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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 08006/2026

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ORDINANZAsul ricorso 392-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],5305 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 216/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 19/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 392/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20261.

La Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia Ddait a pubblicazione 31/03/2026primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avvocati in pensionerispettivamente dal dicembre 2005, giugno 2020, gennaio2016, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previarivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondol’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo allasvalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%),anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuoISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenza dal 1983, comeinvece aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense.La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di merito sucasi analoghi, e respingendo la domanda riconvenzionale dellaCassa Forense volta a conseguire l’omessa contribuzionederivante dal pagamento di minori contributi ove derivante dallarivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebito pensionisticoconseguentemente generato con declaratoria di inefficacia deglianni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione,ha ritenuto che l’art. 27, ult. co.

L. n.576/80 si applichi anchealle pensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.

IlRegolamento della Cassa, che vieta il computo, ai fini del calcolodella pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata unaparziale omissione contributiva non risulterebbe applicabileretroattivamente, siccome approvato nel 2006.

Infine, la Corteha respinto la domanda della Cassa di condanna al pagamentoNumero registro generale 392/2025delle differenze contributive dovute in relazione al maggiorN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e dDait a pubblicazione 31/03/2026dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata parzialeomissione contributiva.2.

Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattromotivi, a cui gli appellati, già vittoriosi in primo grado, resistonocon controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.3.

All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.Considerato che1.

Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, per non avere laCorte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980,applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per ladeterminazione della pensione nella misura del 21,1% anzichédel 18,7% a decorrere dal 1983.Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 436 c.p.c.e art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello sostanzialmenteriformato la statuizione di primo grado a favore della Cassasenza che gli appellati avessero proposto appello incidentalesulla circostanza che la rivalutazione determina un supplementodi onere contributivo ed un conseguente debito contributivo incapo agli avvocati in pensione verso Cassa.

Lamenta laricorrente che la Corte territoriale nel confermare la pronunciadel tribunale secondo la quale la Cassa nulla può pretendere perun debito contributivo emerso per sua “colpa” peraltroprescritto, abbia contraddittoriamente affermato che,diversamente dalla rivalutazione dei redditi ex art. 2, non èprevista dall’art. 10 la rivalutazione del contributo soggettivo eNumero registro generale 392/2025del reddito su cui debba calcolarsi, e che la rivalutazione nonN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026incide sull’entità della contribuzione, fondata ex art. 10 suDalt a pubblicazione 31/03/2026reddito netto; in tal modo la Corte d’appello nell’escludere cheall’esito della domanda di rivalutazione dei redditi emergesse undebito contributivo in capo agli avvocati ricorrenti, avevariformato, in assenza di appello incidentale dei professionisti inpensione, la parte di sentenza di tribunale in cui era statoaffermato che “si tratta di un debito contributivo prescritto”.Con il terzo motivo deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c. la violazione degli artt. 2, 10 e 16 L.576/1980, dell’art.2033 c.c. e del Regolamento per il recupero degli anni inefficacia causa del parziale versamento di contributi per i quali siaintervenuta prescrizione; la Cassa ritiene dunque l’inefficaciadelle annualità ai fini del conseguimento del requisitocontributivo per l’accesso alla pensione.Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 2 L.576/80 sotto un ulteriore profilo, per avere la CdAritenuto che i resistenti abbiano diritto alla pensione calcolatasulla base dei redditi ulteriormente rivalutati e non sui redditiprofessionali per i quali è stata effettivamente versata lacorrispettiva contribuzione previdenziale come riconosciuto daprecedenti pronunce di legittimità.1.1 - Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, laCassa ricorrente si riporta alle conclusioni del proprio attointroduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte daquesta Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esitodell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cd. sentenze “gemelle” nn.22836, 22849, 22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485,23486, 23487 del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025,Numero registro generale 392/2025nn. 24639, 24646 del 05.09.2025, nn. 24925, 24927 deNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20269/9/2025).

Data pubblicazione 31/03/20262.

I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposteall’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad unarivisitazione dei fatti di causa; inoltre, la ricorrente non avevafornito argomenti idonei a consentire un mutamento di indirizzoreso in materia dal giudice di legittimità.

Quantoall’interpretazione dell’art. 27 della Legge. 576/80 si tratterebbedi una norma generale che evita un vuoto rivalutativo in sede diprima applicazione della norma, facendo riferimento all’indicemedio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge(cioè al 1980).

Viene in rilievo, poi, la natura reddituale dellaCassa Forense, calcolata sui redditi rivalutati annualmente,mentre la pensione contributiva è prevista da altra disposizionedel Regolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiuntoanzianità contributiva ma quella anagrafica.

Nel ritenere esclusala sinergia tra redditi rivalutabili ed entità dei contributi, rilevanoi controricorrenti di non aver mai ricevuto alcun accertamentosulla continuità dell’esercizio della professione, e che l’effettivitàdella contribuzione è concetto diverso dalla integralità dellacontribuzione, per cui non andavano considerati invalidi oinefficaci gli anni non integralmente coperti, né andava esclusala natura negoziale dei regolamenti.

Concludono per il rigettodel primo e terzo motivo e per l’inammissibilità del secondo nonessendo stato riportato in ricorso il motivo di appello dal qualesi evincerebbe la contestazione della statuizione di primo gradoin punto di prescrizione, contraddetta poi in sentenza.3.

Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo.Numero registro generale 392/20254.

Preliminarmente sono respinte le eccezioni di inammissibilitàN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del ricorso avanzate dai controricorrenti: per un verso, il ricorsDoat a pubblicazione 31/03/2026è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza lecensure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le qualiessa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art.360-bis,n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti diquesta Corte sul tema sono intervenuti successivamente allaproposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento dilegittimità in materia si è formato solo in seguito ad esso.

Vaanche respinta l’eccezione di inammissibilità per avere la Cortedi merito deciso la questione sul coefficiente di rivalutazione inmodo conforme alla pronuncia di primo grado, poiché non èdedotto il vizio di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. e la censura,come formulata, non è inibita dalla previsione del quarto commadell’art. 360 c.p.c.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblica udienzadel 14/5/2025 con il corale confronto delle parti e consideratele conclusioni in quella sede svolte dal Procuratore Generale,considerazioni a svolgersi in questa sede sulla questione delsecondo motivo-; occorre poi evidenziare che il dibattito criticosu omissione contributiva e maggiore liquidazione pensionisticanon ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti.4.2 - Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez.

Un. n.8684/1996inerisce alla rivalutazione della pensione, non già allarivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle mediedi riferimento delle pensioni (in questa sede i professionistiNumero registro generale 392/2025richiedono la riliquidazione della pensione previa rivalutazioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del reddito pensionabile, facendo leva sull’art. 15 della L.576/8D0at a pubblicazione 31/03/2026dedicato alla disciplina della rivalutazione dei redditi, che soloper le modalità rivalutative richiama all’andamento dell’indiceISTAT di cui al successivo art. 16, dedicato alla rivalutazionedelle pensioni e dei contributi), ed affronta la questione delladecorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumentoapplicabile in concreto sulla singola pensione una volta chequesta sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita.La tematica in quella sede affrontata riguardava non l’ an o ilquantum della base reddituale pensionabile ma il quando equomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica, ivicontemplando “l’esigenza di sincronizzare i tempi di versamentodei contributi e di rivalutazione dei redditi annuali dichiarati” dalprofessionista con i tempi di rivalutazione delle pensioni inraffronto con l’impossibilità di ciascun decreto ministeriale “dioperare ed incidere sulle pensioni maturate nello stesso anno dimaturazione”, per addivenire ad un’interpretazione teleologicatendente a coniugare “l’impossibilità di rivalutare una pensionenon ancora erosa dal processo inflattivo” con la plausibilità di unraccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita airedditi e la rivalutazione della pensione in godimento sin dallasua maturazione.

Le recenti pronunce hanno tenuto distinta larivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi,quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto con precedentidecisioni, che avevano esaminato un diverso aspetto.4.3 - Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenzeSez.

Un. n.7270/04 e n.7281/04, chiamate a pronunciarsi sudomanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenze del14/5/2025 hanno tenuto conto con riferimento alla naturadell’art. 27 co. 4 L. 576/80 quale “criterio generale” utilizzabileNumero registro generale 392/2025per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suoN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026carattere di norma transitoria (ampiamente è affrontato il temDaat a pubblicazione 31/03/2026al par.6 “osservazioni conclusive” delle sentenze del 2004).

LeSezioni Unite hanno anche rammentato che il sistema normativodella previdenza forense, istituito con L. n. 6/1952 e più voltesottoposto a modifiche normative fino all’analitica disciplinadettata dalla L. 576/80, è “di tipo solidaristico, piuttosto chemutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischie contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tracontributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributiversati non vengono imputati alla pensione del singoloprofessionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva,provvedendo a determinare l’ammontare delle singole pensioni,che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo iparametri di legge”.

La natura solidaristica del sistemaprevidenziale in esame favorisce un collegamento funzionale deicontributi versati alla gestione collettiva della Cassa,allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi eprestazione, più aderente ad un sistema mutualisticoimprontato a scambio reciproco, sinallagmatico; e proprio ladisposizione dell’art. 10 ne sarebbe espressione attraverso ladistinzione di percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, inragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cuirivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenzaeffettuale, sulla base reddituale pensionabile e sulla entitàcontributiva.

Argomenti che, come si vedrà in seguito, sonoripresi e non sconfessati da questa Corte.Il tema del carattere solidaristico è stato affrontato ampiamentedalle pronunce della Corte Costituzionale, pure richiamate dallacontroricorrente, nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze dirimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n.Numero registro generale 392/202567/2018 (in cui, confermata la legittimità costituzionale dell’artN. umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/202610 L. 576/80, si afferma che anche dopo la trasformazione delDlaat a pubblicazione 31/03/2026Cassa in ente di diritto privato in forza del d.lgs. 509/94 el’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito ilcriterio solidaristico di base che rimane fondamento essenzialedi questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare).Tale connotazione solidaristica giustifica e legittimal’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizionedell’avvocato al suo regime previdenziale ed agli obblighicontributivi; l’assicurato, che obbligatoriamente accede alsistema previdenziale della Cassa (fondazione con personalitàgiuridica di diritto privato), “partecipa, nel complesso ed ingenerale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cuiintervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione dinatura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligocontributivo senza che sia necessario alcun più stretto edindividualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tracontribuzione e prestazioni.

È questo criterio solidaristico cheassicura la corrispondenza al paradigma della tutelaprevidenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.”.Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del14/5/2025, e di esso si farà applicazione nella vicenda in esame.4.4 - Il contrasto che il controricorso intenderebbe far emergerenon è quindi ravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronuncedi legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazionefornita dalla stessa parte sull’irrilevanza contributiva neltrattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nellamaggiorazione percentuale prospettata dai professionisti inpensione), a seguito di rivalutazione della base di calcoloreddituale censurata nel primo motivo di ricorso, conconseguenziali effetti sugli ulteriori motivi.Numero registro generale 392/20255.

Passando all’analisi in dettaglio dei motivi di ricorso, va inN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026breve sintesi ribadito, nell’ampia trattazione della tematica, uDnat a pubblicazione 31/03/2026quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nellamisura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e dinecessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondo ladisciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissionicontributive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA]; ne sono derivatialcuni principi di diritto esplicitati nelle sentenze rese per casianaloghi, che anche in questa sede vanno confermati, nonemergendo elementi nuovi che consentano di discostarsene.6.

Il primo motivo è infondato.

In fattispecie analoghe allapresente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamentopensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 inragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi(artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010,Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che larivalutazione dei redditi opera in conformità al dispostodell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativoall’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTATregistrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.6.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenutonella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04)per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024).

In particolare,che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dalprimo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata invigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non impedisce che, aiNumero registro generale 392/2025fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media deNi umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anterioDrait a pubblicazione 31/03/2026alla maturazione del diritto a pensione, operi previarivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata dellalegge, e quindi dal 1980.

Tale interpretazione non è smentitadalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nellaparte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981relativo al 1980.

La pronuncia aveva riguardato la diversatematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16,co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolarel’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelleche maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hannoaffermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla basedell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medioannuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindidell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tieneconto della svalutazione intervenuta nell’anno ancoraprecedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che:facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione dellapensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasianno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciòcomporta che si prenda come base di riferimento per operare larivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, chenecessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nelcorso dell’anno precedente.6.2 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art. 16), ma di rivalutare i redditi, giàNumero registro generale 392/2025prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire daNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20261980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturaDtait a pubblicazione 31/03/2026a partire dal 1980.6.3 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L.n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base alquale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero la tabelladei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consigliodi amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni annosulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesidall'entrata in vigore della presente legge.

La prima tabella deveessere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.6.4 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981.

La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione.

Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.6.5 - Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosila Corte d’appello attenuta al principio di diritto espresso nellepronunce del 14/5/2025 secondo il quale in tema di previdenzaNumero registro generale 392/2025forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo dellaN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturatDeat a pubblicazione 31/03/2026dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entratain vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 dellastessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuoISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980.7.

Il secondo motivo è per un verso inammissibile, per altroinfondato.

Va rilevato innanzitutto il difetto di autosufficienzanon essendo stato riportato il brano della sentenza di appello incui sia stata negata l’esistenza del debito contributivo che inprimo grado, affermandone implicitamente l’esistenza, sarebbestato dichiarato prescritto.

Nella illustrazione del motivovengono riportati stralci di argomentazioni attribuite allasentenza impugnata che tuttavia non si rinvengono, comepalesemente evincibile da un richiamo a numeri di pagina (pp.20 e 21) non esistenti in sentenza (composta di 11 fogli nellaimpaginazione dell’atto giudiziale allegato).

E ad ogni modo lacensura non è strutturata come devianza di ultrapetizione o deipoteri officiosi.

Nelle memorie illustrative della Cassa sembra,poi, dissolversi la ragione fondante la censura di carattereprocessuale, per violazione dell’art. 436 c.p.c., essendo statoapprofondito il tema inerente alla circostanza che larivalutazione dei redditi non comporta alcun ulteriore onerecontributivo in capo alla Cassa.7.1 - Il motivo è anche infondato.

Ove si intenda recuperare lacensura come error in judicando -pure promiscuamenteenunciata nella rubrica del motivo-, considerata la ragione delladoglianza sull’argomento che la rivalutazione del reddito nonincida sulla entità della contribuzione laddove la sentenza diprime cure ne aveva affermato la prescrizione, va egualmenteNumero registro generale 392/2025evidenziato che nel secondo motivo di ricorso non è riportato iNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026brano dell’atto difensivo di secondo grado nel quale gli appellatDia,t a pubblicazione 31/03/2026sul punto dell’omissione contributiva, ne avrebbero invocatol’inesistenza reiterando eventuali difese dispiegate nello stessosenso in primo grado.

Pur non risultando essere propostoappello incidentale sul punto, manca tuttavia il riferimento adun’eventuale specifica eccezione sollevata in primo grado che,qualora non sia stata espressamente riproposta in appello, siintenda rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., fermo restandoche la prescrizione costituisce una questione preliminare dimerito e che non possa escludersene l’affermazione solutoriacome ragione più liquida (manca anche in tal caso lariproduzione del brano della sentenza di primo grado di cui, inricorso, è stato trascritto il solo dispositivo).

È stato affermatoda questa Corte che la parte pienamente vittoriosa in primogrado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non hal'onere di proporre appello incidentale in relazione alle propriedomande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficientela loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione(sent. 19755/25; del pari, ord. 33649/23), ma neppure sarebbestata necessaria visto l’esito favorevole della pronuncia.

Anchein tal caso, una contraria prospettazione richiede l’allegazionedell’atto difensivo degli appellati in secondo grado.8.

Collegata al tema di fondo affrontato nel secondo motivo, èla questione della rideterminazione pensionistica in mancanzadella correlata contribuzione previdenziale, oggetto del quartomotivo di ricorso, che quindi viene anticipatamente trattato.

LaCassa non afferma espressamente di dolersi della respintadomanda riconvenzionale inerente al recupero dell’omissionecontributiva determinata a seguito della rivalutazione del tettoreddituale fondante la base contributiva, ma si duole dellaNumero registro generale 392/2025pronuncia di rigetto dell’appello, contraddittoria sotto il profiloN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026della già respinta pretesa per un debito contributivo prescrittDoat a pubblicazione 31/03/2026ed imputabile alla Cassa.

La censura elevata nel secondomotivo, trasposta sotto il profilo di una contrarietà ad ungiudicato implicito sull’an della pretesa ancorché non esigibileperché prescritta e di una pronuncia resa in mancanza di unappello incidentale dei professionisti sulla insussistenzadell’obbligo a coprire un’omissione contributiva generata dallarivalutazione reddituale, sottende in realtà, attraverso il profilodella violazione di legge, un invito a rivalutare la sussistenzadell’obbligo contributivo; occorre allora verificare che incidenzaesso abbia sulla misura della pensione, oggetto specifico didoglianza al quarto motivo.8.2 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione divecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione econtribuzione”, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditiprofessionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazionirelative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione deldiritto a pensione.8.3 - Questa Corte (v.

Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo diaffermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2,che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che,sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità dianzianità contributiva.

Si è aggiunto in tali pronunce che lapensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzioneeffettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni inassenza di contribuzione, principio che vige per il lavorodipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberiprofessionisti.

In particolare, è stato specificato dalla sentenzaNumero registro generale 392/2025n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nDealt a pubblicazione 31/03/2026calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie“prendendo come base il reddito sul quale è statoeffettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. ancheCass. 26962/2013).

Ancora, la sentenza n.15643/18, relativaalla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 L.n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L.n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo“effettiva” «introduce un parametro di commisurazione dellapensione alla contribuzione "effettivamente" versata».8.4 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi.

Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pursempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma conil limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo dellaprestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici.

Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v.

Corte Cost.n.67/18).

Premesso che nemmeno riguardo alle pensioniNumero registro generale 392/2025calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si Dèat a pubblicazione 31/03/2026mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito.

Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria -quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata.8.5 - Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni dà ragionedell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.8.6 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quartomotivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversaNumero registro generale 392/2025composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del principio di diritto secondo il quale in tema di previdenzDaat a pubblicazione 31/03/2026forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo dellapensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quellicoperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, incaso di applicazione su tali redditi di un coefficiente dirivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendoa riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficienteapplicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.9.

Infine, ritornando al terzo motivo, esso, come analogamentegià valutato nelle precedenti citate pronunce di questa Corte èper un verso inammissibile e per altro infondato.

È inammissibileladdove deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., laviolazione del Regolamento della Cassa (quello adottato il16.12.2005, e approvato nel 2006).

Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale.

Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20), non già subspecie di violazione di norma di legge ex se, assumendo ilricorrente, nella sostanza, il Regolamento come normadirettamente violata ai sensi del’art.360, co.1, n.3 c.p.c.9.1- Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità diNumero registro generale 392/2025anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentoN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 LDa.t a pubblicazione 31/03/2026n.576/80.

Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è piùvolte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermandoche la contribuzione solo parziale non può impedire diconteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianitàcontributiva.10.

In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenutaai principi sopra enunciati, va cassata con riferimento al motivodi ricorso accolto -il quarto-, respinti gli altri, anche per gliulteriori approfondimenti di merito ivi richiamati; si disponepertanto il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, respinti gli altri,cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,anche per le spese di lite del presente giudizio.Roma, deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 392-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],5305 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 216/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 19/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 392/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20261. La Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia Ddait a pubblicazione 31/03/2026primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avvocati in pensionerispettivamente dal dicembre 2005, giugno 2020, gennaio2016, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previarivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondol’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo allasvalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%),anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuoISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenza dal 1983, comeinvece aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense.La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di merito sucasi analoghi, e respingendo la domanda riconvenzionale dellaCassa Forense volta a conseguire l’omessa contribuzionederivante dal pagamento di minori contributi ove derivante dallarivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebito pensionisticoconseguentemente generato con declaratoria di inefficacia deglianni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione,ha ritenuto che l’art. 27, ult. co. L. n.576/80 si applichi anchealle pensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. IlRegolamento della Cassa, che vieta il computo, ai fini del calcolodella pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata unaparziale omissione contributiva non risulterebbe applicabileretroattivamente, siccome approvato nel 2006. Infine, la Corteha respinto la domanda della Cassa di condanna al pagamentoNumero registro generale 392/2025delle differenze contributive dovute in relazione al maggiorN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e dDait a pubblicazione 31/03/2026dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata parzialeomissione contributiva.2. Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattromotivi, a cui gli appellati, già vittoriosi in primo grado, resistonocon controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.3. All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.Considerato che1. Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, per non avere laCorte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980,applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per ladeterminazione della pensione nella misura del 21,1% anzichédel 18,7% a decorrere dal 1983.Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 436 c.p.c.e art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello sostanzialmenteriformato la statuizione di primo grado a favore della Cassasenza che gli appellati avessero proposto appello incidentalesulla circostanza che la rivalutazione determina un supplementodi onere contributivo ed un conseguente debito contributivo incapo agli avvocati in pensione verso Cassa. Lamenta laricorrente che la Corte territoriale nel confermare la pronunciadel tribunale secondo la quale la Cassa nulla può pretendere perun debito contributivo emerso per sua “colpa” peraltroprescritto, abbia contraddittoriamente affermato che,diversamente dalla rivalutazione dei redditi ex art. 2, non èprevista dall’art. 10 la rivalutazione del contributo soggettivo eNumero registro generale 392/2025del reddito su cui debba calcolarsi, e che la rivalutazione nonN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026incide sull’entità della contribuzione, fondata ex art. 10 suDalt a pubblicazione 31/03/2026reddito netto; in tal modo la Corte d’appello nell’escludere cheall’esito della domanda di rivalutazione dei redditi emergesse undebito contributivo in capo agli avvocati ricorrenti, avevariformato, in assenza di appello incidentale dei professionisti inpensione, la parte di sentenza di tribunale in cui era statoaffermato che “si tratta di un debito contributivo prescritto”.Con il terzo motivo deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c. la violazione degli artt. 2, 10 e 16 L.576/1980, dell’art.2033 c.c. e del Regolamento per il recupero degli anni inefficacia causa del parziale versamento di contributi per i quali siaintervenuta prescrizione; la Cassa ritiene dunque l’inefficaciadelle annualità ai fini del conseguimento del requisitocontributivo per l’accesso alla pensione.Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 2 L.576/80 sotto un ulteriore profilo, per avere la CdAritenuto che i resistenti abbiano diritto alla pensione calcolatasulla base dei redditi ulteriormente rivalutati e non sui redditiprofessionali per i quali è stata effettivamente versata lacorrispettiva contribuzione previdenziale come riconosciuto daprecedenti pronunce di legittimità.1.1 - Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, laCassa ricorrente si riporta alle conclusioni del proprio attointroduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte daquesta Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esitodell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cd. sentenze “gemelle” nn.22836, 22849, 22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485,23486, 23487 del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025,Numero registro generale 392/2025nn. 24639, 24646 del 05.09.2025, nn. 24925, 24927 deNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20269/9/2025). Data pubblicazione 31/03/20262. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposteall’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad unarivisitazione dei fatti di causa; inoltre, la ricorrente non avevafornito argomenti idonei a consentire un mutamento di indirizzoreso in materia dal giudice di legittimità. Quantoall’interpretazione dell’art. 27 della Legge. 576/80 si tratterebbedi una norma generale che evita un vuoto rivalutativo in sede diprima applicazione della norma, facendo riferimento all’indicemedio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge(cioè al 1980). Viene in rilievo, poi, la natura reddituale dellaCassa Forense, calcolata sui redditi rivalutati annualmente,mentre la pensione contributiva è prevista da altra disposizionedel Regolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiuntoanzianità contributiva ma quella anagrafica. Nel ritenere esclusala sinergia tra redditi rivalutabili ed entità dei contributi, rilevanoi controricorrenti di non aver mai ricevuto alcun accertamentosulla continuità dell’esercizio della professione, e che l’effettivitàdella contribuzione è concetto diverso dalla integralità dellacontribuzione, per cui non andavano considerati invalidi oinefficaci gli anni non integralmente coperti, né andava esclusala natura negoziale dei regolamenti. Concludono per il rigettodel primo e terzo motivo e per l’inammissibilità del secondo nonessendo stato riportato in ricorso il motivo di appello dal qualesi evincerebbe la contestazione della statuizione di primo gradoin punto di prescrizione, contraddetta poi in sentenza.3. Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo.Numero registro generale 392/20254. Preliminarmente sono respinte le eccezioni di inammissibilitàN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del ricorso avanzate dai controricorrenti: per un verso, il ricorsDoat a pubblicazione 31/03/2026è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza lecensure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le qualiessa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art.360-bis,n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti diquesta Corte sul tema sono intervenuti successivamente allaproposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento dilegittimità in materia si è formato solo in seguito ad esso. Vaanche respinta l’eccezione di inammissibilità per avere la Cortedi merito deciso la questione sul coefficiente di rivalutazione inmodo conforme alla pronuncia di primo grado, poiché non èdedotto il vizio di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. e la censura,come formulata, non è inibita dalla previsione del quarto commadell’art. 360 c.p.c.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblica udienzadel 14/5/2025 con il corale confronto delle parti e consideratele conclusioni in quella sede svolte dal Procuratore Generale,considerazioni a svolgersi in questa sede sulla questione delsecondo motivo-; occorre poi evidenziare che il dibattito criticosu omissione contributiva e maggiore liquidazione pensionisticanon ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti.4.2 - Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n.8684/1996inerisce alla rivalutazione della pensione, non già allarivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle mediedi riferimento delle pensioni (in questa sede i professionistiNumero registro generale 392/2025richiedono la riliquidazione della pensione previa rivalutazioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del reddito pensionabile, facendo leva sull’art. 15 della L.576/8D0at a pubblicazione 31/03/2026dedicato alla disciplina della rivalutazione dei redditi, che soloper le modalità rivalutative richiama all’andamento dell’indiceISTAT di cui al successivo art. 16, dedicato alla rivalutazionedelle pensioni e dei contributi), ed affronta la questione delladecorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumentoapplicabile in concreto sulla singola pensione una volta chequesta sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita.La tematica in quella sede affrontata riguardava non l’ an o ilquantum della base reddituale pensionabile ma il quando equomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica, ivicontemplando “l’esigenza di sincronizzare i tempi di versamentodei contributi e di rivalutazione dei redditi annuali dichiarati” dalprofessionista con i tempi di rivalutazione delle pensioni inraffronto con l’impossibilità di ciascun decreto ministeriale “dioperare ed incidere sulle pensioni maturate nello stesso anno dimaturazione”, per addivenire ad un’interpretazione teleologicatendente a coniugare “l’impossibilità di rivalutare una pensionenon ancora erosa dal processo inflattivo” con la plausibilità di unraccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita airedditi e la rivalutazione della pensione in godimento sin dallasua maturazione. Le recenti pronunce hanno tenuto distinta larivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi,quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto con precedentidecisioni, che avevano esaminato un diverso aspetto.4.3 - Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenzeSez. Un. n.7270/04 e n.7281/04, chiamate a pronunciarsi sudomanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenze del14/5/2025 hanno tenuto conto con riferimento alla naturadell’art. 27 co. 4 L. 576/80 quale “criterio generale” utilizzabileNumero registro generale 392/2025per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suoN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026carattere di norma transitoria (ampiamente è affrontato il temDaat a pubblicazione 31/03/2026al par.6 “osservazioni conclusive” delle sentenze del 2004). LeSezioni Unite hanno anche rammentato che il sistema normativodella previdenza forense, istituito con L. n. 6/1952 e più voltesottoposto a modifiche normative fino all’analitica disciplinadettata dalla L. 576/80, è “di tipo solidaristico, piuttosto chemutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischie contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tracontributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributiversati non vengono imputati alla pensione del singoloprofessionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva,provvedendo a determinare l’ammontare delle singole pensioni,che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo iparametri di legge”. La natura solidaristica del sistemaprevidenziale in esame favorisce un collegamento funzionale deicontributi versati alla gestione collettiva della Cassa,allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi eprestazione, più aderente ad un sistema mutualisticoimprontato a scambio reciproco, sinallagmatico; e proprio ladisposizione dell’art. 10 ne sarebbe espressione attraverso ladistinzione di percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, inragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cuirivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenzaeffettuale, sulla base reddituale pensionabile e sulla entitàcontributiva. Argomenti che, come si vedrà in seguito, sonoripresi e non sconfessati da questa Corte.Il tema del carattere solidaristico è stato affrontato ampiamentedalle pronunce della Corte Costituzionale, pure richiamate dallacontroricorrente, nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze dirimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n.Numero registro generale 392/202567/2018 (in cui, confermata la legittimità costituzionale dell’artN. umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/202610 L. 576/80, si afferma che anche dopo la trasformazione delDlaat a pubblicazione 31/03/2026Cassa in ente di diritto privato in forza del d.lgs. 509/94 el’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito ilcriterio solidaristico di base che rimane fondamento essenzialedi questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare).Tale connotazione solidaristica giustifica e legittimal’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizionedell’avvocato al suo regime previdenziale ed agli obblighicontributivi; l’assicurato, che obbligatoriamente accede alsistema previdenziale della Cassa (fondazione con personalitàgiuridica di diritto privato), “partecipa, nel complesso ed ingenerale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cuiintervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione dinatura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligocontributivo senza che sia necessario alcun più stretto edindividualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tracontribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico cheassicura la corrispondenza al paradigma della tutelaprevidenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.”.Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del14/5/2025, e di esso si farà applicazione nella vicenda in esame.4.4 - Il contrasto che il controricorso intenderebbe far emergerenon è quindi ravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronuncedi legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazionefornita dalla stessa parte sull’irrilevanza contributiva neltrattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nellamaggiorazione percentuale prospettata dai professionisti inpensione), a seguito di rivalutazione della base di calcoloreddituale censurata nel primo motivo di ricorso, conconseguenziali effetti sugli ulteriori motivi.Numero registro generale 392/20255. Passando all’analisi in dettaglio dei motivi di ricorso, va inN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026breve sintesi ribadito, nell’ampia trattazione della tematica, uDnat a pubblicazione 31/03/2026quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nellamisura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e dinecessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondo ladisciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissionicontributive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA]; ne sono derivatialcuni principi di diritto esplicitati nelle sentenze rese per casianaloghi, che anche in questa sede vanno confermati, nonemergendo elementi nuovi che consentano di discostarsene.6. Il primo motivo è infondato. In fattispecie analoghe allapresente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamentopensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 inragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi(artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010,Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che larivalutazione dei redditi opera in conformità al dispostodell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativoall’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTATregistrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.6.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenutonella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04)per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare,che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dalprimo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata invigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non impedisce che, aiNumero registro generale 392/2025fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media deNi umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anterioDrait a pubblicazione 31/03/2026alla maturazione del diritto a pensione, operi previarivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata dellalegge, e quindi dal 1980. Tale interpretazione non è smentitadalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nellaparte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981relativo al 1980. La pronuncia aveva riguardato la diversatematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16,co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolarel’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelleche maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hannoaffermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla basedell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medioannuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindidell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tieneconto della svalutazione intervenuta nell’anno ancoraprecedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che:facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione dellapensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasianno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciòcomporta che si prenda come base di riferimento per operare larivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, chenecessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nelcorso dell’anno precedente.6.2 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art. 16), ma di rivalutare i redditi, giàNumero registro generale 392/2025prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire daNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/20261980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturaDtait a pubblicazione 31/03/2026a partire dal 1980.6.3 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L.n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base alquale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero la tabelladei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consigliodi amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni annosulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesidall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deveessere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.6.4 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.6.5 - Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosila Corte d’appello attenuta al principio di diritto espresso nellepronunce del 14/5/2025 secondo il quale in tema di previdenzaNumero registro generale 392/2025forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo dellaN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturatDeat a pubblicazione 31/03/2026dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entratain vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 dellastessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuoISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980.7. Il secondo motivo è per un verso inammissibile, per altroinfondato. Va rilevato innanzitutto il difetto di autosufficienzanon essendo stato riportato il brano della sentenza di appello incui sia stata negata l’esistenza del debito contributivo che inprimo grado, affermandone implicitamente l’esistenza, sarebbestato dichiarato prescritto. Nella illustrazione del motivovengono riportati stralci di argomentazioni attribuite allasentenza impugnata che tuttavia non si rinvengono, comepalesemente evincibile da un richiamo a numeri di pagina (pp.20 e 21) non esistenti in sentenza (composta di 11 fogli nellaimpaginazione dell’atto giudiziale allegato). E ad ogni modo lacensura non è strutturata come devianza di ultrapetizione o deipoteri officiosi. Nelle memorie illustrative della Cassa sembra,poi, dissolversi la ragione fondante la censura di carattereprocessuale, per violazione dell’art. 436 c.p.c., essendo statoapprofondito il tema inerente alla circostanza che larivalutazione dei redditi non comporta alcun ulteriore onerecontributivo in capo alla Cassa.7.1 - Il motivo è anche infondato. Ove si intenda recuperare lacensura come error in judicando -pure promiscuamenteenunciata nella rubrica del motivo-, considerata la ragione delladoglianza sull’argomento che la rivalutazione del reddito nonincida sulla entità della contribuzione laddove la sentenza diprime cure ne aveva affermato la prescrizione, va egualmenteNumero registro generale 392/2025evidenziato che nel secondo motivo di ricorso non è riportato iNl umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026brano dell’atto difensivo di secondo grado nel quale gli appellatDia,t a pubblicazione 31/03/2026sul punto dell’omissione contributiva, ne avrebbero invocatol’inesistenza reiterando eventuali difese dispiegate nello stessosenso in primo grado. Pur non risultando essere propostoappello incidentale sul punto, manca tuttavia il riferimento adun’eventuale specifica eccezione sollevata in primo grado che,qualora non sia stata espressamente riproposta in appello, siintenda rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., fermo restandoche la prescrizione costituisce una questione preliminare dimerito e che non possa escludersene l’affermazione solutoriacome ragione più liquida (manca anche in tal caso lariproduzione del brano della sentenza di primo grado di cui, inricorso, è stato trascritto il solo dispositivo). È stato affermatoda questa Corte che la parte pienamente vittoriosa in primogrado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non hal'onere di proporre appello incidentale in relazione alle propriedomande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficientela loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione(sent. 19755/25; del pari, ord. 33649/23), ma neppure sarebbestata necessaria visto l’esito favorevole della pronuncia. Anchein tal caso, una contraria prospettazione richiede l’allegazionedell’atto difensivo degli appellati in secondo grado.8. Collegata al tema di fondo affrontato nel secondo motivo, èla questione della rideterminazione pensionistica in mancanzadella correlata contribuzione previdenziale, oggetto del quartomotivo di ricorso, che quindi viene anticipatamente trattato. LaCassa non afferma espressamente di dolersi della respintadomanda riconvenzionale inerente al recupero dell’omissionecontributiva determinata a seguito della rivalutazione del tettoreddituale fondante la base contributiva, ma si duole dellaNumero registro generale 392/2025pronuncia di rigetto dell’appello, contraddittoria sotto il profiloN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026della già respinta pretesa per un debito contributivo prescrittDoat a pubblicazione 31/03/2026ed imputabile alla Cassa. La censura elevata nel secondomotivo, trasposta sotto il profilo di una contrarietà ad ungiudicato implicito sull’an della pretesa ancorché non esigibileperché prescritta e di una pronuncia resa in mancanza di unappello incidentale dei professionisti sulla insussistenzadell’obbligo a coprire un’omissione contributiva generata dallarivalutazione reddituale, sottende in realtà, attraverso il profilodella violazione di legge, un invito a rivalutare la sussistenzadell’obbligo contributivo; occorre allora verificare che incidenzaesso abbia sulla misura della pensione, oggetto specifico didoglianza al quarto motivo.8.2 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione divecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione econtribuzione”, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditiprofessionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazionirelative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione deldiritto a pensione.8.3 - Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo diaffermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2,che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che,sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità dianzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che lapensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzioneeffettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni inassenza di contribuzione, principio che vige per il lavorodipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberiprofessionisti. In particolare, è stato specificato dalla sentenzaNumero registro generale 392/2025n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nDealt a pubblicazione 31/03/2026calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie“prendendo come base il reddito sul quale è statoeffettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. ancheCass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18, relativaalla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 L.n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L.n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo“effettiva” «introduce un parametro di commisurazione dellapensione alla contribuzione "effettivamente" versata».8.4 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pursempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma conil limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo dellaprestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost.n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioniNumero registro generale 392/2025calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si Dèat a pubblicazione 31/03/2026mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria -quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata.8.5 - Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni dà ragionedell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.8.6 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quartomotivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversaNumero registro generale 392/2025composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazioneN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026del principio di diritto secondo il quale in tema di previdenzDaat a pubblicazione 31/03/2026forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo dellapensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quellicoperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, incaso di applicazione su tali redditi di un coefficiente dirivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendoa riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficienteapplicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.9. Infine, ritornando al terzo motivo, esso, come analogamentegià valutato nelle precedenti citate pronunce di questa Corte èper un verso inammissibile e per altro infondato. È inammissibileladdove deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., laviolazione del Regolamento della Cassa (quello adottato il16.12.2005, e approvato nel 2006). Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20), non già subspecie di violazione di norma di legge ex se, assumendo ilricorrente, nella sostanza, il Regolamento come normadirettamente violata ai sensi del’art.360, co.1, n.3 c.p.c.9.1- Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità diNumero registro generale 392/2025anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentoN umero sezionale 5305/2025Numero di raccolta generale 8006/2026integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 LDa.t a pubblicazione 31/03/2026n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è piùvolte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermandoche la contribuzione solo parziale non può impedire diconteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianitàcontributiva.10. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenutaai principi sopra enunciati, va cassata con riferimento al motivodi ricorso accolto -il quarto-, respinti gli altri, anche per gliulteriori approfondimenti di merito ivi richiamati; si disponepertanto il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, respinti gli altri,cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,anche per le spese di lite del presente giudizio.Roma, deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 08006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris