CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 08008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 10333-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] FORENSE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2025 [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati5197 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 836/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 559/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/20251.La Corte d’appello di Milano ha confermato, per quaNnumtoer o ddi ir accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026interesse in questa sede, la pronuncia di primo grado diaccoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocati in pensione,volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico divecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980,relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medioannuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazioneintercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenzadal 1983, come invece aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA]; ha anche parzialmenteriformato la sentenza impugnata sul criterio determinativo degliinteressi.La Corte territoriale, richiamati i propri precedenti di merito sucasi analoghi, e respinta l’originaria domanda riconvenzionaledella [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’omessa contribuzionederivante dal pagamento di minori contributi determinati dallarivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebito pensionisticoconseguentemente generato con declaratoria di inefficacia deglianni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione,ha ritenuto applicabile l’art. 27, ult. co. L. n.576/80 anche allepensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. IlRegolamento della Cassa approvato nel 2006, che vieta ilcomputo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni diiscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissioneNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025contributiva, non risulterebbe applicabile retroattivamNuemenrot edi. r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026Infine, la Corte ha respinto la domanda della Cassa di condannaal pagamento delle differenze contributive dovute in relazioneal maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e didichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata parzialeomissione contributiva.2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali gli Avvocati resistono concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.3. All’udienza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980, nonché delcombinato disposto degli artt. 2 e 10 della L. n.576/80, ed art.2116 cod. civ., c.c., per avere la corte territoriale erroneamenterivalutato i redditi pensionabili con riferimento all’indice medioannuo ISTAT del 1980, invece dell’indice del 1981, applicando ilcoefficiente di rivalutazione al 21,1% anziché al 18,7%Con il secondo motivo di ricorso la Cassa lamenta in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 10, 11 e 19 della L. n.576/80, dell’art.3 co. 9 dellaL. n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, per avere la corteerrato nel rigettare la domanda riconvenzionale relativa alpagamento dei maggiori contributi dovuti in forza dellariliquidazione di un nuovo e maggiore massimalereddituale/contributivo.Numero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025Nel successivo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduNcuem,e ro idni r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione all’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.2, 10, e 19 della L. n.576/80 e dell’art.3, della L. n.335/95, per avere la corte territoriale errato nelcondannare la Cassa al pagamento delle differenze dei ratei dipensione già erogati, determinati anche sulla base dicontribuzione non versata e non versabile perché prescritta.Con il quarto motivo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli 1362 e 2116 cod. civ.,degli artt.2, 10, 19 della L. n.576/1980, dell’art. 3, co. 9, dellaL. n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, in relazione all’art.1del Regolamento della Cassa 16.12.2005, approvato nel 2006,per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inesistentel’omissione contributiva dedotta dalla Cassa, ritenendo validi, aifini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale, e nonaver dichiarato l’inefficacia ai fini pensionistici degli anni per iquali v’è stata parziale omissione contributiva.2. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco di norme che si assumono violate senzaspecificare in cosa consisterebbero le violazioni; contestano lafondatezza delle ragioni del ricorso ed evidenziano la carenza divolontarietà nell’inadempimento in presenza di una condottacolposa del creditore.3. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo e terzo motivo.4. Preliminarmente si respinge l’eccezione di inammissibilità delricorso avanzata dai controricorrenti: il ricorso èsufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censureaddotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essaNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025sarebbe errata; va anche respinta per infondatezza la queNsumtieoron dei r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026relativa ad un doloso occultamento del credito in presenza didisposizioni normative che regolamentano la disciplina delrapporto contributivo e previdenziale per gli iscritti alla Cassa,con reciproci diritti e obblighi, disciplina suscettibile diinterpretazione, come in questa sede si richiede, non già forieradi comportamenti elusivi bensì di effetti tipizzati della incidenzadel decorso del tempo sul mancato esercizio di un diritto.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienzadel 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849,22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639,24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con ilcorale confronto delle parti e considerate le conclusioni in quellasede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disaminacompleta delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motividi ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sullequestioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazionepensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenzialicontrastanti.5. Passando all’esame dei singoli motivi, rileva in primo luogol’infondatezza della prima censura.5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta larivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensidell’art. 2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiorerivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa CorteNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025(Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/202N4um)e roh dai r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità aldisposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuorelativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioèl’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indiceISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (n.7281/04) percui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 nonè norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare,il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturatedal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entratain vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai finidel loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei diecimigliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione didetti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindidal 1980.Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentitadalla citata sentenza a sezioni unite, nella parte in cui assumeinvece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980.Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica dellarivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già larivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontaredella pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioniregolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1°gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che laNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indNicuem erdo edi lr accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/20261981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativoall’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indiceprecedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto dellasvalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; inparticolare in detta sentenza viene spiegato che: facendoriferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, seuna pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivalutagià l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che siprenda come base di riferimento per operare la rivalutazione ladelibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lostesso anno del pensionamento, che necessariamente faràriferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’annoprecedente.5.2 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, giàprima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturatia partire dal 1980. Conferma della presente lettura degli artt.15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero latabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dalconsiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio diogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattromesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabelladeve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla baseNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, nonN ucmeerro tdoi r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.5.3 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.5.4 - L’impugnata pronuncia risulta pertanto conforme alprincipio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattatealla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l’entitàdei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimentoai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982,va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art. 27, co.4 della stessa legge, e quindidal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).6. Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano fondati. Essipossono essere trattati congiuntamente, perché vertono suquestioni giuridiche intimamente connesse, afferenti a) lasussistenza, o meno, di un’obbligazione contributiva derivataNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025per effetto della rivalutazione dei redditi pensionabiNlui mecroo dni r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980 (e non del1981 come invece applicato dalla Cassa), b) la sussistenza, omeno, di un inadempimento contributivo imputabile agliassicurati e le conseguenze prodotte dall’inadempimento; c) iriflessi conseguenziali o meno della base contributiva nonversata sull’incremento pensionistico.6.1 - [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai principi di dirittoenunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dallealtre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del14/05/2024. Con riferimento al tema della obbligazionecontributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabiliin ragione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980, che formaprecipuo oggetto del secondo motivo di ricorso, questa Corte haritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazionesia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante aifini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, alcontrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide lastessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligocontributivo, così come ai fini del calcolo della prestazionesecondo il metodo retributivo, è determinante non il redditodichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Chela rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nelsenso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto inragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramentedall’impianto della legge n.576. Ai sensi dell’art. 16, co.4, infatti,il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentatoperiodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indiceISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L.n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligoNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reNdumdeirtoo di: r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquotadel contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento allimite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di annoin anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sulmaggior montante reddituale a seguito di rivalutazione)».6.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1,lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispettoa quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deveconcludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazionecontributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai finidel profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto traeffettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione.L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto chesiano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art. 11. Nel caso di specierileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui allasola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unicarilevante ai fini del diritto e della misura della pensione divecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a)dell’art.10, co.1).6.3 - Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabiledella obbligazione contributiva, secondo le sentenze del14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso dispecie, la convinzione di essere obbligati per una minor misuradell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Numero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo aNutmtieeron dei r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026non all’inadempimento, il quale sussiste come violazionedell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 8.3 -Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditorebasta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di averfatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della provaliberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andràquindi valutato in sede di giudizio di rinvio».7. In ordine alle conseguenze dell’inadempimentodell’obbligazione contributiva (oggetto specifico del terzomotivo di ricorso), ed all’incidenza che esso abbia sulla misuradella pensione, si richiama il passaggio argomentativo dellecitate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, lapensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevatidieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultantidalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa Corte (v.Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19,Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa“integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essaserve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si èaggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si“commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restaNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisNtuim. eroI dni r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che glianni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo dellapensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendocome base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato ilcontributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora,la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia deigeometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), haaffermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».7.1 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pursempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma conil limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo dellaprestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini diNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione Nuem ero ldai r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost.n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensionicalcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èil rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.7.2 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata.Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni dà ragionedell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosNutmoe ro dii lr accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026risarcimento dei danni.7.3 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento delsecondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, per gli accertamenti conseguentiall’applicazione del principio di diritto, espresso nelle richiamatesentenze del 14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenzaforense, «i redditi da prendere a riferimento per il calcolo dellapensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quellicoperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, incaso di applicazione su tali redditi di un coefficiente dirivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degliartt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolataprendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minorcoefficiente applicato, anziché secondo quello maggioredovuto».8. Infine, il quarto motivo è per un verso inammissibile e peraltro infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenzedel 14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammissibileladdove deduce la violazione del Regolamento della Cassaadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliNumero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20). Ora, il mNuomteirvo odi, r accolta generale 8008/2026Data pubblicazione 31/03/2026pur citando nella rubrica l’art. 1362 c.c., non prospetta con lanecessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nellasostanza il Regolamento come norma direttamente violata(art.360, co.1, n.3 c.p.c.)».8.1 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità dianzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come giàricordato, si è più volte pronunciata questa Corte(Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione soloparziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualitàai fini dell’anzianità contributiva.9. Nelle memorie illustrative le parti ripropongono le medesimequestioni già esaminate e decise, e non vi sono ragioni oconsiderazioni diverse tali da determinare la necessità didiscostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il Collegiointende dare continuità.10. In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo diricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, per gliaccertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di dirittosopra richiamati. La corte territoriale provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10333/2025Numero sezionale 5197/2025 P.Q.MData pubblicazione 31/03/2026La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respintigli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 11/12/2025.Il PresidenteLucia Esposito