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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25106/2023

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[OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16 SC.

B, presso lo studio dell’avvocatoIGNAZIO LAGROTTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], pres so la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di BARI n. 1390/2018 pubblicata il2 agosto 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I germani Michele e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, [OSCURATO:PERSONA], la locale amministrazione comunale e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo: a) di accertare l’esistenza di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico per notar [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 1979 a favore del fondo in agro di Lucera di proprietà di essi attori, censito in catasto al foglio 78, particella 236, e a carico dei terreni confinanti appartenenti ai convenuti Giarrusso e Comune di Lucera -sul secondo dei quali erano state realizzate opere idriche e fognarie gestite dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, corrispondenti alle particelle 1 e 199 (ora 289 e 290); b) di ordinare ai convenuti di porre fine agli impedimenti opposti all’esercizio della servitù, condannandoli a rimuovere la recinzione da loro realizzata lungo il confine tra i fondi anzidetti, per la parte che ostacolava il passaggio dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 17; c) in subordine, di essere autorizzati a provvedere autonomamentea tale rimozione, con l’ausilio della forza pubblica e a spese degli stessi convenuti.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, il Giarrusso, il Comune di Lucera e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.

Il contraddittorio veniva poi integrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], proprietario di altre particelle interessate dalla servitù di passaggio in questione.

All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 55/2015 del 27 gennaio 2015, il Tribunale di Foggia -accorpante quello di Lucera, soppresso a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012- respingeva le domande attoree, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Il gravame successivamente interposto dai germani Marcantonio veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bari, che, con sentenza n. 1390/2018 del 2 agosto 2018, confermava integralmente la decisione impugnata, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Il collegio pugliese, condividendo il ragionamento svolto dal primo giudice, affermava che il vantato diritto di servitù doveva ritenersi estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c.

Avverso quest’ultima sentenza i Marcantonio hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dal Giarrusso, dal Comune di Lucera e dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], invece, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocati in causa anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

IlComune di Lucera ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c..

Si assume che la motivazione posta a base dell’impugnata pronuncia sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, con conseguente violazione del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, essendo in essa contenute affermazioni inconciliabili.

In particolare, dopo aver correttamente premesso che incombeva sui convenuti l’onere di provare la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della servitù, la Corte barese sarebbe giunta all’illogica conclusione di ritenere le deposizioni rese dai testi indotti dalla parte attrice inidonee a superare tale eccezione.

Un’ulteriore illogicità sarebbe ravvisabile nel punto della motivazione in cui il giudice distrettuale ha affermato che dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] -il quale aveva riferito un episodio avvenuto all’incirca nell’anno 2000 , implicante il riconoscimento dell’esistenza della servitù da parte del proprietario di uno dei fondi serventi- non era possibile trarre la prova della verificazione di un fatto interruttivo utile ad evitare l’estinzione del diritto per non uso, sebbene lo stesso giudice avesse fissato all’aprile 2001 la scadenza del termine ventennale ex art. 1073, comma 1, c.c..

Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c..

In erronea applicazione del principio «actore non probante, reus absolvitur», la Corte d’Appello avrebbe riversato sui Marcantonio le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria circa un fatto estintivo del diritto (il non uso della servitù per un periodo non inferiore a venti anni) che spettava ai convenuti dimostrare.

Ne sarebbe derivata l’illegittima inversione dell’onere della prova in ordine alla questione sottoposta a giudizio.

Con il terzo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c.

La Corte territoriale, valorizzando la circostanza che dalla c.t.u. espletata in prime cure non era emersa la presenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, avrebbe tralasciato di considerare: 1) che quella di passaggio è una servitù discontinua, per il cui esercizio non si richiede l’esistenza di opere siffatte; 2) che il requisito dell’apparenza assume rilievo ove sia invocato l’acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, non anche quando si discuta della prescrizione del relativo diritto.

I tre motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, sono infondati.

Deve, anzitutto, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dall’anomalia motivazionale denunciata dai ricorrenti.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso da questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 11054/2022, Cass. n. 6647/1991), la Corte barese ha correttamente statuito che la ripartizione dell’onere probatorio in tema di prescrizione delle servitù per non uso va risolto applicando il generale principio secondo il quale spetta a chi solleva l’eccezione fornire la prova dei fatti posti a fondamento della stessa.

Muovendo da questa esatta premessa giuridica e valutate le risultanze dell’espletata istruttoria orale, il collegio pugliese ha ritenuto raggiunta la prova del non uso della servitù di passaggio nell’arco temporale della durata di venti anni compreso fra il 1° aprile 1981 -data di stipula del contratto di compravendita con il quale i Marcantonio acquistarono la proprietà del fondo preteso dominante-e il 1° aprile 2001, giorno della notificazione del libello introduttivo della presente controversia.

Ha altresì soggiunto che l’unico atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, emerso dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], era ravvisabile nel riconoscimento del diritto di servitù effettuato dall’allora proprietario di uno dei fondi serventi, tale [OSCURATO:PERSONA]; sennonché, stante la genericità dei riferimenti temporali forniti al riguardo dal prefato teste -il quale, nel corso dell’esame, aveva detto di ricordare che l’episodio narrato risaliva a circa dieci anni fa -, non poteva reputarsi accertato che il riconoscimento fosse intervenuto anteriormente al 1° aprile 2001.

Da qui la conclusione che la servitùdi passaggio si era estinta per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c.

Il ragionamento seguìto dalla Corte territoriale appare tutt’altro che illogico o contraddittorio; né alcuna inversione dell’onere della prova è stata operata dal giudice a quo nel momento in cui ha addossato ai Marcantonio le conseguenze sfavorevoli dell’incerta collocazione temporale dell’atto di riconoscimento della servitù menzionato dal teste [OSCURATO:PERSONA], spettando a chi esercita un diritto soggetto a prescrizione dimostrare il fatto da cui questa è stata interrotta (cfr. Cass. n. 14994/2022, Cass. n. 5902/2022, Cass. n. 5413/2021).

Nemmeno può fondatamente imputarsi alla Corte barese di essere incorsa nella violazione o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c. per aver richiamato a sostegno del decisum gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato in prime cure, il quale aveva constatato l’assenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù.

Invero, il giudice distrettuale non ha affatto sostenuto che, ai fini della prescrizione di una servitù discontinua, come quella di passaggio, assuma rilievo il requisito dell’apparenza.

Egli ha, invece, affermato una cosa ben diversa, e cioè che la mancata realizzazione della strada comodale della larghezza di otto metri da utilizzare per l’esercizio del passaggio in base al titolo contrattuale posto a fondamento della domanda rappresentava un elemento confermativo del non uso della servitù, in quanto dimostrava come gli attori non si fossero nemmeno curati, dalla data di acquisto del fondo preteso dominante, di assicurare il previsto collegamento fra il proprio terreno e la [OSCURATO:PERSONA] n. 17; il che finiva per corroborare le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, i quali avevano riferito che per l’accesso al predetto fondo i Marcantonio si servivano di altro percorso esistente nella parte retrostante (si legge a pag. 5 della sentenza: «la ctu svolta in primo grado, non oggetto di censure in sede di gravame, ha ulteriormente riscontrato la prova…»).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei riguardi delle parti rimaste intimate.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L.n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro (di cui 200 per esborsi) in favore del Comune di Lucera e in 2.600 euro (di cui 200 per esborsi) ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16 SC. B, presso lo studio dell’avvocatoIGNAZIO LAGROTTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], pres so la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di BARI n. 1390/2018 pubblicata il2 agosto 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I germani Michele e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, [OSCURATO:PERSONA], la locale amministrazione comunale e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo: a) di accertare l’esistenza di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico per notar [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 1979 a favore del fondo in agro di Lucera di proprietà di essi attori, censito in catasto al foglio 78, particella 236, e a carico dei terreni confinanti appartenenti ai convenuti Giarrusso e Comune di Lucera -sul secondo dei quali erano state realizzate opere idriche e fognarie gestite dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, corrispondenti alle particelle 1 e 199 (ora 289 e 290); b) di ordinare ai convenuti di porre fine agli impedimenti opposti all’esercizio della servitù, condannandoli a rimuovere la recinzione da loro realizzata lungo il confine tra i fondi anzidetti, per la parte che ostacolava il passaggio dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 17; c) in subordine, di essere autorizzati a provvedere autonomamentea tale rimozione, con l’ausilio della forza pubblica e a spese degli stessi convenuti. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, il Giarrusso, il Comune di Lucera e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. Il contraddittorio veniva poi integrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], proprietario di altre particelle interessate dalla servitù di passaggio in questione. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 55/2015 del 27 gennaio 2015, il Tribunale di Foggia -accorpante quello di Lucera, soppresso a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012- respingeva le domande attoree, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Il gravame successivamente interposto dai germani Marcantonio veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bari, che, con sentenza n. 1390/2018 del 2 agosto 2018, confermava integralmente la decisione impugnata, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Il collegio pugliese, condividendo il ragionamento svolto dal primo giudice, affermava che il vantato diritto di servitù doveva ritenersi estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c. Avverso quest’ultima sentenza i Marcantonio hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dal Giarrusso, dal Comune di Lucera e dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], invece, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocati in causa anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. IlComune di Lucera ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si assume che la motivazione posta a base dell’impugnata pronuncia sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, con conseguente violazione del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, essendo in essa contenute affermazioni inconciliabili. In particolare, dopo aver correttamente premesso che incombeva sui convenuti l’onere di provare la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della servitù, la Corte barese sarebbe giunta all’illogica conclusione di ritenere le deposizioni rese dai testi indotti dalla parte attrice inidonee a superare tale eccezione. Un’ulteriore illogicità sarebbe ravvisabile nel punto della motivazione in cui il giudice distrettuale ha affermato che dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] -il quale aveva riferito un episodio avvenuto all’incirca nell’anno 2000 , implicante il riconoscimento dell’esistenza della servitù da parte del proprietario di uno dei fondi serventi- non era possibile trarre la prova della verificazione di un fatto interruttivo utile ad evitare l’estinzione del diritto per non uso, sebbene lo stesso giudice avesse fissato all’aprile 2001 la scadenza del termine ventennale ex art. 1073, comma 1, c.c.. Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c.. In erronea applicazione del principio «actore non probante, reus absolvitur», la Corte d’Appello avrebbe riversato sui Marcantonio le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria circa un fatto estintivo del diritto (il non uso della servitù per un periodo non inferiore a venti anni) che spettava ai convenuti dimostrare. Ne sarebbe derivata l’illegittima inversione dell’onere della prova in ordine alla questione sottoposta a giudizio. Con il terzo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c. La Corte territoriale, valorizzando la circostanza che dalla c.t.u. espletata in prime cure non era emersa la presenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, avrebbe tralasciato di considerare: 1) che quella di passaggio è una servitù discontinua, per il cui esercizio non si richiede l’esistenza di opere siffatte; 2) che il requisito dell’apparenza assume rilievo ove sia invocato l’acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, non anche quando si discuta della prescrizione del relativo diritto. I tre motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, sono infondati. Deve, anzitutto, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dall’anomalia motivazionale denunciata dai ricorrenti. In linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso da questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 11054/2022, Cass. n. 6647/1991), la Corte barese ha correttamente statuito che la ripartizione dell’onere probatorio in tema di prescrizione delle servitù per non uso va risolto applicando il generale principio secondo il quale spetta a chi solleva l’eccezione fornire la prova dei fatti posti a fondamento della stessa. Muovendo da questa esatta premessa giuridica e valutate le risultanze dell’espletata istruttoria orale, il collegio pugliese ha ritenuto raggiunta la prova del non uso della servitù di passaggio nell’arco temporale della durata di venti anni compreso fra il 1° aprile 1981 -data di stipula del contratto di compravendita con il quale i Marcantonio acquistarono la proprietà del fondo preteso dominante-e il 1° aprile 2001, giorno della notificazione del libello introduttivo della presente controversia. Ha altresì soggiunto che l’unico atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, emerso dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], era ravvisabile nel riconoscimento del diritto di servitù effettuato dall’allora proprietario di uno dei fondi serventi, tale [OSCURATO:PERSONA]; sennonché, stante la genericità dei riferimenti temporali forniti al riguardo dal prefato teste -il quale, nel corso dell’esame, aveva detto di ricordare che l’episodio narrato risaliva a circa dieci anni fa -, non poteva reputarsi accertato che il riconoscimento fosse intervenuto anteriormente al 1° aprile 2001. Da qui la conclusione che la servitùdi passaggio si era estinta per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c. Il ragionamento seguìto dalla Corte territoriale appare tutt’altro che illogico o contraddittorio; né alcuna inversione dell’onere della prova è stata operata dal giudice a quo nel momento in cui ha addossato ai Marcantonio le conseguenze sfavorevoli dell’incerta collocazione temporale dell’atto di riconoscimento della servitù menzionato dal teste [OSCURATO:PERSONA], spettando a chi esercita un diritto soggetto a prescrizione dimostrare il fatto da cui questa è stata interrotta (cfr. Cass. n. 14994/2022, Cass. n. 5902/2022, Cass. n. 5413/2021). Nemmeno può fondatamente imputarsi alla Corte barese di essere incorsa nella violazione o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c. per aver richiamato a sostegno del decisum gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato in prime cure, il quale aveva constatato l’assenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù. Invero, il giudice distrettuale non ha affatto sostenuto che, ai fini della prescrizione di una servitù discontinua, come quella di passaggio, assuma rilievo il requisito dell’apparenza. Egli ha, invece, affermato una cosa ben diversa, e cioè che la mancata realizzazione della strada comodale della larghezza di otto metri da utilizzare per l’esercizio del passaggio in base al titolo contrattuale posto a fondamento della domanda rappresentava un elemento confermativo del non uso della servitù, in quanto dimostrava come gli attori non si fossero nemmeno curati, dalla data di acquisto del fondo preteso dominante, di assicurare il previsto collegamento fra il proprio terreno e la [OSCURATO:PERSONA] n. 17; il che finiva per corroborare le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, i quali avevano riferito che per l’accesso al predetto fondo i Marcantonio si servivano di altro percorso esistente nella parte retrostante (si legge a pag. 5 della sentenza: «la ctu svolta in primo grado, non oggetto di censure in sede di gravame, ha ulteriormente riscontrato la prova…»). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei riguardi delle parti rimaste intimate. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L.n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro (di cui 200 per esborsi) in favore del Comune di Lucera e in 2.600 euro (di cui 200 per esborsi) ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso