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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 34748/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10064-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 907/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 664/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. l’[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Milano e conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10064/2023 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC assistenza forense chiedendo il ricalcolo della pensione dallo stesso percepita previa rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,1% intervenuta nel 1979 con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le differenze dei ratei pensionistici degli ultimi dieci anni a ritroso dalla domanda. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione decennale del diritto di chiedere edi ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico e proponendo domande riconvenzionali in via subordinata relative all’accertamento di contributi omessi, l’accertamento dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni non coperti da integrale contribuzione, l’eventuale calcolo del trattamento pensionistico sulla base dei soli redditi per i quali era stata versata la contribuzione.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 809/2022 accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Cassa a versare al ricorrente la somma di € 35.392,06 lordi alla data del 28.2.22, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.

2. Avverso la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e anche la Cassa forense.

La Corte di Appello di Milano, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 907/2022 depositata in data 02/11/2022, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e , rigettatoquello della Cassa forense, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della pensione sulla base dell’intero importo dei redditi derivante dall’applicazione, per l’anno 1980, del tasso di rivalutazione del 21,1%, confermando le restanti statuizioni di merito.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense articolando sette motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Considerato che

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente.

Il ricorso è specifico, rispetta il canone della autosufficienza e pone in questione problemi giuridici ampiamente dibattuti in giurisprudenza all’atto della sua presentazione.

Non sussiste doppia conforme nel merito preclusiva del riesame delle questioni dibattute perché si tratta di questioni giuridiche e relative alla interpretazione delle norme che presiedono alla liquidazione del trattamento pensionistico. 2.

Con il primo motivo si deduce violazione della norma di cui agli artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27 della L. n. 576/80, nonché del combinato disposto dell’art. 2 e 10 della L. 576/80 e dell’art.2116 c.c., avendo la impugnata sentenza affermato che la misura delcoefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui all’art. 2 della L. n. 576/80, al momento della sua entrata in vigore è del 21,1% anziché del 18,7%.

3. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare sul punto l’orientamento già consolidato di questa Corte ed espresso da ultimo da Cass. 09/09/2025, n. 24925 e da varie recenti pronunce (nel medesimo senso Cass. 23485/2025, 23486/2025, 23487/2025, 24443/2025 e 24444/2025).

4. In fattispecie analoghe alla presente, nelle quali era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass.27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979. 4.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v.

Cass.7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. Cass.n.27609/2024).

In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980. 4.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980.

Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.

Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente.

5. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. 5.1 -Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81. 5.2 - Non osta a quanto fin qui affermato il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981.

La delibera della Cassa, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.

Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.

6. Deve, per questa via, riaffermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10, 11 e 19 della L. n. 576/80 e dell’art. 3 della L. n. 335/95 e dell’art. 66 della L. n. 247/12, avendo stabilito la gravata sentenza che non vi sarebbero omissioni contributive a seguito della (erronea) rivalutazione del massimale con il nuovo coefficiente del 21,1% in sostituzione di quello del 18,7%.

8. Con il terzo motivo poi è denunciata laviolazione dell’art. 2 e 10 della L. n. 576/80 nonché dell’art. 3 della L. n. 335/95, in quantola sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il ricalcolo della pensione va effettuato sulla base di contributi omessi e non più versabili perchéprescritti.

9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

In proposito rileva il principio di diritto affermato da questa Corte nella pronuncia, già citata, Cass.09/09/2025, n. 24925 che recita «in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto» e rilevano le argomentazioni ampiamente spese a sostegno del principio di diritto ai punti da 7 a 11 della stessa pronuncia Cass. 24925/2025 e dai conformi precedenti ivi citati, argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.per qui di seguito ripetute e trascritte.

10. Con il quarto motivo è censurata la sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, 3, c.p.c. per la violazione dell’art. 2 della L. n. 576/80 e del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 c.c., in quanto ha dichiarato che devono ritenersi efficaci ai fini pensionistici anche gli anni non coperti da integrale contribuzione.

11. Con il quinto motivo, poi, si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 c.c., art. 2, 10, 19 della L. n. 576/80, art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, art. 66 della L. n. 274/2012, e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] del 16.12.05, approvato con decreto ministeriale

24.07.06. per avere indirettamente statuito la non esistenza di un indebito pensionistico a seguito della (erronea) rivalutazione del massimale con il nuovo coefficiente del 21,1% in sostituzione di quello del 18,7%, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

12. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati. 12.1 –I motivi sono inammissibili nella parte in cui deducono la violazione del Regolamento della Cassa adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006.

Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale.

Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20).

Ora, il motivo, pur citando nella rubrica l’art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.). 12.2 I motivi sono, poi, infondati nella parte in cui deducono che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L. n.576/80.

Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

13. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 442 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che ai crediti previdenziali oggetto della controversia debbano applicarsi congiuntamente interessie rivalutazione monetaria sul punto confermando la sentenza di primo grado.

14. Il motivo è fondato.

L’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 prevede che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda (…) L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

Inoltre, secondo la Corte costituzionale (n. 7 del 2017), la trasformazione delle Casse professionali, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza, per cui il divieto di cumulo si applica anche alla Cassa forense, in quanto appartiene alla categoria degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per i quali valgono le medesime ragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato (infatti, ai fini Istat, le Casse privatizzate sono ricomprese nella cd.

“finanza allargata”).

In proposito sussiste costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte espresso da ultimo da Cass.12/06/2023, n. 16598 nonché da Cass. 23/05/2023, n. 14200.

15. Con il settimo motivo è denunciataai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 20 della legge 576/80 per avere erroneamente stabilito che il diritto al ricalcolo della pensione non è soggetto a prescrizione decennale.

16. Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati .

La Corte di Appello ha effettivamente fondato la sua decisione sul presupposto che non potrebbe maturare alcuna prescrizione con riguardo al diritto alla riliquidazione dei ratei della pensione trattandosi di un diritto imprescrittibile attinente all’accertamento del diritto alla pensione.

17. La decisione merita censura perché, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte al diritto alla riliquidazione dei ratei, si applica il termine di prescrizione decennale sicch é possono essere riliquidati solo i ratei antecedenti al decennio dalla proposizione della domanda per i quali non sia maturata l’eccepita prescrizione.

17.1. Si consideri in proposito che «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.».

17.2. Ed ancora: la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti (Cass. 25/04/2025, n.10917).

17.3. Si consideri, infine, il più risalente principio secondo il quale: in materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] - ente con personalità di diritto privato - di re ttificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'INPS), siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione (Cass.13/01/2009,n. 501 ).

18. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo, del terzo, del sesto e del settimo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di diritto affermati; il ricorso va invece respinto con riguardo al primo, al quarto e al quinto motivo di ricorso.

P.Q.M accoglie il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo di ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10064-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 907/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 664/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. l’[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Milano e conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10064/2023 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC assistenza forense chiedendo il ricalcolo della pensione dallo stesso percepita previa rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,1% intervenuta nel 1979 con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le differenze dei ratei pensionistici degli ultimi dieci anni a ritroso dalla domanda. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione decennale del diritto di chiedere edi ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico e proponendo domande riconvenzionali in via subordinata relative all’accertamento di contributi omessi, l’accertamento dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni non coperti da integrale contribuzione, l’eventuale calcolo del trattamento pensionistico sulla base dei soli redditi per i quali era stata versata la contribuzione. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 809/2022 accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Cassa a versare al ricorrente la somma di € 35.392,06 lordi alla data del 28.2.22, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. 2. Avverso la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e anche la Cassa forense. La Corte di Appello di Milano, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 907/2022 depositata in data 02/11/2022, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e , rigettatoquello della Cassa forense, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della pensione sulla base dell’intero importo dei redditi derivante dall’applicazione, per l’anno 1980, del tasso di rivalutazione del 21,1%, confermando le restanti statuizioni di merito. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense articolando sette motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025. Considerato che 1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente. Il ricorso è specifico, rispetta il canone della autosufficienza e pone in questione problemi giuridici ampiamente dibattuti in giurisprudenza all’atto della sua presentazione. Non sussiste doppia conforme nel merito preclusiva del riesame delle questioni dibattute perché si tratta di questioni giuridiche e relative alla interpretazione delle norme che presiedono alla liquidazione del trattamento pensionistico. 2. Con il primo motivo si deduce violazione della norma di cui agli artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27 della L. n. 576/80, nonché del combinato disposto dell’art. 2 e 10 della L. 576/80 e dell’art.2116 c.c., avendo la impugnata sentenza affermato che la misura delcoefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui all’art. 2 della L. n. 576/80, al momento della sua entrata in vigore è del 21,1% anziché del 18,7%. 3. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare sul punto l’orientamento già consolidato di questa Corte ed espresso da ultimo da Cass. 09/09/2025, n. 24925 e da varie recenti pronunce (nel medesimo senso Cass. 23485/2025, 23486/2025, 23487/2025, 24443/2025 e 24444/2025). 4. In fattispecie analoghe alla presente, nelle quali era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass.27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979. 4.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. Cass.7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. Cass.n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980. 4.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente. 5. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. 5.1 -Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81. 5.2 - Non osta a quanto fin qui affermato il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80. 6. Deve, per questa via, riaffermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980» 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10, 11 e 19 della L. n. 576/80 e dell’art. 3 della L. n. 335/95 e dell’art. 66 della L. n. 247/12, avendo stabilito la gravata sentenza che non vi sarebbero omissioni contributive a seguito della (erronea) rivalutazione del massimale con il nuovo coefficiente del 21,1% in sostituzione di quello del 18,7%. 8. Con il terzo motivo poi è denunciata laviolazione dell’art. 2 e 10 della L. n. 576/80 nonché dell’art. 3 della L. n. 335/95, in quantola sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il ricalcolo della pensione va effettuato sulla base di contributi omessi e non più versabili perchéprescritti. 9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. In proposito rileva il principio di diritto affermato da questa Corte nella pronuncia, già citata, Cass.09/09/2025, n. 24925 che recita «in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto» e rilevano le argomentazioni ampiamente spese a sostegno del principio di diritto ai punti da 7 a 11 della stessa pronuncia Cass. 24925/2025 e dai conformi precedenti ivi citati, argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.per qui di seguito ripetute e trascritte. 10. Con il quarto motivo è censurata la sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, 3, c.p.c. per la violazione dell’art. 2 della L. n. 576/80 e del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 c.c., in quanto ha dichiarato che devono ritenersi efficaci ai fini pensionistici anche gli anni non coperti da integrale contribuzione. 11. Con il quinto motivo, poi, si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 c.c., art. 2, 10, 19 della L. n. 576/80, art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, art. 66 della L. n. 274/2012, e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] del 16.12.05, approvato con decreto ministeriale 24.07.06. per avere indirettamente statuito la non esistenza di un indebito pensionistico a seguito della (erronea) rivalutazione del massimale con il nuovo coefficiente del 21,1% in sostituzione di quello del 18,7%, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). 12. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati. 12.1 –I motivi sono inammissibili nella parte in cui deducono la violazione del Regolamento della Cassa adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20). Ora, il motivo, pur citando nella rubrica l’art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.). 12.2 I motivi sono, poi, infondati nella parte in cui deducono che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L. n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva. 13. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 442 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che ai crediti previdenziali oggetto della controversia debbano applicarsi congiuntamente interessie rivalutazione monetaria sul punto confermando la sentenza di primo grado. 14. Il motivo è fondato. L’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 prevede che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda (…) L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito». Inoltre, secondo la Corte costituzionale (n. 7 del 2017), la trasformazione delle Casse professionali, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza, per cui il divieto di cumulo si applica anche alla Cassa forense, in quanto appartiene alla categoria degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per i quali valgono le medesime ragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato (infatti, ai fini Istat, le Casse privatizzate sono ricomprese nella cd. “finanza allargata”). In proposito sussiste costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte espresso da ultimo da Cass.12/06/2023, n. 16598 nonché da Cass. 23/05/2023, n. 14200. 15. Con il settimo motivo è denunciataai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 20 della legge 576/80 per avere erroneamente stabilito che il diritto al ricalcolo della pensione non è soggetto a prescrizione decennale. 16. Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati . La Corte di Appello ha effettivamente fondato la sua decisione sul presupposto che non potrebbe maturare alcuna prescrizione con riguardo al diritto alla riliquidazione dei ratei della pensione trattandosi di un diritto imprescrittibile attinente all’accertamento del diritto alla pensione. 17. La decisione merita censura perché, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte al diritto alla riliquidazione dei ratei, si applica il termine di prescrizione decennale sicch é possono essere riliquidati solo i ratei antecedenti al decennio dalla proposizione della domanda per i quali non sia maturata l’eccepita prescrizione. 17.1. Si consideri in proposito che «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.». 17.2. Ed ancora: la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti (Cass. 25/04/2025, n.10917). 17.3. Si consideri, infine, il più risalente principio secondo il quale: in materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] - ente con personalità di diritto privato - di re ttificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'INPS), siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione (Cass.13/01/2009,n. 501 ). 18. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo, del terzo, del sesto e del settimo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di diritto affermati; il ricorso va invece respinto con riguardo al primo, al quarto e al quinto motivo di ricorso. P.Q.M accoglie il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo di ricorso
Sentenza Cassazione n. 34748/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris