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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12201/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAntonio Pinamonti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2076/2023depositata il 24/10/2023.Con l’intervento del Procuratore Generale in persona del sostitutoprocuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la domanda di accertamento di atti di concorrenzasleale e del relativo danno (in tesi per euro 1.500.000) proposta da [OSCURATO:PERSONA]anorama s.p.a. società operante nella grande distribuzione di generialimentari, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva creatomediante l’accorpamento di due preesistenti strutture una grandestruttura di vendita della quale era stata disposta con provvedimento delComune (legittimo per il giudice amministrativo) la chiusura in quantopriva di autorizzazione e che, all’esito del contenzioso amministrativo inesecuzione del giudicato amministrativo, era stata divisa in due aree, conpannello divisorio, in modo da ricondurla formalmente alle medie strutturegiù autorizzate e preesistenti.1.1- Il Tribunale di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alrisarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidati in euro 766.000,00, per la perdita di redditivitàe di avviamento del punto vendita “[OSCURATO:PERSONA]”, di Padova, dall’ottobre2012 al marzo 2019, conseguenti all’apertura della grande struttura divendita, predetta con insegna “Interpar”, a circa un chilometro didistanza.Partendo dal presupposto che la violazione della normativa pubblicisticaintegri un atto di concorrenza sleale quando rappresenta lo strumentoutilizzato dal concorrente sleale per avvantaggiarsi sul mercato in dannodell’avversario leale, che rispetta la norma e si trova pertanto in posizionepiù onerosa, ha ritenuto che la violazione delle norme pubblicistiche debbaconsiderarsi sufficiente quando è stata causa diretta della diminuzionedell’altrui avviamento o quando di per sé stessa abbia prodotto unvantaggio concorrenziale che non vi sarebbe stato se la norma fosse stataosservata.

Né il fatto che il TAR avesse affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbeNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026potuto presentare domanda di autorizzazione era rilevante poiché dettaautorizzazione non era stata presentata, onde non poteva sostenersi chela società avrebbe, in astratto, potuto aprire in quella zona un grandepunto vendita.

Sul rapporto di causalità tra condotta illecita e danno haosservato che detto illecito ampliamento aveva rilevanza sul piano deglieffetti concorrenziali e gli esiti della CTU consentivano di ritenere provatoin via presuntiva un passaggio della clientela dall’uno all’altrosupermercato, essendo i medesimi siti nella stessa area alla distanza dicirca 1 km e avendo PAM Zanchi registrato a partire dall’ottobre 2012 efino al 2019 una flessione di fatturato del 16,70%, pari a € 1.531.896,03di minor margine di guadagno; nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] aveva vistocrescere il proprio fatturato del 15,27% per poi decrescere nel 2019quando le due aree erano state separate.

Ha considerato, quindi, che: (i)gli andamenti opposti dei due operatori commerciali erano stati di entitàanaloga; (ii) [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun elemento per spiegarediversamente il proprio aumento di fatturato, da ricollegarsi, quindi,all’ampliamento (posto che dopo la separazione delle aree vi era stato uncalo del medesimo); (iii) il confronto dell’andamento di [OSCURATO:PERSONA] e deglialtri supermercati del gruppo conduceva a conclusioni convergenti,giacché [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato un margine commerciale sempreinferiore e in flessione, a fronte di una tendenza in crescita del gruppo;(iv) rispetto agli altri esercizi della zona il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] neglianni dell’ampliamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la maggiore contrazione difatturato, a fronte della sostanziale stabilità degli altri; il che conduceva aconcludere che parte della clientela del PAM Zanchi si era orientata, siaverso un esercizio terzo (Alì di via Saetta), molto vicino, analogo perdimensioni e da poco ristrutturato e con un comodo parcheggio; sia versoil punto vendita [OSCURATO:PERSONA], ampliato e quindi con maggiore scelta e,normalmente, con prezzi più competitivi.

Tenuto conto, perciò, anche dellaparallela e sostanzialmente equivalente crescita del punto vendita Alì, haNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenuto corretto imputare ad [OSCURATO:PERSONA] solo il 50% del danno, liquidato ineuro 766.000,00.2.- Contro la sentenza hanno proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA]- connumerosi motivi - e appello incidentale PAM, in punto riduzione al 50% deldanno imputabile all’avversaria.La Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame principale e, quindi,respinto la domanda di risarcimento del danno.2.1- Superata la questione della infondata eccezione di prescrizione deldiritto fatto valere da PAM, la Corte di merito ha ritenuto fondato eassorbente – anche dell’appello incidentale di PAM in puntodeterminazione del danno - il motivo d’appello circa la mancanzadell’elemento oggettivo di un illecito concorrenziale.Ha osservato sul punto quanto segue:a) la sentenza impugnata aveva richiamato: (i) la giurisprudenza dilegittimità, secondo cui in tema di concorrenza sleale, la violazione dinorme pubblicistiche anche non direttamente rivolte a porre limitiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita oquando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenzapotenzialmente lesivi dei diritti altrui ovvero quando, di per sé stessa,abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbedeterminato se la norma fosse stata osservata (Cass., sez. 1, sent. n.37659 del 2021); (ii) un precedente con cui era stata cassata unasentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecitoconcorrenziale nel caso di un gestore di una sala cinematografica cheaveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti,senza alcuna autorizzazione amministrativa (Cass., sez. 1, sent. n. 8012del 2004); (iii) le finalità della legislazione regionale che richiede il rilasciodi un’autorizzazione;b) quanto ai punti (i) e (iii), andava precisato che la sopravvenienza delregime autorizzatorio dell’art. 19 L.R.

Veneto n. 50 del 2012 per le grandiNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026strutture di vendita, anche nell’ipotesi di accorpamento di due preesistentistrutture di carattere medio, è stata giustificata dal giudice amministrativo(cfr. sentenza del TAR Veneto 10.11.17, n. 991) facendo riferimento allanecessità di assicurare un maggior grado di certezza giuridica a pianifinanziari e progetti imprenditoriali di notevole entità e di consentire alleamministrazioni valutazioni in ordine alla compatibilità urbanistica,viabilistica e ambientale delle strutture di grandi dimensioni: perciò,considerando i principi generali sulla liberalizzazione del commercio (art.31, comma 2, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. 214 del 2011 e art. 1 D.L.1 del 2012 conv. in L. 27 del 2012), la funzione residua dell’autorizzazioneregionale non era da individuarsi nella tutela della posizione di altredal legislatore al libero esercizio delle attività economiche riguardano latutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambienteurbano, dei beni culturali (art. 31 D.L. n. 201 del 2011 e art. 1 D.L. 1 del2012) e possibili contrasti con l'utilità sociale, l'ordine pubblico, il sistematributario e gli obblighi comunitari ed internazionali (art. 1 D.L. 1 del2012); perciò il richiamo alle finalità della legislazione regionale da partedel giudice di primo grado, specie tenuto conto dei principi desumibili dallanormativa statale, non poteva servire per concludere che la violazione diuna norma amministrativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] si sia tradotta di per sé inun atto di concorrenza sleale;c) quanto al punto (ii) il richiamato precedente di legittimità risalente al2004 (Cass., sez.

I, sent. n. 8012 del 2004) non appariva estendibile alpresente contenzioso: in quel caso era stata più che raddoppiata lacapienza di un cinema non ampliabile, nella fattispecie, invece, erano statiriuniti due esercizi commerciali già esistenti, senza richiedere la necessariaautorizzazione; inoltre in quel caso era stato considerato dirimente, perstabilire il collegamento diretto fra l’abuso e il pregiudizio alla concorrenteNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026che il raddoppio della capienza del cinema fosse ottenibile solo a mezzo diun illecito amministrativo; mentre in questo caso il giudice amministrativonon aveva stabilito che l’autorizzazione per unire i due esercizi non fosseconseguibile; perciò la decisione del Tribunale si fondava sul presuppostoche fosse [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare – come in tesi non aveva dimostrato- di poter aprire in quella zona una grande struttura di vendita, cosìrovesciando l’onere della prova dell’illecito perché era la partedanneggiata, in realtà, a dover dimostrare un collegamento diretto fra laviolazione di una norma amministrativa, riguardante l’autorizzazioneall’apertura di una struttura di grandi dimensioni partendo da due didimensioni più contenute, e il danno ingiusto lamentato;d) ricondotta in termini corretti la distribuzione dell’onere probatorio, sidoveva concludere che non era stata raggiunta la prova che la violazionedella norma pubblicistica aveva determinato il danno concorrenzialededotto e tradottosi in termini di perdita di fatturato; invero dalla CTUera, sì, emerso che il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] negli anni diaccorpamento delle due strutture di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una contrazionedi fatturato e che detto calo di fatturato era stato in controtendenzarispetto all’andamento positivo del gruppo Pam; tuttavia le strutturepresenti nella stessa zona urbana erano, oltre l’“Interspar” ([OSCURATO:PERSONA]), ipunti vendita [OSCURATO:PERSONA], Alì di [OSCURATO:PERSONA] e LIDL: posto che l’aumento difatturato di quest’ultimo era stato considerato poco probante trattandosidi un discount, il notevole aumento del fatturato del punto vendita di Alì diVia Saetta era significativo del fatto che la pur suggestiva flessione delfatturato di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla crescita del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ricondursi con il necessario margine di certezza all’illecito daquesta compiuto;e) in altre parole, anche accedendo al presupposto che la mancatarichiesta di autorizzazione costituiva un mezzo non conforme alla lealeconcorrenza idoneo in astratto a danneggiare le altre aziende, non siNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026comprenderebbe perché l’effetto negativo si sarebbe registrato in quellazona solo per il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] mentre, nello stesso arcotemporale, un altro punto vendita sicuramente confrontabile, l’Alì di ViaSaetta, aveva riportato una crescita di fatturato, giacché la solaristrutturazione dell’area del parcheggio dell’Alì di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedovuto evitare l’esistenza di un qualche pregiudizio; dato questo cheevidentemente era apparso poco coerente nel complessivo ragionamentoprobatorio anche al Tribunale, che, invero, sulla base dell’andamento deifatturati, aveva dimidiato il danno ipotizzabile ritenendo che parte dellaclientela persa dal [OSCURATO:PERSONA] si fosse diretta verso l’Alì di [OSCURATO:PERSONA];f) in realtà, il dato era idoneo a porre in crisi la presunzione su cuipoggia la dimostrazione dell’illecito concorrenziale e cioè che il sempliceaccorpamento non autorizzato dei due punti vendita [OSCURATO:PERSONA] abbiacostituito in sé un atto di concorrenza sleale per le strutture vicine,giacché non era possibile spiegare per quale particolarità l’accorpamentodei due punti vendita [OSCURATO:PERSONA] già operanti - accorpamento che in ipotesidovrebbe costituire un atto di concorrenza sleale nei confronti di tutti gliesercizi simili della zona - abbia pregiudicato unicamente il punto venditaPam Zanchi.In sintesi la Corte d’appello ha riformato la decisone di primo gradoperché ha ritenuto che la condotta contestata non potesse qualificarsicome illecito concorrenziale in ragione della violazione della normaamministrativa che prevedeva una specifica autorizzazione per lacreazione di grandi strutture di vendita, norma non diretta alla tutela dellealtre attività commerciali in concorrenza; e perché ha ritenuto nonprovato, comunque, il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudiziolamentato, giacché non era spiegabile perché la nuova attività avrebbepregiudicato solo l’attrice e non altre strutture, alcune delle quali avevanonella contingenza addirittura aumentato il fatturato.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/20264.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a sei motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria.

Nel corso delgiudizio di cassazione il procuratore di PAM ha rinunciato al mandato e sisono costituiti con procura speciale nuovi difensori.

Il Procuratore generaleha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. nella parte in cui la sentenza haritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non integrasse un illecitoconcorrenziale per violazione di norme pubblicistiche, travisando tanto lanatura dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di una GrandeStruttura di Vendita (GSV), quanto le finalità della disciplina statale eregionale in materia di commercio.

Sostiene che la norma pubblicistica cheimponeva (e tutt’ora impone) il preventivo rilascio dell’autorizzazionecommerciale opera come limite all’esercizio dell’attività imprenditoriale ela sua violazione integra sempre una condotta rilevante ai sensi dell’art.2598 n.3 c.c. (sul punto cita Cass. n. 37659/2021; Cass. n. 7676/2020;Cass. n. 9770/1998).

Nel caso concreto, l’attivazione di un eserciziocommerciale in assenza di autorizzazione amministrativa ha prodottol’alterazione del corretto confronto concorrenziale, con un effettocostitutivo dell’illecito contestato, poiché il rilascio dell’autorizzazione nonconsente un’attività comunque possibile, essendo, bensì, l’attività adiventare possibile solo se autorizzata.

E il giudice amministrativo giàaveva accertato che, alla data del 25 ottobre 2012, vigeva il regimeautorizzatorio per l’apertura di grandi strutture di vendita, previsto dallanormativa statale in tema di commercio, specificamente dall’art. 9 deld.lgs. 114 del 1998, alla quale, per tale aspetto, era conforme laprevisione dell’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2004, all’epoca invigore e non abrogata.

Perciò l’esercizio dell’attività commerciale nellaNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026forma della grande struttura di vendita in assenza di autorizzazionecommerciale risultava illegittima perché priva di titolo (Cons.

Stato, Sez.V, 27 dicembre 2018 n. 7263 che conferma TAR Veneto, Sez.

III, 10novembre 2017 n. 991).

La condotta di [OSCURATO:PERSONA] quindi era fatto illecito: a)per l’ordinamento amministrativo quale esercizio abusivo dell’attivitàcommerciale che espone il responsabile al regime sanzionatorio previstodall’art. 22 D.L.vo 114/1998 e alla sanzione della chiusura immediatadell’attività; b) per l’ordinamento civile quale illecito ai sensi dell’art. 2598n.3 c.c. ovvero come atto di concorrenza sleale, poiché il presupposto peril leale svolgimento della concorrenza deve essere anche la legittimitàdell’insediamento commerciale sotto il profilo autorizzativo.2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. dell’art. 9 D.lgs n.114/1998 e dell’art. 15 L.R.

Veneto n. 15/2014 laddove la decisioneimpugnata aveva fatto riferimento in modo inconferente alla«sopravvivenza del regime autorizzatorio dell’art. 19 L.R.

Veneto n. 50 del2012 per le grandi strutture di vendita», mentre aveva trascurato lanormativa nazionale violata, che alla luce delle sentenze del TAR e delConsiglio di Stato, nel momento storico in cui [OSCURATO:PERSONA] presentava la SCIA(25 ottobre 2012) erano, a livello statale, l’art. 9 D.L.vo 114/1998 e, alivello regionale, la L.R.

Veneto n. 15/2004 e la L.R.

Veneto n. 30/2011,anteriori all’entrata in vigore della Legge della Regione Veneto n. 50 del28 dicembre 2012.

Così compiendo un errore di sussunzione dellafattispecie concreta nel parametro normativo che avrebbe viziato laverifica della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito concorrenzialee impedito al giudice di rilevare che tanto l’art. 9 D.L.vo 114/1998 quantol’art. 15 L.R. 15/2004 operano non solo a tutela dei c.d. motivi imperatividi interesse generale (es. tutela dell’ambiente, della salute, dei lavoratori,etc..), ma anche e soprattutto a tutela della concorrenza, dettando “regoleNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026del gioco” uniformi sul territorio per consentire un corretto e sanoconfronto concorrenziale fra operatori nel mercato.3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazioneo falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. e dell’art. 9 D.lgs n. 114/1998e dell’art. 15 L.R.

Veneto n. 15/2014 poiché la Corte d’Appello avrebbeerrato anche nella individuazione degli interessi sottesi alla normativatrasgredita, laddove ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigoredelle norme di liberalizzazione, “la funzione residua dell’autorizzazioneregionale non viene individuata nella tutela della posizione di altre attivitàcommerciali in rapporto di concorrenza”, arrivando a concludere che “ilrichiamo alle finalità della legislazione regionale da parte del giudice diprimo grado, specie tenuto conto dei principi desumibili dalla normativastatale, non può servire per concludere che la violazione di una normaamministrativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] si sia tradotta in un atto di concorrenzasleale”.

Invero la libertà di concorrenza costituisce valore guidadell’attività imprenditoriale, ed integra, nel contempo, l’oggetto e lamisura della tutela approntata dall’art. 2598 c.c. sicché, a fronte di normeche disciplinano il commercio, discenderebbe la pressoché automaticailliceità anticoncorrenziale essendoci immediata incidenzadell’inottemperanza alle regole del mercato sullo svolgimento della garaconcorrenziale, posto che si tratta di regole al cui rispetto ogni singoloimprenditore del settore è tenuto sul piano della lealtà declinata secondomodelli comportamentali specifici.

Nel caso di specie, infatti, il D.L.vo114/1998 «stabilisce i principi e le norme generali sull’eserciziodell’attività commerciale» e assolve all’esigenza di garantire, tra le altre,«a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e lalibera circolazione delle merci» (in questi termini l’art. 1 D.L.vo114/1998); parallelamente, l’art. 1 L.R.

Veneto n. 15/2004 assume lanecessità di «e) garantire al consumatore, attraverso una presenzaequilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta inNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento deiprezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni».

Lanorma è stata poi confermata anche nel testo della nuova L.R.

Veneto50/2012 che, all’art. 2, si propone di «a) salvaguardare la libertàd’impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci» nonché«..b) garantire la concorrenza sia nell’accesso al mercato che nel suofunzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità,salvaguardando il pluralismo delle forme distributive».Perciò le finalità proprie della disciplina violata da [OSCURATO:PERSONA] non eranolimitate alla tutela di soli interessi pubblici potenzialmente incisi dallarealizzazione di una grande struttura di vendita, regolamentando altresì ilmercato e l’esercizio corretto delle attività economiche.

Né, d’altro canto,la liberalizzazione delle attività economiche potrebbe condurre ad unasoluzione di segno diverso poiché essa richiede di essere modulata perperseguire gli altri principi indicati dallo stesso legislatore, in attuazionedelle previsioni costituzionali.In conclusione nella fattispecie la violazione della norma pubblicisticaaveva rappresentato lo strumento “sleale” utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] peravvantaggiarsi sul mercato rispetto agli altri operatori commerciali dellazona, come PAM; vantaggio che non era derivato solo dal risultatoeconomico ma anche: 1) dal non aver dovuto sostenere i costi diretti eindiretti del procedimento amministrativo; 2) il non aver dovuto attenderei tempi tecnici necessari allo svolgimento dell’iter; 3) non aver affrontato ilrischio di un diniego e la sua eventuale impugnazione con tutte leconseguenze del caso.4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. laddove la sentenzaesamina il precedente di legittimità risalente al 2004 (Cass. n. 8012/2004) richiamato dal Tribunale a supporto dell’accoglimento delladomanda ed afferma che il medesimo non appariva estensibile al presenteNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026contenzioso.

A dire della ricorrente, da un lato, la valorizzazione delledifferenze sulle circostanze di fatto ivi esaminate non coglieva nel segnopoiché si trattava pur sempre di ipotesi analoga di ampliamentodell’attività preesistente svolta in assenza di autorizzazione; dall’altro, eraerrato concludere che fosse dirimente stabilire se l’autorizzazione fosse omeno conseguibile per affermare il collegamento diretto tra l’abuso e ilpregiudizio subito dal concorrente, poiché - diversamente da quantosostenuto dalla Corte di merito - Cass 8012/04 non presupponeva unafattispecie nella quale l’autorizzazione non avrebbe potuto essererilasciata.

Inoltre, il percorso logico- argomentativo del Tribunale facevariferimento -al di là del precedente specifico - ad un consolidatoorientamento di legittimità che non sarebbe stato affrontato e confutatodalla Corte d’Appello.5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. anche in relazione all’art. 2697c.c. e all’art. 2909 c.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe fattomalgoverno della regola l’art. 2697 c.c. attribuendo a PAM l’onere di unaprova che non le competeva stante il giudicato formatosi con la Sentenzadel Consiglio di Stato che aveva accertato la violazione da parte di ASPIAGdel regime autorizzativo imposto dall’art. 9 D.L.vo n. 114/1998 e dall’art.15 L.R.

Veneto n. 15/2004 da cui conseguiva che nessuna ulteriore provadell’elemento oggettivo dell’illecito concorrenziale sarebbe stata richiesta aPAM.6.- Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello diVenezia passando alla disamina delle risultanze della CTU, ha consideratoil fatturato del punto vendita Alì di via Saetta (risultante in crescita) undato che “pone in crisi la presunzione su cui poggia la dimostrazionedell’illecito concorrenziale”, ovvero lo ha considerato dirimente rispetto atutte le altre risultanze della CTU che avevano condotto il Tribunale aNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenere sussistente la dimostrazione dell’illecito concorrenziale.

Reputa laricorrente che sarebbe stato opportuno andare a trattare il peso di tale“aumento di fatturato” che, per la sua irrilevanza - in aggiunta allaopinabilità dei dati Nielsen da cui era stato evinto - non avrebbe potutoconsiderarsi determinante.

La Corte avrebbe «deciso di ignoraretotalmente gli altri fatti emersi nel corso del giudizio e cristallizzati nellaCTU e basati su dati reali di bilancio»: il calo di fatturato registrato da PAMZanchi a partire dall’ottobre del 2012 che è terminato nel marzo del 2019,ovvero, in coincidenza con il periodo di permanenza dell’ampliamento;l’aumento del fatturato registrato da [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’ottobre del2012 sino al marzo del 2019, quando ha dovuto procedere alla riduzionedella superficie di vendita; il confronto dell’andamento del punto venditaPAM Zanchi con gli altri punti vendita PAM; il fatto che alla crescita difatturato per il periodo 2013-2018 di [OSCURATO:PERSONA] (del 15,27%) avevacorrisposto nello stesso periodo la decrescita del PAM Zanchi del 16,70; ilconfronto con il fatturato delle strutture della zona che mostrava che nellazona di interesse negli anni interessati PAM Zanchi aveva avuto lamaggiore contrazione di fatturato, mentre gli altri punti vendita, conl’eccezione della crescita dell’Alì di via Saetta, erano rimastisostanzialmente stabili; la mancanza di altri fattori specifici in grado dispiegare la significativa riduzione del fatturato e del margine.Se la Corte lagunare avesse considerato tutti i predetti fatti, sarebbegiunta alla medesima conclusione del Tribunale di Padova; oppure avrebbedovuto affrontare tutti gli elementi individuati dalla sentenza di primogrado e confutarli in modo da consentire la ricostruzione del percorsologico che ha portato ad una decisione di tipo contrario.7. - I motivi possono essere trattati congiuntamente.7.1- Giova premettere che in materia è consolidato il principio affermatoda Cass. n. 8012/2004 secondo cui «la violazione delle normepubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa èNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quandoessa, di per sè stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbiaprodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la normafosse stata osservata» (ed è questo il precedente di cui si è discusso incausa, in cui questa Corte, in applicazione di detto principio ha cassato lasentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecitoconcorrenziale nel fatto di un gestore di una sala cinematografica cheaveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti,senza alcuna autorizzazione amministrativa).

Nella motivazione il Collegioprecisa che «è orientamento stabile della Corte di Cassazione (cfr, daultimo sent. n 10684 del 2000, ma vedi peraltro cass. nn. 2644 del 1960 e582 del 1976) che non sussiste, come la ricorrente ritiene, una sorta diequazione tra l'illecito di cui all'art 2598 cc.n.3 e la violazione di normepubblicistiche che regolano il settore di mercato di riferimento.

La CorteSuprema ha chiarito che il carattere residuale della previsione codicisticain parola, consente di evitare che l'obbiettivo anticoncorrenziale vengaraggiunto attraverso comportamenti che benché non siano previsti dallalegge sono tuttavia connotati dallo stesso disvalore di quelli previsti.

Daciò consegue la necessità di esaminare caso per caso se il comportamentoche si allega costituisce illecito concorrenziale, dia esso luogo oppure noanche a violazione di norme pubblicistiche, non rientrando siffatta ipotesigenerale dentro una fattispecie legale a se stante (ancora casa. 10684 del2000 cit.).

Pertanto, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficientead integrare la fattispecie illecita di cui si tratta laddove, come peraltro hachiarito la sentenza impugnata, essa é stata causa diretta delladiminuzione dell'altrui avviamento.

Ovvero quando è la violazione dellalegge in sé, e non invece il comportamento di mercato pur assunto inviolazione di una legge, che produce il vantaggio concorrenziale di cuieventualmente si controverte, giacché la norma violata avrebbe impedito,se fosse stata osservata, per l'appunto siffatto effetto (vedi ancora Cass. nNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/20262644 del 1960 nella quale si individua la illiceità in questione nel rifornirsida parte del rivenditore con merce di contrabbando e, dunque, a costoinferiore di quello che sarebbe praticato da un legittimo fornitore)».Il principio è stato ripreso da Cass. n. 7676/2020 che ha affermato, inmotivazione, che «con riguardo alla violazione dell'art.2598 n. 3 c.c., lasola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente,imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensidell'art.2598 c.c. n.3, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte aporre dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazioneimplica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale edunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alleimprese operanti sul mercato (ad es. le disposizioni fiscali, le prescrizioniigienico-sanitarie ovvero anche le norme che subordinano l'esercizio dideterminate attività imprenditoriali all'ottenimento di licenze o diautorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi), la cui violazione puòcostituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di dannoconcorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi omisure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma didiritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deveessere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta delconcorrente, dimostrazione non tanto della violazione di normeamministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenzapotenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso ed artificiososquilibrio delle condizioni di mercato».[OSCURATO:PERSONA]. n. 37659/2021 ha dato continuità al principio confermandola sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto sia chel'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale senza autorizzazioneintegrava una condotta di per sé illecita sul piano concorrenziale, sia che,comunque, tale condotta era stata realizzata godendo di consistenti aiutiNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026pubblici che consentivano di praticare un prezzo del servizio inferiore aquello dei concorrenti.

In motivazione la Corte puntualizza che secondo lagiurisprudenza di legittimità del tutto consolidata:a) non ogni violazione di norma pubblicistica integra un atto scorrettoex art.2598 n.3, c.c.;b) pur se ogni violazione di legge implica scorrettezza, per assumererilievo ai fini della disciplina repressiva dell’illecito concorrenziale, essadeve inerire ad un atto di concorrenza, e deve implicare un effetto sulrapporto concorrenziale e sul mercato, attribuendo al trasgressore unvantaggio competitivo indebito;c) come affermato già dalle Sezioni Unite (Cass. n. 2570/1988) «laslealtà del comportamento concorrenziale non può, quindi, essereravvisata, in ogni caso ed automaticamente, solo in presenza dellainosservanza di una norma giuridica e detta inosservanza non puòritenersi comunque ed a priori irrilevante nell'ambito della disciplina dellaconcorrenza (proteggendo quest'ultima interessi individuali e mirandoinvece le norme di diritto pubblico alla salvaguardia di finalità pubbliche);occorre invece accertare se tra gli interessi sottesi alla norma trasgreditasiano compresi pure degli interessi collettivi, miranti alla disciplina delmercato e della concorrenza, al cui rispetto ogni singolo imprenditore nelsettore sia tenuto, sullo ulteriore piano etico della lealtà, secondo modellicomportamentali specifici»; e se in definitiva la violazione della norma sicarichi di un più pregnante valore negativo di trasgressione alla disciplinadi categoria e venga strumentalmente perpetrata quale mezzo al fine diincidere direttamente sulla situazione concorrenziale, sì da rendere l'attoillecito causa diretta ed immediata del deterioramento, sul mercato, dellaposizione, attuale o potenziale, dell'altrui impresa»;d) in conclusione, la violazione della norma pubblicistica deverappresentare lo strumento utilizzato dal concorrente «sleale» peravvantaggiarsi sul mercato in danno dell’avversario «leale» che rispetta laNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma e si trova per questo in posizione più onerosa nel rapportocompetitivo; ed è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essaè stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento vale a direquando essa, di per sé stessa, anche senza un comportamento di mercato(es. abbassamento dei prezzi), abbia prodotto il vantaggio concorrenzialeche non si sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata.Detta conclusione, è stata confermata, infine, da Cass. n. 12049/2023:«In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche nonintegra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3,c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'eserciziodell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro ilparadigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongonocosti alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce diper sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole deglipropri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni dimercato» (Nella specie, l'illecito concorrenziale accertato dal giudice dimerito consisteva nell'esercizio da parte di una società di attivitàcommerciali di ristorazione e market, in assenza di autorizzazioneamministrativa, all'interno dello stesso complesso turistico ove altro entesvolgeva regolarmente le medesime attività sulla base di titoli abilitativi).7.2- Ciò premesso sul piano dei principi che governano la materiadell’illecito concorrenziale in caso di violazione di norme pubblicistiche, vasolo aggiunto conclusivamente che, trattandosi di illecito di pericolo, per ilquale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, ai fini diconfigurare una responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale (e non,quindi, di accordare una tutela inibitoria) è necessaria non solo laviolazione di una norma o disposizione amministrativa, ma anche lasussistenza di un pregiudizio in capo all’impresa concorrente e l’esistenzadi un nesso di causa che ricolleghi la violazione al danno lamentato,Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026giacché in mancanza di un pregiudizio effettivo in collegamento causalediretto con la condotta rimproverata non è possibile affermare alcunaresponsabilità risarcitoria.Ed è questa, invero, la ratio decidendi che sorregge la decisione quiimpugnata, giacché la Corte di appello ha escluso la responsabilità diAspiag in quanto l’illegittima apertura del punto vendita medianteaccorpamento di due unità preesistenti in assenza di previa autorizzazionenon è stata ritenuta costituire di per sé illecito concorrenziale in mancanzadi prova di un effetto diretto di tale violazione in termini di«deterioramento, sul mercato, della posizione, attuale o potenziale,dell'altrui impresa» (per utilizzare le parole dele Sezioni unite del 1988),ovvero di prova dell’effetto peggiorativo diretto sulla posizione di mercatodi PAM dedotta in causa (rilevante riduzione del fatturato).7.3- Rispetto a questa decisione PAM ha proposto sei motivi di ricorso, iprimi cinque dei quali riguardano, a ben vedere, la medesima questione didiritto, in quanto sono diretti a censurare la parte di sentenza con cui laCorte di appello ha escluso che la violazione delle disposizioni normativein materia potesse comportare di per sé la sussistenza di un illecitoconcorrenziale (invocando con il quinto una violazione dell’art. 2697 c.c.perché l’accertamento della violazione delle norme pubblicistiche inquestione, in quanto passato in giudicato, avrebbe esonerato parte PAMdal dover provare alcunché di ulteriore agli effetti della sussistenzadell’illecito sul piano oggettivo); mentre il sesto motivo di ricorso censurala sentenza laddove ha affermato che non era stato sufficientementeprovato il nesso di causa tra la condotta illegittima predetta di [OSCURATO:PERSONA] e ilpregiudizio lamentato da PAM (id est, secondo la ratio della decisione lastessa sussistenza dell’illecito concorrenziale ex art. 2358 n.3 c.c.)7.4 Ne discende che i prime cinque motivi di ricorso non sono sufficienti,di per sé, a fondare la cassazione della sentenza di appello, in quantovertono unicamente sulla questione del rapporto tra violazione dellaNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma pubblicistica nella specie violata e illecito concorrenziale, in unafattispecie in cui non si stratta di accertare solo un comportamentoanticoncorrenziale in funzione di una pronuncia inibitoria, ma di accertareche quel comportamento ha prodotto in via diretta ed immediate il dannodedotto.

Accertamento svolto con esito negativo dalla Corte d’appello conuna motivazione che la ricorrente aggredisce con il sesto motivo di ricorsoin modo inammissibile in quanto muove a detto accertamento censure chesi rivolgono alla valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, conesito, però, opposto, delle medesime risultanze istruttorie considerate dalTribunale.

Diversamente da quanto sostiene infatti la ricorrente, la Corted’appello – come risulta dalla sintesi della motivazione sopra riportata -non ha affatto trascurato i fatti asseritamente omessi, bensì ne ha trattoconseguenze diverse sul piano probatorio tenendo conto della – corretta -distribuzione dell’onere della prova tra le parti, che vedeva PAM onerata dioffrire idonea prova di quanto affermato, ovvero del fatto che, in ragionedel vantaggio concorrenziale conseguito attraverso la violazione di unanorma amministrativa (ampliamento locali, donde la maggiore possibilitàdi offerta e a prezzi più competitivi), [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto illecitamenteun massiccio sviamento di clientela e, quindi, una decurtazione del propriofatturato.7.5 In conclusione anche se, contrariamente a quanto rilevato dallaCorte d’appello la L.R.

Veneto n. 50 del 2012 ha fra le proprie finalità«garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suofunzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità,salvaguardando il pluralismo delle forme distributive», il giudizio «di fatto»della Corte, pur se svolto sulla base di una lettura della normativaregionale diversa da quella vigente ratione temporis, è sorretto da unaprecisa ratio decidendi di valore assorbente, ovvero la mancanza di provache la violazione della norma pubblicistica sia stata causa diretta delpregiudizio.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026Detta ratio è stata aggredita in modo inidoneo dall’ultimo motivo, cheinvoca un vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo conargomenti infondati poiché quelli asseritamente ignorati sono fatti storiciconsiderati nella CTU e che la Corte stessa ha espressamente valutato pergiungere, tuttavia, a conclusioni diverse dal quelle del Tribunale in puntoprova del nesso di causalità tra condotta illecita ed evento dannoso,ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente governato la risultanzafattuale «anomala» della crescita del fatturato di un esercizio di venditadello stesso comparto (che avrebbe dovuto risentire parimenti dell’effettodell’illecito vantaggio conseguito da [OSCURATO:PERSONA] in termini di perdita di volumedi fatturato) in termini di quantificazione del danno imputabile,sostanzialmente assumendo che la condotta illecita contestata avevaprodotto solo per metà il danno lamentato; mentre detta anomalia dovevaessere valorizzata nell’ambito del ragionamento probatorio presuntivocome elemento «non concordante», e dunque indice del fatto che PAM nonaveva compiutamente provato, come sarebbe stato suo onere, il direttonesso causale tra illecito e danno preteso.Il ricorrente non si confronta con detta ratio decidendi e tramite il viziomotivazionale dedotto intende, in realtà, mettere in discussione lavalutazione che nel merito il giudice ha compiuto degli esiti istruttoria allaluce della CTU, dunque, la censura degrada a una mera confutazionedell’accertamento di fatto.6.- Il ricorso in conclusione va respinto.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 18.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato para quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAntonio Pinamonti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2076/2023depositata il 24/10/2023.Con l’intervento del Procuratore Generale in persona del sostitutoprocuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la domanda di accertamento di atti di concorrenzasleale e del relativo danno (in tesi per euro 1.500.000) proposta da [OSCURATO:PERSONA]anorama s.p.a. società operante nella grande distribuzione di generialimentari, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva creatomediante l’accorpamento di due preesistenti strutture una grandestruttura di vendita della quale era stata disposta con provvedimento delComune (legittimo per il giudice amministrativo) la chiusura in quantopriva di autorizzazione e che, all’esito del contenzioso amministrativo inesecuzione del giudicato amministrativo, era stata divisa in due aree, conpannello divisorio, in modo da ricondurla formalmente alle medie strutturegiù autorizzate e preesistenti.1.1- Il Tribunale di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alrisarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidati in euro 766.000,00, per la perdita di redditivitàe di avviamento del punto vendita “[OSCURATO:PERSONA]”, di Padova, dall’ottobre2012 al marzo 2019, conseguenti all’apertura della grande struttura divendita, predetta con insegna “Interpar”, a circa un chilometro didistanza.Partendo dal presupposto che la violazione della normativa pubblicisticaintegri un atto di concorrenza sleale quando rappresenta lo strumentoutilizzato dal concorrente sleale per avvantaggiarsi sul mercato in dannodell’avversario leale, che rispetta la norma e si trova pertanto in posizionepiù onerosa, ha ritenuto che la violazione delle norme pubblicistiche debbaconsiderarsi sufficiente quando è stata causa diretta della diminuzionedell’altrui avviamento o quando di per sé stessa abbia prodotto unvantaggio concorrenziale che non vi sarebbe stato se la norma fosse stataosservata. Né il fatto che il TAR avesse affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbeNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026potuto presentare domanda di autorizzazione era rilevante poiché dettaautorizzazione non era stata presentata, onde non poteva sostenersi chela società avrebbe, in astratto, potuto aprire in quella zona un grandepunto vendita. Sul rapporto di causalità tra condotta illecita e danno haosservato che detto illecito ampliamento aveva rilevanza sul piano deglieffetti concorrenziali e gli esiti della CTU consentivano di ritenere provatoin via presuntiva un passaggio della clientela dall’uno all’altrosupermercato, essendo i medesimi siti nella stessa area alla distanza dicirca 1 km e avendo PAM Zanchi registrato a partire dall’ottobre 2012 efino al 2019 una flessione di fatturato del 16,70%, pari a € 1.531.896,03di minor margine di guadagno; nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] aveva vistocrescere il proprio fatturato del 15,27% per poi decrescere nel 2019quando le due aree erano state separate. Ha considerato, quindi, che: (i)gli andamenti opposti dei due operatori commerciali erano stati di entitàanaloga; (ii) [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun elemento per spiegarediversamente il proprio aumento di fatturato, da ricollegarsi, quindi,all’ampliamento (posto che dopo la separazione delle aree vi era stato uncalo del medesimo); (iii) il confronto dell’andamento di [OSCURATO:PERSONA] e deglialtri supermercati del gruppo conduceva a conclusioni convergenti,giacché [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato un margine commerciale sempreinferiore e in flessione, a fronte di una tendenza in crescita del gruppo;(iv) rispetto agli altri esercizi della zona il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] neglianni dell’ampliamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la maggiore contrazione difatturato, a fronte della sostanziale stabilità degli altri; il che conduceva aconcludere che parte della clientela del PAM Zanchi si era orientata, siaverso un esercizio terzo (Alì di via Saetta), molto vicino, analogo perdimensioni e da poco ristrutturato e con un comodo parcheggio; sia versoil punto vendita [OSCURATO:PERSONA], ampliato e quindi con maggiore scelta e,normalmente, con prezzi più competitivi. Tenuto conto, perciò, anche dellaparallela e sostanzialmente equivalente crescita del punto vendita Alì, haNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenuto corretto imputare ad [OSCURATO:PERSONA] solo il 50% del danno, liquidato ineuro 766.000,00.2.- Contro la sentenza hanno proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA]- connumerosi motivi - e appello incidentale PAM, in punto riduzione al 50% deldanno imputabile all’avversaria.La Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame principale e, quindi,respinto la domanda di risarcimento del danno.2.1- Superata la questione della infondata eccezione di prescrizione deldiritto fatto valere da PAM, la Corte di merito ha ritenuto fondato eassorbente – anche dell’appello incidentale di PAM in puntodeterminazione del danno - il motivo d’appello circa la mancanzadell’elemento oggettivo di un illecito concorrenziale.Ha osservato sul punto quanto segue:a) la sentenza impugnata aveva richiamato: (i) la giurisprudenza dilegittimità, secondo cui in tema di concorrenza sleale, la violazione dinorme pubblicistiche anche non direttamente rivolte a porre limitiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita oquando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenzapotenzialmente lesivi dei diritti altrui ovvero quando, di per sé stessa,abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbedeterminato se la norma fosse stata osservata (Cass., sez. 1, sent. n.37659 del 2021); (ii) un precedente con cui era stata cassata unasentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecitoconcorrenziale nel caso di un gestore di una sala cinematografica cheaveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti,senza alcuna autorizzazione amministrativa (Cass., sez. 1, sent. n. 8012del 2004); (iii) le finalità della legislazione regionale che richiede il rilasciodi un’autorizzazione;b) quanto ai punti (i) e (iii), andava precisato che la sopravvenienza delregime autorizzatorio dell’art. 19 L.R. Veneto n. 50 del 2012 per le grandiNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026strutture di vendita, anche nell’ipotesi di accorpamento di due preesistentistrutture di carattere medio, è stata giustificata dal giudice amministrativo(cfr. sentenza del TAR Veneto 10.11.17, n. 991) facendo riferimento allanecessità di assicurare un maggior grado di certezza giuridica a pianifinanziari e progetti imprenditoriali di notevole entità e di consentire alleamministrazioni valutazioni in ordine alla compatibilità urbanistica,viabilistica e ambientale delle strutture di grandi dimensioni: perciò,considerando i principi generali sulla liberalizzazione del commercio (art.31, comma 2, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. 214 del 2011 e art. 1 D.L.1 del 2012 conv. in L. 27 del 2012), la funzione residua dell’autorizzazioneregionale non era da individuarsi nella tutela della posizione di altredal legislatore al libero esercizio delle attività economiche riguardano latutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambienteurbano, dei beni culturali (art. 31 D.L. n. 201 del 2011 e art. 1 D.L. 1 del2012) e possibili contrasti con l'utilità sociale, l'ordine pubblico, il sistematributario e gli obblighi comunitari ed internazionali (art. 1 D.L. 1 del2012); perciò il richiamo alle finalità della legislazione regionale da partedel giudice di primo grado, specie tenuto conto dei principi desumibili dallanormativa statale, non poteva servire per concludere che la violazione diuna norma amministrativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] si sia tradotta di per sé inun atto di concorrenza sleale;c) quanto al punto (ii) il richiamato precedente di legittimità risalente al2004 (Cass., sez. I, sent. n. 8012 del 2004) non appariva estendibile alpresente contenzioso: in quel caso era stata più che raddoppiata lacapienza di un cinema non ampliabile, nella fattispecie, invece, erano statiriuniti due esercizi commerciali già esistenti, senza richiedere la necessariaautorizzazione; inoltre in quel caso era stato considerato dirimente, perstabilire il collegamento diretto fra l’abuso e il pregiudizio alla concorrenteNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026che il raddoppio della capienza del cinema fosse ottenibile solo a mezzo diun illecito amministrativo; mentre in questo caso il giudice amministrativonon aveva stabilito che l’autorizzazione per unire i due esercizi non fosseconseguibile; perciò la decisione del Tribunale si fondava sul presuppostoche fosse [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare – come in tesi non aveva dimostrato- di poter aprire in quella zona una grande struttura di vendita, cosìrovesciando l’onere della prova dell’illecito perché era la partedanneggiata, in realtà, a dover dimostrare un collegamento diretto fra laviolazione di una norma amministrativa, riguardante l’autorizzazioneall’apertura di una struttura di grandi dimensioni partendo da due didimensioni più contenute, e il danno ingiusto lamentato;d) ricondotta in termini corretti la distribuzione dell’onere probatorio, sidoveva concludere che non era stata raggiunta la prova che la violazionedella norma pubblicistica aveva determinato il danno concorrenzialededotto e tradottosi in termini di perdita di fatturato; invero dalla CTUera, sì, emerso che il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] negli anni diaccorpamento delle due strutture di [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una contrazionedi fatturato e che detto calo di fatturato era stato in controtendenzarispetto all’andamento positivo del gruppo Pam; tuttavia le strutturepresenti nella stessa zona urbana erano, oltre l’“Interspar” ([OSCURATO:PERSONA]), ipunti vendita [OSCURATO:PERSONA], Alì di [OSCURATO:PERSONA] e LIDL: posto che l’aumento difatturato di quest’ultimo era stato considerato poco probante trattandosidi un discount, il notevole aumento del fatturato del punto vendita di Alì diVia Saetta era significativo del fatto che la pur suggestiva flessione delfatturato di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla crescita del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ricondursi con il necessario margine di certezza all’illecito daquesta compiuto;e) in altre parole, anche accedendo al presupposto che la mancatarichiesta di autorizzazione costituiva un mezzo non conforme alla lealeconcorrenza idoneo in astratto a danneggiare le altre aziende, non siNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026comprenderebbe perché l’effetto negativo si sarebbe registrato in quellazona solo per il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] mentre, nello stesso arcotemporale, un altro punto vendita sicuramente confrontabile, l’Alì di ViaSaetta, aveva riportato una crescita di fatturato, giacché la solaristrutturazione dell’area del parcheggio dell’Alì di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedovuto evitare l’esistenza di un qualche pregiudizio; dato questo cheevidentemente era apparso poco coerente nel complessivo ragionamentoprobatorio anche al Tribunale, che, invero, sulla base dell’andamento deifatturati, aveva dimidiato il danno ipotizzabile ritenendo che parte dellaclientela persa dal [OSCURATO:PERSONA] si fosse diretta verso l’Alì di [OSCURATO:PERSONA];f) in realtà, il dato era idoneo a porre in crisi la presunzione su cuipoggia la dimostrazione dell’illecito concorrenziale e cioè che il sempliceaccorpamento non autorizzato dei due punti vendita [OSCURATO:PERSONA] abbiacostituito in sé un atto di concorrenza sleale per le strutture vicine,giacché non era possibile spiegare per quale particolarità l’accorpamentodei due punti vendita [OSCURATO:PERSONA] già operanti - accorpamento che in ipotesidovrebbe costituire un atto di concorrenza sleale nei confronti di tutti gliesercizi simili della zona - abbia pregiudicato unicamente il punto venditaPam Zanchi.In sintesi la Corte d’appello ha riformato la decisone di primo gradoperché ha ritenuto che la condotta contestata non potesse qualificarsicome illecito concorrenziale in ragione della violazione della normaamministrativa che prevedeva una specifica autorizzazione per lacreazione di grandi strutture di vendita, norma non diretta alla tutela dellealtre attività commerciali in concorrenza; e perché ha ritenuto nonprovato, comunque, il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudiziolamentato, giacché non era spiegabile perché la nuova attività avrebbepregiudicato solo l’attrice e non altre strutture, alcune delle quali avevanonella contingenza addirittura aumentato il fatturato.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/20264.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a sei motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. Nel corso delgiudizio di cassazione il procuratore di PAM ha rinunciato al mandato e sisono costituiti con procura speciale nuovi difensori. Il Procuratore generaleha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. nella parte in cui la sentenza haritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non integrasse un illecitoconcorrenziale per violazione di norme pubblicistiche, travisando tanto lanatura dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di una GrandeStruttura di Vendita (GSV), quanto le finalità della disciplina statale eregionale in materia di commercio. Sostiene che la norma pubblicistica cheimponeva (e tutt’ora impone) il preventivo rilascio dell’autorizzazionecommerciale opera come limite all’esercizio dell’attività imprenditoriale ela sua violazione integra sempre una condotta rilevante ai sensi dell’art.2598 n.3 c.c. (sul punto cita Cass. n. 37659/2021; Cass. n. 7676/2020;Cass. n. 9770/1998). Nel caso concreto, l’attivazione di un eserciziocommerciale in assenza di autorizzazione amministrativa ha prodottol’alterazione del corretto confronto concorrenziale, con un effettocostitutivo dell’illecito contestato, poiché il rilascio dell’autorizzazione nonconsente un’attività comunque possibile, essendo, bensì, l’attività adiventare possibile solo se autorizzata. E il giudice amministrativo giàaveva accertato che, alla data del 25 ottobre 2012, vigeva il regimeautorizzatorio per l’apertura di grandi strutture di vendita, previsto dallanormativa statale in tema di commercio, specificamente dall’art. 9 deld.lgs. 114 del 1998, alla quale, per tale aspetto, era conforme laprevisione dell’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2004, all’epoca invigore e non abrogata. Perciò l’esercizio dell’attività commerciale nellaNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026forma della grande struttura di vendita in assenza di autorizzazionecommerciale risultava illegittima perché priva di titolo (Cons. Stato, Sez.V, 27 dicembre 2018 n. 7263 che conferma TAR Veneto, Sez. III, 10novembre 2017 n. 991). La condotta di [OSCURATO:PERSONA] quindi era fatto illecito: a)per l’ordinamento amministrativo quale esercizio abusivo dell’attivitàcommerciale che espone il responsabile al regime sanzionatorio previstodall’art. 22 D.L.vo 114/1998 e alla sanzione della chiusura immediatadell’attività; b) per l’ordinamento civile quale illecito ai sensi dell’art. 2598n.3 c.c. ovvero come atto di concorrenza sleale, poiché il presupposto peril leale svolgimento della concorrenza deve essere anche la legittimitàdell’insediamento commerciale sotto il profilo autorizzativo.2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. dell’art. 9 D.lgs n.114/1998 e dell’art. 15 L.R. Veneto n. 15/2014 laddove la decisioneimpugnata aveva fatto riferimento in modo inconferente alla«sopravvivenza del regime autorizzatorio dell’art. 19 L.R. Veneto n. 50 del2012 per le grandi strutture di vendita», mentre aveva trascurato lanormativa nazionale violata, che alla luce delle sentenze del TAR e delConsiglio di Stato, nel momento storico in cui [OSCURATO:PERSONA] presentava la SCIA(25 ottobre 2012) erano, a livello statale, l’art. 9 D.L.vo 114/1998 e, alivello regionale, la L.R. Veneto n. 15/2004 e la L.R. Veneto n. 30/2011,anteriori all’entrata in vigore della Legge della Regione Veneto n. 50 del28 dicembre 2012. Così compiendo un errore di sussunzione dellafattispecie concreta nel parametro normativo che avrebbe viziato laverifica della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito concorrenzialee impedito al giudice di rilevare che tanto l’art. 9 D.L.vo 114/1998 quantol’art. 15 L.R. 15/2004 operano non solo a tutela dei c.d. motivi imperatividi interesse generale (es. tutela dell’ambiente, della salute, dei lavoratori,etc..), ma anche e soprattutto a tutela della concorrenza, dettando “regoleNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026del gioco” uniformi sul territorio per consentire un corretto e sanoconfronto concorrenziale fra operatori nel mercato.3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazioneo falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. e dell’art. 9 D.lgs n. 114/1998e dell’art. 15 L.R. Veneto n. 15/2014 poiché la Corte d’Appello avrebbeerrato anche nella individuazione degli interessi sottesi alla normativatrasgredita, laddove ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigoredelle norme di liberalizzazione, “la funzione residua dell’autorizzazioneregionale non viene individuata nella tutela della posizione di altre attivitàcommerciali in rapporto di concorrenza”, arrivando a concludere che “ilrichiamo alle finalità della legislazione regionale da parte del giudice diprimo grado, specie tenuto conto dei principi desumibili dalla normativastatale, non può servire per concludere che la violazione di una normaamministrativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] si sia tradotta in un atto di concorrenzasleale”. Invero la libertà di concorrenza costituisce valore guidadell’attività imprenditoriale, ed integra, nel contempo, l’oggetto e lamisura della tutela approntata dall’art. 2598 c.c. sicché, a fronte di normeche disciplinano il commercio, discenderebbe la pressoché automaticailliceità anticoncorrenziale essendoci immediata incidenzadell’inottemperanza alle regole del mercato sullo svolgimento della garaconcorrenziale, posto che si tratta di regole al cui rispetto ogni singoloimprenditore del settore è tenuto sul piano della lealtà declinata secondomodelli comportamentali specifici. Nel caso di specie, infatti, il D.L.vo114/1998 «stabilisce i principi e le norme generali sull’eserciziodell’attività commerciale» e assolve all’esigenza di garantire, tra le altre,«a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e lalibera circolazione delle merci» (in questi termini l’art. 1 D.L.vo114/1998); parallelamente, l’art. 1 L.R. Veneto n. 15/2004 assume lanecessità di «e) garantire al consumatore, attraverso una presenzaequilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta inNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento deiprezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni». Lanorma è stata poi confermata anche nel testo della nuova L.R. Veneto50/2012 che, all’art. 2, si propone di «a) salvaguardare la libertàd’impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci» nonché«..b) garantire la concorrenza sia nell’accesso al mercato che nel suofunzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità,salvaguardando il pluralismo delle forme distributive».Perciò le finalità proprie della disciplina violata da [OSCURATO:PERSONA] non eranolimitate alla tutela di soli interessi pubblici potenzialmente incisi dallarealizzazione di una grande struttura di vendita, regolamentando altresì ilmercato e l’esercizio corretto delle attività economiche. Né, d’altro canto,la liberalizzazione delle attività economiche potrebbe condurre ad unasoluzione di segno diverso poiché essa richiede di essere modulata perperseguire gli altri principi indicati dallo stesso legislatore, in attuazionedelle previsioni costituzionali.In conclusione nella fattispecie la violazione della norma pubblicisticaaveva rappresentato lo strumento “sleale” utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] peravvantaggiarsi sul mercato rispetto agli altri operatori commerciali dellazona, come PAM; vantaggio che non era derivato solo dal risultatoeconomico ma anche: 1) dal non aver dovuto sostenere i costi diretti eindiretti del procedimento amministrativo; 2) il non aver dovuto attenderei tempi tecnici necessari allo svolgimento dell’iter; 3) non aver affrontato ilrischio di un diniego e la sua eventuale impugnazione con tutte leconseguenze del caso.4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. laddove la sentenzaesamina il precedente di legittimità risalente al 2004 (Cass. n. 8012/2004) richiamato dal Tribunale a supporto dell’accoglimento delladomanda ed afferma che il medesimo non appariva estensibile al presenteNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026contenzioso. A dire della ricorrente, da un lato, la valorizzazione delledifferenze sulle circostanze di fatto ivi esaminate non coglieva nel segnopoiché si trattava pur sempre di ipotesi analoga di ampliamentodell’attività preesistente svolta in assenza di autorizzazione; dall’altro, eraerrato concludere che fosse dirimente stabilire se l’autorizzazione fosse omeno conseguibile per affermare il collegamento diretto tra l’abuso e ilpregiudizio subito dal concorrente, poiché - diversamente da quantosostenuto dalla Corte di merito - Cass 8012/04 non presupponeva unafattispecie nella quale l’autorizzazione non avrebbe potuto essererilasciata. Inoltre, il percorso logico- argomentativo del Tribunale facevariferimento -al di là del precedente specifico - ad un consolidatoorientamento di legittimità che non sarebbe stato affrontato e confutatodalla Corte d’Appello.5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. anche in relazione all’art. 2697c.c. e all’art. 2909 c.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe fattomalgoverno della regola l’art. 2697 c.c. attribuendo a PAM l’onere di unaprova che non le competeva stante il giudicato formatosi con la Sentenzadel Consiglio di Stato che aveva accertato la violazione da parte di ASPIAGdel regime autorizzativo imposto dall’art. 9 D.L.vo n. 114/1998 e dall’art.15 L.R. Veneto n. 15/2004 da cui conseguiva che nessuna ulteriore provadell’elemento oggettivo dell’illecito concorrenziale sarebbe stata richiesta aPAM.6.- Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello diVenezia passando alla disamina delle risultanze della CTU, ha consideratoil fatturato del punto vendita Alì di via Saetta (risultante in crescita) undato che “pone in crisi la presunzione su cui poggia la dimostrazionedell’illecito concorrenziale”, ovvero lo ha considerato dirimente rispetto atutte le altre risultanze della CTU che avevano condotto il Tribunale aNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenere sussistente la dimostrazione dell’illecito concorrenziale. Reputa laricorrente che sarebbe stato opportuno andare a trattare il peso di tale“aumento di fatturato” che, per la sua irrilevanza - in aggiunta allaopinabilità dei dati Nielsen da cui era stato evinto - non avrebbe potutoconsiderarsi determinante. La Corte avrebbe «deciso di ignoraretotalmente gli altri fatti emersi nel corso del giudizio e cristallizzati nellaCTU e basati su dati reali di bilancio»: il calo di fatturato registrato da PAMZanchi a partire dall’ottobre del 2012 che è terminato nel marzo del 2019,ovvero, in coincidenza con il periodo di permanenza dell’ampliamento;l’aumento del fatturato registrato da [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’ottobre del2012 sino al marzo del 2019, quando ha dovuto procedere alla riduzionedella superficie di vendita; il confronto dell’andamento del punto venditaPAM Zanchi con gli altri punti vendita PAM; il fatto che alla crescita difatturato per il periodo 2013-2018 di [OSCURATO:PERSONA] (del 15,27%) avevacorrisposto nello stesso periodo la decrescita del PAM Zanchi del 16,70; ilconfronto con il fatturato delle strutture della zona che mostrava che nellazona di interesse negli anni interessati PAM Zanchi aveva avuto lamaggiore contrazione di fatturato, mentre gli altri punti vendita, conl’eccezione della crescita dell’Alì di via Saetta, erano rimastisostanzialmente stabili; la mancanza di altri fattori specifici in grado dispiegare la significativa riduzione del fatturato e del margine.Se la Corte lagunare avesse considerato tutti i predetti fatti, sarebbegiunta alla medesima conclusione del Tribunale di Padova; oppure avrebbedovuto affrontare tutti gli elementi individuati dalla sentenza di primogrado e confutarli in modo da consentire la ricostruzione del percorsologico che ha portato ad una decisione di tipo contrario.7. - I motivi possono essere trattati congiuntamente.7.1- Giova premettere che in materia è consolidato il principio affermatoda Cass. n. 8012/2004 secondo cui «la violazione delle normepubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa èNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quandoessa, di per sè stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbiaprodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la normafosse stata osservata» (ed è questo il precedente di cui si è discusso incausa, in cui questa Corte, in applicazione di detto principio ha cassato lasentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecitoconcorrenziale nel fatto di un gestore di una sala cinematografica cheaveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti,senza alcuna autorizzazione amministrativa). Nella motivazione il Collegioprecisa che «è orientamento stabile della Corte di Cassazione (cfr, daultimo sent. n 10684 del 2000, ma vedi peraltro cass. nn. 2644 del 1960 e582 del 1976) che non sussiste, come la ricorrente ritiene, una sorta diequazione tra l'illecito di cui all'art 2598 cc.n.3 e la violazione di normepubblicistiche che regolano il settore di mercato di riferimento. La CorteSuprema ha chiarito che il carattere residuale della previsione codicisticain parola, consente di evitare che l'obbiettivo anticoncorrenziale vengaraggiunto attraverso comportamenti che benché non siano previsti dallalegge sono tuttavia connotati dallo stesso disvalore di quelli previsti. Daciò consegue la necessità di esaminare caso per caso se il comportamentoche si allega costituisce illecito concorrenziale, dia esso luogo oppure noanche a violazione di norme pubblicistiche, non rientrando siffatta ipotesigenerale dentro una fattispecie legale a se stante (ancora casa. 10684 del2000 cit.). Pertanto, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficientead integrare la fattispecie illecita di cui si tratta laddove, come peraltro hachiarito la sentenza impugnata, essa é stata causa diretta delladiminuzione dell'altrui avviamento. Ovvero quando è la violazione dellalegge in sé, e non invece il comportamento di mercato pur assunto inviolazione di una legge, che produce il vantaggio concorrenziale di cuieventualmente si controverte, giacché la norma violata avrebbe impedito,se fosse stata osservata, per l'appunto siffatto effetto (vedi ancora Cass. nNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/20262644 del 1960 nella quale si individua la illiceità in questione nel rifornirsida parte del rivenditore con merce di contrabbando e, dunque, a costoinferiore di quello che sarebbe praticato da un legittimo fornitore)».Il principio è stato ripreso da Cass. n. 7676/2020 che ha affermato, inmotivazione, che «con riguardo alla violazione dell'art.2598 n. 3 c.c., lasola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente,imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensidell'art.2598 c.c. n.3, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte aporre dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazioneimplica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale edunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alleimprese operanti sul mercato (ad es. le disposizioni fiscali, le prescrizioniigienico-sanitarie ovvero anche le norme che subordinano l'esercizio dideterminate attività imprenditoriali all'ottenimento di licenze o diautorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi), la cui violazione puòcostituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di dannoconcorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi omisure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma didiritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deveessere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta delconcorrente, dimostrazione non tanto della violazione di normeamministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenzapotenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso ed artificiososquilibrio delle condizioni di mercato».[OSCURATO:PERSONA]. n. 37659/2021 ha dato continuità al principio confermandola sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto sia chel'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale senza autorizzazioneintegrava una condotta di per sé illecita sul piano concorrenziale, sia che,comunque, tale condotta era stata realizzata godendo di consistenti aiutiNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026pubblici che consentivano di praticare un prezzo del servizio inferiore aquello dei concorrenti. In motivazione la Corte puntualizza che secondo lagiurisprudenza di legittimità del tutto consolidata:a) non ogni violazione di norma pubblicistica integra un atto scorrettoex art.2598 n.3, c.c.;b) pur se ogni violazione di legge implica scorrettezza, per assumererilievo ai fini della disciplina repressiva dell’illecito concorrenziale, essadeve inerire ad un atto di concorrenza, e deve implicare un effetto sulrapporto concorrenziale e sul mercato, attribuendo al trasgressore unvantaggio competitivo indebito;c) come affermato già dalle Sezioni Unite (Cass. n. 2570/1988) «laslealtà del comportamento concorrenziale non può, quindi, essereravvisata, in ogni caso ed automaticamente, solo in presenza dellainosservanza di una norma giuridica e detta inosservanza non puòritenersi comunque ed a priori irrilevante nell'ambito della disciplina dellaconcorrenza (proteggendo quest'ultima interessi individuali e mirandoinvece le norme di diritto pubblico alla salvaguardia di finalità pubbliche);occorre invece accertare se tra gli interessi sottesi alla norma trasgreditasiano compresi pure degli interessi collettivi, miranti alla disciplina delmercato e della concorrenza, al cui rispetto ogni singolo imprenditore nelsettore sia tenuto, sullo ulteriore piano etico della lealtà, secondo modellicomportamentali specifici»; e se in definitiva la violazione della norma sicarichi di un più pregnante valore negativo di trasgressione alla disciplinadi categoria e venga strumentalmente perpetrata quale mezzo al fine diincidere direttamente sulla situazione concorrenziale, sì da rendere l'attoillecito causa diretta ed immediata del deterioramento, sul mercato, dellaposizione, attuale o potenziale, dell'altrui impresa»;d) in conclusione, la violazione della norma pubblicistica deverappresentare lo strumento utilizzato dal concorrente «sleale» peravvantaggiarsi sul mercato in danno dell’avversario «leale» che rispetta laNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma e si trova per questo in posizione più onerosa nel rapportocompetitivo; ed è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essaè stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento vale a direquando essa, di per sé stessa, anche senza un comportamento di mercato(es. abbassamento dei prezzi), abbia prodotto il vantaggio concorrenzialeche non si sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata.Detta conclusione, è stata confermata, infine, da Cass. n. 12049/2023:«In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche nonintegra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3,c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'eserciziodell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro ilparadigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongonocosti alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce diper sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole deglipropri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni dimercato» (Nella specie, l'illecito concorrenziale accertato dal giudice dimerito consisteva nell'esercizio da parte di una società di attivitàcommerciali di ristorazione e market, in assenza di autorizzazioneamministrativa, all'interno dello stesso complesso turistico ove altro entesvolgeva regolarmente le medesime attività sulla base di titoli abilitativi).7.2- Ciò premesso sul piano dei principi che governano la materiadell’illecito concorrenziale in caso di violazione di norme pubblicistiche, vasolo aggiunto conclusivamente che, trattandosi di illecito di pericolo, per ilquale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, ai fini diconfigurare una responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale (e non,quindi, di accordare una tutela inibitoria) è necessaria non solo laviolazione di una norma o disposizione amministrativa, ma anche lasussistenza di un pregiudizio in capo all’impresa concorrente e l’esistenzadi un nesso di causa che ricolleghi la violazione al danno lamentato,Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026giacché in mancanza di un pregiudizio effettivo in collegamento causalediretto con la condotta rimproverata non è possibile affermare alcunaresponsabilità risarcitoria.Ed è questa, invero, la ratio decidendi che sorregge la decisione quiimpugnata, giacché la Corte di appello ha escluso la responsabilità diAspiag in quanto l’illegittima apertura del punto vendita medianteaccorpamento di due unità preesistenti in assenza di previa autorizzazionenon è stata ritenuta costituire di per sé illecito concorrenziale in mancanzadi prova di un effetto diretto di tale violazione in termini di«deterioramento, sul mercato, della posizione, attuale o potenziale,dell'altrui impresa» (per utilizzare le parole dele Sezioni unite del 1988),ovvero di prova dell’effetto peggiorativo diretto sulla posizione di mercatodi PAM dedotta in causa (rilevante riduzione del fatturato).7.3- Rispetto a questa decisione PAM ha proposto sei motivi di ricorso, iprimi cinque dei quali riguardano, a ben vedere, la medesima questione didiritto, in quanto sono diretti a censurare la parte di sentenza con cui laCorte di appello ha escluso che la violazione delle disposizioni normativein materia potesse comportare di per sé la sussistenza di un illecitoconcorrenziale (invocando con il quinto una violazione dell’art. 2697 c.c.perché l’accertamento della violazione delle norme pubblicistiche inquestione, in quanto passato in giudicato, avrebbe esonerato parte PAMdal dover provare alcunché di ulteriore agli effetti della sussistenzadell’illecito sul piano oggettivo); mentre il sesto motivo di ricorso censurala sentenza laddove ha affermato che non era stato sufficientementeprovato il nesso di causa tra la condotta illegittima predetta di [OSCURATO:PERSONA] e ilpregiudizio lamentato da PAM (id est, secondo la ratio della decisione lastessa sussistenza dell’illecito concorrenziale ex art. 2358 n.3 c.c.)7.4 Ne discende che i prime cinque motivi di ricorso non sono sufficienti,di per sé, a fondare la cassazione della sentenza di appello, in quantovertono unicamente sulla questione del rapporto tra violazione dellaNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma pubblicistica nella specie violata e illecito concorrenziale, in unafattispecie in cui non si stratta di accertare solo un comportamentoanticoncorrenziale in funzione di una pronuncia inibitoria, ma di accertareche quel comportamento ha prodotto in via diretta ed immediate il dannodedotto. Accertamento svolto con esito negativo dalla Corte d’appello conuna motivazione che la ricorrente aggredisce con il sesto motivo di ricorsoin modo inammissibile in quanto muove a detto accertamento censure chesi rivolgono alla valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, conesito, però, opposto, delle medesime risultanze istruttorie considerate dalTribunale. Diversamente da quanto sostiene infatti la ricorrente, la Corted’appello – come risulta dalla sintesi della motivazione sopra riportata -non ha affatto trascurato i fatti asseritamente omessi, bensì ne ha trattoconseguenze diverse sul piano probatorio tenendo conto della – corretta -distribuzione dell’onere della prova tra le parti, che vedeva PAM onerata dioffrire idonea prova di quanto affermato, ovvero del fatto che, in ragionedel vantaggio concorrenziale conseguito attraverso la violazione di unanorma amministrativa (ampliamento locali, donde la maggiore possibilitàdi offerta e a prezzi più competitivi), [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto illecitamenteun massiccio sviamento di clientela e, quindi, una decurtazione del propriofatturato.7.5 In conclusione anche se, contrariamente a quanto rilevato dallaCorte d’appello la L.R. Veneto n. 50 del 2012 ha fra le proprie finalità«garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suofunzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità,salvaguardando il pluralismo delle forme distributive», il giudizio «di fatto»della Corte, pur se svolto sulla base di una lettura della normativaregionale diversa da quella vigente ratione temporis, è sorretto da unaprecisa ratio decidendi di valore assorbente, ovvero la mancanza di provache la violazione della norma pubblicistica sia stata causa diretta delpregiudizio.Numero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026Detta ratio è stata aggredita in modo inidoneo dall’ultimo motivo, cheinvoca un vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo conargomenti infondati poiché quelli asseritamente ignorati sono fatti storiciconsiderati nella CTU e che la Corte stessa ha espressamente valutato pergiungere, tuttavia, a conclusioni diverse dal quelle del Tribunale in puntoprova del nesso di causalità tra condotta illecita ed evento dannoso,ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente governato la risultanzafattuale «anomala» della crescita del fatturato di un esercizio di venditadello stesso comparto (che avrebbe dovuto risentire parimenti dell’effettodell’illecito vantaggio conseguito da [OSCURATO:PERSONA] in termini di perdita di volumedi fatturato) in termini di quantificazione del danno imputabile,sostanzialmente assumendo che la condotta illecita contestata avevaprodotto solo per metà il danno lamentato; mentre detta anomalia dovevaessere valorizzata nell’ambito del ragionamento probatorio presuntivocome elemento «non concordante», e dunque indice del fatto che PAM nonaveva compiutamente provato, come sarebbe stato suo onere, il direttonesso causale tra illecito e danno preteso.Il ricorrente non si confronta con detta ratio decidendi e tramite il viziomotivazionale dedotto intende, in realtà, mettere in discussione lavalutazione che nel merito il giudice ha compiuto degli esiti istruttoria allaluce della CTU, dunque, la censura degrada a una mera confutazionedell’accertamento di fatto.6.- Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 18.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 9188/2024Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 12201/2026Data pubblicazione 01/05/2026nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato para quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti