CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/1972 avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori delle parti civili, che hanno chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese, come da note depositate; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Acquarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 3 maggio 2023 da altra sezione della medesima 1Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di corruzione, in particolare, per avere in qualità di pubblico ufficiale, quale Presidente di AMIA ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ricevuto tremila euro da [OSCURATO:PERSONA] per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, consistente nell'impegno a conferire alVallone, gestore del Centro studi [OSCURATO:PERSONA], l'incarico di predisporre corsi di formazione fittizi. L'affermazione di responsabilità, fondata sulle risultanze dei colloqui intercettati, sui servizi di osservazione e sulla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata in sede di rinvio anche in ordine alla qualifica soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] quale pubblico ufficiale. Il ricorso si articola in due motivi: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale, erroneamente riconosciuta in capo al ricorrente. Il giudice del rinvio avrebbe omesso un reale accertamento delle funzioni concretamente svolte dall'imputato, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente, la cui natura pubblicistica è incontestata, non verificando le attribuzioni spettantigli, ma limitandosi ad indicare elementi suggestivi, indicativi solo della sua partecipazione all'accordo illecito. La circostanza che egli fosse il principale interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; il riferimento al ruolo di supremazia e di diretta gestione dell'accordo; il rilievo attribuito al modo di condurre le trattative, ritenuto dimostrativo di capacità decisionale o il riferimento alla capacità di fornire istruzioni e supportare il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] negli adempimenti tecnici non sono indicativi dei poteri rientranti nella funzione presidenziale né è stato compiuto alcun accertamento richiesto dalla Suprema Corte. Ignorato è anche l'eventuale profilo concorsuale, che coinvolge il condirettore Cozzolotto, indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, con evidente riferimento al ruolo di questi nella vicenda in esame ed alla competenza al compimento dell'atto di ufficio, nonostante non sia stato contestato il concorso del Cozzolotto nel reato di corruzione in esame. Si assume che se il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto il potere riconosciutogli dalla Corte di appello non avrebbe avuto necessità né interesse a coinvolgere il condirettore, il cui coinvolgimento sin dall'inizio della vicenda si spiega proprio con l'assenza dei poteri necessari per realizzare in concreto l'accordo illecito, in quanto il Presidente del Consiglio di amministrazione ha solo un ruolo politico, a differenza del condirettore. L'affidamento diretto per i contratti sottosoglia è previsto sia dal codice dei contratti che dal regolamento di AMIA, che affida al responsabile unico del procedimento la scelta della modalità con cui procedere, ma non attribuisce alcuna competenza al Presidente del Cda. 1.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen. 2L'accertamento dei poteri connessi alla funzione ricoperta dal ricorrente rileva sia per l'attribuzione della qualifica soggettiva del ricorrente, sia per la qualificazione giuridica del fatto poiché una volta esclusa la qualifica di pubblico ufficiale, doveva riqualificarsi il reato nell'ipotesi meno grave di corruzione impropria o di traffico di influenze illecite non essendo stato individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a mettere in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con il Cozzolotto, che all'interno dell'ente aveva i poteri per compiere l'atto di interesse del [OSCURATO:PERSONA], ricevendo un prestito in danaro per l'attività di intermediazione svolta, che dovrebbe essere qualificata ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Preliminarmente va delimitato il perimetro del giudizio di rinvio, avuto riguardo al tentativo della difesa di reintrodurre con il secondo motivo di ricorso un tema già definito dalla sentenza rescindente. Deve, infatti, premettersi che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto esclusivamente la qualifica del ricorrente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in quest'ultimo caso ai fini della riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art. 320 cod. pen., dovendo essere accertate le funzioni in concreto svolte dal ricorrente, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente, la cui natura pubblicistica è indubbia, trattandosi di azienda municipalizzata, controllata indirettamente dal Comune, proprietario al 100% dell'[OSCURATO:PERSONA] di Verona. Tema, questo, oggetto del primo motivo di ricorso, ammissibile e fondato a differenza del secondo motivo, invece, inammissibile, non solo perché esulante dal perimetro del giudizio di rinvio, ma persino precluso, posto che il motivo è stato già esaminato e ritenuto infondato da questa Corte che, nella sentenza rescindente (pag.35), ha escluso sia la configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen. che di quello di cui all'art. 346-bis cod. pen. A tal fine la difesa propone nuovamente la tesi del prestito di tremila euro ricevuto dal ricorrente, già motivatamente respinta dai giudici di merito in base alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], pienamente riscontrate dai colloqui intercettati. La causale lecita della dazione non può essere nuovamente prospettata, correlandola alla mancata individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio o dell'oggetto del patto corruttivo, in quanto anche questa Corte ha sottolineato che sia il capo di imputazione relativo alla turbativa d'asta (per il quale vi è stata assoluzione, non essendovi stata alcuna gara, ma un affidamento diretto) 3conteneva il riferimento ai corsi "quasi fantasma", sia la sentenza di primo grado faceva chiaro riferimento "al fatto che i corsi non sarebbero stati in realtà mai somministrati (o lo sarebbero stati solo formalmente, rimanendo in realtà privi di reali contenuti), emergendo chiaramente dalle conversazioni intercettate che i corsi si sarebbero svolti solo come facciata, come confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto specifico riferimento al guadagno correlato alle fatture per operazioni inesistenti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe emesso per i corsi. Ne deriva l'inesistenza di incertezze circa l'oggetto del patto illecito e l'atto contrario ai doveri di ufficio, chiaramente individuato nell'accordo stretto nel mese di aprile 2018 ed avente ad oggetto l'affidamento diretto di corsi di formazione professionale fittizi alla scuola del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 34 sentenza rescindente). 3. Sgombrato il campo da questioni non più discutibili e coperte da giudicato, l'unico tema oggetto del giudizio è la qualificazione soggettiva del ricorrente. Come anticipato, la difesa sostiene che la lacuna rilevata da questa Corte non sia stata colmata, non essendo conferenti né qualificanti gli elementi indicati in sentenza in mancanza di una verifica dei poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione, specie. in ragione del profilo concorsuale, che coinvolge il condirettore Cozzolotto. 3.1. La Corte di appello ha enucleato una serie di elementi, ritenuti indicativi del potere decisionale e direttivo del ricorrente, in posizione apicale nell'ente, del quale ha la rappresentanza legale; in particolare, sono state valorizzate le risultanze di conversazioni intercettate (pag. da 30 a 32), dalle quali emerge il ruolo determinante in concreto svolto dal ricorrente, riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], che lo eleggono a loro interlocutore principale, fondatamente in ragione del potere decisionale di cui dispone per pervenire e definire l'accordo illecito. Decisiva conferma è stata tratta dal colloquio intercettato in ambientale il 4 aprile 2018 in occasione dell'incontro cui partecipò anche il Cozzolotto, nel corso del quale il ricorrente, rivolgendosi al [OSCURATO:PERSONA], espressamente qualificava il Cozzolotto come "suo direttore" al quale aveva già riferito del progetto di cui avevano parlato durante il loro primo incontro ed "insieme al quale voleva capire come impostare le cose". Il colloquio e, in particolare, il passaggio successivo riportato in sentenza (pag. 31) in cui i due valutavano i modi per risolvere il problema ed era il [OSCURATO:PERSONA] a decidere ed a dettare la linea da seguire (affidamento diretto e oggetto del finto corso di formazione), suggerendo al [OSCURATO:PERSONA] le procedure da seguire per accreditarsi presso l'ente, addirittura offrendosi di aiutarlo negli adempimenti tecnici, sono stati ritenuti dimostrativi della posizione del ricorrente, 4in grado di assumere decisioni in nome e per conto della società che presiede e rappresenta e di dare direttive al "suo direttore", tenuto ad eseguirle. Non meno significativo è il rilievo attribuito dai giudici di merito al coinvolgimento diretto del ricorrente nella trattativa con il [OSCURATO:PERSONA] per definire i termini dell'accordo, stabilire importo e tempistica della consegna, sempre espressamente correlando alla dazione illecita il procacciamento di un incontro con il "suo dirigente delle [OSCURATO:PERSONA]" per qualche lavoretto in affidamento diretto (pag. 31-32), che rende plastica dimostrazione della concezione privatistica dell'ente pubblico, gestito come cosa propria e per propri interessi. Da tali elementi è stato desunto il ruolo di pubblico ufficiale del ricorrente, in posizione apicale nell'ente, in grado di assumere decisioni in nome e per conto dell'ente pubblico e di dare disposizioni agli organi esecutivi, con abuso e asservimento della funzione e presa in carico dell'interesse del privato corruttore, accordandosi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. 3.2. Tuttavia, posto che l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, come nel caso di specie, in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886-02), la valutazione dei giudici di merito non è sorretta da idonea motivazione, in quanto non risultano affrontati i temi posti dalla difesa né verificati in concreto i poteri e le attribuzioni del ricorrente, anche al fine di escludere la natura meramente politica del ruolo, prospettata dalla difesa, che fa leva sulle preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] circa la maggiore stabilità del ruolo del Cozzolotto, meno soggetto a variabili politiche, e sulle competenze spettanti a quest'ultimo. 4. Premesso che la natura di impresa pubblica a forma giuridica privata della società in esame non rileva ai fini della qualifica soggettiva degli organi amministrativi, che deriva non già dalla mera formale attribuzione, ma dall'effettivo esercizio, riferito allo specifico atto compiuto, di una pubblica funzione o un pubblico servizio, è noto che la qualifica di pubblico ufficiale postula che il soggetto agente svolga in concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, che può manifestarsi nelle forme della pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente, e richiede la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen., cioè con la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453), mentre sono incaricati di pubblico servizio, a tenore 5dell'art. 358 cod. pen., coloro i quali, pure agendo nell'ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171). Secondo la risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito dell'attività pubblica, la pubblica funzione si distingue dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, RV. 211190). Ciò posto, in assenza di verifica concreta dei poteri e delle competenze del ricorrente, avuto riguardo al servizio pubblico affidato dal Comune alla società in oggetto, può ritenersi indubbio che il ruolo istituzionale del Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] sia quello di rappresentare la società, di concorrere alle scelte assunte dall'organo collegiale, ma non di concorrere alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A. ossia dello Stato o degli enti pubblici preposti all'assolvimento della funzione da essi gestita nell'ambito del settore specifico della tutela dell'ambiente, in cui si inserisce la materia del trattamento dei rifiuti urbani. Trattandosi di articolazione esterna dell'ente locale, che ha influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni della controllata ed escluso che questa possa perseguire interessi contrari a quelli dell'ente locale, non può risultare rispondente al perseguimento dell'interesse pubblico e alla volontà dell'ente di controllo la programmazione di un fittizio corso antincendio né può ritenersi che la società disponesse di poteri autoritativi o certificativi di cui si sia avvalso il ricorrente nel concordare l'affidamento di un contratto fittizio, per nulla strumentale all'espletamento del servizio pubblico, in cambio di una prima tranche del compenso complessivo pattuito come prezzo della corruzione. La circostanza che il ricorrente abbia strumentalizzato la propria posizione apicale nella società e il potere di influire sulle determinazioni degli organi interni deputati a realizzare il progetto illecito non giustifica la qualifica attribuitagli dai giudici di merito né, al contempo, sposta la responsabilità sul Cozzolotto, come prospetta la difesa, in quanto estraneo all'accordo corruttivo e destinato ad intervenire solo nella fase esecutiva. Inoltre, i giudici di merito non hanno considerato che le società a totale partecipazione pubblica, costituite per svolgere attività che, benché di carattere tecnico, si pongono in rapporto ausiliario o strumentale rispetto ai compiti perseguiti dalla società controllante, condividono con questa la funzione di svolgere un pubblico servizio, sicché il rappresentante legale può -a prescindere dalla veste giuridica formale della società o dal fatto che operi e sia regolamentata nel suo funzionamento da disciplina di natura privatistica - essere ritenuto soggetto incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358, comma 1, cod. pen. 6(Sez. 6, n. 22282 del 07/05/2024, Rinaldi, Rv. 286663; Sez. 6, n. 37076 del 30/06/2021, Messina, Rv. 282305; Sez. 6, n. 58235 del 9/11/2018, Antoniazzi, Rv. 274815, secondo le quali il legale rappresentante della società, deputata allo svolgimento di un pubblico servizio sulla base di una disciplina dettata da norme di diritto pubblico, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio). A tali coordinate si atterrà il giudice del rinvio per individuare la qualifica soggettiva del ricorrente, eventualmente avvalendosi, per colmare le lacune della motivazione rilevate, anche dell'esame dello statuto o del regolamento della società, e provvedendo, nel caso in cui riconosca la qualifica di incaricato di pubblico servizio, a rideterminare la pena ex art. 320 cod. pen. nonché a liquidare le spese di questo grado di giudizio sostenute dalle parti civili costituite. P.Q.M