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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39161/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2126/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19526 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 19526/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 23 dicembre 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla domanda relativa al T.f.r. (per nullità della rinuncia ad esso prima della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti) e che nel resto, previa revoca del suddetto decreto, aveva invece rigettato le altre sue domande di pagamento di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, per valida rinuncia in sede di conciliazione protetta;

2. essa ribadiva la natura di diritto futuro, non ancora entrato nella disponibilità patrimoniale del lavoratore, del credito per T.f.r., maturante con la cessazione del rapporto di lavoro (il 31 luglio 2016, come da intimazione di licenziamento del 14 luglio 2016) e non prima: avendo il predetto sottoscritto il verbale di conciliazione (con espressa rinuncia al T.f.r. maturato fino al 31 luglio 2013) il 29 luglio 2016;

3. con atto notificato il 10 luglio 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, per erronea qualificazione alla stregua di diritto futuro del credito per T.f.r. del lavoratore oggetto di rinuncia, relativa alla sola quota maturata fino al luglio 2013 (e quindi alla solidarietà della società affittante [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pure essendo stato il relativo credito insinuato allo stato passivo del suo fallimento), avendo la cessazione del rapporto di lavoro natura di condizione di esigibilità (primo motivo);

2. al di là della sua inammissibilità, in difetto di una pertinente formulazione del motivo, senza deduzione delle norme di diritto (neppure nel contenuto), in violazione del principio di tassatività stabilito dall'art. 360 c.p.c. (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), esso è infondato; RG 19526/2020

3. il credito per T.f.r., che non è frazionabile per quote, matura infatti alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 23 aprile 2009, n. 9695; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5376): sicché, non essendo entrato nel patrimonio del lavoratore ancora in servizio e costituendo pertanto un diritto futuro, la rinuncia ad esso in data anteriore a detta cessazione è radicalmente nulla (Cass. 7 marzo 2005, n. 4822; Cass. 11 novembre 2015, n. 23087; Cass. 28 maggio 2019, n. 14510);

4. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo alla necessità di promozione di un'autonoma azione di nullità dell'accordo sindacale contenente la rinuncia da parte del lavoratore, che l'aveva invece per la prima volta dedotta quale convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone l'accertamento in via incidentale (secondo motivo);

5. anch'esso è infondato;

6. la Corte territoriale ha pronunciato anche in ordine alla nullità, così implicitamente rigettando il motivo (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662), avendo essa, condividendo sul punto la pronuncia del Tribunale, ritenuto "corretta la dichiarazione di nullità dell'atto con cui il lavoratore ha rinunciato a un diritto futuro" (all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) e così rigettato l'appello della società;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

RG 19526/2020 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2126/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19526 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 19526/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 23 dicembre 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla domanda relativa al T.f.r. (per nullità della rinuncia ad esso prima della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti) e che nel resto, previa revoca del suddetto decreto, aveva invece rigettato le altre sue domande di pagamento di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, per valida rinuncia in sede di conciliazione protetta; 2. essa ribadiva la natura di diritto futuro, non ancora entrato nella disponibilità patrimoniale del lavoratore, del credito per T.f.r., maturante con la cessazione del rapporto di lavoro (il 31 luglio 2016, come da intimazione di licenziamento del 14 luglio 2016) e non prima: avendo il predetto sottoscritto il verbale di conciliazione (con espressa rinuncia al T.f.r. maturato fino al 31 luglio 2013) il 29 luglio 2016; 3. con atto notificato il 10 luglio 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, per erronea qualificazione alla stregua di diritto futuro del credito per T.f.r. del lavoratore oggetto di rinuncia, relativa alla sola quota maturata fino al luglio 2013 (e quindi alla solidarietà della società affittante [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pure essendo stato il relativo credito insinuato allo stato passivo del suo fallimento), avendo la cessazione del rapporto di lavoro natura di condizione di esigibilità (primo motivo); 2. al di là della sua inammissibilità, in difetto di una pertinente formulazione del motivo, senza deduzione delle norme di diritto (neppure nel contenuto), in violazione del principio di tassatività stabilito dall'art. 360 c.p.c. (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), esso è infondato; RG 19526/2020 3. il credito per T.f.r., che non è frazionabile per quote, matura infatti alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 23 aprile 2009, n. 9695; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5376): sicché, non essendo entrato nel patrimonio del lavoratore ancora in servizio e costituendo pertanto un diritto futuro, la rinuncia ad esso in data anteriore a detta cessazione è radicalmente nulla (Cass. 7 marzo 2005, n. 4822; Cass. 11 novembre 2015, n. 23087; Cass. 28 maggio 2019, n. 14510); 4. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo alla necessità di promozione di un'autonoma azione di nullità dell'accordo sindacale contenente la rinuncia da parte del lavoratore, che l'aveva invece per la prima volta dedotta quale convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone l'accertamento in via incidentale (secondo motivo); 5. anch'esso è infondato; 6. la Corte territoriale ha pronunciato anche in ordine alla nullità, così implicitamente rigettando il motivo (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662), avendo essa, condividendo sul punto la pronuncia del Tribunale, ritenuto "corretta la dichiarazione di nullità dell'atto con cui il lavoratore ha rinunciato a un diritto futuro" (all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) e così rigettato l'appello della società; 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. RG 19526/2020 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del
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