CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 16585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7325/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1800/2016 depositata i l 24/01/2017,R.G.N. 13/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.7325/2017 [OSCURATO:PERSONA]: con ricorso al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tutti avvocati, chiedevano il riconoscimento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], della rivalutazione delle rispettive pensioni in base a ll’indice ISTAT, deducendo in particolare che,a sensi della L. n. 576 del 1980, art. 16 , detta rivalutazione dovesse essere applicata a far data dal primo anno successivo al pensionamento; il Tribunale accoglieva le domande attrici, e la Corte di Appello di Milano confermava, rilevando, in particolare,che la regola dettata dall'art. 27, comma 4 della legge citata, secondo cui per la prima rivalutazione delle pensioni si doveva fare riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, dettava un criterio generale, valido anche per le pensioni maturate dopo il 1982, così come affermato anche dalle Sezioni Unite ( Cass. n.7281 del 2004) e che talecriterio di rivalutazione valeva tanto per i redditi quanto per le pensioni; a ciò faceva conseguire che i redditi del 1980 dovevano essere rivalutati con riferimento all'indice dell'anno precedente (1979-1980), parial 21%, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale faceva riferimento ad un indice più basso; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di ricorso , illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti hanno resistito con controricorso, ed hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).[OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, cod.proc.civ., n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 10, 15,16,26 e 27 della l. n. 576 del 1980, nonché del combinato disposto degli artt. 2,10, l. n.576/80 ed art. n. 2116 cod. civ.”; sostiene che la prima rivalutazione delle pensioni avrebbe dovuto partire dall'indice ISTAT del 1981, contenente i dati di svalutazione del 1980, ossia di un anno successivo a quello preso in considerazione dalla Corte di Appello; soggiunge che, se il decreto del Ministro del Lavoro ha proceduto secondo un certo criterio alla rivalutazione dei contributi, la Corte di Appello avrebbe dovuto necessariamente attenersi a quel criterio anche per la rivalutazione dei redditi percepiti dagli avvocati, a causa del principio di "sinergia" tra contributi e dinamica delle pensioni, espresso nell'art. 16 della Legge citata; col secondo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360, co.1, cod.proc.civ., n. 3 , denuncia “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 cod. civ., ed art 2, 10, 19, l. 20.09.1980 n. 576 ed art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, in relazione all’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], approvato con decreto ministeriale 24.07.2006, art. 1 che prevede espressamente l’inefficacia ai fini pensionistici degli anni in presenza di un debito contributivo, anche se parziale prescritto, non operando, per la gravata sentenza tale regolamento con effetto retroattivo”; il primo motivo è infondato; non persuade l'argomento secondo il quale il giudice di merito dovesse tenere presenti i criteri seguiti dal Ministero in punto rivalutazione del redditi imponibili e delle pensioni; il giudice, infatti, non è vincolato all'atto amministrativo e può disapplicarlo ove lo ritenga non conforme alla legge a sensi dellaL. n. 2248 del 1865, artt. 4e 5, all. E; tanto èaccaduto nel caso di specie quanto alla rivalutazione dei redditi, essendo rimasta estranea alla causa ogni questione sull'ammontare dei contributi (salvo quando si dirà "infra" a proposito del ricorso incidentale); il punto centrale della questione, vale a dire il carattere generale e non di diritto transitorio della norma di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 27, comma 4 , appare correttamente individuato dalla Corte d’ Appello sulla scorta diquanto deciso da Sez. Un. n. 7281 del 2004 , e ribadito da Cass. n. 9698 del 2010; Cass. n. 5672 del 2012; Cass. n. 30421 del 2019; tale giurisprudenza nel rispondereal quesito di diritto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli avvocati, a) debba effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento, ovvero b) debba rivalutare la pensione afar data dal 1°gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto, ha fatto il punto circa l'assetto legislativo della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], dando altresì atto delle modifiche introdotte con laL. n. 141 del 1992; in particolare ha riportato il testo dell'art. 16, sì come modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 8, il quale dispone che:"Gli importi delle pensioni erogate dalla cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione s’intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dall’1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale, e con la stessa decorrenza, sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, i limiti di reddito di cui all'art. 10, comma 1, e il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, arrotondando i relativi importi a L. 100.000 più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed a L. 10.000 più vicine per il contributo”; ha anche riportato gli artt. 26 e 27 i quali dispongono in ordine alla decorrenza dellaL. n. 576 del 1980 e prevedono il regime transitorio ; secondo l’art. 26 “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dall’1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data”; quanto all’art. 27 esso prevede che“Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15 (art. 16 come sostituito dalla L. 2 maggio 1983, n. 175, art. 2 ) , con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge"; le Sezioni Unite hanno ritenuto che il criterio letterale non sia sufficiente a chiarire la portata della norma, ed hanno perciò fatto ricors o ai criteri teleologico e sistematico; la conclusione raggiunta è nel senso che la pensione va rivalutata fin dall’1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto; il principio di dirittoche ne deriva è il seguente: "In tema di pensioni a carico della [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dallaL. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto”; tale principio, applicato ad una fattispecie precedente alla entrata in vigore dellaL. n. 141 del 1992 di modifica della L. n.576 del 1980, art. 16 , è stato ripreso anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 16 (il quale, peraltro, differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto interministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni); in base atale ricostruzione, il [OSCURATO:PERSONA] è giunto ad affermare che , non facendo riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall’ 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto; quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosinel 1980; nel caso in esame, è, pertanto,pienamente legittima la conclusione cui è giunto il giudice dell’appello, nel disporreche la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indicidi rivalutazione del 1979 , e non sui più bassi indici che la [OSCURATO:PERSONA] forense avrebbe preteso diapplicare a lla fattispecie ; il secondo motivo è inammissibile; parte ricorrente non rende intelligibile la violazione delle norme di legge indicate in epigrafe; la censura chiede, piuttosto, una rivalutazione dei fatti di causa, avendo la Corte territoriale affermato che il Regolamento che aveva disposto l’inefficacia del mancato versamento (parziale) dei maggiori contributi per effetto dell’applicazione dell’esatta rivalutazione dei redditi, a partire dal 1980,era stato emanato nel 2005 e, quindi, non poteva avere valore retroattivo; dunque, le differenze relative a i contributi dovuti anteriormente a l 2005 erano effettivamente prescritte, poiché l’inefficacia del mancato versamento era stabilita a partire dal 2005 , anno di entrata in vigore del Regolament o cui la censura fa riferimento. Esame del ricorso incidentale: con l’unico motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, parte controricorrente lamenta l’erroneitàdel capo della sentenza che aveva rigettato il gravame incidentale con cui gli appellati avevano chiesto la restituzione dei maggiori contributi cui il primo giudice li aveva condannati per l’asserito inferiore versamento; il ricorso incidentale non merita accoglimento, in quanto la censura in esso contenuta non scalfisce la validità della ratio decidendi contenuta nella sentenza oggetto di impugnazione; la Corte territorialesul rigetto del gravame incidentale ha offerto una motivazione priva di vizi logico argomentativi, rilevando che il professionista non avrebbe potuto pretendere di pagare i contributi su un certo massimale per poipercepire la pensione su un massimale superiore; la questione sollevata dalla parte ricorrente incidentale si risolve, quindi,in una censura del "quantum " liquidato nel giudizio di merito , e in una critica rispetto ai criteri di calcolo adottatidal consulente tecnico; in ultimo,priva di pregio è altresì la doglianza secondo cui il giudice dell’appello avrebbe dovutodisporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio; siffatto potere, così come pacificamente ritenuto da questa Corte , è puramente discrezionale; infatti, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr. ex multis,Cass. n. 22799 del 2017); in definitiva, ilricorso principale va rigettato, così come il ricorso incidentale ; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa; in considerazione del rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per i ricorsi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali,dell’ulteriore importo a ti