CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],5298 [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiADRIANO CASELLATO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 139/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 12/06/2024 R.G.N. 68/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 354/20251. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia dNi umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026primo grado che aveva accolto la domanda degli attuaDlait a pubblicazione 05/05/2026controricorrenti, avvocati in pensione rispettivamente nelledate indicate in sentenza, volta alla riliquidazione dellapensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditia partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTATdell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981secondo dell’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981,relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (parial 18,7%), con decorrenza dal 1983, come invece avevacalcolato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza2. La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di meritosu casi analoghi, e respingendo la domanda riconvenzionaledella [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’omessacontribuzione derivante dal pagamento di minori contributiove derivante dalla rivalutazione dei redditi dichiarati el’indebito pensionistico conseguentemente generato condeclaratoria di inefficacia degli anni per i quali non era stataversata l’integrale contribuzione, ha ritenuto che l’art. 27,ult. co. L. n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturatesuccessivamente al 1980 e che la riliquidazione non possaessere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggiorimporto della contribuzione parametrato alla rivalutazionedecorrente dal 1980 anziché dal 1981. [OSCURATO:PERSONA] dellaCassa, che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione,degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parzialeomissione contributiva non risulterebbe applicabileretroattivamente, siccome approvato nel 2006. Infine, laCorte ha respinto la domanda della Cassa di condanna alNumero registro generale 354/2025pagamento delle differenze contributive dovute in relazioneN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026al maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionatDoat a pubblicazione 05/05/2026e di dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stataparziale omissione contributiva.3. Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattromotivi, a cui gli appellati, già vittoriosi in primo grado,resistono con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, per non averela Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980,applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili perla determinazione della pensione nella misura del 21,1%anziché del 18,7% a decorrere dal 1983.5. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce, inrelazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la violazionedell’art. 436 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere la Corted’appello sostanzialmente riformato la statuizione di primogrado a favore della Cassa senza che gli appellati avesseroproposto appello incidentale sulla circostanza che larivalutazione determina un supplemento di onerecontributivo ed un conseguente debito contributivo in capoagli avvocati in pensione verso Cassa. Lamenta la ricorrenteche la Corte territoriale nel confermare la pronuncia deltribunale secondo la quale la Cassa nulla può pretendere perun debito contributivo emerso per sua “colpa” peraltroprescritto, abbia contraddittoriamente affermato che,diversamente dalla rivalutazione dei redditi ex art. 2, non èprevista dall’art. 10 la rivalutazione del contributo soggettivoNumero registro generale 354/2025e del reddito su cui debba calcolarsi, e che la rivalutazioneN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026non incide sull’entità della contribuzione, fondata ex art. 1D0at a pubblicazione 05/05/2026sul reddito netto; in tal modo la Corte d’appellonell’escludere che all’esito della domanda di rivalutazione deiredditi emergesse un debito contributivo in capo agliavvocati ricorrenti, aveva riformato, in assenza di appelloincidentale dei professionisti in pensione, la parte disentenza di tribunale in cui era stato affermato che “si trattadi un debito contributivo prescritto”.6. Con il terzo motivo deduce in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c. la violazione degli artt. 2, 10 e 16 L.576/1980,dell’art. 2033 c.c. e del Regolamento per il recupero deglianni inefficaci a causa del parziale versamento di contributiper i quali sia intervenuta prescrizione; la Cassa ritienedunque l’inefficacia delle annualità ai fini del conseguimentodel requisito contributivo per l’accesso alla pensione.7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 2 L.576/80 sotto un ulteriore profilo, per avere laCorte di merito ritenuto che i resistenti abbiano diritto allapensione calcolata sulla base dei redditi ulteriormenterivalutati e non sui redditi professionali per i quali è stataeffettivamente versata la corrispettiva contribuzioneprevidenziale come riconosciuto da precedenti pronunce dilegittimità.8. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la Cassaricorrente si riporta alle conclusioni del proprio attointroduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte daquesta Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esitodell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cd. sentenze “gemelle”nn. 22836, 22849, 22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312,Numero registro generale 354/202523485, 23486, 23487 del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, deNl umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/20263/9/2025, nn. 24639, 24646 del 05.09.2025, nn. 24925Da,t a pubblicazione 05/05/202624927 del 9/9/2025).9. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorsocontenente un elenco ripetitivo di norme che si assumonoviolate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposteall’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad unarivisitazione dei fatti di causa; inoltre, la ricorrente nonaveva fornito argomenti idonei a consentire un mutamentodi indirizzo reso in materia dal giudice di legittimità. Quantoall’interpretazione dell’art. 27 della Legge. 576/80 sitratterebbe di una norma generale che evita un vuotorivalutativo in sede di prima applicazione della norma,facendo riferimento all’indice medio annuo relativo all’annodi entrata in vigore della legge (cioè al 1980). Viene inrilievo, poi, la natura reddituale della [OSCURATO:PERSONA],calcolata sui redditi rivalutati annualmente, mentre lapensione contributiva è prevista da altra disposizione delRegolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiuntoanzianità contributiva ma quella anagrafica.10. Nel ritenere esclusa la sinergia tra redditi rivalutabili edentità dei contributi, rilevano i controricorrenti di non avermai ricevuto alcun accertamento sulla continuitàdell’esercizio della professione, e che l’effettività dellacontribuzione è concetto diverso dalla integralità dellacontribuzione, per cui non andavano considerati invalidi oinefficaci gli anni non integralmente coperti, né andavaesclusa la natura negoziale dei regolamenti. Concludono peril rigetto del primo e terzo motivo e per l’inammissibilità delsecondo non essendo stato riportato in ricorso il motivo diappello dal quale si evincerebbe la contestazione dellaNumero registro generale 354/2025statuizione di primo grado in punto di prescrizioneN, umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026contraddetta poi in sentenza. Data pubblicazione 05/05/202611. Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo.12. Preliminarmente sono respinte le eccezioni di inammissibilitàdel ricorso avanzate dai controricorrenti: per un verso, ilricorso è sufficientemente specifico nell’indicare conchiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e leragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, ilrichiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente postoche vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenutisuccessivamente alla proposizione del ricorso, sicché puòdirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formatosolo in seguito ad esso. Va anche respinta l’eccezione diinammissibilità per avere la Corte di merito deciso laquestione sul coefficiente di rivalutazione in modo conformealla pronuncia di primo grado, poiché non è dedotto il viziodi cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. e la censura, come formulata,non è inibita dalla previsione del quarto comma dell’art. 360c.p.c.13. Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguitoargomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti aduna rivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissimepronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblicaudienza del 14/5/2025 con il corale confronto delle parti econsiderate le conclusioni in quella sede svolte dalProcuratore Generale, attraverso una disamina completadelle doglianze della [OSCURATO:PERSONA], su tutti i motivi diricorso -salve le ulteriori considerazioni a svolgersi in questasede sulla questione del secondo motivo-; occorre poievidenziare che il dibattito critico su omissione contributivaNumero registro generale 354/2025e maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto aN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Data pubblicazione 05/05/202614. Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n.8684/1996inerisce alla rivalutazione della pensione, non già allarivalutazione del reddito da assumere per il calcolo dellemedie di riferimento delle pensioni (in questa sede iprofessionisti richiedono la riliquidazione della pensioneprevia rivalutazione del reddito pensionabile, facendo levasull’art. 15 della L.576/80 dedicato alla disciplina dellarivalutazione dei redditi, che solo per le modalità rivalutativerichiama all’andamento dell’indice ISTAT di cui al successivoart. 16, dedicato alla rivalutazione delle pensioni e deicontributi), ed affronta la questione della decorrenza dellarivalutazione con riferimento al primo aumento applicabilein concreto sulla singola pensione una volta che questa siamaturata, collegata alle variazioni del costo della vita. Latematica in quella sede affrontata riguardava non l’ an o ilquantum della base reddituale pensionabile ma il quando equomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica,ivi contemplando “l’esigenza di sincronizzare i tempi diversamento dei contributi e di rivalutazione dei redditiannuali dichiarati” dal professionista con i tempi dirivalutazione delle pensioni in raffronto con l’impossibilità diciascun decreto ministeriale “di operare ed incidere sullepensioni maturate nello stesso anno di maturazione”, peraddivenire ad un’interpretazione teleologica tendente aconiugare “l’impossibilità di rivalutare una pensione nonancora erosa dal processo inflattivo” con la plausibilità di unraccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita airedditi e la rivalutazione della pensione in godimento sindalla sua maturazione. Le recenti pronunce hanno tenutoNumero registro generale 354/2025distinta la rivalutazione della pensione dalla rivalutazione deNi umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026redditi, quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto coDnat a pubblicazione 05/05/2026precedenti decisioni, che avevano esaminato un diversoaspetto.15. Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenze Sez.Un. n.7270/04 e n.7281/04, chiamate a pronunciarsi sudomanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenzedel 14/5/2025 hanno tenuto conto con riferimento allanatura dell’art. 27 co. 4 L. 576/80 quale “criterio generale”utilizzabile per tutte le pensioni, di contro alla diversaopinione del suo carattere di norma transitoria (ampiamenteè affrontato il tema al par.6 “osservazioni conclusive” dellesentenze del 2004). Le Sezioni Unite hanno ancherammentato che il sistema normativo della previdenzaforense, istituito con L. n. 6/1952 e più volte sottoposto amodifiche normative fino all’analitica disciplina dettata dallaL. 576/80, è “di tipo solidaristico, piuttosto che mutualistico,caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi econtribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tracontributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributiversati non vengono imputati alla pensione del singoloprofessionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva,provvedendo a determinare l’ammontare delle singolepensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo,secondo i parametri di legge”.16. La natura solidaristica del sistema previdenziale in esamefavorisce un collegamento funzionale dei contributi versatialla gestione collettiva della Cassa, allontanandosi dallaproporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, piùaderente ad un sistema mutualistico improntato a scambioreciproco, sinallagmatico; e proprio la disposizione dell’art.Numero registro generale 354/202510 ne sarebbe espressione attraverso la distinzione dNi umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, in ragionDeat a pubblicazione 05/05/2026del superamento o meno del tetto reddituale, la cuirivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenzaeffettuale, sulla base reddituale pensionabile e sulla entitàcontributiva. Argomenti che, come si vedrà in seguito, sonoripresi e non sconfessati da questa Corte.17. Il tema del carattere solidaristico è stato affrontatoampiamente dalle pronunce della Corte Costituzionale, purerichiamate dalla controricorrente, nelle sentenze n. 201/86(resa su ordinanze di rimessione antecedenti alla normativain esame del 1980) e n. 67/2018 (in cui, confermata lalegittimità costituzionale dell’art. 10 L. 576/80, si affermache anche dopo la trasformazione della Cassa in ente didiritto privato in forza del d.lgs. 509/94 e l’aperturaall’autonomia regolamentare, non è indebolito il criteriosolidaristico di base che rimane fondamento essenziale diquesto sistema integrato, di fonte legale e regolamentare).Tale connotazione solidaristica giustifica e legittimal’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizionedell’avvocato al suo regime previdenziale ed agli obblighicontributivi; l’assicurato, che obbligatoriamente accede alsistema previdenziale della Cassa (fondazione conpersonalità giuridica di diritto privato), “partecipa, nelcomplesso ed in generale, al sistema delle prestazioni diquest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi copertidall’assicurazione di natura previdenziale, si pone inrapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sianecessario alcun più stretto ed individualizzato nesso dicorrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni.È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenzaNumero registro generale 354/2025al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38N, umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026secondo comma, Cost.”. Anche tale criterio è stato gDiàat a pubblicazione 05/05/2026richiamato nelle sentenze del 14/5/2025, e di esso si faràapplicazione nella vicenda in esame. 4.4 - Il contrasto che ilcontroricorso intenderebbe far emergere non è quindiravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronunce dilegittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazionefornita dalla stessa parte sull’irrilevanza contributiva neltrattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile,nella maggiorazione percentuale prospettata daiprofessionisti in pensione), a seguito di rivalutazione dellabase di calcolo reddituale censurata nel primo motivo diricorso, con conseguenziali effetti sugli ulteriori motivi.18. Passando all’analisi in dettaglio dei motivi di ricorso, va inbreve sintesi ribadito, nell’ampia trattazione della tematica,un quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nellamisura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e dinecessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondola disciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissionicontributive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA]; ne sono derivatialcuni principi di diritto esplicitati nelle sentenze rese percasi analoghi, che anche in questa sede vanno confermati,non emergendo elementi nuovi che consentano didiscostarsene.19. Il primo motivo è infondato. In fattispecie analoghe allapresente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamentopensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 inragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi(artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010,Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che larivalutazione dei redditi opera in conformità al dispostoNumero registro generale 354/2025dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuoN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026relativo all’anno di entrata in vigore della presente leggeDa,t a pubblicazione 05/05/2026cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazionedell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel1979.20. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nellasentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04)per cui, diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27,co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criteriogenerale, applicabile non solo alle pensioni liquidate primadell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelleliquidate dopo (principio confermato anche ord.n.27609/2024). In particolare, che la legge si applichi allepensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio delsecondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovverodal 1982 (art.26, co.1), non impedisce che, ai fini del lorocalcolo secondo il sistema retributivo, la media dei diecimigliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriorialla maturazione del diritto a pensione, operi previarivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entratadella legge, e quindi dal 1980. Tale interpretazione non èsmentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni uniten.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimentol’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. La pronuncia avevariguardato la diversa tematica della rivalutazione dellepensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazionedei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare dellapensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioniregolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che larivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice delNumero registro generale 354/20251981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuoN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindDait a pubblicazione 05/05/2026dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, chetiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancoraprecedente; in particolare in detta sentenza viene spiegatoche: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazionedella pensione, se una pensione maturata nel corso di unqualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamentesuccessivo, ciò comporta che si prenda come base diriferimento per operare la rivalutazione la delibera delconsiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stessoanno del pensionamento, che necessariamente faràriferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’annoprecedente.21. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo allamaturazione del diritto, previa delibera del consiglio diamministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art. 16), madi rivalutare i redditi, già prima della maturazione del dirittoa pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigoredella legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.22. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L.n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in baseal quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 -ovvero latabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dalconsiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggiodi ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entroquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Laprima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesidecorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindiessa non poteva che prendere a riferimento l’indice medioNumero registro generale 354/2025ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazioneN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT deDalt a pubblicazione 05/05/20261981, il quale, essendo un indice medio annuo riferitoall’intero anno solare, va assunto a riferimento solo altermine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.23. Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato sudelibera del consiglio di amministrazione della Cassa exart.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia dellepensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della Cassa,invero, ha valore meramente ricognitivo della variazioneISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incideresul criterio normativo primario posto dall’art.27, co.4, intema di decorrenza della prima rivalutazione. Comeaffermato da questa Corte nelle citate pronuncenn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare,esso ben può essere disapplicato ove contrario alla normaprimaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.24. Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi laCorte d’appello attenuta al principio di diritto espresso nellepronunce del 14/5/2025 secondo il quale in tema diprevidenza forense, l’entità dei redditi da assumere per ilcalcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni divecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata apartire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 aisensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980,applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980,relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.25. Il secondo motivo è per un verso inammissibile, per altroinfondato. Va rilevato innanzitutto il difetto diautosufficienza non essendo stato riportato il brano dellasentenza di appello in cui sia stata negata l’esistenza delNumero registro generale 354/2025debito contributivo che in primo grado, affermandoneN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026implicitamente l’esistenza, sarebbe stato dichiaratDoat a pubblicazione 05/05/2026prescritto. Nella illustrazione del motivo vengono riportatistralci di argomentazioni attribuite alla sentenza impugnatache tuttavia non si rinvengono, come palesemente evincibileda un richiamo a numeri di pagina (pp. 20 e 21) non esistentiin sentenza (composta di 11 fogli nella impaginazionedell’atto giudiziale allegato). E ad ogni modo la censura nonè strutturata come devianza di ultrapetizione o dei poteriofficiosi. Nelle memorie illustrative della Cassa sembra, poi,dissolversi la ragione fondante la censura di carattereprocessuale, per violazione dell’art. 436 c.p.c., essendostato approfondito il tema inerente alla circostanza che larivalutazione dei redditi non comporta alcun ulteriore onerecontributivo in capo alla Cassa.26. Il motivo è anche infondato. Ove si intenda recuperare lacensura come error in judicando -pure promiscuamenteenunciata nella rubrica del motivo-, considerata la ragionedella doglianza sull’argomento che la rivalutazione delreddito non incida sulla entità della contribuzione laddove lasentenza di prime cure ne aveva affermato la prescrizione,va egualmente evidenziato che nel secondo motivo di ricorsonon è riportato il brano dell’atto difensivo di secondo gradonel quale gli appellati, sul punto dell’omissione contributiva,ne avrebbero invocato l’inesistenza reiterando eventualidifese dispiegate nello stesso senso in primo grado. Pur nonrisultando essere proposto appello incidentale sul punto,manca tuttavia il riferimento ad un’eventuale specificaeccezione sollevata in primo grado che, qualora non sia stataespressamente riproposta in appello, si intenda rinunciata aisensi dell’art. 346 c.p.c., fermo restando che la prescrizioneNumero registro generale 354/2025costituisce una questione preliminare di merito e che nonN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026possa escludersene l’affermazione solutoria come ragionDeat a pubblicazione 05/05/2026più liquida (manca anche in tal caso la riproduzione delbrano della sentenza di primo grado di cui, in ricorso, è statotrascritto il solo dispositivo). È stato affermato da questaCorte che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, inipotesi di gravame formulato dal soccombente, non hal'onere di proporre appello incidentale in relazione alleproprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendosufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio diimpugnazione (sent. 19755/25; del pari, ord. 33649/23),ma neppure sarebbe stata necessaria visto l’esito favorevoledella pronuncia. Anche in tal caso, una contrariaprospettazione richiede l’allegazione dell’atto difensivo degliappellati in secondo grado.27. Collegata al tema di fondo affrontato nel secondo motivo, èla questione della rideterminazione pensionistica inmancanza della correlata contribuzione previdenziale,oggetto del quarto motivo di ricorso, che quindi vieneanticipatamente trattato. [OSCURATO:PERSONA] non affermaespressamente di dolersi della respinta domandariconvenzionale inerente al recupero dell’omissionecontributiva determinata a seguito della rivalutazione deltetto reddituale fondante la base contributiva, ma si duoledella pronuncia di rigetto dell’appello, contraddittoria sotto ilprofilo della già respinta pretesa per un debito contributivoprescritto ed imputabile alla Cassa. La censura elevata nelsecondo motivo, trasposta sotto il profilo di una contrarietàad un giudicato implicito sull’an della pretesa ancorché nonesigibile perché prescritta e di una pronuncia resa inmancanza di un appello incidentale dei professionisti sullaNumero registro generale 354/2025insussistenza dell’obbligo a coprire un’omissioneN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026contributiva generata dalla rivalutazione redditualeDa,t a pubblicazione 05/05/2026sottende in realtà, attraverso il profilo della violazione dilegge, un invito a rivalutare la sussistenza dell’obbligocontributivo; occorre allora verificare che incidenza essoabbia sulla misura della pensione, oggetto specifico didoglianza al quarto motivo.28. Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaiaè pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”,all’1,75% della media dei più elevati dieci redditiprofessionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sulreddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalledichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione.29. Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo diaffermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione”dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con laconseguenza che, sebbene parziale, essa serve a farcomputare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiuntoin tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura”alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,principio che vige per il lavoro dipendente e che restainapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. Inparticolare, è stato specificato dalla sentenza n.5672/12,che gli anni non coperti da integrale contribuzioneconcorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseritinel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione sicompie “prendendo come base il reddito sul quale è statoeffettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. ancheNumero registro generale 354/2025Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18N, umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentratDaat a pubblicazione 05/05/2026sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quellodell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ognianno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermatoche l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro dicommisurazione della pensione alla contribuzione"effettivamente" versata».30. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il redditoda considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiaratoai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcolapur sempre prendendo a base la media dei migliori redditi,ma con il limite per cui -non vigendo il principiodell’automatismo della prestazione pensionistica- la misuradel reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare aicontributi effettivamente versati. Se, come nel caso dispecie, sono stati versati contributi in misura parziale inragione di una minor percentuale di rivalutazione delreddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai finipensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio disolidarietà che connota la previdenza forense e si trasformaquesta in una previdenza mutualistica medianteintroduzione di una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e laprestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. CorteCost.n.67/18).31. Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolatesecondo il metodo contributivo, dove più stringente è ilrapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èNumero registro generale 354/2025mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strettaN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristicDoat a pubblicazione 05/05/2026al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensionecontinua a essere rapportata non in via sinallagmatica allacontribuzione, poiché invece modulata su un parametroindipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenzadi contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazionema intesi a finanziare la solidarietà di categoria -quali sonoil contributo soggettivo, di cui all’art. 10, co.2, lett.b), e ilcontributo integrativo dell’art.11- conferma il carattere nonmutualistico della previdenza forense. Piuttosto, come giàanticipato, è in ragione dell’assenza della regola diautomaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusioneper cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’èdiritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suoquantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo lacontribuzione essere sempre “effettivamente” versata.32. Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenzadella regola di automaticità delle prestazioni dà ragionedell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che laCassa abbia lasciato prescrivere il proprio creditocontributivo non dà comunque diritto alla prestazionepensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo percui, non operando più l’art. 2116 c.c. una volta maturata laprescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, illavoratore non ha comunque diritto ad ottenere laprestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento deidanni.33. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quartomotivo, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversacomposizione, per nuovo esame del gravame in applicazioneNumero registro generale 354/2025del principio di diritto secondo il quale in tema di previdenzaN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo delDlaat a pubblicazione 05/05/2026pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sonoquelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”,sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficientedi rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, concorrispondente minor contribuzione versata ai sensi degliartt. 10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolataprendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minorcoefficiente applicato, anziché secondo quello maggioredovuto.34. Infine, ritornando al terzo motivo, esso, come analogamentegià valutato nelle precedenti citate pronunce di questa Corteè per un verso inammissibile e per altro infondato. Èinammissibile laddove deduce, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione del Regolamento della Cassa (quelloadottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006). Secondocostante orientamento di questa Corte, i Regolamentiadottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare ilrapporto contributivo degli iscritti e le prestazioniprevidenziali e assistenziali da corrispondere non siconfigurano come previsioni regolamentari in senso proprio,ma come fonti negoziali, nonostante la successivaapprovazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questaCorte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta unaviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20), non già subspecie di violazione di norma di legge ex se, assumendo ilricorrente, nella sostanza, il Regolamento come normadirettamente violata ai sensi del’art.360, co.1, n.3 c.p.c.Numero registro generale 354/202535. Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senzaN umero sezionale 5298/2025Numero di raccolta generale 12830/2026l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualitDàat a pubblicazione 05/05/2026di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamentointegrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L.n.576/80. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è piùvolte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12,Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. 30421/19,Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parzialenon può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai finidell’anzianità contributiva.36. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenutaai principi sopra enunciati, va cassata con riferimento almotivo di ricorso accolto -il quarto-, respinti gli altri, ancheper gli ulteriori approfondimenti di merito ivi richiamati, conrinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione,anche per le spese di lite del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri,cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione,anche per le spese di lite del presente giudizio.Roma, deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito