Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2017

Cassazione n. 11472/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente CiCeL SENTENZA sul ricorso 28553/20\i proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica asso Valdarno elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Manfredi -sco rAou 15 presso lo studio dell'avvocato • DA A•if che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso, - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza n. 1965/2017 emessa dalla CTR Toscana e notificata il 29.09.2017; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 3.03.2022 dal Consigliere Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe della CTR della Toscana che, accogliendo l'appello proposto dal contribuente, ha rifomato la sentenza della CTP di Pistoia con cui era stato respinto il ricorso del contribuente e confermata la cartella di pagamento emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi consortili sugli immobili di proprietà del predetto, ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, con la sentenza qui impugnata ha rilevato che: - la cartella esattoriale presentava carenza motivazionale; -l'obbligo del pagamento del contributo consortile presuppone che i fondi si avvantaggino in concreto dell'attività di opere di bonifica e della relativa manutenzione ad opera del Consorzio, circostanza smentita dalla circostanza che gli immobili distano dal Rio di Fucecchio oltre 700/1100 metri e che il ricorrente usufruisce della fognatura comunale che corrisponde il costo di immissione delle acque nel torrente, - che le abitazioni si trovano ad altezza di mt s.i.d.m. 20/28 sopra il torrente e a due chilometri dal canale Usciano; - che in caso di straripamenti, si possono chiedere i danni al Consorzio, mentre in caso di allagamento del centro urbano è responsabile il Comune; - deducendone che i benefici agli immobili urbani si ricavano dalla manutenzione delle strade, delle fogne, dell'illuminazione, della corretta pianificazione urbanistica e non dalla manutenzione di torrenti lontani circa tre chilometri;- che gli immobili di proprietà del ricorrente non presentano alcun vantaggio diretto dalle opere di bonifica ai sensi dell'art. 860 c.c. e che il Consorzio non aveva offerto alcuna prova di aver eseguito opere di manutenzione che avevano avvantaggiato i cespiti;- che il metodo di calcolo risultava erroneo in quanto gravava sul ricorrente anche la spesa per opere eseguite a dieci chilometri di distanza. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di sei motivi per la cassazione della sentenza della CRT Toscana.

L'intimato non ha svolto difese.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 36, comma2, n. 4, del d.lgs. 546/92, 132, n. 4, c.p.c. e 118, disp att.,c.p.c. ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere la Regionale annullato la sentenza di CTP di Pistoia che non avrebbe esposto le ragioni logico-giuridiche a fondamento del decisum, ancorchè, al contrario, la prima Commissione avesse motivato adeguatamente che in base al piano di classifica e la trascrizione del perimetro di contribuenza al cui interno ricadono gli immobili del ricorrente, sussistevano i presupposti impositivi alla luce delle opere realizzate dal Consorzio.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3L. 241/90, 71.212/2000, 10 e 21 R.D. n. 215/1933, 864 c.c., nonché degli artt. 15 e 16 L.R. n. 34/94, 12 e 25 del d.P.R. n. 602/73, ex art. 360, 3), c.p.c., per aver dichiarato la nullità della cartella di pagamento per deficit motivazionale, atteso che l'atto conteneva l'indicazione del Piano di Classifica e del perimetro di contribuenza e delle relative delibere di approvazione, con modalità di calcolo del tributo.

3. La terza censura reca deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c. perché fondata su motivazioni apodittiche e apparente, priva del percorso logico giuridico seguito per pervenire all'annullamento della cartella.

4. Il quarto motivo deduce violazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell'onere prrobatorio in materia di bonifica in violazione dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere la CTR affermato che il Consorzio non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico, benchè avesse depositato il Piano di Classifica e il Perimetro di contribuenza.

5. Con il quinto mezzo si prospetta la violazione degli articoli 7, 8, ultimo comma, e 18 del R.D. n. 523/1904; dell'art. 16 della L.R. n. 34/94, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.cív.; per avere la regionale omesso di considerare che l'imposizione concerneva l'attività di esercizio e manutenzione di opere idrauliche e non di opere pubbliche di bonifica, per le quali è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che il beneficio è intrinseco nelle opere stesse essendo evidente che un fondo se effettivamente difeso da un argine, acquista maggior valóre per effetto di detta opera.

6. Con l'ultima doglianza si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, e. 1, n°5).

Il fatto storico decisivo è costituito dal beneficio ricavato dagli immobili in discussione dall'attività di difesa idrica di cui alla relazione tecnica in atti, nonché dall'adozione di un perimetro di contribuenza - che rientra tra le previsioni del quarto comma dell'articolo 15 L.R.

Toscana n.34/1994; mentre la stessa disposizione (al secondo comma) - del piano di classifica e del perimetro di contribuenza.

7. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di autosufficienza, avendo il consorzio trascritto solo taluni stralci della prima sentenza, che, secondo la Regionale era viziata in quanto faceva riferimento generico alla ubicazione degli immobili ed al tipo di opere realizzate, richiamando per il resto i propri precedenti per relationem.

8. Il secondo motivo è fondato.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di rilevare che la cartella non conteneva soltanto l'indicazione degli estremi catastali degli immobili oggetto dell'onere contributivo, ma, oltre all'indicazione dell'imponibile e del relativo tributo, l'espressa menzione degli estremi della delibera di approvazione del piano di classifica oltre che del perimetro di contribuenza includente la proprietà del contribuente.

Diversamente, quindi, da quanto statuito dalla sentenza impugnata, deve ritenersi nella fattispecie soddisfatto il requisito motivazionale per relationem al piano di classifica regolarmente approvato, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le altre Cass. scz. unite 14 maggio 2010, n. 11722; Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241; n. 10039/2017; in generale, sulla legittimità della motivazione per relationem con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere, cfr. Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9582).

La motivazione della cartella difatti contiene gli estremi del piano di classifica per il riparto della contribuenza, del perimetro di contribuenza approvato dal Consiglio con deliberazione n. 6/2004, l'individuazione dell'area del comprensorio, la natura delle opere realizzate dal consorzio finalizzate allo scolo delle acque e alla difesa idraulica con la regimentazione dei corsi d'acqua nonchè il calcolo dei contributi annuali ricavati dalla funzione della rendita catastale o dominicale riportati nel Piano di classifica e di riparto consultabili presso la sede consortile. 10.La terza censura non coglie nel segno.

La sentenza è idonea a svelare la ratio decidendi.

Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).L'art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza.

Va, tuttavia, rispettato il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta Dalla lettura della sentenza impugnata emerge il chiaro percorso logico seguito dalla CTR con riferimento all'assenza di benefici diretti per la ubicazione degli immobili del contribuente, per il costo delle fogne e del depuratore e dello scolo delle acque nel torrente, per l'assenza di incidenza delle opere sui cespiti di proprietà del contribuente, per l'inidoneità del metodo di calcolo dei tributi.

11. Gli ultimi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono fondati.

Deduce il ricorrente di aver prodotto la documentazione amministrativa costituita dallo statuto del consorzio, dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza con relative delibere di approvazione del consorzio e della Provincia; la delibera di riparto della contribuenza relativa all'anno 2009, ed una documentazione tecnica che prova il beneficio che gli immobili ricevono dall'attività di difesa idraulica svolta dall'Ente.

Tutto ciò a dimostrazione di aver fornito la prova specifica dell'esistenza del beneficio, anche con specifico e puntuale riferimento agli immobili inseriti nella cartella contestata.

Del resto, non solo il contribuente non contesta affatto la sussistenza del Piano di classifica e del perimetro di contribuenza, che risultano prodotte dalla stessa sentenza, all'ultima pagina, ma la stessa cartella impugnata richiama detti atti e le relative delibere di adozione.

Tanto premesso, la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti.

Innanzitutto va ricordato che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo ( Cass.23815/2015).

L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021). 12.L'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera un una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in guanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di con tribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Le SSUU con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, hanno affermato che: "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione.

Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo".

E' stato anche deciso ( Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.

Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7, 5 0 co., D.Lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo.

Questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti ( e cioè il perimetro di con tribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente".

La decisione n.2241 del 2015, inoltre, ha delimitato l'ambito della contestazione specifica che grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione , affermando :« il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654- 12; sez. un. n. 11722-10).

Tale indirizzo - seguito da moltissime altre decisioni - muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine Cass. n. 13176-14).

Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.

Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica.

Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita.

La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v.

Cass. Sez.

Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10).

Inoltre, è stato chiarito che «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass.19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469; n. 29668/2021).

Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 d ella Corte Cost.. 12.1 Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; [...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).

Pertanto, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione.

Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, si evince che in contestazione è sempre stata soltanto la sussistenza del beneficio consortile, senza alcun richiamo ai profili di legittimità del procedimento di approvazione degli atti consortili.

In difetto, quindi di una puntuale e specifica contestazione della legittimità del piano di classifica, con conseguente mutato riparto degli oneri probatori, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi in discussione nel perimetro di contribuenza, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, C Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass.n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo inopinatamente superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e manutenute, sulla base - non della omessa esecuzione delle opere idrauliche - ma alla luce della distanza degli immobili ( tra i 700 e i 1100 mt) dal corso d'acqua e sulla base dell'altezza dei cespiti rispetto ad esso ( 28 mt circa).

Ebbene, secondo il principio affermato da questa Corte: «In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente .... grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (Cass.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654de12012). 13.Alla stregua delle motivazioni che precedono, in accoglimento dei gli ultimi tre motivi del ricorso, respinti gli altri, la sentenza impugnata va cassata conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P. O. M. La Corte accoglie gli ultimi tre motivi di ricorso, respinti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l'intimato a rifondere le spese del presente giudizio sostenute dal Consorzio che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200, 00 per esborsi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente CiCeL SENTENZA sul ricorso 28553/20\i proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica asso Valdarno elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Manfredi -sco rAou 15 presso lo studio dell'avvocato • DA A•if che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso, - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza n. 1965/2017 emessa dalla CTR Toscana e notificata il 29.09.2017; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 3.03.2022 dal Consigliere Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe della CTR della Toscana che, accogliendo l'appello proposto dal contribuente, ha rifomato la sentenza della CTP di Pistoia con cui era stato respinto il ricorso del contribuente e confermata la cartella di pagamento emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi consortili sugli immobili di proprietà del predetto, ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, con la sentenza qui impugnata ha rilevato che: - la cartella esattoriale presentava carenza motivazionale; -l'obbligo del pagamento del contributo consortile presuppone che i fondi si avvantaggino in concreto dell'attività di opere di bonifica e della relativa manutenzione ad opera del Consorzio, circostanza smentita dalla circostanza che gli immobili distano dal Rio di Fucecchio oltre 700/1100 metri e che il ricorrente usufruisce della fognatura comunale che corrisponde il costo di immissione delle acque nel torrente, - che le abitazioni si trovano ad altezza di mt s.i.d.m. 20/28 sopra il torrente e a due chilometri dal canale Usciano; - che in caso di straripamenti, si possono chiedere i danni al Consorzio, mentre in caso di allagamento del centro urbano è responsabile il Comune; - deducendone che i benefici agli immobili urbani si ricavano dalla manutenzione delle strade, delle fogne, dell'illuminazione, della corretta pianificazione urbanistica e non dalla manutenzione di torrenti lontani circa tre chilometri;- che gli immobili di proprietà del ricorrente non presentano alcun vantaggio diretto dalle opere di bonifica ai sensi dell'art. 860 c.c. e che il Consorzio non aveva offerto alcuna prova di aver eseguito opere di manutenzione che avevano avvantaggiato i cespiti;- che il metodo di calcolo risultava erroneo in quanto gravava sul ricorrente anche la spesa per opere eseguite a dieci chilometri di distanza. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di sei motivi per la cassazione della sentenza della CRT Toscana. L'intimato non ha svolto difese. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 36, comma2, n. 4, del d.lgs. 546/92, 132, n. 4, c.p.c. e 118, disp att.,c.p.c. ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere la Regionale annullato la sentenza di CTP di Pistoia che non avrebbe esposto le ragioni logico-giuridiche a fondamento del decisum, ancorchè, al contrario, la prima Commissione avesse motivato adeguatamente che in base al piano di classifica e la trascrizione del perimetro di contribuenza al cui interno ricadono gli immobili del ricorrente, sussistevano i presupposti impositivi alla luce delle opere realizzate dal Consorzio. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3L. 241/90, 71.212/2000, 10 e 21 R.D. n. 215/1933, 864 c.c., nonché degli artt. 15 e 16 L.R. n. 34/94, 12 e 25 del d.P.R. n. 602/73, ex art. 360, 3), c.p.c., per aver dichiarato la nullità della cartella di pagamento per deficit motivazionale, atteso che l'atto conteneva l'indicazione del Piano di Classifica e del perimetro di contribuenza e delle relative delibere di approvazione, con modalità di calcolo del tributo. 3. La terza censura reca deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c. perché fondata su motivazioni apodittiche e apparente, priva del percorso logico giuridico seguito per pervenire all'annullamento della cartella. 4. Il quarto motivo deduce violazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell'onere prrobatorio in materia di bonifica in violazione dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere la CTR affermato che il Consorzio non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico, benchè avesse depositato il Piano di Classifica e il Perimetro di contribuenza. 5. Con il quinto mezzo si prospetta la violazione degli articoli 7, 8, ultimo comma, e 18 del R.D. n. 523/1904; dell'art. 16 della L.R. n. 34/94, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.cív.; per avere la regionale omesso di considerare che l'imposizione concerneva l'attività di esercizio e manutenzione di opere idrauliche e non di opere pubbliche di bonifica, per le quali è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che il beneficio è intrinseco nelle opere stesse essendo evidente che un fondo se effettivamente difeso da un argine, acquista maggior valóre per effetto di detta opera. 6. Con l'ultima doglianza si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, e. 1, n°5). Il fatto storico decisivo è costituito dal beneficio ricavato dagli immobili in discussione dall'attività di difesa idrica di cui alla relazione tecnica in atti, nonché dall'adozione di un perimetro di contribuenza - che rientra tra le previsioni del quarto comma dell'articolo 15 L.R. Toscana n.34/1994; mentre la stessa disposizione (al secondo comma) - del piano di classifica e del perimetro di contribuenza. 7. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di autosufficienza, avendo il consorzio trascritto solo taluni stralci della prima sentenza, che, secondo la Regionale era viziata in quanto faceva riferimento generico alla ubicazione degli immobili ed al tipo di opere realizzate, richiamando per il resto i propri precedenti per relationem. 8. Il secondo motivo è fondato. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di rilevare che la cartella non conteneva soltanto l'indicazione degli estremi catastali degli immobili oggetto dell'onere contributivo, ma, oltre all'indicazione dell'imponibile e del relativo tributo, l'espressa menzione degli estremi della delibera di approvazione del piano di classifica oltre che del perimetro di contribuenza includente la proprietà del contribuente. Diversamente, quindi, da quanto statuito dalla sentenza impugnata, deve ritenersi nella fattispecie soddisfatto il requisito motivazionale per relationem al piano di classifica regolarmente approvato, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le altre Cass. scz. unite 14 maggio 2010, n. 11722; Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241; n. 10039/2017; in generale, sulla legittimità della motivazione per relationem con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere, cfr. Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9582). La motivazione della cartella difatti contiene gli estremi del piano di classifica per il riparto della contribuenza, del perimetro di contribuenza approvato dal Consiglio con deliberazione n. 6/2004, l'individuazione dell'area del comprensorio, la natura delle opere realizzate dal consorzio finalizzate allo scolo delle acque e alla difesa idraulica con la regimentazione dei corsi d'acqua nonchè il calcolo dei contributi annuali ricavati dalla funzione della rendita catastale o dominicale riportati nel Piano di classifica e di riparto consultabili presso la sede consortile. 10.La terza censura non coglie nel segno. La sentenza è idonea a svelare la ratio decidendi. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).L'art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. Va, tuttavia, rispettato il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta Dalla lettura della sentenza impugnata emerge il chiaro percorso logico seguito dalla CTR con riferimento all'assenza di benefici diretti per la ubicazione degli immobili del contribuente, per il costo delle fogne e del depuratore e dello scolo delle acque nel torrente, per l'assenza di incidenza delle opere sui cespiti di proprietà del contribuente, per l'inidoneità del metodo di calcolo dei tributi. 11. Gli ultimi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono fondati. Deduce il ricorrente di aver prodotto la documentazione amministrativa costituita dallo statuto del consorzio, dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza con relative delibere di approvazione del consorzio e della Provincia; la delibera di riparto della contribuenza relativa all'anno 2009, ed una documentazione tecnica che prova il beneficio che gli immobili ricevono dall'attività di difesa idraulica svolta dall'Ente. Tutto ciò a dimostrazione di aver fornito la prova specifica dell'esistenza del beneficio, anche con specifico e puntuale riferimento agli immobili inseriti nella cartella contestata. Del resto, non solo il contribuente non contesta affatto la sussistenza del Piano di classifica e del perimetro di contribuenza, che risultano prodotte dalla stessa sentenza, all'ultima pagina, ma la stessa cartella impugnata richiama detti atti e le relative delibere di adozione. Tanto premesso, la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti. Innanzitutto va ricordato che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo ( Cass.23815/2015). L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021). 12.L'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera un una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in guanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di con tribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Le SSUU con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, hanno affermato che: "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo". E' stato anche deciso ( Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7, 5 0 co., D.Lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti ( e cioè il perimetro di con tribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente". La decisione n.2241 del 2015, inoltre, ha delimitato l'ambito della contestazione specifica che grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione , affermando :« il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654- 12; sez. un. n. 11722-10). Tale indirizzo - seguito da moltissime altre decisioni - muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine Cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10). Inoltre, è stato chiarito che «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass.19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469; n. 29668/2021). Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 d ella Corte Cost.. 12.1 Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; [...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione). Pertanto, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione. Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, si evince che in contestazione è sempre stata soltanto la sussistenza del beneficio consortile, senza alcun richiamo ai profili di legittimità del procedimento di approvazione degli atti consortili. In difetto, quindi di una puntuale e specifica contestazione della legittimità del piano di classifica, con conseguente mutato riparto degli oneri probatori, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi in discussione nel perimetro di contribuenza, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, C Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass.n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo inopinatamente superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e manutenute, sulla base - non della omessa esecuzione delle opere idrauliche - ma alla luce della distanza degli immobili ( tra i 700 e i 1100 mt) dal corso d'acqua e sulla base dell'altezza dei cespiti rispetto ad esso ( 28 mt circa). Ebbene, secondo il principio affermato da questa Corte: «In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente .... grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (Cass.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654de12012). 13.Alla stregua delle motivazioni che precedono, in accoglimento dei gli ultimi tre motivi del ricorso, respinti gli altri, la sentenza impugnata va cassata conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente. Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P. O. M. La Corte accoglie gli ultimi tre motivi di ricorso, respinti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l'intimato a rifondere le spese del presente giudizio sostenute dal Consorzio che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200, 00 per esborsi,
Sentenza Cassazione n. 11472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris