CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 27609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28151-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 669/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 195/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] cassa previdenza rivalutazione R.G.N.28151/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di riliquidazione della loro pensione previa rivalutazione dei loro redditi a partire dal 1980 e quindi mediante applicazione dell’indice di rivalutazione Istat per l’anno 1979/1980, anziché a partire dal 1983, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la Corte che l’art.27, ult. co. l. n.576/80 si applicasse anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che i pensionati, dal 1980 in poi, non avevano pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980. [OSCURATO:PERSONA] della Cassa che vietava il computo ai fini del calcolo della pensione degli anni di iscrizione nei quali vi è stata una parziale omissione contributiva– precisava la Corte – n on era applicabile , in quanto approvato nel 2006 e sta n te la regola di irretroattività. Infine, la Corte respingeva la domanda riconvenzionale della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive, siccome prescritta, trattandosi di contributi maturati prima del 2000. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione de gli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 l. n.576/80 e 2116 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1983 anziché dal 1980. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 10 l. n.576/80 per avere la Corte riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 2116 c.c., degli artt.2, 9, 10 l. n.576/80 e dell’art.3, co.9 l. n.335/95, in relazione al Regolamento della Cassa 16.12.2005, approvato nel 2006, per non avere la Corte applicato il Regolamento adAntonio Adinolfi, andato in pensione nel 2009, e quindi dopo la sua entrata in vigore. Quanto stabilito dal Regolamento, inoltre, era già deducibile dall’art.2 l. n.576/80. Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 11, 12 l. n.576/80, dell’art.3, co.9 l. n.335/95, e degli artt.1362 e 2116 c.c. Il motivo contesta che fosse maturata la prescrizione delle differenze contributive. Il primo motivo è infondato.Diversamente da quanto argomenta la Cassa, questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza n.7281/04), ha affermato che l’art.27, ult. co. l. n,576/80 è una norma non dicarattere transitorio ma avente portata generale. Essa cioè si applica per tutte le pensioni: sia per quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, sia per quelle maturate successivamente e, in particolare, per quelle maturate dopo il 1982; per queste si deve far riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge e quindi all’indice medio annuo del 1981, contenente i dati di svalutazione del 1980(v. da ultimo Cass.16586/23). Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non offrendo il motivo argomenti decisivi in senso contrario. Considerato che le pensioni di cui si tratta, come accertato dalla sentenza impugnata, hanno decorrenza dal 2000, e quindi da data successiva al 1982, è corretta la decisione della Corte d’appello di applicazione della rivalutazione a partire dal 1980. Il secondo motivo è fondato. Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l. n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell’aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal 1980, in base all’art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l’aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla Cassa e che, dunque, per tutti gli anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la Corte d’appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l’anzianità, incide comunque sul calcolo dell’ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo, con rinvi