CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 14994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28176-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28176/2020 Numero sezionale 2585/2022 Numero di raccolta generale 14994/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 2163/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 25 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la prescrizione dei crediti dell’Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] recati dalle cartelle n. 033 2010 0004440544 e n. 033 2010 0005458486 e dagli avvisi n. 033 2011 2000262364, n. 033 2014 0000085433 e n. 033 2014 0000989351 notificati dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e rigettato le ulteriori domande del predetto: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso; 2. riconosciuta l’ammissibilità dell’azione, per l’interesse dell’appellante a far dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi azionati dall’ente impositore, la genericità del disconoscimento dal medesimo operato delle copie dei documenti attestanti le notificazioni (regolarmente avvenute a mezzo del servizio postale) del concessionario, non essendo questo tenuto alla produzione in giudizio della cartella di pagamento, la Corte d’appello dichiarava prescritti i crediti suindicati; Ric. 2020 n. 28176 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28176/2020 Numero sezionale 2585/2022 Numero di raccolta generale 14994/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 3. con atto notificato il 28 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito l’Inps con controricorso; AdER intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. e vizio motivo in relazione alle stesse norme, per il tempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito e la mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditori (primo e secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivo disconoscimento (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); 3.1. in particolare, ciò in riferimento alla negazione di un rituale né tempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito e delle loro relate di notifica con relative sottoscrizioni, non compiuto in modo Ric. 2020 n. 28176 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28176/2020 Numero sezionale 2585/2022 Numero di raccolta generale 14994/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 chiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794): come congruamente argomentato dalla Corte d’appello, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto (dall’ultimo capoverso di pg. 6 al secondo di pg. 7 della sentenza); 3.2. il dedotto vizio di omesso esame è poi inammissibile, a norma dell’art 348ter, ult. comma c.p.c., per la ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (in assenza di indicazione delle ragioni di fatto a base delle decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della loro diversità: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); peraltro, esso nemmeno ha ad oggetto un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì un procedimento, quale è il disconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali, implicante una valutazione giuridica; 3.3. neppure sussiste un’omessa pronuncia, avendo invece la Corte territoriale reso una pronuncia di implicito rigetto, contenuta nella reiezione di tutte le domande del ricorrente (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718); 4. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione delle norme relative alla notifica in caso di cd. irreperibilità relativa, in particolare dell’art. 140 c.p.c., per omissione di produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative delle avvenute notifiche degli atti impositivi e di riscossione (quarto motivo); 5. esso è inammissibile; 6. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) dell’affermazione, di portata Ric. 2020 n. 28176 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28176/2020 Numero sezionale 2585/2022 Numero di raccolta generale 14994/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 decisoria sul punto, di ritualità della notificazione per recapito degli atti in questione all’indirizzo del destinatario, con la compilazione dal consegnatario di un avviso di ricevimento, contestabile (come non è stato fatto) fino a querela di falso (così al terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) e pertanto con modalità diversa da quella dedotta dal ricorrente a mera reiterazione di argomentazioni e difese disattese dalla Corte territoriale; 7. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per mancata prova di interruzione della prescrizione, a carico dell’ufficio procedente (quinto motivo); 8. esso è infondato; 9. premessa la spettanza dell’onere della prova del fatto interruttivo a carico di chi abbia esercitato il diritto soggetto a prescrizione (Cass. 26 febbraio 2021, n. 5413), la Corte territoriale ha accertato la non ancora avvenuta prescrizione dei crediti specificamente indicati, con pari individuazione dei rispettivi atti interruttivi (a pg. 9 della sentenza); 10. il ricorrente deduce infine nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in riferimento all’intimazione n. 333 2016 003952477, non prodotta dagli enti impositore e concessionario, così non avendo essi provato l’interruzione della prescrizione, in riferimento agli atti indicati, delle cartelle di pagamento ritenute non prescritte (sesto motivo); 11. esso è inammissibile; 12. non si configura l’omessa pronuncia denunciata, che integra un vizio di attività del giudice suscettibile di comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass.9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626), ricorrente in caso di assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda, Ric. 2020 n. 28176 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28176/2020 Numero sezionale 2585/2022 Numero di raccolta generale 14994/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797); posto che il ricorrente lamenta piuttosto una lacuna nella valutazione probatoria (in merito all’interruzione della prescrizione) operata dalla Corte territoriale; 13. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 28176 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d