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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29765/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19600/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliat a i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente– avverso la sentenza n. 42/2018 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO d epositata il 15 / 0 1 /20 18, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Tremonti ambiente-Costi operativi-Costo ammortamento

1. Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Padova,rettificava i redditi dichiarati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2010, disconoscendo la variazione in diminuzione dell’importo di euro 909.412,00 riconducibile all’agevolazione ambientale per impianto fotovoltaico di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, con particolare riferimento all’inserimento del costo di ammortamento tra i costi operativi da aggiungere al costo deducibile nelcalcolo del costo di ammortamento nonché alla data di decorrenza dell’agevolazione.

2. La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che lo rigettava.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello.

In particolare, quanto alla questione del costo di ammortamento, riteneva che il suo inserimento tra i costi operativi comportava una duplicazione del beneficio fiscale, essendo il costo dell’investimento già detassato, e che tale operazione fosse in contrasto con la disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2008C 82/01 che al punto 82 espressamente prevedeva che i costi ammissibili al beneficio fossero calcolati al netto di profi tto operativo e costo operativo; evidenziava ancora che era stata la parte stessa a inserire i contributi del GSE nel calcolo del costo agevolabile e che i due incentivi non erano cumulabili.

4. Contro tale sentenza la societàpropone ricorso affidandosi a due motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 15 , della legge n. 388 del 2000, laddove la CTR ha confermato la ripresa operata dall’ufficio, secondo cui essa non avrebbe dovuto includere tra i costi operativi , da aggiungere al sovraccosto dell’investimento detassabile , anche le quote di ammortamento (l’Agenzia aveva infatti evidenziato che senza tale inclusionee al netto del contributo ricevuto dal GSE, il risultato del costo agevolabile era azzerato).

Deduce infatti che la nozione di approccio incrementale richiamata dall’art. 6, comma 15 , della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretata in base alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente elaborata dal Consiglioeuropeo di cui alla Comunicazione n. 2008/C 81/01, la quale espressamente prevedeche il costo ammissibile vada in prima battuta limitato al sovraccosto necessario per raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, determinato in relazione alla situazione controfattuale, e in seconda battuta, vadano operate lasottrazione dei profitti operativi e l’ aggiunta dei costi operativii quali, quindi, nella logica del calcolo incrementale, vannotutti considerati; l’ammortame n to , che è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile, non rappresenta solo il costo d’acquisto originario ma anche la misura del suo utilizzo in ciascun esercizio sociale e quindi effettivamente un costo di produzione verificatosi in un determinato esercizio sociale; se così non fosse,il vantaggio economico dell’investimento sarebbe fittizio; né vi sarebbe alcuna duplicazione dell’agevolazione, la quale invece, senza inserire il costo di ammortamento,sarebbe del tutto azzerata, per la necessità di t ener conto dei profitti ma non del maggior e più importante costo operativo.La stessa Commissione europea si sarebbe orientata in tale modo sia nella comunicazione C(2009) 2651 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che in quella C(2009)1278 del 23.2.2009 avallando il metodo di calcolo incrementale adottato rispettivamente dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto.

1.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte (Cass.n. 23054/2023) ha già escluso che la quota annuale di ammortamento dell’investimento possa essere considerata un costo operativo dovuto all’investimento e quindi aggiunta all’importo detassabileai sensi della legge n. 388/2000.

In tale decisionesi è infatti ritenuto che dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato del 2008si evinca agevolmente che ¡ « costi operativi»idonei ad essere aggiunti al costo dell'investimento iniziale sono solo quei costi legati all'effettivo utilizzo di un bene strumentale eco-compatibile, che l'impresa non avrebbe sostenuto nell'ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, ma con una maggiore incidenza sull'ambiente.

Si è precisato che in economia aziendale, l’ammortamento ̀ un procedimento contabile che ha lo scopo di ripartire su più anni il costo di beni aventi utilità pluriennale, nel rispetto del principio di competenza economica, e che l’art. 2426 cod. civ. prescrive che il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (…).

Quindi, il legislatore considera per ammortamento la quota del costo iniziale di acquisto di un determinato bene strumentale riferibile al singolo esercizio commerciale sicché, per ogni esercizio, si iscrive, al passivo del conto economico, una quota parte del costo anzidetto, ottenuta suddividendo il corrispondente valore per il numero degli anni per i quali si assume che il bene in discorso potrà essere utilizzato nei processi produttivi dell'impresa.

Tanto premesso, il costo di acquisto di un bene destinato all'attività imprenditoriale esercitata non può non essere riferito, nella sua integralità, all'esercizio in cui sia stata sostenuta la corrispondente spesa, dovendo piuttosto riferirsi, naturalmente pro quota, a ciascun esercizio nel quale si preveda di impiegare il bene de quo.

Pertanto, le quote di ammortamento sono già ricomprese nel costo originariamente sostenuto per l'investimento ambientale e non possono aggiungersi a quest'ultimo nella determinazione del quantumfiscalmente deducibile.

Diversamente opinando, la medesima posta passiva verrebbe ad essere dedotta due volte, dapprima come costo complessivo dell'operato investimento e, poi, come quota periodica di ammortamento, concretando un illegittimo bis in idem, che, lungi dal realizzare un legittimo fine di incentivazione di attività ritenute socialmente utili, si tradurrebbe in un ingiusto arricchimento del soggetto beneficiario.

In senso conforme a tale decision e si è successivamente espressa Cass. n. 18918/2025.

Alla stessa conclusione perviene Cass. n. 8052/2025 che ha evidenziato che il regolamento 800/2008 , in tema di impianti fotovoltaici, abbia in parte innovato la disciplina comunitaria del medesimo anno, escludendo in radice dal calcolo del costo ammissibile la rilevanza di vantaggi e costi operativi.

2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n . 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione d el combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 387/2003, 9 del d.m. 19/02/2007 e 19 del d.m. 5/07/2012, censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto che dal calcolo dell’agevolazione vadano esclusi (poiché profitti operativi) tutti i contributi del GSE mentre invece essi sono compatibili nella misura del 20 per cento del costo dell’investimento.

Risulta quindi corretto il comportamento della società che ha neutralizzato nel calcolo dell’agevolazione solo l’80 per cento dei contributi GSE e ha errato la CTR nel validare il rilievo dell’Agenziasecondo cui occorreva inserire tra i profitti operativi l’intero ammontare dei contributi.

2.1. L’ Agenzia delle entrate ha eccepito la i nammissibilità del motivo poiché nell’avviso di accertamento non avrebbe mai censurato il quantum dei ricavi operativi utilizzati dallo stesso contribuente ma contestato solo la data dalla quale far partire il quinquennio di riferimento, ripresa sulla quale, in assenza di censura nel ricorso, è maturato il passaggio in cosa giudicata.

2.2. Il motivo èinammissibile.

La CTR, con accertamento in fatto non censurato sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie concreta, dopo aver descritto i due rilievi, nella parte relativa al fatto processuale, non indicando una ripresa in tal senso, ha affermato che la stessa società ha inserito i contributi GSE nei propri calcoli, per cui si palesa irrilevante la successiva affermazione in diritto secondo cui i benefici del conto energia e della cd.

Tremonti ambiente non sarebbero cumulabili, censurata nel motivo in esame.

3. Concludendo, il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19600/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliat a i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente– avverso la sentenza n. 42/2018 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO d epositata il 15 / 0 1 /20 18, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Tremonti ambiente-Costi operativi-Costo ammortamento 1. Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Padova,rettificava i redditi dichiarati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2010, disconoscendo la variazione in diminuzione dell’importo di euro 909.412,00 riconducibile all’agevolazione ambientale per impianto fotovoltaico di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, con particolare riferimento all’inserimento del costo di ammortamento tra i costi operativi da aggiungere al costo deducibile nelcalcolo del costo di ammortamento nonché alla data di decorrenza dell’agevolazione. 2. La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che lo rigettava. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello. In particolare, quanto alla questione del costo di ammortamento, riteneva che il suo inserimento tra i costi operativi comportava una duplicazione del beneficio fiscale, essendo il costo dell’investimento già detassato, e che tale operazione fosse in contrasto con la disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2008C 82/01 che al punto 82 espressamente prevedeva che i costi ammissibili al beneficio fossero calcolati al netto di profi tto operativo e costo operativo; evidenziava ancora che era stata la parte stessa a inserire i contributi del GSE nel calcolo del costo agevolabile e che i due incentivi non erano cumulabili. 4. Contro tale sentenza la societàpropone ricorso affidandosi a due motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 15 , della legge n. 388 del 2000, laddove la CTR ha confermato la ripresa operata dall’ufficio, secondo cui essa non avrebbe dovuto includere tra i costi operativi , da aggiungere al sovraccosto dell’investimento detassabile , anche le quote di ammortamento (l’Agenzia aveva infatti evidenziato che senza tale inclusionee al netto del contributo ricevuto dal GSE, il risultato del costo agevolabile era azzerato). Deduce infatti che la nozione di approccio incrementale richiamata dall’art. 6, comma 15 , della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretata in base alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente elaborata dal Consiglioeuropeo di cui alla Comunicazione n. 2008/C 81/01, la quale espressamente prevedeche il costo ammissibile vada in prima battuta limitato al sovraccosto necessario per raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, determinato in relazione alla situazione controfattuale, e in seconda battuta, vadano operate lasottrazione dei profitti operativi e l’ aggiunta dei costi operativii quali, quindi, nella logica del calcolo incrementale, vannotutti considerati; l’ammortame n to , che è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile, non rappresenta solo il costo d’acquisto originario ma anche la misura del suo utilizzo in ciascun esercizio sociale e quindi effettivamente un costo di produzione verificatosi in un determinato esercizio sociale; se così non fosse,il vantaggio economico dell’investimento sarebbe fittizio; né vi sarebbe alcuna duplicazione dell’agevolazione, la quale invece, senza inserire il costo di ammortamento,sarebbe del tutto azzerata, per la necessità di t ener conto dei profitti ma non del maggior e più importante costo operativo.La stessa Commissione europea si sarebbe orientata in tale modo sia nella comunicazione C(2009) 2651 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che in quella C(2009)1278 del 23.2.2009 avallando il metodo di calcolo incrementale adottato rispettivamente dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto. 1.1. Il motivo non è fondato. Questa Corte (Cass.n. 23054/2023) ha già escluso che la quota annuale di ammortamento dell’investimento possa essere considerata un costo operativo dovuto all’investimento e quindi aggiunta all’importo detassabileai sensi della legge n. 388/2000. In tale decisionesi è infatti ritenuto che dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato del 2008si evinca agevolmente che ¡ « costi operativi»idonei ad essere aggiunti al costo dell'investimento iniziale sono solo quei costi legati all'effettivo utilizzo di un bene strumentale eco-compatibile, che l'impresa non avrebbe sostenuto nell'ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, ma con una maggiore incidenza sull'ambiente. Si è precisato che in economia aziendale, l’ammortamento ̀ un procedimento contabile che ha lo scopo di ripartire su più anni il costo di beni aventi utilità pluriennale, nel rispetto del principio di competenza economica, e che l’art. 2426 cod. civ. prescrive che il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (…). Quindi, il legislatore considera per ammortamento la quota del costo iniziale di acquisto di un determinato bene strumentale riferibile al singolo esercizio commerciale sicché, per ogni esercizio, si iscrive, al passivo del conto economico, una quota parte del costo anzidetto, ottenuta suddividendo il corrispondente valore per il numero degli anni per i quali si assume che il bene in discorso potrà essere utilizzato nei processi produttivi dell'impresa. Tanto premesso, il costo di acquisto di un bene destinato all'attività imprenditoriale esercitata non può non essere riferito, nella sua integralità, all'esercizio in cui sia stata sostenuta la corrispondente spesa, dovendo piuttosto riferirsi, naturalmente pro quota, a ciascun esercizio nel quale si preveda di impiegare il bene de quo. Pertanto, le quote di ammortamento sono già ricomprese nel costo originariamente sostenuto per l'investimento ambientale e non possono aggiungersi a quest'ultimo nella determinazione del quantumfiscalmente deducibile. Diversamente opinando, la medesima posta passiva verrebbe ad essere dedotta due volte, dapprima come costo complessivo dell'operato investimento e, poi, come quota periodica di ammortamento, concretando un illegittimo bis in idem, che, lungi dal realizzare un legittimo fine di incentivazione di attività ritenute socialmente utili, si tradurrebbe in un ingiusto arricchimento del soggetto beneficiario. In senso conforme a tale decision e si è successivamente espressa Cass. n. 18918/2025. Alla stessa conclusione perviene Cass. n. 8052/2025 che ha evidenziato che il regolamento 800/2008 , in tema di impianti fotovoltaici, abbia in parte innovato la disciplina comunitaria del medesimo anno, escludendo in radice dal calcolo del costo ammissibile la rilevanza di vantaggi e costi operativi. 2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n . 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione d el combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 387/2003, 9 del d.m. 19/02/2007 e 19 del d.m. 5/07/2012, censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto che dal calcolo dell’agevolazione vadano esclusi (poiché profitti operativi) tutti i contributi del GSE mentre invece essi sono compatibili nella misura del 20 per cento del costo dell’investimento. Risulta quindi corretto il comportamento della società che ha neutralizzato nel calcolo dell’agevolazione solo l’80 per cento dei contributi GSE e ha errato la CTR nel validare il rilievo dell’Agenziasecondo cui occorreva inserire tra i profitti operativi l’intero ammontare dei contributi. 2.1. L’ Agenzia delle entrate ha eccepito la i nammissibilità del motivo poiché nell’avviso di accertamento non avrebbe mai censurato il quantum dei ricavi operativi utilizzati dallo stesso contribuente ma contestato solo la data dalla quale far partire il quinquennio di riferimento, ripresa sulla quale, in assenza di censura nel ricorso, è maturato il passaggio in cosa giudicata. 2.2. Il motivo èinammissibile. La CTR, con accertamento in fatto non censurato sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie concreta, dopo aver descritto i due rilievi, nella parte relativa al fatto processuale, non indicando una ripresa in tal senso, ha affermato che la stessa società ha inserito i contributi GSE nei propri calcoli, per cui si palesa irrilevante la successiva affermazione in diritto secondo cui i benefici del conto energia e della cd. Tremonti ambiente non sarebbero cumulabili, censurata nel motivo in esame. 3. Concludendo, il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u