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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02575/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31394/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E BORSELLINO N.03-[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E BORSELLINO N.03-[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1114/2021 depositata il10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che – accogliendo parzialmente il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Bologna n. 20240/2017 – aveva regolato il complessivo regime delle spese con il [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, compensandole per un quinto e ponendo il residuo a carico della stessa Cenerini; che il [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino si è costituito con controricorso; che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché una compensazione sarebbe potuta scaturire solo da una soccombenza reciproca determinata da contrapposte domande, fra le quali non sarebbe potuta rientrare la mera richiesta di rigetto; che il predetto motivo è inammissibile; che, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale oparziale compensazione per giusti motivi (Sez. 6 - 3, n. 26912 del 26 novembre 2020; Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018); che, d’altronde, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazioneparziale o totale delle spese processuali, sottende -anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimentoparziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Sez. 1, n. 10113 del 24 aprile 2018) che, nella specie, la Corte territoriale ha esaustivamente chiarito che “dagli accertamenti compiuti emerge come le pretese originarie dell’attore fossero fondate, come ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio, sebbene per una superficie inferiore a quanto richiesto”, compiendo dunque una valutazione globale in ordine all’esito della lite ed alla soccombenza virtuale; che la suddetta valutazione è pertanto conforme all’art. 92 comma 2° c.p.c. ed, essendo intrinsecamente logica, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte; che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa; non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l’eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese (Sez.

U, n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez.

U, n. 27172 del 15 settembre 2022); che la memoria depositata dalla ricorrente non apporta elementi idonei a modificare il quadro testé delineato; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31394/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E BORSELLINO N.03-[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E BORSELLINO N.03-[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1114/2021 depositata il10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che – accogliendo parzialmente il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Bologna n. 20240/2017 – aveva regolato il complessivo regime delle spese con il [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, compensandole per un quinto e ponendo il residuo a carico della stessa Cenerini; che il [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino si è costituito con controricorso; che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché una compensazione sarebbe potuta scaturire solo da una soccombenza reciproca determinata da contrapposte domande, fra le quali non sarebbe potuta rientrare la mera richiesta di rigetto; che il predetto motivo è inammissibile; che, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale oparziale compensazione per giusti motivi (Sez. 6 - 3, n. 26912 del 26 novembre 2020; Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018); che, d’altronde, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazioneparziale o totale delle spese processuali, sottende -anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimentoparziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Sez. 1, n. 10113 del 24 aprile 2018) che, nella specie, la Corte territoriale ha esaustivamente chiarito che “dagli accertamenti compiuti emerge come le pretese originarie dell’attore fossero fondate, come ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio, sebbene per una superficie inferiore a quanto richiesto”, compiendo dunque una valutazione globale in ordine all’esito della lite ed alla soccombenza virtuale; che la suddetta valutazione è pertanto conforme all’art. 92 comma 2° c.p.c. ed, essendo intrinsecamente logica, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte; che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa; non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l’eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese (Sez. U, n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. U, n. 27172 del 15 settembre 2022); che la memoria depositata dalla ricorrente non apporta elementi idonei a modificare il quadro testé delineato; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar
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