CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29383/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in Vicenza strada di Casale, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 1007/2021depositata il 12/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo: (i) di aver consegnato nel settembre 2007 ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. un assegno di euro 20.000,00, da sostituire in un secondo momento con fideiussione bancaria di pari importo, nonché un ulteriore assegno di euro 8.130,00 in conto futuri canoni, per la stipulanda locazione di un immobile ad uso commerciale in Vicenza, ricevendone le chiavi; (ii) di essersi successivamente attivato per ottenere la concessione della fideiussione a garanzia del contratto di affitto e di aver reperito quale fideiubente banca MPS, che in data 6/11/2007 concesse la garanzia; (iii) di essersi fatto restituire dalla [OSCURATO:SOCIETA] l’assegno di euro 20.000,00 e di averlo sostituito con la consegna del predetto documento fideiussorio, nel quale vi era espresso riferimento dell’avvenuta stipula e registrazione del contratto di locazione del 29/10/2007; (iv) che, nonostante tutto, le trattativenon sarebbero mai andate a buon fine, e che il contratto di locazione non sarebbe mai stato sottoscritto dal conduttore, giacché la firma ivi apposta era falsa; (v) di aver revocato la fideiussione con lettera del 28/05/2008, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione e di aver sporto per tal motivo denuncia-querela 16/09/2008; (vi) di aver diffidato [OSCURATO:SOCIETA]. dal richiedere l’incasso della fideiussione e MPS dal procedere al pagamento, mentre tanto avveniva in data 22/08/2008; (vii) che, stante la asserita nullità del contratto di locazione per la dedotta falsità di firma, da un lato sarebbero stati indebiti i versamenti eseguiti a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], ossia euro 8.130,00, e dall’altro la Banca escussa non avrebbe dovuto corrispondere alcuna somma alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per tali motivi lo Scaffidi chiese: (i) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 8.130,00, con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; (ii) la condanna anche di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con [OSCURATO:PERSONA]Ale, al pagamento dell’importo di euro 15.340,00, oltre interessi e rivalutazione. 3. Si costituì Banca MPS chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In via riconvenzionale, la Banca, osservato di aver corrisposto l’importo di euro 15.474,89 oggetto della garanzia escussa, chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del predetto importo di euro 15.474,89, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (28/9/2008) e gli interessi nella misura di cui al 4° comma dell’art. 1284 c.c. dalla data del deposito della domanda al al saldo. 4. Con sentenza n. 1185/2018 il Tribunale di Vicenza rigettò tutte le domande di parte attrice, accolse la domanda riconvenzionale di MPS e, per l’effetto, accertato il diritto della banca di agire in regresso nei confronti dell’attrice ai sensi dell’art. 1950 c.c., condannò lo [OSCURATO:PERSONA] a pagare l’importo di euro 15.474,89, oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione. 5. Avverso la predetta Car estero propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Venezia. 6. Con sentenza n. 1007/2021, depositata in data 12/04/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con separati controricorsi. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. Parte ricorrente e la Car estero Costruzioni hanno deposita t o memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., nonché degli artt. 24 Cost e 115, 116, 134 e 183 c.p.c., in merito ai principi del contraddittorio, dell’onere della prova e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.”.I vizi dedotti in rubrica, nell’esposizione della ricorrente, si sostanziano nell’omesso esame della falsità di una firma e nell’avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto valido il contratto di locazione e la fideiussione. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto non individua la motivazione cui vorrebbe rivolgere la critica e, dunque, nemmeno se ne fa carico. Peraltro, se si passa alla lettura della sentenza impugnata la motivazione cui il motivo sarebbe riferibile per il suo contenuto non risulterebbe in alcun modo criticata dall’illustrazione del motivo. 2.1 L ’ illustrazione viola inoltre l ’ art. 366, n. 6, in quanto allude ad attività processuali, ad atti e documenti, riguardo ai quali non rispetta l’onere di indicazione specifica, astenendosi dal riprodurne sia direttamente sia indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente) il contenuto. Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360,n. 5, c.p.c., ci si astiene dal precisare se e dove si era argomentato sulla base delpreteso fatto omesso. 2.2 Va inoltre osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 2/05/2018 (come risulta dalla sentenza gravata), l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis”dell’art. 348 - ter , ultimo comma, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integrerebbe – ferma comunque l’assorbenza del rilievo già prima svolto - un ’ ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel secondo e nel terzo motivo. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3 e 5, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., nonché degli artt. 24 Cost e 101, 112 e 115 c.p.c., in merito ai principi del contraddittorio, dell’onere della prova e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c.” La ricorrente espone che “ come il Giudice di primo grado aveva errato quando, anziché rimettere la causa in istruttoria per consentire all’appellante di proporre la querela di falso, aveva rigettato la domanda sul solo presupposto, non eccepito dagli appellati, che l’unico strumento per accertare la falsità della firma apposta dall’appellante in calce al contratto di locazione del 29/10/2007 fosse la querela di falso e non anche la perizia grafologica, così del pari ha errato il Giudice di secondo grado quando, non solo non ha accolto il motivo di impugnazione annullando la sentenza e perseverando così la violazione del principio del contraddittorio, dell’onere della prova del diritto di difesa, ma anche non lo ha preso in considerazione, incorrendo così in un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”(così a p. 20 del ricorso). 4. Il motivo si vorrebbe correla re a quanto sarebbe stato dedotto nei motivi di appello, ma omette di fornire indicazione di essi, necessarie ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. e svolge, dopo citazione di giurisprudenza, la deduzione del tutto generica del mancato accoglimento di un non meglio precisato motivo di impugnazione. Il motivo è inammissibile per la violazione della suddetta norma ed è anche ulteriormente inammissibile, sotto il secondo profilo indicato, per evidente mancanza di specificità (giusta il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). 4.1 Inoltre, per quanto riguarda il denunciato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, valgono le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo. 5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c. in materia di valutazione della prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.” La ricorrente sostiene che, a fronte di due scritture private non disconosciute attestanti la consegna degli arredi e della strumentazione del locale, collidendo esse nel contenuto, la Corte territoriale “avrebbe dovuto motivare, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., la ragione per cui ha ritenuto preminente la scrittura privata di consegna degli arredi e delle strumentazioni rispetto a quella di consegna delle chiavi, scrittura privata di consegna delle chiavi che comunque fa piena prova in relazione al suo contenuto. Non averlo fatto costituisce una violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c. censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” 6. Il motivo risulta del tutto assertorio e deduce la violazione dell ’ art. 116 inammissibilmente, cioè non rispettando i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “ prudente apprezzamento ” , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (conforme, di recente, ex multis, Cass., sez. V, ord. 09/06/2021, n. 16016). 7. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., in materia di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”. La ricorrente afferma che “ la nullità dell ’ obbligazione principale comporta la nullità dell’obbligazione accessoria ai sensi dell’art. 1939 c.c., cosicché se verrà accertata la nullità del contratto di locazione, per apocrificità della firma della ricorrente in calce allo stesso, invalida sarà anche la fideiussione”. 8. Il motivo sollecita – peraltro in termini generici ed assertori - una rivalutazione di una serie di risultanze, probatorie e documentali delle quali non fornisce l’indicazione specifica sotto il profilo della riproduzione contenutistica, diretta od indiretto, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda. 10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ed in complessivi euro 3.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell