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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08007/2026

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ORDINANZAsul ricorso 10293-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] FORENSE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2025 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],5196 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 860/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 08/11/2024 R.G.N. 641/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diN upmreirmo doi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] eCicorella [OSCURATO:PERSONA], avvocati in pensione, volta allariliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia previarivalutazione ex art.16 della legge n.576/1980 dei propri redditia partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980(pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indicemedio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazioneintercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenzadal 1983, come invece aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, richiamati i propri precedenti di merito sucasi analoghi, e respinta la domanda riconvenzionale dellaCassa Forense volta a conseguire l’omessa contribuzionederivante dal pagamento di minori contributi determinati dallarivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebito pensionisticoconseguentemente generato con declaratoria di inefficacia deglianni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione,ha ritenuto che l’art. 27, ult. co.

L. n.576/80 si applichi anchealle pensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.

IlRegolamento della Cassa approvato nel 2006, che vieta ilcomputo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni diiscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissionecontributiva, non risulterebbe applicabile retroattivamente.Infine, la Corte ha respinto la domanda della Cassa di condannaal pagamento delle differenze contributive dovute in relazioneal maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata pNaurmzeirao ldei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026omissione contributiva.2.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali gli Avvocati resistono concontroricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.3.

All’udienza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980,nonché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 della legge n.576/80, ed art. 2116 cod. civ., c.c., per avere la corteterritoriale erroneamente rivalutato i redditi pensionabili conriferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, invecedell’indice del 1981, applicando il coefficiente di rivalutazione al21,1% anziché al 18,7%Con il secondo motivo di ricorso la Cassa lamenta in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 11 e 19 della L. n.576/80, dell’art.3 co. 9 dellalegge n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, per avere lacorte errato nel rigettare la domanda riconvenzionale relativa alpagamento dei maggiori contributi dovuti in forza dellariliquidazione di un nuovo e maggiore massimalereddituale/contributivo.Nel successivo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.2, 10, e 19 della legge n.576/80 edell’art. 3, della legge n.335/95, per avere la corte territorialeNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025errato nel condannare la Cassa al pagamento delle diffNeurmeenroz dei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei ratei di pensione già erogati, determinati anche sulla basedi contribuzione non versata e non versabile perché prescritta.Con il quarto motivo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli 1362 e 2116 cod. civ.,degli artt.2, 10, 19 della L. n.576/1980, dell’art.3 co. 9 della L.n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, in relazione all’art.1del Regolamento della Cassa 16.12.2005, approvato nel 2006,per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inesistentel’omissione contributiva dedotta dalla Cassa, ritenendo validi, aifini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale, e nonaver dichiarato l’inefficacia ai fini pensionistici degli anni per iquali v’è stata parziale omissione contributiva.2.

I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposteall’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad unarivisitazione dei fatti di causa; inoltre, la ricorrente non avevafornito argomenti idonei a consentire un mutamento di indirizzoreso in materia dal giudice di legittimità.

Quantoall’interpretazione dell’art. 27 della L. 576/80 si tratterebbe diuna norma generale che evita un vuoto rivalutativo in sede diprima applicazione della norma, facendo riferimento all’indicemedio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge(cioè al 1980).

Viene in rilievo, poi, la natura reddituale dellaCassa Forense, calcolata sui redditi rivalutati annualmente,mentre la pensione contributiva è prevista da altra disposizionedel Regolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiuntoanzianità contributiva ma quella anagrafica.

Nel ritenere esclusaNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025la sinergia tra redditi rivalutabili ed entità dei contributi, riNleumvearon doi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026i controricorrenti di non aver mai ricevuto alcun accertamentosulla continuità dell’esercizio della professione, e che l’effettivitàdella contribuzione è concetto diverso dalla integralità dellacontribuzione, per cui non andavano considerati invalidi oinefficaci gli anni non integralmente coperti, né andava esclusala natura negoziale dei regolamenti.

Concludono per il rigetto.3.

Il ricorso va accolto limitatamente al secondo e terzo motivo.4.

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dai controricorrenti: per unverso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare conchiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e leragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, ilrichiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente postoche vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenutisuccessivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsiche l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo inseguito al ricorso.

Va anche respinta l’eccezione diinammissibilità per avere la Corte di merito deciso la questionesul coefficiente di rivalutazione in modo conforme alla pronunciadi primo grado, poiché non è dedotto il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. e la censura, come formulata, non è inibita dallaprevisione del quarto comma dell’art. 360 c.p.c.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienzadel 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849,22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639,24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con ilNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025corale confronto delle parti e considerate le conclusioni inN qumueerol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026sede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disaminacompleta delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motividi ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sullequestioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazionepensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenzialicontrastanti.5.

Passando all’esame dei singoli motivi, rileva in primo luogol’infondatezza della prima censura.5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta larivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensidell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiorerivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass.27609/2024) ha affermatoche la rivalutazione dei redditi opera in conformità al dispostodell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativoall’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTATregistrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) percui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 nonè norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024).

In particolare,il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturatedal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entratain vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai finidel loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieciNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025migliori redditi, computati sui quindici anni solari anterioNurmi earol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione didetti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindidal 1980.Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentitadalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nellaparte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981relativo al 1980.

Tale sentenza ha riguardato infatti la diversatematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16,co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolarel’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelleche maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hannoaffermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla basedell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medioannuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindidell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tieneconto della svalutazione intervenuta nell’anno ancoraprecedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che:facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione dellapensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasianno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciòcomporta che si prenda come base di riferimento per operare larivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, chenecessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nelcorso dell’anno precedente.5.2 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, giàNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025prima della maturazione del diritto a pensione e già a partNiurmee rdo adi lr accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/20261980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturatia partire dal 1980.

Conferma della presente lettura degli artt.15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero latabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dalconsiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio diogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattromesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La prima tabelladeve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.5.3 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981.

La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione.

Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.5.4 - L’impugnata pronuncia risulta pertanto conforme alprincipio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattatealla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l’entitàdei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimentoNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaioN u1m9e8ro 2di, r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art. 27, co.4 della stessa legge, e quindidal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).6.

Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano fondati.

Essipossono essere trattati congiuntamente, perché vertono suquestioni giuridiche intimamente connesse, afferenti a) lasussistenza, o meno, di un’obbligazione contributiva derivataper effetto della rivalutazione dei redditi pensionabili conriferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980 (e non del1981 come invece applicato dalla Cassa), b) la sussistenza, omeno, di un inadempimento contributivo imputabile agliassicurati e le conseguenze prodotte dall’inadempimento; c) iriflessi conseguenziali o meno della base contributiva nonversata sull’incremento pensionistico.6.1 - [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai principi di dirittoenunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dallealtre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del14/05/2024.

Con riferimento al tema della obbligazionecontributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabiliin ragione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980, che formaprecipuo oggetto del secondo motivo di ricorso, questa Corte haritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazionesia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante aifini della modulazione dell’obbligazione contributiva.

Essa, alcontrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide lastessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligocontributivo, così come ai fini del calcolo della prestazioneNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025secondo il metodo retributivo, è determinante non il rNeumdedroi tdoi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.

Chela rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nelsenso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto inragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramentedall’impianto della legge n.576.

Ai sensi dell’art. 16, co.4, infatti,il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentatoperiodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indiceISTAT.

Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L.n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligocontributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito:rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquotadel contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento allimite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di annoin anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sulmaggior montante reddituale a seguito di rivalutazione)».6.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1,lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispettoa quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deveconcludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazionecontributiva.

Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai finidel profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto traeffettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione.L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto chesiano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art. 11.

Nel caso di specierileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui allasola lett. a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unicarilevante ai fini del diritto e della misura della pensione diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lNeutmte.r oa di) r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’art.10, co.1).6.3 - Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabiledella obbligazione contributiva, secondo le sentenze del14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso dispecie, la convinzione di essere obbligati per una minor misuradell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attienenon all’inadempimento, il quale sussiste come violazionedell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 8.3 -Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditorebasta allegare l’inadempimento (v.

Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di averfatto tutto il possibile per adempiere.

Il tema della provaliberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andràquindi valutato in sede di giudizio di rinvio».7.

In ordine alle conseguenze dell’inadempimentodell’obbligazione contributiva (oggetto specifico del terzomotivo di ricorso), ed all’incidenza che esso abbia sulla misuradella pensione, si richiama il passaggio argomentativo dellecitate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, lapensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevatidieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultantidalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori allaNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025maturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa CorNtuem ero( vdi. r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19,Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa“integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essaserve a far computare l’annualità di anzianità contributiva.

Si èaggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si“commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restainapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Inparticolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che glianni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo dellapensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendocome base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato ilcontributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).

Ancora,la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia deigeometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), haaffermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».7.1 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi.

Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pursempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma conNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismNou mdeerol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici.

Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v.

Corte Cost.n.67/18).

Premesso che nemmeno riguardo alle pensionicalcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èil rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito.

Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.7.2 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,Numero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamNuemnertoe di” r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026versata.Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni dà ragione dellairrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.7.3 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento delsecondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, per gli accertamenti conseguentiall’applicazione del principio di diritto, espresso nelle richiamatesentenze del 14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenzaforense, «i redditi da prendere a riferimento per il calcolo dellapensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quellicoperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, incaso di applicazione su tali redditi di un coefficiente dirivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degliartt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolataprendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minorcoefficiente applicato, anziché secondo quello maggioredovuto».8.

Infine, il quarto motivo è per un verso inammissibile e peraltro infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenzeNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025del 14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammNisusmiebroi ldei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026laddove deduce la violazione del Regolamento della Cassaadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006.

Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale.

Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20).

Ora, il motivo,pur citando nella rubrica l’art. 1362 c.c., non prospetta con lanecessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nellasostanza il Regolamento come norma direttamente violata(art.360, co.1, n.3 c.p.c.)».8.1 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità dianzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80.

Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come giàricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non puòimpedire di conteggiare per intero l’annualità ai finidell’anzianità contributiva.9.

Nella memoria illustrativa le parti ripropongono le medesimequestioni esaminate e decise, e non vi sono ragioni oconsiderazioni diverse tali da determinare la necessità diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025discostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il CNoulmleergo idoi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026intende dare continuità.10.

In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo diricorso, rigettati gli altri, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, per gliaccertamenti conseguenti all’applicazione dei principi soprarichiamati.

La corte territoriale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respintigli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.Il PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 10293-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] FORENSE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2025 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],5196 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 860/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 08/11/2024 R.G.N. 641/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diN upmreirmo doi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] eCicorella [OSCURATO:PERSONA], avvocati in pensione, volta allariliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia previarivalutazione ex art.16 della legge n.576/1980 dei propri redditia partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980(pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indicemedio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazioneintercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenzadal 1983, come invece aveva calcolato la [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, richiamati i propri precedenti di merito sucasi analoghi, e respinta la domanda riconvenzionale dellaCassa Forense volta a conseguire l’omessa contribuzionederivante dal pagamento di minori contributi determinati dallarivalutazione dei redditi dichiarati e l’indebito pensionisticoconseguentemente generato con declaratoria di inefficacia deglianni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione,ha ritenuto che l’art. 27, ult. co. L. n.576/80 si applichi anchealle pensioni maturate successivamente al 1980 e che lariliquidazione non possa essere negata per il fatto che non siastato pagato il maggior importo della contribuzione parametratoalla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. IlRegolamento della Cassa approvato nel 2006, che vieta ilcomputo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni diiscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissionecontributiva, non risulterebbe applicabile retroattivamente.Infine, la Corte ha respinto la domanda della Cassa di condannaal pagamento delle differenze contributive dovute in relazioneal maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata pNaurmzeirao ldei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026omissione contributiva.2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali gli Avvocati resistono concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.3. All’udienza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980,nonché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 della legge n.576/80, ed art. 2116 cod. civ., c.c., per avere la corteterritoriale erroneamente rivalutato i redditi pensionabili conriferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, invecedell’indice del 1981, applicando il coefficiente di rivalutazione al21,1% anziché al 18,7%Con il secondo motivo di ricorso la Cassa lamenta in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt.2, 10, 11 e 19 della L. n.576/80, dell’art.3 co. 9 dellalegge n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, per avere lacorte errato nel rigettare la domanda riconvenzionale relativa alpagamento dei maggiori contributi dovuti in forza dellariliquidazione di un nuovo e maggiore massimalereddituale/contributivo.Nel successivo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.2, 10, e 19 della legge n.576/80 edell’art. 3, della legge n.335/95, per avere la corte territorialeNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025errato nel condannare la Cassa al pagamento delle diffNeurmeenroz dei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei ratei di pensione già erogati, determinati anche sulla basedi contribuzione non versata e non versabile perché prescritta.Con il quarto motivo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli 1362 e 2116 cod. civ.,degli artt.2, 10, 19 della L. n.576/1980, dell’art.3 co. 9 della L.n.335/95, ed art.66 della L. n.247/2001, in relazione all’art.1del Regolamento della Cassa 16.12.2005, approvato nel 2006,per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inesistentel’omissione contributiva dedotta dalla Cassa, ritenendo validi, aifini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale, e nonaver dichiarato l’inefficacia ai fini pensionistici degli anni per iquali v’è stata parziale omissione contributiva.2. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposteall’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad unarivisitazione dei fatti di causa; inoltre, la ricorrente non avevafornito argomenti idonei a consentire un mutamento di indirizzoreso in materia dal giudice di legittimità. Quantoall’interpretazione dell’art. 27 della L. 576/80 si tratterebbe diuna norma generale che evita un vuoto rivalutativo in sede diprima applicazione della norma, facendo riferimento all’indicemedio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge(cioè al 1980). Viene in rilievo, poi, la natura reddituale dellaCassa Forense, calcolata sui redditi rivalutati annualmente,mentre la pensione contributiva è prevista da altra disposizionedel Regolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiuntoanzianità contributiva ma quella anagrafica. Nel ritenere esclusaNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025la sinergia tra redditi rivalutabili ed entità dei contributi, riNleumvearon doi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026i controricorrenti di non aver mai ricevuto alcun accertamentosulla continuità dell’esercizio della professione, e che l’effettivitàdella contribuzione è concetto diverso dalla integralità dellacontribuzione, per cui non andavano considerati invalidi oinefficaci gli anni non integralmente coperti, né andava esclusala natura negoziale dei regolamenti. Concludono per il rigetto.3. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo e terzo motivo.4. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dai controricorrenti: per unverso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare conchiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e leragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, ilrichiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente postoche vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenutisuccessivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsiche l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo inseguito al ricorso. Va anche respinta l’eccezione diinammissibilità per avere la Corte di merito deciso la questionesul coefficiente di rivalutazione in modo conforme alla pronunciadi primo grado, poiché non è dedotto il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. e la censura, come formulata, non è inibita dallaprevisione del quarto comma dell’art. 360 c.p.c.Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad unarivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienzadel 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849,22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639,24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con ilNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025corale confronto delle parti e considerate le conclusioni inN qumueerol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026sede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disaminacompleta delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motividi ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sullequestioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazionepensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenzialicontrastanti.5. Passando all’esame dei singoli motivi, rileva in primo luogol’infondatezza della prima censura.5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta larivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensidell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiorerivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass.27609/2024) ha affermatoche la rivalutazione dei redditi opera in conformità al dispostodell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativoall’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’anno1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTATregistrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) percui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, co.4 nonè norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale,applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata invigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo(principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare,il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturatedal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entratain vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai finidel loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieciNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025migliori redditi, computati sui quindici anni solari anterioNurmi earol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione didetti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindidal 1980.Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentitadalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nellaparte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversatematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16,co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolarel’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelleche maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hannoaffermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla basedell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medioannuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindidell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tieneconto della svalutazione intervenuta nell’anno ancoraprecedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che:facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione dellapensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasianno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciòcomporta che si prenda come base di riferimento per operare larivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, chenecessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nelcorso dell’anno precedente.5.2 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazionedel diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, giàNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025prima della maturazione del diritto a pensione e già a partNiurmee rdo adi lr accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/20261980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturatia partire dal 1980. Conferma della presente lettura degli artt.15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero latabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dalconsiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio diogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattromesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabelladeve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80,ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prenderea riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla basedella svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certol’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuoriferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.5.3 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa ex art.16,co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni chedei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa, invero, ha valoremeramente ricognitivo della variazione ISTAT registratanell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativoprimario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza dellaprima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nellecitate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di attoregolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrarioalla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.5.4 - L’impugnata pronuncia risulta pertanto conforme alprincipio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattatealla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l’entitàdei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimentoNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaioN u1m9e8ro 2di, r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art. 27, co.4 della stessa legge, e quindidal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).6. Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano fondati. Essipossono essere trattati congiuntamente, perché vertono suquestioni giuridiche intimamente connesse, afferenti a) lasussistenza, o meno, di un’obbligazione contributiva derivataper effetto della rivalutazione dei redditi pensionabili conriferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980 (e non del1981 come invece applicato dalla Cassa), b) la sussistenza, omeno, di un inadempimento contributivo imputabile agliassicurati e le conseguenze prodotte dall’inadempimento; c) iriflessi conseguenziali o meno della base contributiva nonversata sull’incremento pensionistico.6.1 - [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai principi di dirittoenunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dallealtre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del14/05/2024. Con riferimento al tema della obbligazionecontributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabiliin ragione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980, che formaprecipuo oggetto del secondo motivo di ricorso, questa Corte haritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazionesia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante aifini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, alcontrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide lastessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligocontributivo, così come ai fini del calcolo della prestazioneNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025secondo il metodo retributivo, è determinante non il rNeumdedroi tdoi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Chela rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nelsenso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto inragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramentedall’impianto della legge n.576. Ai sensi dell’art. 16, co.4, infatti,il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentatoperiodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indiceISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L.n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligocontributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito:rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquotadel contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento allimite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di annoin anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sulmaggior montante reddituale a seguito di rivalutazione)».6.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1,lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispettoa quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deveconcludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazionecontributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai finidel profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto traeffettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione.L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto chesiano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art. 11. Nel caso di specierileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui allasola lett. a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unicarilevante ai fini del diritto e della misura della pensione diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lNeutmte.r oa di) r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’art.10, co.1).6.3 - Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabiledella obbligazione contributiva, secondo le sentenze del14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso dispecie, la convinzione di essere obbligati per una minor misuradell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attienenon all’inadempimento, il quale sussiste come violazionedell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 8.3 -Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditorebasta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di averfatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della provaliberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andràquindi valutato in sede di giudizio di rinvio».7. In ordine alle conseguenze dell’inadempimentodell’obbligazione contributiva (oggetto specifico del terzomotivo di ricorso), ed all’incidenza che esso abbia sulla misuradella pensione, si richiama il passaggio argomentativo dellecitate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, lapensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettivaiscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevatidieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultantidalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori allaNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025maturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa CorNtuem ero( vdi. r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19,Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa“integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essaserve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si èaggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si“commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restainapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. Inparticolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che glianni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo dellapensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendocome base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato ilcontributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora,la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia deigeometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), haaffermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».7.1 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui ilreddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, edichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pursempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma conNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismNou mdeerol ldai r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato aifini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi inmisura parziale in ragione di una minor percentuale dirivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella daconsiderare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno ilprincipio di solidarietà che connota la previdenza forense e sitrasforma questa in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost.n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensionicalcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente èil rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico alsistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua aessere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione,poiché invece modulata su un parametro indipendente quale èquello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti etuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare lasolidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, dicui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11-conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.7.2 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,Numero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamNuemnertoe di” r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026versata.Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni dà ragione dellairrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassaabbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dàcomunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nelquantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro ilsistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto adottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto ilrisarcimento dei danni.7.3 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento delsecondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, per gli accertamenti conseguentiall’applicazione del principio di diritto, espresso nelle richiamatesentenze del 14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenzaforense, «i redditi da prendere a riferimento per il calcolo dellapensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quellicoperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, incaso di applicazione su tali redditi di un coefficiente dirivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degliartt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolataprendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minorcoefficiente applicato, anziché secondo quello maggioredovuto».8. Infine, il quarto motivo è per un verso inammissibile e peraltro infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenzeNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025del 14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammNisusmiebroi ldei r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026laddove deduce la violazione del Regolamento della Cassaadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costanteorientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dallaCassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivodegli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dacorrispondere non si configurano come previsioni regolamentariin senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante lasuccessiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacatodi questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedottauna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20). Ora, il motivo,pur citando nella rubrica l’art. 1362 c.c., non prospetta con lanecessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nellasostanza il Regolamento come norma direttamente violata(art.360, co.1, n.3 c.p.c.)».8.1 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzal’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità dianzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come giàricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non puòimpedire di conteggiare per intero l’annualità ai finidell’anzianità contributiva.9. Nella memoria illustrativa le parti ripropongono le medesimequestioni esaminate e decise, e non vi sono ragioni oconsiderazioni diverse tali da determinare la necessità diNumero registro generale 10293/2025Numero sezionale 5196/2025discostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il CNoulmleergo idoi r accolta generale 8007/2026Data pubblicazione 31/03/2026intende dare continuità.10. In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo diricorso, rigettati gli altri, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, per gliaccertamenti conseguenti all’applicazione dei principi soprarichiamati. La corte territoriale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respintigli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.Il PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 08007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris