Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16558/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curti unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 215/2020 depo-sitata il 08/10/2020.Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 215/2020, pubblicata in data 9 ottobre 2020, laCorte d'appello di Trento, nella regolare costituzione dell'appellata SO-CIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA].

CONS.

A R.L. (di se-guito, per brevità, “CONSTA”) avverso la sentenza del Tribunale diTrento n. 759/2018, pubblicata in data 6 agosto 2018.2.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. aveva propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale il Tribunale di Trentole aveva ingiunto il pagamento immediato in favore di CONSTA dellasomma di € 167.878,65, oltre interessi e spese, quale residuo corri-spettivo di un contratto di appalto.Aveva premesso in fatto l'odierna ricorrente di avere affidato all'o-dierna controricorrente lavori di manutenzione e risanamento della gal-leria e del viadotto "Tusch" e che la CONSTA si era avvalsa, nell'esecu-zione, di subappaltatori dietro autorizzazione della stessa committente.Dopo aver ulteriormente premesso che nel corso dei lavori eranostati emessi cinque S.A.L. regolarmente pagati, l'odierna ricorrenteaveva dedotto che il credito azionato in via monitoria costituiva la som-matoria delle trattenute che la stazione appaltante aveva operato perimposizione di legge e a garanzia della posizione dei subappaltatori eche la medesima committente avrebbe potuto procedere al pagamentodelle somme richieste solo a seguito della presentazione delle fatturequietanzate dei subappaltatori, risultando altrimenti il credito inesigi-bile in forza del disposto di cui all'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2000.Sez.

S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si era costituita CONSTA, deducendo che delle due ritenute operatedalla stazione appaltante, la prima – e cioè lo 0,5% per gli infortuni –poteva essere svincolata dopo l'approvazione del certificato di collaudo,mentre la seconda – quella inerente agli appaltatori – risultava nonlegittima in quanto la stessa CONSTA era stata ammessa alla proceduradi concordato preventivo, risultandole pertanto precluso il pagamentodei subappaltatori in virtù del vincolo della par condicio creditorum edell'assenza dei presupposti per un pagamento in prededuzione.Il Tribunale di Trento aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la legittimità della sospensione del paga-mento, in considerazione della inesigibilità del credito vantato da CON-STA, e quindi aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato lastessa odierna controricorrente a restituire a SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quanto da essa pagato per effetto della efficaciaesecutiva del decreto ingiuntivo.3.

La Corte d'appello di Trento, nell'accogliere il gravame, ha rite-nuto applicabile anche all'ipotesi del concordato preventivo il principioenunciato da questa Corte con la decisione a Sezioni Unite n.5685/2020, ritenendo quindi ingiustificata la sospensione dei paga-menti.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trentoricorre SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].CONS.

A R.L.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez.

S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/20261.

L'unico motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1460c.c.; 118, D. Lgs n. 163/2006; 111 e 169 l. fall.La ricorrente censura la decisione impugnata, imputandole una ina-deguata lettura del precedente di questa Corte a Sezioni Unite n.5685/2020, evidenziando che il fulcro del principio espresso in quell'oc-casione in relazione all'ipotesi di fallimento dell'appaltatore è costituitodalla valorizzazione dello scioglimento dell'appalto che deriva dalla di-chiarazione di fallimento, laddove, nel caso del concordato preventivo,né si determina, in via generale, lo scioglimento del contratto per ef-fetto dell'ammissione al concordato preventivo, né, nel caso specifico,sarebbe mai stata esercitata la facoltà di scioglimento ex art. 169-bisl. fall.Argomenta, quindi, la ricorrente, che “risulta evidente il duplice egrossolano errore in cui è incorsa la sentenza qui impugnata che hatravisato il chiaro insegnamento della Suprema Corte.

In primo luogo,la sentenza impugnata è erronea allorquando ha ritenuto che debbaritenersi esclusa, in radice e in ogni caso, la qualificazione di prededu-cibilità dei crediti dei subappaltatori, in qualunque procedura concor-suale cui si faccia riferimento, a prescindere dall'efficacia del contrattodi appalto (argomento fondante la sentenza di I grado, che è statariformata dalla sentenza di appello impugnata).In secondo luogo, la sentenza erra laddove non ha colto che non èla pendenza di una procedura concorsuale che fa venir meno l'applica-bilità della disciplina dell'art 118 D.Lgs. n. 163 del 2006 e l'efficacia delpotere unilaterale del Committente ivi previsto, bensì l'intervenutoscioglimento del contratto di appalto.”.2.

Osserva questa Corte che le argomentazioni del ricorso si ven-gono ad imperniare sulla tematica dell'applicabilità o non applicabilitàSez.

S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026al concordato preventivo dei principi dettati da questa Corte in tema diinoperatività dell'art. 118, terzo comma, D. Lgs. 163/2000 nell'ipotesidi fallimento dell'impresa appaltatrice, in considerazione, peraltro,dell'effetto di scioglimento del contratto di appalto che si viene a pro-durre a seguito dell'apertura della procedura (Cass. Sez.

Un., Sentenzan. 5685 del 02/03/2020 e le successive Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.24472 del 10/09/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23447 del 27/07/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23522 del 27/07/2022).La ricorrente, infatti, viene a contestare che i principi dettati perl'ipotesi di fallimento dell'appaltatore risultino applicabili al concordatopreventivo, sostenendo che, in tale ipotesi, la previsione di cui all'art.118, terzo comma, D. Lgs. 163/2000 – e quindi la facoltà di sospen-sione del pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore – con-tinua invece a poter trovare applicazione.3.

La tesi dell'odierna ricorrente sembra aver trovato conferma inalmeno due precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.12810 del 11/05/2023 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20603 del 2024,quest'ultima non massimata), ma si deve osservare che la prima di talidecisioni si è venuta ad occupare del correlato, ma distinto, profilo delladomanda diretta proposta dal subappaltatore nei confronti del commit-tente, mentre la successiva decisione non si occupa di una tematicamessa in evidenza dalla controricorrente, costituita sia dalla preclu-sione alla possibilità, per la società in concordato, di operare pagamentidei subappaltatori creditori in violazione della par condicio, sia dall'ef-fetto di falcidia del credito dai creditori medesimi accettato con l'appro-vazione del concordato.In relazione ad altri due precedenti richiamati dalla ricorrente nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., si deve osservare che il primodi essi (come Sez. 2, Ordinanza n. 29719 del 2025) non affrontaSez.

S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026espressamente le tematiche in esame ed è invece riferito ad una ipotesidi cessione del credito, facendo, peraltro, riferimento ad una vicendanella quale il rapporto risultava “concluso”, mentre il secondo (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 215 del 2024) è riferito ancora una volta ad unaipotesi di cessione di credito ed in una vicenda che aveva registrato ilfallimento dell'appaltatore.4.

Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ri-corso venga a sollevare profili che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curti unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 215/2020 depo-sitata il 08/10/2020.Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 215/2020, pubblicata in data 9 ottobre 2020, laCorte d'appello di Trento, nella regolare costituzione dell'appellata SO-CIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA]. CONS. A R.L. (di se-guito, per brevità, “CONSTA”) avverso la sentenza del Tribunale diTrento n. 759/2018, pubblicata in data 6 agosto 2018.2. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. aveva propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale il Tribunale di Trentole aveva ingiunto il pagamento immediato in favore di CONSTA dellasomma di € 167.878,65, oltre interessi e spese, quale residuo corri-spettivo di un contratto di appalto.Aveva premesso in fatto l'odierna ricorrente di avere affidato all'o-dierna controricorrente lavori di manutenzione e risanamento della gal-leria e del viadotto "Tusch" e che la CONSTA si era avvalsa, nell'esecu-zione, di subappaltatori dietro autorizzazione della stessa committente.Dopo aver ulteriormente premesso che nel corso dei lavori eranostati emessi cinque S.A.L. regolarmente pagati, l'odierna ricorrenteaveva dedotto che il credito azionato in via monitoria costituiva la som-matoria delle trattenute che la stazione appaltante aveva operato perimposizione di legge e a garanzia della posizione dei subappaltatori eche la medesima committente avrebbe potuto procedere al pagamentodelle somme richieste solo a seguito della presentazione delle fatturequietanzate dei subappaltatori, risultando altrimenti il credito inesigi-bile in forza del disposto di cui all'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2000.Sez. S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si era costituita CONSTA, deducendo che delle due ritenute operatedalla stazione appaltante, la prima – e cioè lo 0,5% per gli infortuni –poteva essere svincolata dopo l'approvazione del certificato di collaudo,mentre la seconda – quella inerente agli appaltatori – risultava nonlegittima in quanto la stessa CONSTA era stata ammessa alla proceduradi concordato preventivo, risultandole pertanto precluso il pagamentodei subappaltatori in virtù del vincolo della par condicio creditorum edell'assenza dei presupposti per un pagamento in prededuzione.Il Tribunale di Trento aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la legittimità della sospensione del paga-mento, in considerazione della inesigibilità del credito vantato da CON-STA, e quindi aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato lastessa odierna controricorrente a restituire a SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quanto da essa pagato per effetto della efficaciaesecutiva del decreto ingiuntivo.3. La Corte d'appello di Trento, nell'accogliere il gravame, ha rite-nuto applicabile anche all'ipotesi del concordato preventivo il principioenunciato da questa Corte con la decisione a Sezioni Unite n.5685/2020, ritenendo quindi ingiustificata la sospensione dei paga-menti.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trentoricorre SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].CONS. A R.L.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez. S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/20261. L'unico motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1460c.c.; 118, D. Lgs n. 163/2006; 111 e 169 l. fall.La ricorrente censura la decisione impugnata, imputandole una ina-deguata lettura del precedente di questa Corte a Sezioni Unite n.5685/2020, evidenziando che il fulcro del principio espresso in quell'oc-casione in relazione all'ipotesi di fallimento dell'appaltatore è costituitodalla valorizzazione dello scioglimento dell'appalto che deriva dalla di-chiarazione di fallimento, laddove, nel caso del concordato preventivo,né si determina, in via generale, lo scioglimento del contratto per ef-fetto dell'ammissione al concordato preventivo, né, nel caso specifico,sarebbe mai stata esercitata la facoltà di scioglimento ex art. 169-bisl. fall.Argomenta, quindi, la ricorrente, che “risulta evidente il duplice egrossolano errore in cui è incorsa la sentenza qui impugnata che hatravisato il chiaro insegnamento della Suprema Corte. In primo luogo,la sentenza impugnata è erronea allorquando ha ritenuto che debbaritenersi esclusa, in radice e in ogni caso, la qualificazione di prededu-cibilità dei crediti dei subappaltatori, in qualunque procedura concor-suale cui si faccia riferimento, a prescindere dall'efficacia del contrattodi appalto (argomento fondante la sentenza di I grado, che è statariformata dalla sentenza di appello impugnata).In secondo luogo, la sentenza erra laddove non ha colto che non èla pendenza di una procedura concorsuale che fa venir meno l'applica-bilità della disciplina dell'art 118 D.Lgs. n. 163 del 2006 e l'efficacia delpotere unilaterale del Committente ivi previsto, bensì l'intervenutoscioglimento del contratto di appalto.”.2. Osserva questa Corte che le argomentazioni del ricorso si ven-gono ad imperniare sulla tematica dell'applicabilità o non applicabilitàSez. S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026al concordato preventivo dei principi dettati da questa Corte in tema diinoperatività dell'art. 118, terzo comma, D. Lgs. 163/2000 nell'ipotesidi fallimento dell'impresa appaltatrice, in considerazione, peraltro,dell'effetto di scioglimento del contratto di appalto che si viene a pro-durre a seguito dell'apertura della procedura (Cass. Sez. Un., Sentenzan. 5685 del 02/03/2020 e le successive Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.24472 del 10/09/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23447 del 27/07/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23522 del 27/07/2022).La ricorrente, infatti, viene a contestare che i principi dettati perl'ipotesi di fallimento dell'appaltatore risultino applicabili al concordatopreventivo, sostenendo che, in tale ipotesi, la previsione di cui all'art.118, terzo comma, D. Lgs. 163/2000 – e quindi la facoltà di sospen-sione del pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore – con-tinua invece a poter trovare applicazione.3. La tesi dell'odierna ricorrente sembra aver trovato conferma inalmeno due precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.12810 del 11/05/2023 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20603 del 2024,quest'ultima non massimata), ma si deve osservare che la prima di talidecisioni si è venuta ad occupare del correlato, ma distinto, profilo delladomanda diretta proposta dal subappaltatore nei confronti del commit-tente, mentre la successiva decisione non si occupa di una tematicamessa in evidenza dalla controricorrente, costituita sia dalla preclu-sione alla possibilità, per la società in concordato, di operare pagamentidei subappaltatori creditori in violazione della par condicio, sia dall'ef-fetto di falcidia del credito dai creditori medesimi accettato con l'appro-vazione del concordato.In relazione ad altri due precedenti richiamati dalla ricorrente nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., si deve osservare che il primodi essi (come Sez. 2, Ordinanza n. 29719 del 2025) non affrontaSez. S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 647/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16558/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026espressamente le tematiche in esame ed è invece riferito ad una ipotesidi cessione del credito, facendo, peraltro, riferimento ad una vicendanella quale il rapporto risultava “concluso”, mentre il secondo (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 215 del 2024) è riferito ancora una volta ad unaipotesi di cessione di credito ed in una vicenda che aveva registrato ilfallimento dell'appaltatore.4. Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ri-corso venga a sollevare profili che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 647/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 6 di 6
Decreto Cassazione n. 16558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris