Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 36949/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente u ORDINANZA sul ricorso 12582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVA che con sentenza n. 568 del 2019, la Corte d'appello di Salerno, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Salerno che, decidendo sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società assicuratrice, ha revocato il decreto emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di TFR, condannando la medesima società al pagamento, in favore dell'appellato, della complessiva somma di euro 32.384,49; in particolare, la Corte ha condiviso l'iter decisorio del giudice di primo grado, fondato essenzialmente sulla non contestazione della somma, ricavabile dal cedolino del 2015, nonché sulla impossibilità di accogliere la eccezione di compensazione e le due riconvenzionali proposte dall'appellante ed ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, compensando integralmente le spese di lite; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., nonché motivazione apparente; con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; Ric. 2020 n. 12582 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art. 92 comma 2 cod. proc. civ. in ordine all'intervenuta integrale compensazione delle spese; tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico- sistematiche, sono infondati; va premesso che, come rilevato da questa Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cfr., sul punto, Cass_ n. 3977 del 2020,

V. anche Cass. n. 26912 del 2020); - relativamente alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); nel caso di specie, congruo deve reputarsi l'iter motivazionale della Corte, pervenuta all'integrale compensazione delle spese di lite sulla scorta della posizione comunque parzialmente vittoriosa nel merito della ricorrente all'esito globale del giudizio; Ric. 2020 n. 12582 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -3- al riguardo, questa Corte ha affermato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (sul punto, Cass. n. 6249 del 2014; Cass. n. 17523 del 2011); in particolare va ricordato che nel caso che qui ne occupa si verte proprio in tema di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) e che si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (fra le tante, Cass. n. 20888 del 2018); né è sindacabile in sede di legittimità la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca, sicché non si ravvisa nessuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 20/12/2007, n. 30592); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; Ric. 2020 n. 12582 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -4- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 2500 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente u ORDINANZA sul ricorso 12582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVA che con sentenza n. 568 del 2019, la Corte d'appello di Salerno, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Salerno che, decidendo sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società assicuratrice, ha revocato il decreto emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di TFR, condannando la medesima società al pagamento, in favore dell'appellato, della complessiva somma di euro 32.384,49; in particolare, la Corte ha condiviso l'iter decisorio del giudice di primo grado, fondato essenzialmente sulla non contestazione della somma, ricavabile dal cedolino del 2015, nonché sulla impossibilità di accogliere la eccezione di compensazione e le due riconvenzionali proposte dall'appellante ed ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, compensando integralmente le spese di lite; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., nonché motivazione apparente; con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; Ric. 2020 n. 12582 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art. 92 comma 2 cod. proc. civ. in ordine all'intervenuta integrale compensazione delle spese; tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico- sistematiche, sono infondati; va premesso che, come rilevato da questa Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cfr., sul punto, Cass_ n. 3977 del 2020, V. anche Cass. n. 26912 del 2020); - relativamente alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); nel caso di specie, congruo deve reputarsi l'iter motivazionale della Corte, pervenuta all'integrale compensazione delle spese di lite sulla scorta della posizione comunque parzialmente vittoriosa nel merito della ricorrente all'esito globale del giudizio; Ric. 2020 n. 12582 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- al riguardo, questa Corte ha affermato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (sul punto, Cass. n. 6249 del 2014; Cass. n. 17523 del 2011); in particolare va ricordato che nel caso che qui ne occupa si verte proprio in tema di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) e che si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (fra le tante, Cass. n. 20888 del 2018); né è sindacabile in sede di legittimità la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca, sicché non si ravvisa nessuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 20/12/2007, n. 30592); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; Ric. 2020 n. 12582 sez. ML - ud. 15-09-2021 -4- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 2500 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 15
Decreto Cassazione n. 36949/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris