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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 16908/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA su ricorso 32201-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale indica per le comunicazioni l'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza R.G. 81/2020 emessa dal Tribunale di Rimini il 29/10/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini depositò presso il medesimo Tribunale istanza di fallimento nei confronti della Arale s.r.I., a seguito della dichiarazione di improcedibilità per rinuncia al ricorso - proposto dalla medesima società - per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, stante l'assenza dei presupposti per addivenire ad una ristrutturazione concordataria dei debiti.

2. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando in via preliminare la competenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Pesaro, in ragione del trasferimento - prima del deposito dell'istanza di fallimento - della sede legale della società a Fermignano, in provincia di Pesaro, ove era ubicata la sede reale della società, mentre la sede risultante dalla CCIAA (Sant'Arcangelo di Romagna) - in base alla quale la Procura aveva presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Rimini - costituiva un mero recapito e non aveva alcuna struttura decisionale e operativa.

3. Con ordinanza del 29 ottobre 2020, emessa in sede prefallimentare il Tribunale di Rimini ha dichiarato la propria competenza in ordine alla pronuncia sullo stato di insolvenza della società, ritenendo che il trasferimento della sede legale fosse irrilevante ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, Legge fall., posto che l'istanza ex art. 7 Legge fall. era stata depositata prima del decorso di un anno dalla data di trasferimento della sede.

4. Per quanto ancora rileva, Il Tribunale di Rimini ha accertato che la società non aveva fornito prove univoche idonee a Ric. 2020 n. 32201 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -2- superare la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede reale all'epoca del deposito dell'istanza di fallimento, e che la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata presentata dalla medesima società presso il Tribunale di Rimini, così riconoscendone la competenza ed ammettendo implicitamente essa stessa la coincidenza tra sede legale e sede principale

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza la Arale s.r.I in liquidazione, affidato ad un solo motivo, con cui chiede che, in relazione al procedimento prefallimentare, venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, anziché quella del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA]

5. La ricorrente afferma che il centro degli interessi della società, dell'operatività della stessa, nonché la sede decisionale, erano stati già da tempo spostati a Fermignano in provincia di Pesaro, mentre la sede legale di Sant'Angelo di Romagna costituiva un mero recapito: riferisce, infatti, che da anni la società - che ha come principale oggetto sociale l'attività immobiliare - detiene proprietà immobiliari solo a Pesaro, mentre da oltre 13 anni non ha proprietà in provincia di Rimini; che tutti i soci risultano residenti nella provincia di Pesaro; che l'attività legale e contabile in favore della società è svolta da professionisti di Pesaro; che il conto corrente utilizzato dalla società è stato aperto fin dal 2008 in una filiale di Pesaro dell'allora [OSCURATO:PERSONA], ora UBI Banca; che la sede sociale è stata trasferita a Pesaro diversi mesi prima del deposito dell'istanza di fallimento.

6. La ricorrente, citando un precedente di questa Sezione (ord. 15.10.2020 n. 22270), sostiene dunque che la presunzione Ric. 2020 n. 32201 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -3- iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, possa essere superata attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere formale o fittizio.

7. Il ricorso non merita accoglimento.

8. Ai sensi dell'art. 9 Legge fall.

Fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez.

Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez.

VI, 6/11/2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886).

Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/07/2018, n. 18200; 29/ 07/2013, n. 18238; Cass., Sez.

I, 5/10/2015, n. 19797).

La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di Ric. 2020 n. 32201 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -4- determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez.

VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238 e, da ultimo, 03/02/2020, n.2337).

9. Nel caso di specie, inoltre, le prove a sostegno dello spostamento della sede reale dell'attività di impresa a Pesaro e del carattere solo formale o fittizio della sede legale non sono univoche, posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Rimini, l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2016 e 2017 si è tenuta presso la sede di Sant'Arcangelo di Romagna (mentre i successivi bilanci 2018 e 2019 sono stati approvati solo dopo il trasferimento della sede legale).

A ciò deve aggiungersi che la stessa società ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco innanzi al Tribunale di Rimini, così riconoscendone la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento.

10. Il ricorso va pertanto rigettato, senza sulle spese processuali, con conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Rimini.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA su ricorso 32201-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale indica per le comunicazioni l'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza R.G. 81/2020 emessa dal Tribunale di Rimini il 29/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini depositò presso il medesimo Tribunale istanza di fallimento nei confronti della Arale s.r.I., a seguito della dichiarazione di improcedibilità per rinuncia al ricorso - proposto dalla medesima società - per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, stante l'assenza dei presupposti per addivenire ad una ristrutturazione concordataria dei debiti. 2. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando in via preliminare la competenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Pesaro, in ragione del trasferimento - prima del deposito dell'istanza di fallimento - della sede legale della società a Fermignano, in provincia di Pesaro, ove era ubicata la sede reale della società, mentre la sede risultante dalla CCIAA (Sant'Arcangelo di Romagna) - in base alla quale la Procura aveva presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Rimini - costituiva un mero recapito e non aveva alcuna struttura decisionale e operativa. 3. Con ordinanza del 29 ottobre 2020, emessa in sede prefallimentare il Tribunale di Rimini ha dichiarato la propria competenza in ordine alla pronuncia sullo stato di insolvenza della società, ritenendo che il trasferimento della sede legale fosse irrilevante ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, Legge fall., posto che l'istanza ex art. 7 Legge fall. era stata depositata prima del decorso di un anno dalla data di trasferimento della sede. 4. Per quanto ancora rileva, Il Tribunale di Rimini ha accertato che la società non aveva fornito prove univoche idonee a Ric. 2020 n. 32201 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- superare la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede reale all'epoca del deposito dell'istanza di fallimento, e che la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata presentata dalla medesima società presso il Tribunale di Rimini, così riconoscendone la competenza ed ammettendo implicitamente essa stessa la coincidenza tra sede legale e sede principale 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza la Arale s.r.I in liquidazione, affidato ad un solo motivo, con cui chiede che, in relazione al procedimento prefallimentare, venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, anziché quella del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 5. La ricorrente afferma che il centro degli interessi della società, dell'operatività della stessa, nonché la sede decisionale, erano stati già da tempo spostati a Fermignano in provincia di Pesaro, mentre la sede legale di Sant'Angelo di Romagna costituiva un mero recapito: riferisce, infatti, che da anni la società - che ha come principale oggetto sociale l'attività immobiliare - detiene proprietà immobiliari solo a Pesaro, mentre da oltre 13 anni non ha proprietà in provincia di Rimini; che tutti i soci risultano residenti nella provincia di Pesaro; che l'attività legale e contabile in favore della società è svolta da professionisti di Pesaro; che il conto corrente utilizzato dalla società è stato aperto fin dal 2008 in una filiale di Pesaro dell'allora [OSCURATO:PERSONA], ora UBI Banca; che la sede sociale è stata trasferita a Pesaro diversi mesi prima del deposito dell'istanza di fallimento. 6. La ricorrente, citando un precedente di questa Sezione (ord. 15.10.2020 n. 22270), sostiene dunque che la presunzione Ric. 2020 n. 32201 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, possa essere superata attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere formale o fittizio. 7. Il ricorso non merita accoglimento. 8. Ai sensi dell'art. 9 Legge fall. Fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886). Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass., Sez. VI, 10/07/2018, n. 18200; 29/ 07/2013, n. 18238; Cass., Sez. I, 5/10/2015, n. 19797). La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di Ric. 2020 n. 32201 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238 e, da ultimo, 03/02/2020, n.2337). 9. Nel caso di specie, inoltre, le prove a sostegno dello spostamento della sede reale dell'attività di impresa a Pesaro e del carattere solo formale o fittizio della sede legale non sono univoche, posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Rimini, l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2016 e 2017 si è tenuta presso la sede di Sant'Arcangelo di Romagna (mentre i successivi bilanci 2018 e 2019 sono stati approvati solo dopo il trasferimento della sede legale). A ciò deve aggiungersi che la stessa società ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco innanzi al Tribunale di Rimini, così riconoscendone la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento. 10. Il ricorso va pertanto rigettato, senza sulle spese processuali, con conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Rimini. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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