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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14825/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3723-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore di fatto della “4ASSI s.r.l.”, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 3566/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, «in proprio e quale ex amministratore della 4assi s.r.l.», società dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini, su istanza del pubblico ministero, con sentenza dell’8 luglio 2019;

1.1. il reclamante aveva eccepito «la mancata instaurazione del contraddittorio nella fase pre-fallimentare per nullità della notifica in quanto svolta via PEC all’indirizzo della società già cancellata» dal registro delle imprese a far data dal 22/12/2016 e trasferita all'estero, essendo l’indirizzo PEC rimasto «attivo solo a causa del rinnovo tacito del relativo contratto», nonché «l’erronea ritenuta sussistenza del requisito di non fallibilità di cui all’art. 1 l.f.»;

1.2. per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte d'appello, facendo applicazione dei principi in tema di irreperibilità dell'imprenditore imputabile a sua negligenza, per condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Corte cost. 146/2016), di validità della notifica presso la sede della società estinta entro l’anno dalla cancellazione ex art. 10 l.fall. (Cass.17946/2016) e di natura devolutiva del reclamo, che consente al fallito di svolgere le sue difese per la prima volta in sede di reclamo (Cass.25701/2017), ha ritenuto che «anche nel caso, quale quello di specie, di società cancellata dal registro delle imprese per trasferimento all'estero (ritenuto fittizio dalla sentenza dichiarativa, non impugnata sul punto), il ricorso per la dichiarazione di fallimento sia stato validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, l.f., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata e trasferita all'estero, ancora attivo»;

1.3. il D’Amico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; Ric. 2020 n. 03723 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2.1. con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 10 l.fall. poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 22/12/2016, per trasferimento della sede legale in Albania, e, non essendo provate la sua iscrizione in altro registro delle imprese o la prosecuzione dell’attività in Italia o altrove, ma essendo stata accertata la natura fittizia del trasferimento, con effettiva cessazione dell’attività, il fallimento sarebbe stato dichiarato in violazione del termine annuale ex art. 10 l.fall., con conseguente «nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice del reclamo, della sentenza dichiarativa di fallimento», peraltro deducibile «anche per la prima volta, direttamente in cassazione», non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 8932/2013);

2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione dei principi regolatori del giusto processo, poiché la notifica ex art. 15 co. 3 l.fall. all’indirizzo PEC della società – «casualmente rimasto attivo» – sarebbe nulla e renderebbe nulli gli atti derivati;

3. il ricorso non merita accoglimento;

3.1. in via preliminare si rileva che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Amico: i) dichiara di agire «in proprio e quale ex amministratore di fatto» della società fallita; ii) deduce che dinanzi al tribunale intervenne «ad adiuvandum» il sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale «ex amministratore di diritto» e che la sentenza di fallimento venne «notificata dalla cancelleria ai difensori del sig.

D’[OSCURATO:PERSONA]»; iii) afferma che «la mancata costituzione della società, ora fallita, è estremamente penalizzante per la posizione dell'istante, essendo la stessa in possesso delle informazioni, dei documenti e della legittimazione necessaria per poter difendere la propria posizione (ad esempio solo per rapportarsi con la P.A., per verificare i propri sospesi esattoriali e trattare le proprie posizioni debitorie)»; Ric. 2020 n. 03723 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022

3.2. alla luce delle superiori deduzioni va rilevato il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, poiché, per un verso, legittimati a far valere eventuali violazioni del contraddittorio sono la società dichiarata fallita ed il suo legale rappresentante, per altro verso il ricorrente ha esposto in modo fumoso il proprio interesse ad agire;

3.3. al riguardo deve rammentarsi che «il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al "merito"), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione» (Cass.23568/2011) e che «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio» (Cass. Sez.

U, 7925/2019).

4. restano assorbiti i profili di infondatezza dei motivi, tenuto conto che, in caso di cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento fittizio all’estero, permane la giurisdizione del giudice italiano, non si applica l’art. 10 l.fall. e «diventa irrilevante stabilire da quale data sia cessata in fatto l’attività della società» (Cass. 43/2017; Cass. Sez.

U, 9414/2013) e che la notifica a mezzo PEC ex art. 15, co. 3, l.fall. alla società cancellata per trasferimento all’estero è valida (Cass. 17946/2016, 25701/2017, 3443/2020, 18544/2020); Ric. 2020 n. 03723 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022

5. nulla sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

6. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 03723 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3723-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore di fatto della “4ASSI s.r.l.”, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 3566/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, «in proprio e quale ex amministratore della 4assi s.r.l.», società dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini, su istanza del pubblico ministero, con sentenza dell’8 luglio 2019; 1.1. il reclamante aveva eccepito «la mancata instaurazione del contraddittorio nella fase pre-fallimentare per nullità della notifica in quanto svolta via PEC all’indirizzo della società già cancellata» dal registro delle imprese a far data dal 22/12/2016 e trasferita all'estero, essendo l’indirizzo PEC rimasto «attivo solo a causa del rinnovo tacito del relativo contratto», nonché «l’erronea ritenuta sussistenza del requisito di non fallibilità di cui all’art. 1 l.f.»; 1.2. per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte d'appello, facendo applicazione dei principi in tema di irreperibilità dell'imprenditore imputabile a sua negligenza, per condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Corte cost. 146/2016), di validità della notifica presso la sede della società estinta entro l’anno dalla cancellazione ex art. 10 l.fall. (Cass.17946/2016) e di natura devolutiva del reclamo, che consente al fallito di svolgere le sue difese per la prima volta in sede di reclamo (Cass.25701/2017), ha ritenuto che «anche nel caso, quale quello di specie, di società cancellata dal registro delle imprese per trasferimento all'estero (ritenuto fittizio dalla sentenza dichiarativa, non impugnata sul punto), il ricorso per la dichiarazione di fallimento sia stato validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, l.f., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata e trasferita all'estero, ancora attivo»; 1.3. il D’Amico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; Ric. 2020 n. 03723 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 10 l.fall. poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 22/12/2016, per trasferimento della sede legale in Albania, e, non essendo provate la sua iscrizione in altro registro delle imprese o la prosecuzione dell’attività in Italia o altrove, ma essendo stata accertata la natura fittizia del trasferimento, con effettiva cessazione dell’attività, il fallimento sarebbe stato dichiarato in violazione del termine annuale ex art. 10 l.fall., con conseguente «nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice del reclamo, della sentenza dichiarativa di fallimento», peraltro deducibile «anche per la prima volta, direttamente in cassazione», non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 8932/2013); 2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione dei principi regolatori del giusto processo, poiché la notifica ex art. 15 co. 3 l.fall. all’indirizzo PEC della società – «casualmente rimasto attivo» – sarebbe nulla e renderebbe nulli gli atti derivati; 3. il ricorso non merita accoglimento; 3.1. in via preliminare si rileva che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Amico: i) dichiara di agire «in proprio e quale ex amministratore di fatto» della società fallita; ii) deduce che dinanzi al tribunale intervenne «ad adiuvandum» il sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale «ex amministratore di diritto» e che la sentenza di fallimento venne «notificata dalla cancelleria ai difensori del sig. D’[OSCURATO:PERSONA]»; iii) afferma che «la mancata costituzione della società, ora fallita, è estremamente penalizzante per la posizione dell'istante, essendo la stessa in possesso delle informazioni, dei documenti e della legittimazione necessaria per poter difendere la propria posizione (ad esempio solo per rapportarsi con la P.A., per verificare i propri sospesi esattoriali e trattare le proprie posizioni debitorie)»; Ric. 2020 n. 03723 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 3.2. alla luce delle superiori deduzioni va rilevato il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, poiché, per un verso, legittimati a far valere eventuali violazioni del contraddittorio sono la società dichiarata fallita ed il suo legale rappresentante, per altro verso il ricorrente ha esposto in modo fumoso il proprio interesse ad agire; 3.3. al riguardo deve rammentarsi che «il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al "merito"), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione» (Cass.23568/2011) e che «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio» (Cass. Sez. U, 7925/2019). 4. restano assorbiti i profili di infondatezza dei motivi, tenuto conto che, in caso di cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento fittizio all’estero, permane la giurisdizione del giudice italiano, non si applica l’art. 10 l.fall. e «diventa irrilevante stabilire da quale data sia cessata in fatto l’attività della società» (Cass. 43/2017; Cass. Sez. U, 9414/2013) e che la notifica a mezzo PEC ex art. 15, co. 3, l.fall. alla società cancellata per trasferimento all’estero è valida (Cass. 17946/2016, 25701/2017, 3443/2020, 18544/2020); Ric. 2020 n. 03723 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3723/2020 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 14825/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 5. nulla sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 6. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 03723 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A
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