CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17749/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024HERA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro teNmumperoo rseez,io nale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiLUCA MORGAGNI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.C.S., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L.;- intimati -avverso la sentenza n. 120/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,depositata il 04/04/2024 R.G.N. 111/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22 febbraio 2019, GianniGramaccia conveniva in giudizio la Coop 134 [OSCURATO:PERSONA] eHera S.p.A. per sentire accertare il diritto all'applicazione del CCNLServizi Ambientali FISE anziché del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicatodalla datrice di lavoro, e ottenere la condanna in solido al pagamentodelle differenze retributive per il periodo dal 26 luglio 2013 al 28febbraio 2018.Il ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso la cooperativacon mansioni di conducente di mezzi per la raccolta rifiuti nell'ambitoNumero registro generale 19711/2024di appalti pubblici affidati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei Comuni della ProvNiunmceirao sedziio nale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026Rimini.Data pubblicazione 03/06/2026Hera S.p.A. si costituiva e chiamava in causa i componenti deiRaggruppamenti Temporanei di Imprese aggiudicatari degli appalti([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CSRConsorzio [OSCURATO:PERSONA], Astra, Albatros, [OSCURATO:PERSONA]),chiedendone la condanna a manleva.2. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 234/2022 del 22 dicembre2022, accoglieva la domanda principale, condannando in solido [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive, ritenendoapplicabile il [OSCURATO:PERSONA]. Riconosceva a Hera il beneficio di escussionee condannava Coop 134 a tenerla indenne. Rigettava la domanda digaranzia di Hera nei confronti dei terzi chiamati e compensava le spesetra le altre parti.La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 120/2024, inaccoglimento dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha rettificato ladecisione di primo grado sostituendo il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] conquello al CCNL [OSCURATO:PERSONA] ex Federambiente, ritenendolisostanzialmente sovrapponibili, e confermando nel resto la sentenzaimpugnata, rigettando l'appello principale di Coop 134.Avverso tale sentenza Coop 134 ha proposto ricorso principale percassazione affidato a sei motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso incidentale affidato a otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi.La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. alla luce della interpretazione già resa in sedenomofilattica.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservaNutmoe riol did raecpcooltas gietnoe rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 41Cost., sostenendo che l'individuazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] exviolerebbe la libertà sindacale e la libertà di iniziativa economica.Il motivo è infondato.Questa Corte ha recentemente affermato, in fattispecie sovrapponibile(Cass. n. 12718/2025; Cass. n. 12279/2025; Cass. n. 12276/2025),che le previsioni di cui all'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 eall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che impongonol'applicazione ai lavoratori addetti ad un servizio oggetto di appalto deltrattamento economico e normativo non inferiore a quello dettato dalcontratto collettivo "in vigore per il settore e per la zona nella quale sieseguono le prestazioni", rispondono alla duplice esigenza di evitarefenomeni di concorrenza sleale con sperequazioni al ribasso nelleoperazioni di gara e di garantire ai lavoratori occupati nelle medesimeNel caso in esame, la Corte d'Appello ha interpretato i bandi di gara ei capitolati speciali come tali da individuare, in modo univoco, iltrattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dauno specifico contratto collettivo, il CCNL Servizi AmbientaliNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026sottoscritto da Federambiente. Tale lettura si basa sul teNnumoerroe d il reactctoeltar agelnee rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026dei documenti di gara che nominano espressamente il CCNL ServiziAmbientali ex Federambiente, e non recano un generico rinvio alcontratto collettivo "del settore".L'indicazione negli atti di gara di un determinato contratto collettivonon si pone in contrasto con l'art. 39 Cost., poiché non è diretta adestendere ex lege ed erga omnes l'efficacia del contratto collettivo, masi limita a indicare le condizioni contrattuali che l'aggiudicatario deveapplicare al personale impiegato, restando l'operatore economicolibero di accettare o meno tale clausola e quindi di partecipare o menoalla gara (v. Cass. n. 12718/2025 cit.).Del pari, non sussiste violazione dell'art. 41 Cost., atteso che la liberainiziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilitàsociale" e la previsione in questione risponde all'esigenza di garantire,nel settore degli appalti pubblici, una forte dose di responsabilitàsociale.Con riferimento alle cooperative sociali, la partecipazione alleprocedure ad evidenza pubblica in concorrenza con altri operatorieconomici non consente una deroga generalizzata ai trattamentiminimi garantiti dalla legge. L'adeguato contemperamento tra i minimidi trattamento garantiti alla generalità dei lavoratori e le peculiaritàdello scopo perseguito dalle cooperative sociali deve ritenersi attuatolegge n. 381/1991, art. 52 del d.lgs. n. 163/2006, art. 112 del d.lgs.n. 50/2016) e delle disposizioni contrattuali collettive (art. 8-bis delCCNL [OSCURATO:PERSONA]) che prevedono appalti riservati o deroghelimitate al personale svantaggiato ed entro determinate quotepercentuali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/20262. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa appNliucmaerzo idoi rnacec odltae ggenlei rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026artt. 1 e 4 della legge n. 381/1991 in combinato disposto con l'art. 41Cost., sostenendo che la finalità delle cooperative sociali di favorirel'inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati comporterebbel'applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] a tutti i dipendenti.Il motivo è infondato.La Corte d'Appello non ha affatto affermato che il CCNL CooperativeSociali debba essere applicato solo ai lavoratori svantaggiati, ma hacorrettamente rilevato che le deroghe all'applicazione dei livelliretributivi del CCNL Federambiente previste dall'art. 8, parte B, di talecontratto riguardano soltanto il personale svantaggiato, nel rispetto dideterminate condizioni soggettive e quantitative. Il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] non rientrava in tale categoria.La motivazione della Corte d'Appello è conforme al principio secondocui le deroghe ai trattamenti minimi garantiti dalla legge possonooperare solo nei limiti delle previsioni legislative e contrattualispecificamente previste. Il motivo, inoltre, attribuisce alla sentenzaun'affermazione che questa non contiene.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1362 c.c. e erratainterpretazione del contenuto della lettera d'invito di [OSCURATO:SOCIETA]. del 7settembre 2015.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.È inammissibile in quanto chiede a questa Corte di interpretare in mododifforme i contenuti dell'invito alla gara. L'interpretazione del contrattoe degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtàstorica e obiettiva, costituisce tipico accertamento in fatto riservato algiudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazioneNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, non sussisNtuemnertoi d in raeccl olctaa gsenoe rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026di specie.Nel merito, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che le letteredi invito e i chiarimenti della stazione appaltante hanno funzionemeramente specificatrice e non possono modificare, derogare osconfessare il contenuto dei bandi di gara e dei capitolati, nei qualiunicamente deve essere ricercata la regolamentazione della proceduradi gara (Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 4396). Il principioè stato ribadito da questa Corte nella sentenza n. 12718/2025 cit.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2103, 1362, 1363 c.c., lamentando la mancata applicazione delprocedimento logico-giuridico trifasico con riferimento al CCNLIl motivo è inammissibile.La Corte d'Appello ha ritenuto sovrapponibili i [OSCURATO:PERSONA] epresupposto della incontroversa coincidenza dei testi contrattuali sutali aspetti. Il ricorrente contesta tale sovrapponibilità senza censurareil presupposto su cui la relativa statuizione si fonda, cioè l'essere lacoincidenza incontroversa e pacifica. I rilievi mossi investono il "diversocampo di applicazione" e il "differente contenuto dell'art. 8" ma nullaeccepiscono sul nucleo centrale dell'affermata sovrapponibilità,rilevante ai fini di causa, concernente declaratorie contrattuali e minimiretributivi.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo consistente nell'omesso calcolo delledifferenze retributive con riferimento al CCNL Federambiente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026La sentenza impugnata ha ritenuto sovrapponibili i due Dcaotan pturbablitctaiz ione 03/06/2026collettivi quanto a importi retributivi. Tale affermazione non è stataspecificamente censurata. Il motivo si risolve in una critica genericaalla statuizione, inammissibile perché non conforme ai requisiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che postula l'allegazione di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione e abbia carattere decisivo.5. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 2948, comma 1, n.4 c.c. in relazione all'art. 2935 c.c., per avere la Corte di merito statuitoche la prescrizione del diritto di credito decorre dalla cessazione delrapporto e non in costanza di esso.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato (Cass.n. 26246/2022; Cass. n. 6773/2024; Cass. n. 14040/2024; Cass. n.12230/2024), che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cosìcome modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistitoda un regime di stabilità. Conseguentemente, per tutti quei diritti chenon siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinatodisposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione delrapporto di lavoro.La sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio,aderendo all'orientamento di questa Corte. Le argomentazioniNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026contrarie svolte dal ricorrente non sono idonee a superNaumreero ld'ii rnacdcoirltaiz gzenoe rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026consolidato.7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo,violazione dell'art. 112 c.p.c., mancanza o apparenza dellamotivazione, per l'omessa valutazione delle difese spiegate circal'infondatezza e l'inammissibilità della domanda del lavoratore, fondatasull'erroneo presupposto che fosse previsto il [OSCURATO:PERSONA] dalla lex digara.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.È inammissibile per la contemporanea deduzione di violazione didisposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla censura di unaerronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguataindicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizitipicamente indicati (Cass. n. 9228/2016; n. 36881/2021; n.3397/2024). Oblitera, infine, la giurisprudenza di questa Cortesull’omesso esame (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 8054/2014).Nel merito, non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché illavoratore aveva formulato la originaria domanda facendo riferimentoad entrambi i contratti collettivi, sia il CCNL [OSCURATO:PERSONA] di appello di Hera e ha dichiarato applicabile il CCNL ServiziAmbientali Federambiente, senza che ciò incidesse sull'importoriconosciuto al lavoratore in ragione della ritenuta sovrapponibilità deidue contratti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/20268. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa apNpumliecroa dzi iroacncoelta dgeenei rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, sostenendo che i CCNLIl motivo è inammissibile per carenza di interesse.La deduzione sulla non sovrapponibilità dei due contratti non èaccompagnata da alcun rilievo in ordine all'avvenuto riconoscimento allavoratore di un trattamento retributivo superiore a quello spettantegliin base al contratto collettivo effettivamente applicabile.La Corte d'Appello ha mutato il riferimento al contratto collettivoapplicabile ma ha lasciato intatti gli importi riconosciuti in primo grado,in assenza di appello del dipendente sul punto.9, Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo,violazione degli artt. 112, 101 c.p.c. e 111 Cost., per l'omessavalutazione delle difese spiegate circa il fatto che il lavoratore non hamai preso posizione sull'applicazione o meno delle deroghe previstedall'art. 8-bis del CCNL Federambiente.Il motivo è infondato.Non sussiste violazione dell'art. 112, 101 c.p.c. e 111 Cost., poichél'eventuale applicazione della deroga di cui all'art. 8 del CCNL ServiziAmbientali Federambiente costituiva eccezione rispetto alla domandaavanzata dal lavoratore e non poteva essere proposta da quest'ultimo.10. Con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivocirca il mancato assolvimento da parte del lavoratore dell'onere diprova sulla tipologia di mansioni svolte.Il motivo è inammissibile perché investe l'accertamento in fatto sullemansioni svolte, non revisionabile in questa sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/202411. Con il quinto motivo si deduce omesso esame delle difese sNpuimeegroa steezio nale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026in merito al divieto di imposizione di uno specifico contratto collettivoData pubblicazione 03/06/2026ai concorrenti in appalto, con violazione degli artt. 39 e 41 Cost.Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell'esame del primomotivo del ricorso principale.12. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazionedell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla luce dell'art. 105 del d.lgs. n.50/2016, sostenendo la non applicabilità della responsabilità solidaledel committente.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che la responsabilità solidale delcommittente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confrontidei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici, senza chead essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubblicheamministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, inquanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appaltiincide su un piano diverso da quello cui è rivolta la predettaresponsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione deilavoratori (Cass. n. 8955/2017; n. 30100/2022; n. 32867/2023; Cass.n. 12718/2025 cit.).13. Con il settimo motivo si deduce omesso esame delle difese spiegatein merito alla chiamata in causa dei componenti del RTI e violazionedell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 quanto all'azione diregresso.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026Ooccorre richiamare i principi consolidati in materia di Nruemsepro odin rascacobltai lgietnàe rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e di azione di regresso tracoobbligati.La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivie contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto ha natura digaranzia legale e non configura una contitolarità del debito, il cuiobbligato principale rimane il datore di lavoro-appaltatore (Cass. n.16075/2024). Tale responsabilità sorge ex lege al verificarsi dellecondizioni poste dalla norma - esistenza del rapporto contrattuale diappalto e inadempimento del datore di lavoro - indipendentemente daldolo o dalla colpa del committente (Cass. n. 5214/2026).L'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabileratione temporis, prevede espressamente che "il committente che haeseguito il pagamento... può esercitare l'azione di regresso neiconfronti del coobbligato secondo le regole generali". Tale azione diregresso presuppone l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva, aisensi dell'art. 1292 c.c., per cui più debitori sono obbligati tutti per lamedesima prestazione.Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che ilRTI non risultava coobbligato ai fini del citato art. 29, in quanto illavoratore non aveva proposto alcuna domanda autonoma neiconfronti delle società componenti il [OSCURATO:PERSONA] diImprese. La responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003opera infatti solo nei confronti dei soggetti formalmente individuaticome committenti o subappaltatori nel rapporto contrattuale con ildatore di lavoro inadempiente.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema diobbligazioni solidali, l'art. 1299 c.c. disciplina il regresso tra condebitoristabilendo che "il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puòNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di eNsusmie"ro. dTi ruactctoaltav giean,e rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026tale azione di regresso può essere esercitata solo tra soggetti che sianoeffettivamente coobbligati in solido per la medesima prestazione (Cass.n. 11207/2021).La domanda di manleva o garanzia proposta dal committente neiconfronti di terzi soggetti presuppone che questi ultimi siano stati aloro volta chiamati in giudizio dal lavoratore creditore quale condebitorisolidali, ovvero che si configuri un autonomo rapporto obbligatorio tracommittente e garante. Nel caso di specie, non risulta che il lavoratoreabbia mai azionato la responsabilità solidale nei confronti delle societàcomponenti il RTI, né che Hera abbia dedotto l'esistenza di specificirapporti contrattuali con tali società idonei a fondare un'autonomapretesa di manleva.La funzione della solidarietà, secondo il principio generale, si esauriscenel rapporto esterno tra creditore e condebitori e non riguardaautomaticamente i rapporti interni tra gli obbligati in solido, salvo chetra questi ultimi sussista un autonomo titolo giuridico che giustifichi lamanleva (Cass. n. 11207/2021 cit.).Inoltre, va rilevato che l'azione di regresso di cui all'art. 29, comma 2,del d.lgs. n. 276/2003 è disciplinata "secondo le regole generali",quindi secondo le norme del codice civile in materia di obbligazionisolidali. Ai sensi dell'art. 1299 c.c., il committente che abbia pagatopuò rivalersi nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, in quantodebitore principale, per l'intero importo versato, configurandosi laposizione del committente come responsabilità di garanzia (Cass. n.16075/2024 cit.). Tale azione di regresso, tuttavia, presuppone che ilsoggetto verso cui si agisce sia effettivamente obbligato in solido perla medesima prestazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026La Corte d'Appello ha quindi correttamente escluso cNhumee rol edi rasccoocltai egetnàe rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026componenti il RTI potessero essere considerate coobbligate solidali aifini dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, non essendo state destinatariedi alcuna domanda da parte del lavoratore e non risultando alcunautonomo rapporto giuridico con Hera idoneo a fondare la pretesa dimanleva.Con l'ottavo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,contestando l'errata condanna alle spese processuali.Il motivo è infondato.In tema di condanna alle spese processuali il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minimaquota, al pagamento delle spese. Il criterio della soccombenza non puòessere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma variferito unitariamente all'esito finale della lite (Cass. n. 16328/2019;Cass. n. 353/2023).In materia di liquidazione delle spese processuali nel giudizio diappello, il criterio di individuazione della soccombenza deve essereunitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere allacompensazione parziale delle spese di lite. L'unitarietà e la globalitàdel suddetto criterio comportano che, in relazione all'esito finale dellalite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente equella parzialmente vincitrice, provvedendo sulle spese secondo ilprincipio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cass. n.36949/2021; Cass. n. 6369/2013; Cass. n. 3020/2021).La soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale ototale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., siNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026verifica nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande Ncuomenrot rdai rpacpcooltas gteen,e rale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026accolte o rigettate e cumulate nel medesimo processo fra le stesseparti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta(Cass. n. 36920/2021; Cass. n. 2575/2023).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente valutato l'esitocomplessivo del giudizio. Hera, pur avendo visto accolto il motivo diappello volto a rettificare il riferimento al CCNL applicabile (da FISE aall'esito finale della lite, essendo stata confermata la condanna solidaleal pagamento delle differenze retributive e la responsabilità ex art. 29del d.lgs. n. 276/2003. L'accoglimento del motivo relativo all'esattaindividuazione del contratto collettivo non ha infatti comportato alcunamodifica dell'importo dovuto al lavoratore, trattandosi di questionemeramente nominalistica in presenza di sovrapponibilità sostanzialedei due contratti.Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato erientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità della compensazione totale o parziale, sia nell'ipotesidi soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giustimotivi (Cass. n. 353/2023 cit.).La Corte d'Appello ha spiegato come la soccombenza di Hera sia statadichiarata in primo grado solo nei confronti del lavoratore e non neiconfronti delle altre parti processuali. Tale statuizione è conforme alprincipio secondo cui la condanna alle spese segue la soccombenza nelrapporto processuale considerato e non può essere estesaautomaticamente ad altri rapporti, pur se inseriti nel medesimoprocesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026Alla luce delle suesposte argomentazioni, sia il ricorso principale chequello incidentale vanno respinti.La ricorrente principale Coop 134 [OSCURATO:PERSONA] deve esserecondannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo.Vanno compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrenteprincipale Coop 134 e la ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., in ragionedella reciproca soccombenza.Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti rimasteintimate.Ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previstedall'articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile, atteso chel'impugnazione risulta manifestamente infondata a fronte dellaconforme proposta di definizione anticipata formulata dalla Consiglieradelegata.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19711/2024 P.Q.MNumero di raccolta generale 17749/2026La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Data pubblicazione 03/06/2026Condanna la ricorrente principale Coop 134 [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti diGramaccia Gianni, che liquida in euro 6000,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% e accessori come per legge.Compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente principaleCoop 134 e la ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione dellareciproca soccombenza.Nulla spese quanto alle altre parti rimaste intimate.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento in favore diGramaccia Gianni della somma di euro 3000,00 ai sensi dell'articolo96, comma 3, del codice di procedura civile, nonché al pagamento infavore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00 aisensi dell'articolo 96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteMargherita MariaLeoneNumero registro generale 19711/2024Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 17749/2026Data pubblicazione 03/06/2026