CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 7 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in ordine al reato di scambio politico mafioso, commesso, in base all'imputazione provvisoria, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Latina, svoltesi il 5 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato, a vantaggio del candidato Adinolfi, capolista della Lista "Noi con Salvini", la promessa avanzata da [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], di procurare almeno 200 voti tra gli elettori residenti nei quartieri della città controllati dal clan con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.; ciò, in cambio del pagamento di una somma di danaro, comprensiva della quota destinata alle affissioni di manifesti elettorali in favore di Adinolfi e della sua lista. Secondo detta ipotesi, [OSCURATO:PERSONA], cui erano riferibili due imprese operanti nel settore della raccolta dei rifiuti, avrebbe agito nell'interesse del candidato anche al fine di conseguire appalti per le proprie imprese nel settore della raccolta dei rifiuti del comune di Latina, avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] costituito la lista "Noi con Salvini" e avendovi inserito, quale candidato a sindaco, il proprio commercialista, cioè il menzionato Adinolfi. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fondava la propria decisione sia sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia sulle risultanze delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (n. 8743/15 r.g. Procura di Latina), conclusosi con sentenza di patteggiamento, per fatti di corruzione che avevano coinvolto un consigliere e il vicesindaco e assessore all'ambiente del comune di Cisterna di Latina. 2. Con ordinanza del 27 luglio 2021, il Tribunale di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale riteneva infondate le censure circa la utilizzabilità delle citate intercettazioni e circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. 3. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle predette intercettazioni. Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con le osservazioni e i dati rilevati dalla difesa, tali da escludere la presenza di una connessione di natura oggettiva tra il procedimento per i fatti di corruzione e quello per i fatti di scambio elettorale politico mafioso. Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di connessione tra procedimenti, questi ultimi devono considerarsi diversi, con applicazione dei limiti di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale non ha correttamente coniugato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con le indicazioni dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. È stata omessa la valutazione del decorso del tempo dalla commissione dei fatti, quale elemento utile al superamento della presunzione di pericolosità. È stata così adottata una decisione del tutto illogica e contraddittoria, che ha ignorato gli elementi favorevoli al ricorrente, come il fatto che le condotte ascritte risalgono al 2016, l'assenza di ulteriori reati successivi e il deposito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei messaggi intercorsi con il collaboratore Riccardo. 4. In data 25 novembre 2021, la difesa ha presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., motivi aggiunti con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 125, comma 3, 266, 270 e 271 cod. proc. pen., e, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 416-ter cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, e dell'art. 86, d.P.R. n. 570/1960. In particolare, il ricorrente ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni su cui è stata fondata l'ordinanza cautelare genetica, e rileva che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non rientra nella fattispecie di cui al testo dell'art. 416-ter cod. pen. vigente al tempo della commissione dei fatti, prima della modifica intervenuta con la legge 21 maggio 2019, n. 43. Infatti, il previgente testo normativo dello scambio elettorale politico mafioso non puniva la figura dell'intermediario - quale sarebbe stato il ricorrente operando in favore del politico Adinolfi - né i soggetti diversi dal politico e dall'appartenente alla cosca mafiosa, data la natura della predetta fattispecie di reato proprio esclusivo a concorso necessario proprio. Nemmeno sarebbe possibile inquadrare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso eventuale nel reato ascritto, perché [OSCURATO:PERSONA] viene individuato nella condotta contestata quale attore principale, e non come mero concorrente nel reato insieme al politico Adinolfi. Ai predetti elementi deve aggiungersi che, nel caso in esame, mancherebbe anche l'elemento del concreto utilizzo delle modalità mafiose nel procacciamento dei voti, posto che Riccardo avrebbe agito a titolo meramente personale e che dalle sue dichiarazioni emerge unicamente che il patto aveva ad oggetto non il procacciamento di voti a mezzo della intimidazione derivante dalla caratura criminale degli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA], ma la mera compravendita delle preferenze elettorali. Per tali motivi, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata, al più, nel reato comune di corruzione elettorale, non sussistendo peraltro alcun limite alla possibilità di configurare diversi titoli di reato per i concorrenti nei reati a soggettività forte, come nel caso dell'extraneus, concorrente nel reato di autoriciclaggio, imputabile per riciclaggio. Se si aderisce alla diversa qualificazione del fatto, ne consegue l'assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in procedimenti ulteriori rispetto a quello in cui le predette intercettazioni sono state disposte. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato atto datato 30 novembre 2021, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria di replica datata 11 dicembre 2021, con la quale sostiene l'ammissibilità del motivo nuovo e insiste per l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso per cassazione e il motivo aggiunto, in quanto concernenti l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento penale a carico del ricorrente per i fatti di corruzione, sono da trattarsi con priorità logica rispetto al secondo motivo del ricorso principale. In particolare, si rende necessario affrontare due questioni, nel seguente ordine: in primo luogo, la questione circa la connessione tra i due procedimenti - quello ora in esame e quello nel quale erano state autorizzate le intercettazioni - per continuazione tra reati; in seguito, l'ammissibilità del motivo aggiunto, con riguardo alla qualificazione del reato al tempo della commissione del fatto. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza -, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01). È stato inoltre precisato che, in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale esse sono state disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso, in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l'utilizzo della prova, dà luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 46085 del 28/03/2018, Fersini, Rv. 275351-02). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha profusamente motivato in ordine alla sussistenza della connessione tra procedimenti a norma dell'art. 12, cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi della continuazione tra reati e alla conseguente utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, disposte nel precedente procedimento, per fondare il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Tribunale ha rilevato la sussistenza della citata ipotesi di connessione sulla base sia della circostanza per la quale i fatti oggetto dei due procedimenti penali erano coevi, sia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate, che evidenziavano l'ipotesi di un collegamento instaurato da [OSCURATO:PERSONA] fra il proprio impegno politico e le attività delle imprese a lui riferibili e attive nel settore dei rifiuti. Né può ritenersi che il Tribunale sia incorso in vizio di motivazione, perché ha specificamente affrontato e disatteso le censure avanzate dall'attuale ricorrente nella richiesta di riesame, e ha fornito una lettura degli indizi, a sostegno della sussistenza della ipotesi di connessione, priva di manifesta illogicità e di contraddittorietà. 3. Le censure avanzate con i motivi nuovi sono inammissibili, poiché essi sono stati proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01). È stato precisato, inoltre, che, in tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione, tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione; ne consegue che al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi una violazione di legge non dedotta nel ricorso originario (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441-01). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre stabilito che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, consente soltanto il rilievo della abolito criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, e preclude il rilievo d'ufficio di ogni altra questione (Sez. 4, n. 25644 del 21/05/2008, Gironi, Rv. 240848-01). 3.2. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente avanza, nei motivi aggiunti, censure che risultano introduttive di un tema - quello della riqualificazione del fatto - che mira ad estendere l'ambito del devolutum tracciato dal ricorso principale. Nel ricorso originario il ricorrente si è limitato a censurare profili relativi alla sussistenza di una ipotesi di connessione tra procedimenti, e nei motivi aggiunti si richiede, dapprima, una riqualificazione del fatto e, successivamente, la dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni per assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. Né può rilevare in questa sede la possibilità - riconosciuta al giudice di legittimità - di riqualificare ex officio il fatto. Tale potere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone che il ricorso per cassazione non sia generico o manifestamente infondato. Nel caso in esame, e come si vedrà nel prosieguo, il ricorso per cassazione principale è inammissibile, e ciò preclude l'ipotetico esercizio del predetto potere. 4. Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, dunque inammissibile. L'esame della predetta censura, vertente sul giudizio relativo alle esigenze cautelari, rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili.4.1. È stato affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566-01; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Fer., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Contarini, Rv. 261400-01). 4.2. Ciò premesso in astratto, deve osservarsi, con riferimento al caso in esame, che le censure avanzate nel secondo motivo del ricorso per cassazione sono tendenti a prospettare una lettura alternativa delle circostanze indicate dal Tribunale. Tale lettura, però, non è consentita in sede di legittimità, dal momento che la motivazione addotta dal Tribunale non risulta affetta da violazione di legge o vizio di motivazione. Infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistente tanto l'esigenza cautelare inerente al pericolo di recidiva, quanto quella riguardante il pericolo di inquinamento probatorio. Ha inoltre ritenuto assenti elementi positivamente valorizzabili e idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, il Tribunale ha escluso che il decorso del tempo, in particolare cinque anni, potesse eliminare o affievolire nel caso concreto le ritenute esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ha sottolineato, a fondamento del citato giudizio di irrilevanza del predetto lasso temporale: la operatività di [OSCURATO:PERSONA] nelle società a lui riferibili, le quali ancora sono attive nel settore degli appalti pubblici; l'imminenza di elezioni amministrative a Latina; il precedente per reati contro la pubblica amministrazione; l'ampia rete di contatti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond