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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25164/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente e cl- ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procure speciali allegate al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via del Consolato n. 6 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 21177,4o pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] presentava modello IVA 2013, dal quale risultava un'eccedenza a credito per un totale di Euro 7.050.000,00, di cui l'importo di Euro 500.000,00 veniva rimborsato con procedura semplificata.

L'Agenzia delle Entrate, in riferimento alla parte restante del credito, chiedeva in data 1°.7.2014 la produzione dei documenti attestanti tale credito IVA.

La ricorrente presentava una parte della documentazione richiesta in data 5.9.2014, una seconda parte il 1°.12.2015, e solo il 27.4.2017 forniva anche la garanzia fideiussoria.

Il 27.6.2017 veniva rimborsato il credito, e la società riceveva Euro 6.630.035,62, di cui Euro 6.550.000,00 a titolo di capitale ed Euro 80.035,62 a titolo di interessi.

1.1. La società lamentava tuttavia l'errato calcolo degli interessi, e l'Amministrazione finanziaria emetteva atto con cui spiegava le modalità di conteggio degli interessi, specificando i periodi di sospensione.

2. Avverso tale atto la contribuente ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, la quale accoglieva il ricorso, perché riteneva corretta la modalità di calcolo degli interessi proposta della società, che non teneva conto della pretesa sospensione della maturazione degli interessi in attesa del deposito della fideiussione.

3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Agenzia delle Entrate, innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria, riformava la decisione della CTP ed affermava la correttezza del conteggio degli interessi come effettuato dall'Ente impositore.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la società, affidandosi ad un motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto equiparabili la richiesta di documentazione probatoria ex art. 38-bis, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972, e la richiesta di fornire garanzia, ai fini della sospensione della maturazione degli interessi in relazione alla somma di cui era stato domandato il rimborso.

2. Invero la CTR della [OSCURATO:PERSONA] si esprime con chiarezza, ed il suo argomentare non merita censura.

Scrive il giudice dell'appello che "la prestazione della garanzia fideiussoria va ritenuta parte integrante ed imprescindibile del procedimento per dar luogo al rimborso ... il decorso degli interessi deve intendersi sospeso nelle more dei termini per la presentazione della documentazione, delle polizze sine die e della fideiussione ... l'obbligazione per interessi ha natura accessoria rispetto a quella avente ad oggetto la restituzione del capitale.

Da ciò consegue che se il rimborso del credito IVA da parte dell'Ufficio viene legittimamente sospeso -isulta necessariamente sospesa anche la decorrenza/maturazione dei correlati interessi corrispettivi, che, dunque, non sono dovuti con riferimento al periodo di sospensione" (sent.

CTR, p. 2 s.).

2.1. La norma di cui all'art. 38 bis del Dpr n. 633 del 1972, nella formula applicabile ratione temporis, prevede che i rimborsi delle eccedenze di Iva versate, di cui all'art. 30, "sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ...

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni..." (evidenza aggiunta).

La mancata produzione della documentazione attestante la conseguita fideiussione impedisce la liquidazione del rimborso al contribuente, per fatto esclusivamente a lui attribuibile, ed importa la sospensione della decorrenza degli interessi.

2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che "la riportata interpretazione della norma in esame è l'unica compatibile con il sistema tributario vigente, non potendosi ipotizzare una stasi dell'attività amministrativa a discrezione del contribuente e non potendosi addossare all'A.F. l'onere di corrispondere gli interessi su somme che non può liquidare per fatto addebitabile al richiedente.

La sospensione del decorso degli interessi agisce quindi come stimolo alla produzione dei documenti effettivamente necessari per la definizione della pratica dì rimborso" Cass. sez.

V, 6.9.2013, n. 20510.

Può quindi esprimersi il principio di diritto secondo cui "in caso di richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospeso durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria".

In definitiva, il motivo di impugnazione introdotto dalla società appare infondato, ed il suo ricorso deve essere respinto.

3. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa.

Risulta dovuta, da parte della ricorrente, anche la corresponsione del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, che liquida nella complessiva misura di C 7.800,00, oltre spese prenotate a debito Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente e cl- ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procure speciali allegate al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via del Consolato n. 6 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 21177,4o pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava modello IVA 2013, dal quale risultava un'eccedenza a credito per un totale di Euro 7.050.000,00, di cui l'importo di Euro 500.000,00 veniva rimborsato con procedura semplificata. L'Agenzia delle Entrate, in riferimento alla parte restante del credito, chiedeva in data 1°.7.2014 la produzione dei documenti attestanti tale credito IVA. La ricorrente presentava una parte della documentazione richiesta in data 5.9.2014, una seconda parte il 1°.12.2015, e solo il 27.4.2017 forniva anche la garanzia fideiussoria. Il 27.6.2017 veniva rimborsato il credito, e la società riceveva Euro 6.630.035,62, di cui Euro 6.550.000,00 a titolo di capitale ed Euro 80.035,62 a titolo di interessi. 1.1. La società lamentava tuttavia l'errato calcolo degli interessi, e l'Amministrazione finanziaria emetteva atto con cui spiegava le modalità di conteggio degli interessi, specificando i periodi di sospensione. 2. Avverso tale atto la contribuente ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, la quale accoglieva il ricorso, perché riteneva corretta la modalità di calcolo degli interessi proposta della società, che non teneva conto della pretesa sospensione della maturazione degli interessi in attesa del deposito della fideiussione. 3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Agenzia delle Entrate, innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria, riformava la decisione della CTP ed affermava la correttezza del conteggio degli interessi come effettuato dall'Ente impositore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la società, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto equiparabili la richiesta di documentazione probatoria ex art. 38-bis, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972, e la richiesta di fornire garanzia, ai fini della sospensione della maturazione degli interessi in relazione alla somma di cui era stato domandato il rimborso. 2. Invero la CTR della [OSCURATO:PERSONA] si esprime con chiarezza, ed il suo argomentare non merita censura. Scrive il giudice dell'appello che "la prestazione della garanzia fideiussoria va ritenuta parte integrante ed imprescindibile del procedimento per dar luogo al rimborso ... il decorso degli interessi deve intendersi sospeso nelle more dei termini per la presentazione della documentazione, delle polizze sine die e della fideiussione ... l'obbligazione per interessi ha natura accessoria rispetto a quella avente ad oggetto la restituzione del capitale. Da ciò consegue che se il rimborso del credito IVA da parte dell'Ufficio viene legittimamente sospeso -isulta necessariamente sospesa anche la decorrenza/maturazione dei correlati interessi corrispettivi, che, dunque, non sono dovuti con riferimento al periodo di sospensione" (sent. CTR, p. 2 s.). 2.1. La norma di cui all'art. 38 bis del Dpr n. 633 del 1972, nella formula applicabile ratione temporis, prevede che i rimborsi delle eccedenze di Iva versate, di cui all'art. 30, "sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ... Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni..." (evidenza aggiunta). La mancata produzione della documentazione attestante la conseguita fideiussione impedisce la liquidazione del rimborso al contribuente, per fatto esclusivamente a lui attribuibile, ed importa la sospensione della decorrenza degli interessi. 2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che "la riportata interpretazione della norma in esame è l'unica compatibile con il sistema tributario vigente, non potendosi ipotizzare una stasi dell'attività amministrativa a discrezione del contribuente e non potendosi addossare all'A.F. l'onere di corrispondere gli interessi su somme che non può liquidare per fatto addebitabile al richiedente. La sospensione del decorso degli interessi agisce quindi come stimolo alla produzione dei documenti effettivamente necessari per la definizione della pratica dì rimborso" Cass. sez. V, 6.9.2013, n. 20510. Può quindi esprimersi il principio di diritto secondo cui "in caso di richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospeso durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria". In definitiva, il motivo di impugnazione introdotto dalla società appare infondato, ed il suo ricorso deve essere respinto. 3. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa. Risulta dovuta, da parte della ricorrente, anche la corresponsione del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, che liquida nella complessiva misura di C 7.800,00, oltre spese prenotate a debito Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari