere dei Prompt Specialist (Prompt Engineer): sulla base di qua-
lificate specializzazioni e competenze di intelligenza artificiale, seleziona i più
appropriati formati, frasi, parole, simboli per guidare l'IA a interagire con i
professionisti o con gli utenti finali in modo più significativo. Ha il compito di
esplorare, eseguire ricognizioni, archiviar e organizzare i tentativi e gli errori
per creare una raccolta di testi di input, in modo che l'IA generativa di un'ap-
plicazione funzioni come previsto. Collabora con gli sviluppatori per aumen-
tarne il controllo e incrementare la flessibilità delle soluzioni verso l’utente
finale.
13) Sviluppatore Blockchain Specialist : sulla base di qualificate compe -
tenze e certificate specializzazioni, ha un ampio margine di autonomia nello
sviluppo e nell’implementazione di architetture blockchain efficienti, al fine
di garantire performance efficienti e standard di sicurezza ottimali. Collabora
con diverse aree aziendali lato IT, gestione dei dati e sicurezza al fine di pro -
gettare e codificare smart contracts per l’automatizzazione dei processi e delle
transazioni sicure sulla blockchain; assicurare l’integrità e la sicurezza dei dati
nella blockchain, prevenendo vulnerabilità e possibili attacchi; integra le solu-
zioni blockchain con altri sistemi e tecnologie IT, migliorando l’efficienza ope-
rativa complessiva. Tra le sue responsabilità ricadono anche quelle di testing
ed ottimizzazione iterativa delle applicazioni blockchain al fine di incremen -
tare la qualità, le prestazioni elevate e l’alta affidabilità. Può essere chiamato a
cooperare con il team di esperienza cliente o con l’area di gestione dei dati
per supportare l’individuazione, il disegno e la progettazione di innovativi pro-
dotti e servizi per l’utente finale o per il committente.
14) Sviluppatore Specialist: il full stack developer (o Sviluppatore Specia-
list) è un programmatore che è in possesso delle conoscenze principali su tutti
gli aspetti della programmazione, sia front-end che back-end. Può gestire au-
tonomamente client, server e database, sapendo muoversi tra i diversi aspetti
di un’applicazione, conoscendo le tecnologie principali della programma-
zione front-end (HTML, CSS e JavaScript) e almeno un linguaggio back end
(ad esempio PHP, Java o Python). Ha esperienza pluriannuale e una discreta
conoscenza intersettoriale mediante le quali è in grado sia di gestire le chia-
mate lato server e lato client, sia le integrazioni con il database; è altresì in
grado di realizzare in autonomia un progetto dall’inizio alla fine o di coordi-
narne i team.
180
15) Business Analyst Specialist: analizza il sistema informativo per miglio-
rare la performance del business sulla base di qualificate competenze ed espe-
rienza pluriannuale.
Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per
supportare il business plan e ne controlla l’impatto in termini di gestione del
cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell’azienda per
quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e
le traduce in soluzioni ICT.
16) Web Business Analyst Specialist Figura professionale che analizza le
necessità di business del committente per consentire al team di sviluppo di
produrre adeguate soluzioni Web. Il Web Business Analyst ha il compito di
analizzare e definire i flussi dei processi di business, redigendo il documento
con i risultati dell’analisi e la raccolta dei requisiti. È esperto in materia/domi-
nio in cui deve essere sviluppato il prodotto Web, deve garantire l’integrità
della soluzione e l’allineamento con le necessità di business, ovvero deve es -
sere in grado di valutarne gli impatti economici ed organizzativi al fine di con-
sentire al cliente di trarre le adeguate conclusioni in termini di sostenibilità
della soluzione.
17) ICT Security Specialist: sulla base di esperienza pluriannuale e quali-
ficate competenze assicura l’implementazione della politica di sicurezza azien-
dale. Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Con-
siglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla si -
curezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È
riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi.
18) E-Learning Specialist: figura professionale esperta dei processi e delle
metodologie didattiche in Rete. Coordina e sviluppa percorsi formativi in mo-
dalità distance, blended, rapid, mobile e ubiquitous learning.
SETTORE SICUREZZA INFORMATICA (CYBERSECURITY)
SETTORE RI SORSE UMANE (HR) / AMMINISTRAZIONE
181
. L’E-Learning Specialist ha il compito di progettare, gestire e monitorare per-
corsi e ambienti di apprendimento online, scegliendo e applicando tecnolo -
gie, approcci e strategie didattiche per i diversi livelli e contesti di apprendi-
mento formale e non formale, tenendo conto della rapida e continua evolu -
zione dei modelli di costruzione e disseminazione della conoscenza e dell’ap-
prendimento sul Web.
19) Creatore di contenuti multimediali Specialist (Digital Media Specialist
/ Content Creator): sulla base di pluriannuali esperienze e competenze ibride
provenienti dalle aree ICT, marketing e comunicazione, esperienza cliente,
applicazioni digitali, lo specialista di contenuti di media digitali definisce, rea-
lizza e diffonde contenuti in diversi formati e su diversi supporti, in modo
conforme e coerente con gli obiettivi aziendali (o del committente), del target
di riferimento, degli obiettivi di progetto. Le aree di sua competenza possono
variare leggermente a seconda delle sue specifiche competenze, per le quali
può essere più orientato all’analisi e progettazione o più su attività realizzative.
Attraverso l’ideazione e realizzazione di contenuti video, podcast, infografi-
che, testi, digital content, siti web (e simili) ha il compito di orientare sia la
gestione del cliente/utente finale che quella del rapporto con i vari partner che
lo assistono. Può operare in tutte le fasi della gestione del cliente, dalla pre -
vendita, con focus sulle attività di attraction e lead generation, alla vendita, con
focus sui kpi di conversione e acquisto, sia infine sulla fase post -vendita e fi-
delizzazione. Può essere chiamato a collaborare sia sulla proposizione e la
visione di vendita, sia nella gestione delle comunicazioni e dei sistemi sociali
sul web. Opera a livello progettuale, in collaborazione con il team commer -
ciale e il team di comunicazione e riporta al suo diretto superiore. Può dover
gestire team medio-piccoli che lo supportano nella realizzazione, nella fase di
editing, nella pianificazione, pubblicazione e monitoraggio dei risultati otte -
nuti.
20) Specialista nella pubblicità web (Web Advertising Specialist) Figura
professionale che si occupa della pianificazione e del coordinamento dell’in-
tero processo di promozione, dall’ideazione e predisposizione di campagne
pubblicitarie nel Web, fino alla vendita dei prodotti e/o servizi connessi all’at-
tività di advertising, valutando costi e benefici dell’azione promozionale. Lo
Specialista di pubblicità sul web stimola, utilizzando il Web, le vendite presso
SETTORE COMMERCIALE (SALES, MARKETING & COMMUNICATION)
182
i clienti: ex clienti, clienti acquisiti o nuovi clienti. Definisce la natura delle
campagne promozionali in relazione ai mezzi di comunicazione Web più ade-
guati, al fine di ottenere la più ampia propagazione delle informazioni oggetto
della promozione. Per ottenere il maggior beneficio possibile, egli individua
prioritariamente il “target” della campagna promozionale nel Web in rela -
zione alla tipologia e alla quantità di destinatari di tali informazioni. Successi-
vamente all’attivazione della campagna Web, provvede a valutarne i benefici,
in relazione ai costi e ai cosiddetti “lead” (es. nuovi acquisti di beni, attivazione
di servizi, ecc.).
21) Responsabile Artistico - Art Director: in possesso delle specialistiche
conoscenze e qualificate competenze richieste, partecipa dell’ideazione delle
campagne pubblicitarie attraverso i differenti media, dalle affissioni fino al
web, curandone l’aspetto visivo, grafico e la forma, secondo le tendenze del
costume e della comunicazione, traducendo i “concetti della campagna” in
immagini. Segue la realizzazione di fotografie, immagini e impaginazione dei
testi (comunicati, brochure, pieghevoli e cartellonistica). Si occupa della pro -
duzione e post-produzione della pubblicità, garantendo il raggiungimento del
risultato in termini temporali, quantitativi e qualitativi.
22) Redattore prodotti multimediali - Copy Writer: in possesso delle spe-
cialistiche conoscenze e qualificate competenze richieste, interpretando i fab-
bisogni di committenti e utente, realizza in autonomia le operazioni di editing
di un testo assicurandone coerenza chiarezza, completezza e correttezza, nel
rispetto dei contenuti, dello stile dell'autore e delle linee editoriali.
23) Esperti Progettisti e Montatori/Manutentori : in possesso di cono -
scenze specialistiche sugli impianti elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici
e sulla loro manutenzione, con le competenze di riparatore, aggiustatore mec-
canico, elettrico, elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore esple -
tano le attività di gestione sotto il coordinamento di un diretto responsabile;
possono avere anche compiti di supervisione e formazione on the job rispetto
a profili analoghi con una minore seniority.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
OPERAI E MANUTENTORI
183
Declaratoria
È inquadrato nel livello C1 l’esperto di un determinato settore/ambito
specialistico, le cui competenze e conoscenze hanno raggiunto un livello
di maturazione adeguato a operare con adeguata iniziativa, al fine di ga-
rantire i risultati richiesti dai superiori gerarchici. È dotato di qualificate
competenze di tipo specialistico ed ha padronanza dei programmi gestio-
nali ed applica procedure operative complesse, relative al sistema tecnico,
produttivo, commerciale, amministrativo, adottate nello specifico ambito
di competenza. È incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti
che richiedano conoscenze specialistiche di tipo tecnico, produttivo, mer-
ceologico, legali, amministrative, linguistiche, commerciali, approntando
i conseguenti interventi operativi. Egli può essere chiamato, anche in via
stabile ed in ragione di specifiche esperienze o competenze precedente -
mente acquisite, a coordinare altri lavoratori assegnati al medesimo set -
tore/reparto o applicati sul medesimo progetto/cliente , limitatamente ad
aspetti concreti ed a contenuto tecnico-professionale, a tale scopo suppor-
tandoli professionalmente
Esemplificazioni
1) Supervisore attività di Contact Center: sulla base dell’esperienza e di
competenze tecnico-specialistiche nonché di una buona capacità di organizza-
zione e comunicazione, funge da focal point e cinghia di trasmissione con il
Responsabile di Commessa, con i Team Leader (o direttamente gli operatori
in caso di commesse di piccole dimensioni), coordinandone e monitorandone
le attività in ambito BPO anche con un’attenzione particolare sulla loro moti-
vazione. Raccoglie informazioni e feedback dai team leader e dall’operativo,
organizzandone e selezionandone le informazioni a maggior valore, che tra-
smette al Responsabile di Commessa. Opera in forte coordinazione con
quest’ultimo per trasmettere indicazioni e correttivi al fine di raggiungere gli
obiettivi di commessa, limitare eventi controproducenti come l’assenteismo e
LIVELLO C1
SETTORE BPO
184
la scarsa occupancy, migliorare la produttività. Collabora con le diverse aree
aziendali nella raccolta di informazioni o nelle attività di comunicazione e
adoption di nuovi sistemi, procedure o soluzioni.
2) Analista/reportista Expert: in ambito Contact Center è una figura
chiave che raccoglie, organizza e analizza i dati di performance, i kpi di com-
messa, e altre informazioni utili alla valutazione dell’andamento di un team
operativo; collabora con il Responsabile di Commessa per individuare le aree
di miglioramento ed efficientare i costi operativi in rapporto alle curve di traf-
fico e ai kpi, al fine di assicurare il raggiungimento della marginalità e della
qualità prestabilite; ha padronanza dei sistemi informativi da utilizzare e pro-
pone miglioramenti tecnici o procedurali per rendere più veloce, accurata e
tempestiva la raccolta e l’analisi dei dati. Può coordinare un team di profes -
sionisti con minore seniority o minore predisposizione all’organizzazione o al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e di business. Fornisce le informazioni
salienti per il controllo di gestione, l’ufficio paghe e altre aree aziendali, colla-
borando con i loro Capo Dipartimento.
3) Frontend Web Develepor Expert: Figura professionale che realizza
e/o codifica interfacce Web based in conformità dei requisiti del commit -
tente Il Frontend Web Developer assicura la realizzazione e l’implementa-
zione di interfacce Web based seguendo le specifiche del cliente e facendo
riferimento al target di utenza. Contribuisce alla pianificazione ed alla defini-
zione degli output generati lato server in collaborazione con il Server Side
Web Developer e/o con il Web DB Administrator. Implementa la sicurezza
delle interfacce in accordo con il Web Security Expert.
4) Augmented Reality Expert: Figura professionale responsabile della
progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata in particolare per
ambienti internet e Web Based. Si occupa di progettare e realizzare espe -
rienze di realtà aumentata per il Web a partire dal design visuale dell’interfac-
cia fino ad arrivare all’interazione fra utente e sistema, attraverso tutto il ciclo
di vita del sistema. Il Web Augmented Reality Expert ha il compito di proget-
tare e realizzare esperienze efficaci di realtà aumentata, in particolare per am-
bienti internet e Web Based. Applica i principi di accessibilità e usabilità delle
interfacce e crea modelli d’interazione positiva e coerente, in base all’analisi
dell’utente e al tipo di esperienza che si vuole creare. Possiede conoscenze
interdisciplinari, analizza e seleziona tecnologie utili al design della realtà au -
mentata. Durante il processo di progettazione della realtà aumentata si
SETTORE CLIENTI (CUSTOMER EXPERIENCE)
185
focalizza sui risultati attesi ed è in grado di condurre, una volta terminato il
prototipo di esperienza, una valutazione della stessa attraverso il monitoraggio
delle sperimentazioni con gruppi ristretti di utenti.
5) Esperto Amministratore di Database - Database Administrator: in pos-
sesso di specializzate competenze e conoscenze tecniche informatiche, pro -
getta, realizza, controlla e mantiene database, svolgendo attività semplici o di
bassa complessità, operando in team e sotto la supervisione dei propri supe -
riori diretti. Assicura la progettazione e la realizzazione (developer), la manu-
tenzione e la riparazione del database dell’azienda (administrator) per suppor-
tare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni
del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database, mo -
nitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e suppor-
tando la pianificazione di ulteriori espansioni per anticipare i bisogni. Sup -
porta le attività di pianificazione e realizzazione delle misure di sicurezza
6) Knowledge Expert: Figura professionale che promuove le attività con-
nesse alla gestione e comunicazione delle conoscenze aziendali, identificando
modalità, strumenti, processi e prassi finalizzate a favorire lo sviluppo del ca-
pitale intellettuale attraverso la condivisione. Il Knowledge Manager presidia
le attività relative alla conoscenza (base dati, archivi storici, cataloghi dati)
dell’azienda. Espone i processi di gestione ed emersione della conoscenza at-
traverso la condivisione interna ed esterna, per disseminarla su piattaforme
partecipative, in particolare quelle residenti sul Web (es. wiki, datahub, social
coding), preservando le specificità soggette a brevetti.
7) Esperto Analista - Web Data Scientist : in possesso di specializzate
competenze, identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interpreta dati ine-
renti a diverse attività dell’organizzazione per estrarre informazioni (di sintesi
o derivata dall’analisi), anche tramite lo sviluppo di modelli predittivi per ge -
nerare sistemi organizzati di conoscenza avanzati. In possesso di adeguate co-
noscenze del mercato, del business e/o della missione dell’organizzazione, in-
dividua e accede alle fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un deter-
minato processo aziendale; sceglie metodi e modelli più idonei ed efficaci per
guidare le scelte strategiche aziendali, sviluppare linee di evoluzione e piani
operativi; astrae le informazioni reperite e, tramite queste, genera indicazioni
e programmi di sviluppo dell’azione, presenta queste indicazioni nella forma
SETTORE GESTIONE DATI (DATA MANAGEMENT)
186
idonea a supportare le decisioni tattiche e strategiche del management, pre -
stando particolare attenzione alle problematiche connesse alla sintesi e alla
rappresentazione e visualizzazione efficace delle informazioni.
8) Tecnico Informatico Expert - Tecnico di reti informatiche: in possesso
delle elevate conoscenze e competenze richieste, installa e configura com -
plessi sistemi client in rete ed esegue il monitoraggio delle funzioni in eserci -
zio, interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi tecnici. Progetta,
sviluppa e gestisce il funzionamento e la sicurezza di una rete informatica.
Installa hardware, software o componenti di sottosistema in un sistema esi -
stente o proposto, coordinando organizzativamente il proprio gruppo di la-
voro. Si conforma ai processi e alle procedure definite, tenendo conto della
compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi, assicurandone l’inte-
grità. È responsabile della puntuale ed efficace riparazione hardware/software,
al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfa -
zione del cliente.
9) Esperto in attività di Service Desk: sulla base di un’esperienza di al-
meno cinque anni, competenze e conoscenze solide e mature presta supporto
tecnico alle postazioni di lavoro, con controllo da remoto o mediante
intervento fisico. Utilizza abitualmente i sistemi di c.d. “trouble ticketing” per
la corretta diagnosi, la gestione e la chiusura della richiesta di assistenza, sia di
natura software che hardware. Può occuparsi, ove necessario, anche di
operazioni di stoccaggio e movimentazione di materiali IT e TLC
10) Web Security Expert: Figura professionale che analizza il contesto IT
di riferimento, valuta e propone l’opportuna politica di sicurezza in accordo
con le policy aziendali e il contesto specifico. È responsabile della verifica pe-
riodica della sicurezza del sistema e dell’esecuzione degli opportuni test (es.
Penetration Test). Cura, inoltre, gli aspetti di formazione e sensibilizzazione
sui temi della sicurezza. Il Web Security Expert analizza il contesto di riferi-
mento, valuta e propone l’adeguata politica di sicurezza da implementare in
accordo con le policy aziendali per proteggere le applicazioni, i server Web, i
dati e i processi correlati. Analizza gli scenari di possibili attacchi e definisce i
requisiti tecnici di sicu rezza. È responsabile delle verifiche di sicurezza du -
rante le varie fasi di realizzazione di un progetto Web e/o delle verifiche
SETTORE TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE (ICT)
SETTORE SICUREZZA INFORMATICA (CYBERSECURITY)
187
periodiche dopo il rilascio. Può occuparsi personalmente di implementare le
strategie di Security eseguendo azioni dirette sui vari oggetti che necessitano
di protezione come architetture, reti, sistemi o applicazioni.
11) Addetto Soc & Security Expert: ha un ruolo di espletamento delle
funzioni di controllo e gestione degli eventi relativi alla sicurezza delle reti e
degli endpoint; raccoglie e analizza i log, rileva e segnala le minacce, procu -
rando di rispondervi nei limiti delle competenze assegnategli e delle linee
guida predisposte; si occupa dell’inventario degli asset, mantenendo aggiornati
i sistemi, monitorandone le attività.
12) Search Engine Expert: in possesso delle elevate competenze e cono-
scenze tecniche informatiche dei linguaggi di programmazione, grafiche e co-
municative, gestendo e supportando lo sviluppo di servizi Web e di Marketing
digitale, si occupa del raggiungimento del miglior ritorno sull’investimento
dato dalla visibilità all’interno di motori di ricerca e servizi a loro afferenti.
Opera a livello progettuale, sotto la diretta responsabilità dei suoi superiori.
Si occupa nelle varie fasi del prodotto del supporto e della verifica dei risultati
inerenti al posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le regole di rela-
tiva ottimizzazione all’interno dello sviluppo dei servizi Web. Supporta la di-
rezione aziendale nelle scelte strategiche relative alla presenza e alle attività
sulla rete Internet e sul
13) Tecnico grafico: in possesso delle elevate conoscenze e competenze
richieste, è in grado di ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coe -
renti con le caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi
dei prodotti da realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere
veicolato il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) e del target di rife-
rimento.
14) Tecnico della Comunicazione - Informazione: in possesso delle ele -
vate conoscenze e competenze richieste, è in grado di progettare, sviluppare,
gestire e coordinare azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di
predisporre testi scritti e adottare stili e concetti comunicativi efficaci e ade -
guati al contesto.
15) Esperto comunità virtuale - Web Community Expert: in possesso delle
SETTORE COMMERCIALE (SALES, MARKETING E COMMUNICATION)
188
elevate conoscenze e competenze richieste sul Marketing & Comunicazione digitale,
gestisce comunità virtuali presenti sul Web, creando e potenziando le relazioni tra i
membri della stessa e tra questa e l’organizzazione committente. In particolare, pro -
muove, controlla, analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse
Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli Stake-
holder on-line.
16) Esperto in area amministrativa: ha conoscenze e competenze solide e
mature in una (o più) specifica area dell’amministrazione (contabilità,
fatturazione, gestione del personale, segreteria). Svolge compiti di carattere
operativo, anche compressi, con autonomia e capacità esecutiva. Ha
dimestichezza con l’utilizzo dei più comuni programmi di gestione
amministrativa. E’ parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi di area e
nell’adempimento delle scadenze definite, collaborando fattivamente con il
proprio Responsabile.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
189
Declaratoria
È inquadrato nel livello C2 il lavoratore subordinato che, in possesso di
specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell’ambito di metodi di lavoro e
procedure definite, svolge mansioni specialistiche d’area (amministrative,
tecniche, produttive o commerciali) e relative operazioni complementari,
anche di vendita. Può essere chiamato a supportare, temporaneamente e
solo sul piano pratico-operativo, un gruppo di lavoratori di pari livello o
inferiore. Può essere incaricato di promuovere presso i clienti i servizi
aziendali offerti o di ricercare e segnalare i potenziali clienti, nell’ambito
di direttive generali fornite dai superiori gerarchici.
Esemplificazioni
1) Team Leader è il lavoratore che si occupa della governance
operativa ed esecutiva dei gruppi di lavoro, coordinandone e
monitorandone le attività e lavorando sugli aspetti motivazionali. Ha
il compito di assistere e provvedere alla formazione on the job degli
operatori. Introduce i correttivi condivisi con o trasmessi da i suoi
diretti superiori, al fine di raggiungere i kpi di commessa. Raccoglie
gli stimoli e le segnalazioni provenienti dai team operativi, li seleziona
e organizza per trasmetterli al Supervisore. Ha il compito pratico sul
campo di favorire l’adozione di nuove procedure, sistemi o soluzioni,
collaborando al monitoraggio dei risultati.
2) Impiegato di concetto sviluppatore app mobile: Figura professionale
che realizza/codifica soluzioni applicative per periferiche mobile e scrive le
specifiche di applicazioni per periferiche mobili in conformità ai requisiti del
LIVELLO C2
SETTORE BPO
SETTORE C LIENTI (CUSTOMER EXPERIENCE)
190
e
cliente. Il Mobile Application Developer assicura la realizzazione e l’imple -
mentazione di applicazioni per periferiche mobile che possono anche intera-
gire con la Rete Internet ed il Web. Contribuisce alla pianificazione ed alla
definizione dei dettagli applicativi. Realizza simulazioni di verifica del funzio-
namento dell’applicazione per assicurare il massimo della funzionalità e
dell’efficienza.
3) Analista - Addetto al monitoraggio dati: in possesso delle conoscenze
e competenze richieste, raccoglie, prepara, valida, analizza e interpreta dati
inerenti per estrarre informazioni (di sintesi o derivata dall’analisi), al fine di
elaborare statistiche di mercato.
4) Impiegato di concetto informatico : in possesso delle conoscenze e
competenze qualificate di settore, installa e configura prodotti, hardware e
software, aggiorna i programmi. Esegue il monitoraggio delle funzioni in eser-
cizio ed i tests, garantendo il raggiungimento del risultato atteso, ivi compresa
sulla documentazione afferente e delle licenze.
5) Impiegato di concetto sviluppatore : ha le specifiche competenze ri-
chieste e adeguate al ruolo di sviluppatore front end o back end; opera sotto
la supervisione del suo superiore, con poca autonomia ed è specializzato in
attività di poca o nulla complessità.
6) Addetto alla selezione del personale Junior : è il lavoratore addetto
all’attività di ricerca e selezione del personale, con livello di autonomia
adeguato al suo perimetro di riferimento. Si occupa di pubblicazione degli
annnunci, della ricerca attiva, dello screening dei potenziali candidati.
Programma e gestisce i colloqi di selezione. Condivide i parametri di ingaggio
definiti e segue l’immissione in ruolo del personale, coordinandosi in ogni
SETTORE TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE (ICT)
SETTORE RISORSE UMANE (HR)
SETTORE GEST IONE DATI (DATA MANAGEMENT)
191
fase con i suoi diretti responsabili.
7) Tecnico della formazione a distanza - E-Learning: in possesso delle
competenze e conoscenze tecniche informatiche, commerciali e formative,
sviluppa percorsi formativi in modalità a distanza, misto (blended), rapid, mo-
bile e-learning, monitorando i percorsi e ambienti di apprendimento on-line.
Sceglie tecnologie, approcci e strategie didattiche per i diversi livelli e contesti
di apprendimento formale e non formale, tenendo conto della rapida e con-
tinua evoluzione dei modelli di costruzione e disseminazione della cono -
scenza e dell’apprendimento sul Web.
8) Impiegato di concetto Ufficio Gare: espleta compiti esecutivi nel mo-
nitoraggio, nella selezione, nell’archiviazione di bandi di gara; ha padronanza
dei sistemi informativi e informatici correlati alle sue mansioni; partecipa alla
stesura dei documenti di gara e alla definizione dell’offering, in modo ragio-
nato e conforme all’articolato; predispone, verifica e svolge le procedure ne -
cessarie al caricamento e/o all’invio dei documenti di gara al fine di finaliz -
zarne la partecipazione.
9) Tecnico grafico: in possesso delle conoscenze e competenze richie-
ste, è in grado di sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le caratteristiche
tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare,
tenendo conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa,
media elettronici, web, ecc.) e del target di riferimento.
10) Tecnico della Comunicazione - Informazione: in possesso delle co -
noscenze e competenze richieste, è in grado di sviluppare, gestire e coordinare
azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi
scritti e adottare stili e concetti comunicativi efficaci e adeguati al contesto.
11) Operatore Qualificato : con competenza nella lingua italiana e,
quando richiesto, con buona conoscenza in almeno una lingua straniera, in -
trattiene abitualmente i rapporti commerciali, amministrativi, tecnici ecc., con
Collaboratori, Enti, Clienti, Banche o Fornitori. È Addetto all’ufficio:
SETTORE COMMERCIALE (SALES, MARKETING E COMMUNCIATION)
AMMINISTRAZIONE, F INANZA E CONTROLLO
192
o Amministrativo
o Approvvigionamenti
o Commerciale
o Logistica
12) Addetto EDP - Segretario di Direzione - Segretario con gestione pra-
tiche riservate: svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione,
più compiti quali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni,
compilazione di registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili,
scadenziari, estratti conto, solleciti, predisposizione di comunicazioni e
Verbali, corrispondenza con i Clienti, ecc. Normalmente, risponde al proprio
Capo Dipartimento .
13) Impiegato di Concetto Legal : lavora sotto la stretta supervisione del
proprio responsabile, eseguendone le istruzioni e predisponendo la docu -
mentazione. Si occupa di archiviare, organizzare e protocollare documenti per
renderli prontamente disponibili. Può avere specifiche competenze e man -
sioni, per esempio legate all’ambito privacy, ove può operare con parziale
grado di autonomia al fine di adeguare processi e procedure agli standard di
compliance in vigore.
14) Operaio Qualificato Installatore o Conduttore impianti / Riparatore,
Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.) : a fronte di richieste e/o
interventi, anche calendarizzati, per le proprie qualificate competenze di set -
tore, effettua lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari ed elevate ca-
pacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, individuando i guasti di normale
difficoltà, in relazione ai mezzi e/o strumenti disponibili. Effettua installazioni,
riparazioni e manutenzioni. Risponde al proprio Responsabile diretto.
15) Magazziniere Qualificato: per la propria pluriennale esperienza azien-
dale, effettua tutte le movimentazioni richieste nel magazzino o dalla logistica
aziendale, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dagli
automezzi, carri ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le scadenze dei
SETTORE LEGALE (LEGAL)
OPERAI E MANUTENTORI
193
prodotti, il riordino delle scorte e compila tutti i documenti di pertinenza. Può
coordinare l’organizzazione del lavoro anche degli addetti esterni, quali
trasportatori, fornitori ecc.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
194
Declaratoria
È inquadrato nel livello D1 il Lavoratore che, con specifica collaborazione e
con autonomia esecutiva, svolge lavori operativi o d’ordine che richiedano
competenze teoriche o pratiche acquisite mediante una elementare espe -
rienza nel settore in cui opera, garantendo l’effettuazione corretta dei compiti
e delle opere di competenza. Risponde alle direttive di altro lavoratore inqua-
drato in livello superiore.
Esemplificazioni
1) Senior consultant Inbound/outbound/ back office: è il consulente che
in ambito Call e Contact Center gestisce l’interazione con il cliente
finale, sia per orientare agli acquisti sia per fornire assistenza tecnica,
erogare informazioni, svolgere funzioni di caring. Può inoltre essere
impiegato in attività di back end, ad esempio nella gestione dei re -
clami e nell’espletamento delle pratiche o nell’analisi di documenta-
zione complessa. Ha competenze relazio nali e conoscenze di domi-
nio approfondite, padronanza nei sistemi informativi e informatici,
gestisce in autonomia nel perimetro delle sue attività e mansioni le
piattaforme, i portali, i sistemi, i software e i canali di comunicazione,
digitali o voice, che gli sono assegnati. Ha il compito di raggiungere i
kpi di performance, incrementando la produttività e mitigando i dis -
servizi. Lavora sotto la supervisione del Team Leader e, in determi-
nate condizioni e circostanze, può fornire stimoli e segnalazioni per il
miglioramento del servizio, delle performance, della salute e sicu -
rezza, riferendosi direttamente al proprio team leader.
1) Addetto informatico: è il lavoratore con competenze IT di base.
Rien- trano tra le sue mansioni attività come il monitoraggio, il supporto
alle
LIVELLO D1
SETTORE BPO
SETTORE TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE (ICT)
195
postazioni di lavoro, le operazioni di movimentazione, stoccaggio, smalti-
mento di apparati IT e TLC. Accede automaticamente al livello C2 dopo 2
(due) anni di esperienza nella posizione.
2) Addetto al supporto tecnico: è il lavoratore con competenze IT
basiche quali monitoring, escorting, addetto alle postazioni di lavoro; accede
automaticamente al livello C2 dopo 2 (due) anni di esperienza nella commessa
e/o mansione.
3) Addetto amministrativo svolge diverse operazioni amministrative
concatenate o effettua servizi che richiedono conoscenze settoriali, esperienza
e particolare attenzione. Utilizzando schemi o programmi già predisposti,
raccoglie, spunta, imputa, registra ed elabora dati, verificando e controllando
le operazioni effettuate, garantisce un evoluto utilizzo dei programmi di video-
scrittura, calcolo, presentazione e simili, compilando schede, registri, moduli
e fascicoli. Effettua l’inserimento dati, appronta la documentazione necessaria
alle pratiche elaborate, e/o rispondendo alle richieste del Suo Responsabile.
4) Addetto manutenzione e riparazione / Operaio Esperto Settoriale :
esegue interventi di normale complessità e lavori che richiedono normali co-
noscenze teorico - pratiche, comunque acquisite, quali: conduzione impianti,
riparazioni, manutenzioni (meccaniche, elettriche, idrauliche ecc.). Risponde
al proprio Responsabile diretto.
5) Magazziere Esperto Settoriale: sulla base delle istruzioni ricevute, me-
diante operazioni di normale complessità, provvede allo smistamento della
merce, al suo imbustamento, etichettatura, piegatura, riordino ed eventuale
applicazione dei sistemi di antitaccheggio. Effettua il controllo visivo della qua-
lità̀ del prodotto o della merce, segnalando eventuali anomalie riscontrate. Se-
gnala la necessità di riordino delle scorte di magazzino. Compila le distinte di
spedizione. Effettua il riordino del proprio ambiente di lavoro. Esegue lavori
di normale complessità per l’imballaggio di prodotti, o loro parti, in casse, in
stender o in cestoni, secondo le specifiche esigenze. Effettua operazioni di
sollevamento, trasporto di materiali e loro posizionamento.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
OPERAI E M ANUTENTORI
196
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
197
Declaratoria
È inserito in tale livello il lavoratore che svolge con specifica collaborazione e
sotto la direzione del proprio responsabile, mansioni d’ordine ed esecutive,
operando anche con l’uso di normali attrezzature (autovetture), documenti
(schede, registri ecc.) e/o apparecchi (PC, telefoni, palmari ecc.). È in possesso
di formazione ed esperienza pratica basilari. Risponde al proprio Responsa -
bile.
Esemplificazioni
1) Junior consultant Inbound/outbound/ back office: è un consulente
con esperienza nulla o inferiore ai 2 anni che svolge funzioni di assistenza
tecnica, caring, vendita o back office limitandosi alle linee guida, agli script e
alle istruzioni dei suoi superiori. Ha il compito di raccogliere e archiviare cor-
rettamente i motivi dell’interazione cliente su appositi sistemi informativi e
informatici di Customer Relation Management secondo le procedure definite.
2) Impiegato d’Ordine : è addetto alle attività di: protocollo, archivio,
fotocopiatura e stampa completa di documenti (fronte e verso, graffettatura,
fascicolazione e/o plastificazione ecc. ); ricevimento, centralino telefonico e
corrispondenza interna/esterna; immissione dati su maschere già predisposte
e/o nei fogli di calcolo; videoscrittura. Su indicazione del Responsabile effettua
diverse operazioni, rispettando disposizioni, procedure o schemi
predeterminati: stampa situazioni, cura lo scadenziario, ecc.:
o Amministrativo
o Commerciale
o Tecnico - Informatico
LIVELLO D2
SETTORE BPO
AMMINISTRAZIONE, FI NANZA E CONTROLLO
198
o Addetto al Centralino
o Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti
o Archivista
o Addetto posta
o Videoscritturista
3) Operaio Comune: con la necessaria competenza pregressa e/o forma-
zione, effettua semplici attività di manutenzione, sfalcio dell’erba, ricevimento
posta, sostituzione corpi illuminanti, accensione/spegnimento impianti se -
condo procedure prefissate.
4) Fattorini - Portapacchi/Autista: secondo i programmi ricevuti, anche
attraverso sistemi informatizzati o telematici, con l’uso di normali veicoli (au-
tomobili o autocarro), che richiedono il possesso di Patente di categoria B,
effettua abitualmente le consegne e i ritiri di pacchi, documenti e/o cibi, com-
pilando i relativi avvisi di consegna e/o di mancato recapito.
5) Addetto alle attività di spazzamento e raccolta/ Addetto
manutenzione delle aree verdi: nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua
attività di pulizia, spazzamento, raccolta, irrigazione e mantenimento
dell’ordine e decoro ambientale.
6) Addetto alle pulizie – Pulitore: effettua le pulizie e il riordino del/dei
locale/i, magazzino/i, stanza/e, reparto/i e/o uffici, anche utilizzando normali
strumenti d’uso comune (aspirapolvere, spazzatrici, prodotti per la pulizia),
provvede alla segnalazione/segregazione di sicurezza dei luoghi ove opera, se-
condo le disposizioni generali ricevute. Svuota cestini, pulisce le superfici, gli
uffici, i bagni, le scale ecc.
7) Addetto alla sicurezza accessi - Sorvegliante - Guardiano -
Usciere/Portiere - Fattorino - Accompagnatore Clienti/Visitatori: nel rispetto
delle indicazioni ricevute, effettua attività di controllo visivo degli accessi;
registrazione e regolazione del flusso delle persone e merci in entrata e uscita;
attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei servizi, registrazione, esazione e
custodia nei parcheggi.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Re-
sponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
OPERAI E MANUTENTORI
199
TITOLO XLV
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
Art. 162 – Trattamento economico contrattuale minimo o base.
Il trattamento economico contrattuale minimo o base previsto dal presente
CCNL è composto dalle seguenti voci retributive, singolarmente analizzate nei
successivi articoli o Titoli:
1) “Retribuzione Base Mensile”;
2) “Scatti di professionalità”;
3) “Welfare Contrattuale”, che dovrà essere riconosciuto sempre in aggiunta
alla retribuzione prevista dal presente CCNL o alla retribuzione indivi-
duale, se più favorevole al Lavoratore;
4) Eventuale “Elemento Contrattuale Sostitutivo della Polizza sanitaria ”, se
spettante.
Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore hanno as -
sunto, quale normale sistema di calcolo, la c.d. “mensilizzazione”. Resta inteso
che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il
sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati
economici complessivi.
Il divisore orario convenzionale è stabilito nel valore 173, ad esclusione dei
lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall’orario settimanale
concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arro -
tondamento all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33=194,85, arrotondato
a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5, l’arrotondamento sarà all’unità infe -
riore.
Il divisore giornaliero convenzionale è stabilito nel valore 26.
Art. 163 - Trattamento economico: corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto di ricevere alle normali scadenze il corrispettivo del
lavoro ordinario e straordinario mensilmente prestato, registrato in formale
cedolino paga. Tali scadenze dovranno essere comprese entro 20 giorni suc-
cessivi al termine del mese cui le retribuzioni stesse si riferiscono.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e,
quando essa coincida con un giorno di riposo o festivo, potrà essere anticipata
o di diritto spostata al successivo primo giorno lavorativo.
È obbligo dell’Azienda corrispondere la retribuzione mediante pagamento
tracciabile, quale assegno (circolare, assegno bancario) o bonifico, purché con
200
valuta effettivamente disponibile alla data pattuita per il pagamento delle com-
petenze.
Art. 164 - Retribuzione Base Mensile
Livello Retribuzione Base Mensile
dal 1/12/2024
Dirigente 3.796,00
QUADRO 2546,52
A1 2476,72
A2 2300,00
B1 2205,77
B2 1961,25
C1 1897,74
C2 1760,15
D1 1630,00
D2 1496,54
Art. 165 - Aumento retributivo contrattuale
Le parti concordano che, a decorrere dal 1° giugno 2026 sarà dovuto ai lavo-
ratori un aumento retributivo contrattuale come di seguito indicato.
201
LIVELLO ANPIT
RML DAL
01/12/2024
AUMENTO DAL
01/06/2026
RML DAL
01/06/2026
DIRIGENTI
3.796,00
97,81
3.893,81
QUADRI
2.546,52
65,62
2.612,14
A1
2.476,72
63,82
2.540,54
A2
2.300,00
59,26
2.359,26
B1
2.205,77
56,84
2.262,61
B2
1.961,25
50,54
2.011,79
C1
1.897,74
48,90
1.946,64
C2
1.760,15
45,35
1.805,50
D1
1.630,00
42,00
1.672,00
D2
1.496,54
38,56
1.535,10
Art. 166 - Scatti di professionalità
Poiché la retribuzione è il corrispettivo del lavoro prestato e, quindi, della sua
quantità e qualità, la progressione delle competenze professionali, acquisite
per effetto della formazione certificata e del conseguimento della correlata
certificazione PDR UNI 150:2024 e sue evoluzioni inerenti le specifiche man-
sioni del lavoratore e gli standard di competenza necessari per svolgerle, de -
termina il corrispondente arricchimento della prestazione, rappresentato dagli
Aumenti Periodici di Professionalità, anche solo detti “Scatti Pro”.
Pertanto, per conseguire tale forma di retribuzione, il lavoratore dovrà conse-
guire la certificazione della PdR Uni 150:2024, (o successive integrazioni e
aggiornamenti) che determina un ulteriore addendum di 15,00 euro (o supe-
riori) alla retribuzione contrattuale minima o base a partire dal mese succes -
sivo a quello di conseguimento della certificazione, secondo la successiva ta-
bella 1).
202
Per ogni eventuale scatto successivo, rappresentato dal rinnovo della certifica-
zione o dal conseguimento di una certificazione diversa e/o inerente a una
mansione superiore, sarà erogato un contributo addizionale pari ad euro
20,00, fino a un massimo di quattro scatti/rinnovi.
Diversamente, qualora il lavoratore lasci decadere la propria certificazione e/o
non superi l’esame per il suo mantenimento, la cifra non verrà più corrisposta.
Nella quantificazione degli importi si è già tenuto conto dell’incidenza sugli
istituti retributivi indiretti e differiti.
Tabella 1) Scatti di professionalità.
Certificazione Scatto Pro
D2 euro 15,00
D1 euro 20,00
C2 euro 30,00
C1 euro 35,00
B2 euro 40,00
B1 euro 45,00
A2 euro 55.00
A1 euro 60.00
Quadro euro 70.00
Dirigente euro 80.00
Nel caso in cui le aziende non dovessero procedere con l’erogazione della
formazione prevista dalla PdR UNI 150:2024 necessaria al raggiungimento
dello scatto pro, al lavoratore sarà in ogni caso riconosciuto lo scatto retribu -
tivo, a partire dal sesto mese di applicazione del presente contratto, nella stessa
misura che avrebbe percepito a mezzo dello scatto pro e secondo le mede -
sime scadenze temporali.
203
TITOLO XLVI
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Art. 167 - Maggiorazioni per lavoro ordinario
Ferme restando le maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario con
riposo compensativo e Banca delle Ore di cui ai successivi articoli, sono pre-
viste le seguenti maggiorazioni della retribuzione minima correlate alla parti -
colare configurazione dell’orario ordinario di lavoro.
Tab. 1): Sintesi delle Maggiorazioni per ore ordinarie lavorate
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Descrizione del turno Profilo Orario
“6 + 1” e “5 + 2”
Profilo Orario
“H24 - 6 +1 +1”
A Diurno feriale - (€ 35,00)
2
B Notturno
1
feriale 12% 10%
3
C Diurno festivo 12% 10%
3
D Notturno
1
festivo 15% 12%
3
1
Per le definizioni del lavoro notturno si rinvia all’art. 11, D. Lgs. n.
66/2003.
2
“Indennità Turno 6+1+1” di € 35,00/mese.
3
In aggiunta alla maggiorazione di cui al punto A.
Art. 168 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal
Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con
l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore), dello
straordinario con riposo compensativo ( composizione multi periodale
dell’orario di lavoro) o per recupero di ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrat-
tuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo
impedimento.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 250 (duecentocinquanta)
ore annue di lavoro straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali e legali
204
sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al
lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti od occasionali, o richiesti dalla
peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle
norme di Legge o dal presente CCNL.
È demandata alla Contrattazione Aziendale la possibilità di concordare un
diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia rigorosamente
motivato, giustificato, temporaneo e nel rispetto dei limiti posti a tutela della
salute del Lavoratore.
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario solo su richiesta o autorizza -
zione aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autoriz-
zato.
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla retribuzione base e da
liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza sono previste alla suc -
cessiva Tabella 2).
Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *
a) Descrizione dello straordinario Maggiorazione
oraria
A Straordinario diurno prime 2 ore 25%
B Straordinario diurno oltre le prime 2
ore 30%
C In regime diurno in giorno festivo 55%
D In regime notturno in giorno feriale 45%
E In regime notturno in giorno festivo 65%
La retribuzione dello straordinario, comprensiva delle maggiorazioni, dovrà
essere liquidata con la retribuzione del mese nel quale esso è stato effettuato
e dovrà essere evidenziata con apposita voce nel cedolino paga del Lavoratore.
Il lavoro straordinario prestato, anche in modo “ fisso e continuativo ” (per
esempio, un’ora per ogni giorno lavorativo), ma entro i limiti complessivi an-
nuali previsti dal presente CCNL, purché contenuto nell’arco temporale di 12
mesi e purché retribuito con le maggiorazioni contrattualmente previste, non
potrà in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di
lavoro, non darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà trasfor-
mare la relativa retribuzione per lavoro straordinario in retribuzione ordinaria.
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce
di forfetizzazione facente parte della retribuzione base mensile, sarà
205
ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché
del T.F.R.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL o dalla successiva Contrat-
tazione Aziendale di Secondo Livello, in materia d’orario di lavoro e di lavoro
straordinario, varranno le condizioni pattuite nella Lettera/Contratto di assun-
zione, purché esse non siano contrarie alle vigenti norme di Legge.
206
Art. 169 - Lavoro straordinario con riposo compensativo
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci)
ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, a titolo di “intensifica-
zione”, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni
della retribuzione previste nella successiva Tabella 3), accreditando al Lavo -
ratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di “straor-
dinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore potrà utilizzare i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di
8 (otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro,
con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
L’accoglimento della richiesta di riposo dovrà privilegiare la scelta del Lavo-
ratore, ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate esi -
genze di servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo
compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o ma-
turati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà ri-
chiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 (cen-
tosessanta) ore. In tal caso, le ore di riposo compensativo eccedenti le 160
(centosessanta) dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria mag-
giorata del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo
compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali
e legali del normale lavoro straordinario.
In caso di richiesta scritta del Lavoratore, o con Accordo Aziendale di Se -
condo livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo com-
pensativo potrà essere applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto
dall’Azienda.
207
Tab. 3): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo
compensativo *
a) Descrizione dello straordinario con
permesso/riposo compensativo
Maggiorazione
oraria
A
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore set-
timanali o, per i Tempi Parziali, entro il
25% dell'orario di lavoro normale
3%
B
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore set -
timanali o, per i Tempi Parziali, oltre il
25% dell'orario di lavoro normale
6%
C In regime diurno in giorno festivo 19%
D In regime notturno in giorno feriale 14%
E In regime notturno in giorno festivo 24%
F
In caso di liquidazione dei riposi compen-
sativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al
godimento del permesso ( per una volta
nell’arco di ciascun anno di calendario)
Riconosci-
mento dell’ul-
teriore maggio-
razione del
15%
Art. 170 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile
In materia di Indennità forfettaria per il lavoro straordinario o supplementare
abitualmente prestato.
A. Forfetizzazione “fissa” dello straordinario/supplementare, quale compo-
nente della retribuzione
a) Per il personale Direttivo, ovvero i Lavoratori con la qualifica di Dirigente,
Quadro o Livelli A1 e A2, che non sono soggetti a limitazioni d’orario, la
retribuzione base prevista per tali livelli d’inquadramento già comprende
la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare, effet -
tuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità.
b) I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e
contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscano e coordinino al-
tri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e
dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai
servizi. Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2, in alternativa
alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile preve -
dere un’indennità mensile di forfetizzazione.
208
c) Nei casi di forfettizzazione “fissa” e continuativa dello straordinario, cioè
non soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore
indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della retribuzione del
Lavoratore e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indi-
rette, differite e per il T.F.R.
Art. 171 - Banca delle Ore
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse del Lavoratore e
dell’Impresa, si limiti il ricorso agli ammortizzatori sociali quali la Cassa Inte-
grazione Guadagni, ricorrendo, per quanto possibile, ai regimi di flessibilità
aziendale compensativa, che hanno un’onerosità limitata per l’azienda e pre -
vedono l’intera retribuzione per il Lavoratore, adattando così la prestazione di
lavoro alle e ffettive necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano forte
variabilità della prestazione.
In tal modo, si ricorrerà alla sospensione del lavoro con intervento delle inte-
grazioni salariali solo nei casi di maggiore gravità e prevedibile durata della
crisi. Resta inteso che le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali,
salvo diverso Accordo di Secondo livello, giustificheranno la sospensione del
lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali applicabili.
A. Definizione e disciplina
Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività riferita all’intera
Azienda o Reparto, Ufficio, Squadra, Categoria, ecc., con successivi e pre-
vedibili periodi d’attività ridotta, l’Azienda potrà, per qualsiasi livello e ti-
pologia di lavoro prevista dal presente CCNL:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro, con successiva rarefazione
retribuita a recupero delle ore lavorate nell’intensificazione;
b) ri durre l’orario ordinario di lavoro ( rarefazione) a fronte di una
successiva prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione e, cioè, superamento, in regime di lavoro ordinario,
dell’orario settimanale oltre i limiti contrattuali, per un massimo di 24
(ventiquattro) settimane all’anno, con il riconoscimento delle
maggiorazioni previste in Tabella 4) del presente articolo per le ore
lavorate settimanali eccedenti le ore contrattuali, al fine di realizzare,
con il loro godimento, una composizione plurisettimanale o
plurimensile dell’orario ordinario di lavoro.
2. R arefazione , nel caso di temporanea e limitata riduzione del
fabbisogno di lavoro, con utilizzo del saldo attivo dell’intensificazione
o con previsione di una successiva intensificazione a recupero. Si
209
potrà, così, ridurre l’orario settimanale effettivamente lavorato fino al
limite minimo del 70% del monte ore, anticipando la retribuzione
contrattuale del Lavoratore (fino ad un massimo del 30% delle ore
settimanali per il Tempo Pieno) e ponendo le ore anticipate e non
lavorate dal Lavoratore a suo debito nel conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., sarà ricono-
sciuta la normale retribuzione ordinaria (40 ore settimanali nel Tempo
Pieno o, in caso di Tempo Parziale, per le ore previste dal contratto indi-
viduale) e le maggiorazioni d’intensificazione per il tempo e i diversi pro-
fili di prestazione (in giorno lavorativo, di riposo, e/o festivo o in ore not-
turne), come riportate nella successiva Tabella 4).
Le ore d’intensificazione e di rarefazione dovranno essere mensilmente
evidenziate nel cedolino paga, con le indicazioni riassuntive “ maturate”,
“godute” e “saldo”.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2., spetterà l’in-
tera retribuzione ordinaria afferente al normale orario contrattuale, con
corrispondente iscrizione a debito sul conto individuale della Banca delle
Ore delle ore non effettivamente lavorate, quali ore “godute”.
Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere
di 160 (centosessanta) ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.
Resta inteso che, con Accordo scritto delle Parti interessate, il saldo della
Banca delle Ore a debito del Lavoratore potrà compensare:
ratei di permessi maturati e non goduti nel limite massimo di 40
(quaranta) ore annuali;
lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito e senza
limite;
lavoro prestato nell’ambito dei CLUB tematici di cui agli artt.
26 ss. del presente CCNL.
Le compensazioni avverranno alla pari perché saranno già state liquidate
nel mese dell’intensificazione le indennità e le maggiorazioni conseguenti
alla durata e collocazione temporale della stessa.
I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore
sono “continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno
dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione, sia per dimissioni che licenziamento, il saldo posi-
tivo della Banca delle Ore sarà accreditato con le competenze di chiusura
del rapporto, mentre quello negativo sarà addebitato fino a concorrenza,
potendo compensare qualsiasi voce a credito del Lavoratore, del quale la
rarefazione retribuita si dovrà considerare anticipazione, avendo essa
210
valore alimentare e previdenziale. L’accredito del saldo positivo della
Banca delle Ore, effettuato al momento di chiusura del rapporto, com -
porterà l’ulteriore maggiorazione fissa del 15% (quindici percento).
Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei limiti contrattual -
mente previsti, anche in eccedenza all’intensificazione del lavoro effet -
tuata con ricorso alla Banca delle Ore di cui al presente articolo, con i soli
limiti complessivi previsti dall’art. 168.
B. Maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella Banca
delle Ore
Le maggiorazioni per le intensificazioni con accredito nella Banca delle
Ore, conformi alla successiva Tabella, sono calcolate sulla retribuzione
base e non concorreranno a formare la base di calcolo delle retribuzioni
differite e del T.F.R., essendo esse (maggiorazioni) già comprensive delle
relative quote.
Tab. 4): Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro
*
a) Descrizione dell'intensificazione Maggiorazione
oraria
A In regime di lavoro diurno 15%
C In regime diurno in giorno di riposo -
D In regime diurno in giorno festivo 19%
E In regime notturno in giorno feriale 14%
F In regime notturno in giorno di riposo -
G In regime notturno in giorno festivo 24%
H Accredito del saldo positivo della Banca delle
Ore
Riconoscimento
dell’ulteriore
maggiorazione
del 15%
C. Intensificazioni o Rarefazioni Collettive
Il Datore di lavoro, di diritto, potrà attivare la Banca delle Ore, previa
comunicazione informativa alla RSA/RST indicante i motivi della neces -
sità dell’intensificazione o della rarefazione e la loro presunta distribu -
zione settimanale, mensile o plurimensile.
211
D. Contrattazione di Secondo livello
Le Parti aziendali, tramite la Contrattazione di Secondo livello, ogniqual-
volta vi siano problemi ricorrenti imputabili a cause esterne all’impresa,
che determinino l’esigenza di intensificazioni o rarefazioni solo in alcuni
ambiti, unità produttive/operative o uffici, potranno concordare l’utilizzo
settoriale della Banca delle Ore, quale strumento sostitutivo di altri regimi
ap
plicati alla generalità̀ dei lavoratori nei momenti di crisi (quali, ad esem-
pio, sospensione dal lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali.
Art. 172 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca
delle Ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie ecce-
denti le 160 ore annuali e dei permessi, possano anche essere ceduti a titolo
gratuito ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, che svolgano
mansioni di pari livello e categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le
particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da
parte dei genitori. Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà
prevista dal citato art. 24, le Parti concordano che possano essere ceduti, alle
stesse condizioni previste dalla Legge, anche i riposi compensativi individuali
dello straordinario e la quota individuale del Saldo positivo della Banca delle
Ore nei limiti massimi del 50% delle ore accreditate, fermo restando che tale
cessione non modificherà la qualificazione di riposo compensativo.
La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione della concreta situa-
zione di bisogno del Lavoratore, delle caratteristiche del lavoro e delle esi -
genze di salvaguardia, con motivate ragioni, potrà integrare la disciplina di so-
lidarietà di cui sopra.
Nota applicativa sulle Indennità
1) Le Indennità orarie di cui al presente Titolo si calcolano sulla retribuzione
base del Lavoratore e, essendo ristoro del particolare disagio, saranno ri-
conosciute nel mese di competenza solo per tutte le ore effettivamente
lavorate nel modo che ne ha dato titolo. Perciò, in caso di assenza a qual-
siasi causa dovuta, le Indennità di cui alle precedenti Tabelle non saranno
spettanti.
2) Le Indennità concorrono a formare la retribuzione mensile di fatto do-
vuta al Lavoratore nel mese di competenza e già comprendono le quote
retributive per ferie, tredicesima, nonché la quota per T.F.R. Pertanto,
esse sono ininfluenti nel calcolo dei già menzionati istituti contrattuali.
212
TITOLO XLVII
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO O COMANDO -
REPERIBILITÀ
Art. 173 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Il Trasferimento, la Trasferta e il Distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore
sia tenuto a prestare l’opera in luoghi diversi dalla sede contrattuale di lavoro.
Nelle Aziende plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere
giustificati anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, altrimenti in esu-
bero in una determinata sede.
Art. 174 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima Azienda. Esso, normalmente richiederà il preventivo consenso del
Lavoratore, salvo che avvenga per salvaguardia del posto di lavoro o compro-
vate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per
altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a
cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato, minore di un
anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato.
Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disci-
plinare atipica.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normal-
mente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e tra -
sporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali ed al
decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di do-
micilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri do -
cumentati di trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto contrattualmente dovuto all’eventuale lo-
catore o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio di pro -
prietà. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 4 (quat-
tro), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in tra-
sferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per
ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 3 (tre) settimane;
213
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro)
ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa inden-
nità sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore con familiari a carico , il rimborso delle spese di
trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese
effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico.
Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto
3. che precede, il 30% (trenta percento) della diaria per il tempo spettante.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute
dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e
dei suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di
lavoro per un tempo almeno pari al doppio del preavviso di trasferimento
ricevuto.
Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda,
salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le
Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere da tutte le
competenze di fine rapporto, i rimborsi, pro quota, delle indennità di cui ai
punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, qualora esse siano già state riconosciute
al Dipendente, comprese le quote versate per i suoi familiari.
Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla cor-
responsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribu-
zioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato
l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti
all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di
permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al doppio del
preavviso di trasferimento ricevuto, salvo i casi d’impossibilità sopravvenuta o
forza maggiore.
Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di la-
voro, le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, an-
che peggiorative, rispetto alle previsioni del presente articolo.
Art. 175 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non sia prestata nella sede contrattuale di
lavoro e la stessa avvenga, per l’intero orario ordinario giornaliero, ad almeno
60 (sessanta) chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di
lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa
l’autovettura del dipendente, se autorizzata) solo in un tempo normalmente
superiore ad un’ora, si configura la Trasferta.
214
In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al
luogo di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal
Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analitica-
mente documentate, nei limiti della normalità e preventivamente autorizzate),
al Lavoratore non verranno corrisposte indennità aggiuntive.
L’Azienda potrà sostituire il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio
con l’Indennità di trasferta, come previsto da apposito Regolamento aziendale
o da prassi e da considerarsi esente da contribuzione previdenziale e da pre -
lievo fiscale ai sensi di legge, nonché non incidente ai fini degli istituti retribu-
tivi indiretti e differiti.
Art. 176 - Distacco
Le parti riconoscono la possibilità di ricorrere all’istituto del distacco, che ri-
corre quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone tempo -
raneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecu-
zione di una determinata attività lavorativa.
Tali attività potranno essere ampie nel caso di lavori distaccati presso realtà
partecipate, associate, controllate o in caso di reti di imprese o simili.
Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle disposizioni della legge in materia.
In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la di-
sciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera.
Art. 177 - Reperibilità con Indennità
La reperibilità̀ è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria presta -
zione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile
all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente im -
prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuit à̀ dei servizi, la fun-
zionalità̀ o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o
la salute.
Le ore di reperibilità̀ non sono di lavoro effettivo e non concorrono al com -
puto dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente in-
dennità. In caso di assenza dell’indennità, la Reperibilità sarà un atto volonta-
rio, così come l’effettiva disponibilità all’intervento.
215
Nel caso di reperibilità con indennità, il Lavoratore potr à̀ essere inserito
dall’Azienda in turni di reperibilità̀ definiti secondo una programmazione set-
timanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7
(sette) giorni.
In caso d’impedimento documentato, sono fatte salve le sostituzioni tempe-
stive dovute a impreviste a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni
di reperibilità̀.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fun -
gibilità̀ operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità̀
il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità̀ ai dipendenti che
ne facciano richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di com -
piere turni di reperibilità̀ con indennità.
La chiamata di reperibilità̀ sarà̀ di norma effettuata tramite telefono cellulare,
che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilità̀, il Lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare
acceso e carico e a permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura
telefonica e la possibilità di tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché egli
assicuri sempre la raggiungibilità̀ e la possibilità d’intervento.
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'in -
tervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente con -
cordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilit à̀ preveda di non
riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva co -
municazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponi-
bile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi
all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilit à̀, senza valide
ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà̀
riconosciuta l'indennità̀ di reperibilità̀ giornaliera o settimanale e l’Azienda po-
trà̀ attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità̀ potrà̀ essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24 (ven-
tiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali;
b) s ettimanale ;
c) con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
216
La reperibilità̀ continuativa settimanale non potrà̀ eccedere una settimana su
4 (quattro) e non dovr à̀ comunque essere richiesta per più ̀ di 7 (sette) giorni
continuativi.
Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui
durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (otto) ore, il Lavora-
tore avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere
nel servizio di reperibilità, potendo così usufruire del riposo. In tale caso, al
Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità̀, le Aziende riconosceranno
al Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento,
una specifica indennità̀ giornaliera da prevedersi con apposito Accordi di se-
condo livello.
Le ore d’intervento effettuato in reperibilit à̀, ivi comprese quelle c.d. " da re-
moto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro ordinario o straordinario,
fermi restando i limiti contrattuali di lavoro effettivo e deroghe, fatto salvo il
riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compen -
sativi. Esso sarà̀ retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL
per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario
diurno, notturno o festivo.
Il tempo di reperibilità̀ può̀ coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o
settimanale, qualificando così come straordinario l’eventuale lavoro effettuato.
Il lavoratore in Reperibilit à̀ con Indennità, impossibilitato all’intervento, ha
l’onere di provare tempestivamente all’Azienda l’impedimento sopravvenuto.
Tale impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del La-
voratore e impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non
determinerà̀ il diritto alla relativa indennità̀ di reperibilità̀.
217
TITOLO XLVIII
CODICE DISCIPLINARE:
DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 178 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile
qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla
provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. Con-
vengono, quindi, anche di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo
ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.
Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o com-
portamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice
o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
L’Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie
sessuali e a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con
particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
Art. 179 - Diritti del Lavoratore: decadenza
1) Termini di Decadenza Contrattuale
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavora-
tore in forza, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla consegna del
Prospetto Paga e, comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rap -
porto di lavoro.
Tale termine di decadenza contrattuale, per essere applicato dovrà essere
espressamente indicato nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavora -
tore ovvero, per il personale già in forza, specificato mediante Accordo
individuale e/o integrazione della lettera di assunzione.
Le parti di retribuzione non contestate dovranno comunque essere pagate
al Lavoratore alla naturale scadenza.
2) Termini correlati al periodo di comporto : in caso di malattia, il Lavora-
tore avrà diritto a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del pe -
riodo di comporto maturato e usufruito, al fine di essere messo in condi-
zioni di valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di conse -
guenza, l’Azienda dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipen-
dente, di norma entro una settimana lavorativa.
218
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi
diritti contrattuali e legali, si ricorda che nel rapporto di lavoro sono pre-
senti molti termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad esempio, in
materia di crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei
contratti, di omissioni contributive ecc. Pertanto, in caso di interesse spe-
cifico, le Parti in epigrafe invitano il Lavoratore ad una verifica attenta dei
propri diritti nel rispetto di tali termini, anche mediante l’assistenza
dell’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL o del Pa-
tronato di riferimento ENCAL - CISAL, anche con verifiche periodiche
dei versamenti contributivi.
Art. 180 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
L’Azienda avrà cura di mettere il Lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto
a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposi-
zioni.
L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 181 - Diritti del Lavoratore: correttezza e educazione
In armonia con la dignità del Lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urba-
nità.
Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi ed insi-
stenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conse-
guenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi
sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali
comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 182 - Diritti del Lavoratore: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge
e Tutele Integrative
L’Azienda dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatorie INAIL e
INPS previste dalla Legge (artt. 2114 e 2115 c.c.) e, quando applicabile, la
Polizza sanitaria del presente CCNL.
L’Azienda dovrà inoltre versare regolarmente all’ En.Bi.M.S. le contribuzioni
previste per il funzionamento del sistema contrattuale (Gestione Ordinaria) e
per l’Assistenza Integrativa al S.S.N. e per Caso morte/infortunio (Gestione
Speciale).
Inoltre, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, il saldo positivo
della Banca delle Ore o dei permessi retribuiti o le ferie maturate eccedenti
219
le 160 ore, ai lavoratori dipendenti dello stesso Datore di lavoro, al fine di
consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari
condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Art. 183 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della
tutela dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli
alle previste visite mediche preventive e periodiche.
Art. 184 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare divise o indumenti,
la relativa spesa sarà a carico dell’Azienda. Parimenti, sarà a carico
dell’Azienda la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad
utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione
della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Azienda è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari per l’ese-
cuzione della prestazione lavorativa.
Art. 185 - Diritti del Lavoratore: libertà di opinione, critica e whistleblowing.
Il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo
di lavoro, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, della Costitu- zione e
delle norme di legge.
Il lavoratore ha diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, purché siano
rispettati i limiti della continenza sostanziale, relativi alla verità dei fatti addotti,
e di continenza formale, che esclude l’uso di espressioni offensive o fuorvianti,
ed a condizione che vi sia utilità sociale dell’informazione, senza pregiudizio
per l’immagine e la posizione di mercato dell’azienda.
Il whistleblowing consiste nella segnalazione da parte del lavoratore di con -
dotte illecite che si verificano in ambito aziendale, per la tutela di interessi ge-
nerali. In tale ipotesi, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, il
lavoratore è tenuto a utilizzare i canali di divulgazione formali presenti in
azienda o, in mancanza, a far uso di strumenti di divulgazione consoni al con-
tenuto della segnalazione; in ogni caso, tale diritto sarà garantito al lavoratore
anche a prescindere dall’applicabilità delle regole nazionali ed europee in ma-
teria di whistleblowing, a condizione che egli osservi, nel formulare la segnala-
zione, i principi di continenza sostanziale, relativi alla verità dei fatti segnalati,
e di continenza formale, che esclude l’uso di espressioni offensive o fuorvianti.
Al lavoratore che effettua la segnalazione è assicurata la riservatezza della co -
municazione nonché le tutele previste dalla legge contro eventuali atti ritorsivi.
220
Art. 186 - Diritti del Lavoratore: Unioni Civili.
Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui
alla legge n. 76/2016, le disposizioni del presente contratto riferite al matrimo-
nio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “co -
niugi” o termini equivalenti, si applicano anche a ognuna delle parti
dell’unione civile.
Art. 187 - Diritti del Lavoratore: tutele contro il mobbing
Definizione di mobbing
Ai fini del presente contratto, si definisce mobbing aziendale qualsiasi com -
portamento sistematico e protratto nel tempo da parte di uno o più superiori
o colleghi che abbia come conseguenza l’emarginazione, l’umiliazione o il de-
terioramento delle condizioni psicofisiche del lavoratore. Tali comportamenti
comprendono, ma non sono limitati a, molestie morali o psicologiche, discri-
minazioni, attacchi alla reputazione, isolamento e assegnazione di compiti de-
qualificanti o eccessivamente gravosi.
Finalità e ambito di applicazione
Il presente articolo mira a prevenire, individuare e contrastare le condotte di
mobbing aziendale in tutti i settori lavorativi regolati dal presente CCNL. Le
aziende sono tenute a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità
personale e professionale di ciascun lavoratore, promuovendo relazioni basate
sul rispetto e la collaborazione.
Comitato aziendale per il contrasto al mobbing
In tutte le aziende con almeno 50 dipendenti, viene istituito un Comitato per
la Prevenzione e il Contrasto al Mobbing. Il comitato è composto da rappre -
sentanti dell'azienda, rappresentanti dei lavoratori (compresi i rappresentanti
sindacali), da definirsi in apposito accordo aziendale. Il Comitato ha il compito
di:
o Valutare segnalazioni di mobbing presentate dai lavoratori;
o Monitorare l’ambiente di lavoro al fine di prevenire episodi di mob -
bing;
o Proporre azioni correttive, conciliative o disciplinari nei confronti di
chi adotta condotte vessatorie;
221
o Promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione sul mob -
bing.
Segnalazione e gestione delle denunce
I lavoratori che ritengono di essere vittime di mobbing possono presentare una
segnalazione formale al Comitato o al proprio superiore gerarchico. La segna-
lazione deve essere trattata con la massima riservatezza e garantire il diritto alla
difesa di tutte le parti coinvolte. Il Comitato avrà il compito di avviare un’inda-
gine interna entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, valutando tutti
gli elementi di prova raccolti e ascoltando le persone coinvolte.
Procedure di conciliazione
In caso di riscontro positivo di mobbing, il Comitato, previo accordo tra le
parti, può avviare una procedura di conciliazione che miri al ristabilimento di
un ambiente di lavoro sereno e rispettoso. Tale procedura può prevedere il
ricorso a consulenze esterne in psicologia del lavoro o mediazione. Le spese
relative alla procedura conciliativa saranno a carico dell’azienda.
Forme di tutela e misure preventive
Le aziende devono adottare misure organizzative e preventive per contrastare
il fenomeno del mobbing. Tali misure includono:
o La redazione di un Codice di Condotta Aziendale che regoli le rela-
zioni tra lavoratori e i comportamenti consentiti;
o La promozione di programmi formativi periodici per i dirigenti e i
lavoratori, volti a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del mobbing;
o La creazione di canali di segnalazione interna, anche in forma ano -
nima, per permettere ai dipendenti di denunciare eventuali casi di mobbing
senza timore di ritorsioni.
Tutela del lavoratore segnalante
Il lavoratore che presenta una denuncia di mobbing non potrà subire alcun
tipo di ritorsione, licenziamento o dequalificazione a seguito della sua segna -
lazione. In caso di accertate ritorsioni, l’azienda sarà obbligata a reintegrare il
lavoratore nella sua posizione originaria e a risarcire i danni subiti, in confor -
mità con le disposizioni legislative vigenti.
222
Sanzioni disciplinari e responsabilità
Qualora venga accertato un comportamento riconducibile a mobbing,
l’azienda adotterà le opportune sanzioni disciplinari nei confronti dei respon-
sabili, secondo quanto previsto dal presente CCNL e dal Regolamento Disci-
plinare Interno. Le sanzioni potranno includere richiami scritti, sospensioni
temporanee, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.
Indennità e forme di pagamento
Nel caso in cui venga accertato che il mobbing ha causato danni fisici o psico-
logici al lavoratore, quest'ultimo avrà diritto a un indennizzo commisurato al
danno subito, oltre alle eventuali altre forme di risarcimento previste dalla
legge. Il lavoratore potrà altresì beneficiare di congedi per cure mediche e psi-
cologiche senza subire perdite economiche, con il trattamento retributivo che
resterà invariato per tutta la durata della terapia, fino a un massimo di 6 mesi.
Interventi dell'Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale di settore è responsabile della promozione di iniziative di
formazione e sensibilizzazione, nonché del monitoraggio dei casi di mobbing
segnalati e trattati nelle aziende. Esso potrà intervenire con fondi di sostegno
per i lavoratori che abbiano subito mobbing e che necessitano di assistenza
psicologica o legale.
223
TITOLO XLIX
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 188 - Doveri del Lavoratore: diligenza
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecu -
zione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collabo-
ratori, dai quali gerarchicamente dipende.
Il Lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite mediante
affissione nei locali di lavoro, ovvero pubblicate nei sistemi Intranet aziendale
o simili.
Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei
locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, stru-
menti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua
colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli og-
getti in questione.
Art. 189 - Doveri del Lavoratore: fedeltà
Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizza-
zione o ai metodi di produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso
in modo da poter recare ad esso pregiudizio (art. 2105 c.c.).
Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il Lavora-
tore non può acquisire elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc., né
utilizzarli per proprio o altrui conto.
Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 190 - Doveri del Lavoratore: collaborazione
Il Lavoratore:
a. deve prestare la sua opera con specifica collaborazione, prevenendo e ri-
solvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul la-
voro;
b. deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del
potere organizzativo, disciplinare e degli usi aziendali, delle norme di
Legge vigenti e del presente CCNL;
c. deve collaborare con i colleghi e con i superiori per concorrere a garan -
tire, per quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività;
d. ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni
formali aziendali, accusandone ricevuta;
224
e. per il dovere di collaborazione, non può rifiutare di svolgere il lavoro
straordinario o i regimi di flessibilità richiesti dall’Azienda per ragioni
obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore;
f. deve comunicare all’Azienda ogni cambiamento rilevante ai fini del rap -
porto di lavoro, in particolare quelli relativi a:
o domicilio e residenza, sia durante il servizio che durante le as-
senze;
o indirizzo di posta elettronica personale, se utilizzata per la tra-
smissione dei Cedolini paga e delle Comunicazioni aziendali;
o mutamento nello Stato di famiglia, che modifichi la misura degli
assegni familiari o di altre competenze;
o stato di gravidanza non oltre il settimo mese in cui venisse a tro-
varsi la Lavoratrice.
Art. 191 - Doveri del Lavoratore: riservatezza
Il Lavoratore è tenuto al segreto professionale e, dall’assunzione, s’impegna a
mantenere il suo obbligo di riservatezza e a non rivelare o divulgare a terzi in
alcun modo, direttamente o indirettamente, fatti o informazioni di ogni genere
di cui avrà conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
In particolare, ma senza che ciò s’intenda esaustivo, non potrà rivelare infor -
mazioni, dati e documenti che siano relativi all’organizzazione, ai metodi e
procedimenti, al sapere tecnico e tecnologico, ai progetti, ai metodi commer-
ciali, alle strategie di vendita, alla Clientela e, più generalmente, ogni informa-
zione riguardante l’Azienda, così come eventuali altre realtà di Gruppo.
Inoltre, il Lavoratore s’impegna, per tutta la durata del rapporto di lavoro e
dell’eventuale Patto di non Concorrenza, a non utilizzare personalmente o
per conto di terzi, le conoscenze da lui acquisite in ragione delle sue mansioni
o per la sua appartenenza all’Azienda. La violazione dell’obbligo di riserva-
tezza da parte del Lavoratore darà diritto all’Azienda di esigere l’integrale ri -
sarcimento dei documentati danni causati alla stessa.
Art. 192 - Doveri del Lavoratore: Esclusività della prestazione
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Lavoratore a tempo pieno s’impe-
gna nei confronti dell’Azienda a prestare la propria attività lavorativa in via
esclusiva per quest’ultima e a non accettare incarichi, per conto di terzi o pre-
stare la propria attività presso una qualunque altra azienda, ancorché non re-
tribuita, salvo preventiva formale autorizzazione dell’Azienda da cui dipende.
Art. 193 - Doveri del Lavoratore: correttezza
Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che
siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario
225
instaurato con l’Impresa; deve astenersi da azioni che siano in contrasto con
l’obbligo di correttezza e riservatezza.
Inoltre, il Lavoratore deve utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche e,
più in generale, i mezzi forniti dall’Azienda, nei limiti d’uso prescritti dal Da-
tore di lavoro.
Art. 194 - Doveri del Lavoratore: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione
aziendale, saranno improntati a reciproca educazione.
Il Lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pu-
lito e di usare modi cortesi nei riguardi dei Colleghi, della Clientela e dei Terzi
che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda.
Art. 195 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro
Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità pre-
scritte dall’Azienda per il controllo delle presenze. Il Lavoratore che non avrà
fatto la regolare registrazione del tempo lavorato, nei modi previsti
dall’Azienda, sarà considerato “ritardatario” e, quando non potrà far consta -
tare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato “as-
sente”.
Art. 196 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà ri-
fiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accer -
tamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione
prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare
le previste verifiche di apprendimento.
Art. 197 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze
Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normal -
mente giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali
difficoltà, devono essere comunicate entro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio
o dalla continuazione dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e
della prova dell’impedimento, l’assenza sarà considerata a tutti gli effetti ingiu-
stificata, con diritto dell’Azienda ad instaurare un procedimento disciplinare.
Inoltre, indipendentemente dall’attivazione di tale procedimento disciplinare,
il Lavoratore, per la durata dell’assenza ingiustificata, perderà il diritto alla re-
tribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del T.F.R. , nei modi
previsti al successivo articolo.
226
Art. 198 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
A fronte di assenze ingiustificate, di sciopero, di brevi permessi non retribuiti
(le aspettative non retribuite hanno autonoma regolamentazione) o di sospen-
sione disciplinare, il Datore di lavoro tratterà, nel mese di competenza, le
quote orarie ordinarie corrispondenti all’assenza ingiustificata.
Art. 199 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita
Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del pro -
prio Responsabile o alle diverse condizioni rese note dall’Azienda per tutti i
Dipendenti o loro Categorie o Mansioni. Al ritardatario, il conteggio delle ore
di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio
dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia
compreso nei primi 15 minuti o oltre 15 e fino a 30.
Art. 200 - Doveri del Lavoratore: attrezzature e strumenti di lavoro
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica, se non dopo aver richiesto ed
ottenuto la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa conte -
stazione formale dell’addebito, darà all’Azienda il diritto di rivalersi sulle com-
petenze dello stesso per il danno provato da essa subito. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, attrezzature e strumenti di lavoro, programmi ricevuti
in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato.
In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavo -
ratore è tenuto a provvedere person almente alla loro sostituzione o al rim -
borso.
Art. 201 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del Lavoratore per il tempo succes-
sivo alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art. 2125 c.c.
In caso di violazione del Patto di non concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla
ripetizione del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risar-
cimento del danno documentato.
Art. 202 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro,
dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti deri-
vanti al Lavoratore dalla Legge, dal presente Contratto e dagli altri Accordi
vigenti.
227
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del La -
voratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante
sottoscrizione del destinatario.
228
TITOLO L
CODICE DISCIPLINARE:
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 203 - Divieti del Lavoratore Dipendente
1) Il Lavoratore non può interrompere l’orario di lavoro, senza autorizza -
zione della Direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini marca-
tempo o altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; ritirare o ten-
tare, in qualsiasi modo, di ritirare cartellini, badge di un altro lavoratore.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,
non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di
lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il Lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di la -
voro, se non è stato preventivamente autorizzato dalla Direzione.
5) Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze ec-
citanti, psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali so -
stanze (birra compresa) durante il lavoro.
6) È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il
lavoro, salvo il caso di emergenze familiari, personali o per comprovate
esigenze di lavoro, propri apparecchi elettronici quali: smartphone, tablet,
iPad e simili.
7) Il Lavoratore non potrà prestare la propria opera presso Datori diversi da
quello in cui è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione
del tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale o, sempre previo ac-
cordo con l’Azienda, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza tratta-
mento economico.
8) Il Lavoratore deve astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili,
senza preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.
9) Il Lavoratore deve attenersi scrupolosamente ai doveri desumibili dai Co-
dici di condotta sottoscritti ed adottati da Assocontact (di cui agli allegati
nn. 4 e 5 del presente Contratto) ed astenersi da comportamenti aggres -
sivi, offensivi, molesti o fraudolenti nei riguardi dei Clienti o degli Utenti
dei servizi resi; in tale quadro, i Datori di Lavoro che applicano il presente
contratto si impegnano a portare a conoscenza dei lavoratori, tramite af -
fissione in bacheca o tramite consegna elettronica di copia digitale, il con-
tenuto dei già menzionati Codici di Condotta, il quale dovrà costituire
parte integrante del Disciplinare vigente in Azienda.
229
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del Lavoratore, l’Azienda atti-
verà i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti nel seguente Titolo.
230
TITOLO LI
CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DATORE DI LAVORO
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 204 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
A. Controlli c.d. “difensivi”
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela
del patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, potranno essere
installati impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la pos-
sibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente
previo Accordo collettivo stipulato tra Datore di lavoro e la RSA o previa
Autorizzazione dell’I.T.L. competente.
In assenza di Accordo Collettivo o Autorizzazione dell’Ispettorato Terri-
toriale del Lavoro, a fronte di eventuali impianti di controllo, saranno ap-
plicate le sanzioni penali previste dalla Legge.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle pre-
senze o richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà necessa-
rio il preventivo Accordo o Autorizzazione.
L’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali stru-
menti potrà, però, avvenire solo a condizione che sia stata data al Lavora-
tore e alla RSA/RST adeguata informazione dei modi d'uso e di controllo.
Le Aziende dovranno recepire la presente disciplina con apposita comu-
nicazione interna, in modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela dei
Lavoratori e del servizio, anche in funzione dello sviluppo tecnologico
presente presso l’impresa.
In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai lavo-
ratori, vi sarà nullità del procedimento disciplinare e saranno applicabili
le sanzioni, anche penali, previste dalla Legge.
Le Parti concordano sull’importanza del ricorso ai sistemi di autentica -
zione multifattoriale (c.d. “strong authentication”) per l’accesso di alcune
figure lavorative ai sistemi informatici che consentono di rendere la pre -
stazione lavorativa. Tali sistemi potranno essere installati sugli smartphone
personali dei lavoratori, su richiesta del Datore di lavoro, a condizione
che sia data analitica informativa circa l’esclusione di ogni forma di
controllo a distanza tramite tali applicativi nonché di ogni forma di
trattamento di dati personali.
231
C. Norme comuni
Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle
precedenti lettere A. e B., saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro (motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), pur-
ché vi siano state le dovute informazioni, siano stati rispettati i principi di
correttezza, pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate
forme di sorveglianza discriminatorie o anche solo potenzialmente perse-
cutorie, così come disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
232
Art. 205 - Poteri del Datore di lavoro: Potere Disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale comporta il diritto del
Datore di contestare le infrazioni, sentire il Lavoratore a difesa e adottare gli
eventuali provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità delle infrazioni
o mancanze, dell’eventuale recidiva (purché, a norma dell’art. 7, L. 300/1970,
commessa entro i due anni successivi alla precedente sanzione) e delle circo-
stanze concomitanti. Lo scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per
quanto possibile, “conservativo” al fin e di recuperare i corretti comporta-
menti: per tale motivo, in generale le sanzioni dovranno essere progressive.
Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente
aggravamento anche delle sanzioni specifiche.
Per la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare si rinvia ai successivi
articoli.
233
Art. 206 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e Sanzione Disciplinare
A. Contestazione disciplinare
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimpro -
vero verbale, sarà sempre necessario formulare la preventiva contesta -
zione formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale co-
municazione dovrà essere fatta per iscritto e dovrà contenere, oltre alla
sommaria descrizione dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’indicazione di
tempo e di luogo dell’infrazione, precisando la norma contrattuale e/o
legale che si presume essere stata violata.
Il Lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o
giustificazioni entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione della
contestazione e, eventualmente, di chiedere di essere ascoltato dal Datore
di lavoro, anche facendosi assistere da un suo delegato. Tale richiesta do-
vrà essere tempestiva, in modo che l’incontro normalmente avvenga entro
il termine a difesa di 10 (dieci) giorni di calendario.
B. Integrazione alla contestazione disciplinare
Rispettando il medesimo iter previsto per la contestazione disciplinare
(cfr. precedente punto A.), il Datore di lavoro potrà formulare un’integra-
zione alla contestazione disciplinare solo per fornire al Lavoratore preci-
sazioni e chiarimenti sui fatti già formalmente contestati. Tale integrazione
dev’essere motivata e ragionevole e deve limitarsi a presentare circostanze
di dettaglio o prove inerenti ai fatti già contestati che sono, nello stesso
procedimento disciplinare, immodificabili.
Tale integrazione alla contestazione disciplinare, quindi, non instaura un
nuovo procedimento disciplinare e, pertanto, non dovrà incidere sul nu-
cleo essenziale della precedente contestazione. Con essa, si sospendono i
termini relativi alla prima contestazione e il Lavoratore avrà diritto alle
giustificazioni, sempre entro il termine di giorni 5 (cinque) lavorativi, dalla
ricezione dell’integrazione alla contestazione disciplinare originaria. I ter-
mini per la comminazione dell’eventuale sanzione disciplinare decorre -
ranno, per il datore di lavoro, dal termine di presentazione delle giustifi-
cazioni della integrazione, o, in caso di audizione, dall’avvenuto espleta -
mento di tale attività richiesta dal lavoratore.
C. Provvedimenti (sanzioni) disciplinari
Concluso l’iter di contestazione di cui ai precedenti punti A. e B., il Da-
tore di lavoro potrà comminare al Lavoratore un provvedimento discipli-
nare, a pena di decadenza, entro 25 (venticinque) giorni di calendario
234
dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le pro-
prie giustificazioni o dal successivo termine di avvenuta audizione del la-
voratore che ne abbia fatto richiesta. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato al Lavoratore con raccomandata a mano o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica all’indi-
rizzo preventivamente comunicato dal Lavoratore.
Il provvedimento disciplinare dovrà: essere proporzionato al fatto conte-
stato, alla sua gravità, alle giustificazioni rese dal Lavoratore, tener conto
dell’eventuale recidiva e, in genere, dovrà considerare le circostanze in cui
l’infrazione si è realizzata.
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi ( che non necessita di
preventiva contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non su-
periore a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
6) licenziamento disciplinare per “giusta causa”.
