CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16147/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da se stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11071/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha concluso nel senso di accertare se la cartella rientra in quelle di cui al comma 4 d.l. del 23.10.2018, n. 119 secondo cui idebiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Aifini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all' .Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione . In subordine per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento una cartella di pagamento notificata del c onsorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno 2010, in relazione ai terreni insistenti nel Comune di S.[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento all’obbligo contributivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Benevento dichiarava la propria incompetenza in favore dei quella di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello il consorzio di bonifica del [OSCURATO:PERSONA] insistendo per la riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento della esistenza del beneficio sugli immobili del contribuente. Evidenziava in particolare l'avvenuta trascrizione del perimetro di contribuenza presso l'Ufficio del territorio di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale deriva l'onere del contribuente che intendeva disconoscere il debito di contestare la legittimità del procedimento, non gravando sul Consorzio alcun onere probatorio in difetto di specifica contestazione. L'appellato si costituivaeccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto di appello,ribadendo che i propri terreni non ricevevano alcun beneficio dalle opere di bonifica ed insistendo per il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campaniaaccoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella di pagamento notificata al contribuente, con esclusione dei fondi di cui fl.9, mappali 585,889 e 893, in quantonon risultavano inclusi nel perimetro di contribuenza. Inparticolare, la CTR osservava che i contributi consortili erano dovuti , in quanto il perimetro di contribuenza era stato adottato e trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio ed il prodromico piano di classifica era stato adottato ed approvato dalla competente autorità regionale; aggiungeva che il consorzio aveva, altresì, dimostrato l’esecuzione delle opere compiute e i vantaggi ricevuti dai fondi di proprietà del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memorie difensive in cui chiarisce che trattasi di ruolo reso esecutivo il 6.6.2011 in merito a cartella di pagamento notificata il 23.7.2011. Il P.G. ha conclusoper l’accertamento dei presupposti ex art.4 d.l. del 23.10. 2018,n. 119; in subordine nel senso del rigetto del ricorso per cassazione . [OSCURATO:PERSONA] 2.Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,il quale risulta depositato in data 29 giugno 2017 , vale a dire nel temine di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo in data 10.06.2017. Ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. il deposito del ricorso può avvenire anche per posta in plico raccomandato al cancelliere della Corte di Cassazione. Il deposito (…) si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. (ult. Comma della norma citata). Nella specie il plico raccomandato contenente il ricorso e i documenti è stato spedito il 29.6.2017 e quindi entro il termine di 20 gg dalla notifica del ricorso avvenuta il 13.6.2017. 3. Non risulta inoltre che la cartella rientri tra quelle notificate entro l’anno2010, come dedotto nel ricorso e nelle memorie difensive del contribuente, ragion per cui si esclude l’applicabilità dell’art. 4 del d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119. 4.Con la prima censura si deduce violazione dell’art. 53, secondo comma, del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; per avere la Regionale disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame inmancanza di produzione della copia dell’atto di appello presso la CTR di [OSCURATO:PERSONA] nel termine prescritto dalla legge. Assume, in particolare, che , nell’ipot esi di ricorso in appello che non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame. 5.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.civ. proc.; per avere il decidente pretermesso di esaminare l’eccezione di giudicato in relazione alle sentenze nn. 439/2010della CTP di Benevento e 205/2011 della CTR della Campania, avendo considerato solo le sentenze nn. 225/2013 e 226/2013 concernenti i contributi per le annualità 2008 e 2009. 6.Con il terzo strumento di ricorso si ribadisc ono le doglianze svolte con il precedente motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- le sentenze citate - quali fatti dec isivi per il giudizio. ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.. 7.La quarta doglianza denuncia violazione dell’art. 2909 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze nn 225/2013 e 226/2013 si risolvono in una enunciazione di principi totalmente sganciate dall’esame di elementi di fatto del caso di specie . Si deduce, invece che i giudicati erano caduti, il primo sulla mancanza di prova dell’inserimento dei fondi nel perimetro di contribuenza, nel qual caso il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza in favore dei fondi del beneficio diretto ed immediato richiesto dall’art. 10 r.d. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 215e dall’art. 830 cod.civ.; il secondo sul difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorrente cita, a conferma della valenza del giudicato la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, laddove afferma che l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'impostaassumono carattere tendenzialmente permanente. 8.Con la quinta e la sesta censura, si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. e dell’art. 2909 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., deducendo che,con l’atto di appello , il Consorzio non aveva censurato la statuizione dei primi giudici,secondo la quale il c onsorzio non aveva dato prova della esistenza del perimetro di contribuenza, di guisa che i giudici di appello, avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violato il giudicato interno sulla statuizione della C.T.P. relativa alla mancanza di prova in ordine alla esistenza del perimetro di contribuenza. 9. La prima censura- che presenta , peraltro, profili di inammissibilità – è complessivamente infondata. In primo luogo, si osserva che quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto -ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione (nella specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art.360, comma primo,n. 4), cod.proc.civ. trattandosi di " error in procedendo " determinato dalla violazione dell'art. 112cod.proc.civ., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi(S.U. 7/4/2014, n. 8053 seguite da v. Cass.del 20/09/2021 , n. ). In particolare, si è affermato che, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "errorin procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso .Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell’atto di appello, per l’intempestività del suo deposito, ha l'onere di precisare, nel ricorso, sia la data del deposito dell’atto di appello che quello della notifica del gravame, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. Nel caso in esame, il contribuente ha dedotto che l’atto di appello era stato spedito a mezzo poste private ( circostanza quest’ultima non proposta né discussa dinanzi ai giudici di appello) in data 13.06.2014 e che il Consorzio non aveva provato di aver depositatol’atto predetto nel temine di trenta giorni ( 13 luglio 2014), omettendo diindicare la data del deposito del ricorso. 9.1 In disparte la carenza di specificità della censura, si osserva che i l principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è stato introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n.447, sancito a livello normativo dall'art.149 cod.proc.civ. (come modificato dall'art.2 della legge n.263 del 2005) e riconfermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.28 del 4 gennaio 2004 (con la declaratoriadi illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art.139 e 148 cod.proc.civ.) e con l'ordinanza n.97 del 12 marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito che, essendo ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. In proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. del21.11. 2016 , n. 23589 e giur. ivi cit., nonché Cass. del 09/08/2016, n. 16758 ) – anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite –era quasi univoca nel ritenere che il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorresse, nell’ipotesi di notificazione del ricorso tramite l'ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell'atto da parte del destinatario atteso che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5 d.lgs. cit. ). Consequenzialmente, qualora la notificazione venga eseguita col ministero dell'ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo.Inizialmente, nel caso di notifica a mezzo posta, invece, la giurisprudenza di legittimità applicava il principio, inaugurato dalla sentenza del14.10. 2004, n. 20262, secondo il quale il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta doveva essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che l'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992.Del resto, il diverso regime di costituzione per la sola notificazione diretta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento colliderebbe (a) con gli artt. 3 e 24 Cost. riguardo alle altre forme di notificazione previste per il processo tributario e in particolare con quella ex art. 149 cod. proc. civ.; (b) con gli artt. 3 e 24 Cost. riguardo alla circostanza al diverso computo del termine per la costituzione nelle vertenze fiscali obbligatoriamente soggette a reclamo/mediazione; (c) con l'art. 76 Cost. riguardo al tendenziale rispetto dei principi del processo civile ordinario previsto dalla legge delega del 1991; (d) con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, riguardo all'irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla giurisdizione (con riferimento ai processi riguardanti sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale); (e) con l'art. 6 TUE sempre in relazione all'art. 6 CEDU (con riferimento al contenzioso sui tributi armonizzati). Dette ragioni hanno indotto questa Corte a ritenere che qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, In particolare, si afferma, poi, che non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004), atteso che, in quest'ultimo caso, è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 e seg. cod. proc. civ. (nel p rocesso civile, Cass. del 10.09. 2010 , n. 9329 ; Sez.U, Sentenza del 09/12/2015 , n. 24822 per l’estensione della regola della scissione degli effetti della notificazione degli atti processuali anche aglieffetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con unatto processuale). Alla luce degli esposti principi, le S.U. della Cassazione con sentenza n. del29/05/2017, n. 13452 hanno risolto la disputa giurisprudenziale, affermando il seguente principio di diritto: Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale (universale), decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione). (v.Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza del 11/06/2018 , n. 15182 ; Cass. del 24/07/2018 , n. 19642).Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe allora dovuto indicare non la data di spedizione a mezzo raccomandata, ma la data di ricezione del plico nonché la data di deposito del ricorso d’appello presso la CTP. 10. La seconda, la terza e la quarta doglianza concernenti l’esistenza del giudicato –in quanto osmotiche – possono essere congiuntamente esaminate. Esse non meritano accoglimento. In primo luogo, occorre evidenziare che la Regionale non è incorsa nell’omesso esame dell’eccezione di giudicato con riferimento alle sentenze citate in rubrica, avendo in via preliminare affermato che nessuna prova della definitività delle sentenze di annullamento delle pretese impositive è stata prodotta dall’appellato . E siffatta ratio decidendi non risulta censurata dal ricorrente, il quale si è limitato a criticare le ulteriori argomentazioni del decidente in merito alle sentenze nn. 225 e 226 del 2013 della CTR della Campania, laddove ha statuito che le enunciazioni erano sganciate dagli elementi di fatto del caso di specie . La censura svolta con il motivo in disamina non esaurisce, allora, la totalità delle rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata in parte qua.Il giudice d'appello si è infatti indotto a respingere l’eccezione di giudicato esterno sulla base di due diverse argomentazioni– due " rationes deciden di" - distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza(Cass. del 13.06.2018, n. 15399; Cass. dell’11.05. 2018 , n. n. 11493 ; Cass. del 27.07.2017, n. 18641; Cass.del 3.11.2011, n. 22753). 10.1 In ogni caso, non va trascurato che le decisioni richiamate dal contribuente non possono in alcun modo vincolare il giudice di merito che ha esaminato la presente controversia. Lo stesso Amodio trascrive stralci –a suo avviso rilevanti ai fini del decidere –delle due sentenze che la Regionale avrebbe omesso di esaminare.Ebbene, le sentenze nn. 439/2010 della CTP di Benevento ha accolto il ricorso per deficit motivazionale dell’atto impositivo, mentre la decisione n. 205/2011 della CTR della Campania ha ritenuto che il Consorzio non avesse fornito la prova dell’esistenza del perimetro di contribuenza. 10.2 Nel primo caso è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata ingiudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con ilgiudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti . ( Cass del 30/12/2019 , n. 34656; Cass. del 03/01/2019 , n. 36; Cass.del 18/08/2020, n. 17223). 10.3 Quanto alla sentenza che ha annullato l’atto impositivo sul rilievo che il consorzio non aveva fornito la prova del perimetro di contribuenza, occorre chiarire che i giudici di appello non ne hanno accertato l’inesistenza - peraltro rispetto a quella annualità, nulla ostando ad una successiva adozione e trascrizione della delibera di approvazione del perimetro – ma appunto hanno annullato l’atto per carenza di provasui presupposti impositivi rispetto a quella annualità. Infatti, come si evince dalle trascrizioni riportate in ricorso, in quel cas o la situazione fattuale, come perimetrata dalle ragioni delConsorzio e dalle difese del contribuentee quindi poi ritenuta non provata dalla CTR, non è invero affatto estendibile al di là di quelprocesso e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata; va fatta sul punto applicazione di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 11/03/2015) in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale( Cass. del 7/12/21, n. 38950; Cass.del 24/05/2022 , n. ). Ora, nel caso in esame, la circostanza che in quel giudizio relativo ad annualità pregressa, il Consorzio abbia trascurato di depositare la documentazione comprovante l’adozione del perimetro di contribuenza, non impedisce al medesimo di provare –così come ha fatto nella specie – l’esistenza del perimetro di contribuenza regolarmente trascritto, con riferimento ad altra annualità di imposta. 