CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 37741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 20099/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, via MEDAGLIE D’ORO 201 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da cui è rappresentato e difeso, -controricorrente - avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 1229/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20099/2017 Cron. Rep. Ud.14/12/2022 – CC 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza in data 23.02.2017 nr. 346 la Corte d'appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello del Policlinico di Bari e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’Azienda a corrispondere al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] – infermiere, c ategoria D, assunto a tempo determinato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e successive proroghe– un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge; 2. la Corte barese osservava che il c ontratto stipulato per il periodo 27.7.2010-26.7.2011, poi prorogato dal 27.7.2011, non enunciava alcuna esigenza temporanea ed eccezionale giustificativa del termine, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 ed, inoltre, non era specificato nel testo contrattuale, né tanto meno erano comprovati, natura e oggetto « delle esigenze temporanee ed eccezionali», come previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, disposizione applicabile alla fattispecie; 3. riteneva, poi , c he l 'abuso del contratto a termine, vietato dalla direttiva 1999/70/CE, non comportasse la conversione del rapporto , come rettamente affermato dal primo giudice, ma solo il diritto al risarcimento del danno e che, a tal fine, la sanzione non pote sse coincidere con le venti mensilità riconosciute dal giudice di prime cure, ex art. 18, comma 5, L. nr. 300/1970 , dovendo farsi ricorso a i parametridell’art. 8 della legge n. 604/1966, come richiamati dall’ art. 32 legge n. 183/2010, trattandosi di «danno presunto, co n valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario»; 4. nella specie, tenuto conto dell’anzianità di servizio e delle dimensioni dell’ente, appariva equo (ad avviso del giudice d’appello) determinare l’indennizzo in complessive sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Policlinico di Bari articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile il d.lgs. n. 368, cit., sulla base del comma 1 bis – inserito, nell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 cit., dall’art. 4 legge n. 80/2006, vigente fino al 31.12.2007 – considerato dal giudice d’appello«erroneamente vigente all’epoca dei contratti in esame , laddove, invece, lo stesso era stato abrogato»; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie in esame una norma insistente, e in particolare l’art. 4 ter d.lgs. n. 368/2001; ove anche si intendesse il riferimento come relativo al comma 4 ter , inserito , nell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001, dal d.l. n. 158/2012 , non potrebbe comunque da ciò desumersi che fino al 14.9.2012 si potesse applicare il d.lgs. 368, cit.; 3. con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la Corte territoriale che i contratti a termine in questione fossero illegittimi «per mancata specificazione da parte dell’azienda delle esigenze temporanee ed eccezionali»; nella specie, il settore sanitario richiedeva frequenti sostituzioni temporanee per garantire il servizio e la specificazione delle esigenze temporanee era desumibile dalle «diverse delibere assunte dall’ente… richiamate espressamente per relationem nel contratto originario e negli atti di proroga intervenuti»;oltretutto, era notorio che, per il blocco delle assunzioni di cui alle leggi nn. 191/2009 e 122/2010 e a lle leggi reg. Puglia n n . 12/2010 e 2/2011 , sarebbe stata in concreto preclusa l ’assunzione a tempo indeterminato; 4. con il quarto, ed ultimo , motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 32 legge n. 183/2010, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte di merito liquidato un danno applicando erroneamente la disposizione dell’art. 32 comma 5 legge n. 183, cit., esenza tener conto dell’assenza di condotta datoriale contra ius, essendovi, nella specie, piuttosto « un abuso legittimo » dettato dall’esigenza di garantire la continuità del servizio e per l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato; inoltre, nella specie mancava oltretutto la prova del concreto pregiudizio economico; 5. il ricorso si appalesa, nelcomplesso, infondato ; il giudice d’appello ha ritenuto che i contratti de quibus non fossero giustificati da «esigenze temporanee ed eccezionali», rimaste indimostrate, e che difettasse, in sede di stipula del contratto a termine, la “specificazione” , ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, del contenuto di tali ragioni giustificatrici ; a supporto dell’iter argomentativo, richiamava poi l’art. 4 ter d.lgs. n. 368/2001, come introdotto in sede di conversione del d.l. n. 158/2012, dalla legge n. 189/2012 ( recte , comma 4 ter dell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001 ) , che escludeva, però solo a far data dal 14.9.2012, l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai contratti a tempo determinato del personale del SSN; 6. ciò posto, il primo motivo di censura si appalesainammissibile; la critica si concentra, infatti, sull’erroneo richiamo al comma 1 bis dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 operato nella sentenza impugnata, profilo (questo) che rappresenta solo una delle due rationes decidendi relative all’applicazione della disciplina di attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, attes o che la Corte di merito ha ritenuto operante la disciplina dell’art. 1 d.lgs. n.368/2001 non solo alla luce dell’esegesi del comma 1 bis , cit., ma anche in ragione del l’espresso rinvio contenuto ne ll’art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 («tanto più che lo stesso art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, lasciato intatto dal legislatore, richiama espressamente l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001», cfr. 2° cpv.di pag. 3 della sentenza impugnata ) ; è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961); 7. del tutto ininf luente è , poi , il riferimento , operato ne lla sentenza impugnata in termini meramente rafforzativi delle argomentazioni sviluppate, all’art. 4 ter d.lgs. n. 368/2001 (in realtà , comma 4 ter inserito nell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001 dal d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012, e vigente dal 14.9.2012 ) , disposizioneritenuta (si noti) inapplicabile alla fattispecie dalla stessa Corte di merito, donde l’inammissibilità anche della seconda censura; 8. il terzo motivo è anch’esso inammissibile , laddove , concentrandosi sull’omessa “specificazione”, ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, del contenuto delle ragioni giustificative, trascura l’altro passaggio argomentativo della C orte di merito , autonomamente idoneo a sorreggere la motivazione,con cui si evidenzia la mancanza delle «esigenze temporanee ed eccezionali» rimaste nella specie , sempre ad avviso del giudice d’appello,non comprovate; non conferente è, poi , il richiamo alla pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza del 26.1.2012- C 586/10) che farebbe riferimento a ragioni « sostitutive » per « indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, maternità, parentali o altri», profilidi cui non v’è traccia nella sentenza impugnata; qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 10510/2018, Cass. n. 27568/2017); la censura, laddove si richiama per relationem alle «diverse delibere assunte», da cui si desumerebbero le ragioni dell’assunzione a termine e dell e prorog he , si rivela parimenti inammissibile, perché priva di specificità, in quanto gli atti sui quali essa si fonda non sono stati trascritti, in violazione della prescrizione dell' articolo 366 n. 6 cod.proc. civ.; il Policlinico individua, oltretutto, come ragione giustificatrice del termine, indicata per relationem nel contratt o di lavoro, e nella successiva prorogasottoscritta, una esigenza non connotata da temporaneità (i.e. l’ esigenza di assicurare la continuità del servizio sanitario a fronte di impedimenti normativi ad assumere con contratti a tempo indeterminato), e, sotto questo profilo , la inammissibilità della censura deriverebbe, comunque, dalla disposizione dell'articolo 360 bis, comma 1, cod.proc. civ. ; questa Corte ha già affermato, infatti, che le esigenze temporanee ed eccezionali richieste dal legislatore, a partire dall'anno 2006, per la stipula dei contratti a termine della pubblica amministrazione non possono essere ravvisate nel mero fatto della vigenza ex lege del divieto di assunzioni a tempo indeterminato, e ciò perché identificare come ragione oggettiva della reiterazione del lavoro a termine il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato determinerebbe un contrasto del diritto interno con il diritto dell'Unione (Cass. 8 novembre 2021, n. 32424; Cass. 21 aprile 2021 n. 10658); 9. quanto infine alla determinazione del danno ex art. 32 legge n. 183/2010, la sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte – a partire dall'arresto di Cass. SU [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (per tutte Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. un. 02/08/2017, n. 19165)– secondo cui nell'ipotesi (qui accertata dalla Corte d’appello ) di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, danno che è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari); il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018 (Cass. n. 29645/2021); il lavoratore, i cui contratti a termine sono affett i da nullità nella clausola di durata, si giova, dunque, della presunzione di danno, in conformità al diritto dell'Unione; 10. conclusivamente, alla stregua dei rilievi tutti suesposti, il ricorso è da rigettare , con addebito alla parte soccombente delle spese processuali ex art. 91 cod. proc. civ., liquidate in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di