235
Art. 207 - Sanzione: rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte
del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero ver-
bale (c.d. “ recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che,
pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzial-
mente dannose.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò avviene quando il Lavoratore:
a) non rispetti la disciplina del lavoro;
b) in qualsiasi modo, non rispetti le disposizioni contrattuali o aziendali for-
malmente ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne an-
ticipi la cessazione, documentando però correttamente l’orario di lavoro
svolto;
d) senza giustificato motivo, rifiuti le prestazioni di flessibilità (straordinario,
straordinario con riposo compensativo, Banca delle ore, supplementare)
o, senza comprovate ragioni, non risponda tempestivamente alle richieste
d’intervento quando fosse in reperibilità con indennità;
e) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie
mansioni, senza aver causato danno apprezzabile;
f) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.
236
Art. 208 - Sanzione: multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (mas -
simo quattro ore della retribuzione diretta e differita), nei confronti del Lavo-
ratore recidivo nelle mancanze che hanno già determinato rimproveri scritti o
che abbia commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli
obblighi di subordinazione o diligenza o determinato un danno involon- tario
all’Azienda, normalmente, da mancata diligenza. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, quando il Lavoratore:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo so -
spenda o ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adem -
piere ai compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne
sospenda l’esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
g) non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento del proprio do-
micilio e residenza o di ogni mutamento della propria dimora durante i
congedi o la malattia;
h) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
i) non dia immediata notizia all’Azienda di un infortunio occorso con, o
anche senza, danno apprezzabile per l’infortunato, colleghi o terze per -
sone;
j) tenga un atteggiamento sgarbato e non collaborativo nei riguardi di un
cliente o utente dei servizi resi, anche quando tali comportamenti siano
tenuti da remoto e tramite strumentazione telefonica o digitale;
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine al rim-
provero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato al Fondo di cui all’art. 29 del
presente CCNL, fermo restando che, nel caso dei punti c) ed f), è impregiu -
dicato il diritto aziendale di trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Qualora il Fondo predetto non sia costituito in Azienda, le somme saranno
versate all’Ente Bilaterale En.Bi.M.S. che le utilizzerà per erogare le presta-
zioni straordinarie assistenziali.
Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al risarci-
mento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza.
237
Art. 209 - Sanzione: sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica,
nei termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gra-
vità dei fatti commessi), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope
o stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza de-
terminare danno apprezzabile all’Azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti,
senza comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi
sarà il massimo della sospensione (10 giorni);
f) fumi dove ciò sia vietato, senza determinare pregiudizio all’incolumità
delle persone o alla sicurezza delle cose;
g) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di ma-
lattia/infortunio;
h) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’Azienda;
i) presti lavoro retribuito presso altro Datore, senza le condizioni che lo au-
torizzino;
j) tenga un atteggiamento aggressivo, molesto o offensivo nei riguardi di un
cliente o utente dei servizi resi, anche quando tali comportamenti siano
tenuto da remoto e tramite strumentazione telefonica o digitale;
k) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non ef-
fettui gli interventi richiesti;
l) sia plurirecidivo nel rifiuto immotivato e non giustificato di prestare i re -
gimi di flessibilità richiesta dall’Azienda (straordinario, straordinario con
riposo compensativo, Banca delle ore, supplementare);
m) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine
a multa e/o a rimprovero scritto.
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto
diritto aziendale al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore
per mancata diligenza.
Inoltre, nei casi b), d) ed e) che precedono, l’Azienda, indipendentemente
dall’azione disciplinare, ha il diritto di trattenere il corrispettivo della retribu -
zione diretta e differita per il tempo non lavorato.
238
Art. 210 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con
preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LXIV o dei di-
vieti di cui al Titolo LXV;
b) commetta recidiva già sanzionata nell’infrazione alle norme sulla sicurezza
e sull’igiene del lavoro, potenzialmente idonee a causare danni gravi o
gravissimi al Lavoratore, ai suoi colleghi o all’esercizio;
c) commetta abuso di fiducia o effettui concorrenza sleale alla propria
Azienda o commetta grave violazione del segreto d’ufficio;
d) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per
causa di lavoro o in itinere;
e) abbia e mantenga un comportamento oltraggioso, già sanzionato, nei con-
fronti dell’azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei sottoposti;
f) falsifichi le scritture contabili aziendali, anche senza trarne personale be -
neficio ma esponendo l’azienda a sanzioni;
g) sia già stato sanzionato e sia recidivo per essersi assentato dal lavoro o ne
abbia sospeso l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di ser -
vizio, senza adeguata giustificazione;
h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo
rischio di danno per l’Azienda;
i) rifiuti ancora la collaborazione richiesta e, in particolare, di prestare i re -
gimi di flessibilità, pur essendo già stato richiamato, multato e sospeso;
j) in caso d’incidente subito per responsabilità di un estraneo, colpevol -
mente non comunichi il coinvolgimento e gli estremi del Terzo responsa-
bile, determinando così grave nocumento all’Azienda (convenzional -
mente pari a più di un mese di retribuzione lorda);
k) durante l’aspettativa, ancorché non retribuita, in assenza di preventivo ac-
cordo scritto con l’Azienda, presti opera retribuita, non eccezionalmente
saltuaria, anche in forma diversa dal lavoro subordinato;
l) sia recidivo nel tenere un atteggiamento aggressivo, molesto o offensivo
nei riguardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando tali com-
portamenti siano tenuti da remoto e tramite strumentazione telefonica o
digitale;
m) compia azioni volte a realizzare una contrattazione fraudolenta nei ri -
guardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando tale compor -
tamento sia tenuto da remoto e tramite strumentazione telefonica o digi -
tale;
n) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato,
per azione non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,
ma che ne leda significativamente la figura morale;
239
o) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere
provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale
o dei Clienti o determini grave danneggiamento alle opere, agli impianti,
alle attrezzature o ai materiali;
p) riproduca o asporti schizzi o disegni, di progetti, studi, prodotti o docu -
menti di proprietà dell’Azienda o del Committente;
q) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e
delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e ge-
stione adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01,
che non siano in contrasto con le norme di Legge e di Contratto;
r) sia plurirecidivo sanzionato per la mancata o carente collaborazione;
s) abbia già commesso recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in
qualunque delle infrazioni per cui è prevista la sospensione disciplinare,
che abbiano già determinato sanzioni disciplinari.
240
Art. 211 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso nei confronti del La-
voratore che commetta infrazioni che siano talmente gravi da rendere impos-
sibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta
grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, quando il Lavoratore:
a) si assenti dal lavoro, senza idonea giustificazione, per 4 (quattro) giorni
consecutivi o 7 (sette) giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno
solare;
b) violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando per interesse, anche
morale, a terze notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o espor-
tando documenti, dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti di
proprietà dell’Azienda o del Committente, con grave danno, anche po -
tenziale, economico, d’immagine, commerciale, tecnico ecc.;
c) durante l’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative, per conto proprio
o altrui, anche non in concorrenza con l’attività aziendale;
d) sia plurirecidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee
all’Azienda;
e) anche al di fuori dell’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative per
conto proprio o altrui in concorrenza con l’attività aziendale;
f) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese
ai colleghi;
g) abbia commesso molestie sessuali, anche con coazione o abuso d’autorità;
h) abbia commesso atti o comportamenti riconducibili alla fattispecie del
“mobbing”;
i) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professio -
nali) o della conseguente aspettativa, ancorché non retribuita, presti non
occasionale lavoro subordinato a terzi, anche se non formalmente retri-
buito, ivi compreso quello per “Affectionis vel benevolentiae causa”;
j) simuli lo stato di malattia o infortunio, sia professionale che no, al fine di
percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa inte-
grazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta
qualificazione professionale dell’infortunio o malattia extraprofessionali;
k) commetta nei confronti dell’Azienda furto, frode, danneggiamento volon-
tario o altri simili reati;
l) falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio o
determinando, comunque, danno rilevante all’azienda;
241
m) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave
rischio alla sicurezza, lesione dei doveri di custodia o danno all’Azienda
o al Cliente;
n) commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi;
o) sia recidivo reiterato nel tenere un atteggiamento aggressivo, molesto o
offensivo nei riguardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando
tali comportamenti siano tenuto da remoto e tramite strumentazione tele-
fonica o digitale;
p) compia azioni volte a realizzare una contrattazione fraudolenta nei ri -
guardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando tale compor -
tamento sia tenuto da remoto e tramite strumentazione telefonica o digi -
tale, generando un danno al già menzionato cliente/utente;
q) compia una violazione grave dei doveri scaturenti dal Codice di condotta
di cui agli allegati nn. 4 e 5 del presente Contratto;
r) abbia commesso comprovate molestie sessuali con coazione o abuso
d’autorità;
s) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di “mobbing”;
t) commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicu-
rezza o l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave dan-
neggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali;
u) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colle -
ghi;
v) fumi dove ciò sia espressamente vietato potendo provocare pregiudizio
grave alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle
cose.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo,
l’Azienda, con effetto immediato, potrà disporre la sua sospensione cautelare,
non disciplinare, per un periodo pari alla durata del procedimento discipli-
nare al solo fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex
art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda confermi il licenziamento per giusta causa, il periodo
di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo, assumendo la qualifica di “aspettativa non retribuita”,
con la relativa non erogazione o trattenuta, oltre che delle afferenti retribu -
zioni dirette, di quelle differite (per ferie e tredicesima mensilità) e della quota
di T.F.R., convenzionalmente corrispondenti al 25% dell’aliquota oraria del
Lavoratore.
242
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo di-
verso Accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare
non disciplinare dovrà essere retribuito.
Il Lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati è
tenuto, nei limiti di Legge, al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Inoltre, nel caso h) che precede, l’Azienda ha il diritto di trattenere il corri-
spettivo del tempo non lavorato.
243
Art. 212- Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavo-
ratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno essere
preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex. art. 7 L.
300/70). L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (docu-
mentato o equitativamente valutato) sarà trattenuto ratealmente dalla retribu -
zione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione Men-
sile di Fatto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta
residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto a qualsiasi ti-
tolo fosse spettante al Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e limiti in-
derogabili di Legge.
244
TITOLO LII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 213 - Sistema di tutele contro il licenziamento illegittimo nelle aziende
c.d. “piccole”
Le Parti, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 183/2022, e quindi del “monito” formulato al Legislatore circa
l’inadeguatezza del sistema sanzionatorio vigente per i licenziamenti ingiustifi-
cati nelle aziende che non raggiungono il requisito dimensionale di cui all’art.
18, co. 8- 9, L. n. 300/1970, stabiliscono il seguente regime contrattuale spe -
ciale, migliorativo rispetto a quello previsto dalla legislazione di settore.
Nelle aziende che non integrano il requisito occupazionale di cui all’art. 18,
commi 8 e 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300 che applicano il presente
Contratto, quando risulta accertato che non ricorrono i presupposti del licen-
ziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a
riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a corri -
spondergli un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di im-
porto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo di tale indennità viene stabilito tenendo in considerazione dell’an -
zianità di servizio del lavoratore, del numero di dipendenti occupati, delle di-
mensioni dell'impresa, anche in termini di attività economica, del comporta-
mento e delle condizioni delle parti.
Le previsioni dei commi che precedono si applicano indipendentemente dalla
data di assunzione del lavoratore licenziato.
245
Art. 214 - Recesso del Lavoratore
Dimissioni per “giusta causa”
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60 (ses-
santa) giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni
per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente,
con diritto alla Naspi. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ra-
gioni poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’in -
dennità sostitutiva del preavviso a lui spettante, come per il caso di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il Lavoratore ha diritto a ras -
segnare le proprie dimissioni per giusta causa anche nelle seguenti gravi fatti-
specie:
• la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
• l'omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
• aver subito molestie sessuali;
• aver subito mobbing per oltre sei mesi;
• in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del Datore
di lavoro o del superiore gerarchico;
• le variazioni notevoli "in peius" delle condizioni di lavoro a seguito di ces-
sione dell'azienda;
• lo spostamento del Lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art.
2103 del Codice civile.
Dimissioni durante le sospensioni dal lavoro disposte dall’Azienda
Il Lavoratore ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni senza alcun obbligo
di preavviso, in caso di sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza re-
tribuzione e/o con accesso all’ammortizzatore sociale senza anticipo datoriale
della relativa indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni solari, salvo diverso
Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine.
246
Art. 215 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie,
né di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e ac-
cordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preav-
viso di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispon-
dere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Nor -
male che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti
del computo del T.F.R. spettante.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti
contraenti dovranno essere quelli indicati nella successiva Tabella.
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
Da 5 fino a 10
anni
d’anzianità
oltre a 10
anni
d’anzianità
Dirigente 180 giorni 210 giorni 240 giorni
Quadro 120 giorni 150 giorni 180 giorni
A1 e A2 90 giorni 120 giorni 150 giorni
B1 e B2 60 giorni 90 giorni 120 giorni
C1 e C2 45 giorni 60 giorni 90 giorni
D1 e D2 30 giorni 45 giorni 60 giorni
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione
della lettera di dimissioni o di licenziamento.
Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere con-
cessi brevi permessi non retribuiti, nella misura massima di 4 (quattro) ore
ogni 15 (quindici) giorni di calendario, per la ricerca di nuova occupazione.
247
TITOLO LIII
PATTO DI NON CONCORRENZA
Art. 216 - Patto di non Concorrenza
Le Parti, ai sensi dell’art. 2125 del c.c., potranno prevedere un Patto di non
Concorrenza, che limiti lo svolgimento dell’attività lavorativa del prestatore di
lavoro, al termine della cessazione del Contratto (fino a 3 anni dalla cessazione
del rapporto).
Nel Patto di non Concorrenza si dovrà prevedere un corrispettivo congruo
rispetto ai limiti di oggetto, di luogo e di tempo richiesti, anche valutando nel
caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità residue di
produzione del reddito da parte del Lavoratore entro i limiti previsti nel corso
del Patto.
Il corrispettivo del Patto di non concorrenza potrà essere riconosciuto:
• mensilmente, nel corso del rapporto di lavoro e, nel caso, sarà sog -
getto a prelievi previdenziali e fiscali al pari delle ordinarie retribu -
zioni;
• o all’atto della cessazione del rapporto e, nel caso, sarà soggetto al
solo prelievo fiscale con l’aliquota del T.F.R. e potrà essere erogato
anche in più soluzioni;
• o al suo termine, condizionato all’avvenuta osservanza del Patto, sem-
pre con assoggettamento alla sola tassazione separata.
Il Patto dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il Lavoratore con
cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
In caso di violazione del Patto di non Concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla
ripetizione del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risar-
cimento del danno documentato.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi
individuali intercorsi tra il Lavoratore e l’Azienda.
248
TITOLO LIV
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Art. 217 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è cambiata la
Scala Classificatoria
A. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori non Ap-
prendisti, già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria, nel senso che con questo CCNL le loro mansioni sono
inquadrate in un diverso livello, si dovranno rispettare i seguenti Criteri
d’Allineamento Contrattuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda
di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale dei Lavoratori non Apprendisti: il La-
voratore dovrà essere nuovamente inquadrato secondo il livello pro-
fessionale corrispondente all’effettive mansioni svolte presso
l’Azienda e con riferimento alle Declaratorie, Profili ed Esemplifica-
zioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL.
Quanto precede, per il diverso numero dei livelli eventualmente pre-
visti dal CCNL di provenienza rispetto a quello di approdo, per il
diverso contenuto professionale delle rispettive Declaratorie e per la
diversa Scala parametrica, normalmente, determinerà la mancata cor-
rispondenza formale tra il preesistente livello d’inquadramento e il
livello riconosciuto dall’applicazione del presente CCNL.
2) Allineamento Retributivo: rispettando il criterio di incomprimibilità
della retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i
Lavoratori già in forza, una Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.)
peggiorativa rispetto a quella precedentemente già riconosciuta. Per -
tanto, essa dovrà rimanere invariata, seppur distribuita in voci diverse,
sempre fatte salve eventuali condizioni migliorative per il Lavoratore.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’allineamento retributivo, dall’applica-
zione del presente CCNL, la nuova Retribuzione Annuale Lorda teo-
rica del Lavoratore dovrà essere così composta:
a) la retribuzione base prevista dal presente CCNL per il livello d’in-
quadramento del Lavoratore, dovuta per 13 mensilità per ogni
anno solare di servizio prestato;
b) l’aumento retributivo contrattuale di cui all’art. 165;
c) da un eventuale ulteriore importo aggiuntivo erogato a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato
fino a concorrenza dell’importo lordo annuo (R.A.L.) preceden-
temente riconosciuto al Lavoratore
249
Determinata la Retribuzione Annuale Lorda teorica, la retribuzione
effettivamente dovuta al Lavoratore sarà mensilmente calcolata appli-
cando le variabili giornaliere realizzate dal Lavoratore nel mese di ri-
ferimento (quali, assenze a vario titolo, lavoro supplementare/straor-
dinario, festivo, notturno, ferie, malattia ecc.) sugli importi indicati
nelle precedenti lettere che sarà effettivamente spettante in funzione
della presenza al lavoro.
Ai fini dell’Allineamento retributivo, NON rileveranno i valori di
Welfare Contrattuale, che dovranno essere riconosciuti al Lavoratore
in aggiunta alla precedente Retribuzione Annuale Lorda.
3) Allineamento Normativo: Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza
del CCNL di provenienza, al Lavoratore sarà integralmente applicata
la parte normativa del presente CCNL. È facoltà delle Parti aziendali
concordare, all’atto del passaggio, l’immediata integrale applicazione
della parte normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavora-
tore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c., un’indennità sostitutiva
“Una Tantum” che risarcisca anticipatamente la perdita delle even -
tuali più favorevoli condizioni normative pregresse.
B. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori Appren-
disti, già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la Scala Classi-
ficatoria, si dovranno rispettare i seguenti Criteri d’Allineamento Contrat-
tuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda di riconoscere eventuali
trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale Lavoratori Apprendisti: anche in tal
caso è necessario effettuare un Allineamento della Classificazione
Professionale del Lavoratore Apprendista, solo in funzione delle
mansioni per le quali egli è in formazione, non essendo sufficiente
una mera trasposizione numerica dei livelli precedentemente previsti.
Pertanto, si dovranno individuare nelle Declaratorie, Profili ed Esem-
plificazioni del presente CCNL, le Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalle mansioni espletande,
per le quali l’Apprendista è “in formazione”, individuando solo così
il nuovo livello finale d’inquadramento. Dovrà permanere invariato il
contenuto professionale previsto dal CCNL di provenienza e quello
del CCNL d’approdo, così come la durata del Contratto di Appren-
distato Professionalizzante e il relativo Piano Formativo Individuale,
ivi compreso l’assolvimento degli obblighi formativi del Datore.
Poiché l’obbligazione contrattuale procede, senza soluzione di conti-
nuità, ancorché con l’applicazione di diverso CCNL, il periodo di ap-
prendistato già decorso con il CCNL di provenienza concorrerà, a
250
tutti gli effetti, al compiersi della durata originariamente prevista per
il Contratto di Apprendistato.
2) Allineamento della Parte Normativa: si applicheranno le disposizioni
previste per i Lavoratori non Apprendisti (vedi lettera A. che pre-
cede).
3) Allineamento Retributivo: considerato che, per analogia a norma di
legge (art. 2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, la retribuzione nel
suo valore complessivo, a parità di lavoro, dovrà essere mantenuta,
anche per il Lavoratore Apprendista, nell’ipotesi che i nuovi minimi
contrattuali siano inferiori ai precedenti, egli avrà diritto ad un’inte -
grazione, con apposita voce retributiva assorbibile, al fine di garantire
l’invarianza complessiva della retribuzione acquisita e, cioè, di quella
preesistente al passaggio contrattuale. I successivi sviluppi retributivi,
ove non già esplicitamente fissati nel Contratto di assunzione, saranno
regolati dal presente CCNL (detto d’approdo). Resta inteso che, qua-
lora le prospettive retributive future fossero peggiorative rispetto alle
previsioni del CCNL di provenienza, è data facoltà all’Apprendista di
recedere dal Contratto, senza obbligo di preavviso. Tale diritto potrà
essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, an -
che implicita (cioè, per esempio, rilevabile dal cedolino paga), di av-
venuto cambiamento del CCNL applicato in Azienda.
4) Durata dei periodi di Apprendistato e incrementi retributivi: rispettati
i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), il termine per il passaggio
di livello, per effetto del superamento del primo periodo di appren -
distato e i conseguenti incrementi della retribuzione da riconoscere
all’Apprendista, quando già decorsi, saranno quelli previsti nel Con -
tratto di assunzione e/o nel Piano Formativo Individuale. In altre pa-
role, gli incrementi già esplicitamente definiti nel Contratto Indivi -
duale di assunzione dovranno essere comunque riconosciuti, mentre
quelli conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende contrattuali
del CCNL di provenienza, quando non già maturati al momento del
passaggio di CCNL, NON saranno di diritto spettanti.
Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal pre -
sente CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo
tempo di apprendistato, avranno decorrenza dalla data d’inizio del
rapporto di apprendistato ed efficacia dalla data in cui si compie il
termine, sempreché non siano già stati anticipati nel corso della vi-
genza del CCNL di provenienza. Sarà possibile effettuare eventuali
assorbimenti, in tutti i casi contrattualmente e legalmente ammessi.
251
Le Parti, concordando sull’importanza che l’Allineamento Contrattuale dei
Lavoratori al presente CCNL avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del
presente articolo, tenuto conto della complessità delle relative previsioni e, al
fine di garantirne la correttezza e la sostenibilità, consigliano di attivare il ser-
vizio di Allineamento presso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garan-
zia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
252
TITOLO LV
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Art. 218 - Procedure per la Conciliazione in Sede Sindacale
a) Conciliazioni e accordi in sede protetta - Materie
La particolare assistenza al lavoratore da parte delle Organizzazioni Sinda-
cali sottoscrittrici il presente CCNL, rappresenta sede protetta per la con-
ciliazione delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risolu -
zione e modifica del rapporto di lavoro.
Pertanto, la Sede sindacale potrà essere adita dalle Parti in materia di:
• controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. sot-
toscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c.;
• controversie inerenti contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi
dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;
• accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs.
n. 151/2015);
• patti individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.);
• determinazione e sottoscrizione di clausole elastiche nell’ambito di
contratti di lavoro a Tempo Parziale (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015)
• clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle contro-
versie di Lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010);
• ogni altra materia prevista dalla Legge, anche se qui non espressa-
mente indicata, che sia nella “disponibilità” delle Parti.
Per le conciliazioni promosse avanti la Commissione di Certificazione e
Conciliazione dell’Ente Bilaterale En.Bi.M.S., si rinvia all’apposito Rego-
lamento ed al sito: www.enbims.it, che conterrà anche le previsioni in ma-
teria di conciliazione in modalità telematica, sempre con apposito regola-
mento predisposto dalle Parti Sociali.
253
Art. 219 - Procedure per la Conciliazione in Sede sindacale
Nelle materie in cui è consentito dalla legge, richiamate all’articolo prece -
dente, l’attività di conciliazione potrà essere espletata dai Conciliatori nominati
dalle Parti Sindacali e Datoriali firmatarie dei CCNL e aderenti all’
En.Bi.M.S.
Ciò, in quanto l’art. 412 ter c.p.c., come modificato dall’art. 31, co. 6, l.
183/2010, prescrive che «la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui
all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previ-
ste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative».
La Conciliazione non potrà mai definire diritti indisponibili del Lavoratore,
come ad esempio i diritti della personalità, diritti futuri, diritti inerenti ad
obbligazioni contributive previdenziali o diritti della cui esistenza o matura-
zione non vi è certezza.
L’oggetto della Conciliazione dovrà infatti essere determinato o determina-
bile ed il Lavoratore dovrà avere piena consapevolezza dei diritti dalla stessa
scaturenti e dalla stessa regolati.
Di conseguenza, qualora ricorrano vizi nel consenso del Lavoratore quali
l’errore, la violenza o il dolo, la Conciliazione Sindacale non potrà avvenire
o sarà oggetto di annullamento nei modi e termini prescritti dalla normativa
vigente.
Requisito essenziale della Conciliazione transattiva è che la definizione della
controversia avvenga tramite una mediazione delle posizioni assunte in lite
dalle Parti, dovrà esservi quindi un vicendevole sacrificio; per cui l'eventuale
Accordo transattivo raggiunto dalle Parti, in assenza di reciproche conces-
sioni potrà, ricorrendo talune condizioni, essere dichiarato nullo ovvero es-
sere ricondotto a un tipo contrattuale diverso.
Pertanto, nell’ambito della Conciliazione transattiva, dovranno individuarsi
le reciproche concessioni tra le Parti, in modo che vi sia equilibrio tra “ri-
nuncia” espressa dal Lavoratore e “suo beneficio” di natura economica e/o
normativa e/o risarcitoria, riconosciuto dal Datore di lavoro.
Per “Sede Sindacale” s’intende:
• le Sedi del Sindacato stipulante il CCNL;
• le Sedi delle Associazioni Datoriali stipulanti il CCNL;
• nell’ipotesi di Conciliazioni plurime, aventi ad oggetto medesime si-
tuazioni tra più dipendenti, al fine di favorire l’attività di conciliazione
con la prestazione lavorativa, le Parti, potranno, in via eccezionale,
decidere di conciliare presso la sede di svolgimento del rapporto di
254
lavoro, purché vi sia un idoneo locale riservato alla Conciliazione, la
presenza delle Parti, dei loro Assistenti e dei Conciliatori, con garanzia
di rispetto della riservatezza ed espletamento della libera assistenza da
parte del Delegato Sindacale e del Conciliatore. La volontà del lavo-
ratore di procedere in tal senso deve risultare da atto espresso.
Il Conciliatore, al fine di determinare la validità dell’accordo deve svolgere le
seguenti attività:
a) Accertarsi che la volontà di disporre del diritto, manifestata dal lavo-
ratore nei termini previsti dall’accordo, sia reale e sia stata espressa
liberamente, senza coartazione da parte del datore di lavoro.
b) Accertarsi che il lavoratore validamente disponga dei propri diritti in
sede conciliativa, ai sensi dell’art. 2113 c.c. che richiede, da un lato,
che il diritto oggetto dell’atto riguardi uno dei rapporti previsti dall’art.
409 c.p.c. e, dall’altro, che il lavoratore sia effettivamente titolare del
diritto oggetto della rinunzia o della transazione e che quel medesimo
diritto sia già entrato nel patrimonio di quest’ultimo.
c) L’accordo conciliativo transattivo dovrà dunque possedere i requisiti
richiesti dall’art. 1965 c.c. e, quindi, in esso dovranno essere identifi-
cati i seguenti elementi: 1) la controversia insorta (o che potrebbe in-
sorgere) fra le parti con riferimento ai diritti nascenti dal rapporto di
lavoro e derivanti da una norma inderogabile applicabile al medesimo
rapporto; 2) i termini dello scambio di “reciproche concessioni” fra
le parti. In riferimento a quest’ultimo punto, infatti, qualora manchi
l’elemento dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad inte-
grare lo schema della transazione, questa non è configurabile.
Inoltre, sul punto, non essendo possibile formulare uno schema pre-
determinato delle reciproche concessioni, il Conciliatore si dovrà ac-
certare che le stesse siano commisurate e valutate in rapporto alle re-
ciproche pretese e contestazioni, in modo tale che la transazione, in
quanto contratto a prestazione corrispettive, manifesti una reciprocità
dei sacrifici assunti dalle parti. Affinché tale requisito sia integrato non
è però necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reci-
proche concessioni.
d) Il conciliatore dovrà rendere espressamente edotto il lavoratore di
tutte le questioni sottese la conciliazione, con particolare riferimento
ai diritti sottesi alle rinunce e transazioni. Ciò in quanto la dichiara-
zione del lavoratore assume valore di rinuncia o di transazione solo
laddove risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del docu -
mento, che la stessa sia stata sottoscritta dal lavoratore medesimo con
la consapevolezza di disporre così di diritti determinati ovvero obiet-
tivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di
255
transigere sui medesimi
.
e) Al fine di garantire i diritti del Lavoratore, il Conciliatore favorirà ed
indicherà espressamente allo stesso la facoltà di nominare un Dele-
gato sindacale, che interverrà in sede conciliativa espressamente ed
esclusivamente per fornirgli assistenza sindacale. In mancanza della
già menzionata assistenza, il Conciliatore, in via preventiva ed indivi-
duale rispetto alla conciliazione, redigerà apposito verbale di assi-
stenza sindacale al lavoratore nel quale dovranno espressamente es-
sere indicati in via riassuntiva i contenuti della transazione e le rinunce
cui il lavoratore presterà espresso consenso a mezzo sottoscrizione.
Tale Verbale “preventivo” sarà inserito in allegato anche al Verbale
di Conciliazione.
f) A pena di invalidità, la conciliazione dovrà essere stata sottoscritta in
presenza dell’organo di conciliazione, il quale deve aver svolto un
ruolo attivo di supporto alle parti finalizzato a ripristinare una reale
situazione di parità, a tutela del consenso consapevole del lavoratore.
Il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. identificazione della Sede Protetta ove si svolge la Conciliazione, con
precisazione di data ed ora della stesura, lettura e sottoscrizione del
Verbale;
2. identificazione del Delegato Sindacale dell’Organizzazione Sindacale
scelta dal Lavoratore, con esplicita conferma del Lavoratore stesso del
mandato di assistenza alla medesima O.S. o, in mancanza del De-
legato Sindacale, l’adozione del modello di assistenza redatto dal
Conciliazione e sottoscritto dal Lavoratore, come espressamente in -
dicato alla precedente lettera e);
3. identificazione delle Parti:
• nome, cognome, codice fiscale del Lavoratore, con allega -
zione di copia del documento d’identità/permesso di sog -
giorno fronte e retro, in corso di validità. In presenza di au -
tonomo assistente sindacale, si dovranno precisare anche i ri-
ferimenti dello stesso;
• ragione sociale, Partita Iva e Codice Fiscale dell’Impresa ed
estremi del Legale Rappresentante o, in caso di Datore di la-
voro privato, nome, cognome, codice fiscale del Datore di
lavoro, con allegazione di copia del documento d’iden -
tità/permesso di soggiorno fronte e retro, in corso di validità.
In caso d’Impresa, il Conciliatore dovrà accertarsi che il
256
sottoscrittore aziendale abbia i titoli/deleghe per la risolu -
zione della controversia insorta con il lavoratore, anche con
verifica della Visura Camerale; in presenza di altro soggetto
delegato (Responsabile aziendale, Consulente del lavoro, Av-
vocato ecc.), il Conciliatore dovrà trattenere l’apposita delega
del Legale Rappresentante allo scopo predisposta, sempre
con allegazione dei relativi documenti d’identità;
4. definizione degli antefatti della controversia:
• precisazione del rapporto intercorrente tra le Parti e sua
qualificazione (es. lavoro subordinato dalla data del ….., con
applicazione del CCNL , livello d’inquadramento ……,
orario di lavoro ........... ed altre particolarità, se del caso);
• descrizione della controversia insorta od insorgenda ( es.
sanzione disciplinare; pagamento del lavoro straordinario
non analiticamente documentato; impugnazione del licen-
ziamento ecc.);
• ogni altra particolarità utile alla definizione della controver-
sia tra le Parti;
5. le condizioni individuate tra le Parti, ovvero le reciproche conces-
sioni;
6. esplicita indicazione delle rinunce attuate dal Lavoratore e dal Datore
di lavoro;
7. esplicita indicazione degli effetti inoppugnabili della Conciliazione
sottoscritta in Sede Sindacale;
8. il consenso delle Parti al trattamento dei dati riservati, secondo la nor-
mativa vigente in materia;
9. l’indicazione esatta del numero di pagine di cui è comporto il Verbale,
ivi inclusi gli eventuali allegati.
Il Verbale di Conciliazione stipulato in Sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa potrà essere depositato presso l’I.T.L. competente a cura del Con-
ciliatore o a richiesta dalle Parti o se necessario per la tutela dei crediti del
lavoratore, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla Legge.
Si precisa che l’adempimento dell’obbligo di deposito del verbale non costi-
tuisce condizione di validità del verbale di conciliazione, né l’avvenuto depo-
sito è idoneo a sanare eventuali vizi dei quali sia affetto l’accordo conciliativo.
257
Lavoratori stranieri
In caso di Conciliazione con Lavoratore straniero, il Conciliatore dovrà ve -
rificare preventivamente che il Lavoratore abbia buona padronanza della lin-
gua italiana, in modo da garantire la sua piena comprensione delle rinunce
conseguenti e della portata della Conciliazione in sede sindacale. Solo in tal
modo, si potrà dare corso alla Conciliazione nel rispetto delle previsioni con-
tenute nel presente Titolo.
In caso di esito negativo, il Conciliatore dovrà interrompere l’incontro sin -
dacale e adoperarsi per la ricerca di apposito interprete che garantisca la tra-
duzione del testo e delle procedure al Lavoratore, quindi effettuerà succes -
siva convocazione delle Parti stesse e dell’interprete. In tal caso, nel Verbale
di Conciliazione dovrà essere indicata anche la presenza dell’interprete che
effettua la traduzione simultanea al Lavoratore, con sua sottoscrizione del
Verbale stesso. Inoltre, il Verbale di Conciliazione dovrà contenere la tradu-
zione scritta in lingua madre del lavoratore, almeno per le parti indicanti le
rinunce espresse dal Lavoratore stesso, quelle del Datore di lavoro, le reci-
proche concessioni e gli effetti inoppugnabili della Conciliazione. Tali parti
tradotte dovranno prevedere apposita firma in calce del Lavoratore e dell’in-
terprete.
258
TITOLO LVI
CAMBIO D’APPALTO
Art. 220 - Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola sociale
In occasione di cambio di appalto, la Subentrante, prima di assumere nuovo
personale, dovrà proporre al personale ivi impiegato dall’Azienda Uscente il
passaggio alle sue dipendenze, secondo quanto stabilito nel presente Titolo.
I lavoratori interessati dalla clausola sociale sono quelli con anzianità di
servizio all’interno dello specifico appalto di almeno 6 (sei) mesi e che siano
stati adibiti in via esclusiva all’appalto oggetto di passaggio.
La “clausola sociale” dovrà essere contemperata con le esigenze organizzative,
produttive ed economiche dell’Azienda Subentrante, anche con riferimento
al tipo di appalto aggiudicato:
a) abbia personale in esubero “vacante”, non espressamente assegnato ad altro
appalto e, quindi, da ricollocare nel rispetto dell’obbligo di repêchage;
b) oppure, abbia attivato le procedure di licenziamento per riduzione collet -
tiva di personale e nel semestre precedente all’acquisizione dell’appalto, abbia
una sospensione collettiva dal lavoro con o senza ricorso all’integrazione sala-
riale;
c) oppure, nei casi di riduzione o modifica del servizio appaltato con modifi-
cazione dei termini contrattuali.
Inoltre:
d) qualora l’appalto aggiudicato presenti volumi di servizi diversi ed inferiori
rispetto a quelli originariamente previsti dall’appaltatore e gestiti dall’Uscente,
tali per cui l’appalto potrà essere svolto impiegando un numero inferiore di
ore lavorative, il Subentrante potrà proporre ai lavoratori che passano alle sue
dipendenze un contratto con un monte ore inferiore rispetto a quello previsto
alle dipendenze dell’Uscente;
e) qualora non sia possibile il passaggio alle dipendenze della Subentrante di
tutti i lavoratori dell’Uscente impegnati sull’appalto, la selezione avverrà sulla
base di criteri oggettivi, applicabili in concorrenza tra loro, quali l’anzinità di
servizio, i carichi di famiglia, la particolare esperienza o la specifica
competenza professionale certificata nell’esecuzione dei servizi oggetto di
appalto.
Quanto sopra verrà supervisionato dalle Parti Sociali nella procedura
sindacale di cui ai successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente.
259
In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di
cambio d’appalto, le Parti concordano comunque che l’Azienda Subentrante
esamini con favore l’assunzione del personale già impiegato nell’Appalto alle
condizioni previste nel presente Titolo, con il duplice obiettivo di:
• garantire la continuità e la qualità del servizio;
• salvaguardare, per quanto possibile, i Lavoratori che già in esso
e
rano occupati.
260
Art. 221 - Cambio di appalto: comunicazione dell’Azienda Uscente - avvio
della procedura
In caso di cessazione di appalto, ogniqualvolta si verifichino le condizioni
previste al precedente articolo, l’Azienda Uscente, che abbia ricevuto disdetta
e che ne abbia l’interesse, normalmente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi
prima della scadenza dell’appalto stesso, dovrà comunicare formalmente
all’Appaltante, all’Azienda Subentrante, all’Associazione Datoriale di
riferimento e all’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL le
seguenti informazioni:
1) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei lavoratori che, negli
ultimi 6 (sei) mesi, siano stati integralmente impiegati direttamente
nell’appalto in via esclusiva, precisando sommariamente le loro mansioni ed
orari praticati, le anzianità di servizio, eventuali titoli/patenti/abilitazioni
richiesti e la formazione obbligatoria espletata dal personale ivi addetto, in
particolare in correlazione alle mansioni oggetto di appalto;
2) favorire la verifica e la selezione da parte dell’Azienda Subentrante del
personale presente nell’elenco dei Lavoratori interessati di cui al punto che
precede.
261
Art. 222 - Cambio di appalto: verifiche dell’Azienda Subentrante
L’Azienda Subentrante che ha acquisito l’appalto, ricevuta la comunicazione
di cui all’articolo che precede, avrà diritto di operare tra i lavoratori della lista
di cui al punto 2) del medesimo articolo, tutte le ordinarie verifiche
preassuntive al fine di valutare la presenza dei requisiti ritenuti necessari per
l’esecuzione dell’appalto (formazione idonea, competenze specifiche ecc.) e
di formulare a tali lavoratori le proposte scritte di futura assunzione,
comprendenti il dettaglio delle condizioni offerte che saranno praticate nel
rispetto del presente CCNL, ovvero: tipologia contrattuale, mansioni analoghe
rispetto a quelle espletate nell’Azienda Uscente, indicazione del CCNL
applicato, il livello d’inquadramento e la retribuzione lorda conformi al
presente CCNL, eventuali indennità di mansioni ed altre condizioni
particolari ritenute utili.
Il lavoratore potrà sottoscrivere “per accettazione” tali condizioni e, in tal caso,
dall’ultimo giorno dell’appalto, cesserà dall’Azienda Uscente, con nuova
assunzione nell’Azienda Subentrante dal primo giorno del nuovo appalto,
ritenendosi così reciprocamente assolti i reciproci obblighi sul preavviso
contrattuale.
262
Art. 223 - Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri sindacali
Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel
presente Titolo, le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le
seguenti garanzie:
• l’Azienda Uscente: potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
r
iferimento e/o dal Professionista Delegato;
• l’Azienda Subentrante: potrà farsi assistere dall’Associazione
Datoriale di riferimento e/o dal Professionista Delegato;
• l’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL: dalla
comunicazione di cessazione dell’appalto di cui all’art. 221, potrà
promuovere appositi incontri sindacali con le Parti al fine di favorire,
per quanto possibile, il mantenimento dell’occupazione, anche
attraverso specifica Contrattazione di Secondo Livello e/o Accordi
Individuali Assistiti;
• il Lavoratore: nello specifico, avrà diritto di far accertare
dall’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL, la
rispondenza della proposta di assunzione dell’Azienda Subentrante
ai criteri previsti ai precedenti articoli, così come potrà farsi assistere
n
ell’intera fase di passaggio.
263
Art. 224 - Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore
In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’Azienda Subentrante,
quest’ultima sarà esonerata dalla relativa unità di assunzione. Tale rifiuto può
risultare da comunicazione espressa del lavoratore o desumersi dall’omesso
ed ingiustificato adempimento agli obblighi pre -assuntivi entro l’avvio del
servizio aggiudicato o entro il termine prestabilito dalla Subentrante e
comunicato al lavoratore.
Allo stesso modo, qualora il lavoratore della società Uscente, riceva una
offerta di lavoro dall’azienda Subentrante, che abbia la stessa retribuzione
globale annuale, nonché il medesimo livello di inquadramento, o un livello
equivalente, e rifiuti tale offerta della Subentrante anche con le modalità di cui
al precedente comma, egli potrà essere licenziato dall’azienda Uscente per
giustificato motivo oggettivo. Tale rifiuto costituisce ipotesi di espressa
rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento intimatogli dall’azienda
Uscente, a patto che sia riportata nella lettera di assuzione del lavoratore e
quindi da quest’ultimo espressamente accettata.
264
Art. 225 - Cambio di appalto: condizioni particolari
Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite
dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello dell’Azienda Subentrante,
ma tali condizioni non potranno comprimere i diritti contrattuali previsti da
questo CCNL per i lavoratori dell’Azienda Uscente.
266
267
Allegato 1)
Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale
(RST) e sulle Trattenute Sindacali
Art. 1 - Definizione della RSA
Nelle Aziende con almeno 7 Lavoratori, le Rappresentanze Sindacali Azien-
dali (in sigla “RSA”) potranno essere costituite ad iniziativa dei Lavoratori in
ogni unità aziendale nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e dalle Organizzazioni Sin-
dacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, abbiano sottoscritto il
vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Art. 2 - Elezione e Nomina della RSA
La RSA è normalmente eletta dai Lavoratori nell’ambito degli iscritti all’Or -
ganizzazione Sindacale rappresentata.
In caso di molteplicità di lavoratori iscritti disponibili a costituire la RSA,
l’O.S. indirà formale elezione in apposita assemblea retribuita ove l’elettorato
passivo sarà tra i già menzionati Lavoratori iscritti all’O.S. da rappresentare
mentre l’elettorato attivo comprenderà tutti i Lavoratori dell’unità aziendale
cui la RSA si riferisce. Tale assemblea, salvo casi di urgenza, dovrà essere
indetta con preavviso di almeno 7 giorni solari e con precisazione nell’Ordine
del Giorno dell’elezione della RSA.
Art. 3 - Numero dei componenti della RSA
Potrà essere costituita una RSA presso ogni unità aziendale e per ogni Orga-
nizzazione Sindacale titolata ai sensi dell’articolo 1 che precede. In presenza
di attività aziendali eterogenee all’interno della medesima unità, la RSA potrà
essere formata, in deroga alle previsioni ordinarie, anche da più componenti
rappresentanti delle diverse attività. I limiti massimi dei componenti della
RSA sono sintetizzati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1): Limiti massimi dei componenti della RSA
N. dipendenti
n. Rappresentanti in
unità aziendale omoge-
nea
n. Rappresentanti in unità
aziendale eterogenea
Oltre 15 e fino a
50 1 2
Oltre 50 e fino a
100 2 3
268
Oltre 100 1 ogni 50, con il mi-
nimo di 3
1 ogni 50, con il minimo
di 3
Art. 4 - Durata della RSA
La RSA resta in carica per tutta la vigenza del CCNL applicato (normalmente
3 anni oltre l’eventuale periodo di c.d. ultra-vigenza contrattuale) e fino alla
decorrenza del suo rinnovo, dopo il quale essa, con i criteri dell’art. 2, potrà
essere confermata, sostituita o integrata. In caso di dimissioni, individuali, in-
dividuali plurime o collettive, anticipate rispetto alla durata del mandato della
RSA, le Organizzazioni Sindacali titolate potranno indire apposita Assemblea
per integrare o sostituire la RSA, sempre comunicando tempestivamente
all’Azienda le relative nomine.
Art. 5 - Dirigenti di RSA
Nell’ambito della RSA, l’O.S. rappresentata potrà nominare i relativi Diri-
genti, Responsabili della conduzione della RSA, ex art. 23 L. 300/1970.
Il numero massimo dei Dirigenti di RSA sarà conforme alla seguente Tabella
2). Tali Dirigenti avranno diritto ai precisati permessi retribuiti per le attività
sindacali e di formazione.
Tab. 2): Numero massimo dei Dirigenti di RSA e dei relativi permessi
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Dipendenti oc-
cupati
nell'unità azien-
dale
Numero Massimo di Diri-
genti aventi diritto a per-
messi retribuiti (per ciascuna
RSA)
Ore complessive an-
nuali di permessi retri-
buiti per Dirigenti di
RSA (*)
Da 16 a 200 1 1 ora all'anno per di-
pendente
Da 201 a 600 2 240 ore/anno (com-
plessive)
Da 601 a 900 3 300 ore/anno (com-
plessive)
Da 901 a 1200 4 400 ore/anno (com-
plessive)
(*) Le ore di permesso saranno annualmente così ripartite tre le varie RSA:
15% fisso per ciascuna R.S.A; la quota restante sarà ripartita in modo diretta-
mente proporzionale alla media degli iscritti a ciascuna RSA nell’anno solare
precedente. In caso di decimali, il totale annuo sarà arrotondato all’unità su-
periore.
269
I limiti numerici delle Colonne 2 e 3 della Tabella 2) che precede, essendo
complessivi aziendali, restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più
RSA.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
• alla richiesta inoltrata al Datore di lavoro con comunicazione scritta tra-
mite la Segreteria Provinciale del Sindacato titolato di riferimento, con
un anticipo normalmente non inferiore a tre giorni lavorativi;
• al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al
mandato conferito.
I dirigenti di RSA hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n.
300/1970, anche di permessi non retribuiti nella misura di 8 (otto) giorni
all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo
urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato titolato rap -
presentato con il normale preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 6 - Definizione della RST
Nelle Aziende con meno di 7 dipendenti in ciascuna sede autonoma, per fa-
vorire ed estendere l’esercizio dei diritti sindacali, possono essere costituite ad
iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro applicato nell'unità aziendale delle Rappresentanze Sin-
dacali Territoriali (in sigla “RST”).
Art. 7 - Ambito territoriale della RST
L’ambito di competenza territoriale della RST è stabilito dall’Organizzazione
Sindacale di riferimento al momento della relativa nomina. Essa, a seconda
dell’estensione, complessità e numero di lavoratori di riferimento, avrà com -
petenza sulle Aziende o sul territorio comunicati dalla O.S. rappresentata.
Art. 8 - Comunicazione al Datore di lavoro della costituzione della
RSA/RST
Quando è costituita la RSA/RST, l’Organizzazione Sindacale di riferimento
dovrà darne tempestiva comunicazione al Datore di lavoro, con indicazione
del numero e dei relativi componenti, così che egli sia posto in grado di adem-
piere agli obblighi che la Legge e il CCNL gli impone nei confronti della Rap-
presentanza Sindacale Collettiva.
In particolare, per la RST, essendo normalmente esterna all’Azienda, do -
vranno essere indicati anche gli estremi per poterla contattare.
Art. 9 - Diritti della RSA/RST
Alla costituita RSA/RST competono i seguenti diritti:
270
1) d’informazione in materia degli istituti contrattuali secondo le previsioni
del CCNL applicato (per esempio: sul Tempo Determinato, Tempo Par-
ziale, Apprendistato, Lavoro Somministrato, Lavoro Intermittente ecc.);
2) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavo -
rativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
3) di affissione su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre
all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, di
comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti a
materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni
riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.M.S. o le no-
tizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il CCNL. Le copie
delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inol-
trate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale;
4) di assemblea retribuita con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previ-
sioni del CCNL applicato;
5) di indire Referendum Aziendale su proposte di Accordo Collettivo di se-
condo livello, secondo le previsioni dell’Accordo Federale sul Referen -
dum;
6) di discutere e sottoscrivere gli Accordi Collettivi Aziendali di Secondo li-
vello sulle materie allo scopo delegate dal CCNL e dalla Legge.
L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti
dalla RST restano sospese fino alla trasmissione dell’Accordo all’Archivio Ac-
cordi di Secondo Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale
costituita presso l’En.Bi.M.S.
Anche la RSA ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli Accordi Azien-
dali sottoscritti all’Archivio “Accordi di Secondo livello” della competente
Commissione Bilaterale Nazionale En.Bi.M.S.
L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale (I.T.L.) potrà essere effet -
tuato da qualsiasi Parte ne abbia interesse, quindi dall’ En.Bi.M.S., dalla RST
o dalla RSA.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi
Collettivi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti
(di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verifi-
care la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali
del CCNL applicato.
Art. 10 - Trattenute Sindacali
Le Aziende che applicano il CCNL sottoscritto dalle Parti in epigrafe s’impe-
gnano a trattenere puntualmente dalla retribuzione del Lavoratore i contributi
271
sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario del presente
CCNL o Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrit-
tori del CCNL, abbiano stipulato un vigente Accordo Collettivo Aziendale di
Secondo livello.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta di trattenuta
mensile, mediante consegna all’Azienda della Delega di iscrizione sottoscritta,
con l’indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al tratta-
mento dei propri dati personali e sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire me-
diante formale comunicazione da lui sottoscritta, indirizzata alla propria Or -
ganizzazione Sindacale e, per conoscenza, all’Azienda.
La revoca, in ogni caso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui essa è stata ricevuta dall’Azienda.
L’Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL o di quelli am -
messi all’estensione dell’obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco
dei Lavoratori loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta sindacale.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è
quello annualmente fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore
aderisce, suddiviso nelle quote mensili previste per anno solare e per il nu -
mero di mensilità indicate.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell’Azienda,
sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il
presente CCNL o sottoscrittori, congiuntamente ai primi, degli Accordi
Aziendali di Secondo Livello vigenti o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il
Lavoratore aderisce.
L’accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato: mensilmente
all’O.S. con oltre 20 (venti) iscritti; trimestralmente tra 6 (sei) e 20 (venti)
iscritti e semestralmente, quando riferito fino a 5 (cinque) iscritti.
In alternativa, l’Organizzazione Sindacale potrà richiedere cadenze più favo -
revoli ma l’Azienda avrà il diritto di trattenere i costi di accredito.
Art. 11 - Computo della Rappresentanza
Ai fini della ripartizione delle ore di permesso retribuito spettanti ai Dirigenti
di RSA (art. 5), il livello di rappresentanza di ciascuna RSA sarà commisurato
al numero delle deleghe sindacali ricevute nell’anno solare precedente.
272
Allegato 2
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.)
PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1) Dati Azienda
P.F.I. relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ………………………………………………
Azienda - Ragione Sociale ……………………………………………………………...
Sede Indirizzo …………………………….………CAP (Comune) …..……………….
P.I. ………………………..………………C.F. …………………….…………………..
Telefono ……………………………………… Fax …….……………………………
E-mail ………………………………………………………….……….………………
Legale Rappresentante…………………………………….……………………………
Timbro e Firma Azienda
2) Dati Apprendista
Nome e Cognome ……………………………………………………………………
C. F. …….……………………….. Nato a ………………… il ……………………..
Cittadinanza ………………………………………………………………………….
N. permesso di soggiorno .................................. Scadenza
……….……………
Titolo di studio ……………………………………………………………………….
Residenza/domicilio in Via …………………. N. …… Prov.
………………………
Telefono ……………………E-mail …………………………………………………
Firma Apprendista
273
2) Dati relativi alle precedenti esperienze formative e di lavoro dell’Appren-
dista
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi d’istruzione non
conclusi
……………………………………………………………………………….
Esperienze lavorative
……………………………………………………………………………….
Periodi di apprendistato svolti dal ................ al
………………………….
………………………………………………………………………………
Firma Apprendista
3) Aspetti normativi del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
CCNL applicato al rapporto di Apprendistato ……………………………...
Data di assunzione ………………… Durata del Contratto ………………..
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire (descrizione)
…………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Categoria e Livello di inquadramento iniziale………………………………
Categoria e Livello di inquadramento finale.……………………………….
4) Tutor o Referente Aziendale
Tutor o Referente Aziendale ………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………...
Categoria e Livello d’inquadramento …………………………………….
Anni di esperienza …………………………………………………………
Firma Tutor
5) Formazione già effettuata dall’Apprendista
Formazione extra scolastica, compresa quella già svolta in precedenti
periodo d’apprendistato:
A) …………………………………………………………………………………..
B) …………………………………………………………………………………...
C) …………………………………………………………………………………...
D) …………………………………………………………………………………....
Firma Apprendista
6) Contenuti Formativi
274
II Piano Formativo Individuale ha lo scopo di delineare le competenze
tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica
professionale da conseguire ai fini contrattuali. La formazione indicata nel
presente Piano Formativo deve essere attestata nell'apposito modulo ed
articolata in quantità non inferiore alle previsioni del CCNL applicato.
Indicare la formazione tecnico -professionale e specialistica che sarà
erogata durante l’Apprendistato:
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………………
275
7) Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile
barrare più opzioni):
□ Affiancamento al personale qualificato
□ Addestramento nel lavoro (on the job)
□ Formazione a Distanza
□ Lezioni e/o esercitazioni
□ Testimonianze
□ Visite aziendali
□ Partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.
□ Altro (specificare) ……………………………….................................
Data e Luogo,
Firma Datore di lavoro ………………………………………………………..
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …….……….……………………………
276
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA’ FORMATIVA
(da compilare al termine di ogni attività formativa svolta durante
l’Apprendistato)
SINTESI DATI APPRENDISTA
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………
Residente in Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP………….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Titolo di Studio ………………………………………………………………………...
Assunto in Apprendistato Professionalizzante dal ......................... al
………………
Per conseguire la qualifica di ……………………………………………………………
Firma Apprendista
SINTESI DATI AZIENDA
Azienda (Ragione Sociale) ……………………………….. P.I. ………………………..
Indirizzo sede Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP……….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Nominativo del Tutor o Refente aziendale …………………………………………….
Timbro e Firma Azienda
277
Registro della formazione effettuata durante il Contratto di Apprendistato
Attività
Formativ
a
(in
riferimen
to al
P.F.I.)
Durata
Ore e
Periodo
Modi formativi
Firma
addestramento/affianca
Firma Tutor
……………
Ore
…………Perio
do
mento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
…………………
……
Firma
Apprendista
…………………
……
addestramento/affianca
Firma Tutor
……………
Ore
…………Perio
do
mento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
…………………
……
Firma
Apprendista
…………………
……
addestramento/affianca
Firma Tutor
……………
Ore
…………Perio
do
mento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
…………………
……
Firma
Apprendista
…………………
……
278
addestramento/affianca
Firma Tutor
……………
Ore
…………Perio
do
mento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
…………………
……
Firma
Apprendista
…………………
……
addestramento/affianca
Firma Tutor
……………
Ore
…………Perio
do
mento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
…………………
……
Firma
Apprendista
…………………
……
Totale ore:
Firma Datore di lavoro .………………………………………………………
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….…………………………….
All.3
UNI/PdR 150:2024
Profili professionali operanti nei servizi del settore Business Process Outsourcing
/ Customer Relation Management - Requisiti di conoscenza, abilità e autonomia
e responsabilità
NOTA PER LA CONSULTAZIONE E LA FRUIZIONE INTERATTIVA DELLA
PRESENTE UNI/PdR
La presente UNI/PdR introduce innovazioni di merito e di metodo, per le quali è
stato ritenuto ottimale modificare il tradizionale formato PDF, al fine di
garantire agilità di lettura e massima comprensione dei contenuti. Per questa
ragione seguendo questo link https://www.pdr150.it
si può scaricare una cartella zippata contenente il file PDF della presente
UNI/PdR e l’HTML.
Il documento PDF, copia identica del presente documento, include la lista di
conoscenze e abilità digitali e non strutturati come hyperlink attivi.
Chi desidera approfondire le informazioni relative a ciascuna conoscenza o
abilità, cliccando sull’hyperlink raggiunge una pagina interattiva che
rappresenta:
- gli ambiti di competenza;
- la spiegazione in dettaglio della conoscenza o abilità indagata;
- i livelli di padronanza previsti.
La pagina HTML è accessibile in locale, ed è utilizzabile cross Platform, su
qualsiasi device o sistema operativo, e compatibile con i principali browser.
Profili professionali operanti nei servizi del settore Business
Process Outsourcing / Customer Relation Management - Requisiti
di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità
Professional profiles working in services in the Business Process Outsourcing / Customer Relation
Management - Requirements of knowledge, skills and autonomy and responsibility
La UNI/PdR definisce i requisiti relativi all’attività dei profili professionali operanti nei servizi del
settore Business Process Outsourcing / Customer Relation Management.
Il documento definisce i requisiti dei profili professionali elencati di seguito:
- Operatore di Customer & Data Management
- Consulente di Customer & Data Management
- Team Leader del Customer & Data Management
- Responsabile di Commessa del Customer & Data Management
- Data Analyst di Customer & Data Management.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei
relativi contenuti, in termini di conoscenze (K), conoscenze digitali (DK), abilità (S) e abilità digitali
(DS), anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza
con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Tali requisiti sono, inoltre, espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei
e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.
Pubblicata il 29 febbraio 2024 ICS 03.100; 03.080.30
PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 150:2024
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Via Sannio 2 – 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com – uni@uni.com
Tutti i diritti sono riservati.
Documento distribuito esclusivamente da UNI.
I contenuti del documento possono essere riprodotti o diffusi solo previa autorizzazione scritta di UNI,
citando la fonte.
1 © UNI
UNI/PdR 150:2024
PREMESSA
La presente prassi di riferimento UNI/PdR 150:2024 non è una norma nazionale, ma è un documento
pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni
relative a prassi condivise all’interno dei seguenti soggetti firmatari di un accordo di collaborazione
con UNI:
Assocontact
Via Alessandro Severo 52
00145 Roma
La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Profili professionali operanti nei servizi
del settore Business Process Outsourcing / Customer Relation Management” condotto da UNI,
costituito dai seguenti esperti:
Fabio Giuseppe Ferrara - Project Leader (Assocontact)
Ilaria Cappiello (Accredia)
Paolo Emilio Colombo (Assocontact)
Maurilio D’Angelo (Fistel CISL)
Virgilio D'Antonio (Università di Salerno)
Angelo Del Giudice (Accredia)
Franco Fontana (Intertek Italia SpA)
Eleonora Gallarati (BHR Designer Srl)
Mina Maniglio (Network Contacts Srl)
Enrico Martino (Assocontact)
Maurizio Monaco (Network Contacts Srl)
Marco Recchi (Studio Legale Marco Recchi)
La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed entra in vigore il
29 febbraio 2024.
Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della
normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che
introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori,
sotto la conduzione operativa di UNI.
Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla
loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI,
UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire
suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Italiano di
Normazione, che li terrà in considerazione.
2 © UNI
UNI/PdR 150:2024
SOMMARIO
INTRODUZIONE ................................................................................................................................................... 3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................................... 5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI ............................................................................................ 5
3 TERMINI E DEFINIZIONI .......................................................................................................................... 6
4 PRINCIPIO .............................................................................................................................................. 10
5 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO .................................................................................. 11
6 COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DEL
CUSTOMER & DATA MANAGEMENT .............................................................................................................. 16
7 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITÀ ...................................................................................................... 20
APPENDICE A - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (NORMATIVA) ...................... 21
APPENDICE B (INFORMATIVA) ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI ..................................... 66
3 © UNI
UNI/PdR 150:2024
INTRODUZIONE
Il progetto di elaborare la presente prassi di riferimento (UNI/PdR) nasce con lo scopo di:
− creare un primo riferimento normativo tecnico che riconosca il ruolo delle figure professionali
delle aziende del mercato sia della committenza sia dell’offerta nel mercato del Business
Process Outsourcing e rassicuri le imprese, una certificazione delle competenze in ambito
Business Process Outsourcing allineata ai modelli di processo/ servizio definiti nelle norme
ISO 18295-1 e ISO 18295-2 che permetta alle imprese di portare al proprio interno strumenti,
metodologie e competenze certificate;
− rendere i ruoli operanti all’interno delle aziende di Business Process Outsourcing tassello
strategico per lo sviluppo del business aziendale definendo policy catalizzatrici di obiettivi di
business e di successo;
− mappare le competenze tecnico specialistiche e trasversali delle figure professionali che
operano all’interno delle aziende di Business Process Outsourcing;
− fornire all’utenza un riferimento ai fini dell’attestazione della formazione del professionista,
comprese le indicazioni inerenti gli aspetti etici e deontologici applicabili.
Nello sviluppo della presente UNI/PdR sono stati osservati i principi e le indicazioni di cui allo EQF.
Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:
− i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate sono, in massima parte, ripresi dallo EQF e
dal QNQ e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
− ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della
specifica figura professionale, è necessario partire da una preliminare identificazione dei
compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 5);
− i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e
autonomia e responsabilità (punto 6) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile,
le capacità personali attese;
− le competenze e le abilità descritte sono state individuate anche alla luce degli elementi di
novità introdotti dal recente Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling
approvato in data 24/03/2023 dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. al fine
di normare e stabilire alti standard di qualità nel trattamento dei dati dal contatto al contratto;
− in Appendice A (normativa) sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione delle
conformità applicabili. Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione
quanto già consolidato nell’articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con
riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (ossia, serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
− in Appendice B (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e
deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una
infrastruttura della cultura dell’integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela
dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
4 © UNI
UNI/PdR 150:2024
− si fa riferimento alle certificazioni dei centri di contatto (Contact Center) già oggi in vigore - ISO
18295-1:2017 e ISO 18295-2:2017 - che regolano e definiscono, rispettivamente, i requisiti di
servizio per i centri di contatto clienti (CCC) e per le organizzazioni che utilizzano i servizi dei
centri di contatto clienti.
5 © UNI
UNI/PdR 150:2024
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente UNI/PdR definisce i requisiti relativi all’attività dei profili professionali operanti nei servizi
del settore Business Process Outsourcing / Customer Relation Management.
Il presente documento definisce i requisiti dei profili professionali elencati qui di seguito:
− Operatore di Customer & Data Management
− Consulente di Customer & Data Management
− Team Leader del Customer & Data Management
− Responsabile di Commessa del Customer & Data Management
− Data Analyst di Customer & Data Management.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi
contenuti, in termini di conoscenze (K), conoscenze digitali (DK), abilità (S) e abilità digitali (DS),
anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il
Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Tali requisiti sono, inoltre, espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e
trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.
NOTA 1 La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di
valutazione di conformità di terza parte.
NOTA 2 Ai fini dell’applicazione della presente UNI/PdR, con riferimento al DigComp 2.2 si considerano tre
livelli di padronanza, come di seguito indicati:
1-2 base DigComp 2.2 = 1° livello base UNI/PdR
3-4 intermedio DigComp 2.2 = 2° livello intermedio UNI/PdR
5-6 avanzato DigComp 2.2 = 3° livello avanzato UNI/PdR
7-8 altamente specializzato DigComp 2.2 = non applicabile
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla
quale si fa riferimento.
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che
eseguono la certificazione di persone
UNI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti
6 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro Europeo delle Quali fiche per
l’apprendimento permanente
Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, approvato con provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n. 70 del 9 marzo 2023
ISO 18295-1 2017 Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres
ISO 18295-2 2017 Customer contact centres - Part 2: Requirements for clients using the services of
customer contact centres
DigComp - Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si applicano i seguenti termini e definizioni.
3.1 abilità: Capacità di applicare conoscenze (3.7) e di usare il know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
NOTA Nel contesto dello EQF e del QNQ le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti
e utensili).
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione g)]
3.2 apprendimento formale: Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione
e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con
il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in
apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di
ordinamenti scolastici e universitari.
NOTA La definizione è quella riportata nel D.Lgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera b), ed è coerente con [4].
3.3 apprendimento informale: Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita
quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, fam iliare e
del tempo libero.
NOTA La definizione è quella riportata nel D.Lgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera d), ed è coerente con [4].
3.4 apprendimento non-formale: Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all’apprendimento formale (3.2), in ogni organismo
che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del
privato sociale e nelle imprese.
NOTA La definizione è quella riportata nel D.Lgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera c), ed è coerente con [4].
7 © UNI
UNI/PdR 150:2024
3.5 autonomia e responsabilità: Capacità della persona di applicare conoscenze (3.7) e abilità
(3.1) in modo autonomo e responsabile.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione h), modificata - il termine “discente” è stato sostituito dal termine “persona”]
3.6 competenza: Comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze (3.7),
abilità (3.1) e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione i), modificata - È stata aggiunta l’espressione “un insieme strutturato di”]
3.7 conoscenza: Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
NOTA 1 Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o
di studio.
NOTA 2 Nel contesto dello EQF e del QNQ le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione f)]
3.8 risultati dell’apprendimento: Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in
grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento.
NOTA 1 I risultati sono descritti in termini di conoscenze (3.7), abilità (3.1) e autonomia e responsabilità (3.5).
NOTA 2 I risultati dell’apprendimento possono derivare da contesti di apprendimenti formali, non formali o
informali.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione e), modificata - il termine “discente” è stato sostituito dal termine “persona”]
3.9 valutazione della conformità: Dimostrazione che requisiti specificati relativi a un prodotto,
processo, sistema, persona o organismo, sono soddisfatti.
[FONTE: UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, 2.1, modifica - Le note sono state eliminate]
Ai fini della presente prassi di riferimento, si applicano inoltre i seguenti termini e definizioni:
3.10 telemarketing: Attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità
promozionale attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali.
3.11 teleselling: Attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità di vendita diretta
attraverso chiamate destinate a numerazioni fisse e mobili nazionali.
3.12 committente: Soggetto che, operando in qualità di titolare del trattamento, incarica terzi, ad
esempio, call center, teleseller e agenzie, per lo svolgimento di contatti commerciali telefonici per
finalità di teleselling e telemarketing.
3.13 call-center/teleseller e agenzie: Operatori economici che, operando in qualità di
responsabili del trattamento dei committenti, sviluppano contatti telefonici per finalità di promozione
della conclusione di contratti di vendita/locazione/abbonamento per servizi/prodotti o di richiesta di
incontri al medesimo fine.
3.14 utente: Persona fisica che utilizza il servizio di comunicazione elettronica senza esservi
necessariamente abbonata.
8 © UNI
UNI/PdR 150:2024
3.15 profilazione: Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento prof essionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione
o gli spostamenti di detta persona fisica.
3.16 inbound: Servizio veicolato tramite il canale telefonico (o altro touchpoint1) attraverso il quale
gli interessati/contraenti/utenti contattano il titolare del trattamento per ricevere informazioni o
assistenza.
3.17 outbound: Servizio veicolato tramite il canale telefonico (o altro touchpoint) attraverso il
quale gli interessati/contraenti/utenti sono contattati dal titolare per proporre offerte commerciali o
servizi di vendita telefonica.
3.18 back office: Servizio veicolato tramite il canale telefonico (o altro touchpoint) attraverso il
quale gli interessati/contraenti/utenti beneficiano della gestione amministrativa delle pratiche
sottostanti le istanze che sono state aperte.
3.19 contraente: Persona fisica, giuridica, ente, associazione o altro organismo che sia parte di
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura di tali servizi, o che comunque ne benefici anche tramite schede prepagate.
3.20 classificazione: Operazione di mera estrazione da database di macro- categorie di
interessati, effettuata tramite query, per partizionare i dati grezzi presenti nella banca dati (ad
esempio, fascia di età, genere, area di residenza, nazionalità), senza effettuare ulteriori operazioni di
trattamento consistenti in attività di profilazione quali, ad esempio, lo sviluppo di conclusioni in merito
ad aspetti personali relativi a un interessato, quali preferenze d’acquisto, interessi, gusti e abitudini,
comportamenti online, ubicazione o spostamenti.
3.21 assistenza: Attività di supporto svolta attraverso canale telefonico (o altro touchpoint) con
l’obiettivo di fornire supporto operativo, informazioni e gestione di problematiche derivate da
prodotti/servizi distribuiti da privati (Brand) o Pubblica Amministrazione.
3.22 BPO/CRM: Settore del Business Process Outsourcing / Customer Relation Management che
svolge conto terzi attività o segmenti di attività e processi dell’interazione con il cittadino/consumatore.
3.23 KPI (Key Performance Index): Misuratore dell’efficacia, dell’efficienze e/o della qualità di un
servizio reso o di un’attività propedeutica a rendere un servizio per il cittadino/utente finale.
1 Per touchpoint si intenda qualsiasi forma di contatto tra cittadino o consumatore e consulente, sia esso
“tradizionale” (telefono, messaggi, mail), sia esso su canali asincroni come le chat o poste all’interno di nuove
dimensioni dell’interazione come la realtà mista, gli avatar digitali, gli assistenti virtuali intelligenti.
9 © UNI
UNI/PdR 150:2024
3.24 data acquisition / data collection / data analysis / data visualization: Insieme di attività
relative alla raccolta, all’organizzazione, all’analisi e alla rappresentazione di dati strutturati e non
strutturati, provenienti da una o più fonti, relativi ai consumatori/cittadini e/o ai prodotti e/o ai servizi, il
cui uso, opportunamente trattato secondo limiti di legge e standard della qualità descritti nel Codice di
condotta per le attività di telemarketing e teleselling, possono costituire insight2 e informazioni per
migliorare la qualità del servizio e/o l’organizzazione del lavoro e i livelli di formazione dei
professionisti.
3.25 customer satisfaction: Livello di soddisfazione del cliente misurabile attraverso diversi
modelli di analisi e KPI.
3.26 workforce management: Software di gestione del personale che tiene conto dei turni, delle
ore lavorate e di altri indicatori, utilizzato di base per pianificare le attività e rendicontare in modo
automatico le ore di lavoro svolte da ciascun professionista.
3.27 service to sale: Attività di vendita successiva ad altra attività di assistenza fornita tipicamente
in modalità inbound.
3.28 Operatore/Operatrice di Customer and Data management: Professionista che, all’interno
del Servizio Clienti, gestisce le chiamate in entrata (inbound) e in uscita (outbound). Tramite l’utilizzo
di canali di comunicazione sincroni e asincroni, persegue gli obiettivi di qualità e di efficienza del
Servizio Clienti
3.29 Consulente di Customer and Data management: Professionista che fa da punto di contatto
tra l’utente/cliente e l’organizzazione per cui svolge l’attività di Servizio Clienti. Attraverso la gestione
di chiamate in entrata (inbound), in uscita (outbound) o tramite l’utilizzo di canali asincroni, persegue
gli obiettivi di qualità e di efficienza del servizio.
3.30 Team Leader di Customer and Data management: Professionista che coordina, organizza
e gestisce le risorse di un team, impegnate nelle attività di Customer Care e Marketing, al fine di
assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati.
Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del
lavoro, monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei
confronti delle risorse affidate.
3.31 Responsabile di commessa di Customer and Data management: Professionista che
rappresenta l’interfaccia aziendale nei rapporti con il committente. È responsabile della gestione e del
coordinamento del Servizio Clienti, assicurando che la performance complessiva sia in linea con gli
standard qualitativi e quantitativi aziendali e con le aspettative/ richieste del committente.
2 Per insight si intende un’idea, opportunamente sintetizzata, che cristallizza e rivela un fenomeno di cui si è
avuta evidenza tramite analisi dei dati, su più dimensioni e su diversi aspetti, capace di dare una lettura inedita
di uno o più aspetti caratterizzanti.
10 © UNI
UNI/PdR 150:2024
3.32 Data Analyst di Customer and Data management: Professionista preposto all’analisi e
all’interpretazione dei dati di commessa. Con l’attività di analisi dati acquisisce informazioni utili
all’azienda a verificare l’andamento economico, il rispetto degli standard di qualità del servizio erogato
e a individuare strategie di business funzionali all’aumento dei volumi.
4 PRINCIPIO
Il presente documento è strutturato in modo tale da definire i profili professionali di Operatore,
Consulente, Team Leader, Responsabile di commessa, Data Analyst del Customer & Data
Management in termini di attività e conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, definite sulla base
dei criteri del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e coerente con il Quadro Nazionale delle
Qualificazioni (QNQ). Nel documento si definiscono i livelli di conoscenza, abilità, autonomia e
responsabilità richiesti a ciascun profilo professionale.
Si prende inoltre a riferimento il sistema e -CF che ha una base di riferimento diversa dall’EQF ma
dato che i presenti profili hanno una certa vicinanza alle professioni ICT risulta più coerente il modello
e-CF.
La prassi di riferimento si completa con:
− Appendice A relativa agli elementi per la valutazione della conformità;
− Appendice B sugli aspetti etici e deontologici applicabili.
Per la classificazione di competenze, conoscenze, abilità e attitudini dei professionisti di Customer
and Data Management si è fatto riferimento alla Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle
competenze chiave per l'apprendimento permanente che individua otto competenze chiave
necessarie per la realizzazione personale, uno stile di vita sano e sostenibile, l’occupabilità, la
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale e le DigComp.
Per la classificazione di competenze, conoscenze, abilità e attitudini dei profili professionali di
Customer and Data Management si è fatto riferimento alla Raccomandazione del Consiglio europeo
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente e al Framework Europeo DigComp 2.2.
DigComp è basato su 5 aree di competenza e su 8 livelli di padronanza (base 1 e 2, intermedio 3 e
4, avanzato 5 e 6, altamente specializzato 7 e 8).
NOTA Ai fini dell’applicazione della presente UNI/PdR, con riferimento al DigComp 2.2 si considerano tre livelli
di padronanza come di seguito indicati:
1-2 base DigComp 2.2 = 1° livello base UNI/PdR
3-4 intermedio DigComp 2.2 = 2° livello intermedio UNI/PdR
5-6 avanzato DigComp 2.2 = 3° livello avanzato UNI/PdR
7-8 altamente specializzato DigComp 2.2 = non applicabile
Per accedere alla descrizione delle conoscenze e delle abilità e dei livelli di padronanza richiesti per
ciascun compito di ciascun profilo, è sufficiente cliccare sulla conoscenza o abilità che si vuole
approfondire. Il sistema reindirizza l’utente a un file HTML in locale che rappresenta uno schema
interattivo e navigabile attraverso il quale selezionare gli ambiti di competenza e/o le conoscenze /
abilità, digitali e non digitali, al fine di ottenere la descrizione ricercata.
11 © UNI
UNI/PdR 150:2024
5 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Descrizione sintetica del profilo di Operatore di Customer & Data Management
Titolo del
profilo
Operatore/operatrice di Customer & Data Management
Descrizione
sintetica
L’Operatore/Operatrice di Customer and Data Management, all’interno del Servizio Clienti,
gestisce le chiamate in entrata (inbound) e in uscita (outbound). Tramite l’utilizzo di canali di
comunicazione sincroni e asincroni, persegue gli obiettivi di qualità e di efficienza del Servizio
Clienti.
Mission
L’Operatore/Operatrice di Customer and Data Management è il front end del Brand o
dell’Istituzione: rappresentandoli nelle interazioni con l’utenza, ne interpreta la credibilità,
mostrandosi professionale e risolutivo/a nelle fasi di accoglienza, assistenza, proposizione,
vendita e post-vendita.
La sua mission è quella di facilitare la relazione erogando le informazioni, orientando gli
acquisti e generando valore dall’interazione.
Conosce e condivide il Codice Etico dell’azienda e agisce nel rispetto di esso, perseguendo,
in maniera equilibrata e interconnessa, i risultati commerciali, la qualità del servizio e la
soddisfazione del cliente. Attraverso le proprie competenze tecniche e trasversali, si adopera
per garantire l’esito positivo delle diverse interazioni con gli utenti, siano esse di natura
service, sales o service to sale.
Deliverable
Accountable Responsible Contributor
− Customer
Management
− Inbound/outbound
sale
− Service to sale
− Customer Satisfaction
− Produttività
− Client Satisfaction del
Committente
− Fidelizzazione
− Aumento delle vendite
Task
principali
− Gestisce in autonomia e con professionalità le interazioni di contatto attraverso tutti i
mezzi di comunicazione in uso o via via introdotti dall’azienda.
− Gestisce con professionalità e competenza tutte le fasi del ticketing, tramite chiamata
telefonica, e-mail, chat, social, form del sito o sistemi di instant messaging.
− Formula proposition coerenti ed efficacemente costruite sui bisogni rilevati del cliente.
− Gestisce le richieste di assistenza/informazione in entrata, orientandosi, laddove
possibile, a trasformare l’occasione di contatto in opportunità commerciale (service to
sale).
− Riporta e trascrive correttamente le informazioni acquisite (dati personali o motivi della
chiamata, clusterizzazione, ecc.).
− Rileva il corretto funzionamento dei processi di gestione delle interazioni, segnalando
eventuali anomalie.
− Riporta al proprio responsabile (Team Leader) il feedback dell’utenza, al fine di
monitorare l’as is del mercato.
− Si aggiorna costantemente sui prodotti, sui servizi e sulle procedure del Committente.
− Condivide best practice e informazioni utili con il gruppo di lavoro.
12 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Descrizione sintetica del profilo di Consulente di Customer & Data Management
Titolo del
Profilo
Consulente di Customer and Data Management
Descrizione
sintetica
Il/la Consulente di Contact Center è il punto di contatto tra l’utente/cliente e l’organizzazione
per cui svolge l’attività di Servizio Clienti. Attraverso la gestione di chiamate in entrata
(inbound), in uscita (outbound) o tramite l’utilizzo di canali asincroni, persegue gli obiettivi di
qualità e di efficienza del servizio.
Mission
Il/la Consulente è il front end del Brand o dell'Istituzione: rappresentandoli nelle interazioni
con l’utenza, ne interpreta la credibilità, mostrandosi professionale e risolutivo/a nelle fasi di
accoglienza, gestione, assistenza, proposizione, vendita e post-vendita.
La sua mission è quella di facilitare la relazione erogando le informazioni, orientando gli
acquisti e generando valore dall’interazione.
Conosce e condivide il Codice Etico dell’azienda e agisce nel rispetto di esso, perseguendo,
in maniera equilibrata e interconnessa, i risultati commerciali, la qualità del servizio e la
soddisfazione del cliente. Attraverso le proprie competenze e gli strumenti
informativo/conoscitivi a disposizione, si adopera per reperire e comunicare le informazioni
richieste ed eseguire i passaggi operativi necessari all’esito positivo delle diverse interazioni
con gli utenti, siano esse di natura service, sales o service to sale.
Deliverable
Accountable Responsible Contributor
− Customer
Management
− Inbound/outbound
sale
− Service to sale
− Gestione dell’assistenza
tecnica e informativa
− Customer Satisfaction
− Data acquisition/data
entry dei clienti
− Client Satisfaction del
Committente
− Fidelizzazione
Task
principali
− Contribuisce alla qualità del Servizio Clienti attraverso attività gestione dei reclami,
vendita, assistenza e informazione.
− Gestisce in autonomia e con professionalità le interazioni di contatto, siano esse
attraverso tutti i mezzi di comunicazione in uso o via via introdotti dall’azienda.
− Gestisce con professionalità e competenza tutte le fasi del ticketing, tramite chiamata
telefonica, e-mail, chat, social, form del sito o sistemi di instant messaging.
− Formula propositions coerenti ed efficacemente costruite sui bisogni rilevati del cliente.
− Utilizza efficacemente tecniche di inbound/outbound sales per massimizzare le
performance di vendita.
− Gestisce le richieste di assistenza/informazione in entrata, orientandosi, laddove
possibile, a trasformare l’occasione di contatto in opportunità commerciale (service to
sale).
− Gestisce operativamente le richieste di assistenza tecnica e/o di informazione nel
rispetto degli standard di qualità e dei tempi indicati dal committente.
− Rileva il corretto funzionamento dei processi di gestione delle interazioni, segnalando
eventuali anomalie.
− Riporta al proprio responsabile (Team Leader) il feedback dell’utenza, al fine di
monitorare l’as is del mercato.
13 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Descrizione sintetica del profilo di Team Leader di Customer & Data Management
Titolo del
Profilo
Team Leader Customer and Data Management
Descrizione
sintetica
Il/la Team Leader coordina, organizza e gestisce le risorse di un team impegnate nelle
attività di Customer Care e Marketing, al fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il
perseguimento degli obiettivi quali -quantitativi assegnati. Dette funzio ni si esplicano
attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del lavoro,
monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei
confronti delle risorse affidate.
Mission
Il/la Team Leader contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso
l’organizzazione e la pianificazione delle attività della sala operativa e lo sviluppo, il supporto
e la gestione del gruppo e di ogni singola risorsa a lui/lei assegnata. Fornisce al team di
lavoro i feedback sull’andamento delle performance e, in caso di scostamento dai KPI
aziendali, progetta interventi di coaching sulle aree di miglioramento.
A partire dalla definizione di stime previsionali dei volumi di servizio, organizza, gestisce e
monitora il lavoro del team, verificandone l’efficienza operativa, analizzando e monitorando
i dati a disposizione ed elaborando report specifici su cui basa il confronto con il/la
Responsabile di Commessa e/o la Direzione Operativa.
Accountable Responsible Contributor
− Coordinamento − Organizzazione e − Analisi e
Deliverable − Coaching, formazione
e sviluppo
pianificazione e gestione
operativa della sala
monitoraggio dei
KPI
− Engagement e clima
di lavoro del team
− Team perfomance
management
− Reporting
− Skills assessment − Quality management
Task
principali
− Supervisiona e monitora l’andamento delle performance e gestisce il gap tra i target
aziendali e le performance reali del team e delle singole risorse, attraverso briefing e
interventi formativi on the job.
− Pianifica, organizza e programma le attività necessarie al raggiungimento dei KPI di
commessa.
− Gestisce le attività nella sala operativa, organizzando turni e assegnando compiti e
incarichi in modo efficiente e funzionale a garantire la qualità del servizio erogato.
− Provvede alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle performance degli
operatori, facendo riferimento ai KPI definiti con la direzione operativa.
− Analizza e condivide KPI giornalieri e settimanali con il/la Responsabile di Commessa
e/o la Direzione Operativa.
− Gestisce le attività di back office necessarie.
− Rileva, acquisisce e registra dati inerenti la customer base dell’azienda attraverso
l’attività di data acquisition dei clienti.
− Si aggiorna costantemente sui prodotti, sui servizi e sulle procedure del Committente.
14 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Descrizione sintetica del profilo di Data Analyst di Customer & Data Management
Titolo del
Profilo
Data Analyst di Customer and Data Management
Descrizione
sintetica
Il Data Analyst è la figura preposta all’analisi e all’interpretazione dei dati di commessa. Con
l’attività di analisi dati acquisisce informazioni utili all’azienda a verificare l’andamento
economico, il rispetto degli standard di qualità del servizio erogato, e ad individuare strategie
di business funzionali all’aumento dei volumi.
Mission
Il Data Analyst è una figura chiave nei Contact Center per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi aziendali e di commessa. La sua mission consiste nel valorizzare e intersecare tra
loro le differenti fonti di dati quantitativi e qualitativi delle commesse aziendali, interpretarli e
comunicare gli insights in maniera chiara e sintetica ai vari reparti. Trasformando ingenti
moli di dati aziendali in informazioni necessarie per l’attuazione di piani strategici efficaci,
supporta l’organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Deliverable
Accountable Responsible Contributor
− Data acquisition
− Data analysis
− Business analysis
− Reporting
− Monitoraggio KPI
− Gap detection
− Data quality
− Data management
− Pianificazione operativa
− Business consulting
− Goal setting
Task
principali
− Raccoglie i dati dalle diverse fonti (sistemi interni e/o cliente).
− Struttura le varie fonti in un unico database, evidenziando i dati più utili al
raggiungimento degli obiettivi.
− Produce Dashboard e report utili all’analisi costante delle attività.
− Monitora costantemente il rispetto dei livelli di servizio e il loro andamento.
− Condivide con il/la Responsabile di commessa e/o la Direzione Operativa gli as is del
mercato raccolti dai consulenti.
− Verifica il corretto funzionamento dei processi di gestione del cliente, segnalando
eventuali anomalie ed eventuali necessità di intervento.
− Elabora report specifici sull’andamento dell’attività, in base alle esigenze informative
della Direzione Operativa.
− Effettua attività di affiancamento one to one (anche con gli operatori da remoto) al fine
di verificare la qualità delle telefonate, restituendo feedback puntuali.
− Pianifica e gestisce interventi di upskilling.
− Verifica la competenza di utilizzo di strumenti e processi di back office.
− Motiva e supporta le risorse al fine di garantire la qualità del servizio erogato, anche
in momenti ad alta intensità e/o emergenziali.
− Monitora il clima nel team, promuovendo e favorendo ascolto reciproco e supporto.
− È il referente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
15 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Descrizione sintetica del profilo di Responsabile di Commessa di Customer & Data
Management
Titolo del
Profilo
Responsabile di Commessa di Customer and Data Management
Descrizione
sintetica
Il/la Responsabile di Commessa rappresenta l’interfaccia aziendale nei rapporti con il
committente. È responsabile della gestione e del coordinamento del Servizio Clienti,
assicurando che le performance complessiva sia in linea con gli standard qualitativi e
quantitativi aziendali e con le aspettative/ richieste del committente.
Mission
Il/la Responsabile di Commessa è deputato/a al corretto funzionamento del servizio. In
particolare, supervisiona e monitora le performance e la qualità delle procedure operative
delle risorse assegnategli.
Coordina e indirizza operativamente le sale operative al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi assegnati e dei livelli di servizio attesi; controlla l'applicazione delle normative
di riferimento; gestisce le risorse del nucleo coordinato per quanto riguarda la formazione e
l’aggiornamento costanti, rispetto a procedure/informazioni/strumenti aziendali necessari
all’espletamento dell’attività.
Ha potere decisionale sugli aspetti operativo- esecutivo relativi alla commessa, in coerenza
con la strategia aziendale.
Deliverable
Accountable Responsible Contributor
− Operations management
− Analisi e monitoraggio dei
KPI
− Organizzazione e
pianificazione operativa
− Client Satisfaction
− Performance
management
− Quality management
− Workflow
management
− Business Consulting
− Ottimizzazione dei
processi
− Goal setting
− Intercetta, preventivamente, pattern e trend che evidenzino potenziali scostamenti
qualitativi o quantitativi rispetto ai termini contrattuali e ai forecast, predisponendo gli
interventi correttivi in modo immediato, mirato e risolutivo.
− Condivide con il Responsabile di progetto i risultati dell’analisi, attraverso documenti
e report che sintetizzino i dati relativi all’andamento delle attività, in base alle esigenze
informative della direzione operativa.
− Supporta i responsabili di commessa nel corretto dimensionamento del servizio in
termini di risorse da allocare e nella gestione dei processi di pianificazione del
fabbisogno di personale in base ai volumi comunicati dal committente.
− Monitora gli eventuali gap di risorse allocate a seguito di imprevisti o modifiche alla
curva di traffico e provvede, conseguentemente, a tutte le rielaborazioni necessarie.
− Partecipa ai tavoli operativi con il committente insieme al responsabile del progetto
per validare l’efficacia e la fattibilità del Business Plan.
16 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Task
principali
− Concorda con il committente i forecast e ne verifica l’aderenza su base giornaliera,
settimanale e mensile.
− Analizza e condivide canvass e KPI con la Direzione di produzione e con il
Committente, attraverso i SAL periodici.
− Supporta la Direzione commerciale nell’analisi dei dati, garantendo il controllo
condiviso dei fondamentali della sua commessa.
− Gestisce il budget.
− Gestisce eventuali penali e bonus prevedendone l’applicazione.
− Stabilisce piani di incentivazione per i risultati raggiunti.
− Definisce i processi interni, implementando soluzioni di ottimizzazione al fine di
migliorare le performance del servizio client.
− Analizza, verifica e monitora i KPI.
− Individua i to be del mercato alla luce degli as is raccolti.
− Definisce, monitora e controlla gli obiettivi e le responsabilità delle risorse delle sale
operative.
− Supporta i Team Leader nel raggiungimento degli obiettivi di performance,
monitorando bisogni e necessità (ferie/rol/turni).
− Si adopera per mantenere un buon clima di lavoro nella sala operativa anche nei
momenti di forte stress.
− Pianifica, organizza e programma le attività necessarie, al raggiungimento dei KPI
indicati dal committente, mantenendo la più efficace occupancy del tempo delle risorse.
− Organizza iniziative per la fidelizzazione del committente.
− Coordina le attività delle diverse sedi in modo sinergico e integrato.
6 COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE DEL CUSTOMER & DATA MANAGEMENT
Nel prospetto che segue sono riportate le specifiche attività richieste all’Operatore di
Customer e Data Management.
Prospetto 1 - Matrice compiti
Compiti e attività Descrizione
1. Gestione delle
interazioni
Gestire con professionalità le interazioni di contatto attraverso tutti i mezzi di
comunicazione in uso o via via introdotti dall’azienda.
2. Gestione del ticket Gestire tutte le fasi del ticketing, tramite chiamata telefonica, e- mail, chat,
social, form del sito o sistemi di instant messaging.
3. Selezione ed
elaborazione delle
offerte
Formulare proposition coerenti ed efficacemente costruite sui bisogni rilevati
del cliente.
4. Service to sale Gestire le richieste di assistenza/informazione in entrata, orientandosi, laddove
possibile, a trasformare l’occasione di contatto in opportunità commerciale
(service to sale).
17 © UNI
UNI/PdR 150:2024
5. Gestione delle
anagrafiche e CRM
Riportare e trascrivere correttamente le informazioni acquisite (dati personali o
motivi della chiamata, clusterizzazione, ecc.).
6. Rilevazione Rilevare il corretto funzionamento dei processi di gestione delle interazioni,
segnalando eventuali anomalie.
7. Segnalazione Riportare al proprio responsabile (Team Leader) il feedback dell’utenza, al fine
di monitorare l’as is del mercato.
8. Formazione continua Aggiornarsi costantemente sui prodotti, sui servizi e sulle procedure del
Committente.
9. Condivisione Condividere best practice e informazioni utili con il gruppo di lavoro.
Nel prospetto che segue sono riportate le specifiche attività richieste al Consulente di
Customer e Data Management.
Prospetto 2 - Matrice compiti
Compiti e attività Descrizione
1. Attività di Back Office e
gestione istanze
Contribuire alla qualità del Servizio Clienti attraverso attività di back office,
gestione dei reclami, vendita, assistenza e informazione.
2. Gestione delle
interazioni
Gestire con professionalità le interazioni di contatto attraverso tutti i mezzi di
comunicazione in uso o via via introdotti dall’azienda.
3. Gestione dei ticket Gestire tutte le fasi del ticketing, tramite chiamata telefonica, e- mail, chat,
social, form del sito o sistemi di instant messaging.
4. Selezione e
customizzazione offerta
commerciale
Formulare proposition coerenti ed efficacemente costruite sui bisogni rilevati
del cliente.
5. Service to sale Gestire le richieste di assistenza/informazione in entrata, orientandosi, laddove
possibile, a trasformare l’occasione di contatto in opportunità commerciale
(service to sale).
6. Gestione istanze
tecniche
Gestire operativamente le richieste di assistenza tecnica e/o di informazione
nel rispetto degli standard di qualità e dei tempi indicati dal Committente.
7. Data collection Rilevare, acquisire e registrare dati inerenti la customer base dell’azienda
attraverso l’attività di data acquisition dei clienti.
8. Mappatura fabbisogni Riportare al proprio responsabile (Team Leader) i feedback dell’utenza al fine
di mappare l’as is del mercato.
9. Segnalazione Rilevare il corretto funzionamento dei processi di gestione delle interazioni,
segnalando eventuali anomalie.
10. Formazione continua Aggiornarsi continuamente.
11. Condivisione Condividere le best practice e le informazioni utili al gruppo di lavoro.
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Nel prospetto che segue sono riportate le specifiche attività richieste al Team Leader di
Customer e Data Management.
Prospetto 3 - Matrice compiti
Compiti e attività Descrizione
1. Supervisione
performance
Supervisionare e monitorare l’andamento delle performance e gestire il gap tra
i target aziendali e le performance reali del team e delle singole risorse,
attraverso briefing e interventi formativi on the job.
2. Pianificazione attività Pianificare, organizzare e programmare le attività necessarie al
raggiungimento dei KPI di commessa.
3. Gestione personale/
curve di traffico
Gestire le attività nella sala operativa, gestendo esigenze personali e
mutamenti di traffico, assegnando compiti e incarichi in modo efficiente e
funzionale a garantire la qualità del servizio erogato.
4. Analisi delle
performance di team
e/o micro team
Provvedere alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle
performance degli operatori, facendo riferimento ai KPI definiti con la direzione
operativa.
5. Analisi e
condivisione
Analizzare e condividere KPI giornalieri e settimanali con il/la Responsabile di
Commessa e/o la Direzione Operativa.
6. Mappatura Condividere con il/la Responsabile di commessa e/o la Direzione Operativa gli
as is del mercato raccolti dai consulenti e dagli operatori.
7. Segnalazione Verificare il corretto funzionamento dei processi di gestione del cliente,
segnalando eventuali anomalie ed eventuali necessità di intervento.
8. Reporting Elaborare report specifici sull’andamento dell’attività, in base alle esigenze
informative della Direzione Operativa.
9. Affiancamento e
training on the job
Effettuare attività di affiancamento one to one (anche con gli operatori da
remoto) al fine di verificare la qualità delle interazioni, restituendo feedback
puntuali.
10. Pianificazione
formazione
Pianificare e gestire interventi di upskilling.
11. Supervisione e
Verifica attività di
Back Office
Verificare la competenza di utilizzo di strumenti e processi di back office.
12. Engagement Motivare e supportare le risorse al fine di garantire la qualità del servizio
erogato, anche in momenti ad alta intensità e/o emergenziali.
13. Team Building Monitorare il clima nel team, promuovendo e favorendo ascolto reciproco e
supporto.
14. Orienteering nelle
questioni di salute e
sicurezza
Essere il referente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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Nel prospetto che segue sono riportate le specifiche attività richieste al Data Analyst di
Customer e Data Management.
Prospetto 4 - Matrice compiti
Compiti e attività Descrizione
1. Data Collection Raccogliere i dati dalle diverse fonti (sistemi interni e/o cliente).
2. Data Organization Strutturare le varie fonti in un unico Database, evidenziando i dati più utili al
raggiungimento degli obiettivi.
3. Data Visualization Produrre Dashboard e report utili all’analisi costante delle attività.
4. Monitoraggio Monitorare costantemente il rispetto dei livelli di servizio e il loro andamento.
5. Analisi predittiva Intercettare, preventivamente, pattern e trend che evidenzino potenziali
scostamenti qualitativi o quantitativi rispetto ai termini contrattuali e ai forecast,
predisponendo e/o intervenendo mediante gli interventi correttivi in modo
immediato, mirato e risolutivo.
6. Condivisione Condividere con il Responsabile di progetto i risultati dell’analisi, attraverso
documenti e report che sintetizzino i dati relativi all’andamento delle attività, in
base alle esigenze informative della direzione operativa.
7. Pianificazione e
People Management
Supportare i responsabili di commessa nel corretto dimensionamento del
servizio in termini di risorse da allocare e nella gestione dei processi di
pianificazione del fabbisogno di personale in base ai volumi comunicati dal
committente.
8. Gestione imprevisti Monitorare gli eventuali gap di risorse allocate a seguito di imprevisti o
modifiche alla curva di traffico e provvede, conseguentemente, a tutte le
rielaborazioni necessarie.
9. Relazioni
commerciali
Partecipare ai tavoli operativi con il committente insieme al responsabile del
progetto per validare l’efficacia e la fattibilità del Business Plan.
Nel prospetto che segue sono riportate le specifiche attività richieste al Responsabile di
Commessa di Customer e Data Management.
Prospetto 5 - Matrice compiti
Competenze e attività Descrizione
1. Forecast, previsione e
budgeting
Concordare con il committente i forecast e verificarne l’aderenza su
base giornaliera, settimanale e mensile.
2. Analisi Performance e KPI con
la Direzione e il Committente
Analizzare e condividere canvas e KPI con la Direzione di
produzione e con il Committente, attraverso i SAL periodici.
3. Analisi e Strategia con la
Direzione Commerciale
Supportare la Direzione commerciale nell’analisi dei dati,
garantendo il controllo condiviso dei fondamentali della sua
commessa.
4. Gestione del budget Gestire le risorse economiche e umane, nel rispetto dei limiti di spesa
e nella ricerca della maggior valorizzazione ed efficienza.
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5. Gestione quotidiana delle
variazioni e selezione delle
azioni correttive
Gestire eventuali penali e bonus prevedendone l’applicazione.
6. Motivazione e gestione Stabilire piani di incentivazione per i risultati raggiunti.
7. Organizzazione del lavoro Definire i processi interni, implementando soluzioni di
ottimizzazione al fine di migliorare le performance del servizio
clienti.
8. Analisi KPI di Performance e
Selezione delle azioni
correttive
Analizzare, verificare e monitorare i KPI.
9. Mappatura e Customizzazione
delle offerte commerciali
Individuare i to be del mercato alla luce degli as is raccolti.
10. Pianificazione, monitoraggio,
correzione attività di sala
Definire, monitorare e controllare gli obiettivi e le responsabilità delle
risorse delle sale operative.
11. Collaborazione, condivisione e
supporto
Supportare i Team Leader nel raggiungimento degli obiettivi di
performance, monitorando bisogni e necessità (ferie/rol/turni).
12. Engagement Mantenere un buon clima di lavoro nella sala operativa anche nei
momenti di forte stress.
13. Efficientamento Pianificare, organizzare e programmare le attività necessarie al
raggiungimento dei KPI indicati dal committente, mantenendo la più
efficace occupancy del tempo delle risorse.
14. Business Engagement Organizzare iniziative per la fidelizzazione del committente.
15. Gestione e integrazione
organizzativa attività di più siti
Coordinare le attività delle diverse sedi in modo sinergico ed
integrato.
7 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITÀ
Nelle tabelle seguenti sono elencate le mansioni di ciascun professionista, correlate con le
conoscenze (K), le conoscenze digitali (DK), le abilità (S) e le abilità digitali (DS), tutte dettagliate del
relativo livello di padronanza necessario.
La descrizione completa di ciascuna conoscenza e di ciascuna abilità (e i loro ambiti di competenza)
è leggibile in un modello di competenze interattivo, raggiungibile tramite hyper -link cliccando sulle
singole conoscenze o abilità.
La prima tabella raggruppa le conoscenze o abilità, digitali o non, il cui conseguimento è necessario
per svolgere tutte o quasi tutte le mansioni (si tratta quindi di conoscenze o abilità trasversali).
Nella seconda tabella sono riportate le conoscenze o abilità specifiche per ogni singola mansione.
21 © UNI
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Prospetto 6 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità dell’Operatore di
Customer & Data Management
Conoscenze e abilità Livello di
padronanza
Conoscenze di base K1. Fondamenti di Contact Center_Glossario 1
K2. Storia economica dei Contact Center 1
Skills di base S5. Digital Mindset 1
S9. Italiano 1
S10. Seconda lingua 1
Digital knowledge di base DK1. Sicurezza e benessere 1
DK2. Trasformazione digitale 1
Digital skills di base DS1. Sistemi Operativi 1
DS2. Web Browser 1
DS6. Strumenti di Videoscrittura 1
DS8. Canali di comunicazione sincrona e asincrona 1
DS12. Protezione dei device 1
DS13. Protezione dati personali e privacy 1
DS14. Proteggere l’ambiente 1
Compiti e
attività
Conoscenze
(knowledge e digital
knowledge)
Livello di
padronanza
Abilità
(skill e digital skill)
Livello di
padronanza
1. Gestione
delle
interazioni
K5. Teorie di Customer
Management
1 S1. Tecniche di vendita 1
S2. Tecniche di Customer
Management
1
S3. Orientamento al risultato 1
S4. Stress Management 1
S6. Organizzazione e
pianificazione
1
S7. Analisi e Problem Solving 1
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S11. Teorie e tecniche della
comunicazione
1
K6. Comunicazione 1 S12. Comunicazione efficace 1
S13. Customer Service
Orientation
1
S14. Persuasività e influenza 1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS10. Touch point e gestione
omnicanale
1
DS16. Individuare bisogni e
risposte tecnologiche
1
2. Gestione del
ticketing
K5. Teoria del
Customer
Management
1 S2. Tecniche di Customer
Management
1
S3. Orientamento al risultato 1
S4. Stress Management 1
S6. Organizzazione e
pianificazione
1
S7. Analisi e Problem Solving 1
S11. Teorie e tecniche della
comunicazione
1
S12. Comunicazione efficace 1
S13. Customer Service
Orientation
1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS10 Touchpoint e gestione
omnicanale
1
DS16. Individuare bisogni e
risposte tecnologiche
1
23 © UNI
UNI/PdR 150:2024
3. Selezione
ed
elaborazione
delle offerte
K5. Teorie di Customer
Management
1 S1. Tecniche di vendita 1
K6. Comunicazione 1 S2. Tecniche di Customer
Management
1
S3. Orientamento al risultato 1
S7. Analisi e problem solving 1
S11.Teorie e tecniche della
comunicazione
1
S12. Comunicazione efficace 1
S13. Customer Service
Orientation
1
S14. Persuasività e influenza 1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS10 Touchpoint e gestione
omnicanale
1
4. Service to
sale
K5. Teorie di.
Customer
Management
1 S1. Tecniche di Vendita 1
K6. Comunicazione 1 S2. Tecniche di Customer
Management
1
S3. Orientamento al risultato 1
S7. Analisi e Problem solving 1
S13.Customer Service
Orientation
1
S14. Persuasività e influenza 1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS7. Knowledge Management 1
DS10 Touchpoint e gestione
omnicanale
1
DS16. Individuare bisogni e
risposte tecnologiche
1
24 © UNI
UNI/PdR 150:2024
5. Gestione
delle
anagrafiche e
del CRM
K5. Teorie di Customer
Management
1 S2 Tecniche di Customer
management
1
DS3. Fogli di Calcolo 1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
6. Rilevazione DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS15. Risoluzione problemi
tecnici
1
DS16. Individuazione bisogni e
risposte tecniche.
1
7. Segnalazione K6 Comunicazione 1 S2. Tecniche di Customer
Management
1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di Customer
Relation Management
1
DS10 Touchpoint e gestione
omnicanale
1
8. Formazione
continua
S1. Teorie di Customer
Management
1 S2 Tecniche di Customer
Management
1
S3. Orientamento al risultato 1
S13.Customer Service
Orientation
1
DS4 Software dedicati C.C 1
DS5. Software di Customer
Relationship Management
1
DS7. Knowledge Management 1
9. Condivisione K6 Comunicazione 1 S3 Orientamento al risultato 1
S8. Orientarsi nelle
dinamiche organizzative
1
S15. Team working 1
25 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS7. Knowledge Management
1
DS11. Strumenti di
Presentazioni
1
Prospetto 7 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Consulente di Customer
& Data Management
Abilità e conoscenze Livello di
padronanza
Conoscenze di base K1. Fondamenti di Contact Center_Glossario 1
K2. Storia economica dei Contact Center 1
K3. Parametri economici del servizio 1
Skills di base S5. Digital Mindset 1
S8. Orientarsi nelle dinamiche organizzative 1
S9. Italiano 1
S10. Seconda lingua 1
Digital knowledge di base DK1. Sicurezza e benessere 1
DK2. Trasformazione digitale 1
Digital skills di base DS1. Sistemi Operativi 2
DS2. Web Browser 1
DS6. Strumenti di Videoscrittura 2
DS8. Canali di comunicazione sincrona e asincrona 2
DS12. Protezione dei device 1
DS13. Protezione dati personali e privacy 1
DS14. Proteggere l’ambiente 1
26 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Compiti Conoscenze
(knowledge e digital
knowledge)
Livello di
padronanza
Abilità
(skill e digital skill)
Livello di
padronanza
1. Attività di K5. Teorie di Customer 2 S2. Tecniche di 1
Back Office e Management Customer
gestione
istanze
Management
S3. Orientamento al 2
risultato
S4. Stress 1
Management
S6. Organizzazione e 1
pianificazione
S7. Analisi e Problem 1
Solving
S13. Customer 1
Service Orientation
DS3. Fogli di Calcolo 1
DS4. Software dedicati 1
Contact center
DS5. Software di 1
Customer Relation
Management
DS7. Knowledge 1
Management
DS10. Touch point e 1
gestione omnicanale
DS16. Individuare 1
bisogni e risposte
tecnologiche
2. Gestione
delle
interazioni
K5. Teorie di Customer
Management
2 S1. Tecniche di
vendita
2
S2. Tecniche di
Customer
Management
1
S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
1
27 © UNI
UNI/PdR 150:2024
K6 Comunicazione 1 S6. Organizzazione e
pianificazione
1
S7. Analisi e Problem
solving
1
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
1
S12. Comunicazione
efficace
1
S13 Customer Service
Orientation
1
DS14. Proteggere
l’ambiente
1
DS3. Fogli di Calcolo 1
DS4. Software dedicati
Contact center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
3. Gestione dei
ticket
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
1
S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
1
S6. Organizzazione e
pianificazione
1
S7. Analisi e Problem
Solving
1
28 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
1
S12. Comunicazione
efficace
1
S13. Customer
Service Orientation
1
K6. Comunicazione 1 S14. Persuasività e
influenza
1
DS3. Fogli di Calcolo 1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
4. Selezione e
Customizzazio
ne Offerta
Commerciale
K5. Teoria del Customer
Management
2 S1. Tecniche di
Vendita
2
K6. Comunicazione 1 S2. Tecniche di
Customer
Management
1
S3. Orientamento al
risultato
2
S7. Analisi e Problem
Solving
1
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
1
S12. Comunicazione
efficace
1
S13. Customer
Service Orientation
1
29 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S14. Persuasività e
influenza
1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
5. Service to
sale
K5. Teoria del Customer
Management
2 S1. Tecniche di
Vendita
2
S2. Tecniche di
Customer
Management
1
S3. Orientamento al
risultato
2
S7. Analisi e Problem
Solving
1
K6. Comunicazione 1 S13. Customer
Service Orientation
1
S14. Persuasività e
influenza
1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
S3. Orientamento al
risultato
2
30 © UNI
UNI/PdR 150:2024
6. Gestione
istanze
tecniche
S4. Stress
Management
1
S7. Analisi e Problem
Solving
1
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
1
S12. Comunicazione
efficace
1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
7. Data
collection
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
1
S6. Organizzazione e
pianificazione
1
S7. Analisi e Problem
Solving
1
DS3. Fogli di Calcolo 1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
31 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
8.Segnalazion
e
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
9.Mappatura
fabbisogni
S15. Team working 2
DS3. Fogli di Calcolo 1
10.
Formazione
continua
S3. Orientamento al
risultato
2
S13. Customer
Service Orientation
1
S15. Team working 2
DS7. Knowledge
Management
1
11.
Condivisione
S3. Orientamento al
risultato
2
S12. Comunicazione
efficace
1
S15. Team working 2
DS7. Knowledge
Management
1
32 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS11. Strumenti di
Presentazioni
1
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
DS17. Uso creativo
delle tecnologie
1
33 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Prospetto 8 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Team Leader di Customer
& Data Management
Abilità e conoscenze Livello di
padronanza
Conoscenze di base K1. Fondamenti di Contact Center_Glossario 2
K2. Storia economica dei Contact Center 2
K3. Parametri economici del servizio 2
Skills di base S5. Digital Mindset 2
S9. Italiano 3
S10. Seconda lingua 2
Digital knowledge di base DK1. Sicurezza e benessere 2
DK2. Trasformazione digitale 1
Digital skills di base DS1. Sistemi Operativi 2
DS2. Web Browser 1
DS3. Fogli di Calcolo 2
DS6. Strumenti di Videoscrittura 2
DS8. Canali di comunicazione sincrona e
asincrona
1
DS11. Strumenti di Presentazioni 1
DS12. Protezione dei device 1
DS13. Protezione dati personali e privacy 1
DS14. Proteggere l’ambiente 1
Compiti Conoscenze
(knowledge e digital
knowledge)
Livello di
padronanza
Abilità
(skill e digital skill)
Livello di
padronanza
1.Supervisione
performance
K5. Teoria del Customer
Management
2 S1. Tecniche di
Vendita
2
S2. Tecniche di
Customer
Management
2
34 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
2
K6. Comunicazione 2 S12. Comunicazione
efficace
2
S14. Persuasività e
influenza
2
S16. Performance
management
1
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
S19. Decision making 1
S20. Team Leadership 1
S21. Comunicazione
interna
1
K7. Psicologia dei gruppi 1 S22. Coaching 1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS5. Software di
Customer Relation
Management
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
35 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
2.
Pianificazione
attività
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
2
S3. Orientamento al
risultato
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S15. Team working 2
S16. Performance
management
1
K6. Comunicazione 2 S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
S19. Decision making 1
S20. Team leadership 1
S21. Comunicazione
interna
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
2
DS17. Uso creativo
delle tecnologie
1
3. Gestione
personale/
curve di traffico
K4. Contrattualistica 2 S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
36 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S13. Customer
Service Orientation
2
S15. Team working 2
K6. Comunicazione 2 S16. Performance
management
1
S19. Decision making 1
S20. Team Leadership 1
S21. Comunicazione
interna
1
DS9. Software di
Workforce
Management
2
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
4. Analisi
performance
Team/micro
Team
K5. Teoria del Customer
Management
2 S7. Analisi e Problem
Solving
2
S16. Performance
management
1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS7. Knowledge
Management
1
DS9. Software di
Workforce
Management
2
DS16. Individuare
bisogni e risposte
tecnologiche
1
5. Analisi e
condivisione
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
37 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S16. Performance
management
1
S15. Team working 2
S21. Comunicazione
interna
1
6. Mappatura K5. Teoria del Customer
Management
2 S7. Analisi e Problem
Solving
2
S13. Customer
Service Orientation
2
S15. Team working 2
S21. Comunicazione
interna
1
DS7. Knowledge
Management
1
7.
Segnalazione
K5. Teoria del Customer
Management
2 S2. Tecniche di
Customer
Management
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S13. Customer
Service Orientation
2
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS15. Risoluzione
problemi tecnici
1
DS17. Uso creativo
delle tecnologie
1
8. Reporting S16. Performance
management
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
DS7. Knowledge
Management
1
9.
Affiancamento
K4. Contrattualistica 2 S1. Tecniche di
Vendita
2
38 © UNI
UNI/PdR 150:2024
e training on
the job
S2. Tecniche di
Customer
Management
2
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
K5. Teoria del Customer
Management
2 S17. Learning and
Development
1
S22. Coaching 1
DS4. Software dedicati
Contact Center
1
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
1
10.
Pianificazione
formazione
S1. Tecniche di
Vendita
2
S2. Tecniche di
Customer
Management
2
S3. Orientamento al
risultato
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S17. Learning and
Development
1
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
S19. Decision making 1
S20. Team leadership 1
S21. Comunicazione
interna
1
S22. Coaching 1
11.
Supervisione e
S3. Orientamento al
risultato
2
39 © UNI
UNI/PdR 150:2024
verifica attività
di Back Office
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S16. Performance
management
1
S17. Learning and
Development
1
12.
Engagement
K6. Comunicazione 2 S4. Stress
Management
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
S14. Persuasività e
influenza
2
K7. Psicologia dei gruppi 1 S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
S20. Team Leadership 1
S21. Comunicazione
interna
1
S22. Coaching 1
13. Team
Building
K6. Comunicazione 2 S4. Stress
Management
2
S11. Teorie e tecniche
della comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
K7. Psicologia dei gruppi 1 S19. Decision making 1
S20. Team Leadership 1
40 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S21. Comunicazione
interna
1
DS17. Uso creativo
delle tecnologie
1
14.
Orienteering
nelle questioni
di salute e
sicurezza
K4. Contrattualistica 2 S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
1
S19. Decision making 1
K7. Psicologia dei gruppi 1 S20. Team Leadership 1
DS17. Uso creativo
delle tecnologie
1
41 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Prospetto 9 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Data Analyst di Customer
& Data Management
Conoscenze e abilità Livello di
padronanza
Conoscenze di base K1. Fondamenti di Contact Center_Glossario 2
K2. Storia economica dei Contact Center 2
K3. Parametri economici del servizio 2
Skills di base S5. Digital Mindset 3
S9. Italiano 2
S10. Seconda lingua 2
Digital knowledge di base DK1. Sicurezza e benessere 2
DK2. Trasformazione digitale 3
Digital skills di base DS1. Sistemi Operativi 2
1
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
DS2. Web Browser
DS3. Fogli di Calcolo
DS6. Strumenti di Videoscrittura
DS8. Canali di comunicazione sincrona e
asincrona
DS11. Strumenti di Presentazioni
DS12. Protezione dei device
DS13. Protezione dati personali e privacy
DS14. Proteggere l’ambiente
DS15. Risoluzione problemi tecnici
DS16. Individuare bisogni e risposte tecnologiche
DS17. Uso creativo delle tecnologie
Compiti Conoscenze
(knowledge e digital
knowledge)
Livello di
padronanza
Abilità
(skill e digital skill)
Livello di
padronanza
1. Data
Collection
K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S13. Customer
Service Orientation
2
S16. Performance
management
2
42 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS7. Knowledge
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
2
DS19. Software di
business intelligence e
data visualization
(es.: Microsoft Power
BI, Tableau)
3
2. Data
Organization
K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S13. Customer
Service Orientation
2
S15. Team working 2
S16. Performance
management
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS7. Knowledge
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
43 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS18 Database
Management System
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
3. Data
Visualization
K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S3. Orientamento al
risultato
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
K6. Comunicazione 2 S7. Analisi e Problem
Solving
2
S16. Performance
management
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS18 Database
Management System
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
4. Monitoraggio K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S3. Orientamento al
risultato
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S13. Customer
Service Orientation
2
44 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S16. Performance
management
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS18 Database
Management System
2
5. Analisi
predittiva
K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S13. Customer
Service Orientation
2
S16. Performance
management
2
S18. Visione
prospettica e
pensiero strategico
2
S19. Decision
making
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS18 Database
Management System
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
45 © UNI
UNI/PdR 150:2024
6. Condivisione K5. Teoria del Customer
Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S8. Orientarsi nelle
dinamiche
organizzative
2
S11. Teorie e
tecniche della
comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
S15. Team working 2
S16. Performance
management
2
K6. Comunicazione 2 DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS7. Knowledge
Management
3
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS18 Database
Management System
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
7. Pianificazione K4. Contrattualistica 2 S3. Orientamento al
risultato
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
46 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S8. Orientarsi nelle
dinamiche
organizzative
2
S11. Teorie e
tecniche della
comunicazione
2
K5. Teoria del Customer
Management
3 S12. Comunicazione
efficace
2
S13. Customer
Service Orientation
2
S15. Team working 2
S16. Performance
management
2
S18. Visione
prospettica e
pensiero strategico
2
K6. Comunicazione 2 S19. Decision
making
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
8. Gestione
imprevisti
K4. Contrattualistica 2 S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
2
S6. Organizzazione e
pianificazione
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
47 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S16. Performance
management
2
K5. Teoria del Customer
Management
3 S19. Decision
making
2
DS4. Software
dedicati Contact
Center
3
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
K6.
Comunicazione
K6. Comunicazione 3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S3. Orientamento al
risultato
2
S4. Stress
Management
2
S7. Analisi e Problem
Solving
2
S8. Orientarsi nelle
dinamiche
organizzative
2
S11. Teorie e
tecniche della
comunicazione
2
S12. Comunicazione
efficace
2
S13. Customer
Service Orientation
2
K6. Comunicazione 2 S14. Persuasività e
influenza
2
S15. Team working 2
48 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S16. Performance
management
2
S18. Visione
prospettica e
pensiero strategico
2
DS5. Software di
Customer Relation
Management
2
DS7. Knowledge
Management
3
DS18 Database
Management System
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
3
Prospetto 10 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Responsabile di
Commessa di Customer & Data Management
Conoscenze e abilità Livello di
padronanza
Conoscenze di base K1. Fondamenti di Contact Center_Glossario 3
K2. Storia economica dei Contact Center 3
K3. Parametri economici del servizio 3
K6. Comunicazione 3
Skills di base S3. Orientamento al risultato 3
S5. Digital Mindset 3
S9. Italiano 3
S10. Seconda lingua 2
S11. Teorie e tecniche della comunicazione 3
Digital knowledge di base DK1. Sicurezza e benessere 2
DK2. Trasformazione digitale 3
Digital skills di base DS1. Sistemi Operativi 2
DS2. Web Browser 1
DS3. Fogli di Calcolo 3
49 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS4. Software dedicati Contact Center 3
DS5. Software di Customer Relation Management 2
DS6. Strumenti di Videoscrittura 3
DS8. Canali di comunicazione sincrona e asincrona 3
DS11. Strumenti di Presentazioni 3
DS12. Protezione dei device 2
DS13. Protezione dati personali e privacy 2
DS14. Proteggere l’ambiente 2
DS15. Risoluzione problemi tecnici 2
DS16. Individuare bisogni e risposte tecnologiche 2
DS17. Uso creativo delle tecnologie 3
Compiti Conoscenze
(knowledge/digital
knowledge)
Livello di
padronanza
Abilità
(skill/digital skill)
Livello di
padronanza
1. Forecast,
previsione e
budgeting
K5. Teoria del
Customer Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S4. Stress
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S14. Persuasività e
influenza
3
S16. Performance
management
3
50 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S23 People &
Organization
management
3
S24 Accounting 2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
2. Analisi
performance e
KPI con la
Direzione e il
Committente
K5. Teoria del
Customer Management
3 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S16. Performance
management
3
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S23 People &
Organization
management
3
S24 Accounting 2
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
51 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
3. Analisi e
strategia con la
Direzione
commerciale
K5. Teoria del
Customer Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S16. Performance
management
3
S13. Customer
Service Orientation
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
4. Gestione del
budget
K3 Teorie del Customer
Management
3 S4. Stress
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S16. Performance
management
3
S19. Decision making 3
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
52 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS9. Software di
Workforce
Management
3
5. Gestione
quotidiana
delle variazioni
e selezione
delle azioni
correttive
K4. Contrattualistica 3 S4. Stress
Management
3
K6. Comunicazione 3 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S16. Performance
management
3
S17. Learning and
Development
2
S19. Decision making 3
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S22. Coaching 2
S23 People &
Organization
management
3
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
K4. Contrattualistica 3 S4. Stress
Management
3
53 © UNI
UNI/PdR 150:2024
6. Motivazione
e gestione del
Team
K6. Comunicazione 3 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
K7. Psicologia dei
gruppi
2 S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S16. Performance
management
3
S17. Learning and
Development
2
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S22. Coaching 2
S23 People &
Organization
management
3
7.
Organizzazion
e del lavoro
K4. Contrattualistica 3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
K5. Teoria del
Customer Management
3 S4. Stress
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S16. Performance
management
3
S17. Learning and
Development
2
54 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S23 People &
Organization
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
8. Analisi KPI
di performance
e selezione
delle azioni
correttive
K5. Teoria del
Customer Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S16. Performance
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
55 © UNI
UNI/PdR 150:2024
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
9. Mappatura e
customizzazion
e offerte
commerciali
K5. Teoria del
Customer Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S16. Performance
management
3
S17. Learning and
Development
2
S23 People &
Organization
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
10.
Pianificazione,
monitoraggio,
K4. Contrattualistica 3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
56 © UNI
UNI/PdR 150:2024
correzione
attività di sala
S4. Stress
Management
3
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S16. Performance
management
3
S20. Team
Leadership
2
S23 People &
Organization
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
11.
Collaborazione
, condivisione
e supporto
K5. Teoria del
Customer Management
3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
K7. Psicologia dei
gruppi
2 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S14. Persuasività e
influenza
3
S16. Performance
management
3
S17. Learning and
Development
2
57 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S22. Coaching 2
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
12.
Engagement
K6. Comunicazione 3 S4. Stress
Management
3
K7. Psicologia dei
gruppi
2 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S14. Persuasività e
influenza
3
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S22. Coaching 2
13.
Efficientament
o
K4. Contrattualistica 3 S2. Tecniche di
Customer
Management
3
K5. Teoria del
Customer Management
3 S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S7. Analisi e Problem
Solving
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S16. Performance
management
3
58 © UNI
UNI/PdR 150:2024
S17. Learning and
Development
2
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S23 People &
Organization
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS10. Touch point e
gestione omnicanale
2
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
14. Business
Engagement
S6. Organizzazione e
pianificazione
3
S12. Comunicazione
efficace
3
S13. Customer
Service Orientation
3
S16. Performance
management
3
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S24 Accounting 2
15. Gestione e
integrazione
K4. Contrattualistica 3 S12. Comunicazione
efficace
3
59 © UNI
UNI/PdR 150:2024
organizzativa
attività di più
siti
K5. Teoria del
Customer Management
3 S13. Customer
Service Orientation
3
K6. Comunicazione 3 S14. Persuasività e
influenza
3
K7. Psicologia dei
gruppi
2 S16. Performance
management
3
S18. Visione
prospettica e pensiero
strategico
3
S19. Decision making 3
S20. Team
Leadership
2
S21. Comunicazione
interna
2
S22. Coaching 2
S23 People &
Organization
management
3
DS7. Knowledge
Management
2
DS9. Software di
Workforce
Management
3
DS18 Database
Management System
1
DS19 Software di
business intelligence
e data visualization
1
60 © UNI
UNI/PdR 150:2024
APPENDICE A - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(normativa)
A.1 GENERALITÀ
La presente appendice specifica delle linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati
dell’apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte (anche detto
“esame di certificazione”), in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2012, di cui mira ad
assicurare una sempre maggiore uniformità e trasparenza.
I crediti formativi di seguito citati sono da intendersi ore di formazione con la seguente relazione
1 credito = 1 ora.
A.2 ELEMENTI PER L'ACCESSO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(ESAME DI CERTIFICAZIONE)
Prospetto A.2.1 - Requisiti di accesso per Operatore di Customer & Data Management
Requisiti
Formazione
formale
Titolo di studio
Se in possesso di
titolo EQF 3-4-5
(diploma di Scuola
media inferiore;
Scuola media
superiore; Istituto
Tecnico)
Se in possesso di
titolo EQF 6-7-8
(Laurea di Primo
Livello, Laurea
Magistrale; Master II
Livello; Phd)
Se in possesso di
titolo EQF 3-4-5
(diploma di Scuola
media inferiore;
Scuola media
superiore; Istituto
Tecnico)
Se in possesso di
titolo EQF 6-7-8
(Laurea di Primo
Livello, Laurea
Magistrale; Master
II Livello; Phd)
Formazione Si richiede il Si richiede il possesso Si richiede il Si richiede il
non formale possesso di 12 di 6 CFU erogati da possesso di 24 possesso di 18
Corsi specifici crediti formativi un ente riconosciuto crediti formativi crediti formativi
(indicare durata erogati da un ente dall’Organismo di acquisiti negli ultimi acquisiti negli ultimi
o eventuale riconosciuto Certificazione, tenuta due anni (negli due anni (negli
qualifica o dall’Organismo di conto della ratio di ambiti descritti nella ambiti descritti
riconoscimento) Certificazione, 1 credito = 1 ora, sugli presente PdR), nella presente
tenuto conto della item e gli ambiti di erogati da un ente PdR), erogati da un
ratio di 1 credito = pertinenza descritti riconosciuto ente riconosciuto
1 ora, sugli item e nel competence dall’Organismo di dall’Organismo di
gli ambiti di framework della Certificazione, Certificazione,
pertinenza descritti presente PdR. tenuto conto la ratio tenuto conto la
nel competence (Il numero di crediti è di 1 credito = 1 ora ratio di 1 credito =
framework della limitato poiché i 1 ora
presente PdR. neoassunti
(Il numero di crediti sostengono lunghi
è limitato poiché i periodi di formazione
neoassunti interni alle aziende
sostengono lunghi nei primi sei mesi di
periodi di impiego)
formazione interni
alle aziende nei
primi sei mesi di
impiego)
61 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Formazione Costituiscono Costituiscono Anche in assenza Anche in assenza
informale requisito di accesso requisito di accesso di precedente di precedente
Ovvero anni e l’aver maturato l’aver maturato esperienza nel esperienza nel
tipologia di un’esperienza pari o un’esperienza pari o ruolo per cui si ruolo per cui si
esperienza superiore ai 6 mesi superiore ai 6 mesi e richiede la richiede la
e inferiore ai 2 anni, inferiore ai 2 anni, nel certificazione, è certificazione, è
nel ruolo per cui si ruolo per cui si possibile accedere possibile accedere
richiede la richiede la se in possesso dei se in possesso dei
certificazione certificazione correlati requisiti di correlati requisiti di
formazione formale formazione formale
e non formale e non formale
Prospetto A.2.2 - Requisiti di accesso per Consulente di Customer & Data Management
Requisiti
Formazione formale
Titolo di studio
EQF 3
Formazione non formale
Corsi specifici (indicare durata o
eventuale qualifica o riconoscimento)
36 crediti formativi riconosciuti da un Organismo di Certificazione
accreditato, acquisiti negli ultimi 2 anni
Formazione informale
Ovvero anni e tipologia di esperienza
> 2 anni di esperienza nel ruolo per cui si richiede la
certificazione
Si ritiene che un soggetto in possesso di un certificato come Operatore al termine del suo ciclo
(2 anni) soddisfi i requisiti di accesso all’esame di certificazione per il profilo Consulente.
