CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 22423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26339/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. rg 13031/2018, depositata in data 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avvocato dello Stato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Napoli, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta ne aveva respinto l’istanza, revocò anche l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del richiedente, ritenendo che il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 35 bis, d. lgs. n. 25/2008 configurasse colpa grave ex art. 136, co. 2, d. P.R. n. 115/2002. 2. Avverso il richiamato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002. 3. [OSCURATO:PERSONA] delegato alla funzione dal Presidente del Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione, dopo avere invitato le parti a prendere posizione, ex art. 101, co. 2, cod. proc. civ., su questione rilevabile d’ufficio (sussistenza dei presupposti di ammissibilità del beneficio). Queste, in sintesi, le ragioni della decisione: - a differenza di quel che si era sostenuto nel provvedimento opposto il comportamento dell’opponente non poteva dirsi connotato da colpa grave (il Giudice riferisce di orientamento localmente non univoco a riguardo al diritto del richiedente la protezione internazionale di essere rimesso in termini, laddove il provvedimento amministrativo non risulti essere stato tradotto, orientamento del quale aveva dato atto anche lo stesso Giudice del provvedimento opposto); - tuttavia, soggiunge il Giudice dell’opposizione, il ricorso non poteva essere egualmente accolto, stante che il giudizio non aveva a oggetto l’atto, bensì il rapporto, tanto che l’interessato non si era limitato a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato, ma ha chiesto di essere ammesso al beneficio ; - dell’invocata ammissione, prosegue il Giudice, non sussistevano i presupposti, non essendo stati specificati, con l’istanza presentata al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione (art. 122, d.P.R. n. 115/2002) e, per contro, il successivo art. 138 del medesimo corpo normativo, al comma secondo, stabiliva che l’ammissione provvisoria del C.O.A. è revocata se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si tratta, si soggiunge, di due distinte ipotesi di revoca); - poiché l’istanza era spoglia di una tale enunciazione doveva reputarsi, perciò, inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso sulla base di due motivi e il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 5. Fatta proposta dal Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ. (al tempo vigente) e pervenute memorie di entrambe le parti, con ordinanza interlocutoria n. 35002/2021, la Sezione Sesta-2, ha rimesso il processo alla pubblica udienza, non emergendo evidenza decisoria. 4. All’approssimarsi della pubblica udienza il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 79, 122, 126, 136, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, 24, 111 e 117 Cost., 6 § 1 e 13 Convenzione EDU. Queste, in sintesi, le critiche avanzate: - l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata solo se, in sede di definizione della domanda di giustizia, il giudice esprima giudizio di mala fede o colpa grave dell’ammesso nell’avere agito o resistito; - la pronuncia d’inammissibilità della domanda di giustizia giammai può essere ancorata ad apprezzamenti meramente formali, in violazione dei principi eurounitari e, meno che mai, allorquando gli elementi giudicati dirimenti siano comunque a disposizione del giudice e nel caso di specie la parte aveva prodotto nel giudizio ex art. 15, d. lgs. n. 150/2011 tutta la documentazione a suo tempo messa a disposizione del C.O.A. di Napoli; - in materia di protezione internazionale, in ragione delle peculiari ragioni che spingono il cittadino extracomunitario ad allontanarsi dal proprio paese, l’onere della prova subisce, come diffusamente reputato, un’evidente attenuazione. 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 15, d. lgs. n. 150/2011, in relazione agli artt. 84, 170 e 136, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.Il ricorrente sostiene che il Giudicante, solo formalmente rispettoso del precetto di cui al comma secondo dell’art. 101 cod. proc. civ., ha deciso oltre il perimetro di quel che aveva domandato l’opponente (riformarsi il giudizio di colpa grave espresso dal primo giudice, per avere asseritamente proposto la domanda giudiziale oltre il termine decadenziale), giungendo a revocare l’ammissione per una ragione non contemplata dall’art. 136, d.P.R. n. 115/2002, da intendersi a “numerus clausus”. Solo in sede di statuizione conclusiva il giudice del merito (ma non quello dell’opposizione al provvedimento di revoca) può, ai sensi dell’art. 136, co. 2, d.PR. n. 115/2002, disporre la revoca, se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave . In definitiva, chiosa il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] commesso dal Tribunale di Napoli con l’impugnata ordinanza consiste in un’inammissibile rivalutazione d’ufficio ed oltre i motivi di opposizione formulati dei requisiti formali della domanda, dei termini della stessa e del rispetto di tutto quanto prescritto dall’art. 79, letto in combinato disposto con l’art. 122 TUSG nei giudizi civili, invero già valutati in via preventiva ed anticipata dal locale Consiglio dell’Ordine . 3. Il complesso censorio costituito dai due motivi deve essere rigettato. In primo luogo deve chiarirsi che l’opposizione disciplinata dal citato art. 170 non costituisce impugnazione e, pertanto, libero dal limite della devoluzione, il giudice dell’opposizione procede alla revisione del medesimo giudizio, su sollecitazione di una delle parti (applica un tal principio, pur nella diversità della vicenda, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36347, 23/11/2021). Dalla integralità di “potestas” del giudice dell’opposizione deriva che costui, può disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione per la mancanza dei presupposti di legge per l’ammissione, individuati nella specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione, purché sul punto venga sollecitato il contraddittorio (cfr. Sez. 6-2, n. 36347, 23/11/2021). Quanto alla pienezza del potere di revoca da parte del giudice questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte. Si è, così, chiarito che la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda (Sez. 6-2, n. 20002, 24/09/2020, Rv. 659224 – 01). Ed ancora, in materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda (Sez. 6-2, n. 27203, 27/11/2020, Rv. 659909 – 01). Ed ancora, la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda (Sez. 6-2, n. 20002, 24/09/2020, Rv. 659224 –01). Sotto altro profilo va evidenziato che l’ammissione del C.O.A. è, come espressamente detta la legge, provvisoria e, difatti, l’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che il giudice procede alla revoca della stessa se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione . Inoltre, la dedotta violazione dei principi eurounitari non ha fondamento. L’onere, posto a pena d’ammissibilità, dall’art. 122 del medesimo corpo normativo (“enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa”) non implica affatto alcuna formalistica e ingiustificata violazione del diritto di agire o difendersi, ma ben diversamente, sollecita il richiedente ad offrire al C.O.A., e quindi al giudice (essendo l’ammissione del primo solo provvisoria), gli elementi essenziali al fine. Il principio di attenuazione della prova in materia di protezione internazionale non impedisce all’ordinamento di richiedere, al solo fine di delibare la sussistenza per assunzione dell’onere della difesa a spese dello Stato, un quadro di conoscenza perché la decisione risulti ponderata e non banalmente automatica, con ingiustificato aggravio sulla cassa erariale. Di poi, il ricorso risulta privo di specificità, sotto il profilo della necessaria autosufficienza, quanto all’asserto di avere offerto, prima al C.O.A. e poi al Giudice, anche in sede d’opposizione, i documenti che avrebbero soddisfatto il precetto di cui all’art. 122 cit. Infine, è improprio il richiamo alle norme costituzionali, le quali non possono essere denunciate come direttamente violate dal giudice (cfr. S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass.nn. 15879/2018, 3709/2014). 4. Nel suo complesso il ricorso merita rigetto. 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ul