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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30386/2026

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ibunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso;sentito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostitutoprocessuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17/4/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimentodell’appello proposto dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza del G.I.P. dellostesso Tribunale in data 26/9/2023, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso ed estorsioneaggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Contro l’ordinanza è stato proposto ricorsoper cassazione che è stato accolto con rinvio al Tribunale di Milano per rivalutareil tema della gravità indiziaria con riguardo all’episodio di estorsione di cui al capo14) e l’ulteriore tema delle esigenze cautelari per il reato associativo e l’estorsionesub 13).

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato al Sorrentinola custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa sub 1) e di estorsione sub13) riconoscendo, per quest’ultimo, l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art.311 c. 5 bis cod. proc. pen. in quanto il Tribunale di Milano, a seguito diannullamento con rinvio di questa Corte, non ha deciso entro il termine di diecigiorni previsto dalla suddetta disposizione a pena di inefficacia.

A tale conclusionenon si oppone la clausola di riserva contenuta nella seconda parte delladisposizione (“salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310 comma 3”):infatti, in primo luogo il caso della misura disposta in sede di appello è contemplatodalla prima parte del comma 5 bis dell’art. 311 e dunque non avrebbe sensoescluderlo nel secondo periodo della disposizione; in secondo luogo, la clausola diriserva non viene ribadita nella parte finale della disposizione che prevede dalcanto suo il divieto di rinnovo della misura “salve eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate”; terzo, nell’ottica della tutela del favor libertatis nonavrebbe senso distinguere fra l’annullamento di ordinanza applicativa di misuraconfermata in sede di riesame e l’annullamento di una misura disposta in sede diappello.

Detto questo, nel caso di specie gli atti risultano trasmessi al Tribunale il27/11/2025 e l’udienza è stata fissata per il 20/1/2026 dunque ben oltre il termineprevisto dalla legge.

Irrilevante il fatto che il decreto di fissazione dell’udienzafaccia riferimento anche ad atti trasmessi il 20/1/2026, apparendo evidente che èalla precedente data che occorre avere riguardo anche per evitare arbitrarislittamenti del termine di dieci giorni.

Fatto sta che il Tribunale ha poi deciso diapplicare la misura senza fare riferimento a quelle eccezionali esigenze cautelariche invece avrebbero dovuto sussistere ex art. 311, c. 5 bis cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contestano violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 192, 3° comma cod.proc. pen. e alla sussistenza delle esigenze cautelari.

In primo luogo, il pericolo diinquinamento probatorio è affermato dal Tribunale sulla base di unaconsiderazione assolutamente generica e indimostrata, ossia la possibilità che invista del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] possa intimorire i testimoni.

In secondo luogo, ilpossesso di un’arma da sparo emerge dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA],che, come tali, soggiacciono, anche in materia di esigenze cautelari, alla regola digiudizio ex art. 192, 3° comma cod. proc. pen.; ebbene, di tale accusa non esistealcun riscontro e comunque si tratta di episodio risalente a sei anni orsono.

Interzo luogo, erroneo è il riferimento del Tribunale alla pendenza di un processo perusura, rapina ed estorsione e alla condanna definitiva per reimpiego di denaro diillecita provenienza e trasferimento fraudolento di valori aggravati ex art. 416 bis.1cod. pen.: per tali reati infatti il [OSCURATO:PERSONA] è ancora sub iudice a seguito didichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma in favore delTribunale di Napoli; quanto al procedimento pendente, il Tribunale di Milanoomette di ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] è stata assolto in primo grado perché il fattonon sussiste.

Ancora, erra il Tribunale nel ritenere sia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia datoistruzioni dal carcere per ottenere somme di denaro da tale Borin e che, una voltascarcerato, si sia attivato chiedendo a quest’ultimo somme superiori al dovuto;quanto al primo punto, infatti, non solo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono prive diriscontro ma dall’ordinanza risulta solo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto notizie delcredito e non anche che avesse ordinato aggressioni in danno del Borin (che invecerisultano compiute autonomamente da altri soggetti); quanto al secondo profilo,un mero calcolo aritmetico consente di concludere che, a fronte di un credito di30.000 euro per un prestito senza interessi nei confronti del Borin, quest’ultimone aveva restituiti dapprima 15.000 e poi 7/8.000, con la conseguenza che larichiesta del [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori 8.000 euro non eccedeva la somma ancoradovuta.

Illogica e generica è inoltre l’ulteriore affermazione per cui il pericolo dirimanere nell’orbita della camorra sia desumibile dal semplice riavvicinamento alCerbo dopo la scarcerazione per lavorare nel mondo della ristorazione.

Erroneo èinoltre il ragionamento per cui, pur essendo venuto meno il legame con ilcoimputato Vestiti e con tutto il c.d. sotto-gruppo Senese, i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] eil [OSCURATO:PERSONA] fossero sintomatici di una persistenza dell’appartenenzaall’associazione, trattandosi di elemento non supportato da riscontri e comunqueinsufficiente a giustificare tale conclusione.

