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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08168/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5195 - controricorrente -avverso la sentenza n. 553/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 21/10/2024 R.G.N. 134/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025avvocato in pensione dal 2021, volta alla riliquidazioNnuem erdo dei lr accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026trattamento pensionistico di vecchiaia previa rivalutazione deipropri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuoISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo allasvalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), condecorrenza dal 1983, come invece aveva calcolato la CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, richiamati anche i propri precedenti dimerito su casi analoghi, e respinta l’originaria domandariconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’omessacontribuzione derivante dal pagamento di minori contributideterminati dalla rivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebitopensionistico conseguentemente generato con declaratoria diinefficacia degli anni per i quali non era stata versata l’integralecontribuzione, ha ritenuto applicabile l’art. 27, ult. co.

L.n.576/80, di carattere generale e non transitorio, anche allepensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.

Infine,mancando una omissione contributiva, ha respinto le richiestedi condanna al pagamento delle differenze contributive dovutein relazione al maggior indice di rivalutazione riconosciuto alpensionato e di dichiarazione di inefficacia degli anni per i qualiv’è stata parziale omissione contributiva.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20252. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza affidandosi a qNuumaetrto rdoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026motivi ai quali il professionista resiste con controricorso.

Le partihanno depositato memorie illustrative.3.

All’udienza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980, per averela corte territoriale erroneamente rivalutato i redditi pensionabilicon riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, invecedell’indice del 1981, applicando il coefficiente di rivalutazione al21,1% anziché al 18,7%.Con il secondo motivo la Cassa deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di circa un fatto decisivo per ilgiudizio per avere la Corte d’appello omesso di esaminare iconteggi allegati da [OSCURATO:PERSONA] a contestazione dellarelazione tecnica su cui si basavano le pretese dell’originarioricorrente; e la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 co.1,n.3 c.p.c., con riferimento agli artt. 113 c.p.c., art. 17 comma2 del [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza, e la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 co.1 n.4 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello valutato la citata disposizioneregolamentare a mente della quale il tetto di reddito per ilpagamento dei contributi è sganciato dalla rivalutazione annuaessendo determinato autonomamente in considerazione dellasostenibilità del sistema previdenziale della Cassa eadeguatezza dei trattamenti, e per non aver accolto la domandadi ammissione della CTU facendo poi ricadere sulla CassaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025richiedente gli effetti di tale mancata ammissione, risolvNeunmderoo dsi ir accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026la carenza di accertamento dei fatti in un vizio di motivazionedella sentenza.Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazioneall’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 16 della L. n.576/1980, dell’art. 2033 c.c., delRegolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa delparziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta laprescrizione, dell’art. 4 del Regolamento prestazioniprevidenziali, per non avere considerato la corte territoriale chela rivalutazione dei redditi faccia sorgere un debito previdenzialenon versato, causativo della inefficacia di numerose annualità alfine del conseguimento del requisito contributivo per l’accessoalla pensione.

Sussisterebbe un debito contributivo nonprescritto nel decennio, sarebbero inefficaci gli anni di iscrizioneconnotati da omissione contributiva, e sussisterebbe un creditodella Cassa per indebito contributivo per aver versato rateipensionistici calcolati sulla base di anni di iscrizione privi diefficacia pensionistica.Con il quarto motivo di ricorso la Cassa lamenta in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2 della L. n.576/80, per avere la Corte di meritoerroneamente riconosciuto il diritto alla pensione calcolata sullabase dei redditi professionali ulteriormente rivalutati e non suiredditi professionali per i quali è stata effettivamente versata lacorrispettiva contribuzione previdenziale.2.

Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate senza specificare in cosa consisterebbero le violazioni,Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025ed in contrasto con orientamento giurisprudenziale conNturmaerroi odi. r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nel merito, sostiene la corretta interpretazione fornita nellaimpugnata sentenza.3.

Il ricorso può essere accolto limitatamente al quarto motivo.4.

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente: ilricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezzale censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per lequali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che variprecedenti di questa Corte sul tema sono intervenutisuccessivamente alla proposizione del ricorso originario,consolidandosi un orientamento di legittimità in materia nelcorso degli ultimi anni.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione dell’elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienzadel 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849,22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639,24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con ilcorale confronto delle parti e considerate le conclusioni in quellasede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disaminacompleta delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motividi ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sullequestioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazionepensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenzialicontrastanti.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20255.

Passando all’esame dei singoli motivi, rileva in primoN ulmueorog doi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’infondatezza della prima censura.5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta larivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensidell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiorerivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte(Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) haaffermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità aldisposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuorelativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioèl’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indiceISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) percui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 nonè norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024).

In particolare,il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturatedal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entratain vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai finidel loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei diecimigliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione didetti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindidal 1980.5.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non èsmentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni uniteNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferiNmumeenro tdoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980.

Tale sentenza hariguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione dellepensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione deiredditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensionesecondo il sistema retributivo.

Poiché le pensioni regolate dallaL. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982,le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione dellapensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980(ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata invigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno diprima erogazione, che tiene conto della svalutazioneintervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in dettasentenza viene spiegato che: facendo riferimento almeccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensionematurata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’annoimmediatamente successivo, ciò comporta che si prenda comebase di riferimento per operare la rivalutazione la delibera delconsiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso annodel pensionamento, che necessariamente farà riferimento allavariazione intervenuta nel corso dell’anno precedente.5.3 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, giàprima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturatia partire dal 1980.

Conferma della presente lettura degli artt.15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero laNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatNtuam erdo adi lr accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio diogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattromesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La prima tabelladeve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.5.4 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981.

La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione.

Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.5.5 - L’impugnata pronuncia risulta pertanto conforme alprincipio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattatealla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l’entitàdei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimentoai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982,va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art. 27, co.4 della stessa legge, e quindidal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’annoNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20251980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il N1um9e8ro0 d»i r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).6.

Il secondo motivo è inammissibile.6.1 - L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. n.134/2012,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Cortedi cassazione (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024) e vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censuraNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleN upmreorov dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026non legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante.In questo ambito non rientra la doglianza espressa dalricorrente, dovendosi altresì precisare che nel caso specifico,l’omesso esame dei conteggi di parte non integra un fattodecisivo e che la prospettata doglianza invoca, benvero, unnuovo giudizio da formulare sul proprio calcolo; e tuttavia, unavolta intrapreso l’itinerario interpretativo della rivalutazione deiredditi pensionabili a decorrere dal 1980, sarebbe statocontraddittorio accedere al conteggio della Cassa che invece, inprima applicazione della normativa, ne faceva risalire il calcoload annualità successive.

Quindi, indicata la traccia delladecorrenza e del quantum di rivalutazione, la Corte ha seguitouna modalità di calcolo divergente da quanto offerto dallaCassa.

D’altronde, poi i conteggi non sono documenti di provama costituiscono una base di calcolo ipotizzata a sostegno delleopposte tesi, e soprattutto non sono un fatto fenomenico,controverso, non esaminato.6.2 - Questa Corte ha anche precisato che nel paradigma delvizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non èinquadrabile la censura concernente la omessa valutazione diNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizioN umdeerov dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimentostorico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risultidalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord.13024/2022).

La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia dimerito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggettodi discussione fra le parti, di cui non sia stata operatavalutazione di merito, né illustra la rilevanza del metodo e degliesiti del conteggio di parte che non sarebbero stati esaminatidal giudice di merito.

Questa Corte ha anche affermato che ilgiudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumentodella consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionaledel giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabilenel giudizio di legittimità; e nell’ambito della nuova formulazionedell’art 360 n.5 c.p.c. il ricorrente non può limitarsi a denunciarel’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicarel’esistenza di uno o più fatti specifici il cui esame è stato omesso,il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come edil quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processualetra le parti e la loro decisività (sent. 7472/17); nel formulareosservazioni critiche, per lo più teoriche ed astratte,sull’argomentazione giudiziale espressa in sentenza, ilricorrente tralascia di indicare quale sia il fatto di cui sia statoomesso l’esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l’omessoesame e la decisione a sé sfavorevole della controversia,circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità delmotivo, chiaramente allegata in ricorso (ord. n. 29954/2022);e tali indicazioni, in dettaglio, sono carenti.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20256.3 - Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costNitumueisroc dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea alla violazione prospettataqualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che ilgiudice si è formato, in esito all'esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilitàdelle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cuiall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversainterpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte delgiudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dalgiudice di merito (ord. n.20553/2021).6.4 - Avuto riguardo alle violazioni di legge promiscuamenteriportate all’interno del medesimo secondo motivo di ricorso, siosserva che non integra una violazione della regola di decideresecondo diritto l’aver seguito o disatteso una disposizioneregolamentare di natura pattizia, né il rilievo è modificabile sottoil profilo, pure richiamato, dell’art. 132 co.1 n.4 c.p.c., peressere ricadute sulla parte che ha richiesto il mezzo istruttorionon ammesso le conseguenze proprie del mancatoaccertamento dei fatti, con ciò traducendosi in un vizio dimotivazione.

Si evidenzia che non soltanto la parte ricorrentenon ha individuato l’atto difensivo in cui sia stata richiesta laconsulenza tecnica d’ufficio, né l’esigenza istruttoria a tal fineprospettata, ma neppure riporta l’argomento valutativospiegato dai giudici di merito per respingere discrezionalmentela richiesta istruttoria.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20257.

Il terzo motivo è per un verso inammissibile e peNru maelrtor doi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenze del14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammissibileladdove deduce la violazione del Regolamento della Cassaadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006.

Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale.

Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20)».7.1 - Nel caso in esame il motivo non prospetta con la necessariaspecificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattualedi cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza ilRegolamento come norma direttamente violata.7.2 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità dianzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80.

Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è piùvolte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermandoche la contribuzione solo parziale non può impedire diconteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianitàcontributiva.

Non è inefficace l’annualità non coperta daintegrale contribuzione ma soltanto se essa non è effettiva(l’argomento viene di seguito sviluppato in riferimento alNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025successivo quarto motivo).

Gli ulteriori aspetti della rileNvumaenroz dai r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell’omissione contributiva tratteggiati nel terzo motivorifluiscono sul presupposto della ragione enunciata dalla Cassaa sostegno del quarto motivo (secondo il quale in ossequioall’art. 2 L.576/80 la pensione deve essere calcolata ecorrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stataeffettivamente corrisposta la contribuzione da parte delprofessionista), e sono di seguito esaminati.8.

Il quarto motivo di ricorso risulta invece fondato.

In esso siracchiudono questioni giuridiche intimamente connesse,afferenti a) la sussistenza, o meno, di un’obbligazionecontributiva derivata per effetto della rivalutazione dei redditipensionabili con riferimento all’indice medio annuo ISTAT del1980 (e non del 1981 come invece applicato dalla Cassa), b) lasussistenza, o meno, di un inadempimento contributivoimputabile agli assicurati e le conseguenze prodottedall’inadempimento; c) i riflessi conseguenziali o meno dellabase contributiva non versata sull’incremento pensionistico.8.1 - [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai principi di dirittoenunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dallealtre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del14/05/2025.

Con riferimento al tema della obbligazionecontributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabiliin ragione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980, questa Corteha ritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui larivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovveroirrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazionecontributiva.

Essa, al contrario, è parte integrante del reddito,di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai finidell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo dellaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025prestazione secondo il metodo retributivo, è determinanNtuem enroo dni r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEFrivalutato.

Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantumcontributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggiorimporto dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emergechiaramente dall’impianto della legge n.576.

Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) èaumentato periodicamente proprio in relazione alla variazionedell’indice ISTAT.

Per il contributo soggettivo di cui all’art.10,co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazionesull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione delreddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolarel’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suoriferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), vieneaumentato di anno in anno l’importo del contributo (inpercentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguitodi rivalutazione)».8.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1,lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispettoa quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deveconcludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazionecontributiva.

Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai finidel profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto traeffettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione.L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto chesiano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art. 11.

Nel caso di specierileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui allasola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unicaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025rilevante ai fini del diritto e della misura della pensiNounmeer o ddi ir accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a)dell’art.10, co.1).8.3 - Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabiledella obbligazione contributiva, secondo le sentenze del14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso dispecie, la convinzione di essere obbligati per una minor misuradell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attienenon all’inadempimento, il quale sussiste come violazionedell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 8.3 -Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditorebasta allegare l’inadempimento (v.

Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di averfatto tutto il possibile per adempiere.

Il tema della provaliberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andràquindi valutato in sede di giudizio di rinvio».8.4 - In ordine alle conseguenze dell’inadempimentodell’obbligazione contributiva (oggetto specifico del quartomotivo di ricorso), ed all’incidenza che esso abbia sulla misuradella pensione, si richiama il passaggio argomentativo dellecitate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, lapensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevatidieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultantiNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anterioNrumi earol ldai r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026maturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa Corte (v.Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19,Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa“integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essaserve a far computare l’annualità di anzianità contributiva.

Si èaggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si“commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restainapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Inparticolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che glianni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo dellapensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendocome base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato ilcontributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).

Ancora,la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia deigeometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), haaffermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».8.5 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi.

Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola purNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, mNuam ecroo dni r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo dellaprestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici.

Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v.

Corte Cost.n.67/18).

Premesso che nemmeno riguardo alle pensionicalcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èil rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito.

Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.8.6 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale oNbubmleirgo odi, r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata.

Pare opportuno aggiungere che proprio l’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni dà ragione dellairrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.8.7 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quartomotivo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazionedel principio di diritto, espresso nelle richiamate sentenze del14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenza forense, «iredditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione divecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti dacontribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso diapplicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazioneISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minorcontribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, lapensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento iredditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anzichésecondo quello maggiore dovuto».9.

Nelle memorie illustrative le parti ripropongono le medesimequestioni esaminate e decise, e non vi sono ragioni oconsiderazioni diverse tali da determinare la necessità diNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025discostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il CNoulmleergo idoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026intende dare continuità.10.

In conclusione merita accoglimento il solo quarto motivo diricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, per gliaccertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di dirittosopra richiamati.

La corte territoriale provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 11/12/2025.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5195 - controricorrente -avverso la sentenza n. 553/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 21/10/2024 R.G.N. 134/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025avvocato in pensione dal 2021, volta alla riliquidazioNnuem erdo dei lr accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026trattamento pensionistico di vecchiaia previa rivalutazione deipropri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuoISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo allasvalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), condecorrenza dal 1983, come invece aveva calcolato la CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, richiamati anche i propri precedenti dimerito su casi analoghi, e respinta l’originaria domandariconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’omessacontribuzione derivante dal pagamento di minori contributideterminati dalla rivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebitopensionistico conseguentemente generato con declaratoria diinefficacia degli anni per i quali non era stata versata l’integralecontribuzione, ha ritenuto applicabile l’art. 27, ult. co. L.n.576/80, di carattere generale e non transitorio, anche allepensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. Infine,mancando una omissione contributiva, ha respinto le richiestedi condanna al pagamento delle differenze contributive dovutein relazione al maggior indice di rivalutazione riconosciuto alpensionato e di dichiarazione di inefficacia degli anni per i qualiv’è stata parziale omissione contributiva.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20252. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza affidandosi a qNuumaetrto rdoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026motivi ai quali il professionista resiste con controricorso. Le partihanno depositato memorie illustrative.3. All’udienza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980, per averela corte territoriale erroneamente rivalutato i redditi pensionabilicon riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, invecedell’indice del 1981, applicando il coefficiente di rivalutazione al21,1% anziché al 18,7%.Con il secondo motivo la Cassa deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di circa un fatto decisivo per ilgiudizio per avere la Corte d’appello omesso di esaminare iconteggi allegati da [OSCURATO:PERSONA] a contestazione dellarelazione tecnica su cui si basavano le pretese dell’originarioricorrente; e la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 co.1,n.3 c.p.c., con riferimento agli artt. 113 c.p.c., art. 17 comma2 del [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza, e la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 co.1 n.4 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello valutato la citata disposizioneregolamentare a mente della quale il tetto di reddito per ilpagamento dei contributi è sganciato dalla rivalutazione annuaessendo determinato autonomamente in considerazione dellasostenibilità del sistema previdenziale della Cassa eadeguatezza dei trattamenti, e per non aver accolto la domandadi ammissione della CTU facendo poi ricadere sulla CassaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025richiedente gli effetti di tale mancata ammissione, risolvNeunmderoo dsi ir accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026la carenza di accertamento dei fatti in un vizio di motivazionedella sentenza.Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazioneall’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 16 della L. n.576/1980, dell’art. 2033 c.c., delRegolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa delparziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta laprescrizione, dell’art. 4 del Regolamento prestazioniprevidenziali, per non avere considerato la corte territoriale chela rivalutazione dei redditi faccia sorgere un debito previdenzialenon versato, causativo della inefficacia di numerose annualità alfine del conseguimento del requisito contributivo per l’accessoalla pensione. Sussisterebbe un debito contributivo nonprescritto nel decennio, sarebbero inefficaci gli anni di iscrizioneconnotati da omissione contributiva, e sussisterebbe un creditodella Cassa per indebito contributivo per aver versato rateipensionistici calcolati sulla base di anni di iscrizione privi diefficacia pensionistica.Con il quarto motivo di ricorso la Cassa lamenta in relazioneall’art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2 della L. n.576/80, per avere la Corte di meritoerroneamente riconosciuto il diritto alla pensione calcolata sullabase dei redditi professionali ulteriormente rivalutati e non suiredditi professionali per i quali è stata effettivamente versata lacorrispettiva contribuzione previdenziale.2. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate senza specificare in cosa consisterebbero le violazioni,Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025ed in contrasto con orientamento giurisprudenziale conNturmaerroi odi. r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nel merito, sostiene la corretta interpretazione fornita nellaimpugnata sentenza.3. Il ricorso può essere accolto limitatamente al quarto motivo.4. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente: ilricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezzale censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per lequali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che variprecedenti di questa Corte sul tema sono intervenutisuccessivamente alla proposizione del ricorso originario,consolidandosi un orientamento di legittimità in materia nelcorso degli ultimi anni.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione dell’elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienzadel 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849,22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639,24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con ilcorale confronto delle parti e considerate le conclusioni in quellasede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disaminacompleta delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motividi ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sullequestioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazionepensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenzialicontrastanti.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20255. Passando all’esame dei singoli motivi, rileva in primoN ulmueorog doi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’infondatezza della prima censura.5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta larivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensidell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiorerivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte(Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) haaffermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità aldisposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuorelativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioèl’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indiceISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) percui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 nonè norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare,il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturatedal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entratain vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai finidel loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei diecimigliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione didetti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindidal 1980.5.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non èsmentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni uniteNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferiNmumeenro tdoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza hariguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione dellepensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione deiredditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensionesecondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dallaL. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982,le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione dellapensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980(ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata invigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno diprima erogazione, che tiene conto della svalutazioneintervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in dettasentenza viene spiegato che: facendo riferimento almeccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensionematurata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’annoimmediatamente successivo, ciò comporta che si prenda comebase di riferimento per operare la rivalutazione la delibera delconsiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso annodel pensionamento, che necessariamente farà riferimento allavariazione intervenuta nel corso dell’anno precedente.5.3 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, giàprima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturatia partire dal 1980. Conferma della presente lettura degli artt.15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero laNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatNtuam erdo adi lr accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio diogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattromesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabelladeve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.5.4 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.5.5 - L’impugnata pronuncia risulta pertanto conforme alprincipio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattatealla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l’entitàdei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimentoai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982,va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art. 27, co.4 della stessa legge, e quindidal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’annoNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20251980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il N1um9e8ro0 d»i r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).6. Il secondo motivo è inammissibile.6.1 - L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. n.134/2012,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Cortedi cassazione (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024) e vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censuraNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleN upmreorov dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026non legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante.In questo ambito non rientra la doglianza espressa dalricorrente, dovendosi altresì precisare che nel caso specifico,l’omesso esame dei conteggi di parte non integra un fattodecisivo e che la prospettata doglianza invoca, benvero, unnuovo giudizio da formulare sul proprio calcolo; e tuttavia, unavolta intrapreso l’itinerario interpretativo della rivalutazione deiredditi pensionabili a decorrere dal 1980, sarebbe statocontraddittorio accedere al conteggio della Cassa che invece, inprima applicazione della normativa, ne faceva risalire il calcoload annualità successive. Quindi, indicata la traccia delladecorrenza e del quantum di rivalutazione, la Corte ha seguitouna modalità di calcolo divergente da quanto offerto dallaCassa. D’altronde, poi i conteggi non sono documenti di provama costituiscono una base di calcolo ipotizzata a sostegno delleopposte tesi, e soprattutto non sono un fatto fenomenico,controverso, non esaminato.6.2 - Questa Corte ha anche precisato che nel paradigma delvizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non èinquadrabile la censura concernente la omessa valutazione diNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizioN umdeerov dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimentostorico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risultidalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord.13024/2022). La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia dimerito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggettodi discussione fra le parti, di cui non sia stata operatavalutazione di merito, né illustra la rilevanza del metodo e degliesiti del conteggio di parte che non sarebbero stati esaminatidal giudice di merito. Questa Corte ha anche affermato che ilgiudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumentodella consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionaledel giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabilenel giudizio di legittimità; e nell’ambito della nuova formulazionedell’art 360 n.5 c.p.c. il ricorrente non può limitarsi a denunciarel’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicarel’esistenza di uno o più fatti specifici il cui esame è stato omesso,il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come edil quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processualetra le parti e la loro decisività (sent. 7472/17); nel formulareosservazioni critiche, per lo più teoriche ed astratte,sull’argomentazione giudiziale espressa in sentenza, ilricorrente tralascia di indicare quale sia il fatto di cui sia statoomesso l’esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l’omessoesame e la decisione a sé sfavorevole della controversia,circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità delmotivo, chiaramente allegata in ricorso (ord. n. 29954/2022);e tali indicazioni, in dettaglio, sono carenti.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20256.3 - Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costNitumueisroc dei r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea alla violazione prospettataqualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che ilgiudice si è formato, in esito all'esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilitàdelle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cuiall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversainterpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte delgiudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dalgiudice di merito (ord. n.20553/2021).6.4 - Avuto riguardo alle violazioni di legge promiscuamenteriportate all’interno del medesimo secondo motivo di ricorso, siosserva che non integra una violazione della regola di decideresecondo diritto l’aver seguito o disatteso una disposizioneregolamentare di natura pattizia, né il rilievo è modificabile sottoil profilo, pure richiamato, dell’art. 132 co.1 n.4 c.p.c., peressere ricadute sulla parte che ha richiesto il mezzo istruttorionon ammesso le conseguenze proprie del mancatoaccertamento dei fatti, con ciò traducendosi in un vizio dimotivazione. Si evidenzia che non soltanto la parte ricorrentenon ha individuato l’atto difensivo in cui sia stata richiesta laconsulenza tecnica d’ufficio, né l’esigenza istruttoria a tal fineprospettata, ma neppure riporta l’argomento valutativospiegato dai giudici di merito per respingere discrezionalmentela richiesta istruttoria.Numero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/20257. Il terzo motivo è per un verso inammissibile e peNru maelrtor doi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenze del14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammissibileladdove deduce la violazione del Regolamento della Cassaadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20)».7.1 - Nel caso in esame il motivo non prospetta con la necessariaspecificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattualedi cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza ilRegolamento come norma direttamente violata.7.2 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità dianzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è piùvolte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermandoche la contribuzione solo parziale non può impedire diconteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianitàcontributiva. Non è inefficace l’annualità non coperta daintegrale contribuzione ma soltanto se essa non è effettiva(l’argomento viene di seguito sviluppato in riferimento alNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025successivo quarto motivo). Gli ulteriori aspetti della rileNvumaenroz dai r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell’omissione contributiva tratteggiati nel terzo motivorifluiscono sul presupposto della ragione enunciata dalla Cassaa sostegno del quarto motivo (secondo il quale in ossequioall’art. 2 L.576/80 la pensione deve essere calcolata ecorrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stataeffettivamente corrisposta la contribuzione da parte delprofessionista), e sono di seguito esaminati.8. Il quarto motivo di ricorso risulta invece fondato. In esso siracchiudono questioni giuridiche intimamente connesse,afferenti a) la sussistenza, o meno, di un’obbligazionecontributiva derivata per effetto della rivalutazione dei redditipensionabili con riferimento all’indice medio annuo ISTAT del1980 (e non del 1981 come invece applicato dalla Cassa), b) lasussistenza, o meno, di un inadempimento contributivoimputabile agli assicurati e le conseguenze prodottedall’inadempimento; c) i riflessi conseguenziali o meno dellabase contributiva non versata sull’incremento pensionistico.8.1 - [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai principi di dirittoenunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dallealtre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del14/05/2025. Con riferimento al tema della obbligazionecontributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabiliin ragione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980, questa Corteha ritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui larivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovveroirrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazionecontributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito,di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai finidell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo dellaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025prestazione secondo il metodo retributivo, è determinanNtuem enroo dni r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEFrivalutato. Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantumcontributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggiorimporto dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emergechiaramente dall’impianto della legge n.576. Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) èaumentato periodicamente proprio in relazione alla variazionedell’indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10,co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazionesull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione delreddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolarel’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suoriferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), vieneaumentato di anno in anno l’importo del contributo (inpercentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguitodi rivalutazione)».8.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1,lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispettoa quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deveconcludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazionecontributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai finidel profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto traeffettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione.L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto chesiano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art. 11. Nel caso di specierileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui allasola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unicaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025rilevante ai fini del diritto e della misura della pensiNounmeer o ddi ir accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a)dell’art.10, co.1).8.3 - Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabiledella obbligazione contributiva, secondo le sentenze del14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso dispecie, la convinzione di essere obbligati per una minor misuradell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attienenon all’inadempimento, il quale sussiste come violazionedell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 8.3 -Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditorebasta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di averfatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della provaliberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andràquindi valutato in sede di giudizio di rinvio».8.4 - In ordine alle conseguenze dell’inadempimentodell’obbligazione contributiva (oggetto specifico del quartomotivo di ricorso), ed all’incidenza che esso abbia sulla misuradella pensione, si richiama il passaggio argomentativo dellecitate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, lapensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevatidieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultantiNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anterioNrumi earol ldai r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026maturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa Corte (v.Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19,Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa“integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essaserve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si èaggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si“commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restainapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. Inparticolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che glianni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo dellapensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendocome base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato ilcontributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora,la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia deigeometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), haaffermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».8.5 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola purNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, mNuam ecroo dni r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo dellaprestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost.n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensionicalcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èil rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.8.6 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siaNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale oNbubmleirgo odi, r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata. Pare opportuno aggiungere che proprio l’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni dà ragione dellairrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.8.7 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quartomotivo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazionedel principio di diritto, espresso nelle richiamate sentenze del14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenza forense, «iredditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione divecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti dacontribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso diapplicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazioneISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minorcontribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, lapensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento iredditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anzichésecondo quello maggiore dovuto».9. Nelle memorie illustrative le parti ripropongono le medesimequestioni esaminate e decise, e non vi sono ragioni oconsiderazioni diverse tali da determinare la necessità diNumero registro generale 9529/2025Numero sezionale 5195/2025discostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il CNoulmleergo idoi r accolta generale 8168/2026Data pubblicazione 01/04/2026intende dare continuità.10. In conclusione merita accoglimento il solo quarto motivo diricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, per gliaccertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di dirittosopra richiamati. La corte territoriale provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 11/12/2025.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 08168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris