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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08290/2026

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[OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2059/2024 depositata il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Calabriarigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione delpreavviso di fermo amministrativo, ritenendo valide le notificazionidegli atti presupposti, di cui il contribuente aveva sostenuto, alcontrario, l’omessa notificazione, con assorbimento delle altrequestioni poste dallo stesso.Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025Numero di raccolta generale 8290/20262.

Avverso la pronuncia di 2° grado è insorto il contribuenteData pubblicazione 02/04/2026con ricorso in cassazione, affidandosi ad un unico motivo.3.

Le parti intimate non hanno depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il contribuente assume, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione della legge 890/82in ordine alle notificazioni dell’avviso di accertamento edell’ingiunzione di pagamento, quali atti prodromici all’impugnatopreavviso di fermo amministrativo, nonché il difetto di motivazione,assumendo che la Corte di secondo grado aveva rigettato l'appellocon una motivazione generica, senza esaminare dettagliatamentele contestazioni sollevate dal ricorrente riguardo alle notifiche deglinotifiche nonostante le evidenti irregolarità documentate.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Questa Corte (v.

Cass.24298/2016; Cass.SS.UU.23745/2020)è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n.4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamentedimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamenteformulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzodella sola preliminare indicazione delle singole normeasseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica2 di 4Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025Numero di raccolta generale 8290/2026delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere leData pubblicazione 02/04/2026questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazionecomparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e nondesumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass.23233/2022).1.3 Nel caso di specie, il ricorrente si astiene di argomentare inordine al preteso errore di diritto, fondato sul generale richiamoall’intero testo normativo della legge 890/82, senza specificazionedelle norme nella cui violazione sarebbe incorso il giudice di appellonel ritenere generiche le contestazioni mosse dal contribuente inordine alla prova della notificazione di tali atti in assenza diproposizione di querela di falso.

Siffatta ratio decidendi, che sifonda essenzialmente su quanto attestato dagli agenti notificatorinella documentazione prodotta in giudizio, non risulta in alcunmodo censurata dal ricorrente, il quale si astiene da specificheargomentazioni per dimostrare in qual modo essa debba ritenersi incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione.1.4 Oltre a ciò, il ricorrente utilizza il canone censorio di cui al n.3dell’art.360, primo comma c.p.c., per ottenere inammissibilmenteuna rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito.1.5 Il ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazionedi norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito in ordine alla documentazioneprodotta in giudizio a comprova della validità delle notificazionidegli atti prodromici, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non3 di 4Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017).

Il cheNumero di raccolta generale 8290/2026costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità del motivoD. ata pubblicazione 02/04/20262.

Il ricorso va, quindi, rigettato.3.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità in difetto dicostituzione degli intimati.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2059/2024 depositata il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Calabriarigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione delpreavviso di fermo amministrativo, ritenendo valide le notificazionidegli atti presupposti, di cui il contribuente aveva sostenuto, alcontrario, l’omessa notificazione, con assorbimento delle altrequestioni poste dallo stesso.Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025Numero di raccolta generale 8290/20262. Avverso la pronuncia di 2° grado è insorto il contribuenteData pubblicazione 02/04/2026con ricorso in cassazione, affidandosi ad un unico motivo.3. Le parti intimate non hanno depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il contribuente assume, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione della legge 890/82in ordine alle notificazioni dell’avviso di accertamento edell’ingiunzione di pagamento, quali atti prodromici all’impugnatopreavviso di fermo amministrativo, nonché il difetto di motivazione,assumendo che la Corte di secondo grado aveva rigettato l'appellocon una motivazione generica, senza esaminare dettagliatamentele contestazioni sollevate dal ricorrente riguardo alle notifiche deglinotifiche nonostante le evidenti irregolarità documentate.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Questa Corte (v. Cass.24298/2016; Cass.SS.UU.23745/2020)è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n.4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamentedimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamenteformulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzodella sola preliminare indicazione delle singole normeasseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica2 di 4Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025Numero di raccolta generale 8290/2026delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere leData pubblicazione 02/04/2026questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazionecomparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e nondesumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass.23233/2022).1.3 Nel caso di specie, il ricorrente si astiene di argomentare inordine al preteso errore di diritto, fondato sul generale richiamoall’intero testo normativo della legge 890/82, senza specificazionedelle norme nella cui violazione sarebbe incorso il giudice di appellonel ritenere generiche le contestazioni mosse dal contribuente inordine alla prova della notificazione di tali atti in assenza diproposizione di querela di falso. Siffatta ratio decidendi, che sifonda essenzialmente su quanto attestato dagli agenti notificatorinella documentazione prodotta in giudizio, non risulta in alcunmodo censurata dal ricorrente, il quale si astiene da specificheargomentazioni per dimostrare in qual modo essa debba ritenersi incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione.1.4 Oltre a ciò, il ricorrente utilizza il canone censorio di cui al n.3dell’art.360, primo comma c.p.c., per ottenere inammissibilmenteuna rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito.1.5 Il ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazionedi norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito in ordine alla documentazioneprodotta in giudizio a comprova della validità delle notificazionidegli atti prodromici, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non3 di 4Numero registro generale 5467/2025Numero sezionale 8290/2025consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Il cheNumero di raccolta generale 8290/2026costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità del motivoD. ata pubblicazione 02/04/20262. Il ricorso va, quindi, rigettato.3. Nulla per le spese del giudizio di legittimità in difetto dicostituzione degli intimati.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia4 di 4
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