Prospetto A.2.3 - Requisiti di accesso per Team Leader di Customer & Data Management
Requisiti
Formazione
formale
Titolo di studio
EQF 4-5:
Diploma di Scuola
media superiore/di
Istituto Tecnico
superiore
EQF 6:
Laurea di Primo Livello
EQF 7-8:
− Laurea Magistrale
− Master di II Livello
− Phd
Formazione non
formale
Corsi specifici
(indicare durata o
eventuale qualifica
o riconoscimento)
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2
anni riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione
accreditato
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2 anni
riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
36 crediti formativi acquisiti
negli ultimi 2 anni
riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
Formazione
informale
Ovvero anni e
tipologia di
esperienza
Avere minimo 3 anni di
esperienza anche non
continuativi nel ruolo
per cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 2 anni di
esperienza nel ruolo
anche non continuativi
per cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 1 anno di
esperienza nel ruolo
anche non continuativo
per cui si richiede la
certificazione
62 © UNI
UNI/PdR 150:2024
Prospetto A.2.4 - Requisiti di accesso per Data Analyst di Customer & Data Management
Requisiti
Formazione
formale
Titolo di studio
EQF 4-5:
Diploma di Scuola media
superiore/di Istituto
Tecnico superiore
EQF 6:
Laurea di Primo Livello
EQF 7-8:
− Laurea Magistrale
− Master di II Livello
− Phd
Formazione non
formale
Corsi specifici
(indicare durata o
eventuale qualifica
o riconoscimento)
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2 anni
riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2
anni riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2 anni
riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
Formazione
informale
Ovvero anni e
tipologia di
esperienza
Avere minimo 3 anni di
esperienza anche non
continuativi nel ruolo per
cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 2 anni di
esperienza nel ruolo
anche non continuativi
per cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 1 anno di
esperienza nel ruolo
anche non continuativo
per cui si richiede la
certificazione
Prospetto A.2.5 - Requisiti di accesso per Responsabile di Commessa di Customer
& Data Management
Requisiti
Formazione
formale
Titolo di studio
EQF 4-5:
Diploma di Scuola
media superiore/di
Istituto Tecnico
superiore
EQF 6:
Laurea di Primo Livello
EQF 7-8:
− Laurea Magistrale
− Master di II Livello
− Phd
Formazione non
formale
Corsi specifici
(indicare durata o
eventuale qualifica
o riconoscimento)
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2
anni riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2
anni riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
36 crediti formativi
acquisiti negli ultimi 2 anni
riconosciuti da un
Organismo di
Certificazione accreditato
Formazione
informale
Ovvero anni e
tipologia di
esperienza
Avere minimo 4 anni di
esperienza anche non
continuativi nel ruolo per
cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 3 anni di
esperienza nel ruolo
anche non continuativi
per cui si richiede la
certificazione
Avere almeno 2 anni di
esperienza nel ruolo
anche non continuativi
per cui si richiede la
certificazione
63 © UNI
UNI/PdR 150:2024
I crediti formativi, riconosciuti da un Organismo di Certificazione accreditato, necessari per i
professionisti del settore di Customer & Data Management per l’accesso all’esame di Certificazione
e per il suo mantenimento e rinnovo devono essere acquisiti nelle seguenti aree di competenza:
− competenza imprenditoriale;
− competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
− competenza linguistica;
− competenza personale, sociale e di imparare ad imparare;
− DigComp.
I contenuti e gli obiettivi formativi specifici dei percorsi formativi di cui si presentano le evidenze al fine
del riconoscimento dei crediti devono essere in linea con il competence framework presentato nella
presente PdR, rispettandone gli ambiti, gli item e i livelli di padronanza esplicitati, nel rispetto di
ciascun schema professionale e della proporzionalità dei crediti formativi.
A.3 METODI DI VALUTAZIONE APPLICABILI
Per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell’apprendimento non formale e informale,
oggetto del presente schema, è necessario tener presente che devono essere valutate, in modo
oggettivo e direttamente le conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, così come descritte al
punto 5 della presente UNI/PdR. È quindi considerata una combinazione di più metodi di valutazione:
− analisi e valutazione del CV: verranno accettate domande di certificazione da parte di
chiunque presenti i requisiti conformi alla descrizione della tabella dei requisiti, attestati da
opportuna documentazione comprovante;
− esame scritto per la valutazione delle conoscenze: deve consistere in una prova con 30
domande a risposta multipla.
Per ogni domanda vengono proposte almeno 4 risposte delle quali 1 sola è corretta. La
valutazione è fatta a fronte del modello delle risposte esatte. Il candidato deve evidenziare la
risposta per lui corretta, ciascuna risposta corretta vale 1 punto, quelle sbagliate o non date
valgono 0 punti, non si assegnano punteggi negativi.
L’esame ha durata massima di 30 minuti;
− esame orale: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta
e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato, è richiesto
esclusivamente per i profili professionali di Data Analyst e Responsabile di Commessa di
Customer & Data Management.
L’esame orale deve durare almeno 15 minuti e non oltre 30 minuti.
Il superamento dell’esame si ottiene al raggiungimento del punteggio minimo del 70% del risultato
massimo ottenibile per ciascuna prova di esame.
64 © UNI
UNI/PdR 150:2024
A.4 ELEMENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (ANNUALE)
Frequenza − Annuale per tutti i profili ad eccezione per il profilo Operatore
− Non applicabile per il profilo Operatore
Modalità Presentazione di un’autocertificazione ai sensi della vigente legislazione nella
quale si attesta:
− continuità lavorativa nell’ambito della certificazione per almeno il 75% del
tempo di ciascun anno;
− assenza o corretta gestione di reclami;
− documentato aggiornamento professionale di almeno 30 crediti formativi annui
erogato da un ente riconosciuto dall’Organismo di Certificazione, anche in
modalità fad o e-learning.
A.5 ELEMENTI PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Frequenza − 3 anni per tutti i profili ad eccezione per il profilo Operatore
− 2 anni per il profilo Operatore, al termine del quale l’operatore soddisfa i
requisiti di accesso per il profilo Consulente (si veda A.2.2)
Modalità Presentazione di un’autocertificazione ai sensi della vigente legislazione nella
quale si attesta:
− continuità lavorativa nell’ambito della certificazione per almeno il 75% del
tempo di ciascun anno;
− assenza o corretta gestione di reclami;
− documentato aggiornamento professionale di almeno 30 crediti formativi annui
erogato da un ente riconosciuto dall’Organismo di Certificazione, anche in
modalità fad o e-learning.
Nel caso in cui il soggetto certificato non abbia completato nel ciclo di certificazione
il monte crediti previsto, il rinnovo può essere concesso mediante superamento del
solo esame scritto.
NOTA In caso di possesso della certificazione delle competenze digitali secondo il “Quadro
europeo per lo sviluppo delle Competenze Digitali per i cittadini” (c.d. DigComp) è possibile
applicare una riduzione di 10 crediti formativi sul requisito di aggiornamento professionale
cumulato sulla durata del ciclo di certificazione.
A6 UTILIZZO DI MARCHI DI CONFORMITÀ
Il punto 4.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 si deve applicare con la seguente integrazione.
L’Organismo di Certificazione deve provvedere a sottoscrivere l’accordo di utilizzo del Marchio UNI
“Professioni” e deve disporre di regole che consentano all’organizzazione di dichiarare la propria
conformità al programma pertinente.
65 © UNI
UNI/PdR 150:2024
L’Organismo di Certificazione deve utilizzare il Marchio UNI “Professioni”3 in abbinamento al proprio
marchio, da rilasciare ai professionisti certificati in quanto conformi ai requisiti della presente prassi di
riferimento.
Per rilasciare tale marchio al professionista, l’Organismo di Certificazione deve disporre di regole per
la concessione della licenza d’uso del proprio marchio di certificazione delle persone che ne preveda
l’utilizzo combinato al Marchio UNI “Professioni”.
L’utilizzo combinato del marchio dell’Organismo di Certificazione e del Marchio UNI “Professioni” deve
essere permesso a partire dalla data di emissione del certificato da parte dell’organismo.
3 Il Marchio di conformità UNI “Professioni” ha lo scopo di attestare che i requisiti di un’attività professionale,
certificata da OdC accreditato per certificare la specifica figura, siano stabiliti da UNI tramite la pubblicazione di
norme o prassi di riferimento.
66 © UNI
UNI/PdR 150:2024
APPENDICE B (informativa)
ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI
In coerenza con la premessa, si ribadisce che la presente Appendice non è modificabile né integrabile.
B.1 GENERALITÀ
La presente Appendice fornisce un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura
della cultura dell'integrità professionale , finalizzata alla definizione e gestione dell’integrità
professionale del(i) professionista(i) oggetto del presente documento (vedere punto B.2 e [5]).
In coerenza con tale infrastruttura sono forniti:
− la Carta di Integrità professionale (vedere punto B.3);
− la Carta Etica professionale (vedere punto B.4);
− la Carta Deontologica professionale (vedere punto B.5).
B.2 L’INFRASTRUTTURA DELLA CULTURA DELL’INTEGRITÀ
L'infrastruttura della cultura dell’integrità professionale integra un sistema “basato sulle regole”
(aspetti deontologici) e un sistema “basato sui principi e valori” (aspetti etici) [6] relativamente alla
professione, ai rapporti interni tra professionisti e alle relazioni con le parti interessate ( stakeholder)
pertinenti.
In particolare, l’infrastruttura comprende la definizione dei seguenti elementi:
a) la Carta di Integrità professionale: esplicita il fondamento logico (rationale) dell’infrastruttura
della cultura dell’integrità e indica i riferimenti culturali, teorici e normativi nonché le parti
interessate (stakeholder) pertinenti ascrivibili al professionista;
b) la Carta Etica professionale: indica i Principi ed i Valori identificati quale riferimento
(benchmark) etico dell’attività professionale e fornisce una chiara linea guida per una gestione
realistica ed efficace dei “dilemmi etici” professionali. I Principi indicano il fine ultimo dell’attività
professionale e rappresentano la fondazione e il criterio per il pensiero, le decisioni e i
comportamenti e, in quanto tali, sono inviolabili e non negoziabili. I Valori indicano ciò che è
encomiabile e significativo per la professione e per questo sono degni di riconoscimento e
promozione. I Valori sono organizzati in una gerarchia ordinata secondo criteri di rilevanza e,
in quanto tali, possono essere “negoziati”, ossia essere oggetto di compromesso e
bilanciamento, al fine di far prevalere il valore gerarchicamente più importante, che comunque
soccombe a fronte di un Principio;
c) il Codice Etico: è uno strumento articolato contenente un insieme di dilemmi etici collegati ai
Principi e ai Valori. Tali dilemmi possono insorgere in situazioni professionali di incertezza,
nelle quali occorre operare delle scelte, e laddove è importante individuare le motivazioni alla
base della decisione. La realizzazione del Codice Etico è affidata alla associazione od
organizzazione che rappresenta i professionisti coinvolgendoli nella loro realizzazione;
68 © UNI
UNI/PdR 150:2024
B.4 LA CARTA ETICA PROFESSIONALE
I Principi etici professionali definiscono il posizionamento etico universalista, specificato al punto B.3,
che si basa sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo:
1) Principio del rispetto della dignità umana: in ogni azione e per ogni intenzione, per ogni
obiettivo e in ogni mezzo, ciascun essere umano sia trattato come fine e mai come mezzo.
2) Principio di non malevolenza: in tutte le attività professionali si eviti di danneggiare in alcun
modo le persone.
3) Principio di benevolenza: le attività professionali siano finalizzate a promuovere il benessere
delle persone.
4) Principio di integrità: si mantengano standard di condotta personali adatti a un professionista
in tutte le circostanze, le decisioni e i comportamenti.
5) Principio di giustizia: si tratti gli altri, quali esseri umani, in modo appropriato con equità ed
eguaglianza.
6) Principio di utilità: le decisioni e le attività professionali siano finalizzate al raggiungimento
del massimo beneficio per il maggior numero di persone, ma senza violare i diritti e la dignità
di ogni persona.
7) Principio del duplice effetto: nelle decisioni e nello svolgimento dell’attività professionale,
siano evitati effetti collaterali negativi prevedibili, che siano comunque sproporzionati rispetto
al potenziale beneficio derivante dell'effetto principale.
I Valori professionali rappresentano la modalità valide e funzionali all’espressione corretta dell’attività
professionale con la quale vengono perseguiti i Principi e sono definiti e ordinati secondo una
gerarchia di rilevanza:
a) Legalità: agire in conformità con le leggi e le regole esistenti.
b) Sostenibilità: perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri.
c) Giustizia sociale: agire e impegnarsi per la realizzazione di una società giusta ed equa.
d) Onestà: agire con sincerità e rispettare le promesse.
e) Incorruttibilità: agire mantenendo l’indipendenza da interessi privati.
f) Imparzialità: agire senza pregiudizi e con indipendenza da specifici interessi di gruppi,
evitando qualsiasi forma di discriminazione e identificando e gestendo eventuali conflitti
d’interesse, reali o potenziali.
g) Responsabilità e trasparenza: agire in maniera da poter essere sottoposti a controlli per
giustificare e spiegare le azioni alle parti interessate.
h) Competenza: agire con le conoscenze e le abilità necessarie, curando costantemente la
propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, per garantire prestazioni di alto
69 © UNI
UNI/PdR 150:2024
livello qualitativo e in linea con i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle
tecniche e delle metodologie di analisi.
i) Servizio: agire utilmente e in maniera affidabile, in conformità con le preferenze del cliente
con prestazioni di qualità, raggiungendo gli obiettivi desiderati con il minimo delle risorse
necessarie.
j) Dedizione: agire con diligenza, entusiasmo e perseveranza.
k) Innovazione: agire con immaginazione e creatività, inventare o introdurre nuovi prodotti,
servizi o processi, in grado di generare valore per le parti interessate (stakeholder) pertinenti.
B.5 LA CARTA DEONTOLOGICA PROFESSIONALE
La Carta Deontologica professionale riporta l’insieme delle regole e dei comportamenti che
rappresentano obblighi e responsabilità specifici relative al livello minimo di condotta accettabile del
professionista.
In termini generali, gli ambiti delle regole possono essere individuati incrociando due dimensioni:
1) tipo di relazione (Professionista- Cliente, Professionista -Professionista, Professionista -
Pubblico);
2) caratteristiche del servizio professionale (lealtà, servizio, responsabilità, indipendenza,
remunerazione, pubblicità).
Il seguente Prospetto B.1 fornisce un quadro generale di riferimento all’interno del quale possono
essere sviluppate ulteriori regole specifiche della professione alla quale la Carta Deontologica
professionale si riferisce.
NOTA Il Quadro proposto è basato sugli studi trans-professionali di cui ai riferimenti [11] e [12].
Prospetto B.1 - Quadro generale di riferimento per lo sviluppo di una Carta Deontologica
professionale
TIPO DI RELAZIONE
CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO
PROFESSIONISTA-
CLIENTE
PROFESSIONISTA-
PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA-
PUBBLICO
LEALTÀ − Dovere di
segretezza e
riservatezza
− Fedeltà al cliente
ispirando fiducia e
sicurezza
− Evitare di criticare
colleghi o altri
professionisti
− Mantenere buone
relazioni con i colleghi
− Partecipare solo a
competizioni
adeguatamente
regolamentate
Tutelare la dignità
della professione e
dell'associazione di
appartenenza
SERVIZIO − Evitare di
creare attività
non necessarie
− Nel caso, si devono
evidenziare le proprie
eventuali incompetenze
Si deve fornire
assistenza e servizio
quando richiesto
70 © UNI
UNI/PdR 150:2024
− Ricercare
collaborazione
con colleghi più
esperti quando
necessario
− Agire sulla base di
un ruolo fiduciario
perseguendo il
miglior interesse
del cliente
− Quando richiesto, si
devono assistere i
colleghi
− Non si deve collaborare,
utilizzare o associarsi a
professionisti non qualificati
RESPONSABILITÀ Assumere
personalmente la
responsabilità della
prestazione
− Si deve consultare i
precedenti consulenti del
cliente o intraprendere
attività solo se il
consulente precedente
non è più impegnato
− E’ responsabile delle
attività del professionista
supervisionato
− Non si devono
intraprendere
lavori in conflitto
con i doveri
professionali
− Si deve effettuare
formazione
continua e
aggiornamento
professionale
− Si devono eliminare,
mitigare,
evidenziare e
gestire i conflitti di
interesse
INDIPENDENZA Non è consentito alcun
coinvolgimento nelle
attività o nei profitti del
cliente
− Non è consentito
impegnarsi nascostamente
in un'altra occupazione che
generi opportunità di lavoro
o che possa
compromettere la
posizione professionale
− Non si deve interferire
nel lavoro legittimo di
altri professionisti
Si deve mantenere
indipendenza e
imparzialità di
giudizio
REMUNERAZIONE La modalità di
remunerazione viene
effettuata
esclusivamente
mediante pagamento a
prestazione (fee- for-
service)
− Non è consentito dare o
ricevere commissioni,
provvigioni o sconti
− La remunerazione va
condivisa solo con partner
professionali/impiegati
− Si dovrebbe fornire un
servizio gratuito o aiutare
un collega per risolvere i
problemi personali di un
collega
Si deve essere
disposti ad adeguare
la tariffa per i clienti
bisognosi
PUBBLICITÀ Non si deve sollecitare
o cercare di
soppiantare un collega
professionista
Non si deve effettuare attività
pubblicitaria se non nella
forma prescritta
Non si devono
utilizzare eventuali
posizioni e ruoli
associativi per attività
pubblicitarie
inopportune
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1
All.4
CODICE DI CONDOTTA SULLE RELAZIONI
CONTRATTUALI TRA OPERATORI E
PARTNER COMMERCIALI
CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CALL CENTER
(per brevità
Codice di Condotta per attività di Call Center)
2
INDICE
Sommario
1 Premessa e inquadramento regolamentare ................................................................................ 3
2 Definizioni .................................................................................................................................. 10
3 Ambito di applicazione del codice di condotta .......................................................................... 12
4 I soggetti attivi nell’attività di promozione e vendita tramite contatto telefonico ................... 15
5 Misure in materia di verifica preliminare, contrattualizzazione, gestione, indirizzo e
controllo delle attivita’ dei partner commerciali da parte dell’operatore ........................................ 16
5.1 Verifiche preliminari dell’affidabilità dei partner commerciali .............................................. 16
5.2 Previsione, nel contratto, di strumenti di verifica da parte dell’Operatore e obblighi per il
partner commerciale .......................................................................................................................... 16
5.3 Misure Organizzative degli Operatori ....................................................................................... 17
5.4 Meccanismi di penalizzazione e disincentivanti ....................................................................... 18
5.5 Misure di Trasparenza e di riconoscibilità ............................................................................... 19
6 Misure sull’uso della sub-contrattualizzazione da parte dei Partner Commerciali ................ 20
6.1 Subappaltatori collocati fuori dal territorio nazionale ............................................................ 20
7 Modalita’ di acquisizione delle adesioni alle offerte e uso delle liste di contatto.................... 21
8 Tavolo tecnico per l’aggiornamento del presente codice ......................................................... 22
3
1 PREMESSA E INQUADRAMENTO REGOLAMENTARE
Il presente documento è stato redatto e condiviso a partire dai contributi riportanti le posizioni
espresse dagli operatori di comunicazioni elettroniche e dalle associazioni che hanno partecipato ai
lavori del tavolo tecnico avviato con delibera 420/19/CONS (nel seguito anche “tavolo tecnico”).
Di seguito l’elenco dei partecipanti al tavolo tecnico:
- ASSOCALL (drafter)
- FASTWEB (drafter)
- IFM Infomaster (drafter)
- ILIAD (drafter)
- OPTIMA ITALIA (drafter)
- INTRED (drafter)
- IRIDEOS (drafter)
- SKY ITALIA (drafter)
- TIM (drafter)
- VODAFONE (drafter)
- WIND TRE (drafter)
- ASSOCONTACT
- BT
- COLT ENEGAN
- COOPVOCE
- COMMIFY
- EOLO
- LINKEM
- GO INTERNET
- MCLINK
- NETWORK CONTACTS
- OIC (Osservatorio Imprese e Consumatori)
- POSTEPAY
- RAI
- TWT
- VIANOVA
I principali passaggi e le attività preliminari alla condivisione del presente Codice di Condotta
possono essere così sintetizzati.
Nella riunione di avvio, a febbraio 2020, è stata svolta una prima discussione principalmente
finalizzata alla condivisione delle modalità di lavoro del tavolo tecnico.
A marzo 2020 è stata elaborata una prima versione dell’indice del documento tecnico.
A fronte dell’indice sono pervenuti i primi contributi da TIM, Wind Tre, Vodafone Italia,
Assocontact-OIC, Coopvoce, Eolo.
Le attività del tavolo tecnico, dopo il periodo di emergenza sanitaria, sono riprese con riunioni in
presenza come segue:
4
• 20 Maggio 2022: riavvio dei lavori in presenza per la conclusione del Codice di Condotta
mediante istituzione di un gruppo di lavoro ristretto ( drafters) allo scopo di accelerare le
attività del tavolo tecnico;
• 20 Settembre 2022: invio, da parte della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità (DTC)
ai drafters, di un primo documento di sintesi, basato sui contributi ricevuti dai partecipanti al
tavolo tecnico, per la valutazione da parte del Gruppo di lavoro (GdL) ai fini della
predisposizione del Codice di Condotta;
• 22 novembre 2022: invio agli Uffici da parte dei drafters dello schema di Codice di condotta
condiviso;
• 23 novembre 2022: riunione degli Uffici dell’Autorità con il GdL dei drafters e successivo
inoltro dello schema di Codice di Condotta elaborato dal GdL dei drafters al Tavolo tecnico
plenario per l’acquisizione di osservazioni e contributi;
• 1° dicembre 2022: ricezione dei contributi sul testo inviato da parte di Vianova e Assocall
(tale associazione viene, su richiesta, aggiunta nel gruppo dei drafters);
• 9 marzo 2023: approvazione, da parte del gruppo dei drafters , dello schema di Codice di
Condotta che include le osservazioni di Vianova e di Assocall;
• 3 aprile 2023: Invio dello schema di Codice di Condotta al Tavolo tecnico plenario per
acquisire ulteriori eventuali commenti;
• 6 aprile 2023: ricezione di ulteriori commenti da parte di alcuni soggetti rappresentanti dei
call center;
• I commenti suddetti sono stati in parte recepiti dagli Uffici della Autorità ai fine della
predisposizione, nel mese di aprile 2023, dello schema finale di Codice di Condotta. Le
modifiche proposte sono state sottoposte al gruppo dei drafter nel corso di una riunione
convocata per il 3 maggio. Il gruppo ha inviato il proprio riscontro in data 4 maggio. Gli
operatori di comunicazioni elettroniche hanno approvato le proposte di modifica e, pertanto,
il Codice di Condotta. Hanno viceversa richies to, per una approvazione, ulteriori modifiche
le associazioni di Call center che hanno preso parte ai lavori del Tavolo Tecnico.
• Il Codice di Condotta, nella versione da ultimo in data 4 maggio approvata dagli operatori di
comunicazioni elettroniche, è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio dell’Autorità.
• L’Autorità ha approvato il Codice di Condotta, con modifiche, nella seduta del 26 luglio 2023.
In ottica di efficienza dell’azione amministrativa, la tematica del CLI spoofing è stata espunta, per
quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici, dall’ambito dei lavori del presente Codice di
Condotta in quanto trattata in altri ambiti. Resta fermo il richiamo agli obblighi regolamentari in
materia di divieto della modifica del CLI come di seguito riportato.
Il presente documento, pertanto, si concentra sulle relazioni contrattuali e tecniche tra operatori di
comunicazioni elettroniche e soggetti che effettuano, a vario titolo per i primi, attività promozionale
e di vendita di beni e servizi (telemarketing e teleselling).
Per tale ragione il presente Codice di Condotta non affronta le tematiche più strettamente attinenti
all’attività di competenza di altri Enti e Istituzioni di regolamentazione e vigilanza che sono
5
interessate dal fenomeno del telemarketing e teleselling.
Di seguito si richiama la normativa e regolamentazione che, a vario titolo, assume rilievo nell’ambito
dei principi e degli obblighi di cui al presente Codice di Condotta.
• Delibera n. 79/09/CSP 1 - Direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto nel
settore delle comunicazioni elettroniche:
Articolo 2
(Oggetto della direttiva)
1. La presente direttiva disciplina i principi e le regole cui si conformano gli operatori
nell’erogazione dei servizi telefonici di contatto, al fine di garantire un livello adeguato di
qualità delle prestazioni rese [enfasi aggiunta] , indipendentemente dal modello organizzativo o
dalla tecnologia utilizzati.
2. Le finalità della direttiva sono:
a) assicurare che nella fornitura dei servizi telefonici di contatto, sia in modalità inbound che
outbound [enfasi aggiunta], siano garantiti i diritti degli utenti;
b) migliorare la qualità dei servizi di assistenza clienti all’interno del settore delle comunicazioni
elettroniche nel rispetto di standard minimi di qualità;
c) garantire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi telefonici di contatto anche da parte degli
utenti sordi, in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
3. La presente direttiva si applica agli operatori dei comparti della telefonia vocale fissa e delle
comunicazioni mobili e personali, per tutti i servizi offerti da tali operatori.
L’Autorità si riserva di estendere l’ambito di applicabilità della direttiva anche agli operatori di
altri comparti delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 3
(Responsabilità degli operatori)
1. Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni della presente direttiva, a
prescindere dalla tecnologia utilizzata e dalla modalità organizzativa con cui i servizi telefonici
di contatto sono resi, senza alcuna differenziazione tra servizi prestati direttamente o
indirettamente [enfasi aggiunta], ossia tramite società di servizi cui viene affidata la gestione
degli stessi.
2. Gli operatori assicurano che i servizi telefonici di contatto realizzino, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in particolare di quelle sul trattamento dei dati personali, un efficace canale
di comunicazione con gli utenti.
3. Gli operatori garantiscono che l’erogazione dei servizi di contatto sia improntata alla
massima trasparenza nei confronti dell’utente [enfasi aggiunta] e alla coerenza con le finalità e
1 Con la delibera n. 436/22/CONS, è stata avviata una consultazione pubblica volta a revisionare la disciplina in materia
di qualità dei servizi di contatto per assistenza clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media
audiovisivi, ormai risalente al 2009 (delibera n. 79/09/CSP).
6
gli obiettivi del servizio stesso e della presente direttiva, agevolando l’utente nell’accesso ai
servizi erogati e nella conoscenza dell’albero fonico per i sistemi di risposta automatica.
Articolo 4
(Principi generali)
1. Gli operatori assicurano, anche impartendo le dovute istruzioni agli addetti al call center o
alle società terze, fornitrici del servizio, che nello svolgere il servizio di contatto, sia per le
chiamate in uscita che per quelle in entrata, siano rispettate le seguenti regole:
…
c) garantire la correttezza delle informazioni fornite all’utente, ivi comprese le modalità di
recesso e i diritti riconosciuti dalle carte dei servizi;
…
g) perseguire l’obiettivo dell’uniformità delle risposte e delle proposte contrattuali al variare
dell’addetto;
h) fornire informazioni precise e complete sulle modalità di presentazione dei reclami ai sensi
dell’art. 8, comma 1, della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni, e sul termine per la definizione degli stessi, che non può essere superiore a
quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, nel rispetto dell’art. 8, comma 4, della citata
direttiva;
Articolo 8
(Contatti outbound e contatti a scopo contrattuale)
1. Gli operatori assicurano, nell’effettuazione di contatti outbound, il rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 4 della presente direttiva.
2. Nel caso di contatti a scopo di proposta contrattuale – sia inbound che outbound - gli operatori
assicurano, nella gestione del contatto con l’utente e in tutta la fase precontrattuale il rispetto
delle norme previste:
a) dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in particolare dall’art. 98 quater decies
e dall’allegato 8;
b) dal codice del consumo, in particolare dagli articoli 24 e 52;
c) dal regolamento in materia dei contratti a distanza, di cui alla delibera 519/15/CONS e s.m.i..
• Delibera n. 519/15/CONS - Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli
utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche
Si rileva che nell’ambito delle attività di aggiornamento della regolamentazione a tutela degli
utenti finali alla luce del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 207/2021), con
la delibera n. 89/23/CONS, del 4 aprile 2023, recante “Avvio del procedimento e della
consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli
utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”,
7
l’Autorità ha posto in consultazione pubblica la modifica del vigente Regolamento in materia di
contratti tra operatori e utenti finali, di cui alla delibera n. 519/15/CONS.
• Legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019’.
L’articolo 1, comma 243 dispone che: “tutti gli operatori economici che svolgono attività di call
center [enfasi aggiunta] su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di
comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i., comunicando, altresì, tutte le numerazioni
telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di
iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio” [enfasi aggiunta].
• Delibera n. 1/17/CONS - Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la
tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” a seguito dell’approvazione della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
Articolo 1
(Modifica dell’articolo 2, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS)
“1. Al comma 1 dell’articolo 2 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta la
seguente lettera:
“k. gli operatori economici esercenti l’attività di call center: tutti gli operatori economici che
svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei
servizi di call center”.
Articolo 4
(Modifica dell’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all’attività
svolta)
“1. Nella sezione “Dichiarazioni relative all’attività svolta” dell’allegato B alla delibera n.
666/08/CONS, dopo il punto “i fornitori di servizi di comunicazione elettronica” è aggiunto il
seguente punto:
“gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i
soggetti terzi affidatari dei servizi di call center [enfasi aggiunta] producono, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
25/ROC, nel quale vengono indicate tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi di call center”.
• Delibera n. 8/15/CIR, art. 1, comma 1, lettera s), in combinato con l’art. 64, comma 1, D.Lgs.
21 febbraio 2014 e s.m.i. (Codice del Consumo) che prevede che, nel caso in cui il Call Center
8
utilizzi NNG a pagamento, ne sia vietato l’utilizzo per fornire assistenza post- vendita ai
clienti/consumatori in merito a contratti già conclusi richiedendo a tal fine l’uso di numerazioni a
tariffa base (principalmente NG, NV, mobili e di Customer Care).
• Delibera 156/18/CIR, Art. 2, comma 5: aggiunge i seguenti commi all’art. 6 dell’allegato A della
delibera n. 8/15/CIR:
“8. …, tutti gli operatori che svolgono attività di call center [enfasi aggiunta] tramite chiamate
verso numerazioni nazionali fisse o mobili garantiscono la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante, senza la possibilità di attivare il servizio di restrizione del CLI e nel
rispetto delle norme del presente Piano di numerazione.
9. G li operatori che svolgono attività di call center mediante chiamate verso numerazioni
nazionali fisse o mobili e che non utilizzano come CLI numerazioni con i codici 084X [enfasi
aggiunta], rispettivamente, per comunicazioni finalizzate ad attività statistiche, a ricerche di
mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale, bensì altre numerazioni
consentite dal vigente PNN, assicurano che i numeri utilizzati siano contattabili dall’utente.”
• Delibera 112/19/CIR: evidenzia che il fenomeno a cui si assiste, diffuso sul territorio, è quello
di un utilizzo dei numeri di telefono principalmente geografici da parte di soggetti per lo più non
identificabili che, in modo invasivo e non rispettoso delle norme sulla privacy, contattano
ripetutamente i cittadini;
I call center sono spesso “di ubicazione e soggettività ignoti” in quanto non identificabili tramite
il CLI;
Le numerazioni non risultano tra quelle comunicate al ROC da società esercenti l’attività di call
center;
Sebbene in alcuni casi sia possibile l’identificazione delle numerazioni indicate sulla base delle
informazioni dichiarate dalle stesse società al ROC, i numeri non sono richiamabili come previsto
dalla delibera n. 156/18/CIR;
nel dispositivo la delibera richiama gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di
comunicazione elettronica ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il
rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all’art. 6
della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR.
• Delibera 420/19/CONS:
“CONSIDERATO che la pratica di molti call center di impedire la propria raggiungibilità,
mediante richiamata, è stata anche oggetto di uno specifico richiamo al mercato, di cui alla
delibera n. 112/19/CIR, in relazione ai necessari controlli sulla correttezza del CLI;
RITENUTO, a tale proposito, che qualsiasi operatore debba effettuare controlli sulle modalità di
9
acquisizione di clienti da parte dei propri call center, verificando che questi non appaltino le
proprie attività, o non utilizzino, a soggetti che non rispettino la normativa e regolamentazione
vigente [enfasi aggiunta];
RITENUTO, in definitiva, necessario avviare un tavolo di confronto con gli operatori al fine di
stabilire, di comune accordo, regole chiare sull’utilizzo di call center e, sull’acquisizione,
tramite questi, di contratti secondo modalità che siano rispettose della vigente normativa; a tale
proposito è opportuno che tra gli operatori siano condivise le regole di ingaggio dei call center
qualificati, ossia che abbiano determinati minimi requisiti di qualità, affidabilità professionale e
rispettino la normativa lavoristica e di settore vigenti [enfasi aggiunta];
Art. 2: Istituzione di un tavolo tecnico per la condivisione di linee guida sull’utilizzo dei call
center da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche
1. È istituito un Tavolo Tecnico presso l’Autorità per le garanzie per le comunicazioni
avente la finalità di condividere un Codice di condotta in relazione all’utilizzo, al fine
di acquisire clienti di servizi di comunicazione elettronica, dell’attività dei call center.
2. Il Codice di condotta, si ispira ai principi generali e alle norme in materia di
protezione dei dati dei clienti finali, al rispetto delle norme sui contratti e delle carte
dei servizi dei clienti finali, al rispetto delle norme, da parte dei call center,
sull’iscrizione al ROC, sulla richiamabilità da parte del cliente, e sul divieto di
modificare il CLI della linea da cui origina la chiamata al cliente.
10
2 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Codice di Condotta, si forniscono di seguito le definizioni derivate dai
contributi dei partecipanti al tavolo tecnico, dalla delibera n. 79/09/CSP come integrate dal nuovo
Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 207 dell’8 novembre 2021):
• Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
• addetto al Call Center: la risorsa umana che gestisce il servizio telefonico di contatto tra
l’Operatore e l’Utente Consumer;
• Partner commerciale operatore economico esercente nell’ambito del presente Codice di
Condotta, attività di Call Center;
• attività di Call Center: contatti e comunicazioni telefoniche con gli utenti consumer per
attività di commercializzazione/promozione di servizi di comunicazione elettronica e
prodotti di un Operatore nell’ambito di un rapporto contrattuale a titolo esemplificativo di
appalto e/o di agenzia;
• mezzi automatizzati (o modalità automatizzate) : telefonate effettuate tramite sistemi
automatizzati di chiamata, o di comunicazione di chiamata, senza l’intervento di un
operatore (persona fisica);
• mezzi tradizionali (o modalità tradizionali): le telefonate effettuate con intervento di un
operatore (persona fisica) o comunque senza utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata;
• committente: il soggetto che incarica terzi, ad esempio Partner Commerciali, per lo
svolgimento di contatti commerciali telefonici per finalità di teleselling e telemarketing sia
attraverso mezzi tradizionali che automatizzati;
• agente: colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’Operatore, a
titolo oneroso, la conclusione di contratti aventi ad oggetto servizi di comunicazione
elettronica e prodotti;
• list provider: il soggetto che, anche in via non principale rispetto alla propria attività,
operando in qualità di titolare del trattamento, procede, in virtù del consenso degli
interessati, alla comunicazione dei dati personali, autonomamente raccolti, a soggetti terzi
per finalità di teleselling e telemarketing;
• marketing telefonico automatizzato: attività di contatto telefonico senza operatore
effettuata per finalità promozionale o prodromica al contatto con operatore per finalità di
vendita diretta attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
• Operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazione elettronica o una risorsa correlata;
• ROC: Registro degli Operatori di Comunicazione, adottato dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e
6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità
degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali
11
quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o
il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere;
• servizio telefonico di contatto: l’insieme dei servizi telefonici di contatto “outbound”;
• servizio telefonico di contatto “outbound”: servizio attraverso il quale l’operatore si mette
in contatto con l’Utente Consumer per fornire informazioni su prestazioni e servizi
commerciali e/o proporne l’adesione;
• Telemarketing, attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità
promozionale attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
• Teleselling, attività di contatto telefonico con operatore effettuata per finalità di vendita
diretta attraverso chiamate destinate a numerazioni fisse e mobili nazionali;
• Utente Consumer: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività
lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta.
12
3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Il presente Codice di Condotta, declina dal punto di vista operativo, per l’ambito oggetto del Codice
stesso, la normativa settoriale dell’Autorità, fermo restando il parallelo obbligo di rispetto, per gli
aderenti al presente Codice, delle norme riferite al trattamento dei dati personali - regolate anche dal
Codice di Condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso dal Garante Privacy - per i
soggetti che a quest’ultimo aderiranno ed, in generale, a materie settoriali di competenza di altre
Autorità.
Pertanto, il presente Codice di Condotta definisce una serie di misure, basate sulla normativa vigente,
finalizzate, una volta declinate nei contratti che saranno negoziati in applicazione dello stesso, al
rispetto delle stesse da parte dei Partner Commerciali che svolgono attività di Call Center, oltre che
da parte degli stessi Operatori, ciascuno per quanto di competenza, nell'ambito di attività di
promozione e/o commercializzazione a distanza di servizi di comunicazione elettronica. Le misure
citate si riferiscono ai seguenti aspetti:
• contratti con gli Utenti Consumer,
• chiamate telefoniche outbound,
• richiamabilità da parte del cliente,
• iscrizione al ROC,
• divieto di modificare il CLI2 della linea da cui origina la chiamata al cliente.
Il presente Codice di Condotta, approvato e pubblicato dall’Autorità sul proprio sito istituzionale, si
applica, con riferimento agli Utenti Consumer, ai Partner Commerciali e agli Operatori che vi
aderiranno.
I contratti sottoscritti tra Operatori e Partner Commerciali, successivamente all’adesione al presente
Codice, dovranno essere conformi al presente Codice.
Il presente Codice ha la finalità di:
1. stabilire regole chiare, applicabili ai soggetti iscritti al ROC che svolgono attività di Call Center,
per l’acquisizione, tramite questi soggetti, di contratti con gli Utenti Consumer secondo modalità
che siano rispettose della vigente normativa e regolamentazione;
2. identificare regole condivise di ingaggio dei Call Center qualificati, ossia che abbiano
determinati minimi requisiti di qualità, affidabilità professionale e che rispettino la normativa
giuslavoristica e di settore vigente. Tali requisiti sono riportati nei capitoli seguenti;
3. favorire l’attuazione, da parte degli Operatori e dei Partner Commerciali che svolgono attività di
Call Center, delle regole dell’Autorità in materia di erogazione dei servizi telefonici di contatto,
prestati direttamente o indirettamente, al fine di garantire un livello adeguato di qualità delle
2 Il divieto di modifica del CLI si riferisce a quanto previsto dall’art. 6 comma 3 della Delibera 8/15/CIR Allegato A. Ciò
non vuol dire che un soggetto non possa nel tempo utilizzare numerazioni diverse per effettuare le chiamate verso gli
utenti finali, purché nel rispetto della normativa vigente.
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prestazioni rese, indipendentemente dal modello organizzativo o dalla tecnologia utilizzati. In
particolare:
a) assicurare che nella fornitura dei servizi telefonici di contatto siano garantiti i diritti degli
utenti relativi alla richiamabilità e/o al riconoscimento del numero chiamante;
b) assicurare la qualità dei servizi di promozione e vendita all’interno del settore delle
comunicazioni elettroniche nel rispetto di standard di qualità in linea con quanto previsto nei
relativi contratti;
c) assicurare che i servizi telefonici di contatto realizzino, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, un efficace canale di comunicazione con gli utenti;
d) garantire che l’erogazione dei servizi di contatto sia improntata alla massima trasparenza
nei confronti dell’Utente Consumer per facilitare la gestione delle interazioni allo scopo di
assicurarne scelte consapevoli;
e) garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni fornite all’Utente Consumer,
anche mediante il ricorso a forme di disincentivo e penali nei contratti tra Operatori e soggetti
incaricati;
f) nel caso di contatti a scopo di proposta contrattuale assicurare, nella gestione del contatto
con l’Utente Consumer e in tutta la fase precontrattuale, il rispetto per quanto di competenza
dell’Autorità delle norme previste:
i. dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche;
ii. dal regolamento in materia dei contratti.
4. definire misure, a cura di ciascun Operatore, per effettuare il monitoraggio e il controllo
sull’attività svolta dai soggetti a cui è appaltata/affidata l’attività di promozione/vendita con
specifici interventi sanzionatori, qualora necessari, in caso di i nottemperanza a quanto stabilito
nel presente Codice ed alla normativa vigente;
5. implementare processi, da parte di ciascun Operatore, di verifica della iscrizione al ROC dei
soggetti che svolgono le attività di cui sopra ai sensi della normativa vigente3;
6. regolare l’utilizzo della sub- contrattualizzazione per lo svolgimento dell’attività di
promozione/vendita mediante contatto telefonico;
7. implementare misure volte ad assicurare la qualità dei servizi prestati dai soggetti che svolgono
l’attività di promozione/vendita mediante la sottoscrizione di contratti con fornitori di tali servizi
solo nel caso in cui tali attività siano prestate da imprese che operano nel rispetto delle normative
di settore richiamate in premessa e in conformità alle seguenti finalità:
3 L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere
contemplato nel contratto di affidamento del servizio (art. 24-bis, comma 11, d.l. n. 83/2012, convertito con legge
n. 134/2012, come sostituito dall’art. 1, comma 243 della legge n. 232/2016. Restano fermi gli obblighi relativi
all’utilizzo di numerazioni iscritte al ROC, nonché le prescrizioni relative alle comunicazioni da indirizzare al
Ministero per lo Sviluppo Eco nomico (“MISE”), al Ministero del lavoro, all’Ispettorato nazionale del lavoro e al
Garante qualora l’attività di call center sia svolta in un Paese extra UE.
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• stabilire una comunicazione con gli utenti contattati che garantisca scelte consapevoli da
parte di questi ultimi;
• garantire elevati livelli qualitativi delle attività di contatto, in termini di adeguata
preparazione del personale preposto;
• orientare tutte le comunicazioni effettuate nell’ambito delle attività di promozione e
vendita alla massima cortesia, trasparenza e semplicità;
• prevedere che il soggetto a cui l’attività di promozione o vendita è stata affidata/appaltata
(o eventualmente subappaltata) vigili sul rispetto da parte dei propri dipendenti (o
eventualmente sub -contractor) delle direttive impartite e delle procedure stabilite
dall’Operatore, impegnandosi, in caso di eventuale violazione, ad applicare meccanismi
disincentivanti e misure disciplinari applicabili dal soggetto a cui l’attività di promozione
o vendita è stata appaltata.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Codice di Condotta le modalità di contatto
sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico vocale quale, ad esempio, il canale SMS oppure
le attività relative alla commercializzazione di servizi diversi da quelli di comunicazione elettronica.
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4 I SOGGETTI ATTIVI NELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
VENDITA TRAMITE CONTATTO TELEFONICO
L’attività di contatto degli utenti, per il servizio outbound, viene di norma svolta da:
• Operatore e/o società del Gruppo dell’Operatore;
• soggetti terzi selezionati e contrattualizzati da parte dell’Operatore, c.d. Partner Commerciali, che
svolgono attività di Call Center come di seguito specificato:
o i Partner Commerciali sono imprenditori e come tali dispongono di una struttura
organizzativa che gestiscono ed utilizzano per il conseguimento dei propri scopi, nel
rispetto della normativa applicabile. Il rapporto con gli Operatori è regolato da specifici
contratti. Nel caso specifico, per esempio, dell’Agente, questo si impegna stabilmente a
ricercare proposte di stipula di contratti, da sottoporre all’Operatore di comunicazioni
elettroniche, e riceve in cambio una provvigione definita tra l’Operatore e l’Agente.
o Attività di Call Center con Appalto di servizi o con Contratto di Agenzia. L’Operatore,
in qualità di committente o proponente (nel caso di Contratto di Agenzia), affida al Partner
Commerciale la realizzazione di un servizio che abbia le caratteristiche predeterminate dal
committente o dal proponente (nel caso di contratto di Agenzia) nel rispetto del presente
Codice e si svolga nei tempi e con le modalità da lui indicati in sede di stipula del contratto.
Nello specifico, al Partner Commerciale viene affidata l’attività di Call Center consistente
nella attività di commercializzazione/promozione per via telefonica di servizi e prodotti
di un Operatore (es. in fase di accettazione della proposta mediante registrazione del
Verbal Order, Digital Confirmation -es. firma elettronica- o altri strumenti idonei ai sensi
della normativa vigente). Nelle attività di Call Center, come definite nel presente Codice,
per la c.d. “presa appuntamento” può essere adoperata anche la comunicazione a mezzo
telefono. Per l’espletamento del servizio può essere previsto il pagamento di un compenso
predeterminato definito tra l’Operatore e il Partner Commerciale.
L’attività di Call Center svolta dai Partner Commerciali avviene con le seguenti modalità:
• tramite liste di clienti da contattare, fornite dall’Operatore;
• attraverso autonome acquisizioni che devono essere raccolte rispettando i criteri forniti
dall’Operatore, in modo conforme a quanto stabilito in materia dalla normativa sulla
protezione di dati personali nonché da quanto previsto dal presente Codice di Condotta.
Fermo quanto sopra, l’Operatore realizza dei sistemi di verifica della correttezza dell’utilizzo delle
liste di contatto. Tali sistemi lasciano all’Operatore la libertà di verificare in modalità autonoma che:
• la numerazione utilizzata dal Partner Commerciale in fase di contatto sia tra quelle dallo
stesso registrate nella sua iscrizione al ROC;
• la numerazione chiamata appartenga a liste di clienti da contattare fornite oppure validate
dall’Operatore.
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5 MISURE IN MATERIA DI VERIFICA PRELIMINARE,
CONTRATTUALIZZAZIONE, GESTIONE, INDIRIZZO E
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DEI PARTNER
COMMERCIALI DA PARTE DELL’OPERATORE
Di seguito si riporta un elenco delle misure inerenti alla verifica, la gestione e alla contrattualizzazione
tra Operatore e Partner Commerciale.
VERIFICHE PRELIMINARI DELL’AFFIDABILITÀ DEI PARTNER
COMMERCIALI
I requisiti minimi obbligatori che gli Operatori che aderiscono al presente Codice richiederanno ai
Partner Commerciali sono i seguenti:
• Adesione diretta o per il tramite contrattuale a tutti i contenuti del presente Codice di
Condotta,
• iscrizione al ROC nei tempi stabiliti dalla normativa applicabile.
Gli Operatori possono tener conto delle seguenti raccomandazioni non obbligatorie per i Partner
Commerciali:
• certificazione ISO 9001/2015 nei settori specifici,
• altre Certificazioni attinenti con la tipologia di attività di Call Center svolta.
PREVISIONE, NEL CONTRATTO, DI STRUMENTI DI VERIFICA DA
PARTE DELL’OPERATORE E OBBLIGHI PER IL PARTNER
COMMERCIALE
L’Operatore verifica, in qualunque momento, secondo modalità e tempistiche definite nei singoli
contratti, con riferimento a ciascun Partner Commerciale che ha eseguito il contatto quanto segue:
o la numerazione telefonica utilizzata per il contatto telefonico tenuto conto che è possibile
utilizzare, a tal fine, esclusivamente numerazioni richiamabili registrate al ROC;
o il numero chiamato;
o la data, l’ora e la durata del contatto;
o l’esito del contatto con l’utente consumer (contratto concluso/contratto non concluso/cliente non
risponde/etc..);
o l’adozione di tutte le prescrizioni presenti nel contratto (ad esempio, tramite incontri periodici
con i Partner Commerciali) fermo restando:
• il rispetto dell’obbligo per i Partner Commerciali di contattare le sole numerazioni
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contenute nelle liste di utenti consumer , fornite dall’Operatore a tal fine e/o
autonomamente acquisite dai Partner stessi rispettando i criteri forniti dall’Operatore in
conformità con la normativa in materia di protezione di dati personali e con quanto
previsto nel Codice di Condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso dal
Garante Privacy, al fine di arginare il fenomeno delle chiamate indesiderate;
• il divieto di cessione a sub -contractor delle attività prestate dai Partner Commerciali se
non dopo richiesta formale all’Operatore ed autorizzazione scritta dello stesso. In questi
casi, il soggetto cedente si obbliga ad effettuare un costante monitoraggio degli eventuali
sub-contractor e ad assumersi la responsabilità di tutte le attività da questi svolte;
• l’obbligo per il sub contractor di possedere i medesimi requisiti del Partner Commerciale;
• l’obbligo per il Partner Commerciale di prestare la propria attività nel pieno rispetto delle
prescrizioni di legge e della regolamentazione applicabile;
o I Partner Commerciali sono direttamente responsabili dei danni cagionati a terzi in quanto
operano in completa autonomia e con propria organizzazione;
o Il contratto prevede apposite clausole che prevedano penali economiche in capo ai Partner
Commerciali in caso di violazione posta in essere da questi ultimi e/o da sub -appaltatori,
individuati ai sensi dei punti 6 e 6.1 che seguono, rispetto a quanto previ sto nel presente
Codice, al fine di disincentivare l’adozione di pratiche illecite.
MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI OPERATORI
Fermo restando che l’Operatore deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di Registro delle
Opposizioni, si stabiliscono le seguenti misure organizzative da parte dell’Operatore:
a. Gestione unitaria del processo di vendita mediante:
o utilizzo di soluzioni tecnologiche a supporto dell’indirizzamento di tutte le campagne
commerciali verso la clientela, attraverso processi e modalità che consentono la loro
verifica rispetto alle black list dei numeri (come riportato nel punto b)).
b. implementazione di black list di numeri (ovvero numeri non contattabili) che comprendono:
o i numeri degli utenti che hanno espresso contrarietà ad essere contattati in outbound
da/per conto dell'Operatore per finalità di marketing in occasione del contatto telefonico;
Le black list delle numerazioni devono essere regolarmente aggiornate in accordo con la
normativa vigente.
La gestione unitaria delle attività di teleselling permette all’Operatore di svolgere le seguenti
attività e verifiche:
o fornire ai propri Partner liste di clienti in modo univoco, garantendo l’univocità del
contatto;
18
o fornire al canale di vendita, prima dell’avvio di ciascuna campagna commerciale, la
documentazione necessaria e le istruzioni riferite alle attività per cui sono incaricati; in
particolare l’Operatore distribuirà ai Partner, per ciascuna campagna commerciale, la
documentazione, gli script di vendita e per la registrazione dei VR (Vocal Recording),
indicando la data di inizio e di fine di una campagna o di una attività commerciale;
o assicurare standard lavorativi conformi alle specifiche regolamentari e di privacy anche in
caso di variazioni normative o regolamentari da parte delle Autorità competenti;
o fornire le dovute istruzioni al canale di vendita, incluso le istruzioni operative e
regolamentari anche in merito alle leggi vigenti in materia di privacy;
o raccogliere gli esiti della vendita dai Partner Commerciali e, in particolare, le richieste di
diniego al contatto commerciale;
o eliminare da ciascuna campagna commerciale le anagrafiche che abbiano espresso il
diniego ad un contatto telefonico di natura commerciale;
o eliminare da ciascuna campagna commerciale le anagrafiche già contattate nel corso della
stessa campagna al fine di minimizzare la pressione telefonica, ove non diversamente e
espressamente richiesto dal cliente;
Ciascun Partner Commerciale che abbia sottoscritto con l’Operatore un contratto e che sia coinvolto
in attività di telemarketing e/o teleselling, sarà dotato di specifiche credenziali di accesso in modo
riservato ed esclusivo alla soluzione tecnologica utilizzata, tali da consentirgli di accedere in modo
univoco alle anagrafiche relative alle proprie campagne commerciali, agli script approvati
dall’Operatore e ad un “Tool” che gli consenta il caricamento degli esiti di contatto.
MECCANISMI DI PENALIZZAZIONE E DISINCENTIVANTI
Fermo restando quanto previsto dal Codice di Condotta per le attività di telemarketing e teleselling
promosso dal Garante della Privacy, si conviene quanto segue:
o Gli Operatori fanno ricorso a meccanismi disincentivanti sotto forma di penale e/o riduzione dei
compensi, da inserirsi nei contratti di fornitura, per il mancato rispetto dei requisiti minimi e/o
degli obblighi previsti dal contratto per i servizi oggetto del contratto stesso, il cui importo sia
commisurato alla violazione rilevata. Di seguito un insieme esemplificativo di casistiche:
• caso in cui l’adesione alla proposta contrattuale sia stata ottenuta non rispettando la
normativa vigente e quanto stabilito nel presente Codice. L’Operatore, nel caso in cui le
modalità di acquisizione della clientela presentino dubbi di legittimità, dovrà effettuare
le opportune verifiche con il cliente;
• casi di inadempimento, rispetto a quanto previsto contrattualmente tra le parti, singoli
oppure ripetuti nell’arco di un determinato periodo (esempio semestre solare).
o Facoltà, per l’Operatore, di risolvere per inadempimento il contratto qualora riscontri un reiterato
ed accertato inadempimento contrattuale dei Partner Commerciali, che siano riconducibili
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direttamente o indirettamente agli stessi e/o, comunque, che siano idonei a pregiudicare il
rapporto fiduciario con l’Operatore;
o Gli Operatori che si servono di società esterne nel processo di vendita sottopongono a verifica i
partner commerciali in ordine alla corretta esecuzione contrattuale delle attività di telemarketing
e/o teleselling e del presente Codice.
MISURE DI TRASPARENZA E DI RICONOSCIBILITÀ
Gli Operatori si impegnano a incentivare l’utilizzo, da parte dei Partner Commerciali, di numerazioni,
univocamente riconoscibili, anche di tipo non geografico, quali, ad esempio, i numeri brevi per servizi
di assistenza clienti “Customer Care” e richiamabili (fatta salva la casistica di utilizzo di numerazioni
084X che possono essere non richiamabili) in modo da garantire la completa trasparenza nel mercato
e supportare il consumatore nell’individuazione dell’Operatore chiamante.
Gli Operatori pubblicano sui propri siti Internet il presente Codice di Condotta, impegnandosi a
concludere contratti esclusivamente con i Partner Commerciali che accettano le prescrizioni di cui al
presente Codice.
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6 MISURE SULL’USO DELLA SUB-CONTRATTUALIZZAZIONE
DA PARTE DEI PARTNER COMMERCIALI
Di seguito si riportano i requisiti minimi:
• limitare la sub -contrattualizzazione delle attività di Call Center ai soli casi di esplicita e
preventiva autorizzazione da parte dell’Operatore verso i Partner Commerciali.
• limitare la sub-contrattualizzazione delle attività di Call Center, di norma, ad un unico livello
(con espresso divieto al subappaltatore di subappaltare ulteriormente l’attività commissionata,
a meno di esplicita e preventiva autorizzazione da parte dell’Operatore, pena la risoluzione
del contratto in essere tra Operatore e Partner Commerciali);
• possesso, da parte del sub-appaltatore, dei medesimi requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1;
• utilizzo da parte del sub -appaltatore di soluzioni tecnologiche, note al Partner Commerciale,
o, laddove ricorra l’ipotesi, da parte del soggetto che ha effettuato il successivo sub- appalto.
In tal modo è possibile controllare il rispetto delle black list, della frequenza delle telefonate
e la conformità delle liste di clienti.
SUBAPPALTATORI COLLOCATI FUORI DAL TERRITORIO
NAZIONALE
Il trasferimento di attività da parte di Partner Commerciali e di loro eventuali subappaltatori all’estero
(Paesi UE ed Extra UE), che comportano trattamento di dati personali di cui l’Operatore è Titolare,
deve essere preventivamente comunicato ed autorizzato per iscritto dall’Operatore titolare del
trattamento dei dati, che valuterà se autorizzare il subappalto. In particolare, devono essere forniti
all’Operatore gli estremi del subcontratto, l’assolvimento delle preventive comunicazioni alle
Autorità nazionali e/o il successivo rilascio di eventuali autorizzazioni (rif. Art. 1 comma 243 legge
232/2016) in modo da consentire all’Operatore stesso di avere a disposizione tutti gli elementi utili
per effettuare la suddetta valutazione.
21
7 MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLE ADESIONI ALLE
OFFERTE E USO DELLE LISTE DI CONTATTO
Gli Operatori condividono le seguenti misure:
• in sede contrattuale, occorre fare esplicito riferimento all’obbligo del Partner Commerciale di
limitare l’utilizzo delle liste di contatto esclusivamente alla finalità di svolgimento della tipologia
di prestazione per la quale è stato contrattualizzato;
• in caso di acquisizione della volontà del cliente per via telefonica ai fini della conclusione del
contratto, il Partner Commerciale dovrà procedere tramite registrazione del Verbal Ordering, nel
rispetto degli Script e delle liste di contatto conformi alla normativa applicabile, nel rispetto del
divieto di modifica del CLI e dell’obbligo di registrazione al ROC, ovvero tramite Digital
Confirmation (es. firma elettronica) o altri strumenti idonei ai sensi della normativa vigente. I
Partner Commerciali danno corso/comunicano i soli contratti relativi a Verbal Ordering corretti
in termini di contenuti e di qualità della registrazione, di uso corretto delle liste di contatto, di
uso di un CLI non modificato e registrato nel ROC, ovvero acquisiti con Digital Confirmation;
• in mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al bullet precedente, i Partner Commerciali si
impegnano a ricontattare il Cliente per la ripetizione del processo di Verbal Ordering. In
alternativa al Verbal Ordering, il Partner Commerciale potrà registrare l’adesione del Cliente
anche mediante la c.d. Digital Confirmation, ovvero attraverso la sottoscrizione dell’offerta, da
parte del potenziale Cliente, in formato digitale, secondo le modalità definite da ciascun
Operatore;
• in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattualmente assunti o della disciplina relativa
ai contratti l’Operatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in essere con il Partner
Commerciale per inadempimento.
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8 TAVOLO TECNICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PRESENTE CODICE
Gli Operatori e i Partner Commerciali che hanno aderito al presente Codice di Condotta prendono
parte ad un Tavolo tecnico periodico, coordinato dalla Direzione tutela dei consumatori
dell’Autorità, sull’attuazione e aggiornamento del presente Codice di Condotta.
Il Tavolo rappresenta la sede per l'aggiornamento del presente Codice, la discussione dei temi
riguardanti eventuali nuovi rischi di violazione, l'individuazione e la definizione di strategie e
iniziative comuni per rafforzare la cooperazione tra gli Operatori e le associazioni di categoria
rappresentative dei Partner Commerciali e le Autorità coinvolte dalle attività di Call Center.
In aggiunta, nel Tavolo tecnico gli Operatori condividono report sull’andamento delle verifiche a
campione, con dati aggregati, rispetto alla corretta esecuzione dei principi sanciti dal presente
Codice.
A tal fine il Tavolo tecnico individua modalità comuni di reportistica.
L’Autorità definisce tempi e modalità di lavoro del Tavolo tecnico, facendosi carico di chiedere,
ove necessario, la collaborazione delle altre Autorità competenti.
All.5
Codice di condotta per le attività di
telemarketing e teleselling
Vedi provvedimento del Garante per la protezione dei personali
del 148 del 7 marzo 2024
PREAMBOLO
Asseprim, AssoCall - Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing,
ASSOCONTACT – Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer,
Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA Italia e OIC -
Osservatorio Imprese e Consumatori, in qualità di Associazioni rappresentative
di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori
PROPONGONO
il presente Codice di condotta, sottoposto all’approvazione del Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito: “‘ Garante”) ai sensi dell’Art. 40 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
“Regolamento”) e nel rispetto della procedura stabilita dall’art. 20 del d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di adeguamento del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito:
“Codice”) alle norme del Regolamento, sulla base delle seguenti
PREMESSE
a) l’art. 40 del Regolamento prevede che gli Stati membri, le Autorità di
controllo, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e la Commissione
Europa incoraggino l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire
alla corretta applicazione del Regolamento, in funzione delle specificità dei
vari settori di trattamento e delle esigenze e delle caratteristiche proprie delle
micro, piccole e medie imprese; il considerando n. 98 del Regolamento, in
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particolare, prevede che i codici di condotta possono calibrare gli obblighi dei
titolari e dei responsabili del trattamento, tenendo in debito conto i rischi
potenzialmente derivanti, per i diritti e le libertà degli interessati, dalle
specifiche attività cui sono riferiti;
b) lo svolgimento di attività promozionali tramite il canale telefonico è stato
oggetto negli ultimi anni di evoluzioni tecnologiche e normative ed ha
fortemente impegnato le autorità di controllo e, in particolare, il Garante nel
contrasto a diverse e diffuse forme di illegalità ad esse connesse. Non è
casuale, infatti, che non esista alcun altro ambito che impegni altrettanto
frequentemente le Autorità di controllo degli Stati membri, anche in ragione
della particolare sensibilità sociale per queste tematich e, sia in ragione
dell’immediatezza della percezione di eventuali intrusioni indebite nella
propria sfera privata, sia delle ricorrenti non conformità da parte di soggetti,
spesso non adeguatamente strutturati, a vario livello operanti in questo
settore;
c) allo stesso tempo, l’esigenza di regole di condotta uniformi è particolarmente
sentita per consentire agli operatori che operino nel rispetto delle regole di
poter contare su pari condizioni di mercato e, parallelamente, di recuperare
la fiducia degli interessati e la relativa disponibilità all’ascolto;
d) i soggetti operanti nel territorio italiano nel settore delle comunicazioni
promozionali tramite il canale telefonico intendono quindi rafforzare
proattivamente il proprio impegno al rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle pe rsone interessate, con particolare
riferimento al diritto alla protezione dei loro dati personali e alla tutela della
loro riservatezza e sfera privata; il presente codice di condotta è volto ad
individuare le misure e le modalità di trattamento da attuare per garantire
un’adeguata implementazione dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, in
connessione al trattamento di dati personali per finalità promozionali
attraverso l’uso del canale telefonico;
e) obiettivo del presente codice di condotta è anche quello di precisare
l’applicazione di alcune disposizioni del Regolamento, del Codice e di varie
prescrizioni dettate nel corso del tempo dal Garante nello specifico settore
promozionale, per permettere agli operatori di mercato di utilizzare la relativa
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adesione, in chiave di accountability , come elemento idoneo a dimostrare il
rispetto degli obblighi applicabili ai sensi della normativa di riferimento;
f) resta fermo ed impregiudicato il quadro normativo applicabile al Registro
Pubblico delle Opposizioni (di seguito: “ RPO”) di cui all’art. 130, comma 3 -
bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni presenti
negli elenchi dei contraenti e, con riferimento all’art. 1, comma 2, della legge
11 gennaio 2018, n. 5, di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e
mobili per l’esecuzione di contatti telefonici con operatore;
g) tutti i soggetti che svolgono attività di telemarketing , in quanto committenti
o fornitori di servizi diretti o accessori, possono aderire al presente codice di
condotta, seguendo le specifiche procedure.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Codice di condotta è riferito ad attività di trattamento dei dati
personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per
promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti
ubicati nel territorio dello Stato italiano. Per tale motivo, l’approvazione di cui
all’art. 40 del Regolamento è richiesta al Garante in qualità di Autorità di controllo
competente ai sensi dell’art. 55 del Regolamento.
2. In considerazione della necessità di porre un freno alle condotte in
contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali e lesive del
diritto alla tranquillità individuale delle persone, con l’obiettivo di stimolare
parallelamente maggiore fiducia da parte di queste ultime rispetto alle attività
promozionali veicolate telefonicamente, l’ambito di applicazione del presente
Codice di condotta è circoscritto alle attività di telemarketing e teleselling.
3. Sono escluse dal presente Codice di condotta le promozioni in -app e il
digital advertising, nonché i contatti telefonici con finalità esclusivamente
limitata alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, a sondaggi e/o
ricerche di mercato senza alcuna finalità commerciale. Si intendono, altresì,
escluse dall’ambito di applicazione del presente Codice di condotta tutte le
modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico quale,
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ad esempio, il canale SMS, nonché, ferme restando le tutele di cui al Titolo X del
Codice, le attività di contatto e le altre attività a ciò connesse dirette verso
soggetti diversi da persone fisiche, liberi professionisti e imprese individuali.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Codice di condotta, si applicano le definizioni previste
dall’art. 4 del Regolamento e dall’art. 121 del Codice.
2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) “telemarketing”, le attività di contatto telefonico con operatore effettuate
per finalità promozionale attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili
nazionali;
b) “teleselling”, le attività di contatto telefonico con operatore effettuate per
finalità di vendita diretta attraverso chiamate destinate a numerazioni fisse e
mobili nazionali;
c) “marketing telefonico automatizzato ”, le attività di contatto telefonico
senza operatore effettuate per finalità di telemarketing e/o di teleselling o
prodromica al contatto con operatore per finalità di vendita diretta attraverso
chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
d) “mezzi tradizionali” o “modalità tradizionali”: le telefonate effettuate con
intervento di un operatore (persona fisica) o comunque senza utilizzo di sistemi
automatizzati di chiamata;
e) “mezzi automatizzati” o “modalità automatizzate ”: telefonate effettuate
tramite sistemi automatizzati di chiamata, o di comunicazione di chiamata, senza
l’intervento di un operatore (persona fisica);
f) “committente”: il soggetto che, operando in qualità di titolare del
trattamento, incarica terzi, ad esempio, call center , teleseller e agenzie, per lo
svolgimento di contatti commerciali telefonici per finalità di teleselling e
telemarketing;
g) “list provider ” o “editore”, il soggetto che, anche in via non principale
rispetto alla propria attività, operando in qualità di titolare del trattamento,
procede, in virtù del consenso degli interessati, alla comunicazione dei dati
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personali, autonomamente raccolti, a soggetti terzi per finalità di teleselling e
telemarketing;
h) “call-center/teleseller” e “agenzie”, operatori economici che, operando in
qualità di responsabili del trattamento dei committenti, sviluppano contatti
telefonici per finalità di promozione della conclusione di contratti di
vendita/locazione/abbonamento per servizi/prodotti o di richiesta d i incontri al
medesimo fine;
i) “interessato”, la persona fisica, identificata o identificabile, cui sono riferiti
i dati personali; sono equiparati agli interessati, sotto ogni profilo, anche i liberi
professionisti e, in considerazione di quanto disposto dall’art. 2563, comma 2,
del Codice Civile, le ditte individuali;
j) “contraente”, la persona fisica, giuridica, ente, associazione o altro
organismo che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
che comunque ne benefici anche tramite schede prepagate;
k) “utente”, la persona fisica che utilizza il servizio di comunicazione
elettronica senza esservi necessariamente abbonata;
l) “classificazione”, l’operazione di mera estrazione da database di macro-
categorie di interessati effettuata tramite query per partizionare i dati grezzi
presenti nella banca dati (ad esempio, fascia di età, genere, area di residenza,
nazionalità), senza effettuare ulteriori operazioni di trattamento consistenti in
attività di profilazione quali, ad esempio, lo sviluppo di con clusioni in merito ad
aspetti personali relativi ad un interessato, quali preferenze d’acquisto, interessi,
gusti ed abitudini, comportamenti on line, ubicazione o spostamenti;
m) “profilazione”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati
aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il re ndimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
n) “data quality”: l’operazione o l’insieme di operazioni, con esclusione di ogni
forma di profilazione, per garantire che i dati personali trattati per finalità
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promozionali siano sempre esatti ed aggiornati. Tra le operazioni di data quality
rientrano, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di liste di dati nei
confronti di uno o più fornitori di servizi, ai fini dello svolgimento di attività di
controllo dell’esattezza ed aggiornamento anche mediate la c.d. operazione di
“deduplica”;
o) “Registro Pubblico delle Opposizioni”, o “ RPO”, il registro pubblico delle
opposizioni istituito ai sensi dell’art. 130, commi 3 -bis e 3 -ter del Codice e
disciplinato dal d.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, esteso alle numerazioni nazionali
fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del
Codice, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 5;
p) “aderente”, la persona giuridica, ente o altro organismo che svolge attività
di telemarketing o teleselling, in quanto committente o fornitore di servizi diretti
o accessori, per cui si sia positivamente conclusa la procedura di adesione al
presente Codice di condotta;
q) “fornitori”: salva diversa specificazione, chiunque effettui attività di
telemarketing e teleselling (inclusi contact center e agenzie);
r) “filiera”, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel trattamento
commissionato dal titolare finalizzato alla realizzazione del contatto
promozionale, dalla raccolta del dato fino alla realizzazione del contatto
telefonico o alla chiusura del contratto a distanza;
s) “IVR”, sistema interattivo di menu a scelta mediante tasti o istruzioni vocali
proposto all’interessato all’inizio della telefonata;
t) “digital advertising”: qualsiasi forma pagata di presentazione e promozione
non personale di idee, beni e servizi a scopo informativo o commerciale,
attraverso tecnologie digitali/internet come applicazioni, siti web, piattaforme on
line, testate e pubblicazioni on line , messaggistica, chat, social network e
similari, da parte di un committente identificato;
u) “inbound”, servizio veicolato tramite il canale telefonico attraverso il quale
gli interessati/contraenti/utenti contattano il titolare del trattamento per ricevere
informazioni o assistenza;
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v) “outbound”, servizio veicolato tramite il canale telefonico attraverso il
quale gli interessati/contraenti/utenti sono contattati dal titolare per proporre
offerte commerciali o servizi di vendita telefonica;
a) “Associazioni promotrici ”: le Associazioni indicate nel preambolo del
presente Codice di condotta, che hanno promosso e, a seguito della procedura
di cui al successivo articolo 19, sottoposto all’approvazione del Collegio del
Garante il presente Codice di condotta.
Ar
t. 3 – Principi
1. Gli aderenti, nello svolgimento delle rispettive attività, garantiscono il
rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza nei
confronti degli interessati, adottando, in particolare, specifiche misure volte ad
assicurare l’idon ea informazione dell’utenza, l’adozione della corretta base
giuridica del trattamento e l’esercizio dei diritti degli interessati.
2. I trattamenti dei dati personali per le finalità di cui al presente Codice di
condotta avvengono nel pieno rispetto dei principi di privacy by design e by
default di cui all’art. 25 del Regolamento e sono improntati al principio di
minimizzazione e di conservazione limitata dei dati.
3. Gli aderenti applicano al trattamento adeguate misure di sicurezza,
organizzativa e tecnica, volte a garantire elevati standard di protezione dei dati
personali.
4. Gli aderenti che offrono App di blocco chiamate si impegnano a collaborare
con l’Organismo di monitoraggio di cui al successivo articolo 18 per garantire
uno sviluppo equo e trasparente delle stesse App, che valorizzi l’iscrizione al ROC
delle numerazioni dei fornitori aderenti al presente Codice di condotta.
Ar
t. 4 – Ruoli e responsabilità
1. A prescindere dalla fonte di provenienza dei dati e indipendentemente dal
materiale accesso agli stessi, agisce in qualità di titolare del trattamento,
secondo quanto previsto all’art. 4, punto 7), del Regolamento, il soggetto che
esegue direttamente o commissiona l’effettuazione tramite il canale telefonico di
campagne di telemarketing e teleselling.
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2. I processi operativi che interessano tutte le fasi del trattamento, dalla
raccolta del dato dell’interessato/contraente/utente, sino alla conclusione del
contratto, sono organizzati secondo le modalità decise dal titolare
(compatibilmente con quanto previs to dalla disciplina prevista dall’eventuale
contratto di agenzia), la cui individuazione, nell’ambito delle diverse fasi, è
basata su elementi normativi, documentali e teorici, ma anche su un’analisi
fattuale e concreta, ossia sul ruolo concretamente svolto nel trattamento, tenuto
conto anche dell’immagine restituita agli interessati e del legittimo affidamento
di questi ultimi sulla base di tale percezione.
3. Quando più soggetti, determinandone congiuntamente almeno le finalità,
svolgono o delegano lo svolgimento di comunicazioni commerciali aventi ad
oggetto prodotti o servizi propri o di terzi, sia con modalità tradizionali, che
automatizzate, agiscono in ves te di contitolari del trattamento, in virtù di un
contratto stipulato ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, i cui contenuti essenziali
devono essere messi a disposizione degli interessati.
4. I list provider , quando acquisiscono autonomamente, nell’ambito di un
trattamento antecedente e del tutto indipendente da quello legato all’esecuzione
delle comunicazioni commerciali, i dati personali al fine di creare liste da cedere
ad altri soggetti, agiscono in qualità di titolari del trattamento.
5. I fornitori di servizi incaricati di svolgere uno o più trattamenti connessi
all’esecuzione di campagne di telemarketing e teleselling, o anche di reperire
dati dai list provider, operano in qualità di responsabili del trattamento, in virtù
di un contratto, o altro atto giuridicamente vincolante ai sensi di legge, che
includa tutti gli elementi e disciplini tutti i profili di cui all’art. 28 del Regolamento.
Ricadono in tale categoria, fra gli altri, i call center /teleseller e le agenzie
incaricate dai committenti dei contatti telefonici.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento, grava sul titolare
il compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire ed
essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al
Regolamento e al presente Codice di condotta.
7. In caso di violazione delle norme poste a tutela dell’interessato nelle
attività di telemarketing e teleselling, il committente e gli eventuali ulteriori
soggetti responsabili della violazione rispondono in solido, in base a quanto
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previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dall’art. 24-
bis, comma 8, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012,
n. 134, come sostituito dall’art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 e dall’art.6, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
SEZIONE II
OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 5 - Obblighi del titolare
1. I titolari del trattamento pongono particolare attenzione nella scelta dei
partner commerciali per le attività di telemarketing e di teleselling, privilegiando,
nel rispetto della normativa sulla concorrenza, gli aderenti al presente Codice di
condotta ed attuando in ogni caso le prescrizioni di cui all’art. 28 del
Regolamento, secondo gli standard e le best practices di seguito indicate.
2. In particolare, ciascun titolare, nella scelta dei soggetti demandati al
trattamento di dati personali per suo conto, adotta una procedura di prequalifica
del fornitore, che assicuri gli standard adeguati previsti dal presente Codice di
condotta e che consenta la raccolta di informazioni e la selezione del partner
anche sulla base di modelli di organizzazione, gestione e controllo o comunque,
di standard adeguati di compliance.
3. Ciascun titolare adotta e, in caso di affidamento di trattamenti o parti di
essi a responsabili, richiede anche a questi ultimi di adottare, le seguenti
procedure:
a) una procedura formalizzata di gestione delle istanze di esercizio dei diritti
degli interessati, efficace nel garantire il presidio di tutti i possibili canali di
ricezione di tali istanze da parte di autorizzati al trattamento istruiti nel
riconoscerle ed incardinarle secondo il canale più efficace a garantire una pronta
e completa risposta; la suddetta procedura dovrà contemplare l’obbligo per gli
eventuali affidatari di servizi di informare sempre e senza ingiustificato ritardo il
committente/titolare nel caso in cui ricevano una richiesta di esercizio dei diritti
da parte degli interessati, nonché l’obbligo di fornire al titolare tutte le
informazioni e la documentazione necessaria per consentire l’evasione
dell’istanza ricevuta da parte del titolare o direttamente da parte del
responsabile in funzione delle istruzioni impartite, di inviare all’interessato la
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comunicazione di presa in carico della richiesta e la possibilità di mettere in black
list i dati di contatto dell’interessato in modo tale da impedire ogni contatto
ulteriore da parte del fornitore laddove l’istanza abbia ad oggetto l’opposizione
ai contatti commerciali da parte del titolare;
b) una procedura formalizzata di gestione delle violazioni dei dati personali
(c.d. data breach) che assicuri tempi di individuazione della violazione, in caso
di trattamenti affidati in outsourcing, tempi di comunicazione al titolare senza
ingiustificato ritardo e, ove compatibile con la natura della violazione, non
superiori a 24 ore dalla conoscenza della violazione stessa.
4. Il committente che acquisisca una lista di contatti formata da un list
provider è tenuto a verificare, tramite confronto con la propria black list, che non
siano presenti soggetti che hanno già manifestato, rispetto alla medesima lista
di contatti, una specifica opposizione nei suoi confronti o che abbiano revocato
il proprio consenso.
5. Il titolare, prima di avviare una campagna di telemarketing o teleselling,
sottopone le proprie liste alle verifiche normativamente previste presso il RPO,
ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018 e tiene traccia degli esiti di
tale verifica, in sede di prima applicazione del presente Codice di condotta, per
almeno 3 mesi.
6. Fermo restando il riparto delle responsabilità e quanto previsto dal
precedente articolo 4 in tema di responsabilità solidale, il titolare garantisce e
richiede ai propri responsabili che il trattamento, a partire dalla fase di raccolta
dei dati, avvenga in conformità al Regolamento, al Codice e al presente Codice
di condotta. A tal fine, il titolare adotta misure adeguate per verificare che il
responsabile del trattamento rispetti le istruzioni impartite attraverso
meccanismi di audit quali, ad esempio, le “numerazioni civetta” (numerazioni
proprie all’interno della lista delle numerazioni contattabili) e controlli a
campione sui contratti stipulati, per verificare che i contatti siano effettuati con
le modalità stabilite dal titolare e in conformità agli a rticoli 6 e 11 di cui al
presente Codice di Condotta e che, in particolare, l’informativa sia stata resa in
maniera intellegibile.
7. Il titolare adotta piani di formazione per il personale con cadenza almeno
annuale, in merito al trattamento dei dati personali, e richiede ai soggetti
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nominati responsabili di adottare piani di formazione che siano coerenti con i
propri.
8. Il titolare predispone la piattaforma per la registrazione delle proposte di
contratto in modo tale che sia garantita la tracciabilità delle operazioni svolte,
adottando, ad esempio, procedure di autenticazione che: a) impediscano
l’accesso alla piattaform a con le medesime credenziali da più postazioni
contemporaneamente; b) impediscano l’accesso effettuato da indirizzi IP diversi
o attraverso modalità di autenticazione non conformi a quelle autorizzate per
ciascun call center/teleseller/agenzia all’atto dell’attribuzione delle credenziali;
c) attribuiscano credenziali di autenticazione individuali per ciascun operatore
autorizzato a svolgere le operazioni di inserimento; d) consentano
l’identificazione dell’operatore autorizzato anche in caso di contatto telefonico
con il servizio di assistenza.
Art. 6 – Rapporti tra committenti e list provider
1. Nella selezione dei list provider , i committenti adottano la massima
diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, tra
cui:
a) l’adozione di corrette modalità di acquisizione del consenso attraverso
l’esame delle informative rilasciate al momento della raccolta dei dati e della
user experience, volta a verificare la presentazione di richieste di conferimento
del consenso chiare e comprensibili, non vincolate e facilmente revocabili; sarà
considerato correttamente acquisito un consenso che risulti adeguatamente
documentato, tenendo traccia, con modalità informatiche che ne garantiscano
l’immodificabilità della data e dell’origine, c ome, ad esempio, la conservazione
sia della coppia IP -timestamp del soggetto che ha fornito il consenso on line
selezionando le apposite caselle, sia dell’invio allo stesso soggetto di un
messaggio di notifica della registrazione del consenso (ad esempio, SMS) oppure
con meccanismi cosiddetti double opt-in dove il consenso acquisito on line viene
successivamente confermato dall’interessato rispondendo ad un messaggio di
conferma; la verifica di detti consensi deve essere effettuata almeno su un
campione significativamente rappresentativo della banca dati e, in ogni caso,
deve essere effettuata ogni volta che il titolare riceva un reclamo o una richiesta
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di esercizio dei diritti di cui agli artt. 12 -22 del Regolamento da parte di un
interessato;
b) la reperibilità del fornitore, in particolare quando si utilizzano banche dati
di soggetti terzi ubicati fuori dal territorio nazionale; nel caso di soggetti extra -
UE, occorre verificare se sia indicato uno stabilimento in UE ai sensi dell’art. 3,
par. 1 del Regolamento oppure un rappresentante ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento.
c) nel caso di banche dati formate tramite la partecipazione a concorsi a premi,
è utile verificare la presenza di un regolamento del concorso che, in conformità
alla legge al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001 n. 430
“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449", riporti i dati del
soggetto promotore e dell’eventuale rappresentante in Italia (art. 5, comma 2).
2. Il committente, che intenda trattare per finalità di telemarketing o
teleselling dati autonomamente raccolti in qualità di autonomi titolari da parte di
editori, deve:
a) richiedere che le liste di numerazioni acquisite da utilizzare nella campagna
promozionale siano state verificate prima dal relativo titolare del trattamento
presso il RPO e rispettino pertanto le volontà degli interessati, ove iscritti, a non
essere inseriti nelle campagne promozionali;
b) confrontare tali dati con quelli presenti nella black list, al fine di escludere
dalle liste di contatto tutti gli interessati che abbiano precedentemente esercitato
il proprio diritto di opposizione o revocato il proprio consenso nei confronti del
committente rispetto alla medesima lista di contatti;
c) verificare le liste, così formate, presso il Registro pubblico delle opposizioni;
d) informare entro e non oltre 15 giorni l’editore, o il fornitore, di
manifestazioni di volontà negativa espresse dagli interessati rispetto alla raccolta
del consenso da parte dell’editore, al fine di tenerne conto nella formazione e
gestione delle liste laddove l’interessato abbia manifestato la volontà in tal
senso.
3. I list provider che raccolgono i dati personali quali autonomi titolari
forniscono una dichiarazione debitamente sottoscritta che attesti la correttezza,
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liceità e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.
Art. 7 – Obblighi specifici per i fornitori che eseguono i contatti
1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento, dal Codice e da altre disposizioni
del presente Codice di condotta, i fornitori che effettuano materialmente la
campagna di promozione in qualità di responsabili del trattamento sono tenuti
ai seguenti obblighi. Chiunque effettui attività di telemarketing/teleselling
(inclusi contact center e agenzie), anche se tale attività non è la principale
attività di impresa, è tenuto a iscriversi al Registro degli operatori di
comunicazione (“ROC”) di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 666/08/CONS del 2 6 novembre 2008 ed eventuali successive
modificazioni ed integrazioni, comunicando, altresì, tutte le numerazioni
telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di
telemarketing e teleselling . L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei
soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel
contratto di affidamento del servizio (art. 24 -bis, comma 11, d.l. n. 83/2012,
convertito con legge n. 134/2012, come sostituito dall’art. 1, comma 243 della
legge n. 232/2016. Restano fermi gli obblighi relativi all’utilizzo di numerazioni
iscritte al ROC, nonché le prescrizioni relative alle comunicazioni da indirizzare
al Ministero per lo Sviluppo Economico (“MISE”), al Ministero del lavoro,
all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Garante qualora l’attività di call center
sia svolta in un Paese extra UE.
2. Chiunque effetti attività di telemarketing/teleselling (inclusi contact center
e agenzie), ai sensi dell’art. 2 della legge n. 5/2018, rispetta l'obbligo di
presentazione dell'identificazione della linea chiamante utilizzando l’apposito
codice prefisso, individuato dall’AGCOM con delibera 156/18/CIR, ed eventuali,
successive, modificazioni e integrazioni, per identificare le attività di pubblicità,
vendita e comunicazione commerciale. In alternativa, e fino a diverse
disposizioni che dovessero essere introdotte de jure condendo, chiunque effettui
attività di telemarketing/teleselling (inclusi contact center e agenzie) potrà
valutare l’utilizzo di una propria numerazione priva del codice prefisso purché
ricontattabile da parte dell’utente. Tali numerazioni devono essere comunicate
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al committente prima dell’inizio dell’attività promozionale e devono risultare
iscritte nel ROC.
3. I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling , (incluse
eventualmente le agenzie o altri operatori) esclusivamente in qualità di
responsabili del trattamento, devono inoltre:
a) adottare misure tecniche e organizzative, anche contrattuali, fermo quanto
disposto dall’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, idonee a verificare ed
assicurare l’adempimento, da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29
del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del Codice, delle istruzioni impartite;
b) utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non
accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso di
utilizzo, in caso di contatti commerciali outbound, unicamente di tali
numerazioni;
c) fornire entro 15 giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali,
ai committenti per conto dei quali vengono svolte le attività di telemarketing e
teleselling, un report dettagliato contenente:
i. il numero di telefonate effettuate su base giornaliera;
ii. il numero di telefonate effettuate e rimaste senza risposta su base giornaliera;
iii. il numero di persone contattate che abbiano dichiarato di non essere
interessate;
iv. i dati identificativi, il numero di telefono e la data di recepimento della
richiesta di ciascun interessato o contraente contattato che abbia: i) esercitato
il proprio diritto di opposizione, verso il titolare; ii) chiesto la cancellazione dei
propri dati da parte del titolare; iii) revocato il proprio consenso al ricevimento
di ulteriori contatti commerciali;
d) registrare in apposite black -list tutte le richieste di cui alla precedente
lettera c), provvedendo all’inoltro al committente, secondo le modalità e nel
rispetto dei tempi previsti dalle procedure di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a)
del presente Codice di condotta e comunque entro e non oltre 24 ore dal relativo
ricevimento, ovvero, in alternativa inviare in modalità automatizzate i log degli
esiti dei contatti al committente da parte dei fornitori che offrono servizi di call
center o di teleselling;
e) inviare al titolare, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle
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procedure di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a) del presente Codice e comunque
entro 15 giorni dall’esecuzione della chiamata rilevante, i dati identificativi ed il
numero di telefono degli interessati o dei contraenti che abbiano manifestato
interesse o direttamente aderito alla proposta o promozione oggetto della
campagna;
f) non contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la
chiamata con risposta): ii) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì;
iii) prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; iv) la
domenica o i giorni festivi; la chiamata che trovi occupato o che rimanga senza
risposta si considera come non effettuata. È ammessa una tolleranza di 15 minuti
(prima/dopo) rispetto agli orari indicati nella presente lettera f) ed è, pertanto,
ammessa qualsiasi chiamata che sia iniziata entro la suddetta tolleranza. Sono
fatti salvi contatti commerciali anche in orari e giorni diversi, se espressamente
concordati con l’interessato stesso (ad esempio, chiamate per fornire
chiarimenti, chiamate a diverso orario, chiamate per reperire ulteriori
documenti) e sono fatte altresì salve le chiamate e richiamate dirette
all'interessato che siano state espressamente richieste dall'interessato, ad
esempio, mediante landing page, digital advertising, sito o funzioni dell'IVR e
anche con mezzi diversi;
g) essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza
eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle
modalità di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli
(titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.
Art. 8 – Obblighi comuni
1. In relazione allo svolgimento delle attività di teleselling e telemarketing, gli
aderenti si obbligano a:
a) rispettare quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento, secondo il quale il
titolare effettua, consultandosi con i responsabili, un’adeguata valutazione
degli impatti che l’attività promozionale può determinare sulla protezione dei
dati, qualora dalla stessa possa derivare, particolarmente in caso di uso di
nuove tecnologie, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
Tale valutazione è inderogabilmente necessaria ogniqualvolta i trattamenti
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che il titolare aderente ha pianificato di svolgere presuppongano, o comunque
implichino, una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi
agli interessati, basata su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, dalla quale derivino decisioni in grado di produrre effetti giuridici
o comunque di incidere in modo significativo su questi ultimi;
b) non raccogliere, direttamente presso gli interessati o da fonti terze o list
provider, più dati di quanti siano ragionevolmente necessari alla corretta
esecuzione della comunicazione commerciale e, più in generale, a garantire
l’attuazione del principio di minimizzazione, con particolare riferimento alla
portata dei trattamenti svolti, al periodo di conservazione dei dati e
all’accessibilità agli stessi, consentendone il trattamento esclusivamente da
parte di persone fisiche, agenti sotto l’autorità del sog getto aderente, che
abbiano una concreta e ragionevole esigenza di accesso ai dati e che siano
state debitamente autorizzate ed istruite in tal senso;
c) adottare misure tecniche e/o organizzative volte ad impedire l’estrazione o la
copia non autorizzate, in modalità elettronica o cartacea anche solo parziale,
dei dati presenti nelle liste di contatto da parte dei soggetti incaricati del
trattamento che operino per il titolare o il responsabile. Tali misure
includeranno, in sede di formazione, indicazioni chiare circa l’illiceità di
comportamenti quali l’utilizzo a fini diversi da quelli inclusi nelle autorizzazioni
e nelle istruzioni al trattamento e le conseguenze anche penali di tali
comportamenti;
d) adottare misure tecniche e organizzative volte ad impedire l’accesso ai dati,
contenuti nelle liste, da parte dei responsabili del trattamento alla scadenza
del mandato;
e) garantire la rettifica dei dati inesatti raccolti e trattati, anche attraverso
attività di data quality svolte autonomamente o delegate a fornitori di servizi,
senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati ai sensi dell’art.
16 del Regolamento, in tutti i casi in cui ricevano evidenza di errori nei dati
di contatto riferiti all’interessato;
f) adottare procedure e misure tecniche e organizzative, anche di carattere
contrattuale, idonee a garantire il tracciamento in maniera trasparente
dell’intera filiera di contatto, nonché ad agevolare le varie attività di controllo
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da parte di organismi o Autorità competenti, oltre ad audit interni. A tal fine,
a titolo esemplificativo, gli aderenti archiviano e rendono facilmente
accessibili, ai soggetti autorizzati a svolgere attività di controllo, copia degli
script utilizzati nel corso dell’attività di contatto e ad utilizzare sistemi di
verifica delle liste fornite da terzi editori, astenendosi dall’utilizzo di quelle che
non rispondano a criteri di liceità e trasparenza.
2. I committenti e i fornitori utilizzano, ove disponibili in base alla rete telefonica
e consentite dalla normativa applicabile, soluzioni tecnologiche che permettano
l’immediata identificabilità del numero chiamante per il cliente e ne impediscano
la clonazione ad opera di terzi (ad esempio, mediante l’indicazione del brand
tramite alias o di altro tratto distintivo quale, ad esempio, una numerazione
telefonica ad uso esclusivo del committente per le attività outbound).
3. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 37 del Regolamento, si
raccomanda ai titolari del trattamento e, quando svolgano questo genere di
servizi in via principale e continuativa, anche i soggetti scelti dai titolari, di
nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati - Data Protection Officer -
con funzione di consultazione, consulenza, sorveglianza e controllo in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini di cui sopra, gli affidatari del servizio scelti
dai titolari creano canali di interlocuzione diretta con i Responsabili per la
Protezione dei Dati nominati dai titolari o, in mancanza, con i titolari del
trattamento. Tali canali devono essere espressamente formalizzati ed indicati nel
contratto che regola i rapporti con il fornitore di servizi.
SEZIONE III
GARANZIE NEL TRATTAMENTO
Art. 9– Trattamento di dati particolari
1. Fermo restando il divieto di trattamento per finalità promozionali dei dati
personali di cui all’art. 10 del Regolamento, i dati appartenenti a categorie
particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento non possono essere utilizzati per
finalità promoziona le, tranne quando gli stessi siano raccolti nell’ambito di
specifici rapporti contrattuali in essere con gli interessati ed il trattamento,
esclusa la profilazione, sia basato sull’esplicito e specifico consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.
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2. Gli aderenti definiscono e adottano misure idonee, sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico ed informatico, per garantire che i dati personali
rientranti in categorie particolari, eventualmente raccolti nel corso
dell’esecuzione di servizi oggetto di contratti specifici stipulati con gli interessati
e trattati, nei limiti stabiliti dal precedente articolo 3.1, ai fini dello svolgimento
di attività di teleselling e telemarketing , siano conservati separatamente, dal
punto di vista fisico o anche solo logico, da quelli trattati per finalità di
adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso gli interessati e siano
protetti con specifiche misure di sicurezza.
Art. 10 – Script e modalità di contatto
1. Il committente mette a disposizione del fornitore, con modalità
documentata e verificabile, uno script conforme al presente Codice di condotta
applicabile ad ogni singola campagna di telemarketing o teleseling contenente le
istruzioni da seguire per lo svolgimento dei relativi contatti ed il testo
dell’informativa, altresì conforme al presente Codice di condotta, da sottoporre
agli interessati.
2. Il fornitore, laddove l'interessato non abbia chiesto espressamente la
chiamata o la richiamata ai sensi del successivo comma 3, può chiamare per
finalità di telemarketing o teleselling le utenze telefoniche non presenti negli
elenchi telefonici pubblici per le quali risulti presente un idoneo consenso e le
utenze telefoniche presenti negli elenchi telefonici pubblici che non siano iscritte
al RPO.
3. Qualora un interessato richiami il numero di un fornitore che lo abbia
previamente contattato per finalità di telemarketing o teleselling nel rispetto
della normativa vigente e del presente Codice di Condotta, il relativo contatto
commerciale dovrà considerarsi lecito, in quanto effettuato spontaneamente, per
conto proprio, da parte dell’interessato, purché allo stesso sia fornita
un’informativa secondo quanto previsto al successivo articolo 11. Si applica la
medesima procedura anche nel caso in cui il numero utilizzato dall’interessato
per richiamare il fornitore risulti differente da quello originariamente contattato
da quest’ultimo nell’ambito della campagna di telemarketing o teleselling ,
esentando altresì il fornitore dallo svolgimento delle verifiche con il Registro
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Pubblico delle Opposizioni. Le suindicate procedure semplificate valgono con
esclusivo riferimento al singolo committente per cui è utilizzata la numerazione
richiamata dall’interessato.
4. Fermo restando il divieto di raccolta sistematica di contatti,
potenzialmente interessati alla proposta commerciale (c.d. referenziati), da
parte del chiamante e fermi restando gli obblighi informativi di cui all’art. 14 del
Regolamento, nonché di consultazione del RPO, il fornitore può mettere a
disposizione del chiamato un canale di contatto utile da comunicare al
referenziato.
5. Il contatto deve avvenire da numerazioni iscritte al ROC come indicato al
precedente articolo 7 e in apertura di chiamata - dopo l’indicazione del call center
dal quale si chiama e il committente per il quale si chiama – deve dovrà essere
specificato se la chiamata origina da un call center ubicato extra UE.
Art. 11 – Informativa
1. In occasione del contatto commerciale e precisamente all’inizio della
telefonata, viene utilizzato lo script fornito dal committente contenente anche
un’informativa per il trattamento dei dati in forma semplificata, che indichi in
maniera intellegibile almeno i seguenti elementi: le generalità del titolare, la
base giuridica applicabile al trattamento e la fonte da cui sono stati raccolti i dati
(ad esempio, se è stato fornito un consenso o se la numerazione è presente negli
elenchi telefonici e non è risultata iscritta nel RPO). Nel corso della telefonata,
l’operatore deve essere in grado di indicare, su richiesta, le generalità
dell’eventuale responsabile, le finalità e le modalità del trattamento, un recapito
presso il quale poter esercitare, in forma agevole e gratuita, i diritti di cui agli
att. 15-22 del Regolamento. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi
dato personale dell’interessato o su richiesta dello stesso, l’operatore indica dove
può essere reperita l’informativa estesa, che verrà comunque rilasciata prima
dell’eventuale stipula del contratto.
2. In applicazione degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento e nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Garante e dal Comitato europeo per la protezione dei dati,
l’informativa sia nella sua forma sintetica sopra indicata, sia in quella estesa, è
resa in un linguaggio semplice e di agevole e rapida comprensione. In riferimento
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Marzo 2024
all’informativa estesa, si devono, inoltre, tenere in considerazione, l’utilità di testi
multi-strato, con un dettaglio progressivo delle informazioni, partendo da quelle
indicate al precedente comma 1, nonché le esigenze delle persone in condizione
di vulnerabilità o affette da disabilità, alle quali ultime devono essere assicurati,
quando applicabili, i previsti parametri di accessibilità, anche web nonché, in
ogni caso, l’agevole ed effettiva comprensione del testo, anche grazie, ove
possibile, all’ausilio di icone, disegni, audio e video.
Art. 12 – Consenso
1. Il consenso per finalità di telemarketing e teleselling viene ritenuto valido
se adeguatamente informato ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento e
in linea con le indicazioni del suindicato articolo 11 del presente Codice di
condotta, nonché libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante
elementi precisi e circostanziati quali, ad esempio, quelli di cui al precedente
articolo 6, comma 1, lettera a). In attuazione dei principi di finalità, correttezza
e trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento, le finalità contenute nella formula
di acquisizione del consenso devono corrispondere con esattezza alle finalità
indicate nell’informativa resa in conformità al Regolamento, nei modi specificati
al precedente articolo 11.
2. Non è valido il consenso:
a) generico al trattamento dei dati;
b) unico per finalità contrattuali, o amministrative o contabili, e per trattamenti
di marketing, di profilazione, o di comunicazione a terzi per finalità diverse da
quelle contrattuali, o amministrative o contabili;
c) unico per trattamenti di marketing e di marketing su dati oggetto di
profilazione;
d) unico per finalità di marketing proprio e di comunicazione a terzi per finalità
promozionali;
e) preselezionato, sia vincolato sia deselezionabile, per qualsiasi genere di
finalità sopra descritta;
f) non adeguatamente documentato o documentabile con certezza.
3. In caso di acquisizione del consenso in modalità non ammesse ai sensi del
precedente comma 2, si considera illecita sia la raccolta sia ogni successiva
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Marzo 2024
attività di trattamento, anche in caso di mancato effettivo utilizzo, per finalità
promozionali e/di profilazione, dei dati raccolti.
4. L’attività di profilazione finalizzata al marketing richiede un consenso
specifico e distinto, in linea con i requisiti di cui al precedente comma 1, rispetto
al consenso per l’effettuazione di attività promozionali. Non necessita di un
consenso specifico e distinto l’attività di classificazione degli interessati eseguita
da parte o per conto dell’aderente purché sia effettuata come descritto al
precedente articolo 2, comma 2, lett. l) e non comporti in alcun modo un’attività
di profilazione.
5. Il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel corso della
telefonata promozionale o in altra sede, anche in forma orale, purché riferibile
ad un interessato già identificabile, o che altrimenti acconsente ad essere
identificato fornendo i propri dati anagrafici, s’intende quale revoca del consenso
o come opposizione al trattamento della numerazione per finalità di
telemarketing e teleselling, con limitato riferimento al committente nell’interesse
del quale è stato effettuato il contatto commerciale o al titolare che l’abbia
eseguito in via diretta e all’individuo che ha espresso tale diniego, il quale deve
confermare altresì, in caso di utenza fissa, di esserne il titolare. Il medesimo
diniego viene raccolto prontamente e senza ingiustificato ritardo dal chiamante
al fine di garantirne la pronta operatività, già nell’ambito della campagna
promozionale in corso.
6. Si considera quale valida manifestazione di interesse che precede l’avvio
del contatto commerciale uscente, anche a fronte del rilascio di informativa
semplificata nelle forme sopra disciplinate, purché debitamente tracciata e
comprovabile come, ad esempio:
a) la pressione di un tasto numerico sulla tastiera entro un certo intervallo di
tempo, o l’espressione vocale di consenso tramite pronuncia di termini
inequivocabili quali “CONSENTO”, “ACCETTO” o la risposta affermativa “SI” alla
domanda se, ricevuta l’informativa, si vuole proseguire con la telefonata
promozionale;
b) l’inserimento di OTP univoco su una apposita pagina quando richiesto
dall’IVR o dall’operatore incaricato dal titolare o dal fornitore;
c) il rilascio in un form web dei propri dati personali unitamente alla selezione
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di una casella relativa al consenso al trattamento dei propri dati personali per
finalità promozionali;
d) qualsiasi altra modalità di firma elettronica prevista dall’ordinamento o
registrazione della volontà su supporto durevole.
Art. 13 – Trasmissione dei dati a terzi
1. I dati raccolti o trattati per finalità di telemarketing e teleselling non
possono essere comunicati dagli aderenti, salvo quanto previsto al successivo
comma 2.
2. La trasmissione di dati personali da un aderente a terzi autonomi titolari ai
fini dello svolgimento delle loro proprie attività promozionali può considerarsi
lecita solo in presenza di un idoneo consenso dell’interessato per questa specifica
finalità, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa al Registro Pubblico
delle Opposizioni ivi incluso quanto previsto per gli elenchi telefonici In caso di
interessati a cui l’informativa sia stata fornita esclusivamente per via telefonica,
la eventuale modifica dell’informativa può essere notificata anche con SMS con
il link alla nuova informativa.
3. I titolari aderenti al presente Codice di condotta possono adempiere
all’obbligo disposto dall’art. 1, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 5,
tramite pubblicazione nel proprio sito web di apposita lista aggiornata
contenente gli estremi identificativi di tutte le terze parti, agenti quali autonomi
titolari, a cui l’aderente abbia comunicato le numerazioni telefoniche rilevanti,
purché dell’esistenza di tale lista sia in qualunque modo fornita evidenza
all’interessato nell’informativa rilasciata al momento della raccolta dei dati e del
consenso rilevante, oltre che in occasione di ogni successiva comunicazione
promozionale svolta direttamente dall’aderente verso l’interessato.
SEZIONE IV
MISURE A GARANZIA DEL CORRETTO TRATTAMENTO DELLA “FILIERA”
Art. 14 – Controllo della “filiera”
1. Oltre a quanto espressamente già previsto dal Regolamento, dal Codice e
dalle altre disposizioni del presente Codice di condotta, gli aderenti e i soggetti
operanti per conto di essi sono tenuti al rispetto delle seguenti misure volte a
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garantire la correttezza e legittimità dei trattamenti svolti nella “filiera” del
telemarketing; in particolare:
a) ciascun aderente verifica il possesso dei requisiti dichiarati dall’affidatario del
servizio mediante verifica documentale e/o ispezione interna, con frequenza
idonea e con modalità e strumenti adeguati alla situazione di fatto, tenendo
traccia delle motivazioni delle scelte effettuate in apposito documento;
b) gli aderenti al presente Codice di condotta si impegnano, anche mediante
inserimento di idonea previsione nell’atto giuridico vincolante che disciplina i
trattamenti da parte del responsabile, di cui all’art. 28, par. 3, del Regolamento
a:
i. consentire al titolare di verificare in affiancamento a tecnici del responsabile,
in sede di verifica o ispezione interna, il rispetto delle misure di sicurezza
previste per il trattamento dei dati affidati in outsourcing e trattati mediante i
sistemi fisici ed informatici dell’affidatario del servizio (nell’accezione più
ampia di cui all’art 4, par. 1, n. 2 del Regolamento);
ii. implementare gli standard garantiti in prima nomina tenuto conto dello
stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché nella durata e del contesto del
trattamento delegato;
iii. vietare l’affidamento delle attività delegate a sub responsabili, salva
l’espressa autorizzazione da parte del committente/titolare del trattamento,
che potrà essere concessa solo per soggetti che garantiscano i medesimi
standard richiesti dal presente Codice di condotta per i responsabili del
trattamento.
2. Il titolare garantisce, anche grazie alla necessaria cooperazione da parte
dei propri responsabili del trattamento, il pieno, puntuale e costante controllo
dell’intera filiera di soggetti comunque coinvolti in qualunque fase preparatoria
o di esecuzione della campagna promozionale. In tale prospettiva:
a) i committenti pongono in essere procedure e/o misure tecniche volte a
favorire il perfezionamento di contratti con gli interessati verso cui siano stati
svolti contatti commerciali, direttamente da parte del committente o da fornitori
per conto di quest’ultimo, purché tutte le relative operazioni siano svolte alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali e dal presente Codice di condotta; in particolare,
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Marzo 2024
qualora l’interessato accetti una proposta di contratto in occasione di contatto
commerciale, il committente è tenuto a garantire la tracciabilità del contratto
rispetto alla numerazione contattata e al nominativo del fornitore ha eseguito il
contatto;
b) i committenti, che ricevano dai fornitori contrattualizzati l’indicazione di
contratti perfezionati nel corso delle attività promozionali svolte da questi ultimi
in qualità di responsabili del trattamento, adottano soluzioni tecnologiche che
consentano la stipula a distanza e l’adozione di sistemi tecnologici volte a
garantire la sicurezza e certezza delle relative operazioni contrattuali;
c) in particolare, nel caso di contratti perfezionati per mezzo dei servizi forniti
da agenzie che operino direttamente in presenza e con modalità di sottoscrizione
non elettroniche (c.d. contratti cartacei), i committenti, nell’ambito delle misure
previste dai periodi precedenti, adottano soluzioni organizzative e tecniche che
garantiscano la corretta e specifica acquisizione dei dati identificativi del cliente;
dell’indicazione del committente medesimo; della data e del tipo di offerta; della
ragione sociale dell’agenzia incaricata; nonché l’utilizzo dei dati acquisiti
esclusivamente per quell’operazione, impedendo qualsiasi possibilità di
illegittimo riutilizzo.
3. I committenti garantiscono che gli accordi che regolano i rapporti
commerciali con i fornitori richiamano gli obblighi di controllo e collaborazione
derivanti dal presente Codice di condotta e prevedono meccanismi di risoluzione
e/o altra misura negoziale, anche sotto forma di penale, idonea a scoraggiare
pratiche contrarie a quanto ivi previsto.
Art. 15 – Data quality - trattamenti consentiti
1. I trattamenti nell’ambito delle verifiche della data quality possono essere
svolti da parte dei titolari, anche grazie al supporto di fornitori, in virtù di
un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, nei limiti stabiliti al
successivo comma 2.
2. Nell’ambito delle attività di cui al presente Codice di condotta, il titolare può
avvalersi di sistemi e strumenti automatizzati di raccolta dei dati, purché
impostati in maniera tale da eseguire unicamente la correzione dei dati inesatti
presenti nelle liste caricate da parte del titolare; tale trattamento deve essere
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Marzo 2024
riferito esclusivamente a dati della medesima tipologia/qualità fornita dall’utente
e può essere effettuato solo nei casi in cui tale ricorso a dati non forniti
direttamente dall’interessato sia indispensabile per l’esclusivo scopo di adottare
politiche di garanzia dell’esattezza delle informazioni raccolte.
3. Dall’attività di data quality va tenuta distinta l’eventuale, diversa, attività
di arricchimento dei dati, che deve prevedere una valutazione preliminare della
finalità della stessa e della necessità effettiva della realizzazione di tali
trattamenti, al fine di garantire in modo comprovabile che le azioni poste in
essere abbiano adeguata base giuridica e rispettino i principi di cui all’art. 5 del
Regolamento.
4. Il titolare conserva per 5 (cinque) anni il file o tabella di confronto prodotto
dai sistemi automatizzati eventualmente impiegati, così da poterlo fornire al
Garante, in caso di specifica richiesta.
Art. 16 - Controllo dell’origine del contratto
1. I titolari del trattamento adottano procedure organizzative e/o tecniche
finalizzate a comprovare che i dati dell’interessato/contraente/utente siano stati
acquisiti nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento; in
particolare, tenuto conto del principio di proporzionalità, mediante misure by
default, gli stessi implementano nei sistemi apposite procedure che individuino
le campagne promozionali, le liste di contatto e gli operatori coinvolti in ogni
contratto concluso a distanza e siano in grado di comprovare la correttezza delle
informazioni di cui sopra. Tali procedure impediscono la registrazione di contratti
dei quali le predette informazioni non siano rinvenibili. In caso di registrazione
di contratti a distanza privi delle predette informazioni, si applica quanto previsto
ai sensi del successivo comma 6.
2. Gli aderenti al presente Codice di condotta assicurano che tutta la filiera
tratti i dati esclusivamente sulla base di un idoneo consenso al trattamento per
finalità di telemarketing e teleselling che sia chiaramente distinto dalla
manifestazione della volontà negoziale.
3. I committenti, monitorano nei modi indicati nel presente Codice di condotta
la correttezza delle attività di contatto delegate anche ponendo in essere attività
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di controllo della qualità/legittimità delle chiamate, nonché di verifiche tra
contraenti contattati, liste di contatto e contratti attivati.
4. Le attività di cui sopra possono essere effettuate anche a campione, purché
in misura quantitativamente proporzionata all’attività svolta, anche tramite
l’eventuale ausilio di questionari qualora coinvolgano il cliente.
5. Nell’effettuare l’attività di controllo di qualità, i titolari del trattamento
privilegiano l’utilizzo di metodologie non invasive per il personale predisposto
all’attività di contatto, come ad esempio questionari di gradimento somministrati
ai contraenti al termine della chiamata o misure che garantiscano il controllo tra
liste affidate, numerazioni contattate e contratti attivati.
6. Il committente sviluppa i propri processi affinché i contratti stipulati a
seguito di attività di teleselling avvengano in presenza di un inequivocabile
consenso al contatto originario, salvi i casi ricadenti nell’ambito di applicazione
dell’art. 130, comma 3-bis del Codice. In sede di prima applicazione del presente
Codice di condotta e ad esclusiva tutela dell’interessato, nel caso a seguito dei
controlli emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti
contratti possono continuare ad avere esecuzione purché il committente informi
l’interessato dell’origine viziata del contratto e che lo stesso interessato confermi
la volontà di volerlo mantenere, fatti salvi i casi residuali in cui il cliente non dia
seguito a comprovati tentativi di contatto del committente. Il committente, con
cadenza regolare, non inferiore a 3 mesi, da definire nell’ambito dell’organismo
di monitoraggio di cui al successivo articolo 18, fornisce il numero di contratti in
violazione rispetto al numero totale del campione controllato e/o in percentuale
secondo tale procedura; tali dati sono trasmessi al Garante. Resta ferma
l’applicabilità dei poteri correttivi di cui all’art. 58 del Regolamento, nonché delle
responsabilità di cui agli artt. 82, 83 e 84 del Regolamento.
7. Il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o
annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un
contatto legittimo. Tale ipotesi di misura sanzionatoria deve essere
espressamente prevista anche laddove l’interessato confermi l’interesse al
contratto ma risulti illegittimo il contatto effettuato dall’affidatario del servizio.
Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all’entità delle
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provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da
essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non
corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la
possibilità del commit tente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre
tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni
previste.
8. I titolari del trattamento pongono altresì in essere misure organizzative,
contrattuali o tecnologiche efficaci nel garantire che gli affidatari delegati al
trattamento cancellino le liste di contatto una volta esaurita la campagna
delegata.
Art. 17 - Fornitori plurimandatari
1. Ove le attività di telemarketing/teleselling con conclusione del contratto a
distanza vengano effettuate per il tramite di fornitori plurimandatari, i titolari del
trattamento garantiscono che tali soggetti, oltre a sottostare a tutte le
prescrizioni previste per gli affidatari dei servizi nel presente Codice di condotta
e ferma restando la propria autonomia imprenditoriale, effettuino i contatti
adottando misure di separazione logiche degli ambienti di lavoro, affinché il
personale non possa gestire simultaneamente liste di contatti per più
committenti in violazione delle istruzioni ricevute e in violazione del presente
Codice di Condotta. Al personale viene rich iesto il possesso di requisiti di
preparazione, opportunamente documentati tramite esito di formazione anche
con riferimento al presente Codice di condotta.
Art. 18 – Organismo di monitoraggio
1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli artt. 56 - 58 del
Regolamento, il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli
aderenti è garantito da apposito Organismo di monitoraggio (di seguito ‘OdM’
o ‘Organismo’), costituito e accreditato ai sensi dell’art. 41 del Regolamento.
2. L’OdM è esterno all’organizzazione delle Associazioni promotrici ed è
composto da un numero di nove componenti, incluso il Presidente. I
componenti dell’OdM, selezionati tra soggetti in possesso di comprovata
esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo
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Marzo 2024
al settore del marketing , e nello svolgimento di compiti di vigilanza e
controllo, nonché di approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle
categorie interessati dal presente Codice di condotta, sono individuati sulla
base delle candidature presentate dalle Associazioni promotrici. I componenti
dell’OdM garantiscono e mantengono per l’intera durata dell’incarico i
necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza.
L’incarico del Presidente e dei componenti ha durata quinquennale, non
rinnovabile. Con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato
dell’OdM, le Associazioni promotrici provvederanno a richiedere
l’accreditamento dell’Organismo nella nuova composizione.
3. Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti
dell’OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o
conflitto di interessi, l’Organismo nel proprio complesso e i singoli componenti
dello stesso, non devono subire alcuna ingerenza nell’esercizio delle proprie
attività da parte degli aderenti al presente Codice di condotta. Nello
svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l’OdM non sarà
soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, vigilanza o
potere gerarchico da parte degli aderenti e adotterà le proprie decisioni senza
che alcuno di essi possa in alcun modo sindacarle.
4. Le attività dell’OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di
ciascuno degli aderenti al presente Codice di condotta, mediante il pagamento
di quote stabilite e annualmente aggiornate dall’OdM, previa consultazione
degli aderenti, secondo criteri di economicità ed efficienza, tenendo conto
delle dimensioni e delle modalità organizzative degli aderenti.
5. Spetta all’OdM:
a) garantire il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli aderenti,
anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, ivi inclusi controlli,
sia in remoto che presso la sede degli aderenti, i quali saranno tenuti a
prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali
attività;
b) fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza
almeno annuale, relativi alle attività svolte, ivi inclusi i controlli e le verifiche
effettuate;
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c) mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una
rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute
e agli emolumenti eventualmente elargiti;
d) fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle
Associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del
presente Codice di condotta, specie quelle che evidenziano la necessità di
apportarvi modifiche.
6. L’OdM ha, altresì, facoltà di:
a) proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione di contestazioni
insorte tra aderenti ed interessati, e tra aderenti, esclusivamente relativa a
violazioni e/o modalità applicative del presente Codice di condotta;
b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici per l’individuazione di
soluzioni tecnologiche di supporto allo svolgimento delle attività di
telemarketing e teleselling;
c) promuovere uniforme interpretazione del presente Codice di condotta,
adottando all’occorrenza apposite linee guida e/o suggerendo opportune best
practice.
7. Tenuto conto del funzionamento del presente Codice di condotta e previa
consultazione degli aderenti, l’OdM può adottare ogni iniziativa funzionale a
garantire il rispetto del presente Codice di condotta, compresa la gestione dei
reclami eventualmente insorti tra aderenti ed interessati, e tra aderenti,
relativamente a violazioni e/o modalità applicative del presente Codice di
condotta. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’interessato a presentare un
reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri
diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del Regolamento.
8. L’OdM adotta un Regolamento interno che può disciplinare:
a) le cause di cessazione dell’incarico del Presidente e dei componenti;
b) i tempi e le modalità per reintegrare la composizione dell’OdM a nove
membri nel caso di decadenza o cessazione della carica di uno o più
componenti, per qualsiasi ragione, nel corso della naturale durata del
mandato;
c) i quorum deliberativi e costitutivi dell’OdM;
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Marzo 2024
d) la procedura per l’adesione al presente Codice di condotta, nonché le cause
di revoca o sospensione temporanea dell’adesione;
e) il protocollo di collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli svolti dall’OdM;
f) le procedure di conferimento incarichi a soggetti terzi.
9. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 2, la durata del
primo Organismo di monitoraggio accreditato è di tre anni, non rinnovabile.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Codice di condotta si applicano ai suoi
aderenti; questi ultimi sono tenuti a prevederne l’applicazione, compresi se del
caso la vigilanza dell’OdM e il pagamento dei conseguenti oneri, per via negoziale
nei rapporti con i fornitori o i committenti che non vi aderiscano.
2. L’adesione al presente Codice di condotta è richiesta mediante istanza
all’Organismo di monitoraggio che, entro 15 giorni dalla sua ricezione, comunica
all’istante l’avvenuto inserimento nell’apposito elenco degli aderenti.
3. Il presente Codice di condotta è approvato in data 21 luglio 2022 e viene
sottoposto a procedura di consultazione pubblica. Il medesimo Codice di
condotta verrà eventualmente rivisto in base agli esiti di detta consultazione e
sottoposto all’approvazione del Collegio del Garante.
4. Il Codice di condotta eventualmente rivisto ai sensi del precedente comma
entrerà in vigore, previo accreditamento dell’OdM, ai sensi dell’art. 41 del
Regolamento, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
5. Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice di condotta
sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine di 6 mesi dall’entrata in
vigore del Codice di condotta.
6. Le Associazioni promotrici possono promuovere il riesame e l’eventuale
modifica dello stesso, anche alla luce di novità normative, delle prassi applicative
del Regolamento, del progresso tecnologico o dell’esperienza acquisita nella sua
31
Marzo 2024
applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all’approvazione del Garante
ai sensi dell’art. 40 del Regolamento.
All. 6
Responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità e integrazione dei fattori ESG nella strategia
aziendale
Premessa
Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di promuovere un modello di sviluppo sostenibile che
rispetti l'ambiente, favorisca l'inclusione sociale e garantisca una gestione aziendale etica e trasparente.
A tal fine, le Parti si impegnano a collaborare p er integrare i principi ESG (Environmental, Social,
Governance) nella gestione delle attività del settore dei call center, in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nel rispetto della normativa in materia.
Le Parti sono consapevoli che la responsabilità sociale d’impresa rappresenta una risposta alle
crescenti aspettative della società nei confronti delle imprese affinché operino in modo etico e
sostenibile. La sostenibilità e le pratiche di responsabilità s ociale stanno guadagnando sempre più
interesse da parte di diversi soggetti, tra cui investitori istituzionali, istituzioni finanziarie, autorità,
società di rating, assicuratori, consumatori, comunità territoriali e movimenti di opinione. Tra l’altro,
le scelte di politica pubblica e i cambiamenti in atto nella società stanno creando opportunità per
“fare impresa in modo responsabile”.
Pertanto, le imprese che puntano a un successo duraturo devono necessariamente porre la
sostenibilità al centro del loro impegno e sono quindi chiamate a riflettere seriamente sulle sfide che
porta con sé, perché alcune scelte non sono più rimandabili.
È importante considerare che la sostenibilità non è solo una specialità da grande impresa. Anche e
soprattutto le Piccole e Medie Imprese, dorsale e centro effettivo del tessuto economico e produttivo
italiano, sono chiamate ad affrontare questa singolare sfida. Diventare un’impresa “veramente”
sostenibile richiede notevole impegno. Non si esaurisce con una sola azione e non è sufficiente un
approccio top -down. Il soggetto agente deve essere l’intera comunità aziendale, anche attraverso la
partecipazione at tiva dei lavoratori. Serve favorire una transizione culturale verso un miglior
concepimento ed utilizzo dei fattori ESG, una cultura che deve diffondersi a tutti i livelli
dell’organizzazione, così da orientare ogni decisione, attività e processo verso l’obiettivo di perseguire
la creazione di vero benessere per l’uomo di oggi e per garantire conoscenze e opportunità ancor più
favorevoli alle generazioni future, che è il vero obiettivo dello sviluppo sostenibile.
Articolo 1 - Obiettivi ambientali
Le aziende si impegnano a valutare l’implementazione delle seguenti pratiche di sostenibilità
ambientale:
a. Efficientamento energetico: misure per ridurre il consumo di energia nei luoghi di lavoro,
favorendo l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale, come l'illuminazione LED,
sistemi di climatizzazione ecocompatibili e l'uso di energia da fonti rinnov abili.
b. Riduzione dei rifiuti: predisposizione di sistemi di raccolta differenziata e adozione pratiche di
economia circolare, come il riciclo e il riutilizzo di materiali.
c. Incentivazione del lavoro remoto: per ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti, le
aziende, laddove possibile, favoriranno il lavoro da remoto e promuoveranno politiche per
l’uso di mezzi di trasporto sostenibili (es. contributi per abbonamenti al trasporto pubblico o
biciclette aziendali).
Ar
ticolo 2 - Obiettivi sociali
Le aziende riconoscono l'importanza di promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per il
benessere dei lavoratori, impegnandosi,laddove possibile,a valutare l’implementazione delle seguenti
iniziative:
a. Welfare aziendale: misure che promuovano il benessere fisico e mentale dei dipendenti, come
programmi di supporto psicologico, accesso a palestre convenzionate, o benefit per la
gestione familiare.
b. Formazione: corsi di formazione per i dipendenti su tematiche legate alla sostenibilità
(ambientale, sociale e di governance), con particolare attenzione alle competenze utili per
affrontare la transizione ecologica.
c. Promozione della diversità e dell’inclusione: politiche per garantire le pari opportunità,
contrastando discriminazioni e adottando misure specifiche per favorire l’inclusione di
categorie vulnerabili o svantaggiate e a favorire la parità di genere.
L
e Parti collaboreranno per organizzare eventi di sensibilizzazione sui temi ESG e promuovere iniziative
solidali in favore delle comunità locali, anche dedicando ore lavorative a progetti di volontariato
ambientale o sociale, con il supporto dell’azienda.
Articolo 3 - Governance e trasparenza
Le aziende si impegnano a garantire una gestione etica e trasparente, considerando laddove possibile:
a. l'adozione di codici di condotta aziendale conformi ai principi ESG, con il coinvolgimento delle
Parti sociali nella sua redazione e monitoraggio.
b. l'istituzione di meccanismi di rendicontazione periodica sulle iniziative e i risultati raggiunti in
ambito ESG, da condividere con le Parti sociali e i lavoratori.
c. il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella definizione e nell'implementazione delle politiche
ESG, attraverso l’istituzione di appositi comitati o la convocazione di assemblee dedicate.
d. l’istituzione di canali riservati per la segnalazione di condotte contrarie ai principi di
sostenibilità e governance responsabile, garantendo la tutela del segnalante.
Ar
ticolo 4 - Incentivi e premi legati agli obiettivi di sostenibilità
Le Parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale o per la gestione di progetti
specifici, si impegnano a valutare la previsione di premi di produttività con l’introduzione di bonus per i
lavoratori, legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità aziendale, come la riduzione dei consumi
energetici, l’aumento del riciclo dei rifiuti, la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione
sulla sostenibilità, l’adozione di un sistema di rendicontazione ESG, ecc.
Le aziende, in tal caso, potranno:
a. definire gli obiettivi ESG periodici o per singolo progetto, anche in accordo con le
rappresentanze sindacali.
b. stabilire indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators - KPI) specifici, chiari e
verificabili per misurare il raggiungimento degli obiettivi. L’azienda, anche attraverso una
commissione aziendale paritetica laddove è possibile istituirla, valuterà i risultati e
comunicherà a tutto il personale gli obiettivi raggiunti e i premi maturati.
L’eventuale premio maturato sarà riconosciuto sotto forma di bonus economico aggiuntivo, rispetto alla
retribuzione già prevista dal CCNL, in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi ESG stabiliti.
Su base volontaria, i lavoratori potranno richiedere la conversione del premio in benefit aziendali
(programmi di formazione, abbonamenti per il trasporto pubblico, assistenza sanitaria, ecc.) ovvero
destinare il premio, in tutto o in parte, anche a fondi aziendali destinati a iniziative di sostenibilità
ambientale o sociale.
Articolo 5 - Verifica e aggiornamento
Le Parti si impegnano a verificare periodicamente le azioni e le pratiche sostenibili adottate, inclusi gli
esempi riportati nella presente appendice, attraverso:
a. la redazione di un report annuale sui risultati raggiunti in ambito ESG, condiviso durante
incontri specifici tra le Parti sociali.
b. l’aggiornamento periodico delle politiche ESG, in coerenza con le normative vigenti e con i
progressi tecnologici e sociali.
Sarà possibile istituire un tavolo permanente di confronto tra le Parti, con l ’obiettivo di monitorare
l’implementazione delle politiche ESG e individuare eventuali criticità o nuove opportunità di intervento.
Il meccanismo del premio sarà sottoposto a revisione periodica, con l’obiettivo di migliorare la
definizione degli obiettivi ESG e adeguare gli importi in relazione all’andamento aziendale e alle
normative vigenti.
Le Parti si riservano la possibilità di integrare la presente appendice con ulteriori disposizioni, in linea
con i mutamenti del contesto socio-economico e con l’evoluzione delle politiche ESG.
ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, rappresentata dal Presidente Federico
Iadicicco e dal Vicepresidente Giovanni Mignozzi;
ASSOCONTACT: Associazione Nazionale dei Business Process Ou-tsourcer, rappresentata dal
Presidente Lelio Borgherese, nonché da Paolo Emilio Colombo, Michele Scandroglio, Davide Natale,
Stefano Grilli, Lorenzo Tancredi, Luca Covelli, Giulio Saitti, Piermaria Salvagno, Cristiana Salvagno,
Alessandro Capra, Giampaolo Gualla, Paolo Di Gen-naro, Daniela Iurlaro
FEDERCONTACT – in qualità di Federazione di Anpit, rappresentata dal Presidente Iconio
Massara;
ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT, rap-presentata dal Presidente
Tommaso Diana;
e
CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario
Generale Francesco Cavallaro;
CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi La-voratori Commercio, Servizi,
Terziario e Turismo, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;
C.I.S.A.L. Comunicazione: Federazione Autonoma Lavoratori Co-municazione – Telecomunicazioni
– Aziende Consociate – Rai – Società Pubblicità e Spettacolo – Emittenza Privata rappresentata dal Segretario
Nazionale Arcangelo Natili;
CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, rappresentata dal
Segretario Generale Michele Poerio;