CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso, giustaprocura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Santoriello, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale comeper legge- controricorrente –Numero registro generale 13487/2024Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 12316/2026Data pubblicazione 02/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 715/2024,pubblicata in data 9 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] di Paestum proponeva appello, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso l’ordinanza del 28 luglio2021, con cui il Tribunale di Bologna, respinte le eccezioni di nullitàdella notifica del decreto ingiuntivo e di incompetenza territoriale,aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di somministrazione di energia elettrica.La Corte d’appello di Bologna, respingendo l’impugnazione,confermava l’ordinanza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Paestum ha proposto ricorso per lacassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.3. È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art.380-bis cod. proc. civ., con la quale è stata prospettatal’inammissibilità del ricorso, a seguito della quale la ricorrente hadepositato istanza per la decisione della causa.4. Fissata per la trattazione del ricorso adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., la parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. per adesione, insistendo per l’estinzione del giudizio, conintegrale compensazione delle spese di lite.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.Numero registro generale 13487/2024Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 12316/2026Data pubblicazione 02/05/2026Ragioni della decisione1. La intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dallacontroricorrente, impone la declaratoria di estinzione del giudizio edesonera il Collegio dallo scrutinio dei motivi formulati.La rinuncia è intervenuta nell’àmbito della sequenzaprocedimentale determinata dalla richiesta di definizione del giudizioa seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata.Questa Corte, chiedendosi se essa sia possibile e, in caso positivo,se essa abbia l’effetto di provocare una decisione secondo le regoleche governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione delricorso all’applicabilità del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ha dato risposta positiva al quesito.È stato al riguardo chiarito (Cass., sez. 3, 08/07/2025, n. 18671)che, sulla base del tessuto normativo ed in particolare dell’immutato– pur dopo la novellazione di cui all’odierno art. 380-bis - tenore delprimo comma dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia sia possibile erituale. Infatti, il primo comma dell’art. 390 c.p.c. continua adaffermare in generale che la rinuncia è possibile ‹‹sino alla datadell’adunanza camerale›› e la previsione ─ in mancanza di indicinormativi espressi o impliciti contrari ─ non può che riguardare anchel’ipotesi in cui una rinuncia abbia luogo dopo che la parte haprovocato, di fronte alla proposta di definizione, la fissazione dellatrattazione con il procedimento camerale cui allude il terzo commadell’art. 380-bis cod. proc. civ.Si è, quindi, osservato che, ‹‹ferma la chiara mancanza di indicinormativi contrari espressi››, ‹‹indici contrari impliciti non possonointravedersi nella ipotetica contraddittorietà della successione dicomportamenti della parte che, invece di fare luogo alla c.d. rinunciatacita prevista per il caso di mancata richiesta di decisione delgiudizio, abbia chiesto al contrario la decisione a norma del secondoNumero registro generale 13487/2024Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 12316/2026Data pubblicazione 02/05/2026comma dell’art. 380-bis c.p.c., e poi successivamente, prima o dopola stessa fissazione dell’adunanza camerale, abbia ─ come nellaspecie ─ formulato una dichiarazione di rinuncia al giudizio dicassazione. La ragione per cui la contraddittorietà implicita non èravvisabile è palese: posto che la rinuncia non deve essere motivatae considerato che la decisione della parte potrebbe anche dipendereda ragioni e valutazioni sopravvenute rispetto a quelle che la spinseroa chiedere la decisione dopo la proposta di definizione, non è possibileravvisare automaticamente – stante che la rinuncia non deve esseremotivata ─ una incompatibilità, tale da indurre a ritenere che larinuncia dopo la richiesta di definizione sia un atto processuale che laparte non può compiere, perché vi ha rinunciato chiedendo ladecisione. Ne segue che la rinuncia al presente giudizio deve ritenersilegittima e, considerato che essa è rituale, il giudizio dev’esseredichiarato estinto ai sensi dell’art. 391, primo comma, c.p.c.››.Dalle svolte considerazioni discende che non è possibile ipotizzarenemmeno la condanna di cui al terzo ed al quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., atteso che: a) il procedimento di decisione sullarinuncia ex art. 390-391 cod. proc. civ. si è sovrapposto a quello giàdeterminato dalla richiesta di decisione dopo la proposta didefinizione, sicché questa Corte non si trova nella condizione di poterapplicare il terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; b) in ognicaso, allorquando la Corte debba fare luogo a dichiarazione diestinzione a seguito di trattazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc.civ., il potere che le è concesso è regolato dalle previsioni del secondoe del quarto comma della norma, che si riferiscono alle speseprocessuali, in tal modo restando preclusa la possibilità di applicareanche in via diretta l’art. 96 cod. proc. civ. (si veda Cass. n. 32584del 2018, secondo cui: ‹‹ Alla dichiarazione di estinzione del giudiziodi legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parteNumero registro generale 13487/2024Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 12316/2026Data pubblicazione 02/05/2026ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenutoconto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involgeuna peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condottadella parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza delrilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazionipregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità ol'improcedibilità››).2. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsiapplicazione del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso latosanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3,30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quellaverificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]