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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:12
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CC0064_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. In applicazione dell'art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] chiede, inoltre, la condanna della Repubblica ellenica alle spese.

2. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la direttiva prevede, nel suo art. 21, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva entro tre anni della sua entrata in vigore, vale a dire entro il 30 ottobre 1999, e ne diano immediata comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto comunicazione, dalla Repubblica ellenica, delle misure eventualmente adottate per conformarsi alla direttiva, invitava quest'ultima con lettera di comunicazione degli addebiti 18 febbraio 2000, n.

SG (2000) D/101634, a presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi.

4. La lettera di comunicazione degli addebiti non riceveva risposta alcuna da parte delle autorità elleniche per cui la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 15 luglio 2000, n.

SG (2000) D/105301, inviava a queste ultime un parere motivato nel quale ripeteva le osservazioni contenute nella lettera di contestazione degli addebiti e le invitava, entro un termine di due mesi, a conformarsi al parere motivato.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione sulla trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il presente ricorso per inadempimento.

5. La Repubblica ellenica chiede che il ricorso venga respinto e che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese.

Essa sottolinea che il recepimento della direttiva nel diritto nazionale avviene in due tappe.

Una prima fase consisterebbe nell'adozione, da parte della Repubblica ellenica, di una decisione interministeriale per la trasposizione degli artt. 1-3, 7, 11, 15, 16, 18 e 20 della direttiva.

Il progetto finale di questa decisione dovrebbe essere inviato alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del mese di aprile 2001.

Gli altri articoli della direttiva, aventi un collegamento con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati , dovrebbero essere attuati nel corso di una seconda fase che si dovrebbe concludere prima della fine del 2001.

Sull'inadempimento

6. Secondo una giurisprudenza costante la sussistenza di un inadempimento va valutata tenendo conto della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi .

7. Orbene, occorre prendere atto del fatto che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 25 settembre 2000, le misure necessarie per un recepimento completo della direttiva nel diritto nazionale non erano state adottate, circostanza che, del resto, la Repubblica ellenica non contesta.

8. Non essendo stata realizzata la trasposizione della direttiva entro il termine fissato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato.

9. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, come è avvenuto nella fattispecie. Conclusione

10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della citata direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CC0064_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. In applicazione dell'art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] chiede, inoltre, la condanna della Repubblica ellenica alle spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la direttiva prevede, nel suo art. 21, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva entro tre anni della sua entrata in vigore, vale a dire entro il 30 ottobre 1999, e ne diano immediata comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto comunicazione, dalla Repubblica ellenica, delle misure eventualmente adottate per conformarsi alla direttiva, invitava quest'ultima con lettera di comunicazione degli addebiti 18 febbraio 2000, n. SG (2000) D/101634, a presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi. 4. La lettera di comunicazione degli addebiti non riceveva risposta alcuna da parte delle autorità elleniche per cui la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 15 luglio 2000, n. SG (2000) D/105301, inviava a queste ultime un parere motivato nel quale ripeteva le osservazioni contenute nella lettera di contestazione degli addebiti e le invitava, entro un termine di due mesi, a conformarsi al parere motivato. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione sulla trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il presente ricorso per inadempimento. 5. La Repubblica ellenica chiede che il ricorso venga respinto e che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese. Essa sottolinea che il recepimento della direttiva nel diritto nazionale avviene in due tappe. Una prima fase consisterebbe nell'adozione, da parte della Repubblica ellenica, di una decisione interministeriale per la trasposizione degli artt. 1-3, 7, 11, 15, 16, 18 e 20 della direttiva. Il progetto finale di questa decisione dovrebbe essere inviato alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del mese di aprile 2001. Gli altri articoli della direttiva, aventi un collegamento con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati , dovrebbero essere attuati nel corso di una seconda fase che si dovrebbe concludere prima della fine del 2001. Sull'inadempimento 6. Secondo una giurisprudenza costante la sussistenza di un inadempimento va valutata tenendo conto della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi . 7. Orbene, occorre prendere atto del fatto che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 25 settembre 2000, le misure necessarie per un recepimento completo della direttiva nel diritto nazionale non erano state adottate, circostanza che, del resto, la Repubblica ellenica non contesta. 8. Non essendo stata realizzata la trasposizione della direttiva entro il termine fissato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato. 9. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, come è avvenuto nella fattispecie. Conclusione 10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della citata direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
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