CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12096/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ ordinanza del TRIBUNALE di GORIZIA n. 41/2022 depositata il 28/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Gorizia con l’ordinanza indicata in epigrafe, quale giudice dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione e pagamento dei compensi al difensore nel proc. R.g. n. 41/22, - proposta per difetto di motivazione ed erronea applicazione dei parametri previsi dal D.M. n. 55/2014 - ha revocato il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Tribunale di Gorizia nel proc. n. 689 del 2019, stante l’assenza del requisito reddituale in capo alla beneficiaria,[OSCURATO:PERSONA] . Avverso la già menzionata decisio ne è formulato ricorso affidato a sette motivi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ministero della Giustizia non si è costituito. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo strumento impugnatorio la ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. e art. 6 e 13 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 2, n. 3 c.p.c. per vizio di extra petizione, avendo pronunciato una revoca implicita all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento introdotto per la revisione del decreto di liquidazione dei compensi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto la sola conformità del quantumdella stessa. 2.Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 112, 136, 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. e 6, 13 CEDU per aver sostanzialmente disapplicato, e revocato una decisione di altro giudice, non opposta. 3.Con la terza censura si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 76, 85, 98, 112 e 136 del d.P.R. n. 115 del 20 02 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. e art. 6 e 13 CEDU, in relazione all’art.360, comma 1, n. 2 c.p.c. Si osserva, in particolare, che il giudice del merito avrebbe sostanzialmente disapplicato/revocato una decisione di altro giudice a ciò competente, a seguito di un riesame delle condizioni di fatto e diritto. 4. Il primo, il secondo, il terzo motivo possono essere trattati insieme, afferendo sotto diversi profili alla medesima questione. Essi sono infondati,atteso che il giudizio di opposizione è un autonomo giudizio contenzioso, a carattere interamente devolutivo, in cui la valutazione del giudice di merito non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’opposizione disciplinata dal citato art. 170 non costituisce impugnazione e, pertanto, libero dal limite della devoluzione, il giudice procede alla revisione del medesimo giudizio, su sollecitazione di una delle parti (Cass. n. 36347/2021; Cass.n.22423/2024). Dalla integralità di potestas del giudice dell’opposizione deriva che costui può disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione per la mancanza dei presupposti di legge per l’ammissione (Cass.n. 36347/2021). Dovendo quindi il giudice del merito verificare la sussistenza dei presupposti necessari aifini del riconoscimento del beneficio , ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie per ladecisione, dovendo la locuzione può contenuta nel già citato art. 170 essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021). Deve escludersi, in conclusione, che il Tribunale di Gorizia adito in sede di opposizione ex art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, non avesse il potere di verificare, al di là dei motivi su cui era fondata l’opposizione, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. Le censure di cui innanzi sono, quindi, respinte. 4.In via subordinata si denuncia, con la quarta censura, la nullità dell’ordinanza per violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla violazione o falsa applicazione degli att. 101 c.p.c. e 136 e 170 del d.P.R. n. 115 del 20 02 nonché dell’art. 111 e 24 Cost. e art. 6 e 13 CEDU, in relazione all’articolo 360, comma1, n. 3 c.p.c. Il giudice dell’opposizione avrebbe esaminato e deciso una questione riferita a parti diverse da quelle convenute, tanto avuto riguardo alla legittimazione attiva che passiva, senza integrare il contraddittorio e privando le parti della possibilità di dedurre e controdedurre in merito. 4.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in prosieguo. Deve muoversi dal consolidato principio secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007). La ricorrente con la censura in esame ha denunciato la violazione, da parte del giudice di merito, del principio del contraddittorio. Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale, solo il difensore è legittimato a proporre impugnazione, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (così Cass. n. 31793/2022 che richiama Cass. n. 1539/2015). Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, infatti agisce - come ha precisato S ez . U. n. 26907/2016 - in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Pertanto, non vi è stata violazione del litisconsorzio per non essere stato integrato il contraddittorio, essendosi svolto il giudizio correttamente tra il difensore ed il Ministero della Giustizia. Sussiste, diversamente, l’invocata violazione del principio del contraddittorio per non aver il giudice del merito sottoposto preventivamente la questione alle parti, così private del potere di allegazione e prova(Cass. n. 8208/2025). Ed infatti la decisione della controversia è intervenuta sulla base di una questione rilevata d’ufficio dal giudice e che invece andava sottoposta al contraddittorio della parte che, ove avesse avuto contezza della sua rilevanza, avrebbe potuto compiutamente esercitare il proprio di diritto di difesa in relazione alla situazione reddituale della propria assistita al tempo della presentazione dell’istanza, del rinnovo della stessa e del suo sollecito ( i n argomento Cass. n. 36347/2021; 27754 / 2025; Cass. n. 3543 / 2025;). 5. Con la quinta censura, si denuncia in ulteriore subordine la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 136 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. e art. 13 CEDU, in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’opposizione eluso i casi di tassatività della possibilità di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e revoca esplicita con decreto opponibile, per avere sostanzialmente revocato l’ammissione al beneficio senza che ricorresse alcuna delle ipotesi tassative legittimanti la revoca del beneficio, senza possederne la competenza e senza procedere con autonomo ed opponibile decreto motivato. 6.Con il sesto motivo si denuncia, in via ulteriormente subordinata, la violazione o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 80, 82 e 91 del d.P.R. n. 115del 2002 nonché 111 e 24 Cost. e art. 6 CEDU, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. , per aver violato i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, tanto dal punto di vista del requisito reddituale che del fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse difesa da un solo difensore; ed in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, avendo ignorato le risultanze relative allo stato di disoccupazione dell’istante al momento dell’ammissione al beneficio, al fatto che i suoi redditi, per l’intera durata del procedimento, non avevano mai superato i limiti previsti per l’ammissione e che ella non aveva nominato un secondo difensore successivamente alla propria ammissione, ma, al contrario, il secondo difensore, dopo essersi astenuto dal compiere attività difensiva ed avere rinunciato ai propri compensi nelle more della decisione sull’ammissione al patrocinio, successivamente ha altresì declinato ilproprio mandato. In particolare, la ricorrente evidenzia che, dopo un primo rigetto (in data 14.3.2019) dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per superamento del limite reddituale, nel giugno 2019 l’istanza era stata reiterata. La documentazione veniva integrata, nelle more della decisione del tribunale, con la certificazione unica relativa all’anno 2019 dalla quale emergeva che il reddito era pari ad euro 8.515,20. L’istante era stata ammessa al beneficio con provvedimento del 20.6.2020. Il giudice dell’opposizione non avrebbe quindi considerato che, al momento dell’ammissione al beneficio, il reddito della beneficiaria rientrava nei limiti normativamente previsti, valorizzando un documento nella specie non rilevante. Avuto riguardo alla istanza presentata nel giugno 2019, si osserva che la dichiarazione rilevante era quella per la quale i termini erano scaduti,ossia la dichiarazione relativa all’anno 2018, dalla quale emergeva che nell’anno 2017 il reddito rientrava nei limiti previsti. Laddove poi si fossero volute considerare le ulteriori istanze formulate, nel corso del giudizio nel 2020, sarebbe venuta in considerazione la certificazione unica per l’anno 2019, dalla quale emergeva, ancora una volta, la percezione di un reddito rientrante nei limiti previsti dalla normativa. 7.Con l’ultimo motivo si denuncia, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 112, 136 e 170 del d.P.R. n. 115/02 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per assenza, apparenza, illogicità della motivazione in relazione alla revoca del decreto di liquidazione dei compensi del difensore, basata esclusivamente ed apoditticamente dal giudice su valutazioni non conferenti da rimandarsi ad altra sede principale. I motivi, formulati in subordine, sono assorbiti dall’accoglimento della quarta censura. 10.In conclusione devono essere respinti i primi tre motivi, accolta la quarta censura, assorbiti i restanti, e per l’effetto l’ordinanza deve essere cassata e rinviata al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magist