CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4924-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Sassari, [OSCURATO:PERSONA] n. 2/D, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2016 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 08/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che ha rigettato l'appello dalla stessa spiegato avverso la decisione del Tribunale di Sassari. 2. Con sentenza n. 396/2013 pubblicata in data 18 marzo 2003, infatti, il Tribunale di Sassari, decidendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il decreto con cui era stata ingiunta del pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, della somma pari a Euro 2.059387,13 a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo settembre 2008- dicembre 2009, nonché decidendo sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla medesima opponente al fine di portare in compensazione un proprio credito nei confronti del Consorzio in forza di fatture prodotte in giudizio, aveva condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la società opponente [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minor somma pari a Euro 2.041.756,50, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali. 2.1. In particolare, nonostante la società attrice avesse contestato che il Consorzio avesse svolto il servizio di depurazione oltre a quello di fognatura, il Tribunale rilevava un insanabile contrasto tra quanto allegato in sede di Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -2- opposizione da [OSCURATO:SOCIETA]. e il contenuto dei documenti dalla stessa prodotta, con particolare riferimento alla nota inviata all'opponente in data 22 ottobre 2008, in cui si faceva espressa menzione di entrambi i servizi, con conseguente riconoscimento da parte dell'opponente del debito maturato verso il Consorzio, con riguardo sia ai servizio di depurazione che a quello di fognatura. 2.2. Inoltre, il Tribunale statuiva che al rapporto inter partes, sorto per effetto dell'art. 172, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della LR n. 10/2008, si dovessero applicare le tariffe disposte dall'AATO ([OSCURATO:PERSONA] d'Ambito), non essendo sorto tra le parti alcun rapporto convenzionale rilevante ai sensi dell'art. 172, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, giacché la nota del 22 ottobre 2008 non presentava alcuna sottoscrizione. 3. Avverso tale decisione, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha interposto gravame cui ha resistito il Consorzio, che, costituendosi in giudizio, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Con sentenza n. 367/2016, pubblicata in data 14 luglio 2016, la Corte d'appello ha rigettato l'appello proposto. 3.1. Quanto ai servizi prestati, la Corte territoriale ha osservato che la nota del 22 ottobre 2008, benché prodotta dalla società appellante in primo grado, aveva comunque concorso a formare il convincimento del giudice, in virtù del principio di acquisizione al processo. Sicché, avendo il documento valore ricognitivo delle prestazioni effettuate dal Consorzio con riferimento sia al servizio di fognatura che di depurazione, sarebbe stato onere della medesima società provare circostanze da cui trarre il mancato svolgimento del servizio. La Corte di merito ha ritenuto tale onere non assolto, con conseguente rigetto del gravame sul punto. Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -3- e 3.2. Sotto distinto profilo, la Corte distrettuale ha escluso l'applicabilità, ai fini del calcolo delle tariffe, dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, invocato dalla società appellante. 3.2.1. La Corte ha infatti rilevato che l'art. 156 disciplina il rapporto tra enti co-gestori del servizio, in cui il servizio idrico è gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni nell'esercizio della facoltà concessa dal medesimo d.lgs. 152/2006 al gestore unico di avvalersi di altri enti. 3.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, operato in forza di un diverso rapporto, sorto in base al disposto dall'art. 3 della L.R. n. 10/2008, attuativo delle previsioni di cui all'art. 172, comma 6 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, per il periodo transitorio occorrente alla definizione dei trasferimenti degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai vecchi consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali ovvero da altri consorzi o enti pubblici, in concessione d'uso al gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale. 3.2.3. La Corte distrettuale ha proseguito rilevando che il citato art. 3 L.R. n. 10/2008 non fa alcun richiamo a convezioni o accordi con il gestore unico del ,5ervizi idrico integrato e neppure estende a tali rapporci di cui all'art. 156 d.lgs 152/2006, restando dunque applicabili a tali ipotesi di rapporto le condizioni precedentemente applicate dal vecchio gestore e restando inoperative le modalità ed i limiti o termini di riscossione previsti dal citato art. 156. 3.3. Da ultimo, la Corte d'appello ha valutato irrilevante l'invocata divergenza dei dati tra quanto fatturato dal Consorzio e quanto fatturato da [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della contestazione del credito. Infatti - ha concluso la Corte - il Consorzio ha dato dimostrazione del proprio credito, avendo Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -4- provveduto a misurare i metri cubi di erogazione delle acque attraverso rilievi perizio metrici e fatturato le prestazioni in conformità a detti rilievi, mentre [OSCURATO:SOCIETA] si è limitata a contestare detta misurazione soltanto sulla base della propria diversa fatturazione e degli importi riscossi dagli utenti secondo il sistema di cui all'art. 156 d.lgs. 2003/2006, tuttavia non applicabile al rapporto in esame per le suddette ragioni. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata decisione, con atto notificato in data 13 febbraio 2017, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Sassari. 4.1.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 5. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 156 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 L.R. n. 10/2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver escluso, ai fini del calcolo delle tariffe, l'applicazione dell'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006. 5.1. In particolare, a giudizio della società ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare l'art. 3 della Legge Regionale n. 10/2008, perché si tratta di norma transitoria relativa alla materia della gestione integrata dei rifiuti, la quale si pone a valle del servizio relativo alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue. Che i due servizi dovessero essere sottoposti ad un trattamento differenziato emergerebbe dall'art. 110 del d.lgs. n. 152/2006 che vieta l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue per lo smaltimento dei rifiuti, dall'art. 185 d.lgs. cit.che esclude dal regime Ric. 2017 n. 04924 sez. Si - ud. 29-09-2022 -5- contenuto nella parte sesta del Codice dell'Ambiente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nonché dalla giurisprudenza, la quale sarebbe ferma nell'escludere che le acque di scarico e le relative fognature riguardino in senso stretto la gestione dei rifiuti, dal fatto che i depuratori non sono sottoposti alle autorizzazioni che abilitano lo svolgimento della diversa attività di gestione dei rifiuti in senso stretto. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'art. 3 della L.R. n. 10/2008 presupporrebbe l'immediata percettività del d.lgs. n. 152/2006, giacché non dispone alcun criterio di calcolo delle tariffe. 5.2. A giudizio della ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto invece tener conto che la regolamentazione e la ripartizione delle tariffe idriche si fondano sul principio del recupero dei costi, di cui all'art. 9 della dir. 2000/60/CE, secondo il quale gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali relativi alle risorse. Tale principio è stato recepito dal legislatore italiano con l'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006 che impone al gestore unico di riscuotere la tariffa idrica unitaria e di ripartirla agli ulteriori soggetti eventualmente esercenti parte del servizio in base alla quantità di prestazioni effettivamente svolte, con conseguente applicazione, in sede di ripartizione, degli stessi criteri di quantificazione della tariffa utilizzati, ai fini della fatturazione, dal gestore unico, perché altrimenti i soggetti diversi dal gestore unico percepirebbero dei compensi svincolati dalla copertura dei costi di gestione. 5.3. Per finire, secondo le prospettazioni della ricorrente, dato che il servizio idrico integrato afferisce alla competenza statale esclusiva, non sarebbe possibile individuare, se non incorrendo Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -6- in un vizio di illegittimità costituzionale, una disciplina tariffaria diversa da quella fissata a livello nazionale. 5.4. Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti. 5.5. E' opportuno preliminarmente richiamare il contenuto dei commi 6- 9 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2008 che ha istituito i consorzi industriali provinciali: a) il comma 6 prevede che, ai sensi dell'art. 176, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna; b) il comma sette prescrive che, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, èapprovato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6; c) il comma 8 statuisce che la conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006; d) infine, col comma 9, si dispone che nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali. 5.6.Ciò posto, ad avviso della ricorrente la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto che il comma 9 si riferisce solo agli impianti per la gestione dei rifiuti e dei servizi relativi, in attesa della specifica normativa regionale in materia. 5.7. Al contrario, il ragionamento seguito tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte d'Appello e suffragato, secondo Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -7- quanto emerge dalla sentenza, dalla nota, del 28/06/2010 prot. 1659 dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Ambito della Sardegna, (richiamata senza però riprodurne neppure in sintesi il contenuto) si fonda sull'interpretazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2008. A tale interpretazione la società ricorrente ne oppone una propria che tuttavia come correttamente ritenuto dal giudice a quo, non può prescindere dalla ricorrenza di convenzioni che, come riconosce anche la società [OSCURATO:SOCIETA], fanno difetto. 5.8. In base ad un condivisibile orientamento interpretativo della normativa riguardante una fattispecie uguale a quella qui in esame e relativa alle stesse parti ed alla fornitura del medesimo servizio di depurazione delle acque, sebbene in un diverso periodo temporale, la Corte ha affermato che "La conduzione degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione della Regione Sardegna, durante il periodo transitorio occorrente alla definizione del loro trasferimento al gestore unico del servizio idrico integrato previsto dall'art. 172, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L.R. Sardegna n. 10 del 2008, similmente a quanto avviene per i servizi attinenti ai rifiuti, ai nuovi "consorzi industriali provinciali". Quest'ultima disposizione, nel dare attuazione al citato art. 172 d.lgs. 152/2006, esclude sia la necessità di convenzioni fra tali consorzi ed il suddetto gestore unico sia l'applicabilità, per la riscossione della relativa tariffa, delle modalità di cui all'art. 156 del medesimo d.lgs. n. 152"(cfr. Cass., sez. III, 28 novembre 2019, n. 31063). 5.9. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha deciso in conformità al richiamato principio interpretativo, giustificando l'inapplicabilità, ai fini del calcolo delle tariffe, dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] per il Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -8- periodo settembre 2008-dicembre 2009 aveva operato in forza di un rapporto sorto in base al combinato disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 10/2008 e dell'art. 172, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, per il periodo transitorio occorrente alla definizione dei trasferimenti degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai vecchi consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali ovvero da altri consorzi o enti pubblici, in concessione d'uso al gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale. 5.10. Da ultimo con riguardo al motivo in esame osserva il collegio che il rilievo di legittimità costituzionale sollevato dalla ricorrente a pag.20 del ricorso e sopra illustrato sub 5.3. è inammissibile in quanto formulato in termini del tutto generici e aspecifici. 6. Il secondo motivo (error in procedendo - violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver travisato le doglianze spiegate in appello in ordine alle prestazioni rese dal Consorzio. 6.1. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda volta a far accertare il mancato svolgimento, da parte del Consorzio, del servizio di depurazione, oltre a quello di fognatura. 6.2 Ad avviso della ricorrente, inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 2697 cod. civ., per aver ritenuto che incombeva su [OSCURATO:SOCIETA] l'onere di provare il mancato svolgimento del servizio, nonostante si trattasse di fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere dal Consorzio opposto e che, pertanto, spettava al Consorzio provare, non essendo a tal fine sufficiente la produzione in giudizio di fatture. Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -9- 6.3 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato sul punto. 6.4. La Corte d'appello, così come il Tribunale, ha ritenuto che, benché spettasse al Consorzio fornire la prova delle prestazioni 4effettuat, e per le quali aveva agito monitoriamente, tale onere stato in concreto assolto da [OSCURATO:SOCIETA], mediante la produ ione in giudizio della nota ricognitiva del debito con riguardo ad entrambi i servizi (fognatura e depurazione). Così facendo, [OSCURATO:SOCIETA], ancorché non fosse suo onere, ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda promossa, in via monitoria, dal Consorzio. Spettava invece alla società opponente fornire prova di fatti modificativi, estintivi o idonei a privare di efficacia la pretesa del Consorzio. 6.5. In altri termini i giudici di merito non hanno addossato ad [OSCURATO:SOCIETA] l'onere di provare i fatti fondanti la pretesa azionata in via monitoria dal Consorzio: è la società medesima che ha autonomamente fornito detta prova mediante la documentazione prodotta. 7. Il ricorso è pertanto destinato al rigetto. 8. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società ricorrente e liquidate come in dispositivo. 9.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 15.200,00 per compensi e Euro 200,00 per Ric. 2017 n. 04924 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -10- esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver