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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 05067/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25875/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 00195 VIALE G. MAZZINI N 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 981/2019depositata il 07/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n.981/2019, pubblicata il 7 maggio 2019, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. nei confronti del Ministero dello sviluppo economico volta ad ottenere la disapplicazione del provvedimento di revoca, disposta ai sensi dell’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, con decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2004, del contributo concessole in base alla legge n.48/1992 con D.M. del 31 gennaio 2001 – poi erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria incaricata dal Ministero dell’istruttoria della pratica e della verifica della realizzazione dell’investimento finanziario - in relazione a quanto era emerso da una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza.

Era stata, infatti, accertata l’omessa installazione, nello stabilimento industriale finanziato, di taluni stampi di componenti per elettrodomestici, in difformità rispetto a quanto dichiarato dalla società beneficiaria della sovvenzione all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa.

Secondo la Corte di appello la revoca era stata adottata correttamente, non applicandosi la disciplina in tema di risoluzione, mai dichiarata, ma quella connessa alla decadenza dei benefici, avente natura vincolata e formale e non soggetta ad alcuna possibilità di graduazione quanto agli effetti della perdita dei benefici derivanti dalla dichiarazione non veritiera.

Aggiungeva, poi, la Corte di appello che la revoca disposta dall’amministrazione aveva riguardato ipotesi diversa da quella presa in considerazione dal Regolamento n.527/1995, art.8. [OSCURATO:PERSONA] sud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, al quale ha resistito il Ministero dello Sviluppo economico con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6 febbraio 2024.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.1455 c.c.

Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere inapplicabile, in seguito al decreto di revoca della sovvenzione, la disposizione codicistica in tema di gravità dell’inadempimento connesso al ritenuto inadempimento della stessa rispetto al finanziamento inizialmente concesso.

Se, infatti, non era dubitabile che il rapporto successivo alla concessione del finanziamento ponesse le parti del rapporto in posizione paritetica, sarebbe necessario valutare nel complesso il comportamento del beneficiario rispetto alla realizzazione dell’investimento previsto che non era mai stata messa in discussione, al più potendosi ritenere che la ricorrente: a) era venuta meno all’obbligo di installazione di alcuni stampi presso lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva omesso lo scorporo di alcune spese di progettazione e studi da quelle di acquisto di impianti e macchinari; c) doveva rispondere della non corrispondenza di n.19 stampi e numeri di matricola indicati in fattura.

Risultava quindi evidente l’errore di sussunzione ascrivibile alla Corte di appello per avere escluso l’applicazione dell’art.1455 c.c.

Con il secondo motivola ricorrente deduce la violazione dell’art.1, c.1 bis l.n.241/1990.

La ricorrente ribadisce che il rapporto intercorso con il Ministero, essendo di natura paritetica, andrebbe regolato dalle norme che prendono in considerazione la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del rapporto stesso, in base all’art.1455 c.c.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 e dei principi in tema di decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera.

La parziale non veridicità della dichiarazione presentata unitamente allo stato finale dei lavori non avrebbe dovuto determinare la revoca dell’intero finanziamento, ma solo della parte alla quale si riferiva la dichiarazione non veritiera, come già ritenuto dal la giurisprudenza amministrativa interpretando l’art.8 D.M. n.527/1995.

La decisione impugnata urterebbe con il principio che esclude, in materia sanzionatoria, gli automatismi impeditivi di una valutazione completa della situazione realmente occorsa.

Con il quarto motivola ricorrente deduce la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, anche di matrice comunitaria, in relazione alle conseguenze che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto doversi produrre sull’intero finanziamento in relazione alla solo parziale non veridicità della dichiarazione dalla stessa resa, ancora una volta discostandosi dalla giurisprudenza amministrativa che avrebbe ammesso, anche rispetto all’ipotesi di violazione dell’art.75 d.P.R. n.445/2000, la riduzione proporzionale del beneficio ottenuto nelle ipotesi in cui la detta dichiarazione era stata resa al fine di conseguire un beneficio maggiore e non integrava, come nel caso di specie, il presupposto per il rilascio della sovvenzione.

Con il quinto motivosi deduce la violazione del D.M. n.527/1995.

La Corte di appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’ipotesi contemplata dall’art.8 del Regolamento appena citato considerando invece l’art.11, c.3 d.PR n.403/1998- rete, l’art.75 d.P.R. n.445/2000-.

Detto regolamento, regolando le modalità e le procedure per la concessione del beneficio inizialmente concesso alla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi applicabile anche nella parte in cui consente la revoca soltanto parziale del beneficio.

Peraltro, dovendo “la norma, analoga a quella di cui all’art.75 del d.p.r.n.445/2000”, considerandosi “come norma speciale rispetto a quella (ipoteticamente generale) di cui all’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998, implica una deroga a quest’ultima, di guisa che la revoca, soprattutto totale, avrebbe potuto essere disposta solo nell’accertato concorso di una delle previsioni della anzidetta norma speciale, con conseguente violazione del noto principio per cui lex specialis derogat generali” (così, testualmente, pagg.21 e 22 ricorso per cassazione).

Orbene, per una più chiara comprensione del ricorso occorre premettere che la materia delle agevolazioni concesse nell’ambito degli interventi straordinari per il M ezzogiorno previsti dal d.l.n.415/1992, convertito con modificazioni nella l.n.488/1992 ha rilievo il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”), il procedimento per la concessione dell’agevolazione finanziaria concessa alla società ricorrente disciplina l’emanazione del decreto ministeriale di concessione provvisoria del contributo, con seguente erogazione in quote da parte della banca concessionaria (incaricata dell’istruttoria) in relazione all’avanzamento degli investimenti e previa verifica della loro corrispondenza alle erogazioni richieste (art. 7).

Per quel che qui interessa, l’art.9 prevede al primo comma che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata, aggiungendo al c.5 che a lla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:…d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica" Lo stesso regolamento prevede, poi, l’accertamento da parte del Ministero dell’avvenuta realizzazione del programma ed il successivo ricalcolo delle agevolazioni dovute all’impresa per l’emanazione del decreto di concessione definitiva dell’agevolazione (art. 10).

In particolare, l’art. 10, comma 5, recante la dichiarazione del soggetto beneficiario da allegare alla documentazione finale di spesa, prevede le seguenti attestazioni: a) data di entrata a regime dell'iniziativa oggetto delle agevolazioni; b) conformità ai documenti originali della documentazione finale di spesa per l'iniziativa, da allegarsi alla dichiarazione; c) regolarità della documentazione e riferimento della stessa a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa; d) acquisto ed installazione di tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature, "nuovi di fabbrica", presso lo stabilimento; e) esclusione dei materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e delle spese di gestione; f) pagamento a saldo delle forniture e mancanza di sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; g) perfetto stato di funzionamento dell'impianto; h) indicazione espressa delle produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva a regime e del numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva.

Quanto alla revoca delle agevolazioni, l’art.8, c.1, prevede le ipotesi di revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni: “a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1; b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.” È invece il comma 2 del medesimo art.8 reg. ult.cit. a prendere in considerazione le specifiche ipotesi di revoca parziale dell’agevolazione: “Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio.

A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio.

Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.” Viene parimenti in rilievo nel presente procedimento la disciplina in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal beneficiario di un’agevolazione e di effetti delle dichiarazioni non veritiere, avendo il giudice di appello confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto pienamente legittimo il decreto di revoca delle agevolazioni riconosciute a suo tempo alla Polti sud S.r.l. in relazione all’accertata non veridicità della dichiarazione che aveva accompagnato l’ultimazione dei lavori relativi all’investimento finanziato dalla quale era risultato, pacificamente alcune risultanze non corrispondenti al vero già esposte nel primo motivo di ricorso dalla stessa Polti.

In particolare, assumono rilievo l’art.11, c.3 dPR n.403/1998- applicabile al caso di specie ratione temporis, come ritenuto dalla Corte di appello - cfr. pag. 10 penultimo cpv. sent. impugnata - a cui tenore “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l’art.75 c.1 del d.P.R. n.445/2000, entrato in vigore il 6 marzo 2001, che ha sostituito l’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 cit. - a tenore del quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” Ciò posto, i primi quattro motivi, connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

La Corte di appello ha ritenuto l’infondatezza dell’appello proposto dalla Polti laddove aveva richiesto la verifica della gravità dell’inadempimento rispetto al contenuto dell’investimento finanziato ai sensi dell’art.1455 c.c., rilevando che rispetto al provvedimento di decadenza adottato dal Ministero non poteva applicarsi la disciplina in tema di risoluzione negoziale- ma pronunziata nel caso di specie-.

Si trattava, infatti, di un atto strettamente vincolato e formale, non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d’ufficio.

Ragion per cui non poteva in alcun modo profilarsi una verifica in termine di importanza dell’inadempimento da parte del privato degli obblighi assunti secondo il criterio posto dall’art.1455 c.c.

La decisione anzidetta appare corretta in diritto.

È vero, infatti, che una volta riconosciuto dall’amministrazione pubblica un beneficio o agevolazione è il giudice ordinario a dovere verificare se il privato ha ottemperato agli obblighi ai quali era condizionato il rilascio del beneficio, controvertendosi in tali ipotesi di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della "somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto-cfr.Cass.n.18742/2004-.

Ciò non consente, tuttavia, di ritenere che nella fase successiva alla concessione del contributo il rapporto giuridico insorto renda possibile l’applicazione delle regole in tema di risoluzione del contratto quanto al rapporto derivato dalla concessione del beneficio.

Ed infatti, la verifica alla quale è chiamato il giudice ordinario rispetto ai provvedimenti di decadenza e revoca adottati dall’amministrazione non può in alcun modo sussumersi, come vorrebbe la ricorrente, nel paradigma dell’istituto civilistico della risoluzione del contratto e, specificamente, dell’art.1455 c.c. originando, a monte, da un atto dell’amministrazione che ha riconosciuto in favore del beneficiario il contributo a condizione che lo stesso rispetti gli obblighi nascenti dalla legge o dal provvedimento di concessione del contributo medesimo.

È senz’altro vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “la decisione, con la quale si dispone il venir meno dei benefici accordati, è assimilabile alla declaratoria di risoluzione di cui all'art. 1456 cod. civ., per inadempimento delle obbligazioni”, tuttavia chiarendo, nel medesimo contesto, che la revoca si configura come la dichiarazione che è sopravvenuto un fatto, oggetto di accertamento, al quale la stessa legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'ente pubblico possa valutare se risponda o no all'interesse pubblico che il beneficiario del contributo ne mantenga la disponibilità (Cass., Sez.

Un., 10 agosto 1996, n. 7405; Cass.

S.U. n.13046/1997).

Ciò impone dunque di cogliere in modo corretto il senso dei principi appena ricordati, resi in sede di regolamento di giurisdizione, dovendo escludersi che la verifica del rispetto degli obblighi ai quali è assentito il contributo vada ponderata alla stregua della gravità dell’inadempimento secondo il paradigma dell’art.1455 c.c. Ed infatti, la disciplina prevista in materia di agevolazioni economiche a carico dello Stato – al cui interno si inserisce indubbiamente quella collegata alla l. n.48/1992 e al già ricordato Regolamento n.527/1995 - rende evidente la diversa radice degli obblighi nascenti in capo al beneficiario, appunto rappresentati dalla fonte normativa primaria e/o secondaria oltreché, specificamente, da quella generale relativa alle dichiarazioni non veritiere di cui all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998 di cui si dirà appresso.

Da ciò consegue che la valutazione della rilevanza dei vari adempimenti, ai quali è subordinata l'erogazione definitiva dei benefici viene effettuata attraverso le prescrizioni dettate dal potere amministrativo alla cui osservanza i soggetti destinatari sono tenuti nell'ambito di un rapporto che non può essere accostato ad un rapporto privatistico (con conseguente applicazione dell' ) tra il privato e la [OSCURATO:PERSONA].

Anche nel caso qui esaminato, infatti, vengono in rilievo norme imperative attinenti ad un rapporto pubblicistico, la cui ratiotrae la propria origine dall'esigenza di preservare il corretto utilizzo dei fondi erogati ai privati, per lo sviluppo delle attività imprenditoriali- cfr., conf.

Cass. n. 22731/2023 - .

In altre parole, è lo stesso legislatore ad individuare con precisione gli obblighi ai quali è soggetto il beneficiario e le conseguenze relative alla eventuale loro inosservanza, senza che possa profilarsi la riconducibilità del rapporto di cui si discute nell’ambito dei contratti di natura privatistica se non nei termini in cui sia la stessa normativa primaria o secondaria a prendere espressamente in considerazione, fra gli elementi considerati per il rilascio o la conferma del beneficio, circostanze particolari collegate alle ragioni del mancato rispetto parziale o totale, degli obblighi ricadenti sul concessionario.

Orbene, proprio con riferimento al caso qui in esame, la decisione dell’amministrazione di adottare un provvedimento di segno opposto a quello che l’aveva indotta alla concessione del beneficio sulla base di quanto previsto dall’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, è stata collegata alla verifica dell’inosservanza delle condizioni previste per l’ottenimento del beneficio stesso – specificamente, la non veridicità della dichiarazione presentata dalla società all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa, acclarata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale-.

Pertanto, la disposta revoca del beneficio non consente, in relazione alla portata precettiva della ricordata disposizione, alcuna ponderazione – da parte dell’amministrazione e, dunque del giudice in sede di contenzioso, in ordine all’elemento soggettivo che ha sorretto la condotta della Polti e/o la gravità dell’inosservanza stessa.

Ad opinare diversamente, si dovrebbe giungere a ritenere applicabile, in tema di revoca dei benefici connessi ad agevolazioni pubbliche, l’orientamento di questa Corte a tenore del quale "In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" - cfr. Cass. n. 22346/2014-.

Conclusione che, viceversa, non è in linea con la disciplina prevista in tema di provvidenze riconosciute ai privati dallo Stato o altri enti pubblici, nelle quali è costante l’esigenza di attribuire all’amministrazione le operazioni di verifica delle condizioni sussistenti per la permanenza (se già conseguita) o per l’erogazione dell’agevolazione, salvo la verifica giudiziale della correttezza dell’operato della p.a. rispetto agli obblighi previsti dalla fonte normativa di grado primario o secondario.

D’altra parte, le argomentazioni qui espresse, alle quali si è pienamente conformato il giudice di appello, appaiono vieppiù confermate dalle ragioni che hanno sorretto la revoca del beneficio nei confronti della Polti, collegate all’accertamento della non veridicità della dichiarazione della Polti operato dalla Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] tributaria Calabria in esito alla verifica fiscale eseguita a carico della società Polti.

Ed infatti, questa Corte, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, è ferma nel ritenere che in base al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75- come si è visto speculare al contenuto dell’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate sulla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento di concessione implica la decadenza dal beneficio conseguito ed individua un mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso, senza alcun rilievo dell'elemento soggettivo, considerato invece nella diversa ipotesi di verifica della sussistenza di un eventuale reato-cfr.Cass.n.23175/2023, Cass.n.16917/2022;Cass.n.18719/2016-.

Principi che sono sovrapponibili a quelli espressi dal Consiglio di Stato con espresso riferimento all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998- v.Cons.

Stato, n. 2447/2012-.

Nella stessa prospettiva questa Corte ha ribadito la portata ed il valore delle dichiarazioni sostitutive nonché gli effetti connessi alla loro eventuale non veridicità, precisando che “Le certificazioni sostitutive sono disciplinate dall'art. 46 …del D.P.R. n. 445 del 2000.

Tale disposizione prevede che in generale sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quanto che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n).

L'art. 71 medesimo D.P.R. prevede poi che le Amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Infine, l'art. 75 D.P.R. dispone che ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sistema della documentazione amministrativa, incentrato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall'interessato, poggia infatti sui due fondamentali principi quello dell'autoresponsabilità del dichiarante e quello dell'equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce, quindi, un mezzo di semplificazione delle formalità del rapporto con l'Amministrazione pubblica.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2012, ha affermato che "il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria - Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59.

Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa”.

L’Amministrazione ha la piena facoltà di verificare la veridicità del dichiarato (citato D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71), in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l'istituto persegue, il contenuto dell'autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria.

Una volta che l'Amministrazione abbia acquisito la certezza della non veridicità del dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, nella corretta e doverosa applicazione del principio generale di buon andamento dell'Amministrazione pubblica.” - cfr. Cass. n. 32571/2023-.

L’orientamento appena espresso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta coerente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo di ultima istanza.

Ed invero, il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “La fattispecie decadenziale,di cui all’art.75 d.P.R. n.445/2000, si basa su un presupposto oggettivo, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva: "L'oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati dal richiedente, intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente, è causa sufficiente a escludere la spettanza di un beneficio e a disporre la decadenza dell'intero beneficio" (Cons.

St., sez.

VII, 3 maggio 2023 n. 4517).

Essa non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, né la valutazione dell'effettiva gravità del fatto e dalla sua incidenza rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.

La decadenza si configura infatti come un effetto volto a ripristinare il bene della vita leso, cioè l'utilizzo di risorse pubbliche per finalità non consentite.

La dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, preclude infatti al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio.

Il principio di autoresponsabilità trova applicazione nel caso dell'ammissione a incentivi in ragione della ratio, volta a semplificare gli adempimenti amministrativi facendo affidamento sulla posizione del privato interessato, e anche perché, diversamente opinando, l'amministrazione sarebbe tenuta, pur a fronte di dati non veritieri perché non rispondenti ai requisiti, a procedere a un'autonoma verifica, caso per caso, dei requisiti sostanziali per l'ammissione al beneficio.

Il che vanifica la logica stessa dell'autoresponsabilità (Cons.

St., sez.

II, 17 maggio 2023 n. 4913).

Nell'ipotesi in cui si configurino a carico del singolo partecipante obblighi informati al principio di autoresponsabilità, quali il dovere di presentare documentazione esaustiva, è regola direttamente consequenziale quella in forza della quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (Cons.

St., sez.

III, 4 gennaio 2019 n. 96).

In base a detto principio, pertanto, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali mancanze commesse nella presentazione della documentazione in quanto questi ultimi evidenziano il mancato assolvimento degli oneri minimi di cooperazione, quali sono il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete e rispondenti al vero, che trovano fondamento nel canone generale di buona fede e solidarietà di cui agli artt. e Cost. … e senza poter valutare una parziale decurtazione del beneficio- corsivo aggiunto n.d.r.- Cons.

Stato n.9156/2023; conf.

Cons.Stato n.8920/2019); Cons.

St. n.3934/2014-.

Ora non può revocarsi in dubbio che le ragioni poste a sostegno dell’intervenuta decadenza attenevano alla falsità delle dichiarazioni presentate dall’impresa beneficiaria all’atto della ultimazione dei lavori e, conseguentemente, all’effetto caducatorio prodotto dalla non veridicità delle dichiarazioni rese.

Giova poi sottolineare, per dimostrare l’infondatezza dei rilievi censori esposti dalla ricorrente a proposito della non proporzionalità della “sanzione” che l’amministrazione avrebbe applicato con il provvedimento di revoca del beneficio, che l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, ha avuto modo di rilevare, a proposito della decadenza di agevolazioni in favore dei privati, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc(o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), che i provvedimenti di tale tipo adottati dall’amministrazione si differenziano dal più ampio genus dell'autotutela, caratterizzandosi specificatamente: a) per l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle previste dall' art. 21 nonies della legge 241/90che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. - Cons.

Stato, Ad. plen. n.18/2020 –.

Nella medesima occasione si è quindi ritenuto che la decadenza non presenta nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell'effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere.

Orbene, condividendo e facendo propri i principi appena ricordati, questa Corte esclude la fondatezza dei motivi di ricorso volti a sostenere che in tema di revoca dalla quale sia derivata la decadenza dei benefici concessi alla Polti il giudice di appello fosse tenuto: a) a verificare la sussistenza di elementi relativi alla gravità dell’inosservanza agli obblighi assunti all’atto della concessione del finanziamento, una volta acclarata la non veridicità delle dichiarazione rese al momento dell’ultimazione dei lavori; b) a valutare la possibilità di una decurtazione solo parziale dei benefici in relazione alla portata della dichiarazione non veritiera rispetto al finanziamento concesso; c) a ponderare la proporzionalità degli effetti prodotti dalla dichiarazione non veritiera, essendo gli stessi previsti ex lege sulla base di un bilanciamento fra gli interessi pubblici e privati coinvolti che non può essere in alcun modo graduato dal giudice ordinario.

Ne consegue che non si può profilare alcun vizio nella pronunzia impugnata laddove la Corte di appello ha escluso che la decadenza potesse essere limitata ai soli beni dei quali non era stata rinvenuta la presenza in modo da giustificare la perdita solo parziale del contributo, proprio in relazione all’impossibilità di consentire una ponderazione in termini di gravità e/o proporzionalità operata espressamente dal legislatore e tanto meno di proporzionalità e ragionevolezza.

Anche il quinto motivo è inammissibile ed in parte infondato.

La Corte di appello ha messo in chiaro che la decadenza pronunziata dall’amministrazione ha riguardato la violazione dell’art.11, c.3 del DPR 403/1998 sostituito dall’art.75 d.P.R. n.445/2000 e non già l’ipotesi di revoca disciplinata dall’art.8 del D.M. n.527/1995.

Ed invero, deve ritenersi che la norma sulla cui base venne pronunziata la decadenza, come ritenuto dalla Corte di appello, disciplinasse un’ipotesi di revoca delle agevolazioni correlato alla dichiarazione non veritiera prevista espressamente dall’art.11, c.3 d.P.R. cit., come tale concorrente rispetto alle ipotesi previste dal detto regolamento in tema di revoca parziale o totale del benefico di cui alla l.n.48/1992-art.8 Reg.n.527, cit. - , non avendo il Regolamento espressamente preso in considerazione gli effetti della falsità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario dell’agevolazione né mostrato di volervi derogare.

La restante parte della censura difetta del carattere della chiarezza, non apparendo intelligibile laddove ipotizza un rapporto di specialità fra disposizioni non individuate in maniera chiara e movendo, peraltro, dal presupposto, non condivisibile, che l’art.11, c.3 d.p.r.n.403/1998 abbia natura sanzionatoria.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25875/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 00195 VIALE G. MAZZINI N 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 981/2019depositata il 07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n.981/2019, pubblicata il 7 maggio 2019, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. nei confronti del Ministero dello sviluppo economico volta ad ottenere la disapplicazione del provvedimento di revoca, disposta ai sensi dell’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, con decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2004, del contributo concessole in base alla legge n.48/1992 con D.M. del 31 gennaio 2001 – poi erogato dalla [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria incaricata dal Ministero dell’istruttoria della pratica e della verifica della realizzazione dell’investimento finanziario - in relazione a quanto era emerso da una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza. Era stata, infatti, accertata l’omessa installazione, nello stabilimento industriale finanziato, di taluni stampi di componenti per elettrodomestici, in difformità rispetto a quanto dichiarato dalla società beneficiaria della sovvenzione all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa. Secondo la Corte di appello la revoca era stata adottata correttamente, non applicandosi la disciplina in tema di risoluzione, mai dichiarata, ma quella connessa alla decadenza dei benefici, avente natura vincolata e formale e non soggetta ad alcuna possibilità di graduazione quanto agli effetti della perdita dei benefici derivanti dalla dichiarazione non veritiera. Aggiungeva, poi, la Corte di appello che la revoca disposta dall’amministrazione aveva riguardato ipotesi diversa da quella presa in considerazione dal Regolamento n.527/1995, art.8. [OSCURATO:PERSONA] sud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, al quale ha resistito il Ministero dello Sviluppo economico con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6 febbraio 2024. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.1455 c.c. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere inapplicabile, in seguito al decreto di revoca della sovvenzione, la disposizione codicistica in tema di gravità dell’inadempimento connesso al ritenuto inadempimento della stessa rispetto al finanziamento inizialmente concesso. Se, infatti, non era dubitabile che il rapporto successivo alla concessione del finanziamento ponesse le parti del rapporto in posizione paritetica, sarebbe necessario valutare nel complesso il comportamento del beneficiario rispetto alla realizzazione dell’investimento previsto che non era mai stata messa in discussione, al più potendosi ritenere che la ricorrente: a) era venuta meno all’obbligo di installazione di alcuni stampi presso lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva omesso lo scorporo di alcune spese di progettazione e studi da quelle di acquisto di impianti e macchinari; c) doveva rispondere della non corrispondenza di n.19 stampi e numeri di matricola indicati in fattura. Risultava quindi evidente l’errore di sussunzione ascrivibile alla Corte di appello per avere escluso l’applicazione dell’art.1455 c.c. Con il secondo motivola ricorrente deduce la violazione dell’art.1, c.1 bis l.n.241/1990. La ricorrente ribadisce che il rapporto intercorso con il Ministero, essendo di natura paritetica, andrebbe regolato dalle norme che prendono in considerazione la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del rapporto stesso, in base all’art.1455 c.c. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 e dei principi in tema di decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera. La parziale non veridicità della dichiarazione presentata unitamente allo stato finale dei lavori non avrebbe dovuto determinare la revoca dell’intero finanziamento, ma solo della parte alla quale si riferiva la dichiarazione non veritiera, come già ritenuto dal la giurisprudenza amministrativa interpretando l’art.8 D.M. n.527/1995. La decisione impugnata urterebbe con il principio che esclude, in materia sanzionatoria, gli automatismi impeditivi di una valutazione completa della situazione realmente occorsa. Con il quarto motivola ricorrente deduce la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, anche di matrice comunitaria, in relazione alle conseguenze che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto doversi produrre sull’intero finanziamento in relazione alla solo parziale non veridicità della dichiarazione dalla stessa resa, ancora una volta discostandosi dalla giurisprudenza amministrativa che avrebbe ammesso, anche rispetto all’ipotesi di violazione dell’art.75 d.P.R. n.445/2000, la riduzione proporzionale del beneficio ottenuto nelle ipotesi in cui la detta dichiarazione era stata resa al fine di conseguire un beneficio maggiore e non integrava, come nel caso di specie, il presupposto per il rilascio della sovvenzione. Con il quinto motivosi deduce la violazione del D.M. n.527/1995. La Corte di appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’ipotesi contemplata dall’art.8 del Regolamento appena citato considerando invece l’art.11, c.3 d.PR n.403/1998- rete, l’art.75 d.P.R. n.445/2000-. Detto regolamento, regolando le modalità e le procedure per la concessione del beneficio inizialmente concesso alla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi applicabile anche nella parte in cui consente la revoca soltanto parziale del beneficio. Peraltro, dovendo “la norma, analoga a quella di cui all’art.75 del d.p.r.n.445/2000”, considerandosi “come norma speciale rispetto a quella (ipoteticamente generale) di cui all’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998, implica una deroga a quest’ultima, di guisa che la revoca, soprattutto totale, avrebbe potuto essere disposta solo nell’accertato concorso di una delle previsioni della anzidetta norma speciale, con conseguente violazione del noto principio per cui lex specialis derogat generali” (così, testualmente, pagg.21 e 22 ricorso per cassazione). Orbene, per una più chiara comprensione del ricorso occorre premettere che la materia delle agevolazioni concesse nell’ambito degli interventi straordinari per il M ezzogiorno previsti dal d.l.n.415/1992, convertito con modificazioni nella l.n.488/1992 ha rilievo il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”), il procedimento per la concessione dell’agevolazione finanziaria concessa alla società ricorrente disciplina l’emanazione del decreto ministeriale di concessione provvisoria del contributo, con seguente erogazione in quote da parte della banca concessionaria (incaricata dell’istruttoria) in relazione all’avanzamento degli investimenti e previa verifica della loro corrispondenza alle erogazioni richieste (art. 7). Per quel che qui interessa, l’art.9 prevede al primo comma che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata, aggiungendo al c.5 che a lla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:…d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica" Lo stesso regolamento prevede, poi, l’accertamento da parte del Ministero dell’avvenuta realizzazione del programma ed il successivo ricalcolo delle agevolazioni dovute all’impresa per l’emanazione del decreto di concessione definitiva dell’agevolazione (art. 10). In particolare, l’art. 10, comma 5, recante la dichiarazione del soggetto beneficiario da allegare alla documentazione finale di spesa, prevede le seguenti attestazioni: a) data di entrata a regime dell'iniziativa oggetto delle agevolazioni; b) conformità ai documenti originali della documentazione finale di spesa per l'iniziativa, da allegarsi alla dichiarazione; c) regolarità della documentazione e riferimento della stessa a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa; d) acquisto ed installazione di tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature, "nuovi di fabbrica", presso lo stabilimento; e) esclusione dei materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e delle spese di gestione; f) pagamento a saldo delle forniture e mancanza di sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; g) perfetto stato di funzionamento dell'impianto; h) indicazione espressa delle produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva a regime e del numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva. Quanto alla revoca delle agevolazioni, l’art.8, c.1, prevede le ipotesi di revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni: “a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1; b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.” È invece il comma 2 del medesimo art.8 reg. ult.cit. a prendere in considerazione le specifiche ipotesi di revoca parziale dell’agevolazione: “Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.” Viene parimenti in rilievo nel presente procedimento la disciplina in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal beneficiario di un’agevolazione e di effetti delle dichiarazioni non veritiere, avendo il giudice di appello confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto pienamente legittimo il decreto di revoca delle agevolazioni riconosciute a suo tempo alla Polti sud S.r.l. in relazione all’accertata non veridicità della dichiarazione che aveva accompagnato l’ultimazione dei lavori relativi all’investimento finanziato dalla quale era risultato, pacificamente alcune risultanze non corrispondenti al vero già esposte nel primo motivo di ricorso dalla stessa Polti. In particolare, assumono rilievo l’art.11, c.3 dPR n.403/1998- applicabile al caso di specie ratione temporis, come ritenuto dalla Corte di appello - cfr. pag. 10 penultimo cpv. sent. impugnata - a cui tenore “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l’art.75 c.1 del d.P.R. n.445/2000, entrato in vigore il 6 marzo 2001, che ha sostituito l’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 cit. - a tenore del quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” Ciò posto, i primi quattro motivi, connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte di appello ha ritenuto l’infondatezza dell’appello proposto dalla Polti laddove aveva richiesto la verifica della gravità dell’inadempimento rispetto al contenuto dell’investimento finanziato ai sensi dell’art.1455 c.c., rilevando che rispetto al provvedimento di decadenza adottato dal Ministero non poteva applicarsi la disciplina in tema di risoluzione negoziale- ma pronunziata nel caso di specie-. Si trattava, infatti, di un atto strettamente vincolato e formale, non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d’ufficio. Ragion per cui non poteva in alcun modo profilarsi una verifica in termine di importanza dell’inadempimento da parte del privato degli obblighi assunti secondo il criterio posto dall’art.1455 c.c. La decisione anzidetta appare corretta in diritto. È vero, infatti, che una volta riconosciuto dall’amministrazione pubblica un beneficio o agevolazione è il giudice ordinario a dovere verificare se il privato ha ottemperato agli obblighi ai quali era condizionato il rilascio del beneficio, controvertendosi in tali ipotesi di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della "somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto-cfr.Cass.n.18742/2004-. Ciò non consente, tuttavia, di ritenere che nella fase successiva alla concessione del contributo il rapporto giuridico insorto renda possibile l’applicazione delle regole in tema di risoluzione del contratto quanto al rapporto derivato dalla concessione del beneficio. Ed infatti, la verifica alla quale è chiamato il giudice ordinario rispetto ai provvedimenti di decadenza e revoca adottati dall’amministrazione non può in alcun modo sussumersi, come vorrebbe la ricorrente, nel paradigma dell’istituto civilistico della risoluzione del contratto e, specificamente, dell’art.1455 c.c. originando, a monte, da un atto dell’amministrazione che ha riconosciuto in favore del beneficiario il contributo a condizione che lo stesso rispetti gli obblighi nascenti dalla legge o dal provvedimento di concessione del contributo medesimo. È senz’altro vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “la decisione, con la quale si dispone il venir meno dei benefici accordati, è assimilabile alla declaratoria di risoluzione di cui all'art. 1456 cod. civ., per inadempimento delle obbligazioni”, tuttavia chiarendo, nel medesimo contesto, che la revoca si configura come la dichiarazione che è sopravvenuto un fatto, oggetto di accertamento, al quale la stessa legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'ente pubblico possa valutare se risponda o no all'interesse pubblico che il beneficiario del contributo ne mantenga la disponibilità (Cass., Sez. Un., 10 agosto 1996, n. 7405; Cass. S.U. n.13046/1997). Ciò impone dunque di cogliere in modo corretto il senso dei principi appena ricordati, resi in sede di regolamento di giurisdizione, dovendo escludersi che la verifica del rispetto degli obblighi ai quali è assentito il contributo vada ponderata alla stregua della gravità dell’inadempimento secondo il paradigma dell’art.1455 c.c. Ed infatti, la disciplina prevista in materia di agevolazioni economiche a carico dello Stato – al cui interno si inserisce indubbiamente quella collegata alla l. n.48/1992 e al già ricordato Regolamento n.527/1995 - rende evidente la diversa radice degli obblighi nascenti in capo al beneficiario, appunto rappresentati dalla fonte normativa primaria e/o secondaria oltreché, specificamente, da quella generale relativa alle dichiarazioni non veritiere di cui all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998 di cui si dirà appresso. Da ciò consegue che la valutazione della rilevanza dei vari adempimenti, ai quali è subordinata l'erogazione definitiva dei benefici viene effettuata attraverso le prescrizioni dettate dal potere amministrativo alla cui osservanza i soggetti destinatari sono tenuti nell'ambito di un rapporto che non può essere accostato ad un rapporto privatistico (con conseguente applicazione dell' ) tra il privato e la [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel caso qui esaminato, infatti, vengono in rilievo norme imperative attinenti ad un rapporto pubblicistico, la cui ratiotrae la propria origine dall'esigenza di preservare il corretto utilizzo dei fondi erogati ai privati, per lo sviluppo delle attività imprenditoriali- cfr., conf. Cass. n. 22731/2023 - . In altre parole, è lo stesso legislatore ad individuare con precisione gli obblighi ai quali è soggetto il beneficiario e le conseguenze relative alla eventuale loro inosservanza, senza che possa profilarsi la riconducibilità del rapporto di cui si discute nell’ambito dei contratti di natura privatistica se non nei termini in cui sia la stessa normativa primaria o secondaria a prendere espressamente in considerazione, fra gli elementi considerati per il rilascio o la conferma del beneficio, circostanze particolari collegate alle ragioni del mancato rispetto parziale o totale, degli obblighi ricadenti sul concessionario. Orbene, proprio con riferimento al caso qui in esame, la decisione dell’amministrazione di adottare un provvedimento di segno opposto a quello che l’aveva indotta alla concessione del beneficio sulla base di quanto previsto dall’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, è stata collegata alla verifica dell’inosservanza delle condizioni previste per l’ottenimento del beneficio stesso – specificamente, la non veridicità della dichiarazione presentata dalla società all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa, acclarata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale-. Pertanto, la disposta revoca del beneficio non consente, in relazione alla portata precettiva della ricordata disposizione, alcuna ponderazione – da parte dell’amministrazione e, dunque del giudice in sede di contenzioso, in ordine all’elemento soggettivo che ha sorretto la condotta della Polti e/o la gravità dell’inosservanza stessa. Ad opinare diversamente, si dovrebbe giungere a ritenere applicabile, in tema di revoca dei benefici connessi ad agevolazioni pubbliche, l’orientamento di questa Corte a tenore del quale "In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" - cfr. Cass. n. 22346/2014-. Conclusione che, viceversa, non è in linea con la disciplina prevista in tema di provvidenze riconosciute ai privati dallo Stato o altri enti pubblici, nelle quali è costante l’esigenza di attribuire all’amministrazione le operazioni di verifica delle condizioni sussistenti per la permanenza (se già conseguita) o per l’erogazione dell’agevolazione, salvo la verifica giudiziale della correttezza dell’operato della p.a. rispetto agli obblighi previsti dalla fonte normativa di grado primario o secondario. D’altra parte, le argomentazioni qui espresse, alle quali si è pienamente conformato il giudice di appello, appaiono vieppiù confermate dalle ragioni che hanno sorretto la revoca del beneficio nei confronti della Polti, collegate all’accertamento della non veridicità della dichiarazione della Polti operato dalla Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] tributaria Calabria in esito alla verifica fiscale eseguita a carico della società Polti. Ed infatti, questa Corte, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, è ferma nel ritenere che in base al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75- come si è visto speculare al contenuto dell’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate sulla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento di concessione implica la decadenza dal beneficio conseguito ed individua un mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso, senza alcun rilievo dell'elemento soggettivo, considerato invece nella diversa ipotesi di verifica della sussistenza di un eventuale reato-cfr.Cass.n.23175/2023, Cass.n.16917/2022;Cass.n.18719/2016-. Principi che sono sovrapponibili a quelli espressi dal Consiglio di Stato con espresso riferimento all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998- v.Cons. Stato, n. 2447/2012-. Nella stessa prospettiva questa Corte ha ribadito la portata ed il valore delle dichiarazioni sostitutive nonché gli effetti connessi alla loro eventuale non veridicità, precisando che “Le certificazioni sostitutive sono disciplinate dall'art. 46 …del D.P.R. n. 445 del 2000. Tale disposizione prevede che in generale sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quanto che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n). L'art. 71 medesimo D.P.R. prevede poi che le Amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. Infine, l'art. 75 D.P.R. dispone che ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il sistema della documentazione amministrativa, incentrato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall'interessato, poggia infatti sui due fondamentali principi quello dell'autoresponsabilità del dichiarante e quello dell'equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. La dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce, quindi, un mezzo di semplificazione delle formalità del rapporto con l'Amministrazione pubblica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2012, ha affermato che "il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria - Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa”. L’Amministrazione ha la piena facoltà di verificare la veridicità del dichiarato (citato D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71), in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l'istituto persegue, il contenuto dell'autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. Una volta che l'Amministrazione abbia acquisito la certezza della non veridicità del dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, nella corretta e doverosa applicazione del principio generale di buon andamento dell'Amministrazione pubblica.” - cfr. Cass. n. 32571/2023-. L’orientamento appena espresso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta coerente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo di ultima istanza. Ed invero, il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “La fattispecie decadenziale,di cui all’art.75 d.P.R. n.445/2000, si basa su un presupposto oggettivo, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva: "L'oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati dal richiedente, intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente, è causa sufficiente a escludere la spettanza di un beneficio e a disporre la decadenza dell'intero beneficio" (Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2023 n. 4517). Essa non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, né la valutazione dell'effettiva gravità del fatto e dalla sua incidenza rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. La decadenza si configura infatti come un effetto volto a ripristinare il bene della vita leso, cioè l'utilizzo di risorse pubbliche per finalità non consentite. La dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, preclude infatti al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio. Il principio di autoresponsabilità trova applicazione nel caso dell'ammissione a incentivi in ragione della ratio, volta a semplificare gli adempimenti amministrativi facendo affidamento sulla posizione del privato interessato, e anche perché, diversamente opinando, l'amministrazione sarebbe tenuta, pur a fronte di dati non veritieri perché non rispondenti ai requisiti, a procedere a un'autonoma verifica, caso per caso, dei requisiti sostanziali per l'ammissione al beneficio. Il che vanifica la logica stessa dell'autoresponsabilità (Cons. St., sez. II, 17 maggio 2023 n. 4913). Nell'ipotesi in cui si configurino a carico del singolo partecipante obblighi informati al principio di autoresponsabilità, quali il dovere di presentare documentazione esaustiva, è regola direttamente consequenziale quella in forza della quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (Cons. St., sez. III, 4 gennaio 2019 n. 96). In base a detto principio, pertanto, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali mancanze commesse nella presentazione della documentazione in quanto questi ultimi evidenziano il mancato assolvimento degli oneri minimi di cooperazione, quali sono il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete e rispondenti al vero, che trovano fondamento nel canone generale di buona fede e solidarietà di cui agli artt. e Cost. … e senza poter valutare una parziale decurtazione del beneficio- corsivo aggiunto n.d.r.- Cons. Stato n.9156/2023; conf. Cons.Stato n.8920/2019); Cons. St. n.3934/2014-. Ora non può revocarsi in dubbio che le ragioni poste a sostegno dell’intervenuta decadenza attenevano alla falsità delle dichiarazioni presentate dall’impresa beneficiaria all’atto della ultimazione dei lavori e, conseguentemente, all’effetto caducatorio prodotto dalla non veridicità delle dichiarazioni rese. Giova poi sottolineare, per dimostrare l’infondatezza dei rilievi censori esposti dalla ricorrente a proposito della non proporzionalità della “sanzione” che l’amministrazione avrebbe applicato con il provvedimento di revoca del beneficio, che l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, ha avuto modo di rilevare, a proposito della decadenza di agevolazioni in favore dei privati, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc(o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), che i provvedimenti di tale tipo adottati dall’amministrazione si differenziano dal più ampio genus dell'autotutela, caratterizzandosi specificatamente: a) per l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle previste dall' art. 21 nonies della legge 241/90che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. - Cons. Stato, Ad. plen. n.18/2020 –. Nella medesima occasione si è quindi ritenuto che la decadenza non presenta nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell'effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere. Orbene, condividendo e facendo propri i principi appena ricordati, questa Corte esclude la fondatezza dei motivi di ricorso volti a sostenere che in tema di revoca dalla quale sia derivata la decadenza dei benefici concessi alla Polti il giudice di appello fosse tenuto: a) a verificare la sussistenza di elementi relativi alla gravità dell’inosservanza agli obblighi assunti all’atto della concessione del finanziamento, una volta acclarata la non veridicità delle dichiarazione rese al momento dell’ultimazione dei lavori; b) a valutare la possibilità di una decurtazione solo parziale dei benefici in relazione alla portata della dichiarazione non veritiera rispetto al finanziamento concesso; c) a ponderare la proporzionalità degli effetti prodotti dalla dichiarazione non veritiera, essendo gli stessi previsti ex lege sulla base di un bilanciamento fra gli interessi pubblici e privati coinvolti che non può essere in alcun modo graduato dal giudice ordinario. Ne consegue che non si può profilare alcun vizio nella pronunzia impugnata laddove la Corte di appello ha escluso che la decadenza potesse essere limitata ai soli beni dei quali non era stata rinvenuta la presenza in modo da giustificare la perdita solo parziale del contributo, proprio in relazione all’impossibilità di consentire una ponderazione in termini di gravità e/o proporzionalità operata espressamente dal legislatore e tanto meno di proporzionalità e ragionevolezza. Anche il quinto motivo è inammissibile ed in parte infondato. La Corte di appello ha messo in chiaro che la decadenza pronunziata dall’amministrazione ha riguardato la violazione dell’art.11, c.3 del DPR 403/1998 sostituito dall’art.75 d.P.R. n.445/2000 e non già l’ipotesi di revoca disciplinata dall’art.8 del D.M. n.527/1995. Ed invero, deve ritenersi che la norma sulla cui base venne pronunziata la decadenza, come ritenuto dalla Corte di appello, disciplinasse un’ipotesi di revoca delle agevolazioni correlato alla dichiarazione non veritiera prevista espressamente dall’art.11, c.3 d.P.R. cit., come tale concorrente rispetto alle ipotesi previste dal detto regolamento in tema di revoca parziale o totale del benefico di cui alla l.n.48/1992-art.8 Reg.n.527, cit. - , non avendo il Regolamento espressamente preso in considerazione gli effetti della falsità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario dell’agevolazione né mostrato di volervi derogare. La restante parte della censura difetta del carattere della chiarezza, non apparendo intelligibile laddove ipotizza un rapporto di specialità fra disposizioni non individuate in maniera chiara e movendo, peraltro, dal presupposto, non condivisibile, che l’art.11, c.3 d.p.r.n.403/1998 abbia natura sanzionatoria. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore impor
Decreto Cassazione n. 05067/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris