Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 marzo 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]227/01
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti – Progetto di linea ferroviaria Valenza-Tarragona – Omessa effettuazione di uno studio di impatto ambientale»
1.
Il presente ricorso è diretto a far constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati
(2)
, avendo omesso di sottoporre ad uno studio di valutazione dell’impatto ambientale il «progetto di linea Valenza‑Tarragona,
tronco [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Piattaforma», che si inserisce nell’ambito del progetto intitolato «Corridoio mediterraneo».
I –
Fatti e procedimento precontenzioso
2.
Nel maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee riceveva una denuncia secondo cui le autorità spagnole non avrebbero
applicato correttamente la direttiva. Tale denuncia segnalava la realizzazione di un tracciato ferroviario di 13,2 km attraverso
i Comuni di Castellón, Benicasim e [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata effettuata una comunicazione al pubblico a scopo di consultazione
o che fosse stata prodotta una dichiarazione relativa all’impatto ambientale. Il progetto ferroviario prevede un nuovo tracciato
destinato ad aggirare il Comune di Benicasim (7,64 km) e il raddoppiamento dei binari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (13,2 km).
3.
Con lettera in data 28 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] invitava le autorità spagnole a presentarle le loro osservazioni in merito
ai fatti denunciati.
4.
Il 13 gennaio 2000 il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna confermava in una sua lettera che il detto progetto non era stato sottoposto alla procedura
di valutazione dell’impatto ambientale. Secondo le autorità spagnole tale valutazione non era necessaria, in quanto il tracciato
prescelto per la tratta indicata nella denuncia era compreso nella riserva ferroviaria prevista nel piano urbanistico generale
del 1992, il quale era stato oggetto di una dichiarazione di impatto ambientale ed era stato approvato il 17 marzo 1994 con
decisione del
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
(direttore generale per la qualità dell’ambiente) della Comunità di Valenza (Spagna).
5.
Il 13 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna una lettera di diffida ai sensi dell’art. 226 CE, per inesatta
applicazione della direttiva, a motivo dell’omessa esecuzione di uno studio sull’impatto ambientale del «progetto di linea
Valenza‑Tarragona, tronco [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Piattaforma».
6.
Nella sua lettera di risposta del 21 giugno 2000, il governo spagnolo sottolineava, anzitutto, che il progetto contemplato
dalla lettera di diffida non implicava la costruzione di una nuova linea ferroviaria. Esso sosteneva poi che le formalità
espletate per l’approvazione del piano urbanistico generale di Benicasim erano sufficienti. Il detto governo si diceva infine
disposto a svolgere qualsiasi ulteriore procedura ritenuta necessaria dalla [OSCURATO:PERSONA].
7.
Il 26 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna invitandolo ad adottare le misure necessarie
per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.
8.
Con lettera in data 2 gennaio 2001 il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna rispondeva al parere motivato, ribadendo i propri precedenti argomenti
e segnalando che uno studio sull’impatto ambientale della modifica n. 3 del progetto in questione stava per essere oggetto
di comunicazione al pubblico a scopo di consultazione. Una copia dell’annuncio pubblicato il 3 gennaio 2001 nel
[OSCURATO:PERSONA] del Estado
(Gazzetta ufficiale spagnola), con il quale la Direzione generale delle ferrovie offriva in comunicazione al pubblico per
consultazione il detto studio di impatto ambientale, veniva trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2001. La modifica n. 3
si riferisce essenzialmente alla costruzione di un viadotto di 754,5 m di lunghezza.
9.
[OSCURATO:PERSONA], ritenute non convincenti le informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso
per inadempimento.
10.
Nella fase scritta del procedimento, per rispondere all’unico addebito mossogli dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia di aver applicato
in modo scorretto la direttiva relativamente al «progetto di linea Valenza‑Tarragona, tronco [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Piattaforma»,
il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha ribadito i propri argomenti relativi al fatto che il progetto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione
dell’allegato I della direttiva (che impone una valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale del progetto). Il detto Stato
membro ritiene inoltre che le formalità espletate garantissero in ogni caso una piena applicazione della direttiva.
11.
Un’udienza si è svolta il 19 febbraio 2004. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare precisato la portata del proprio ricorso in sede
di risposta ad un quesito scritto sottopostole dalla Corte il 9 dicembre 2003. Essa ha confermato che il proprio ricorso riguardava
l’intera tratta [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], per una lunghezza complessiva di 13,2 km.
II –
Contesto normativo
12.
La direttiva mira a prevenire gli inquinamenti ed altri danni all’ambiente prevedendo che determinati progetti pubblici e
privati siano sottoposti ad una valutazione previa del loro impatto ambientale
(3)
. Essa impone di prendere in considerazione gli interessi ambientali nel processo decisionale relativo a numerosi progetti.
13.
La direttiva in vigore al momento dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stata modificata dalla direttiva del Consiglio
3 marzo 1997, 97/11/CE
(4)
. Tuttavia, le disposizioni controverse della direttiva, segnatamente il punto 7 dell’allegato I e il punto 12 dell’allegato II,
non sono state modificate dal nuovo testo.
14.
La direttiva distingue due classi di progetti. La prima classe comprende i progetti, elencati nell’allegato I della direttiva,
idonei ad avere ripercussioni notevoli sull’ambiente, per i quali sussiste l’obbligo degli Stati membri di procedere ad uno
studio del loro eventuale impatto ambientale prima che siano portati ad esecuzione
(5)
. Per quanto riguarda la seconda classe di progetti, elencati nell’allegato II della direttiva, gli Stati membri dispongono
di un margine discrezionale per decidere il loro eventuale assoggettamento ad uno studio preliminare di impatto ambientale
(6)
.
15.
Qualificare un progetto come progetto di classe I produce dunque conseguenze importanti quanto alla necessità o no di procedere
ad uno studio preliminare di impatto ambientale.
16.
Per risolvere la presente controversia, occorrerà anzitutto esaminare gli argomenti illustrati all’udienza dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna
in ordine alla ricevibilità del ricorso, e successivamente verificare l’applicabilità della direttiva al progetto di cui si
discute. Infine, laddove il progetto rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva, andrà verificato se il [OSCURATO:PERSONA]
di Spagna l’abbia correttamente applicata nel caso concreto.
III –
Valutazione
A –
Ricevibilità del ricorso
17.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha sollevato all’udienza un’eccezione di irricevibilità. Esso ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso
del procedimento precontenzioso, avrebbe preso in considerazione soltanto il nuovo tracciato destinato ad aggirare il Comune
di Benicasim, di lunghezza pari a 7,64 km, e non il raddoppiamento dei binari per tutta la lunghezza della tratta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
pari a 13,2 km. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritiene dunque che il ricorso sia irricevibile laddove opera un’estensione dell’oggetto
della controversia tra la fase amministrativa e la fase contenziosa.
18.
Tale argomento dev’essere respinto, posto che tanto la lettera di diffida quanto il parere motivato inviati dalla [OSCURATO:PERSONA]
al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e l’atto introduttivo del ricorso dinanzi alla Corte fanno espresso riferimento al «tronco [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]»,
del quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta la lunghezza pari a 13,2 km. Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna,
è dunque giocoforza constatare che l’oggetto della controversia non è stato modificato tra la fase amministrativa e la fase
contenziosa. L’eccezione di irricevibilità dovrebbe dunque essere respinta.
B –
Applicabilità della direttiva al progetto in questione
19.
È possibile concludere per l’applicabilità della direttiva al progetto in questione sulla base di due distinte valutazioni,
vale a dire in applicazione del punto 7 dell’allegato I oppure in conformità del punto 12 dell’allegato II della direttiva.
Mentre la [OSCURATO:PERSONA] adotta il primo criterio, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna privilegia il secondo.
20.
Il punto 7 dell’allegato I della direttiva contempla in particolare la «costruzione di tronchi ferroviari per il traffico
a grande distanza» [recte: “vie per il traffico ferroviario a grande distanza”]. Il punto 12 dell’allegato II della direttiva
menziona la «modifica dei progetti che figurano nell’allegato I».
21.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il progetto di tronco ferroviario [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] della linea Valenza‑Tarragona dovrebbe essere
considerato come una via ai sensi del punto 7 dell’allegato I della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene al contrario che
tale progetto è soltanto una modifica di un progetto esistente, assoggettata come tale al punto 12 dell’allegato II della
direttiva, in quanto esso non comporterebbe la costruzione di una nuova linea, nel senso di una nuova tratta di collegamento
tra due destinazioni, bensì un semplice raddoppiamento di binari. Infatti, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il punto 7 dell’allegato I
della direttiva contempla soltanto la costruzione di nuove tratte ferroviarie. Il detto Stato membro ritiene altresì che il
progetto in questione non sia destinato al traffico a grande distanza, in quanto collega due località distanti tra loro 13,2 km.
1. La nozione di via ai sensi del punto 7 dell’allegato I della direttiva
22.
A sostegno della propria tesi secondo cui soltanto le tratte di nuova costruzione sarebbero contemplate dal punto 7 dell’allegato I
della direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa valere che talune versioni linguistiche della direttiva parlerebbero di linee ferroviarie,
e non di vie ferroviarie. Tale divergenza linguistica dovrebbe portare ad interpretare il detto punto 7 come riferito soltanto
alle costruzioni di nuove tratte ferroviarie tra due destinazioni in precedenza non collegate tra loro.
23.
La versione spagnola del punto 7 dell’allegato I della direttiva fa riferimento alle «vías», come pure la versione italiana
parla di «vie», la versione portoghese di «vias» e la versione francese di «voies». Sembra che soltanto la versione inglese,
citata dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, possa eventualmente dare adito a confusioni. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato all’udienza una
definizione contenuta nell’[OSCURATO:PERSONA] che dà alla parola «line» il significato di via, binario, e non di tratta ferroviaria
che collega due località. Pertanto, non sembra veramente dimostrata una divergenza tra le diverse versioni linguistiche della
direttiva.
24.
Ad ogni modo, e in conformità di una costante giurisprudenza della Corte, la necessità di un’interpretazione uniforme delle
disposizioni comunitarie esclude che una versione linguistica possa essere considerata isolatamente, imponendo invece, in
caso di dubbio, che il testo in questione venga interpretato e applicato alla luce delle versioni vigenti nelle altre lingue,
tenuto presente che tutte le versioni fanno fede, conformemente a quanto previsto dall’art. 314 CE
(7)
. Qualora esista una divergenza nelle diverse versioni linguistiche, la disposizione in questione deve essere interpretata
alla luce dell’economia complessiva e della finalità della normativa di cui essa fa parte
(8)
.
25.
Dalla detta giurisprudenza consegue che l’eventuale difficoltà d’interpretazione dovuta alla divergenza linguistica rilevata
dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna in ordine al punto 7 dell’allegato I della direttiva dev’essere risolta interpretando tale disposizione
alla luce dell’economia complessiva e dell’obiettivo della direttiva stessa.
26.
La direttiva mira a prevenire gli inquinamenti ed altri eventuali pericoli per l’ambiente. Il suo obiettivo essenziale è,
ai sensi del suo sesto ‘considerando’ e in conformità del suo art. 2, quello di assoggettare al principio di valutazione previa
qualsiasi progetto idoneo ad avere un impatto rilevante sull’ambiente
(9)
. Più in generale, la direttiva è intesa a che non venga sottratto alla valutazione alcun progetto idoneo a produrre rilevanti
ripercussioni sull’ambiente
(10)
.
27.
Orbene, qualora si adottasse l’interpretazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, soltanto la costruzione di linee ferroviarie
che comportano un nuovo tracciato sarebbe sottoposta a una valutazione ambientale. A tale valutazione non sarebbero sottoposte
la costruzione di nuove vie ferroviarie o la trasformazione di vie ferroviarie ad uso regionale in vie ferroviarie destinate
al traffico a grande distanza, sebbene tali opere potrebbero avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Un’interpretazione
siffatta della direttiva sarebbe in contraddizione con il suo obiettivo essenziale.
28.
Sembra dunque che il punto 7 dell’allegato I della direttiva debba essere interpretato nel senso che include la costruzione
di vie ferroviarie e non soltanto la costruzione di nuove tratte ferroviarie.
2. Anche un nuovo tracciato e un raddoppiamento di binari vanno considerati come una costruzione di vie ai sensi della direttiva?
29.
Le questioni relative al nuovo tracciato e al raddoppiamento dei binari verranno da noi esaminate in successione.
30.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il progetto in questione implica la costruzione di una nuova via ferrata raddoppiata e adattata
ad una velocità di 200/220 km/h – mentre prima i treni circolavano ad una velocità di soli 90 km/h – e impone la costruzione
di un nuovo tracciato nel territorio del Comune di Benicasim.
31.
La normativa spagnola di trasposizione [Real Decreto‑Legislativo (regio decreto legislativo) del 28 giugno 1986, relativo
alla valutazione d’impatto ambientale
(11)
, e il regolamento recante attuazione di tale disposizione legislativa, approvato con il Real Decreto (regio decreto) del
30 settembre 1988], che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene essere conforme alla direttiva, impone uno studio ambientale soltanto
in caso di «linee ferroviarie a grande distanza che comportino un nuovo tracciato». Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, tale disposizione
richiede al contempo un nuovo tracciato e una nuova tratta di collegamento. La condizione relativa ad una nuova tratta ha
costituito l’oggetto dei paragrafi 22‑28 delle presenti conclusioni.
32.
Il presente procedimento non mira ad accertare la conformità generale della normativa nazionale alla direttiva; occorre tuttavia
verificare se la tesi del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sia, quanto al caso concreto, conforme alla direttiva
(12)
.
33.
Il criterio pertinente per stabilire se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione obbligatoria delle sue ripercussioni
sull’ambiente consiste nell’appurare se esso possa avere un «impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della
direttiva. Orbene, la costruzione di una via ferroviaria in base ad un nuovo tracciato è per sua natura idonea ad avere un
impatto ambientale importante a motivo della modifica dell’ambiente che essa determina.
34.
Pertanto, la costruzione di un nuovo tracciato ferroviario impone una valutazione previa obbligatoria in conformità della
direttiva.
35.
Il raddoppiamento di una via ferrata può parimenti essere incluso nella definizione di «costruzione di vie» o corrisponde
piuttosto a una «modifica» di un progetto ai sensi del punto 12 dell’allegato II della direttiva? In proposito, la [OSCURATO:PERSONA]
e le autorità spagnole difendono punti di vista opposti.
36.
[OSCURATO:PERSONA], per concludere che un raddoppiamento di binari ricade nella previsione di cui al punto 7 dell’allegato I della
direttiva, si basa su due argomenti. Da un lato, essa rileva come il raddoppiamento di una via ferroviaria implichi la costruzione
di un nuovo binario, comunque parallelo ad una via già esistente. Dall’altro, interpretare diversamente la direttiva finirebbe
per contraddirne gli obiettivi, in quanto lo studio d’impatto ambientale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dimostra che il raddoppiamento
di binari sulla tratta in questione era idoneo a produrre rilevanti ripercussioni sull’ambiente
(13)
.
37.
Le autorità spagnole ritengono che il progetto in questione sia soltanto un miglioramento di un progetto esistente. Inoltre,
il raddoppiamento di un tracciato ferroviario non avrebbe alcun impatto o, quanto meno, alcun impatto «importante» sull’ambiente,
posto che esso andrebbe ad aggiungersi a quello generato dalla costruzione della linea originaria.
38.
Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], un’interpretazione letterale dell’espressione «costruzione di vie» include il raddoppiamento
di vie esistenti. Inoltre, un’interpretazione di tale disposizione alla luce dell’oggetto e della finalità della direttiva
conduce alla stessa conclusione.
39.
Interpretare il punto 7 dell’allegato I della direttiva tenendo conto dell’oggetto e della finalità di quest’ultima equivale
ad assicurarsi che gli Stati membri procedano a una valutazione previa dell’impatto sull’ambiente di tutti i progetti che
rischino di avere rilevanti ripercussioni su quest’ultimo
(14)
.
40.
Orbene, è impossibile escludere a priori che un raddoppiamento di binari possa avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente.
Al contrario, la costruzione di binari supplementari può avere un impatto ambientale, in quanto l’utilizzazione della linea
ferroviaria ne risulterà mutata. A questo proposito occorre rilevare come il progetto in questione non consista in un raddoppiamento
delle vie ferroviarie in forma identica, bensì includa un adattamento di queste ultime ai treni a grande velocità. L’accresciuta
frequenza del traffico sulla linea a seguito del suo raddoppiamento avrà anche un impatto sonoro significativo: il livello
di rumore equivalente sarà superiore a 45 decibel, che è il livello massimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della
sanità per le ore notturne. Una tale modifica dell’utilizzazione finale della linea implica dunque un impatto ambientale importante.
41.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritiene inoltre che sarebbe assurdo includere il raddoppiamento di vie ferroviarie nella definizione di
costruzione di vie ferroviarie, in quanto la costruzione di strade non sarebbe sottoposta, secondo quanto disposto dal punto 10,
lett. d), dell’allegato II della direttiva, a una valutazione obbligatoria d’impatto ambientale.
42.
In realtà, un’interpretazione siffatta è conforme al sistema introdotto dalla direttiva, che effettua una distinzione tra
i progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante e gli altri progetti. Infatti, la direttiva sottopone a regimi
differenti la costruzione di autostrade e di vie di rapida comunicazione (la valutazione obbligatoria è imposta dalla menzione
contenuta nell’allegato I) e la costruzione di altre strade (menzionata nell’allegato II). Allo stesso modo, soltanto la costruzione
di vie ferroviarie destinate al traffico a grande distanza viene sottoposta dalla direttiva a una valutazione previa obbligatoria.
43.
La trasformazione di una strada in autostrada, al pari della costruzione di un’autostrada in assenza di strada preesistente,
è un progetto rientrante nella previsione dell’allegato I della direttiva e, in quanto tale, è sottoposto a una valutazione
previa obbligatoria. Allo stesso modo, la trasformazione di una linea ferroviaria utilizzata per il traffico regionale in
una linea destinata al traffico a grande distanza sarà assoggettata ai presupposti di cui all’allegato I della direttiva.
44.
Infine, le autorità spagnole sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse veramente ritenuto che il raddoppiamento delle vie ferroviarie
richiedesse una valutazione previa dell’impatto ambientale, a norma del punto 7 dell’allegato I della direttiva, avrebbe dovuto
proporre un ricorso per inadempimento avente ad oggetto l’intero raddoppiamento della linea Valenza‑Tarragona per una lunghezza
di 251 km.
45.
Al riguardo, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è competente in via esclusiva a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento
diretto a far constatare un inadempimento e per quale comportamento od omissione imputabile allo Stato membro in questione
tale procedimento debba essere intrapreso
(15)
. L’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna relativo alla portata del ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve dunque
essere respinto.
3. La nozione di «traffico a grande distanza» ai sensi del punto 7 dell’allegato I della direttiva
46.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna nega che il progetto in questione possa essere considerato come rientrante nelle previsioni di cui al punto 7
dell’allegato I della direttiva, in quanto non riguarderebbe il traffico a grande distanza, bensì una tratta di 13,2 km che
collega località vicine.
47.
[OSCURATO:PERSONA] replica a tale argomento facendo valere che la nuova via ferrata è situata su una linea ferroviaria di 251 km
tra Valenza e Tarragona, compresa nel «Corridoio mediterraneo» che unisce la regione spagnola del Levante alla Catalogna e
alla frontiera francese, cosicché non si tratterebbe di una linea locale. Il punto determinante consisterebbe, ad avviso della
detta istituzione, nel fatto che la tratta in questione si integra in una nuova via ferrata a grande distanza.
48.
Posto che la costruzione di una linea ferroviaria di 251 km viene effettuata per tappe, seguire il ragionamento propugnato
dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna potrebbe portare a non considerare mai un progetto specifico come attinente al traffico a grande distanza,
in quanto i successivi segmenti della linea ferroviaria coprirebbero ciascuno modeste distanze e collegherebbero località
vicine. Condividere una tale interpretazione della direttiva rischierebbe di restringere considerevolmente il campo di applicazione
di quest’ultima e di compromettere la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito.
49.
Sul punto, nessuna contraddizione di motivazione può essere addebitata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale si limita ad effettuare
una valutazione dei presupposti di applicazione del punto 7 dell’allegato I della direttiva, accertando anzitutto che il progetto
in questione riguarda la costruzione di «vie ferroviarie» e successivamente che si tratta di vie ferroviarie destinate al
«traffico a grande distanza». La lunghezza delle vie ferroviarie costruite non è un criterio pertinente per valutare l’applicabilità
della direttiva al progetto in questione. È l’utilizzazione della linea per il traffico a grande distanza che determina la
relativa qualificazione.
50.
Pertanto, il progetto in questione avrebbe dovuto essere sottoposto, a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva, ad una valutazione
previa di impatto ambientale in conformità delle prescrizioni di cui agli artt. 5‑10 della direttiva stessa.
C –
Valutazione dell’esistenza di un inadempimento dell’obbligo di procedere ad una valutazione
51.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha rispettato la procedura di valutazione dell’impatto ambientale prescritta
dagli artt. 5‑10 della direttiva. Più precisamente, al detto Stato viene addebitato il mancato rispetto degli obblighi ad
esso incombenti in forza degli artt. 5, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva.
52.
L’art. 5, n. 2, della direttiva elenca le informazioni minime che il committente dell’opera deve fornire. Tali informazioni
comprendono, in particolare, «una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e
dimensioni».
53.
L’art. 6, n. 2, della direttiva detta alcune prescrizioni quanto alla pubblicità da dare alla procedura di valutazione. La
norma suddetta impone che «qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 siano
messe a disposizione del pubblico» e precisa che il pubblico interessato deve avere «la possibilità di esprimere il [proprio]
parere prima dell’avvio del progetto».
54.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene di essersi conformato a tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva. Esso fa valere, in primo
luogo, che la revisione del piano urbanistico generale di Benicasim del 1992 sarebbe stata preceduta dalla realizzazione di
uno studio d’impatto ambientale sottoposto a consultazione pubblica e da una dichiarazione relativa alle ripercussioni sull’ambiente.
Tale interpretazione sarebbe corroborata dal ragionamento seguito dal
[OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA]
(Spagna) in una pronuncia del 26 ottobre 1998
(16)
. In secondo luogo, il detto Stato membro fa valere la propria buona fede e la propria accettazione della tesi della [OSCURATO:PERSONA]
relativa alla modifica n. 3 del progetto.
55.
Quanto alla revisione del piano urbanistico generale di Benicasim, risulta dal fascicolo presentato alla Corte che tale piano
difetta di precisione sotto due profili: esso prende in considerazione soltanto sommariamente il tracciato della via ferrata
e non include la località di [OSCURATO:PERSONA], nella quale la costruzione della via in questione potrebbe parimenti produrre ripercussioni
sull’ambiente.
56.
Orbene, a norma dell’art. 5, n. 2, della direttiva, le informazioni fornite dal committente devono quanto meno contenere una
descrizione del sito, nonché della concezione e delle dimensioni del progetto di cui trattasi.
57.
Pertanto, posto che la revisione del piano urbanistico generale di Benicasim non soddisfa le condizioni minime fissate dalla
direttiva, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa.
58.
Quanto alla modifica n. 3 del progetto, è sufficiente constatare che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale avviata
dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è intervenuta successivamente all’inizio dei lavori.
59.
Infatti, mentre lo studio d’impatto ambientale della modifica n. 3 del detto progetto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna risale al
febbraio 1999 per un progetto autorizzato il 26 novembre dello stesso anno, l’informazione al pubblico è stata pubblicata
nel
[OSCURATO:PERSONA] del Estado
soltanto il 3 gennaio 2001, ossia molto tempo dopo l’inizio dei lavori nel marzo 1999.
60.
Posto che una procedura siffatta non è conforme a quanto previsto dall’art. 6, n. 2, della direttiva, il quale impone un’informazione
del pubblico preliminare alla realizzazione dei lavori, mi sembra dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha violato gli obblighi
ad esso incombenti in forza della direttiva in relazione alla procedura seguita per la modifica n. 3 del progetto.
IV –
Conclusione
61.
Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte voglia:
1)
dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3, 5, n. 2, e 6, n. 2,
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, a motivo del fatto che non ha proceduto a uno studio di valutazione dell’impatto ambientale del
«progetto di linea Valenza‑Tarragona, tronco [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Piattaforma»;
2)
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
1
–
Lingua originale: il portoghese.
2
–
GU L 175, pag. 40 (in prosieguo: la «direttiva»).
3
–
Sesto ‘considerando’ della direttiva.
4
–
GU L 73, pag. 5.
5
–
Art. 4, n. 1, della direttiva.
6
–
Art. 4, n. 2, della direttiva.
7
–
Sentenze 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht (Racc. pag. 407, in particolare pag. 417); 6 ottobre 1982, causa 283/81,
CILFIT e a. (Racc. pag. 3415, punto 18), e 17 luglio 1997, causa, C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4411,
punto 15).
8
–
V., in particolare, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14); 7 dicembre 1995, causa
C‑449/93, Rockfon (Racc. pag. I‑4291, punto 28); 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a. (Racc. pag. I‑5403, punto 28),
e 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co (Racc. pag. I‑1157, punto 42).
9
–
Sentenza 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster (Racc. pag. I‑6917, punto 52).
10
–
Sentenza 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a. (Racc. pag. I‑5613, punto 45).
11
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BOE n. 155 del 30 giugno 1986, pag. 23733.
12
–
Merita far presente che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è già stato condannato per inesatta trasposizione della direttiva (sentenza 13
giugno 2002, causa C‑474/99, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I‑5293).
13
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Tale studio, effettuato nel 1994 nell'ambito dell'adozione di un nuovo piano urbanistico (e citato al punto 7 della memoria
di replica della [OSCURATO:PERSONA]), individua in particolare i seguenti rischi: «i processi di erosione e di destabilizzazione
delle scarpate (…), la perdita di suoli coltivabili, l'inquinamento sonoro (…), la modificazione del drenaggio di superficie».
14
–
Sentenze WWF e a., cit., punto 45, e Linster, cit., punto 52.
15
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Sentenze 11 agosto 1995, causa C‑431/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑2189, punto 22); 5 novembre 2002, causa C‑476/98,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑9855, punto 38), e 10 aprile 2003, cause riunite C‑20/01 e C‑28/01, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑3609, punto 30).
16
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La sentenza ha confermato che la procedura ambientale seguita in conformità della normativa nazionale era sufficiente, senza
interpretare quest'ultima in conformità della direttiva.