10.4 Nel caso di specie, gli elementi posti a base dell’eccezione di giudicato non sono definibili nel senso sopra indicato, in quanto la preclusione deriverebbe, in buona sostanza, da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa la dimostrazionerelativa alla presenza del perimetro di contribuenza, valutazione che investe non un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e condizionante, comune ai vari periodi di imposta (ad esempio, la qualificazione giuridica di un rapporto), ma piuttosto circostanze risultanti dal materiale probatorio raccolto in un determinato giudizio, delle quali appare difficile sostenere l’immutabilità, che la invocata decisione utilizza per risolvere una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta (Cass. 22941 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],in motiv; Cass. del 29.01.2014, n. 1837). La sentenza passata in giudicato, a ben vedere, viene invocatadal ricorrente al fine di dimostrare la effettiva sussistenza di circostanze fattuali frutto di unaccertamento giudiziale antecedente, appartenente allo stretto merito probatorio, non già per la sua valenza di regola di diritto cui conformarsi. In ogni caso,il giudicato tributario non può operare in relazionealla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suogiudizio, diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza il cui giudicato è invocato dalla parte(Cass. del 5.03.2020, n. 15159). 11. La quinta e l’ultima censura sono inammissibili.Si afferma che il giudicante non avrebbe osservato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la statuizione in merito alla prova della mancanza del perimetro di contribuenza contenuta nella sentenza di prime cure non sarebbe stata attinta con l’appello dal consorzio. In realtà, sebbene le difese svolte dal consorzio si confondano in parte con la motivazione della CTP, risulta con tutta evidenza che l’ente impositore ha articolato il relativo motivo adducendo che il presupposto impositivo si fonda non solo sulla (mancata) trascrizione del perimetro di contribuenza -ove il termine “ mancata” è attinto, quale lapsus calami, dalla decisione dei giudici di primo grado– ma anche sulla documentazione prodotta a supporto della pretesa tributaria. L’ulteriore argomentazione a sostegno della fondatezza del credito secondo la quale è sufficiente ad invertire l’onere della prova a carico del contribuente l’adozione del piano di classifica non implica affatto riconoscimento della mancanza del piano di contribuenza. E tanto ciò è vero che i giudici territoriali hanno esa minato la documentazione prodotta dal c onsorzio , individuando sia la delibera di approvazione del piano di classifica citato nell’atto impositivo sia il perimetro di contribuenza regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II., consentendo loro di espungere dall’obbligo di contribuenza taluni cespiti non inclusi nel menzionato perimetro. Soprattutto hanno affermato la sussistenza delle opere compiute dal consorzio e dei vantaggi tratti dai proprietari inclusi nel perimetro: argomentazione questa non attinta dal ricorrente col ricorso per cassazione, dal che discenderebbe l’inammissibilità della censura relativa alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che non ha attinto tutte le rationes decidendiche sorreggono la sentenza impugnata. 11.1 Ebbene, ritiene, il Collegio di dare seguito all’indirizzo di legittimità per il qualein tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest’ultimo dell’immobile del contribuente, grava sul consorzio l’onere di provare, sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, elementi probatori su cui la sentenza della Regionale ha fondato l’accoglimento del gravame. Ove, viceversa, l’immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e vi sia anche la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, sarà onere del contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. In tale ultimo caso, infatti, il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860c.c. e dell’ art. 10 del r.d. del 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. Sez. 5, del 6.11.2021, n. 20359; Cass. del 9 settembre 2022, n. 26642). 11.2 Infine, non va sottaciuto che la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza non può rilevare nel rapporto impositivo che si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l'effettiva ricomprensione dei propri immobili all'interno di esso mediante la semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato; ed accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata. Si richiama, in proposito, quanto stabilito da Cass. 23 aprile 2020, n. 8079 e del 11/06/2014, n. 13167 (così Cass. 7364/12), secondo cui: in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In altri termini, al di là degli effetti del perimetro di contribuenza, nel caso in esame, il Consorzio ha prodotto il piano di classifica e il contribuente non ha affatto contestato la mancata inclusione in esso del proprio immobile, di guisa che non avendo mosso tale contestazione, avrebbe dovuto vincere, ma ciò non è stato, la presunzione della sussistenza del vantaggio diretto e immediato per il proprio fondo, attraverso la dimostrazione che il Consorzio era rimasto inadempiente ai propri obblighi, che, al contrario, ha provato di aver assolto. 12. Alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P. O. M. La Corte - Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio sostenute dal Consorzio che liquida in euro700,00 per compensi, euro 200, 00 per esborsi, e rimborso forfettario ed accesso