CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5154/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA]O', e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro, n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti e controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] D'ALBENGA, in persona del Sindaco p.t., rappresen- tatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via F. Rosazza, n.32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Libia, n. 4; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 1167/17, depositata il 25 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice dei lavori di ampliamento di un im- pianto per la raccolta differenziata dei rifiuti, affidati in appalto alla [OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio il Comune di Villanova d'Albenga, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentir condannare il Comune, in qua- lità di committente, al pagamento della somma di Euro 324.720,00, a titolo di corrispettivo peri lavori eseguiti, ed al risarcimento dei danni, e per sentir accertare l'inesigibilità del relativo credito,ceduto dall'appaltatrice alla [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quota spettante ai subappaltatori. Premesso di aver eseguito i lavori in virtù di un contratto di subappalto stipulato il 5 dicembre 2006, riferìche l'appaltatrice non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo, aggiungendo di aver ottenuto dal Comune l'im- mediato blocco dei pagamenti, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si costituì il Comune, e dichiarò di essere disponibile al pagamento del corrispettivo in favore della subappaltatrice, ove non vi avesseroprovveduto né l'appaltatrice né la [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì inoltre la [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti dell'appaltatricein virtù di un contratto di factoring, e resistette alla domanda, chiedendo la con- danna del Comune al pagamento in proprio favore del saldo del corrispettivo dei lavori e delle fatture nn. 67 e 70 del 2008, erroneamente pagate all'ap- paltatrice. Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver accantonato su un libretto di deposito intestato al Comune la somma di Euro 359.017,49, pari al residuo dovuto per l'esecuzione dell'appalto, e dichiarandosi disponibile al versamento della stessa in favore dell'avente diritto. Nel giudizio, spiegò intervento volontario la [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di aver provveduto anch'essa all'esecuzione dei lavori in qualità di subappalta- trice per conto della [OSCURATO:SOCIETA], e chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma di Euro 72.900,29, nonché l'accertamento dell'ine- sigibilità del credito ceduto dall'appaltatrice alla [OSCURATO:PERSONA], per la quota do- vuta ai subappaltatori. Su istanza del Comune, fu autorizzata la chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA] AssicurazioniS.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore finanziario del Comune, i quali si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di manleva avanzate nei loro confronti. Il Comune rinunciò invece alla chiamata in causa della ProgesamItalia, in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa. 1.1. Con sentenza del 25 giugno 2013, il Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga:a) assegnò alla Dall'O' la somma di Euro 290.416,49 e alla Coget la somma di Euro 68.601,72, depositate presso la [OSCURATO:PERSONA], b)dichiarò quest'ultima liberata da ogni obbligazione, c) condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 296.284,37, oltre interessi,in favore della [OSCURATO:PERSONA], d) rigettò le domande di risarcimento dei danni proposte dalle attrici, e) rigettò la domanda proposta dal Comune nei confronti dell ' Anto- niana [OSCURATO:PERSONA], f)dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda proposta dal Comune nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnazioneproposta dalla Dall'O' e dalla Coget e quella separata- mente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state riunite dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza del 24 luglio 2017 ha rigettato la prima e accolto parzialmente la seconda, rigettando le domande proposte dallesubappalta- trici e condannandole a restituire al Comune le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto che in or- dine alla condanna del Comune al pagamento in favore delle subappaltatrici si fosse formato il giudicato, rilevando che tale pronuncia era stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione processuale risultava inscindibile da quella delle attrici, avendo le stesse proposto, in qualità di subappaltatrici, domande incompatibili con quella avanzata dalla convenuta, in qualità di cessionaria del credito. Ha escluso inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di censurare una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, rilevando che, in quanto avente ad oggetto l'esistenza in concreto di un accordo volto a modi- ficare le condizioni contrattuali, l'impugnazione si estendeva anche alla mo- dificabilità in astratto delle condizioni di pagamento previste dal bando e dal contrattoe la natura derivativa del credito fatto valere dalla cessionaria. Nel merito, la Corte ha ritenuto che dai documenti prodotti non emer- gesse l'esistenza di un accordo in ordine al pagamento diretto dei subappal- tatori da parte del committente, non dedotto neppure dalle attrici, le quali si erano limitate a far valere l'esistenza di un impegno del Comune a garantire le loro ragioni, attraverso l'effettuazione di pagamenti contestuali. Ha escluso che il predetto accordo risultasse per implicito dall'impegno a sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatrice, essendo quest'ultimo giàprevisto dalla legge e correlato alla modalità di pagamento alternativa a quella diretta. Ri- levato peraltro che l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere la sospensione del pagamento, ne esclude l'esigibilità fino a quando non siano soddisfatte le ragioni dei subappaltatori, e ciò anche successivamente alla conclusione dell'appalto e in caso di fallimento dell'appaltatore, ha ritenuto che le attrici dovessero far valere il proprio credito nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], affermando inoltre la permanenza del vincolo di inesi- gibilità del credito di quest'ultima fino all'emissione della quietanza da parte delle subappaltatrici, e riconoscendo il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla sola diffe- renza tra il residuo credito ceduto e quello delle attrici. 3. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione l'OpereS.r.l. in liquidazione (già Dall'O' ) e la Coget , per quattro motivi , illu- strati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi, anch'essi illu- strati con memoria, il Comune e la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto ricorso incidentale, affidato a un solo motivo, al quale le ricorrenti hanno resistito a loro volta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,le ricorrent i denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 333 e 343, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla con- danna del Comune al pagamentoin favore di esse ricorrenti, senza conside- rare che la stessa non era stata impugnata dal Comune, il quale aveva pro- posto appello incidentale esclusivamente in ordine alla condanna al paga- mento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è infondato. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Comune, nella sola parte riguar- dante la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], non ne avesse comportato il passaggio in giudicato nella parte in cui aveva condannato il Comune al pagamento degl'importi do- vuti alle subappaltatrici, essendo stata tale statuizione impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], e vertendosi in un'ipotesi di cause inscindibili, giacché la domanda pro- posta dalla Banca, in quanto avente ad oggetto il pagamento dell'intero cor- rispettivo dell'appalto, risultava incompatibile con quella avanzata dalle su- bappaltatrici, con la conseguenza che l'impugnazione proposta da una sola delle parti del rapporto processuale risultava idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti dell'altra. Benvero, nel caso in cui il convenuto contesti l'obbligazione nei confronti dell'attore, attribuendo ad un altro soggetto la titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza chiederne l'accertamento con efficacia vincolante anche per quest'ultimo, non si determina un litisconsorzio necessario nei confronti del terzo, dovendosi soltanto verificare, come in ogni altra ipotesi di legitti- mazione alternativa, se l'attore sia o meno titolare del credito azionato, e, in caso negativo, rigettare la domanda da luiproposta (cfr. Cass., Sez. II, 15/ 03/2004, n. 5252; Cass., Sez. I, 27/06/1994, n. 6156; Cass., Sez. lav., 17/ 12/1983, n. 7458).Qualora invece il predetto accertamento venga richiesto dal terzo, attraverso l'intervento volontario nel giudizio,o da una delle parti, mediante la chiamata in causa del terzo, il rapporto processuale che s'instaura tra quest'ultimo, l'attoree il convenuto assume carattere unitario, dovendosi verificare quale, tra i soggetti che affermano di essere creditori, sia effettiva- mente titolare del diritto azionato, e sussistendo pertanto un'incompatibilità tra le rispettive pretese, per effetto della quale l'accoglimento dell'una impe- disce quello dell'altra, e viceversa: tale unitarietà, che dà luogo ad un liti- sconsorzio necessario di carattere processuale,deve necessariamente persi- stere anche in sede d'impugnazione,al fine di evitare possibili giudicati con- trastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. VI, 29/03/2019, n. 8790; Cass., Sez. II, 12/02/2016, n. 2859; Cass., Sez. III, 26/01/2010, n. 1535), e comporta che l'impugnazione proposta da uno dei predetti soggetti estende i suoi effetti anche agli altri, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza anche nei loro confronti, senza che risulti necessaria la proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass., Sez. VI, 12/03/2018, n. 5876; 11/09/ 2017, n. 21098; Cass., Sez. III, 26/10/2017, n. 25417). 2. Con il secondo motivo,le ricorrent i deduc ono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 343, secondo comma, cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile un secondo ap- pello incidentale del Comune, proposto nel corso del giudizio ed avente ad oggetto la restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, senza considerare che l'interesse all'impugnazione era ricolle- gabile agli appelli principali. Premesso cheil Comune aveva consumato il pro- prio diritto all'impugnazione con la proposizione del primo appello incidentale, sostengono che le domande proposte da esse ricorrenti non erano inscindibili da quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo come titolo i contratti di subap- palto, anziché la cessione del credito. 2.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non si è in alcun modo pronunciata in ordine alla ammissibilità del secondo appello incidentale proposto dal Comune nel corso del giudizio, ma si è limitata a rilevare che lo stesso, pur essendo stato for- mulato ai sensi dell'art. 343, secondo comma, cod. proc. civ., era volto ad ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, osservando che, in quanto avente ad oggetto una pronuncia che può essere adottata anche d'ufficio, tale domanda poteva essere avanzata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. La domanda di restituzione non si traduce d'altronde in un distinto motivo d'impugnazione, configuran- dosi non già come una censura rivolta alla sentenza di primo grado, nella parte recante la condanna della parte al pagamento della somma versata, ma come un effetto della riforma di tale statuizione, conseguente all'accoglimento dei motivi d'impugnazione: ai fini della sua ammissibilità, non assume per- tanto alcun rilievo l'individuazione del momento in cui è insorto l'interesse all'impugnazione, che viene in considerazione esclusivamente in riferimento alla proposizione dell'impugnazione incidentale, ma soltanto il momento in cui ha avuto luogo il pagamento, giacché, ove lo stesso sia stato effettuato precedentemente alla proposizione dell'impugnazione, la domanda dev'es- sere formulata con l'atto di appello, essendo ammissibile la sua proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avve- nuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione(cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2021, n. 7144; Cass., Sez. lav., 30/01/2018, n. 2292; Cass., Sez. III, 26/01/2016, n. 1324). Nel caso in esame, peraltro, non solo non è stato in alcun modo dedotto che il versamento della somma dovuta sia stato effet- tuato in data anteriore a quella d'instaurazione del giudizio d'impugnazione, ma il Comune ha espressamente collegato la propria domanda alla proposi- zione dell'appello da parte della [OSCURATO:PERSONA], che, determinando la riapertura del dibattito processuale in ordine all'individuazione del titolare del credito azionato, aveva fatto sorgere il suo interesse ad ottenere la restituzione dello importo versatoda parte di chi non avesse diritto a riceverlo , al fine di evitare una duplicazione del pagamento. 3. Con il terzo motivo,le ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 112 e 343, secondo comma, cod. proc. civ., rilevando che, nell'accogliere la domanda di restituzione delle somme versate in esecu- zione della sentenza di primo grado, la Corte territoriale non ha considerato che l'appello incidentale proposto dal Comune al riguardo era espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non ha affatto rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha accolto parzialmente, escludendo il diritto dell'appellante, in qualità di cessionaria del credito derivante dal contratto di appalto, al pa- gamento dell'importo dovuto alle subappaltatrici, per effetto della sospen- sione disposta dal committente, ma affermando l'inesigibilità di tale importo anche da parte delle attrici,in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'appaltatrice, e della conseguente necessità dell'insinuazione al passivo del relativo credito.Per effetto di tale pronuncia, che ha comportato la riforma della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto alle attrici il diritto al pagamento della somma dovuta per i lavori da loro eseguiti, è divenuto attuale il diritto del Comune alla restituzione dell'importo versato, con la conseguente fondatezza della domanda da esso proposta nel corso del giudizio. 4. Con il quarto motivo, le ricorrenti non muovono infine una vera e pro- pria censura alla sentenza impugnata, ma si limitano a chiedere che, in caso di accoglimento del ricorso, sulla somma loro dovuta vengano riconosciuti gli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 133 del d.lgs. 163 del 2006, con decorrenza dalla data dello stato finale dei lavori, avendo il Giudice di primo grado omesso di pronunciare al riguardo. 4.1. Tale richiesta non solo resta preclusa dal rigetto degli altri motivi d'impugnazione, ma, anche in caso di accoglimento degli stessi, non avrebbe potuto trovare ingresso in sede di legittimità, trattandosi di una questione non esaminata dalla sentenza impugnata, che avrebbe potuto essere even- tualmente riproposta nel giudizio di rinvio, subordinatamente alla dimostra- zione dell'avvenuta proposizione della stessa con l'atto di appello. 5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di assegnazione delle somme ancora dovute dal Comune in favore di essa controricorrente, in ragione dell'esistenza di un vincolo d'inesigibilità del relativo credito. Premesso infatti che l'art. 118, comma terzo, cit. non prevede un vincolo di solidarietà tra il committente e l'appaltatore nei con- fronti dei subappaltatori, ma si limita ad attribuire al committente la facoltà di scegliere, nel bando di gara, tra il pagamento diretto in favore dei subap- paltatori e un controllo successivo in ordine alla regolarità dei pagamenti, sostiene che, a seguito del fallimento dell'appaltatrice, i crediti delle subap- paltatrici devono sottostare alle regole del concorso, con la conseguenza che l'intero corrispettivo dev'essere versato ad essa controricorrente, in qualità di cessionaria del credito, tenuta a riversarlo al fallimento, detratta la somma dovuta a copertura dell'esposizione derivante dalle anticipazioni effettuate in favore dell'appaltatrice in bonis. Aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame con cui essa controri- corrente aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che l'oggetto della cessione fosse costituito esclusivamente dalla quota di corrispettivo eccedente quella dovuta alle subappaltatrici, anzi dall’ intero corrispettivo dell'appalto. 5.1. Il motivo è parzialmente fondato. La Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciare in ordine all'im- pugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma richiesta dalle attrici, aven- do affermato che quest'ultimo importo doveva considerarsi inesigibile fino a quando non fossero state soddisfatte le pretese delle subappaltatrici: tale os- servazione, logicamente incompatibile con l'accoglimento anche della doman- da di pagamento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di cessionaria del credito, deve ritenersi sufficiente ai fini dell'esclusione del vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., per la cui configurabilità è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non risultando sufficiente la mancanza di una specifica argomentazione, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne com- porti il rigetto o l'assorbimento (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/2021, n. 2151; Cass., Sez. VI, 4/06/2019, n. 15255; Cass., Sez. I, 9/05/2007, n. 10636). A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale ha richiamato il principio, più volte ribadito in passato dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte della sta- zione appaltante, prevista dall'art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006 per l'ipotesi d'inadempimento degli obblighi gravanti sull'appaltatore nei confronti dei subappaltatori, determina un vincolo d'inesigibilità del credito destinato a perdurare anche in caso di fallimento dell'appaltatore, dovendo i subappaltatori far valere il proprio credito nella sede concorsuale, nell'ambito della quale possono ottenere l'ammissione al passivo in prededuzione, se ed in quanto alleghino che la stessa comporti un sicuro ed indubbio vantaggio per la procedura, consistente nel pagamento di una maggior somma da parte dell'Amministrazione committente (cfr. Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15478; Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7392; 16/02/2016, n. 3003). Tale principio ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza più recente, la quale ha affermato che il meccanismo previsto dall'art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006 non può trovare appli- cazione in caso di fallimento dell'appaltatore, essendo destinato ad operare soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia ancora in corso con l'im- presa in bonis: premesso infatti che il provvedimento di sospensione mira a tutelare soltanto indirettamente l'interesse delsubappaltatore, avendo come obiettivo primario la tutela dell'interesse pubblico al regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, si è osservato che la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, determi- nando lo scioglimento del contratto di appalto, preclude definitivamente il conseguimento della predetta finalità, imponendo alla stazione appaltante di provvedere al versamento in favore del curatore del corrispettivo delle pre- stazioni eseguite fino a quel momento. Si è aggiunto che la sospensione non può trovare giustificazione neppure nella soddisfazione del credito del subap- paltatore, il quale dev'essere considerato un creditore concorsuale dell'appal- tatore, come tutti gli altri, e deve quindi insinuare il proprio credito al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prela- zione, non essendo il suo credito espressamente qualificato come prededuci- bile da una norma di legge, né potendosi considerare sorto in funzionedi una procedura concorsuale (cfr. Cass., Sez. Un., 2/03/2020, n. 5685; Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33350). Conformemente a quest'ultimo orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che la mancata soddi- sfazione dei crediti fatti valere dalle attrici possa comportare, nella specie, l'inesigibilità dell'importo ancora dovuto dal Comunesul corrispettivo totale dei lavori, il quale, in applicazione del predetto principio, dovrebbe essere versato al curatore del fallimento dell'appaltatrice, per essere distribuito tra i creditori della stessa, secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione, senza che le subappaltatrici possano ottenere neppure il riconoscimento della prededucibilità dei loro crediti. Senonché, è pacifico che il credito avente ad oggetto il predetto importo ha costituito oggetto di cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA], in epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento,in esecuzione del contratto di factoring con la stessa stipulato, che ha condotto anche al trasferimento del credito avente ad oggetto l'importo eccedente quello dovuto alle attrici, per il quale non era stata disposta la sospensione del pagamento. Ai fini della verifica della legittimazione della cessionaria ad ottenere il paga- mento dell'importo in questione, si pone pertanto l'esigenza di accertare se la cessione del credito sia opponibile al fallimento, o se il curatore abbia agito per ottenere ladichiarazione d'inefficacia della stessa, in quanto eventual- mente posta in essere in pregiudizio delle ragioni della massa dei creditori: la mera circostanza che sia stato adottato un provvedimento di sospensione del pagamento ai sensi dell'art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006 non può infatti ritenersi sufficiente ad impedire la cessione del credito né a deter- minarne l'inefficacia, giacché, come recentemente affermato da questa Corte, la mancata presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, che non è di ostacolo alla circolazione dello stesso nelle forme ordinariamente previste (cfr. Cass., Sez. III, 16/02/ 2023, n. 4927). 6. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata, nella parte riguar- dante l'inesigibilità del credito della [OSCURATO:PERSONA]. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, accoglie parzialmente il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sen