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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22353/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola Mazzia-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce sez.dist.

Taranto n.207/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano un credito neiconfronti della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] a r.l.", accertato con lasentenza n. 2573/2015 del Tribunale di Taranto.A seguito della notifica del titolo esecutivo e del precetto in data 30 luglio2015, i creditori hanno avviato un'azione esecutiva, notificando un atto dipignoramento sulla betoniera targata [OSCURATO:TARGA], che, da un'ispezione alPubblico [OSCURATO:PERSONA] (PRA), risultava di proprietà della societàdebitrice.Tuttavia il bene pignorato ha subito in seguito una serie di trasferimenti diproprietà.In particolare: con scrittura autenticata del 28 agosto 2015, la societàdebitrice "[OSCURATO:PERSONA]" ha venduto la betoniera alla concessionaria "[OSCURATO:SOCIETA]".La vendita è stata trascritta al PRA il 10 settembre 2015.Successivamente, con scrittura autenticata del 22 settembre 2015, la "[OSCURATO:SOCIETA]" ha venduto a sua volta la betoniera a [OSCURATO:PERSONA], qualeterzo sub-acquirente.Questo secondo trasferimento è stato trascritto al PRA in data 15 dicembre2015.1.1.- I creditori, ritenendo tali atti di disposizione pregiudizievoli per le lororagioni, hanno esperito diverse azioni legali.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il 13 settembre 2018 hanno notificato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. perl'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), con contestualerichiesta di sequestro conservativo in corso di causa, nei confronti dellasocietà debitrice, della prima acquirente "[OSCURATO:PERSONA] srl" e del sub-acquirente [OSCURATO:PERSONA].2.- Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1285/2021, ha accoltoparzialmente la domanda, dichiarando inefficace nei confronti dei creditoriil primo atto di vendita, quello intercorso tra la società debitrice "[OSCURATO:PERSONA]"e la concessionaria "[OSCURATO:PERSONA] srl".Ha invece rigettato la domanda nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo nonprovata la sua malafede al momento dell'acquisto.

Il giudice di prime cureha ritenuto che non potessero desumersi elementi di malafede né dal prezzodi acquisto (considerata la vetustà del mezzo, immatricolato nel 1994), nédalla rapida rivendita da parte della concessionaria, essendo questaun'operazione normale per un'impresa di compravendita di veicoli.

Inoltre,alla data dell'acquisto e della trascrizione da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonrisultavano trascrizioni pregiudizievoli sul veicolo.Per effetto del rigetto ha revocato il sequestro conservativoprecedentemente concesso sul veicolo.3.- I creditori hanno impugnato la sentenza di primo grado avanti alla Corted’Appello di Lecce, lamentando l'erronea valutazione della prova dellamalafede del sub-acquirente.La Corte di Appello, con sentenza n. 207/2024, ha accolto il gravame eriformato la decisione di primo grado.In particolare, la corte di merito ha ritenuto sussistente il consilium fraudisanche in capo al [OSCURATO:PERSONA], basando la propria decisione su una serie di indizipresuntivi: a) il prezzo di vendita, ritenuto inverosimilmente basso e nongiustificato, tanto da far presumere una perdita economica per laconcessionaria venditrice; b) i tempi di trascrizione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] hatrascritto il suo acquisto solo il 15 dicembre 2015, dopo che i creditoriNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026avevano già inviato una diffida alla "[OSCURATO:PERSONA] srl" minacciando l'azionerevocatoria; c) il comportamento processuale, per via della contumacia delCaforio nel procedimento cautelare di sequestro e la successiva vendita delbene a un ulteriore soggetto, nonostante il contenzioso in atto.Ha pertanto dichiarato l'inefficacia anche dell'atto di vendita in favore delCaforio, confermando l'ordinanza di sequestro conservativo.4.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso e memoria il Calviello e il [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli art.137, 145, 354 cpc.Eccepisce preliminarmente la nullità insanabile delle sentenze di primo esecondo grado per un vizio originario nella costituzione del contraddittorio.Lamenta che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il13 settembre 2018, fu indirizzato alla società "[OSCURATO:PERSONA] srl" presso ilsuo domicilio digitale, nonostante questa fosse già stata cancellata dalregistro delle imprese in data 1° giugno 2017.Inoltre, il legale rappresentante della società signor Martellotti era decedutoil 24 marzo 2017, ovvero oltre un anno prima della notifica.Si suole non essersi considerato che la notifica a soggetto giuridico estintoe a legale rappresentante deceduto determina un'irregolarità insanabile delcontraddittorio, che avrebbe dovuto essere instaurato sin dall'inizio neiconfronti dei soci o degli eredi.Vizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, asseritamentecomportante la nullità di tutti gli atti processuali successivi, incluse lesentenze di merito.1.1.- Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Va anzitutto osservato che il ricorrente lamenta la nullità di una notificaeffettuata non già a lui bensì a un terzo, la società “[OSCURATO:PERSONA] srl,difettando pertanto la censura d’interesse.Né d’altro canto dimostra di aver posto la questione in grado di appello enel giudizio di primo grado, pur deducendo che al momento della notificadella citazione la società era già cancellata, e il rappresentante legaledefunto, con la conseguenza che non poteva farsi notifica né all’uno néall’altro.Val ulteriormente il rilievo che se la cancellazione della società dal registrofa venire meno la società stessa, cui non può essere notificato l’attointroduttivo, poiché alla società subentrano i soci la citazione in giudizio dicostoro ha effetto sanante (Cass. 2439/ 2024; Cass. 23141/ 2024).Ed è pacifico che, non essendo stata dichiarata la cancellazione nel corsodel giudizio, né la morte del rappresentante legale, l’appello è stato, unavolta appurata la cancellazione, notificato ai soci che sono succeduti allasocietà.2.- Con il secondo complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., nonché omesso esame difatto decisivo e controverso.Contesta la violazione dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., che regola l'azionerevocatoria nei confronti dei terzi sub-acquirenti.La norma fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.L'onere di provare la malafede del terzo incombe sul creditore che agisce inrevocatoria.Censura la decisione impugnata per aver fondato la prova della suamalafede su presunzioni "totalmente errate" e prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.Vengono contestati tre indizi valorizzati dalla Corte:a) il prezzo di vendita: si sostiene che la Corte sia incorsa in un errore difatto, attribuendo alla concessionaria "[OSCURATO:PERSONA]" la spesa diNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026trascrizione di 925,00 euro, che invece fu sostenuta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la concessionaria avrebbe acquistato a 700,00 euro e rivenduto a1.200,00 euro, realizzando un guadagno e non una perdita.

Inoltre, il prezzobasso sarebbe ampiamente giustificato dalla vetustà del veicolo (21 annidalla prima immatricolazione, con 14 passaggi di proprietà) e dalla necessitàdi costosi interventi di manutenzione, documentati da fatture, che il Sig.[OSCURATO:PERSONA] si accollò subito dopo l'acquisto;b) i tempi di trascrizione: si argomenta che la presunzione di malafedebasata sulla tempistica della trascrizione è illogica.

Non vi sarebbe alcunaprova che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della diffida inviata dai creditorialla concessionaria.In assenza di rapporti di conoscenza o parentela, non si può presumere cheil sub-acquirente fosse informato delle vicende debitorie del primovenditore.

Anzi, il ritardo nella trascrizione potrebbe essere interpretatocome un indice di buona fede, poiché un soggetto consapevole dei rischi sisarebbe affrettato a regolarizzare la propria posizione.Lamenta che la vendita della betoniera da parte del [OSCURATO:PERSONA] a un terzoacquirente è avvenuta il 5 novembre 2018, ovvero prima che l'ordinanza disequestro conservativo fosse depositata in cancelleria (6 novembre 2018)e notificata al [OSCURATO:PERSONA] (25 novembre 2018), che era rimasto contumace nellafase cautelare.Pertanto, al momento della vendita, il ricorrente non poteva essere aconoscenza del provvedimento di sequestro, sicché la sua condotta non puòessere interpretata come un atto volto a eludere il vincolo giudiziario.3.- Si duole che la corte d'appello non abbia esaminato documenti decisivioggetto di discussione tra le parti, e in particolare il certificato di proprietàe il certificato cronologico del PRA della betoniera.Lamenta che da tali documenti emergeva in modo inconfutabile che, alladata dell'acquisto (22 settembre 2015) e della trascrizione (15 dicembreNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/20262015), non risultava alcuna formalità pregiudizievole sul veicolo, comepignoramenti o trascrizioni di domande giudiziali.L'art. 2901, ultimo comma, c.c. fa salvi i diritti dei terzi di buona fede, "salvigli effetti della trascrizione della domanda di revocazione".Poiché nessuna domanda di revoca era stata trascritta prima dell'acquistodel Sig. [OSCURATO:PERSONA], e non essendo stata fornita altra prova della sua malafede,il suo diritto avrebbe dovuto essere tutelato.

L'omesso esame di questidocumenti avrebbe portato la Corte a una ricostruzione errata dei fatti e auna falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla tutela delterzo acquirente.3.1.- Il complesso motivo è inammissibile.Esso è volto a contestare l’efficacia indiziante di circostanze di fatto inveroprivi di rilevanza rispetto alla ratio decidendi.La corte di merito ha ravvisato la sussistenza della malafede delricorrente, ossia la sua consapevolezza del danno arrecato ai creditori, daglielementi indicati dal ricorrente, ma valutandoli diversamente da come ilmedesimo assume.In altri termini, la censura postula un diverso accertamento del fattoindiziante rispetto a come lo ha ricostruito il giudice di merito; o meglio,postula che i fatti siano stati ritenuti indiziari in ragione di un loro particolarecontenuto (spese di vendita) laddove quel contenuto non è stato viceversadecisivo ai fini della decisione, l’elemento soggettivo essendo stato desuntoda un diverso contenuto di quei fatti (inverosimile prezzo di acquisto).A tale stregua il motivo si sostanzia in una censura al valore indiziario di unfatto (chi ha pagato le spese di vendita) che invece la decisione impugnatanon ritiene decisivo.Allo stesso modo, la censura circa la conoscenza delle iniziative dei creditoriè una censura sulla ricostruzione dei fatti, piuttosto che sul loro valoreindiziario.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Inammissibile è altresì la censura di omesso esame di documentazione diun fatto indiziario (la trascrizione di atti pregiudizievoli, come il sequestro)che il giudice ha compiuto ritenendo quel fatto avere un significato diversoda quello postulato dal ricorrente, e comunque non influente sullaricostruzione dell’elemento soggettivo.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso motivo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cuieuro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola Mazzia-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce sez.dist. Taranto n.207/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano un credito neiconfronti della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] a r.l.", accertato con lasentenza n. 2573/2015 del Tribunale di Taranto.A seguito della notifica del titolo esecutivo e del precetto in data 30 luglio2015, i creditori hanno avviato un'azione esecutiva, notificando un atto dipignoramento sulla betoniera targata [OSCURATO:TARGA], che, da un'ispezione alPubblico [OSCURATO:PERSONA] (PRA), risultava di proprietà della societàdebitrice.Tuttavia il bene pignorato ha subito in seguito una serie di trasferimenti diproprietà.In particolare: con scrittura autenticata del 28 agosto 2015, la societàdebitrice "[OSCURATO:PERSONA]" ha venduto la betoniera alla concessionaria "[OSCURATO:SOCIETA]".La vendita è stata trascritta al PRA il 10 settembre 2015.Successivamente, con scrittura autenticata del 22 settembre 2015, la "[OSCURATO:SOCIETA]" ha venduto a sua volta la betoniera a [OSCURATO:PERSONA], qualeterzo sub-acquirente.Questo secondo trasferimento è stato trascritto al PRA in data 15 dicembre2015.1.1.- I creditori, ritenendo tali atti di disposizione pregiudizievoli per le lororagioni, hanno esperito diverse azioni legali.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il 13 settembre 2018 hanno notificato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. perl'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), con contestualerichiesta di sequestro conservativo in corso di causa, nei confronti dellasocietà debitrice, della prima acquirente "[OSCURATO:PERSONA] srl" e del sub-acquirente [OSCURATO:PERSONA].2.- Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1285/2021, ha accoltoparzialmente la domanda, dichiarando inefficace nei confronti dei creditoriil primo atto di vendita, quello intercorso tra la società debitrice "[OSCURATO:PERSONA]"e la concessionaria "[OSCURATO:PERSONA] srl".Ha invece rigettato la domanda nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo nonprovata la sua malafede al momento dell'acquisto. Il giudice di prime cureha ritenuto che non potessero desumersi elementi di malafede né dal prezzodi acquisto (considerata la vetustà del mezzo, immatricolato nel 1994), nédalla rapida rivendita da parte della concessionaria, essendo questaun'operazione normale per un'impresa di compravendita di veicoli. Inoltre,alla data dell'acquisto e della trascrizione da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonrisultavano trascrizioni pregiudizievoli sul veicolo.Per effetto del rigetto ha revocato il sequestro conservativoprecedentemente concesso sul veicolo.3.- I creditori hanno impugnato la sentenza di primo grado avanti alla Corted’Appello di Lecce, lamentando l'erronea valutazione della prova dellamalafede del sub-acquirente.La Corte di Appello, con sentenza n. 207/2024, ha accolto il gravame eriformato la decisione di primo grado.In particolare, la corte di merito ha ritenuto sussistente il consilium fraudisanche in capo al [OSCURATO:PERSONA], basando la propria decisione su una serie di indizipresuntivi: a) il prezzo di vendita, ritenuto inverosimilmente basso e nongiustificato, tanto da far presumere una perdita economica per laconcessionaria venditrice; b) i tempi di trascrizione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] hatrascritto il suo acquisto solo il 15 dicembre 2015, dopo che i creditoriNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026avevano già inviato una diffida alla "[OSCURATO:PERSONA] srl" minacciando l'azionerevocatoria; c) il comportamento processuale, per via della contumacia delCaforio nel procedimento cautelare di sequestro e la successiva vendita delbene a un ulteriore soggetto, nonostante il contenzioso in atto.Ha pertanto dichiarato l'inefficacia anche dell'atto di vendita in favore delCaforio, confermando l'ordinanza di sequestro conservativo.4.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso e memoria il Calviello e il [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli art.137, 145, 354 cpc.Eccepisce preliminarmente la nullità insanabile delle sentenze di primo esecondo grado per un vizio originario nella costituzione del contraddittorio.Lamenta che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il13 settembre 2018, fu indirizzato alla società "[OSCURATO:PERSONA] srl" presso ilsuo domicilio digitale, nonostante questa fosse già stata cancellata dalregistro delle imprese in data 1° giugno 2017.Inoltre, il legale rappresentante della società signor Martellotti era decedutoil 24 marzo 2017, ovvero oltre un anno prima della notifica.Si suole non essersi considerato che la notifica a soggetto giuridico estintoe a legale rappresentante deceduto determina un'irregolarità insanabile delcontraddittorio, che avrebbe dovuto essere instaurato sin dall'inizio neiconfronti dei soci o degli eredi.Vizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, asseritamentecomportante la nullità di tutti gli atti processuali successivi, incluse lesentenze di merito.1.1.- Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Va anzitutto osservato che il ricorrente lamenta la nullità di una notificaeffettuata non già a lui bensì a un terzo, la società “[OSCURATO:PERSONA] srl,difettando pertanto la censura d’interesse.Né d’altro canto dimostra di aver posto la questione in grado di appello enel giudizio di primo grado, pur deducendo che al momento della notificadella citazione la società era già cancellata, e il rappresentante legaledefunto, con la conseguenza che non poteva farsi notifica né all’uno néall’altro.Val ulteriormente il rilievo che se la cancellazione della società dal registrofa venire meno la società stessa, cui non può essere notificato l’attointroduttivo, poiché alla società subentrano i soci la citazione in giudizio dicostoro ha effetto sanante (Cass. 2439/ 2024; Cass. 23141/ 2024).Ed è pacifico che, non essendo stata dichiarata la cancellazione nel corsodel giudizio, né la morte del rappresentante legale, l’appello è stato, unavolta appurata la cancellazione, notificato ai soci che sono succeduti allasocietà.2.- Con il secondo complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., nonché omesso esame difatto decisivo e controverso.Contesta la violazione dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., che regola l'azionerevocatoria nei confronti dei terzi sub-acquirenti.La norma fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.L'onere di provare la malafede del terzo incombe sul creditore che agisce inrevocatoria.Censura la decisione impugnata per aver fondato la prova della suamalafede su presunzioni "totalmente errate" e prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.Vengono contestati tre indizi valorizzati dalla Corte:a) il prezzo di vendita: si sostiene che la Corte sia incorsa in un errore difatto, attribuendo alla concessionaria "[OSCURATO:PERSONA]" la spesa diNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026trascrizione di 925,00 euro, che invece fu sostenuta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la concessionaria avrebbe acquistato a 700,00 euro e rivenduto a1.200,00 euro, realizzando un guadagno e non una perdita. Inoltre, il prezzobasso sarebbe ampiamente giustificato dalla vetustà del veicolo (21 annidalla prima immatricolazione, con 14 passaggi di proprietà) e dalla necessitàdi costosi interventi di manutenzione, documentati da fatture, che il Sig.[OSCURATO:PERSONA] si accollò subito dopo l'acquisto;b) i tempi di trascrizione: si argomenta che la presunzione di malafedebasata sulla tempistica della trascrizione è illogica. Non vi sarebbe alcunaprova che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della diffida inviata dai creditorialla concessionaria.In assenza di rapporti di conoscenza o parentela, non si può presumere cheil sub-acquirente fosse informato delle vicende debitorie del primovenditore. Anzi, il ritardo nella trascrizione potrebbe essere interpretatocome un indice di buona fede, poiché un soggetto consapevole dei rischi sisarebbe affrettato a regolarizzare la propria posizione.Lamenta che la vendita della betoniera da parte del [OSCURATO:PERSONA] a un terzoacquirente è avvenuta il 5 novembre 2018, ovvero prima che l'ordinanza disequestro conservativo fosse depositata in cancelleria (6 novembre 2018)e notificata al [OSCURATO:PERSONA] (25 novembre 2018), che era rimasto contumace nellafase cautelare.Pertanto, al momento della vendita, il ricorrente non poteva essere aconoscenza del provvedimento di sequestro, sicché la sua condotta non puòessere interpretata come un atto volto a eludere il vincolo giudiziario.3.- Si duole che la corte d'appello non abbia esaminato documenti decisivioggetto di discussione tra le parti, e in particolare il certificato di proprietàe il certificato cronologico del PRA della betoniera.Lamenta che da tali documenti emergeva in modo inconfutabile che, alladata dell'acquisto (22 settembre 2015) e della trascrizione (15 dicembreNumero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/20262015), non risultava alcuna formalità pregiudizievole sul veicolo, comepignoramenti o trascrizioni di domande giudiziali.L'art. 2901, ultimo comma, c.c. fa salvi i diritti dei terzi di buona fede, "salvigli effetti della trascrizione della domanda di revocazione".Poiché nessuna domanda di revoca era stata trascritta prima dell'acquistodel Sig. [OSCURATO:PERSONA], e non essendo stata fornita altra prova della sua malafede,il suo diritto avrebbe dovuto essere tutelato. L'omesso esame di questidocumenti avrebbe portato la Corte a una ricostruzione errata dei fatti e auna falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla tutela delterzo acquirente.3.1.- Il complesso motivo è inammissibile.Esso è volto a contestare l’efficacia indiziante di circostanze di fatto inveroprivi di rilevanza rispetto alla ratio decidendi.La corte di merito ha ravvisato la sussistenza della malafede delricorrente, ossia la sua consapevolezza del danno arrecato ai creditori, daglielementi indicati dal ricorrente, ma valutandoli diversamente da come ilmedesimo assume.In altri termini, la censura postula un diverso accertamento del fattoindiziante rispetto a come lo ha ricostruito il giudice di merito; o meglio,postula che i fatti siano stati ritenuti indiziari in ragione di un loro particolarecontenuto (spese di vendita) laddove quel contenuto non è stato viceversadecisivo ai fini della decisione, l’elemento soggettivo essendo stato desuntoda un diverso contenuto di quei fatti (inverosimile prezzo di acquisto).A tale stregua il motivo si sostanzia in una censura al valore indiziario di unfatto (chi ha pagato le spese di vendita) che invece la decisione impugnatanon ritiene decisivo.Allo stesso modo, la censura circa la conoscenza delle iniziative dei creditoriè una censura sulla ricostruzione dei fatti, piuttosto che sul loro valoreindiziario.Numero registro generale 24891/2024Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 22353/2026Data pubblicazione 29/06/2026Inammissibile è altresì la censura di omesso esame di documentazione diun fatto indiziario (la trascrizione di atti pregiudizievoli, come il sequestro)che il giudice ha compiuto ritenendo quel fatto avere un significato diversoda quello postulato dal ricorrente, e comunque non influente sullaricostruzione dell’elemento soggettivo.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso motivo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cuieuro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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