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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 04575/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22667-2024 proposto da: C.N.P.A.F. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 185/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2024 R.G.N. 1181/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] forense riliquidazione redditi e pensione R.G.N.22667/2024 Cron.

Rep.

Ud23/10/2025

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], condannando l’ente previdenziale a pagare le somme differenziali, considerata la prescrizione, sui ratei di pensione maturati e non pagati, nell’importo complessivo pari adEuro 180.899,13.

In primo gradoera stato ritenuto applicabile il predetto indice di svalutazione dal 1980, era stata esclusa l’omissione contributiva del professionista al quale non era imputabile una maggiore contribuzione a causa di un errato ricalcolo imputabile alla Cassa ed era stata ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione per il periodo antecedente all’ultimo decennio prima della notifica di un atto di messa in mora del 4/6/2021; la Cassa impugnava la sentenza che non aveva ritenuto inefficaci ai fini pensionistici gli anni non integralmente coperti dalla corrispondente contribuzione, e che aveva escluso una maggiore debenza contributiva sul nuovo e maggiore massimale reddituale/contributivo. [OSCURATO:PERSONA], richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che la rivalutazione del reddito non comporta il versamento di maggiori contributi, e che il reddito rivalutato non è un reddito diverso ma è lo stesso reddito dichiarato e adeguato; carattere generale e non transitorio dell’art. 27 co.4; inoltre, la rivalutazione del tetto incide sull’entità dell’obbligazione contributiva via via che essa matura durante l’attività professionale, ed opera su un piano diverso dalla rivalutazione del reddito e della pensione.

Ha inoltre ritenuto che l’art.27, ult. co.

L. n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981 . [OSCURATO:PERSONA] della Cassa,che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione,degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva non risulterebbe applicabile retroattivamente, siccome approvato nel 2006.

2. Avverso la sentenza, la CassaForense ricorre per tre motivi, a cui l’appellato, già vittorioso in primo grado, resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce , in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980 , applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per la determinazione della pensione nella misura del 21,1% anziché del 18,7%.

In tal modo avrebbe violato il principio di corrispondenza tra aumento delle pensioni e aumento delle contribuzioni, per avere affermato che l’art. 16 distinguerebbe tra rivalutazione dei redditi pensionabili e rivalutazione del limite della media dei redditi pensionabili ai sensi dell’art. 10 (critica, cioè, l’argomento secondo il quale le due entità sarebbero diverse), e per avere la Corte ritenuto di affermare che anche per le pensioni maturate dopo il 1982 si dovesse tener conto della svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1979 pari al 21,1%; in tal modo, la ricorrente reputa che in prima applicazione la svalutazione maturata nell’anno 1980, calcolabile con riferimento all’anno 1981, e registrata nel 1982, sarebbe applicabile a partire dal 1/1/83. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente invoca, poi, una rimeditazione dell’orientamento espresso da questa Corte con ord. n. 16585/23 sul carattere generale e non transitorio dell’art. 27 co.4, con conseguente rivalutazione fondata su indici del 1979 per l’anno 1980, tenuto conto del principio di correlazione sulla medesima decorrenza delle variazioni previste dalla L. 576/80 con la stessa aliquota, per tutti gli elementi che compongono il sistema previdenziale, ossia redditi, pensioni e contributi, rivalutabili a far data dal 1983; in sede di prima applicazione non si potrebbe fare riferimento all’anno 1979, e se l’art.27 co.4 è un criterio generale si intende che operi la medesima decorrenza delle variazioni, previste per tutti gli elementi del sistema previdenziale di categoria, parallelamente: redditi, contributi, pensione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 16, 18 L. n.576/80 e violazione dell’art. 2033 c.c., e dell’art.4 del Regolamento prestazioni previdenziali della Cassa, per non avere la Corte d’appello accolto l’originaria domanda riconvenzionale sul recupero di annualità rese inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intercorsa prescrizione.

Osserva il ricorrente che la rivalutazione dei redditi comporta un aumento della riscossione contributiva, e che tuttavia con la decorrenza del termine di prescrizione del credito contributivo il debitore non può essere tenuto al versamento dei maggiori contributi per gli anni antecedenti al 2009 (ante decennio rispetto al deposito del ricorso) con la conseguenza che le annualità attinte da omissione contributiva non sono più utili al conseguimento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per conseguire il trattamento di pensione.

Sul punto, lamenta che la Corte d’appello abbia espresso motivazioni contraddittorie; poiché il professionista aveva superato sempre il tetto dei redditi pensionabili dal 1984 al 2006 era tenuto a maggiore contribuzione come richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] con domanda riconvenzionale in primo grado del 4/2/2022 (da considerarsi quale atto interruttivo), integrante un credito restitutorio a sua volta sottoposto al termine decennale di prescrizione ex art. 66 L.247/12 (“La disciplina in materia di prescrizionedei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge n.335/1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”), per cui la contribuzione dovuta dal 2006 al 2012 era prescritta; ed il Regolamento per il recupero di anni inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, come novellato nel 2011, prevede che gli anni sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione eai fini del calcolo della stessa.

Inoltre, non operando il principio di automaticità dei trattamenti previdenziali, ed in virtù del principio di collaborazione del debitore nell’adempimento, il professionista iscritto aveva l’onere di denunciare tempestivamente un preteso errore della Cassa e di effettuare i maggiori versamenti correlati alla maggior rivalutazione dei suoi redditi (autoresponsabilità del professionista nel rapporto previdenziale), per cui nel caso in esame difetterebbe qualunque comunicazione ingannevole della Cassa.

Né si può contestare la legittimità del Regolamento, stante il carattere pubblicistico dell’attività di previdenza svolta dall’ente originario desunto da poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento su organi di amministrazione; l’ente sorto per legge non fruisce di finanziamenti e mantiene scopo non di lucro, cui si collega l’obbligatorietà della contribuzione, l’autonomia gestionale organizzativa contabile ai sensi della pronuncia della Corte Cost. n.15/99, e la delegificazione ex lege 335/95 con poteri di autonomia regolamentare che le pronunce della Corte Cass. n. 694/21 e n. 30421/19 ha ritenuto legittimi ed applicabili perché diposizione valide ed efficaci per tutte le pensioni liquidate successivamente alla entrata in vigore del Regolamento.

In forza della indisponibilità della prescrizione già maturata si sarebbe in presenza di annualità di iscrizione che non possono essere conteggiate nella pensione spettante; pertanto, il pensionato avrebbe ricevuto di più, con ratei più elevati poiché sono state calcolate annualità reddituali dal 2001 in avanti che invece sono inefficaci secondo il Regolamento, per cui la Cassa ha diritto al recupero ex art. 2033 c.c.: chiede che sia accertato il diritto della Cassa alla ripetizione di ratei pensionistici indebitamente versati e condannare la resistente al pagamento del debito contributivo.

3. Con il terzo motivo la Cassa deduce, in via subordinata, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.576/1980 sotto un differente profilo: benché non sia stata accolta la domanda riconvenzionale di rideterminazione della pensione per mancanza della correlata contribuzione previdenziale, l’obbligo contributivo sorge indipendentemente dall’accertamento della Cassa in ragione del principio di autoresponsabilità del professionista e della autoliquidazione di contributi; inoltre, per l’art. 2 L.576/80 la pensione deve essere calcolata e corrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stata effettivamente corrisposta la contribuzione da parte del professionista.

Ed in base a quanto rivalutato dalla Cassa, non v’era spazio per ulteriore ricalcolo di contributi, dovendo la pensione essere quanti ficata in base a quanto versato.

4. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la Cassa ricorrente si riporta alle conclusioni del proprio atto introduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte da questa Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cd. sentenze “gemelle” rese a seguito di pubblica udienza del 1475/2025).

5. Il controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso perché riporta nei motivi un’elencazione di norme violate senza indicare per ciascuna doglianza lo specifico vizio di violazione di legge o di motivazione, ed anche perché manca alcuna argomentazione idonea a contrastare l’ indirizzo dominante.

Invoca la conferma della sentenza sulla rivalutazione reddituale dal 1980, rileva che i contributi versati non incid o no sulla determinazione della pensione ma creano una pretesa della Cassa alla loro riscossione nel termine di dieci anni di prescrizione; ritiene dunque che il tetto sia rimasto invariato, mentre èmutato il montante.

Riguardo all’art. 27 esso ha voluto colmare il vuoto regolamentare in sede di prima applicazione, e occorre far riferimento alla svalutazione verificatasi nell’anno immediatamente antecedente a quello rispetto al quale la rivalutazione va applicata.

Sul secondo motivo, esclude che il professionista abbi a versato contributi inferiori al dovuto , esclude alcun collegamento tra rivalutazione di redditi pensionabili e pensioni, e che la rivalutazione dei redditi comporti il versamento dei contributi non prescritti.

Sul terzo motivo, il professionista ha effettuato i versamenti secondo le prescrizioni della Cassa e non ha subito alcun accertamento sulla mancanza di continuità dell’esercizio della professione; peraltro, solo la Cassa poteva accorgersi dell’errore ne lla liquidazione della pensione, e rimarca che il trattamento pensionistico è un diritto quesito che non può subire modifiche in pejus.

Ribadisce infine che l a natura della pensione è reddituale senza che alcun riflesso abbiano su di essa i contributi versati. 5.1 -Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la parte controricorrente, premesso che il sistema previdenziale in esame è di tipo solidaristico - senza corrispondenza sinallagmatica tra contributi e prestazioni previdenziali- e retributivo -nel senso che àncora la pensione alle medie dei redditi professionali dichiarati dall’avvocato iscritto-, e che dovendosi calcolare contribuzione e pensione in due tempi diversi su di essi diversamente si riflette il relativo valore, insiste sulla esclusione della omissione contributiva retroattiva a fronte del puntuale adempimento degli iscritti in corso di rapporto e sulla imprescrittibilità del diritto a chiedere la riliquidazione della pensione; quindi, preso atto delle pronunce già rese da questa Corte con sentenze del 14/5/2025, che da un lato avrebbero ribadito la ragione degli iscritti, dall’altro avrebbero vanificato gli effetti delle loro domande, confida nella rivisitazione della tesi ivi esposta nella parte in cui, dopo aver chiarito il significato della espressione “effettiva contribuzione”, è stato affermato che il calcolo della pensione debba essere effettuato prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo, presupponendo un inesistente automatismo tra redditi e contributi, dato che la pensione non si commisura in base ai contributi versati.

Infine, la parte controricorrente, nel ritenuto contrasto fra le sentenze recentemente rese sul tema della parziale carenza contributiva indotta dall’inadempimento della Cassa nella determinazione della decorrenza e del tasso di rivalutazione dei parametri pensionabili con conseguente sterilizzazione del diritto dei pensionati ad ottenere la giusta pensione, laddove questa sia calcolata in rapporto numericamente correlato alla contribuzione effettivamente versata, ed i principi affermati nelle sentenze di Cass. Sez.

Un.n. 8684/1996 e n.7270-7281/2004 e della Corte Cost. n. 201/86 e n.67/2018, nella parte in cui affermino la radicale esclusione di ogni nesso di commisurazione e/o corrispondenza e/o proporzionalità tra contribuzione e pensioni, prospetta una ipotesi di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c.a fronte di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e comunque una questione di massima di particolare importanza.

6. Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

7. Preliminarmente, va respinta la generale eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art. 360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.

Va anche respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità per avere la Corte di merito deciso la questione sul coefficiente di rivalutazione in modo conforme alla pronuncia di primo grado, poiché non è dedotto il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. e la censura, come formulata, non è inibita dalla previsione del quarto comma dell’art. 360 c.p.c. 7.1- Anche le ulteriori osservazioni conclusivamente svolte nel controricorso sono infondate.

Premesso che, per tutto quanto in seguito si dirà, non emergono elementi idonei e sufficienti ad una rivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissime pronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblica udienza con il corale confronto delle parti e tenendo conto delle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disamina completa delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], anche in quella sede ricorrente, almeno sui primi quattro motivi di ricorso -salve le ulteriori considerazioni a svolgersi in questa sede sugli altri tre motivi-, occorre evidenziare che il dibattito critico sulle questioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti.

Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez.

Un. n.8684/1996 inerisce alla rivalutazione della pensione, non già alla rivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni (in questa sede i professionisti richiedono la riliquidazione della pensione previa rivalutazione del reddito pensionabile, facendo leva sull’art. 15 della L.576/80 dedicato alla disciplina della rivalutazione dei redditi, che solo per le modalità rivalutative richiama all’andamento dell’indice ISTAT di cui al successivo art. 16, dedicato alla rivalutazione delle pensioni e dei contributi), ed affronta la questione della decorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumento applicabile in concreto sulla singola pensione una volta che questa sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita.

La tematica in quella sede affrontata riguarda non l’ ano il quantum della base reddituale pensionabile ma il quando e quomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica, ivi contemplando “l’esigenza di sincronizzare i tempi di versamento dei contributi e di rivalutazione dei redditi annuali dichiarati” dal professionista con i tempi di rivalutazione delle pensioni in raffronto con l’impossibilità di ciascun decreto ministeriale “di operare ed incidere sulle pensioni maturate nello stesso anno di maturazione”, per addivenire ad una interpretazione teleologica tendente a coniugare “l’impossibilità di rivalutare una pensione non ancora erosa dal processo inflattivo” con la plausibilità di un raccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita ai redditi e la rivalutazione della pensione in godimento sin dalla sua maturazione.

Invero, le pronunce del 14/5/2025 hanno tenuto distinta la rivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi, quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto con precedenti decisioni, inerenti all’esame di un diverso aspetto. 7.2- Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenze Sez.

Un. n. 7270/04 e n.7281/04, anch’esse chiamate a pronunciarsi su domanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenze del 14/5/2025 hanno tenuto conto (si rimanda a quanto verrà osservato in relazione al primo motivo di ricorso) con riferimento alla natura dell’art. 27 comma 4 L.576/80 quale “criterio generale” utilizzabile per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suo carattere di norma transitoria (ampiamente è affrontato il tema al par.6 “osservazioni conclusive” delle sentenze del 2004).

Le Sezioni Unite hanno anche rammentato che il sistema normativo della previdenza forense, istituito con legge n. 6/1952 e più volte sottoposto a modifiche normative fino alla analitica disciplina dettata dalla L. 576/80, ha costruito “un sistema di tipo solidaristico, piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l’ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge”. 7.3- La natura solidaristica del sistema previdenziale in esame favorisce un collegamento funzionale dei contributi versati alla gestione collettiva della Cassa, allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, più aderente ad un sistema mutualistico improntato a scambio reciproco, sinallagmatico; e proprio la disposizione dell’art. 10 ne sarebbe espressione attraverso la distinzione di percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, in ragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cui rivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenza effettuale, sulla base di reddito pensionabile e sulla entità contributiva.

Argomenti che, come si vedrà in seguito, sono ripresi e non sconfessati da questa Corte.

Il tema del carattere solidaristico è stato, poi, ampiamente affrontato dalle pronunce della Corte Costituzionale, pure richiamate dalla controricorrente, nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze di rimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n. 67/2018 (in cui si afferma, confermata la legittimità costituzionale dell’art. 10 L. 576/80, che anche dopo la trasformazione della Cassa in ente di diritto privato in forza del d.lgs. 509/94 e l’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito il criterio solidaristico di base che rimane fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare).

Tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione delprofessionista al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi; “Si ha quindi che l’assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni.

È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.”.

Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del 14/5/2025, e di esso nuovamente si farà applicazione nella vicenda in esame. 7.4- Insomma, il contrasto che il controricorrente intenderebbe far emergere, non è ravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronunce di legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazione fornita dalla stessa parte sulla irrilevanza contributiva nel trattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nella maggiorazione percentuale prospettata dai professionisti in pensione), a seguito di rivalutazione della base di calcolo reddituale censurata nel primo motivo di ricorso, con conseguenziali effetti sugli ulteriori motivi.

In definitiva, non si delinea una questione di diritto già decisa in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità, ma una parziale critica alle recenti pronunce di questa sezione semplice, il cui esito sugli effetti del trattamento pensionistico dei controricorrenti ancora resiste sub judice, stante il tenore della decisione adottata nelle precedenti sentenze del 14/5/25 di cassazione delle sentenze impugnate, con rinvio al giudice di merito.

8. Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, la tematica in oggetto, come già rammentato, è stata di recente ampiamente trattata da questa Corte, definendo un quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nella misura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e di necessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondo la disciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissioni contributive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA]; ne sono derivati alcuni principi di diritto che anche in questa sede vanno confermati, non emergendo elementi nuovi che consentano di discostarsene.

Si rimanda pertanto alle argomentazioni svolte nelle sentenze n.22836, 22849, 22850, 22851, 23312, 23485, 23486, 23487, 24441, 24443, 24444, 24445, 24639, 24925, 24927, 24646 del 14/5/2025.

Valga, a titolo puramente esemplificativo, il richiamo all’ultima citata, precisando che il primo motivo è integralmente sovrapponibile ed è infondato; che i motivi 2 e 4, in quella sede accolti, corrispondono rispettivamente ai motivi 3 e, in parte, al motivo 2 del presente ricorso;e che il motivo n.3, in quella sede dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato, corrisponde alla prima parte del motivo n.2 del presente ricorso.

9. Orbene, riguardo al primo motivo, in fattispecie analoghe alla presente, dove era stata chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979. 9.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art. 27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. n.27609/2024).

In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980. 9.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980 .

Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.

Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente. 9.3 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. 9.4 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81. 9.5- Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981.

La delibera della Cassa, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterionormativo primario posto dall’art. 27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.

Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art. 27, co.4 L. n.576/80. 9.6- Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi la Corte d’appello attenuta al seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della medi a di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”.

10. Il secondo motivo di ricorso illustra cumulativamente argomenti che sono già stati affrontati e risolti nelle sentenze emesse da questa Corte in data 14/5/2025, con argomenti a cui si intende dare continuità, sotto il profilo della inefficacia degli anni coperti da parziale contribuzione perché non versata o prescritta, della riliquidazione del trattamento pensionistico susseguente ad una mancata copertura contributiva per importi reddituali rivalutati, della omessa rivalutazione contributiva per il superamento del tetto reddituale.

Gli ultimi due aspetti possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, unitamente al terzo motivo sulla correlazione tra calcolo della pensione e redditi per i quali è stata corrisposta la contribuzione; e, come già espresso nelle precedenti pronunce, sono fondati, di contro a quanto si dirà in seguito sul primo profilo del secondo motivo che, nel ricorso in esame, è stato anteposto rispetto agli altri. 10.1 - Occorre in primo luogo esaminare il tema dell’omissione contributiva, ovvero dell’inadempimento della obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ISTAT del 1980) e la rivalutazione invece applicata dalla Cassa (indice medio ISTAT del 1981).

Non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva.

Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.

Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall’impianto della legge n.576.

Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT.

Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).

Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva.

Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà. 10.2 -L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art.11.

Nel caso di specie rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell’art.10, co.1). 10.3 - Per contro l’avverso argomento secondo il quale inadempimento non vi sarebbe in quanto, all’epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla Cassa, sulla base della rivalutazione dei redditi operata dalla Cassa, sicché non vi sarebbe stato un errore addebitabile al professionista pensionato, non è condivisibile.

Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attiene non all’inadempimento, il quale sussiste come violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento (v.

Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere.

Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio. 10.4 - Detto che vi fu inadempimento all’obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.

Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei piùelevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Questa Corte (v.

Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva.

Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

In particolare, è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).

Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art. 2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata». 10.5 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi.

Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.

Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.

Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v.

Corte Cost. n.67/18).

Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito.

Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria -quali sono il contributo soggettivo, di cui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense. 10.6 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata.

Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum , allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. 10.7 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento parziale delsecondo motivo e del terzo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

11. L’altra parte del secondo motivo, sulla discussa validazione degli anni non coperti da integrale contribuzione, è per un verso inammissibile e per altro infondata.

È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento della Cassa adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006.

Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale.

Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20).

Ora, il motivo non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art. 360, co.1, n.3 c.p.c.).

Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art. 2 L. n.576/80.

Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.n.5672/12, n.7621/15, n.15643/18, n . 30421/19, n .694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

12. La doglianza di motivazione contraddittoria , anch’essa espressa in modo promiscuo nel secondo motivo, è parimenti infondata perché introdotta senza una specifica censura e comunque non percorribile se una motivazione è stata data in sentenza (ancorché per relationem ad altri precedenti dello stesso organo di appello), sorretta dal minimo costituzionale, e che non si traduce in argomentazioni illogiche e inconciliabili.

Peraltro, trattasi di vizio non più predicabile, poiché in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).

13. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra enunc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22667-2024 proposto da: C.N.P.A.F. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 185/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2024 R.G.N. 1181/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] forense riliquidazione redditi e pensione R.G.N.22667/2024 Cron. Rep. Ud23/10/2025 1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], condannando l’ente previdenziale a pagare le somme differenziali, considerata la prescrizione, sui ratei di pensione maturati e non pagati, nell’importo complessivo pari adEuro 180.899,13. In primo gradoera stato ritenuto applicabile il predetto indice di svalutazione dal 1980, era stata esclusa l’omissione contributiva del professionista al quale non era imputabile una maggiore contribuzione a causa di un errato ricalcolo imputabile alla Cassa ed era stata ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione per il periodo antecedente all’ultimo decennio prima della notifica di un atto di messa in mora del 4/6/2021; la Cassa impugnava la sentenza che non aveva ritenuto inefficaci ai fini pensionistici gli anni non integralmente coperti dalla corrispondente contribuzione, e che aveva escluso una maggiore debenza contributiva sul nuovo e maggiore massimale reddituale/contributivo. [OSCURATO:PERSONA], richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che la rivalutazione del reddito non comporta il versamento di maggiori contributi, e che il reddito rivalutato non è un reddito diverso ma è lo stesso reddito dichiarato e adeguato; carattere generale e non transitorio dell’art. 27 co.4; inoltre, la rivalutazione del tetto incide sull’entità dell’obbligazione contributiva via via che essa matura durante l’attività professionale, ed opera su un piano diverso dalla rivalutazione del reddito e della pensione. Ha inoltre ritenuto che l’art.27, ult. co. L. n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981 . [OSCURATO:PERSONA] della Cassa,che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione,degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva non risulterebbe applicabile retroattivamente, siccome approvato nel 2006. 2. Avverso la sentenza, la CassaForense ricorre per tre motivi, a cui l’appellato, già vittorioso in primo grado, resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce , in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980 , applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per la determinazione della pensione nella misura del 21,1% anziché del 18,7%. In tal modo avrebbe violato il principio di corrispondenza tra aumento delle pensioni e aumento delle contribuzioni, per avere affermato che l’art. 16 distinguerebbe tra rivalutazione dei redditi pensionabili e rivalutazione del limite della media dei redditi pensionabili ai sensi dell’art. 10 (critica, cioè, l’argomento secondo il quale le due entità sarebbero diverse), e per avere la Corte ritenuto di affermare che anche per le pensioni maturate dopo il 1982 si dovesse tener conto della svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1979 pari al 21,1%; in tal modo, la ricorrente reputa che in prima applicazione la svalutazione maturata nell’anno 1980, calcolabile con riferimento all’anno 1981, e registrata nel 1982, sarebbe applicabile a partire dal 1/1/83. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente invoca, poi, una rimeditazione dell’orientamento espresso da questa Corte con ord. n. 16585/23 sul carattere generale e non transitorio dell’art. 27 co.4, con conseguente rivalutazione fondata su indici del 1979 per l’anno 1980, tenuto conto del principio di correlazione sulla medesima decorrenza delle variazioni previste dalla L. 576/80 con la stessa aliquota, per tutti gli elementi che compongono il sistema previdenziale, ossia redditi, pensioni e contributi, rivalutabili a far data dal 1983; in sede di prima applicazione non si potrebbe fare riferimento all’anno 1979, e se l’art.27 co.4 è un criterio generale si intende che operi la medesima decorrenza delle variazioni, previste per tutti gli elementi del sistema previdenziale di categoria, parallelamente: redditi, contributi, pensione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 16, 18 L. n.576/80 e violazione dell’art. 2033 c.c., e dell’art.4 del Regolamento prestazioni previdenziali della Cassa, per non avere la Corte d’appello accolto l’originaria domanda riconvenzionale sul recupero di annualità rese inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intercorsa prescrizione. Osserva il ricorrente che la rivalutazione dei redditi comporta un aumento della riscossione contributiva, e che tuttavia con la decorrenza del termine di prescrizione del credito contributivo il debitore non può essere tenuto al versamento dei maggiori contributi per gli anni antecedenti al 2009 (ante decennio rispetto al deposito del ricorso) con la conseguenza che le annualità attinte da omissione contributiva non sono più utili al conseguimento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per conseguire il trattamento di pensione. Sul punto, lamenta che la Corte d’appello abbia espresso motivazioni contraddittorie; poiché il professionista aveva superato sempre il tetto dei redditi pensionabili dal 1984 al 2006 era tenuto a maggiore contribuzione come richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] con domanda riconvenzionale in primo grado del 4/2/2022 (da considerarsi quale atto interruttivo), integrante un credito restitutorio a sua volta sottoposto al termine decennale di prescrizione ex art. 66 L.247/12 (“La disciplina in materia di prescrizionedei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge n.335/1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”), per cui la contribuzione dovuta dal 2006 al 2012 era prescritta; ed il Regolamento per il recupero di anni inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, come novellato nel 2011, prevede che gli anni sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione eai fini del calcolo della stessa. Inoltre, non operando il principio di automaticità dei trattamenti previdenziali, ed in virtù del principio di collaborazione del debitore nell’adempimento, il professionista iscritto aveva l’onere di denunciare tempestivamente un preteso errore della Cassa e di effettuare i maggiori versamenti correlati alla maggior rivalutazione dei suoi redditi (autoresponsabilità del professionista nel rapporto previdenziale), per cui nel caso in esame difetterebbe qualunque comunicazione ingannevole della Cassa. Né si può contestare la legittimità del Regolamento, stante il carattere pubblicistico dell’attività di previdenza svolta dall’ente originario desunto da poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento su organi di amministrazione; l’ente sorto per legge non fruisce di finanziamenti e mantiene scopo non di lucro, cui si collega l’obbligatorietà della contribuzione, l’autonomia gestionale organizzativa contabile ai sensi della pronuncia della Corte Cost. n.15/99, e la delegificazione ex lege 335/95 con poteri di autonomia regolamentare che le pronunce della Corte Cass. n. 694/21 e n. 30421/19 ha ritenuto legittimi ed applicabili perché diposizione valide ed efficaci per tutte le pensioni liquidate successivamente alla entrata in vigore del Regolamento. In forza della indisponibilità della prescrizione già maturata si sarebbe in presenza di annualità di iscrizione che non possono essere conteggiate nella pensione spettante; pertanto, il pensionato avrebbe ricevuto di più, con ratei più elevati poiché sono state calcolate annualità reddituali dal 2001 in avanti che invece sono inefficaci secondo il Regolamento, per cui la Cassa ha diritto al recupero ex art. 2033 c.c.: chiede che sia accertato il diritto della Cassa alla ripetizione di ratei pensionistici indebitamente versati e condannare la resistente al pagamento del debito contributivo. 3. Con il terzo motivo la Cassa deduce, in via subordinata, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.576/1980 sotto un differente profilo: benché non sia stata accolta la domanda riconvenzionale di rideterminazione della pensione per mancanza della correlata contribuzione previdenziale, l’obbligo contributivo sorge indipendentemente dall’accertamento della Cassa in ragione del principio di autoresponsabilità del professionista e della autoliquidazione di contributi; inoltre, per l’art. 2 L.576/80 la pensione deve essere calcolata e corrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stata effettivamente corrisposta la contribuzione da parte del professionista. Ed in base a quanto rivalutato dalla Cassa, non v’era spazio per ulteriore ricalcolo di contributi, dovendo la pensione essere quanti ficata in base a quanto versato. 4. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la Cassa ricorrente si riporta alle conclusioni del proprio atto introduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte da questa Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cd. sentenze “gemelle” rese a seguito di pubblica udienza del 1475/2025). 5. Il controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso perché riporta nei motivi un’elencazione di norme violate senza indicare per ciascuna doglianza lo specifico vizio di violazione di legge o di motivazione, ed anche perché manca alcuna argomentazione idonea a contrastare l’ indirizzo dominante. Invoca la conferma della sentenza sulla rivalutazione reddituale dal 1980, rileva che i contributi versati non incid o no sulla determinazione della pensione ma creano una pretesa della Cassa alla loro riscossione nel termine di dieci anni di prescrizione; ritiene dunque che il tetto sia rimasto invariato, mentre èmutato il montante. Riguardo all’art. 27 esso ha voluto colmare il vuoto regolamentare in sede di prima applicazione, e occorre far riferimento alla svalutazione verificatasi nell’anno immediatamente antecedente a quello rispetto al quale la rivalutazione va applicata. Sul secondo motivo, esclude che il professionista abbi a versato contributi inferiori al dovuto , esclude alcun collegamento tra rivalutazione di redditi pensionabili e pensioni, e che la rivalutazione dei redditi comporti il versamento dei contributi non prescritti. Sul terzo motivo, il professionista ha effettuato i versamenti secondo le prescrizioni della Cassa e non ha subito alcun accertamento sulla mancanza di continuità dell’esercizio della professione; peraltro, solo la Cassa poteva accorgersi dell’errore ne lla liquidazione della pensione, e rimarca che il trattamento pensionistico è un diritto quesito che non può subire modifiche in pejus. Ribadisce infine che l a natura della pensione è reddituale senza che alcun riflesso abbiano su di essa i contributi versati. 5.1 -Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la parte controricorrente, premesso che il sistema previdenziale in esame è di tipo solidaristico - senza corrispondenza sinallagmatica tra contributi e prestazioni previdenziali- e retributivo -nel senso che àncora la pensione alle medie dei redditi professionali dichiarati dall’avvocato iscritto-, e che dovendosi calcolare contribuzione e pensione in due tempi diversi su di essi diversamente si riflette il relativo valore, insiste sulla esclusione della omissione contributiva retroattiva a fronte del puntuale adempimento degli iscritti in corso di rapporto e sulla imprescrittibilità del diritto a chiedere la riliquidazione della pensione; quindi, preso atto delle pronunce già rese da questa Corte con sentenze del 14/5/2025, che da un lato avrebbero ribadito la ragione degli iscritti, dall’altro avrebbero vanificato gli effetti delle loro domande, confida nella rivisitazione della tesi ivi esposta nella parte in cui, dopo aver chiarito il significato della espressione “effettiva contribuzione”, è stato affermato che il calcolo della pensione debba essere effettuato prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo, presupponendo un inesistente automatismo tra redditi e contributi, dato che la pensione non si commisura in base ai contributi versati. Infine, la parte controricorrente, nel ritenuto contrasto fra le sentenze recentemente rese sul tema della parziale carenza contributiva indotta dall’inadempimento della Cassa nella determinazione della decorrenza e del tasso di rivalutazione dei parametri pensionabili con conseguente sterilizzazione del diritto dei pensionati ad ottenere la giusta pensione, laddove questa sia calcolata in rapporto numericamente correlato alla contribuzione effettivamente versata, ed i principi affermati nelle sentenze di Cass. Sez. Un.n. 8684/1996 e n.7270-7281/2004 e della Corte Cost. n. 201/86 e n.67/2018, nella parte in cui affermino la radicale esclusione di ogni nesso di commisurazione e/o corrispondenza e/o proporzionalità tra contribuzione e pensioni, prospetta una ipotesi di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c.a fronte di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e comunque una questione di massima di particolare importanza. 6. Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento. 7. Preliminarmente, va respinta la generale eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art. 360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso. Va anche respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità per avere la Corte di merito deciso la questione sul coefficiente di rivalutazione in modo conforme alla pronuncia di primo grado, poiché non è dedotto il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. e la censura, come formulata, non è inibita dalla previsione del quarto comma dell’art. 360 c.p.c. 7.1- Anche le ulteriori osservazioni conclusivamente svolte nel controricorso sono infondate. Premesso che, per tutto quanto in seguito si dirà, non emergono elementi idonei e sufficienti ad una rivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissime pronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblica udienza con il corale confronto delle parti e tenendo conto delle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disamina completa delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], anche in quella sede ricorrente, almeno sui primi quattro motivi di ricorso -salve le ulteriori considerazioni a svolgersi in questa sede sugli altri tre motivi-, occorre evidenziare che il dibattito critico sulle questioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n.8684/1996 inerisce alla rivalutazione della pensione, non già alla rivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni (in questa sede i professionisti richiedono la riliquidazione della pensione previa rivalutazione del reddito pensionabile, facendo leva sull’art. 15 della L.576/80 dedicato alla disciplina della rivalutazione dei redditi, che solo per le modalità rivalutative richiama all’andamento dell’indice ISTAT di cui al successivo art. 16, dedicato alla rivalutazione delle pensioni e dei contributi), ed affronta la questione della decorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumento applicabile in concreto sulla singola pensione una volta che questa sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita. La tematica in quella sede affrontata riguarda non l’ ano il quantum della base reddituale pensionabile ma il quando e quomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica, ivi contemplando “l’esigenza di sincronizzare i tempi di versamento dei contributi e di rivalutazione dei redditi annuali dichiarati” dal professionista con i tempi di rivalutazione delle pensioni in raffronto con l’impossibilità di ciascun decreto ministeriale “di operare ed incidere sulle pensioni maturate nello stesso anno di maturazione”, per addivenire ad una interpretazione teleologica tendente a coniugare “l’impossibilità di rivalutare una pensione non ancora erosa dal processo inflattivo” con la plausibilità di un raccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita ai redditi e la rivalutazione della pensione in godimento sin dalla sua maturazione. Invero, le pronunce del 14/5/2025 hanno tenuto distinta la rivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi, quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto con precedenti decisioni, inerenti all’esame di un diverso aspetto. 7.2- Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenze Sez. Un. n. 7270/04 e n.7281/04, anch’esse chiamate a pronunciarsi su domanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenze del 14/5/2025 hanno tenuto conto (si rimanda a quanto verrà osservato in relazione al primo motivo di ricorso) con riferimento alla natura dell’art. 27 comma 4 L.576/80 quale “criterio generale” utilizzabile per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suo carattere di norma transitoria (ampiamente è affrontato il tema al par.6 “osservazioni conclusive” delle sentenze del 2004). Le Sezioni Unite hanno anche rammentato che il sistema normativo della previdenza forense, istituito con legge n. 6/1952 e più volte sottoposto a modifiche normative fino alla analitica disciplina dettata dalla L. 576/80, ha costruito “un sistema di tipo solidaristico, piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l’ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge”. 7.3- La natura solidaristica del sistema previdenziale in esame favorisce un collegamento funzionale dei contributi versati alla gestione collettiva della Cassa, allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, più aderente ad un sistema mutualistico improntato a scambio reciproco, sinallagmatico; e proprio la disposizione dell’art. 10 ne sarebbe espressione attraverso la distinzione di percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, in ragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cui rivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenza effettuale, sulla base di reddito pensionabile e sulla entità contributiva. Argomenti che, come si vedrà in seguito, sono ripresi e non sconfessati da questa Corte. Il tema del carattere solidaristico è stato, poi, ampiamente affrontato dalle pronunce della Corte Costituzionale, pure richiamate dalla controricorrente, nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze di rimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n. 67/2018 (in cui si afferma, confermata la legittimità costituzionale dell’art. 10 L. 576/80, che anche dopo la trasformazione della Cassa in ente di diritto privato in forza del d.lgs. 509/94 e l’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito il criterio solidaristico di base che rimane fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare). Tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione delprofessionista al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi; “Si ha quindi che l’assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.”. Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del 14/5/2025, e di esso nuovamente si farà applicazione nella vicenda in esame. 7.4- Insomma, il contrasto che il controricorrente intenderebbe far emergere, non è ravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronunce di legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazione fornita dalla stessa parte sulla irrilevanza contributiva nel trattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nella maggiorazione percentuale prospettata dai professionisti in pensione), a seguito di rivalutazione della base di calcolo reddituale censurata nel primo motivo di ricorso, con conseguenziali effetti sugli ulteriori motivi. In definitiva, non si delinea una questione di diritto già decisa in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità, ma una parziale critica alle recenti pronunce di questa sezione semplice, il cui esito sugli effetti del trattamento pensionistico dei controricorrenti ancora resiste sub judice, stante il tenore della decisione adottata nelle precedenti sentenze del 14/5/25 di cassazione delle sentenze impugnate, con rinvio al giudice di merito. 8. Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, la tematica in oggetto, come già rammentato, è stata di recente ampiamente trattata da questa Corte, definendo un quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nella misura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e di necessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondo la disciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissioni contributive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA]; ne sono derivati alcuni principi di diritto che anche in questa sede vanno confermati, non emergendo elementi nuovi che consentano di discostarsene. Si rimanda pertanto alle argomentazioni svolte nelle sentenze n.22836, 22849, 22850, 22851, 23312, 23485, 23486, 23487, 24441, 24443, 24444, 24445, 24639, 24925, 24927, 24646 del 14/5/2025. Valga, a titolo puramente esemplificativo, il richiamo all’ultima citata, precisando che il primo motivo è integralmente sovrapponibile ed è infondato; che i motivi 2 e 4, in quella sede accolti, corrispondono rispettivamente ai motivi 3 e, in parte, al motivo 2 del presente ricorso;e che il motivo n.3, in quella sede dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato, corrisponde alla prima parte del motivo n.2 del presente ricorso. 9. Orbene, riguardo al primo motivo, in fattispecie analoghe alla presente, dove era stata chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979. 9.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art. 27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980. 9.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980 . Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente. 9.3 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. 9.4 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81. 9.5- Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterionormativo primario posto dall’art. 27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art. 27, co.4 L. n.576/80. 9.6- Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi la Corte d’appello attenuta al seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della medi a di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”. 10. Il secondo motivo di ricorso illustra cumulativamente argomenti che sono già stati affrontati e risolti nelle sentenze emesse da questa Corte in data 14/5/2025, con argomenti a cui si intende dare continuità, sotto il profilo della inefficacia degli anni coperti da parziale contribuzione perché non versata o prescritta, della riliquidazione del trattamento pensionistico susseguente ad una mancata copertura contributiva per importi reddituali rivalutati, della omessa rivalutazione contributiva per il superamento del tetto reddituale. Gli ultimi due aspetti possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, unitamente al terzo motivo sulla correlazione tra calcolo della pensione e redditi per i quali è stata corrisposta la contribuzione; e, come già espresso nelle precedenti pronunce, sono fondati, di contro a quanto si dirà in seguito sul primo profilo del secondo motivo che, nel ricorso in esame, è stato anteposto rispetto agli altri. 10.1 - Occorre in primo luogo esaminare il tema dell’omissione contributiva, ovvero dell’inadempimento della obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ISTAT del 1980) e la rivalutazione invece applicata dalla Cassa (indice medio ISTAT del 1981). Non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall’impianto della legge n.576. Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione). Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà. 10.2 -L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art.11. Nel caso di specie rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell’art.10, co.1). 10.3 - Per contro l’avverso argomento secondo il quale inadempimento non vi sarebbe in quanto, all’epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla Cassa, sulla base della rivalutazione dei redditi operata dalla Cassa, sicché non vi sarebbe stato un errore addebitabile al professionista pensionato, non è condivisibile. Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attiene non all’inadempimento, il quale sussiste come violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio. 10.4 - Detto che vi fu inadempimento all’obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione. Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei piùelevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare, è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art. 2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata». 10.5 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria -quali sono il contributo soggettivo, di cui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense. 10.6 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata. Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum , allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. 10.7 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento parziale delsecondo motivo e del terzo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”. 11. L’altra parte del secondo motivo, sulla discussa validazione degli anni non coperti da integrale contribuzione, è per un verso inammissibile e per altro infondata. È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento della Cassa adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20). Ora, il motivo non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art. 360, co.1, n.3 c.p.c.). Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art. 2 L. n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.n.5672/12, n.7621/15, n.15643/18, n . 30421/19, n .694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva. 12. La doglianza di motivazione contraddittoria , anch’essa espressa in modo promiscuo nel secondo motivo, è parimenti infondata perché introdotta senza una specifica censura e comunque non percorribile se una motivazione è stata data in sentenza (ancorché per relationem ad altri precedenti dello stesso organo di appello), sorretta dal minimo costituzionale, e che non si traduce in argomentazioni illogiche e inconciliabili. Peraltro, trattasi di vizio non più predicabile, poiché in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis). 13. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra enunc
Sentenza Cassazione n. 04575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris