CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 30970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20973/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Display S. r . l . e Valter GERMINI , elettivamente domiciliati all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliat o all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione -intimati - avverso la sentenza n. 327 /20 2 0 de l la Corte d’Appello di Perugia, depositatail 13 . 7 . 20 2 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia –su istanza del Pubblico Ministero –dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di fallimento proposeroreclamo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società a sua tempo cessionaria dei beni della società fallita) e [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della fallita. Altro reclamo presentò [OSCURATO:PERSONA], succeduto al Germini quale legale rappresentante della società fallita e tale rimasto fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento della sede in Senegal. La Corte d’Appello di Perugia rigettò entrambi i reclam i , che erano volti a contestare la giurisdizione italiana e la violazione dell’art. 10 legge fall. (essendo trascorso più di un anno dal trasferimento della sede all’estero), oltre alla sussistenza dei requisiti di fallibilità. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Il fallimento è rimasto intimato, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente tre motivi di ricorso incidentale e richiest e convergent i con quelle dei ricorrenti principali. A seguito diproposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, i ricorren ti ha nno depositato istanz e per la decisione del ricorso, depositando memorie illustrativ e nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso nei termini seguenti: «Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo di quello incidentale lamentano, sulla scorta di difese analoghe, la violazione dell’art. 9 l.fall. e il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per avere i giudici di merito erroneamente accertato la fittizietà del trasferimento della sede legale della società all’estero (Senegal). I due motivi sono inammissibili poiché impingono nel merito. Sul tema, l’orientamento costante di questa Corte (v. Cass. 17105/2019) è che: i) ai sensi dell’art. 9 l. fall. la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, si trova la sede principale dell’impresa, ossia il luogo in cui si svolge l’attività di direzione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi (Cass. 19343/2016), ovvero l’attività liquidatoria, ove la società di cui si chiede il fallimento sia stata posta in liquidazione (Cass. 18535/2004); ii) tale luogo coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (Cass.19343/2016, 6886/2012); iii) la presunzione di coincidenza della sede principale con la sede legale può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (Cass. Sez. U, 15872/2013; Cass. 23719/2014); iv) restano comunque irrilevanti i trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell’impresa o contestuali alla effettiva cessazione dell’attività dell’impresa stessa (Cass. 1489/2005, 5386/2005); v) l’accertamento, ad opera del giudice di merito, di indici probatori idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra sede legale e sede effettiva integra una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 7470/2017 e 27686/2018, in materia di trasferimento della sede all’estero); vi) la società fallenda non è gravata dall’onere di dimostrare che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l’ubicazione della propria sede legale, ma il giudice può desumere anche dal contegno delle parti nel processo –ex art. 116 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento prefallimentare – argomenti di prova idonei a vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale (Cass. Sez. U, 5945/2013; Cass.6655/2018). Anche di recente (Cass. 14841/2024) si è ribadito che risponde ad un orientamento consolidato delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U . 9414/2013, 10860/2022, 11398/2009) che “il trasferimento in uno Stato estero della sede di una società, benché anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, se tale trasferimento appaia fittizio in quanto non vi abbia fatto seguito l’esercizio di attività economiche nella nuova sede, giacché la presunzione che il centro degli interessi coincida con la sede legale dell’ente è concepita dall’art. 3 del regolamento CE/1346/2000 in termini relativi ed è, pertanto, suscettibile di essere superata da una prova contraria. E pertanto appare incensurabile la competenza coincidente con il luogo della sede legale della società, in quanto (Cass. 16908/2022), “ai sensi dell’art. 9 Legge fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia” (cfr. Cass. Sez. U, 15872/2013, Cass. 23719/2014, 6886/2012). Nella specie i giudici di merito, all’esito di apposita attività istruttoria, hanno accertato la fittizietà del trasferimento della sede legale in Senegal sulla base di una serie di elementi sintomatici (il “trasferimento” formale all’estero è stato iscritto il 31.12.2014 ma nell’atto di registrazione all’estero la forma giuridica e la ragione sociale sono individuati in quella di “succursale”, il che lascia propendere più per l’apertura di una filiale che non per il trasferimento vero e proprio della sede legale; le ricerche della società presso la sede legale e del presunto rappresentante della società in Senegal non hanno dato esito fruttuoso; non risulta da alcun atto o documento l’operatività della società all’estero; il trasferimento della residenza dell’amministratore in Senegal – che comunque ha ricevuto la notifica presso il suo domicilio in Italia – non comprova alcunché, poiché il contratto di locazione prodotto risale al 2013, ma ciò non gli ha impedito di diventare titolare dell’intero capitale sociale e di assumere il 30.9.2014 la carica di legale rappresentante della società in Italia e di operare sul territorio nazionale; prima del trasferimento la società ha alienato il patrimonio materiale e immateriale a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riconducibili entrambi agli ex soci della fallita, e di cui la prima svolge la medesima attività nel medesimo opificio e con gli stessi macchinari della fallita, ciò che rende la società una “scatola vuota”; i conti correnti della società sono stati movimentati in Italia anche in data successiva alla nomina del nuovo amministratore e al trasferimento di sede all’estero, come risulta dagli accertamenti svolti dalla GDF; risultano effettuate cessioni di beni da Expoform alla società fallita anche successivamente al trasferimento della sede legale all'estero). Al tempo stesso hanno dato atto – smentendo la contraddittorietà segnalata dai ricorrenti – che la società è rimasta in vita in Italia, sia pure “come una ‘scatola vuota’ a seguito dell’alienazione del patrimonio”, al contempo sottolineando che “la mera alienazione delle merci e strumenti non corrisponde, di per sé, all’attività liquidatoria – che deve essere preceduta dalla formale messa in liquidazione della società, la nomina di un liquidatore, il soddisfacimento delle esposizioni debitorie secondo il criterio della par condicio ed il deposito di un bilancio finale di liquidazione, attività volte ad allertare e garantire tutti i creditori e consentire loro idonei strumenti di reazione nel caso [ – come quello di specie – di incapienza patrimoniale]». Tale apprezzamento di merito, conforme a quello del giudice di prime cure, è insindacabile innanzi al giudice di legittimità. Al riguardo si è detto ripetutamente che, ove si ammettesse un sindacato di legittimità sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U., 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). Pertanto, il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse dal giudice di merito (quand’anche esse apparissero più appaganti sotto il profilo del coordinamento delle acquisizioni istruttorie) al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto da questi compiuti, o una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove esposte nella decisione impugnata (Cass.12052/2007, 3267/2008). L’inammissibilità del secondo mezzo del ricorso principale rende inammissibile il primo, che, sull’assunto della non fittizietà del trasferimento della sede all’estero,fonda la pretesa violazione del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso ex art. 15 l. fall. in Senegal, presso la sede e la residenza del nuovo amministratore (al riguardo la corte territoriale conclude che, “sebbene risulti che vi sia un ‘rappresentante’dell’impresa all’estero, la legale rappresentanza deve essere ricondotta formalmente in capo all’amministratore mai revocato sig. [OSCURATO:PERSONA]”, regolarmente costituito in primo grado, mentre “la ritenuta fittizietà del trasferimento della sede all’estero rende irrilevante l’individuazione di un rappresentante presso la sede non operativa e fittizia”, con conseguente “ contraddittorio regolarmente instaurato”). L’inammissibilità del secondo motivo dei ricorsi principale e incidentale determina anche la manifesta infondatezza del terzo di entrambi i ricorsi, alla luce dell’indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. 14825/2022) in base al quale, in caso di cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento all’estero ritenuto (come qui) fittizio, permane la giurisdizione del giudice italiano, non si applica l’art. 10 l. fall. e “ diventa irrilevante stabilire da quale data sia cessata in fatto l’attività della società”(Cass. Sez. U, 9414/2013; Cass. 43/2017). E ciò perché l’operatività dell’art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per effettiva cessazione dell’attività (Cass.10793/2018, 1508/2014) e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, sia esso effettivo (Cass. SU 5945/2013) o fittizio (Cass. 43/2017; cfr. Cass. 10302/2020). Invero, quando la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta –come nel caso in esame – non già a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società (e quindi sull’assunto, sia pure rivelatosi poi fittizio, che essa continui a svolgere l’attività in altro Stato) non trova applicazione l’art. 10 l.fall. (Cass. Sez. U., 5945/2013, 13766/2017). In particolare, Cass. 43/2017 ha ritenuto irrilevante stabilire “da quale data reale sia cessata in fatto l’attività di società solo fittiziamente trasferita in altro ordinamento, così da controllare che il suo fallimento intervenga non oltre l’anno ex art. 10 l . f all ., posto che detta fittizietà e la permanenza dell’attività in Italia non fanno perdere la giurisdizione alla relativa declaratoria da parte del giudice italiano exart. 9 l. fall., sulla base del principio di effettività, e non implicano alcuna equivalenza normativa tra cancellazione e inesistente cessazione di attività”, senza che sia nemmeno necessario ottenere, “alla stregua dell’art. 2191 c.c., un provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione” (cfr. Cass.14825/2022, in un caso relativo aduna delle tante altre società gestite dal ricorrente con modalità analoghe). Il quarto motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, poiché la corte d’appello si è espressamente pronunciata anche sulla sussistenza dello stato di insolvenza (desumendolo dalla persistenza di una notevole esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, dall’assenza di attivo, dalla mancanza delle scritture contabili, dal fittizio trasferimento all’estero e dal mancato deposito dei bilanci, sicuramente per l’anno 2014, nel quale la società era stata attiva in Italia e sono avvenute operazioni rilevanti sul patrimonio sociale). Infondato è anche il primo motivo del ricorso incidentale, poiché la disposta riunione d’ufficio dei due reclami exart. 18 l. fall. soggetti a trattazione scritta e la loro decisione, senza previa attivazione di reciproche interlocuzioni dei reclamanti, non ha violato il diritto di difesa, né il principio del contraddittorio, posto che: i) il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass.28539/2022, 35134/2021); ii) la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo (Cass. 18649/2018); iii) financo nei casi di litisconsorzio necessario –qui non sussistente – si è esclusa la necessità della rimessione della causa al primo giudice ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione dei ricorsi (qui realizzatasi processualmente), tenuto conto dei collegamenti tra le parti (lì società e soci), della consapevolezza delle reciproche posizioni (lì atto impositivo) e della “identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’dei ricorsi” (Cass. 6073/2022)». 2. In breve, la proposta di definizione è basata sul rilievo che la sentenza impugnata si fonda: in fatto, su accertamenti che competono al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità (in particolare con riguardo alla fittizietà del trasferimento della sede all’esteroe all’insolvenza della società fallita); in diritto, su un’interpretazione delle norme conforme a consolidati orientamenti di questa Corte. 2.1. Con queste valutazioni non si confronta in alcun modo la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] , i quali si limitano a rib adire i medesimi argomenti già spesi nel ricorso e, prima ancora, nel reclamo, incentrati sulla valutazione del materiale istruttorioe sul rilievo che il fallimento venne dichiarato a più di un anno di distanza dalla cancellazione della società dal registro imprese. 2.2. Si fa invece in qualche modo carico del contenuto della proposta di definizione, nella sua memoria illustrativa, [OSCURATO:PERSONA], cercando di sostenere che il suo ricorso non sarebbe volto a pretendere un riesame della prova, bensì a denunciare «il travisamento dato dall’aver ritenuto fittizio un trasferimento di sede, in difetto di validi elementi probatori» . Ma l’uso (per vero improprio) del termine «travisamento» non muta la sostanza della censura: la corte d’appello ha argomentato sulla base di elementi probatori esistenti e pertinenti rispetto al fatto da dimostrare in via presuntiva , giungendo ad una certa conclusione.Non spetta a questa Corte condividere o contraddire il risultato di tale accertamento e il dissenso in proposito delle parti non può dare corpo a un ricorso per cassazione. Si deve peraltro aggiungere che non corrisponde al vero che la corte d’appello, per giustificare la dichiarazione di fallimento ad oltre un anno dalla cancellazione dal registro imprese, abbia ammesso la prosecuzione dell’attività d’impresa all’estero.Questo aspetto è stato, infatti, risolto in diritto (e non in fatto) dal giudice del merito, applicando il consolidato principio secondo cui «l’operatività dell’art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell’attività e non puòtrovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all’estero della sede sociale, sia esso effettivo o fittizio» (Cass. n. 10793/2018). 3. Rigettati entrambi i ricors i , non occorre provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità , in quanto le uniche parti costituite non sono tra loro contrapposte. 4.Poiché però l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrent i v engono condannatial pagamento dell a somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale ; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , in solido con [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’a