CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 05090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15051/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell'Istruzione e d el [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] di Mestre (Ve) in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] S. Trentin di Mestre ( Ve ) in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.25/2025 depositata il 31/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso sentenza n.368/2022 del locale Tribunale, rigettava le domande proposte da Michela PIUTTI,Elena PISTOLLATO e Karin VALLONGO. 2. Il Tribunale aveva accertato il diritto delle predette, collaboratrici scolastiche iscritte nelle graduatorie di terza fascia per le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Venezia, «alla piena valutazione dei servizi prestati alle dipendenze della Parrocchia SS. Gervasio e Protasio – [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Carpenedo» e condannato il Ministero al riconoscimento di detti servizi, ad operare i conseguenti ricollocamenti in graduatoria, nonché a pagare, a favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che queste non avevano percepito a causa dell’omissione, a partire dalla risoluzione dei contratti a termine stipulati nell’a.s. 2021/22 fino alla naturale scadenza. Secondo il Tribunale, non aveva rilevanza ostativa il fatto che si trattasse, pacificamente, di servizi prestati, come educatrici di asilo nido, per un asilo nido gestito dalla Parrocchia, giacché, ai fini della valutabilità, doveva aversi riguardo al fatto che l’ente col quale erano stati stipulati i contratti di lavoro era una scuola dell’infanzia paritaria denominata “il Germoglio”, ancorchégestita dalla Parrocchia medesima. 3. Il Ministero aveva proposto appello insistendo sul rilievo che la tabella di valutazione dei titoli allegata al DM n.50/2021 prevedeva come valutabili solo i servizi «prestati... presso scuole statali o non statali autorizzate», non contemplando gli asili nido privati, quale era quello parrocchiale in questione, non potendo piuttosto rilevare che i contratti indicassero quale datore di lavoro la “[OSCURATO:PERSONA]. Gervasio e [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. 4. A fondamento dell’accoglimento del gravame, la Corte di Appello affermava (in sintesi): che il DM n. 50/2021 riconosceva utili, ai fini di punteggio, nell’Allegato A/5, i servizi resi: «Punto 4.1.: in qualità di collaboratore scolastico, nelle scuole dell’infanzia statali, delle [OSCURATO:PERSONA] e Val d’Aosta, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali»(con un certo punteggio); Punto 4.2: sempre in qualità di collaboratore scolastico, «nelle scuole dell’infanzia non statali autorizzate; nelle scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; nelle scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate» (con punteggio dimezzato); Punto 5: «in ogni altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente» (punteggio pieno); punteggio dimezzato «nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2». Osservava quindi che i servizi in questione non rientravano certo nella previsione del punto 4, perché non erano resi nella veste di collaboratore scolastico, cosa che escludeva l’applicabilità diretta del punto 4.2; sicché restava da appurare se rientrassero nell’ipotesi “a punteggio dimezzato” di cui al punto 5, in quanto prestati in scuole rientranti nel punto 4.2. Osservava quindi che (come correttamente obiettato dalla difesa del Ministero) «E’ ben vero che l’ultimo capoverso del punto 5 non dà concreta rilevanza alla mansione svolta, ma specifica che il servizio debba essere svolto nelle scuole indicate al punto 4.2. Nel caso di specie, pertanto, avrebbero potuto essere utilmente valutati i servizi resi all’interno di scuole dell’infanzia paritarie, ma le odierne appellate hanno lavorato in qualità di educatrici nell’asilo nido parrocchiale, non nella scuola dell’infanzia paritaria gestita dalla stessa Parrocchia». In apposite dichiarazioni non contestate, il Parroco aveva attestato che le lavoratrici avevano lavorato per la Parrocchia, in asilo nido privato autorizzato il 13/11/2014 secondo la L.R. n.22/2002, senza alcuna associazione con la scuola dell’infanzia paritaria “[OSCURATO:PERSONA]”, identificata dal codice meccanografico n. VE1A105006. Aggiungeva la Corte territoriale che «neppure è dimostrato (né allegato) che la scuola dell’infanzia e l’asilo nido siano soggetti giuridici distinti rispetto alla Parrocchia che li gestisce, dotati di autonome partite Iva e codici fiscali. Sul punto appare significativo che nei contratti di assunzione delle lavoratrici Piutti e Pistollato...il datore di lavoro venga individuato nella Parrocchia...con indicazione del medesimo codice fiscale che si rinviene anche nelle buste paga...Il datore di lavoro, pertanto, era la Parrocchia, che gestiva sia l’asilo nido che la scuola dell’infanzia paritaria, e le odierne ricorrenti sono state assunte per prestare servizio esclusivamente nell’asilo nido». 5. Per la cassazione della sentenza ricorrono le lavoratrici, con atto fondato su unico, articolato motivo. 6. Il Ministero è rimasto intimato. 7. Le ricorrenti hanno presentato memoria nella quale, preso atto di CGUE 4/9/2025 in causa C. 543/2023, chiedono, in caso di reiezione del ricorso, compensarsi le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti deducono, in relazione al n. 3) del primo comma dell’art.360 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di «norme di diritto, sotto il profilo della errata qualificazione giuridica dei rapporti...rispetto alle previsioni normative di cui all’allegato A/5, Sezione B, “titoli di servizio”, punto 4.2 e punto 5, del DM n.50/2021». 2. Si sostiene, in particolare, che oggetto di “errore di diritto” sia la distinzione operata dalla Corte territoriale tra il servizio prestato presso l’asilo nido gestito dalla Parrocchia e il servizio prestato presso la scuola dell’infanzia gestita dalla Parrocchia stessa, posto che la norma regolamentare, come evidenziato dall’espressione “altro servizio” non farebbe riferimento alla mansione, ma al soggetto col quale si intrattenga il rapporto di lavoro, come correttamente ritenuto dal Tribunale. Tale soggetto era nella specie la Parrocchia, che aveva applicato ai rapporti di lavoro il [OSCURATO:PERSONA] proprio del settore delle [OSCURATO:PERSONA]; mentre l’asilo nido non aveva alcuna soggettività giuridica, appartenendo a tutti gli effetti alla [OSCURATO:PERSONA] della quale era una mera articolazione organizzativa. Si lamenta, ancora, riguardo alla Pistolato, l’omessa considerazione di autorizzazione dell’allora DPL di Venezia, 6/11/2000 n. 18127, con la quale era stata autorizzata l’assunzione della Pistolato “per la qualifica di assistente ai servizi dell’infanzia”; provvedimento nel quale la “ditta” era identificata nella Parrocchia, “esercente attività di scuola materna”. Del pari correttamente il Tribunale aveva osservato che la disposizione faceva riferimento a “scuole” e non a meri corsi o sezioni o articolazioni. Indebitamente, ancora, la Corte territoriale aveva trascurato la circostanza che in tutti i contratti di lavoro i rapporti per cui era causa erano intercorsi con la “Parrocchia SS. Gervasio e [OSCURATO:PERSONA]. Materna il Germoglio” scuola pacificamente paritaria; valorizzando invece una personale opinione del Parroco. Ancora, si lamenta che sarebbe stato onere dell’Amministrazione dimostrare che la Parrocchia e l’Asilo nido fossero soggetti giuridici autonomi. Infine, si sostiene di aver ampiamente allegato e provato che la scuola materna, l’asilo nido e la Parrocchia costituivano un unico soggetto giuridico. 3. Il ricorso è manifestamente inammissibile, sotto vari profili. 4. Il DM n. 50/2021, essendo un atto amministrativo generale ma non direttamente delegato da fonte primaria, non può essere interpretato direttamente da questa Corte (Cass. 5480/1999, 5062/2007, 28325/2020), ed un tentativo esplicito di censura fondato sulla violazione delle disposizioni codicistiche in materia di esegesi contrattuale si sarebbe infranto a fronte dell’evidenza che si tratta di disposizioni che fanno riferimento a servizi resi o prestati nelle scuole (al livello minimo: “dell’infanzia”), e che non fanno alcun cenno agli asili nido ; né il giudizio secondo il quale il servizio prestato in un asilo nido non è computabile confligge con alcuna disposizione in materia di esegesi, tantomeno al livello richiesto per tale tipo di censura. E’ infatti orientamento consolidato di questa Corte che l'interpretazionedi un atto amministrativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazionedei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A., s icché, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di unatto amministrativo è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (ex pluris, Cass. nn. 28625/2020, 5966/2022). 5. Di ciò presumibilmente consapevole, la difesa dei ricorrenti ha scelto la via di un motivo di violazione di legge sostanziale privo dell’indicazione della legge violata, e di principio di diritto violato, cosa di per sé inammissibile (Cass. SU n. 23745/2020; Cass. n. 20870/2024). Ha collegato allo stesso una censura formulata in rubrica come «errata qualificazione giuridica dei rapporti», che non ha alcuna relazione con lo sviluppo del motivo, che si incentra su una contestazione in fatto ed in diritto delle rationes decidendi della decisione impugnata, che, all’evidenza, si fonda, in modo autosufficiente, in fatto, sulla circostanza, data dalla Corte territoriale per pacifica già in prime cure, con affermazione non censurata, che le ricorrenti avessero sempre lavorato esclusivamente nell’asilo nido; ed in diritto, sul giudizio secondo il quale il servizio prestato in un asilo nido non rientrava tra quelli valutabili secondo il DM. 6. Nello sviluppo del motivo basato sul n. 3) del primo comma dell’art.360 c.p.c., le ricorrenti innestano, peraltro in modo confuso ed indistinto e comunque non separato, come richiesto dal diritto vivente (ex pluris, Cass. 39161/2021) con ripetuti passaggi dalla questione di fatto alla questione di diritto: a)censure che attengono alla correttezza del giudizio di diritto speso dalla Corte territoriale, che è un giudizio di interpretazione del DM, le quali, oltre a non essere introdotte mediante la sola rubricazione allo scopo utile (violazione degli artt. 1362 e segg. c.c.), non si confrontano con la ratio decidendi della decisione sul punto. Ci si riferisce, in particolare: i) alla parte in cui infondatamente si addebita alla Corte territoriale di aver distinto in base alla “mansione”, quando la Corte ha distinto per tipo di “scuola”, ed in particolare ha distinto la “Scuola dell’Infanzia” - prevista - e l’asilo nido - non previsto - ; ii) alla parte in cui si nega l’autonoma soggettività giuridica dell’asilo nido: la Corte di Appello non la afferma, dando invece rilevanza, in modo almeno del tutto plausibile secondo il tenore testuale del regolamento, all’oggetto/ambito dell’istituzione scolastica in senso oggettivo, invece che alla natura del soggetto gestore: peraltro una Parrocchia, dato che non dice in sé nulla sull’attività scolastica svolta); iii) alla parte in cui si attribuisce, altrettanto infondatamente, alla Corte territoriale di aver negato che il datore di lavoro delle ricorrenti fosse la Parrocchia, dalla prima invece chiaramente additata quale gestrice di entrambi gli istituti. Peraltro, in modo contraddittorio, le ricorrenti, dopo aver affermato, alla pag. 18 del ricorso, che «Il rapporto contrattuale è intercorso...con la Parrocchia», alla pag. 20 del ricorso, sostengono poi che sul punto la sentenza di primo grado era “ineccepibile” nell’affermare che «l’Ente titolare del servizio con cui è intercorso il rapporto di lavoro è “[OSCURATO:PERSONA]”, scuola dell’infanzia paritaria, gestita dalla Parrocchia»; senza confrontarsi col rilievo della Corte territoriale che «neppure è dimostrato (né allegato) che la scuola dell’infanzia e l’asilo nido siano soggetti giuridici distinti rispetto alla Parrocchia che li gestisce, dotati di autonome partite Iva e codici fiscali. Sul punto appare significativo che nei contratti di assunzione delle lavoratrici Piutti e Pistollato...il datore di lavoro venga individuato nella Parrocchia...con indicazione del medesimo codice fiscale che si rinviene anche nelle buste paga....Il datore di lavoro, pertanto, era la Parrocchia, che gestiva sia l’asilo nido che la scuola dell’infanzia paritaria, e le odierne ricorrenti sono state assunte per prestare servizio esclusivamente nell’asilo nido». Rilievo peraltro meramente chiarificatorio e del tutto tuzioristico, chè se l’asilo nido fosse stato un soggetto giuridico diverso dalla Parrocchia che gestiva anche la scuola materna, a maggior ragione, secondo l’interpretazione del regolamento che regge la decisione, il servizio prestato esclusivamente nell’asilo nido non sarebbe stato valutabile. Infine, alla pag. 23 del ricorso, le ricorrenti sostengono invece, ancora una volta in modo contraddittorio, che sarebbe «ampiamente allegato e provato...che...la scuola materna, l’asilo nido e la Parrocchia costituiscono un unico soggetto giuridico». b)censure che riguardano la ricostruzione in fatto della fattispecie, quale quella che fa leva sul tenore dell’autorizzazione 6/11/2000, sul tenore dei contratti di lavoro, e sull’attendibilità della dichiarazione del Parroco, le quali, oltre a palesarsi del tutto estranee al denunciato vizio di violazione di legge, invocano in modo inammissibile una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa a questa Corte, come quella attinente all’accertamento della soggettività di scuola, asilo e Parrocchia. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. Nulla sulle spese, essendo le Amministrazioni scolastiche rimast e intimate. 9. Deve tuttavia dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 - quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,