Il distacco dal sotto-gruppo Senesenon implica inoltre che, in assenza di ulteriori elementi, il [OSCURATO:PERSONA] possaritenersi tuttora parte di una più ampia associazione nella quale, come riconosciutodal Tribunale, convivono più fazioni spesso in lotta fra loro.

Osserva infine ilricorrente che l’emarginazione del [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo criminale già a partire dal2019 e la successiva rottura con il Vestiti appaiono evidenti dalla stessamotivazione del provvedimento impugnato, che tuttavia esclude un effettivoallontanamento in quanto, ciò nonostante, il ricorrente ha continuato a svolgerepiano e peraltro non oggetto di contestazione.

In sintesi, il Tribunale, a seguitodell’annullamento della precedente ordinanza, non ha individuato elementi idoneia dimostrare una persistente appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale,essendo al contrario emersa la sua definitiva estromissione da essa e dunque nonessendo configurabili né l’attuale pericolosità del ricorrente né il suo intento diinquinare le prove.2.3 Il ricorrente ha in seguito integrato il secondo motivo di ricorso.

Inprimo luogo, ha osservato che la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di aprire una pizzeriainsieme al [OSCURATO:PERSONA] era del tutto avulsa da contatti con la camorra e rivolta solo edesclusivamente a svolgere una lecita attività lavorativa, come emergeva dalledichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, sempre dalle dichiarazioni delCerbo emerge che alla rottura con il Vestiti aveva fatto seguito la ricerca di unalecita attività lavorativa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi in effetti iniziatoa collaborare con un’impresa di Concorezzo diretta da un ex poliziotto.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.2 Quanto al primo motivo, si osserva che l’obbligo di decidere entro diecigiorni dalla ricezione degli atti, a seguito di annullamento con rinvio su ricorsodell’imputato, riguarda anche il caso in cui la misura coercitiva annullata sia statadisposta in sede di appello: non diversamente si può interpretare il primo periododell’art. 311 c. 5 bis cod. proc. pen., che si riferisce all’annullamento non solodell’ordinanza che abbia confermato la misura cautelare “ai sensi dell’art. 309,comma 9” ma anche dell’ordinanza che l’abbia disposta (caso nel quale non puònon rientrare l’ipotesi, prevista dall’art. 310, 3° comma cod. proc. pen., dellamisura disposta in accoglimento di appello del pubblico ministero).

Detto questo,il secondo periodo dell’art. 311 comma 5 bis prevede la sanzione processualedell’inefficacia per la misura che, in sede di rinvio, sia stata disposta oltre il terminedi dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Ora, ritiene il ricorrente che l’inefficaciariguardi entrambe le ipotesi prima contemplate e, dunque, anche il provvedimentoche, come nel caso di specie, sia stato emesso a seguito di annullamento con rinviodell’ordinanza che aveva disposto la misura in sede di appello.Si tratta di impostazione che non può essere condivisa.

Il secondo periododel comma 5 bis stabilisce chiaramente, infatti, che la misura disposta in sede dirinvio perde efficacia “salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310comma 3” e non c’è dubbio che tale clausola di riserva si riferisca proprio al caso,sottoposto all’attenzione di questa Corte, della misura coercitiva disposta in sededi appello: la disposizione richiama infatti l’art. 310, 3° comma cod. proc. pen.,secondo il quale, come è noto, “l’esecuzione della decisione con la quale iltribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misuracautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva”.

Neconsegue che la sanzione dell’inefficacia comminata dal comma 5 bis, secondoperiodo, concerne soltanto l’ordinanza emessa a seguito di annullamento delprovvedimento di conferma della misura coercitiva.

Si osserva che la distinzioneha una sua solida giustificazione sul piano razionale sistematico: se infattil’esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura in sede di appello è destinata arimanere sospesa fino alla sua definitività, non altrettanto avviene per l’ordinanzadi conferma emessa in sede di riesame “ai sensi dell’art. 309, comma 9”, la cuiesecutività è invece immediata (v. sul punto Sez. 1, n. 5163 del 21/10/1998,Rv. 211890 – 01: “L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito dirinvio della Corte di Cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodiacautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà,è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, nonestendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, commaterzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia propostonuovamente ricorso per cassazione”).

E’ pertanto coerente con il sistema che lasanzione dell’inefficacia si applichi solo al provvedimento che determiniun’immediata incidenza sullo status libertatis e non anche a quello la cuiesecuzione, ex art. 310, 3° comma, sia invece procrastinata al momento della suadefinitività.Da questa conclusione discende altresì l’infondatezza delle argomentazionidel ricorrente in merito all’applicabilità anche al caso di specie del divieto di rinnovosancito dall’ultima parte del comma 5 bis.

La norma, come rivela il suo stessotenore letterale, si riferisce al caso della misura che è divenuta inefficace perdecorso del termine di dieci giorni e che, come tale, non può essere rinnovata senon in presenza di eccezionali e motivate esigenze cautelari.

Ora, appare evidenteche la questione del rinnovo della misura cautelare si pone, logicamente, nelmomento in cui quest’ultima sia venuta meno e non anche nel caso in cui siaancora esistente ma la sua esecuzione sia solamente sospesa ai sensi dell’art. 310,3° comma: si tratta dunque di ipotesi estranea al caso di specie.

Si aggiunga cheproprio le differenti ricadute delle due categorie di provvedimenti sullo statuslibertatis giustificano, sul piano del rigore e della coerenza del sistema, il divietodi rinnovo della misura confermativa emessa in sede di rinvio ex art. 309, 9°comma e divenuta poi inefficace, tenuto conto della sua immediata esecutività e,dunque, del suo diretto e immediato impatto sulla libertà personale; ma, appunto,si tratta di caso ben diverso da quello sottoposto all’attenzione di questa Corte.

Iltema del rinnovo della misura è dunque estraneo al caso oggi trattato ed èopportuno evidenziare fin d’ora, quindi, che anche la questione della valutazionedelle esigenze cautelari (su cui ci si soffermerà infra) non deve essere esaminatasecondo il canone dell’eccezionalità postulato dall’ultima parte del comma 5 bisdell’art. 311.Ritiene pertanto la Corte, concludendo sul punto, che il termine di diecigiorni dalla ricezione degli atti abbia, quanto alla misura emessa a seguito diannullamento con rinvio di precedente ordinanza applicativa, una funzionemeramente ordinatoria e non sia dunque previsto a pena di inefficacia; e si trattadi conclusione che si spiega e giustifica proprio in rapporto alla non immediataesecutività del provvedimento ex art. 310, 3° comma e, dunque, alla nonconfigurabilità di quell’esigenza di rigore che, invece, ricorre nel caso dellaconferma dell’ordinanza cautelare contemplato dal primo periodo del comma 5 bis.Si aggiunga infine che la diversa interpretazione proposta dalla difesa, con lasostanziale parificazione delle due ipotesi sotto il profilo delle sanzioni processuali,finirebbe di fatto per vanificare la funzione della clausola di riserva prevista dalsecondo periodo del comma ora richiamato.Risulta a questo punto assorbita, in forza delle precedenti riflessioni,l’ulteriore questione della collocazione temporale dell’ordinanza impugnata e, inparticolare, della sua emissione dopo la scadenza del termine di dieci giorniprevisto dalla norma processuale.1.2 Quanto al secondo motivo, occorre concentrarsi sui singoli passi dellamotivazione specificamente investiti dal ricorso.Innanzitutto, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, ilTribunale non lo afferma genericamente ma lo ricollega ad alcuni specifici elementisui quali il ricorrente non prende puntualmente posizione (il legame stabile e nonmarginale del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata, la capacità sua e del Vestitidi trasmettere dal carcere richieste e intimidazioni in modo da palesare cheneppure la detenzione costituiva un ostacolo alle attività illecite sue e del contestocriminale di riferimento).Quanto alla disponibilità all’epoca dei fatti di armi da sparo, occorre rilevareche il ricorrente, nel momento in cui contesta la circostanza, non solo introduceuna censura incentrata sul fatto ma finisce per rimettere in discussione il requisitodella gravità indiziaria che, per i reati sub 1) e 13), è coperto dal giudicatocautelare.In merito ai trascorsi giudiziari del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dalle produzionidocumentali della difesa emerge che la sentenza in data 9/2/2023 della Corted’Appello di Roma non ha determinato una condanna definitiva del ricorrente,risultando invece che essa si sia risolta in una dichiarazione di incompetenza perterritorio e che l’impugnazione del Procuratore Generale sia stata disattesa daquesta Corte (v. sentenza Sez. 1 n. 19118 del 19/2/2024); d’altra parte, dalleproduzioni della difesa non si ricava che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal [OSCURATO:PERSONA] dalle accuse di estorsione e usura aggravate oggetto della richiesta dirinvio a giudizio del 14/12/2020, in quanto il dispositivo di sentenza del 6/11/2024allegato al ricorso reca solamente il numero di Reg.

Dib. che non consente, cometale, di ricollegarlo al suddetto atto di esercizio dell’azione penale (v.).Quanto alla vicenda oggetto del capo 13), è evidente che il ricorrente, nelmettere in dubbio la natura estorsiva delle richieste nei confronti del Borin, incorreanche in questo caso nell’errore di rimettere in discussione un requisito, quellodella gravità indiziaria, sul quale è calato lo sbarramento del giudicato cautelare;il ricorso, inoltre, omette di citare il passo della motivazione in cui il Tribunale, sulpunto, valorizza in termini puntuali e logici, ai fini della ricognizione delle esigenzecautelari, vari elementi di fatto, ossia la formulazione delle richiesta estorsive dalcarcere attraverso altri coimputati, i pestaggi in danno del Borin, la reiterazionedell’illecita pretesa di denaro dopo la scarcerazione, il pagamento ad opera dellapersona offesa, la constatazione da parte di quest’ultima dell’inutilità dellaprotezione di un pregiudicato).Quanto al tentativo del [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scarcerazione, di inserirsinel mondo dell’impresa e in particolare di fare ingresso nel mondo dellaristorazione, si osserva che il Tribunale valorizza a questo proposito i contatti delricorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta era inserito in un contestodi malavita organizzata: si tratta di argomento logico, che l’ordinanza utilizza peravvalorare i persistenti legami del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti legati alla criminalitàorganizzata; al riguardo, occorre notare che il ricorso non contesta il passo dellamotivazione in cui si afferma che tali contatti con il [OSCURATO:PERSONA] vi siano stati e chequest’ultimo fosse “legato alla famiglia catanese dei Mazzei, come a Sorrentinoera ben noto”: p. 45 ordinanza impugnata).

Quanto al fatto che la prospettiva dioperare nel mondo della ristorazione dovesse concretizzarsi “sotto la protezionedella camorra”, si osserva che nel ricorso, anche con riferimento ai suoi motiviaggiunti, non si contesta ma anzi si riconosce che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che ilSorrentino gli aveva confidato di voler mettere a frutto, per trovare uno sbocco intale attività, proprio la sua amicizia con alcuni esponenti della camorra.

Sottoquesto profilo, dunque, non è ravvisabile alcun vizio della motivazione, poiché ilTribunale dà comunque atto, e il ricorrente non lo smentisce, che l’ingresso nellaristorazione presupponeva pur sempre l’intervento di esponenti della criminalitàorganizzata.Venendo al punto, centrale nel precedente annullamento di questa Corte,dell’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal c.d. clan Senese, si osserva che il Tribunalenon lo ritiene significativo ai fini della dimostrazione di un’interruzione dei contattidel [OSCURATO:PERSONA] con il mondo del crimine organizzato, evidenziando che taleepisodio non è automaticamente indicativo di una presa di distanza anchedall’articolata organizzazione di cui al capo 1).

Il Tribunale osserva infatti che ildistacco dal clan Senese non ha impedito al [OSCURATO:PERSONA] di continuare a coltivare ipropri rapporti con vari altri soggetti coinvolti nel reato associativo (Amico, Vestiti,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Orlando) e questo anche durante la detenzione, cometestimoniato dai colloqui telefonici intercettati l’11/1/2021 e attinenti alle richiesteestorsive, già indicate, in danno del Borin; viene inoltre citata un’intercettazionetelefonica nella quale si fa riferimento proprio all’episodio che avrebbe determinatola rottura con il clan Senese e si sottolinea, al riguardo, che ciò nonostante ilSorrentino non manifestava in proposito nessuna seria preoccupazione (p. 47ordinanza cit.) Analogamente, proprio il mantenimento di tali contatti con alcunidei coimputati del delitto associativo ha indotto il Tribunale a non attribuirerilevanza alla rottura dei rapporti con il Vestiti, proprio in ragione del perpetuarsidegli affari illeciti con gli altri soggetti prima menzionati.

Si noti altresì che ilTribunale affronta esplicitamente anche il tema del tempo decorso dai fatti,osservando che i reati in danno del Borin si collocano in parte anche nell’anno2023 e che il reato associativo è contestato in permanenza.

Sulla base di tuttequeste considerazioni si è dunque pervenuti alla conclusione di una piena attualitàdelle esigenze cautelari a causa di elementi univocamente indicativi del persisteredelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi contatti con soggetti a loro voltainseriti nella criminalità organizzata.Ritiene la Corte che la motivazione resa sul punto dal Tribunale si sottragganel suo complesso alle censure del ricorrente, basandosi su argomentazionipuntuali, non manifestamente illogiche e in più punti non contraddette dal ricorso(si pensi, a quest’ultimo proposito, al valore attribuito alle prima richiamateintercettazioni telefoniche, alla collocazione nel tempo dei più recenti fatti in dannodel Borin, alle complessive modalità di tali reati, ai persistenti contatti, semprefinalizzati ad attività illecite, tra il [OSCURATO:PERSONA] e altri correi sia durante che dopo lacarcerazione).

Si ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata fornisca una rispostaadeguata alle sollecitazioni effettuate da questa Corte con la precedente sentenzadi annullamento, motivando in termini congrui e razionali anche con riferimentoalla sostanziale irrilevanza, ai fini del quadro cautelare, dell’abbandono del clanSenese in quanto non seguito da un distacco anche dal più ampio contestocriminoso indicato al capo 1).2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso;sentito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostitutoprocessuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/4/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimentodell’appello proposto dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza del G.I.P. dellostesso Tribunale in data 26/9/2023, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso ed estorsioneaggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. Contro l’ordinanza è stato proposto ricorsoper cassazione che è stato accolto con rinvio al Tribunale di Milano per rivalutareil tema della gravità indiziaria con riguardo all’episodio di estorsione di cui al capo14) e l’ulteriore tema delle esigenze cautelari per il reato associativo e l’estorsionesub 13). Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato al Sorrentinola custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa sub 1) e di estorsione sub13) riconoscendo, per quest’ultimo, l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art.311 c. 5 bis cod. proc. pen. in quanto il Tribunale di Milano, a seguito diannullamento con rinvio di questa Corte, non ha deciso entro il termine di diecigiorni previsto dalla suddetta disposizione a pena di inefficacia. A tale conclusionenon si oppone la clausola di riserva contenuta nella seconda parte delladisposizione (“salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310 comma 3”):infatti, in primo luogo il caso della misura disposta in sede di appello è contemplatodalla prima parte del comma 5 bis dell’art. 311 e dunque non avrebbe sensoescluderlo nel secondo periodo della disposizione; in secondo luogo, la clausola diriserva non viene ribadita nella parte finale della disposizione che prevede dalcanto suo il divieto di rinnovo della misura “salve eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate”; terzo, nell’ottica della tutela del favor libertatis nonavrebbe senso distinguere fra l’annullamento di ordinanza applicativa di misuraconfermata in sede di riesame e l’annullamento di una misura disposta in sede diappello. Detto questo, nel caso di specie gli atti risultano trasmessi al Tribunale il27/11/2025 e l’udienza è stata fissata per il 20/1/2026 dunque ben oltre il termineprevisto dalla legge. Irrilevante il fatto che il decreto di fissazione dell’udienzafaccia riferimento anche ad atti trasmessi il 20/1/2026, apparendo evidente che èalla precedente data che occorre avere riguardo anche per evitare arbitrarislittamenti del termine di dieci giorni. Fatto sta che il Tribunale ha poi deciso diapplicare la misura senza fare riferimento a quelle eccezionali esigenze cautelariche invece avrebbero dovuto sussistere ex art. 311, c. 5 bis cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contestano violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 192, 3° comma cod.proc. pen. e alla sussistenza delle esigenze cautelari. In primo luogo, il pericolo diinquinamento probatorio è affermato dal Tribunale sulla base di unaconsiderazione assolutamente generica e indimostrata, ossia la possibilità che invista del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] possa intimorire i testimoni. In secondo luogo, ilpossesso di un’arma da sparo emerge dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA],che, come tali, soggiacciono, anche in materia di esigenze cautelari, alla regola digiudizio ex art. 192, 3° comma cod. proc. pen.; ebbene, di tale accusa non esistealcun riscontro e comunque si tratta di episodio risalente a sei anni orsono. Interzo luogo, erroneo è il riferimento del Tribunale alla pendenza di un processo perusura, rapina ed estorsione e alla condanna definitiva per reimpiego di denaro diillecita provenienza e trasferimento fraudolento di valori aggravati ex art. 416 bis.1cod. pen.: per tali reati infatti il [OSCURATO:PERSONA] è ancora sub iudice a seguito didichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma in favore delTribunale di Napoli; quanto al procedimento pendente, il Tribunale di Milanoomette di ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] è stata assolto in primo grado perché il fattonon sussiste. Ancora, erra il Tribunale nel ritenere sia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia datoistruzioni dal carcere per ottenere somme di denaro da tale Borin e che, una voltascarcerato, si sia attivato chiedendo a quest’ultimo somme superiori al dovuto;quanto al primo punto, infatti, non solo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono prive diriscontro ma dall’ordinanza risulta solo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto notizie delcredito e non anche che avesse ordinato aggressioni in danno del Borin (che invecerisultano compiute autonomamente da altri soggetti); quanto al secondo profilo,un mero calcolo aritmetico consente di concludere che, a fronte di un credito di30.000 euro per un prestito senza interessi nei confronti del Borin, quest’ultimone aveva restituiti dapprima 15.000 e poi 7/8.000, con la conseguenza che larichiesta del [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori 8.000 euro non eccedeva la somma ancoradovuta. Illogica e generica è inoltre l’ulteriore affermazione per cui il pericolo dirimanere nell’orbita della camorra sia desumibile dal semplice riavvicinamento alCerbo dopo la scarcerazione per lavorare nel mondo della ristorazione. Erroneo èinoltre il ragionamento per cui, pur essendo venuto meno il legame con ilcoimputato Vestiti e con tutto il c.d. sotto-gruppo Senese, i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] eil [OSCURATO:PERSONA] fossero sintomatici di una persistenza dell’appartenenzaall’associazione, trattandosi di elemento non supportato da riscontri e comunqueinsufficiente a giustificare tale conclusione. Il distacco dal sotto-gruppo Senesenon implica inoltre che, in assenza di ulteriori elementi, il [OSCURATO:PERSONA] possaritenersi tuttora parte di una più ampia associazione nella quale, come riconosciutodal Tribunale, convivono più fazioni spesso in lotta fra loro. Osserva infine ilricorrente che l’emarginazione del [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo criminale già a partire dal2019 e la successiva rottura con il Vestiti appaiono evidenti dalla stessamotivazione del provvedimento impugnato, che tuttavia esclude un effettivoallontanamento in quanto, ciò nonostante, il ricorrente ha continuato a svolgerepiano e peraltro non oggetto di contestazione. In sintesi, il Tribunale, a seguitodell’annullamento della precedente ordinanza, non ha individuato elementi idoneia dimostrare una persistente appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale,essendo al contrario emersa la sua definitiva estromissione da essa e dunque nonessendo configurabili né l’attuale pericolosità del ricorrente né il suo intento diinquinare le prove.2.3 Il ricorrente ha in seguito integrato il secondo motivo di ricorso. Inprimo luogo, ha osservato che la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di aprire una pizzeriainsieme al [OSCURATO:PERSONA] era del tutto avulsa da contatti con la camorra e rivolta solo edesclusivamente a svolgere una lecita attività lavorativa, come emergeva dalledichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, sempre dalle dichiarazioni delCerbo emerge che alla rottura con il Vestiti aveva fatto seguito la ricerca di unalecita attività lavorativa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi in effetti iniziatoa collaborare con un’impresa di Concorezzo diretta da un ex poliziotto.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.2 Quanto al primo motivo, si osserva che l’obbligo di decidere entro diecigiorni dalla ricezione degli atti, a seguito di annullamento con rinvio su ricorsodell’imputato, riguarda anche il caso in cui la misura coercitiva annullata sia statadisposta in sede di appello: non diversamente si può interpretare il primo periododell’art. 311 c. 5 bis cod. proc. pen., che si riferisce all’annullamento non solodell’ordinanza che abbia confermato la misura cautelare “ai sensi dell’art. 309,comma 9” ma anche dell’ordinanza che l’abbia disposta (caso nel quale non puònon rientrare l’ipotesi, prevista dall’art. 310, 3° comma cod. proc. pen., dellamisura disposta in accoglimento di appello del pubblico ministero). Detto questo,il secondo periodo dell’art. 311 comma 5 bis prevede la sanzione processualedell’inefficacia per la misura che, in sede di rinvio, sia stata disposta oltre il terminedi dieci giorni dalla ricezione degli atti. Ora, ritiene il ricorrente che l’inefficaciariguardi entrambe le ipotesi prima contemplate e, dunque, anche il provvedimentoche, come nel caso di specie, sia stato emesso a seguito di annullamento con rinviodell’ordinanza che aveva disposto la misura in sede di appello.Si tratta di impostazione che non può essere condivisa. Il secondo periododel comma 5 bis stabilisce chiaramente, infatti, che la misura disposta in sede dirinvio perde efficacia “salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310comma 3” e non c’è dubbio che tale clausola di riserva si riferisca proprio al caso,sottoposto all’attenzione di questa Corte, della misura coercitiva disposta in sededi appello: la disposizione richiama infatti l’art. 310, 3° comma cod. proc. pen.,secondo il quale, come è noto, “l’esecuzione della decisione con la quale iltribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misuracautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva”. Neconsegue che la sanzione dell’inefficacia comminata dal comma 5 bis, secondoperiodo, concerne soltanto l’ordinanza emessa a seguito di annullamento delprovvedimento di conferma della misura coercitiva. Si osserva che la distinzioneha una sua solida giustificazione sul piano razionale sistematico: se infattil’esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura in sede di appello è destinata arimanere sospesa fino alla sua definitività, non altrettanto avviene per l’ordinanzadi conferma emessa in sede di riesame “ai sensi dell’art. 309, comma 9”, la cuiesecutività è invece immediata (v. sul punto Sez. 1, n. 5163 del 21/10/1998,Rv. 211890 – 01: “L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito dirinvio della Corte di Cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodiacautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà,è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, nonestendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, commaterzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia propostonuovamente ricorso per cassazione”). E’ pertanto coerente con il sistema che lasanzione dell’inefficacia si applichi solo al provvedimento che determiniun’immediata incidenza sullo status libertatis e non anche a quello la cuiesecuzione, ex art. 310, 3° comma, sia invece procrastinata al momento della suadefinitività.Da questa conclusione discende altresì l’infondatezza delle argomentazionidel ricorrente in merito all’applicabilità anche al caso di specie del divieto di rinnovosancito dall’ultima parte del comma 5 bis. La norma, come rivela il suo stessotenore letterale, si riferisce al caso della misura che è divenuta inefficace perdecorso del termine di dieci giorni e che, come tale, non può essere rinnovata senon in presenza di eccezionali e motivate esigenze cautelari. Ora, appare evidenteche la questione del rinnovo della misura cautelare si pone, logicamente, nelmomento in cui quest’ultima sia venuta meno e non anche nel caso in cui siaancora esistente ma la sua esecuzione sia solamente sospesa ai sensi dell’art. 310,3° comma: si tratta dunque di ipotesi estranea al caso di specie. Si aggiunga cheproprio le differenti ricadute delle due categorie di provvedimenti sullo statuslibertatis giustificano, sul piano del rigore e della coerenza del sistema, il divietodi rinnovo della misura confermativa emessa in sede di rinvio ex art. 309, 9°comma e divenuta poi inefficace, tenuto conto della sua immediata esecutività e,dunque, del suo diretto e immediato impatto sulla libertà personale; ma, appunto,si tratta di caso ben diverso da quello sottoposto all’attenzione di questa Corte. Iltema del rinnovo della misura è dunque estraneo al caso oggi trattato ed èopportuno evidenziare fin d’ora, quindi, che anche la questione della valutazionedelle esigenze cautelari (su cui ci si soffermerà infra) non deve essere esaminatasecondo il canone dell’eccezionalità postulato dall’ultima parte del comma 5 bisdell’art. 311.Ritiene pertanto la Corte, concludendo sul punto, che il termine di diecigiorni dalla ricezione degli atti abbia, quanto alla misura emessa a seguito diannullamento con rinvio di precedente ordinanza applicativa, una funzionemeramente ordinatoria e non sia dunque previsto a pena di inefficacia; e si trattadi conclusione che si spiega e giustifica proprio in rapporto alla non immediataesecutività del provvedimento ex art. 310, 3° comma e, dunque, alla nonconfigurabilità di quell’esigenza di rigore che, invece, ricorre nel caso dellaconferma dell’ordinanza cautelare contemplato dal primo periodo del comma 5 bis.Si aggiunga infine che la diversa interpretazione proposta dalla difesa, con lasostanziale parificazione delle due ipotesi sotto il profilo delle sanzioni processuali,finirebbe di fatto per vanificare la funzione della clausola di riserva prevista dalsecondo periodo del comma ora richiamato.Risulta a questo punto assorbita, in forza delle precedenti riflessioni,l’ulteriore questione della collocazione temporale dell’ordinanza impugnata e, inparticolare, della sua emissione dopo la scadenza del termine di dieci giorniprevisto dalla norma processuale.1.2 Quanto al secondo motivo, occorre concentrarsi sui singoli passi dellamotivazione specificamente investiti dal ricorso.Innanzitutto, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, ilTribunale non lo afferma genericamente ma lo ricollega ad alcuni specifici elementisui quali il ricorrente non prende puntualmente posizione (il legame stabile e nonmarginale del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata, la capacità sua e del Vestitidi trasmettere dal carcere richieste e intimidazioni in modo da palesare cheneppure la detenzione costituiva un ostacolo alle attività illecite sue e del contestocriminale di riferimento).Quanto alla disponibilità all’epoca dei fatti di armi da sparo, occorre rilevareche il ricorrente, nel momento in cui contesta la circostanza, non solo introduceuna censura incentrata sul fatto ma finisce per rimettere in discussione il requisitodella gravità indiziaria che, per i reati sub 1) e 13), è coperto dal giudicatocautelare.In merito ai trascorsi giudiziari del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dalle produzionidocumentali della difesa emerge che la sentenza in data 9/2/2023 della Corted’Appello di Roma non ha determinato una condanna definitiva del ricorrente,risultando invece che essa si sia risolta in una dichiarazione di incompetenza perterritorio e che l’impugnazione del Procuratore Generale sia stata disattesa daquesta Corte (v. sentenza Sez. 1 n. 19118 del 19/2/2024); d’altra parte, dalleproduzioni della difesa non si ricava che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal [OSCURATO:PERSONA] dalle accuse di estorsione e usura aggravate oggetto della richiesta dirinvio a giudizio del 14/12/2020, in quanto il dispositivo di sentenza del 6/11/2024allegato al ricorso reca solamente il numero di Reg. Dib. che non consente, cometale, di ricollegarlo al suddetto atto di esercizio dell’azione penale (v.).Quanto alla vicenda oggetto del capo 13), è evidente che il ricorrente, nelmettere in dubbio la natura estorsiva delle richieste nei confronti del Borin, incorreanche in questo caso nell’errore di rimettere in discussione un requisito, quellodella gravità indiziaria, sul quale è calato lo sbarramento del giudicato cautelare;il ricorso, inoltre, omette di citare il passo della motivazione in cui il Tribunale, sulpunto, valorizza in termini puntuali e logici, ai fini della ricognizione delle esigenzecautelari, vari elementi di fatto, ossia la formulazione delle richiesta estorsive dalcarcere attraverso altri coimputati, i pestaggi in danno del Borin, la reiterazionedell’illecita pretesa di denaro dopo la scarcerazione, il pagamento ad opera dellapersona offesa, la constatazione da parte di quest’ultima dell’inutilità dellaprotezione di un pregiudicato).Quanto al tentativo del [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scarcerazione, di inserirsinel mondo dell’impresa e in particolare di fare ingresso nel mondo dellaristorazione, si osserva che il Tribunale valorizza a questo proposito i contatti delricorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta era inserito in un contestodi malavita organizzata: si tratta di argomento logico, che l’ordinanza utilizza peravvalorare i persistenti legami del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti legati alla criminalitàorganizzata; al riguardo, occorre notare che il ricorso non contesta il passo dellamotivazione in cui si afferma che tali contatti con il [OSCURATO:PERSONA] vi siano stati e chequest’ultimo fosse “legato alla famiglia catanese dei Mazzei, come a Sorrentinoera ben noto”: p. 45 ordinanza impugnata). Quanto al fatto che la prospettiva dioperare nel mondo della ristorazione dovesse concretizzarsi “sotto la protezionedella camorra”, si osserva che nel ricorso, anche con riferimento ai suoi motiviaggiunti, non si contesta ma anzi si riconosce che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che ilSorrentino gli aveva confidato di voler mettere a frutto, per trovare uno sbocco intale attività, proprio la sua amicizia con alcuni esponenti della camorra. Sottoquesto profilo, dunque, non è ravvisabile alcun vizio della motivazione, poiché ilTribunale dà comunque atto, e il ricorrente non lo smentisce, che l’ingresso nellaristorazione presupponeva pur sempre l’intervento di esponenti della criminalitàorganizzata.Venendo al punto, centrale nel precedente annullamento di questa Corte,dell’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal c.d. clan Senese, si osserva che il Tribunalenon lo ritiene significativo ai fini della dimostrazione di un’interruzione dei contattidel [OSCURATO:PERSONA] con il mondo del crimine organizzato, evidenziando che taleepisodio non è automaticamente indicativo di una presa di distanza anchedall’articolata organizzazione di cui al capo 1). Il Tribunale osserva infatti che ildistacco dal clan Senese non ha impedito al [OSCURATO:PERSONA] di continuare a coltivare ipropri rapporti con vari altri soggetti coinvolti nel reato associativo (Amico, Vestiti,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Orlando) e questo anche durante la detenzione, cometestimoniato dai colloqui telefonici intercettati l’11/1/2021 e attinenti alle richiesteestorsive, già indicate, in danno del Borin; viene inoltre citata un’intercettazionetelefonica nella quale si fa riferimento proprio all’episodio che avrebbe determinatola rottura con il clan Senese e si sottolinea, al riguardo, che ciò nonostante ilSorrentino non manifestava in proposito nessuna seria preoccupazione (p. 47ordinanza cit.) Analogamente, proprio il mantenimento di tali contatti con alcunidei coimputati del delitto associativo ha indotto il Tribunale a non attribuirerilevanza alla rottura dei rapporti con il Vestiti, proprio in ragione del perpetuarsidegli affari illeciti con gli altri soggetti prima menzionati. Si noti altresì che ilTribunale affronta esplicitamente anche il tema del tempo decorso dai fatti,osservando che i reati in danno del Borin si collocano in parte anche nell’anno2023 e che il reato associativo è contestato in permanenza. Sulla base di tuttequeste considerazioni si è dunque pervenuti alla conclusione di una piena attualitàdelle esigenze cautelari a causa di elementi univocamente indicativi del persisteredelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi contatti con soggetti a loro voltainseriti nella criminalità organizzata.Ritiene la Corte che la motivazione resa sul punto dal Tribunale si sottragganel suo complesso alle censure del ricorrente, basandosi su argomentazionipuntuali, non manifestamente illogiche e in più punti non contraddette dal ricorso(si pensi, a quest’ultimo proposito, al valore attribuito alle prima richiamateintercettazioni telefoniche, alla collocazione nel tempo dei più recenti fatti in dannodel Borin, alle complessive modalità di tali reati, ai persistenti contatti, semprefinalizzati ad attività illecite, tra il [OSCURATO:PERSONA] e altri correi sia durante che dopo lacarcerazione). Si ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata fornisca una rispostaadeguata alle sollecitazioni effettuate da questa Corte con la precedente sentenzadi annullamento, motivando in termini congrui e razionali anche con riferimentoalla sostanziale irrilevanza, ai fini del quadro cautelare, dell’abbandono del clanSenese in quanto non seguito da un distacco anche dal più ampio contestocriminoso indicato al capo 1).2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris