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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41137/2021

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ecifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta pacificamente assolto.

Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell'Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un'ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell'Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica.

Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall'annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a quo di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell'art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l'amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell'adempimento conclusivo rappresentato dall'iscrizione.

In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz'altro un'efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine "mensile" che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell'anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

È infondato anche il secondo motivo di ricorso.

L'indicazione di un indirizzo in una dichiarazione fiscale, successiva all'effettivo trasferimento, non può incidere sul perfezionamento di una notifica effettuata in precedenza.

Come questa Corte (Cass. n. 17109 del 2014, Cass. n. 4997 del 2001) ha avuto occasione di affermare, dal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"), e 60, comma 3, primo periodo, d.p.r. n. 600 del 1973 ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla - dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica"), discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato - a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) - ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 12310 del 2006).

Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spes

ecifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta pacificamente assolto. Il fatto, dunque, che la norma preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell'Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un'ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell'Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica. Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall'annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a quo di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell'art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l'amministrazione, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell'adempimento conclusivo rappresentato dall'iscrizione. In questo quadro, la comunicazione della variazione ha senz'altro un'efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine "mensile" che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In altri termini, una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile, presupponendosi che entro quel lasso cospicuo di tempo gli uffici dell'anagrafe abbiano adempiuto agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. L'indicazione di un indirizzo in una dichiarazione fiscale, successiva all'effettivo trasferimento, non può incidere sul perfezionamento di una notifica effettuata in precedenza. Come questa Corte (Cass. n. 17109 del 2014, Cass. n. 4997 del 2001) ha avuto occasione di affermare, dal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"), e 60, comma 3, primo periodo, d.p.r. n. 600 del 1973 ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla - dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica"), discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato - a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) - ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 12310 del 2006). Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione. P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spes